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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/10/2025, n. 1788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1788 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA-SEZ. I CIVILE VERBALE DI UDIENZA Il giorno 8 ottobre 2025, davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, chiamato il procedimento n. R.G. 2541/2018, alle ore 10,30 è comparso l'Avv. Scarpari Maurizio per delega dell'Avv. Pruiti Ciarello Alessandro per che discute oralmente la causa Parte_1 precisando le conclusioni riportandosi agli atti e chiede la decisione, tanto premesso Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA I SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Unico dott. Mauro Mirenna, all'udienza dell'8 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al R.G. 2541/2018 TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Pruiti Ciarello Alessandro ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in S. Agata Militello, Via Nizza 1, giusta procura in atti;
- ATTRICE – CONTRO
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Niutta Giancarlo, Puglisi Carmela e Tomasello Caterina ed elettivamente domiciliata in via La Farina 263 N (Pal. , giusta CP_1 CP_2 procura in atti;
- CONVENUTA – Avente ad oggetto: risarcimento danni da responsabilità medica. Conclusioni delle parti: all'udienza dell'8.10.2025, il procuratore della parte discute oralmente la causa precisando le conclusioni, riportandosi ai propri atti, e la causa è stata decisa con la presente sentenza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi a Parte_1 questo Tribunale l al fine di vederla condannata Controparte_1 al risarcimento dei danni dalla stessa asseritamente subiti a causa dell'operato della sezione di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale SS. Salvatore di Mistretta. L'attrice esponeva che, in data 1° luglio 2009, a seguito di una rovinosa caduta, era stata accompagnata presso la sezione di Ortopedia e Traumatologia dell'ospedale SS. Salvatore di Mistretta, ove le era stata riscontrata una “frattura a decorso obliquo dell'ala sacrale di sinistra in corrispondenza delle prime due vertebre sacrali e la frattura della regione metadiafisaria del II metatarso del piede sinistro” (cfr.). La riferiva, ancora, che, per tale diagnosi, era stata trattata con terapia farmacologica Pt_1 antidolorifica;
che, in data 3 luglio 2009, le era stato applicato il gambaletto gessato e somministrata la terapia farmacologica nonché che, in data 6 luglio 2009, dopo essere stata sottoposta a controllo clinico era stata dimessa con prescrizione di terapia domiciliare.
rappresentava, poi, di aver riportato, a seguito della rimozione del gambaletto Parte_1 gessato, un'evidentissima zoppia alla deambulazione con compromissione dell'aspetto estetico, complicazione, a suo dire, riconducibile al comportamento colposo e negligente del personale medico o paramedico;
tale problematica avrebbe avuto un forte impatto sotto il profilo psicologico, costringendola a un mutamento del proprio stile di vita. Per tale fatti, parte attrice invocava la responsabilità della struttura sanitaria ai sensi degli articoli 1218 e 1228 c.c. e, dunque, chiedeva che, in via preliminare, fosse accertata e dichiarata la sussistenza del rapporto di spedalità e di cura e diagnosi tra la stessa e l;
conseguentemente, che fosse accertata e Controparte_1 dichiarata l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti in causa nonché l'inadempimento e la responsabilità di controparte per l'operato dei sanitari della sezione
, con condanna Controparte_3 della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in suo favore, come meglio specificati in atti, nella misura non inferiore ad € 100.000,00 o nella misura ritenuta di giustizia per i fatti suesposti, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi compensativi dal fatto all'effettivo soddisfo. In punto di spese, l'attrice domandava poi la condanna dell Controparte_1
al pagamento dei compensi professionali e delle spese di causa, oltre il 15%
[...] per spese generali, oltre IVA e CNAP come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario che rendeva la dichiarazione di legge, oltre spese di mediazione e di C.T.U., dichiarando la sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c., come per legge. Instauratosi il contraddittorio, l si costituiva e Controparte_1 chiedeva, in via preliminare, che fosse autorizzata la chiamata in causa del dott. Per_1
, medico che aveva avuto in cura la con fissazione di altra udienza.
[...] Pt_1
Nel merito, l'Ente convenuto chiedeva che fosse ritenuto e dichiarato il suo puntuale e corretto adempimento alle obbligazioni assunte e, dunque, non imputabile alla stessa il danno lamentato dalla convenuta. Sempre nel merito, domandava che fosse CP_1 ritenuta e dichiarata la carenza del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e gli asseriti danni al piede e, in ogni caso, di ritenere e dichiarare il dottore responsabile dei Per_1 danni lamentati, con condanna a garantire e manlevare l da ogni eventuale CP_4 onere, anche relativo alle spese di CTU e processuali in favore della in ultimo, che Pt_1 fosse ritenuto non provato il danno subito e la sua quantificazione, sproporzionata tanto rispetto alla sua reale entità quanto rispetto all'età anagrafica dell'attrice; il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio. Con decreto del 13.11.2018, il G.I. autorizzava la chiamata in causa del terzo e fissava una Contr nuova data per tale adempimento;
con istanza all'udienza del 12.01.2024, l di reiterava l'istanza di rimessione in termini per la chiamata in causa del terzo, che CP_1 il G.I., con ordinanza del 24.04.2024, rigettava, non avendo parte convenuta provato di aver effettuato alcun tentativo di notificazione. La causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio medica, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa con la presente sentenza contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE La controversia in esame ha ad oggetto la domanda di risarcimento danni svolta da Pt_1 nei confronti dell per i postumi dalla
[...] Controparte_1 stessa riportati in conseguenza della caduta subita in data 1° luglio 2009. Segnatamente, parte attrice riferisce che, dopo essersi sottoposta alle cure della sezione di Ortopedia e Traumatologia del presidio ospedaliero SS. Salvatore di Mistretta, con l'apposizione di un gambaletto gessato per porre rimedio alle fratture diagnosticate (“frattura a decorso obliquo dell'ala sacrale di sinistra in corrispondenza delle prime due vertebre sacrali e la frattura della regione metadiafisaria del II metatarso del piede sinistro”), ha riportato un'evidente difficoltà di deambulazione, con zoppia all'arto inferiore sinistro. Per tali lesioni, l'attrice invoca la responsabilità dell
[...]
, in quanto a suo dire, sarebbero da ricondurre alla negligenza del Controparte_1 personale medico e paramedico che ha eseguito il trattamento. Tanto premesso, ai fini della decisione, occorre in primo luogo qualificare il rapporto che si è instaurato tra e l , Parte_1 Controparte_1 inquadrando la natura dell'invocata responsabilità della struttura sanitaria, alla luce degli approdi giurisprudenziali, di recente recepiti con L. n. 24/2017 (c.d. legge Gelli - Bianco). In via generale, in tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, dapprima in via pretoria, è stata elaborata la teoria del contatto sociale qualificato, con cui è stata sancita la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria che accoglie un paziente al fine di procedere ad interventi terapeutici e diagnostici. Secondo tale approccio, la responsabilità dell'ente ospedaliero può derivare, ai sensi dell'art. 1218 c.c., oltre che dall'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche, ai sensi dell'art. 1228 c.c. dall'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pure in assenza di un rapporto di lavoro subordinato. Tale soluzione ermeneutica, successivamente recepita a livello legislativo, si fonda sull'idea secondo cui, al momento dell'accettazione del paziente presso il nosocomio, pubblico o privato, si conclude un c.d. contratto di spedalità, contratto atipico a prestazioni corrispettive, dal quale insorge l'obbligo diretto per la struttura di prestare la propria organizzazione aziendale per l'esecuzione dell'intervento richiesto. Nello specifico, con la conclusione del contratto di spedalità tra struttura e paziente, la prima si obbliga ad eseguire, a fronte di un corrispettivo, una prestazione complessa, che comprende – accanto alla principale prestazione medico-chirurgica – pure gli obblighi di messa a disposizione del personale medico e paramedico, di apprestamento delle tecniche necessarie, nonché di quelle lato sensu alberghiere (Cass. civ. sez. 3, Sentenza n. 8826 del 13/04/2007). Orbene, nonostante la legge non possa trovare applicazione al caso di CP_5 specie, poiché entrata in vigore successivamente alla data in cui si verificava l'evento dannoso per cui è causa, si osserva che, per quanto di interesse, il legislatore nel 2017 non è intervenuto in senso innovativo. L'art. 7 della legge , infatti, ha pienamente confermato gli approdi CP_5 giurisprudenziali prevedendo, al primo comma, che «la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose». Dalla natura contrattuale della responsabilità discende l'applicazione dei più generali principi in tema di riparto dell'onere probatorio, sanciti dalle Sezioni Unite nella nota sentenza n. 13533 del 2001, secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento. Con specifico riferimento alla responsabilità medica, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, con sentenza n. 577 dell'11/01/2008, ha poi statuito che: “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”. Spetta, pertanto, all'attore danneggiato provare non solo il contratto e l'aggravamento della situazione patologica, ma anche il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. 2018 n. 16366). Ciò premesso in punto di diritto, nel presente giudizio, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare se gli esiti lamentati dall'attrice siano correlati, sul piano causale, dalla tecnica esecutiva e dalle modalità di intervento operato presso il e se, dunque, possano profilarsi Controparte_6 margini di responsabilità dell' convenuta ai sensi del combinato disposto di CP_1 cui agli articoli 1218 e 1228 c.c. Il nominato consulente, Dott. , nella propria perizia, ha dapprima Persona_2 eseguito un'anamnesi patologica remota, nonché traumatica su Parte_1 descrivendo pure il decorso clinico dell'attrice, tanto osservando in ordine allo stato attuale della parte: “Lamenta algia alla palpazione profonda in corrispondenza della frattura del II metatarso piede sinistro con riferita limitazione funzionale che si accentua nelle variazioni climatiche e dopo sovraccarico funzionale, la ricorrente deambula con zoppia e mediante appoggio ad un bastone perché affetta da XA e RO.” E ancora in ordine alle risultanze dell'esame obiettivo lo stesso ha così osservato: “Condizioni generali buone, facies composita, sensorio integro, decubito indifferente. Cute e mucose visibili rosee e ben umidificate, sottocutaneo normalmente rappresentato, masse muscolari normotoniche e normotrofiche. Soggetto orientato nel tempo e nello spazio. Memore eufasico, eumimico , con tono dell'umore stabile. Lieve sintomatologia algica alla pressione in corrispondenza della sede della frattura del II metatarso del piede sinistro che presenta in sede dorsale una lieve gibbosità” (v.) Il consulente ha, successivamente, rassegnato le seguenti considerazioni medico-legali:
“Da quanto sopra esposto si evince che la Sig.ra in data 01-7-2009 a Parte_1 seguito di una rovinosa caduta riportò: “frattura a decorso obliquo dell'ala sacrale di sinistra in corrispondenza delle prime due vertebre sacrali e la frattura della regione metadiafisaria del ii metatarso del piede sinistro”. Per tale patologia venne sottoposta in data 03-7-2009 in ambiente ospedaliero ad un trattamento conservativo mediante l'applicazione di un gambaletto gessato e a terapia medica appropriata, inoltre le viene consigliato di evitare sforzi fisici e controllo successivo il 20-7-2009. Inoltre preciso che a dire della periziata le era stato consigliato per consolidare la frattura di eseguire un intervento chirurgico ma la stessa lo rifiutò.” (v.) Il Dott. ha, pertanto, risposto ai quesiti formulati in mandato, rilevando, alla Per_2 luce del parametro di giudizio del “più probabile che non”, un nesso di causalità tra modalità di intervento eseguita sulla in seguito alla caduta e le lesioni dalla stessa Pt_1 riportate. Al contempo, il perito ha constatato come, sempre in forza del “più probabile che non”, i postumi sopra descritti siano normalmente correlati al genere di intervento. Nel caso di specie, inoltre, lo stesso ha valutato gli estremi di esecuzione dell'intervento – applicazione del gambaletto gessato – conformi alle linee guida, precisando che la ricorrente all'epoca dei fatti avesse rifiutato un eventuale intervento chirurgico per consolidare la frattura presente sul II metatarso del piede sinistro. Deve, peraltro, osservarsi come il consulente, rispetto alla lieve gibbosità presente in corrispondenza della sede della frattura del II metatarso del piede sinistro, non abbia riscontrato alcuna incidenza sulla deambulazione, anche in ragione delle deformità di tipo artrosico risultate da un esame rx eseguito sulla ricorrente (cfr.). Le conclusioni cui è giunto il c.t.u. vanno in questa sede confermate e richiamate, in quanto espressione di una corretta esecuzione del mandato, sicché vanno considerate condivisibili, perché esaustive e immuni da vizi logici e tecnici e incontestate dalle parti. Per tutto quanto precede, non può dirsi esistente l'asserito inadempimento da parte della sezione di Ortopedia e Traumatologia del presidio ospedaliero “S.S. Salvatore” di Mistretta e, per l'effetto, alcuna responsabilità può essere ascritta all'
[...]
convenuta, non essendo emersa alcuna condotta Controparte_1 imperita o negligente da parte dei sanitari causalmente rilevante rispetto all'evento dannoso riferito dall'attrice, ciò per le ragioni che seguiranno. Si rileva, anzitutto, come l'intervento medico cui è stata sottoposta la - Pt_1
l'applicazione del gambaletto gessato - ad avviso del consulente, sia avvenuto nel pieno rispetto delle regole dell'arte medica. Dalla consulenza tecnica, inoltre, emerge che l'attrice, in data 03/07/2009, aveva rifiutato di sottoporsi ad apposito intervento chirurgico per il consolidamento della frattura in questione. Circostanza che non è stata contestata dalla parte, non avendo la stessa nulla osservato rispetto alle risultanze della consulenza. Si consideri, ancora, come il difetto di deambulazione lamentato dalla per il Pt_1 consulente sia da ricondurre ad ulteriori patologie riscontrate nell'attrice, quali XA e RO (cfr. consulenza medico-legale sezione “stato attuale”) e non alle modalità di intervento. Per le considerazioni suesposte, alla luce dell'istruttoria processuale, non può dirsi raggiunta la prova del dedotto inadempimento da parte dei sanitari medici e paramedici del presidio ospedaliero di Mistretta, i quali invece si sono attenuti alle linee guida per l'esecuzione del trattamento conservativo mediante applicazione del gambaletto gessato;
né risulta provato il nesso di causalità tra l'operato e il danno per come prospettato dall'attrice – il difetto di deambulazione. Per tutto quanto precede, la domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' di va rigettata. Controparte_1 CP_1
Ogni altra questione è assorbita. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14 tenuto conto della non particolare complessità e del valore della controversia, seguono la soccombenza e si pongono a carico di e in favore dell' Parte_1 [...]
, ponendo definitivamente a carico della stessa attrice le spese Controparte_1 per la consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto in favore del consulente, Dott. . Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta da con atto di citazione del Parte_1
04.05.2018;
- Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore Parte_1 dell che si liquidano in € Controparte_1
7.052,00, oltre IVA e cassa, se dovute, spese generali, come per legge, ponendo definitivamente a carico della stessa le spese per la CTU, liquidate Parte_1 come da separato decreto, in favore del consulente, Dott. . Persona_2
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Viviana Abbate, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
Così deciso in Messina, l'08.10.2025 IL GIUDICE Dott. Mauro Mirenna
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Pruiti Ciarello Alessandro ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in S. Agata Militello, Via Nizza 1, giusta procura in atti;
- ATTRICE – CONTRO
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Niutta Giancarlo, Puglisi Carmela e Tomasello Caterina ed elettivamente domiciliata in via La Farina 263 N (Pal. , giusta CP_1 CP_2 procura in atti;
- CONVENUTA – Avente ad oggetto: risarcimento danni da responsabilità medica. Conclusioni delle parti: all'udienza dell'8.10.2025, il procuratore della parte discute oralmente la causa precisando le conclusioni, riportandosi ai propri atti, e la causa è stata decisa con la presente sentenza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi a Parte_1 questo Tribunale l al fine di vederla condannata Controparte_1 al risarcimento dei danni dalla stessa asseritamente subiti a causa dell'operato della sezione di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale SS. Salvatore di Mistretta. L'attrice esponeva che, in data 1° luglio 2009, a seguito di una rovinosa caduta, era stata accompagnata presso la sezione di Ortopedia e Traumatologia dell'ospedale SS. Salvatore di Mistretta, ove le era stata riscontrata una “frattura a decorso obliquo dell'ala sacrale di sinistra in corrispondenza delle prime due vertebre sacrali e la frattura della regione metadiafisaria del II metatarso del piede sinistro” (cfr.). La riferiva, ancora, che, per tale diagnosi, era stata trattata con terapia farmacologica Pt_1 antidolorifica;
che, in data 3 luglio 2009, le era stato applicato il gambaletto gessato e somministrata la terapia farmacologica nonché che, in data 6 luglio 2009, dopo essere stata sottoposta a controllo clinico era stata dimessa con prescrizione di terapia domiciliare.
rappresentava, poi, di aver riportato, a seguito della rimozione del gambaletto Parte_1 gessato, un'evidentissima zoppia alla deambulazione con compromissione dell'aspetto estetico, complicazione, a suo dire, riconducibile al comportamento colposo e negligente del personale medico o paramedico;
tale problematica avrebbe avuto un forte impatto sotto il profilo psicologico, costringendola a un mutamento del proprio stile di vita. Per tale fatti, parte attrice invocava la responsabilità della struttura sanitaria ai sensi degli articoli 1218 e 1228 c.c. e, dunque, chiedeva che, in via preliminare, fosse accertata e dichiarata la sussistenza del rapporto di spedalità e di cura e diagnosi tra la stessa e l;
conseguentemente, che fosse accertata e Controparte_1 dichiarata l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti in causa nonché l'inadempimento e la responsabilità di controparte per l'operato dei sanitari della sezione
, con condanna Controparte_3 della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in suo favore, come meglio specificati in atti, nella misura non inferiore ad € 100.000,00 o nella misura ritenuta di giustizia per i fatti suesposti, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi compensativi dal fatto all'effettivo soddisfo. In punto di spese, l'attrice domandava poi la condanna dell Controparte_1
al pagamento dei compensi professionali e delle spese di causa, oltre il 15%
[...] per spese generali, oltre IVA e CNAP come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario che rendeva la dichiarazione di legge, oltre spese di mediazione e di C.T.U., dichiarando la sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c., come per legge. Instauratosi il contraddittorio, l si costituiva e Controparte_1 chiedeva, in via preliminare, che fosse autorizzata la chiamata in causa del dott. Per_1
, medico che aveva avuto in cura la con fissazione di altra udienza.
[...] Pt_1
Nel merito, l'Ente convenuto chiedeva che fosse ritenuto e dichiarato il suo puntuale e corretto adempimento alle obbligazioni assunte e, dunque, non imputabile alla stessa il danno lamentato dalla convenuta. Sempre nel merito, domandava che fosse CP_1 ritenuta e dichiarata la carenza del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e gli asseriti danni al piede e, in ogni caso, di ritenere e dichiarare il dottore responsabile dei Per_1 danni lamentati, con condanna a garantire e manlevare l da ogni eventuale CP_4 onere, anche relativo alle spese di CTU e processuali in favore della in ultimo, che Pt_1 fosse ritenuto non provato il danno subito e la sua quantificazione, sproporzionata tanto rispetto alla sua reale entità quanto rispetto all'età anagrafica dell'attrice; il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio. Con decreto del 13.11.2018, il G.I. autorizzava la chiamata in causa del terzo e fissava una Contr nuova data per tale adempimento;
con istanza all'udienza del 12.01.2024, l di reiterava l'istanza di rimessione in termini per la chiamata in causa del terzo, che CP_1 il G.I., con ordinanza del 24.04.2024, rigettava, non avendo parte convenuta provato di aver effettuato alcun tentativo di notificazione. La causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio medica, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa con la presente sentenza contestuale. MOTIVI DELLA DECISIONE La controversia in esame ha ad oggetto la domanda di risarcimento danni svolta da Pt_1 nei confronti dell per i postumi dalla
[...] Controparte_1 stessa riportati in conseguenza della caduta subita in data 1° luglio 2009. Segnatamente, parte attrice riferisce che, dopo essersi sottoposta alle cure della sezione di Ortopedia e Traumatologia del presidio ospedaliero SS. Salvatore di Mistretta, con l'apposizione di un gambaletto gessato per porre rimedio alle fratture diagnosticate (“frattura a decorso obliquo dell'ala sacrale di sinistra in corrispondenza delle prime due vertebre sacrali e la frattura della regione metadiafisaria del II metatarso del piede sinistro”), ha riportato un'evidente difficoltà di deambulazione, con zoppia all'arto inferiore sinistro. Per tali lesioni, l'attrice invoca la responsabilità dell
[...]
, in quanto a suo dire, sarebbero da ricondurre alla negligenza del Controparte_1 personale medico e paramedico che ha eseguito il trattamento. Tanto premesso, ai fini della decisione, occorre in primo luogo qualificare il rapporto che si è instaurato tra e l , Parte_1 Controparte_1 inquadrando la natura dell'invocata responsabilità della struttura sanitaria, alla luce degli approdi giurisprudenziali, di recente recepiti con L. n. 24/2017 (c.d. legge Gelli - Bianco). In via generale, in tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, dapprima in via pretoria, è stata elaborata la teoria del contatto sociale qualificato, con cui è stata sancita la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria che accoglie un paziente al fine di procedere ad interventi terapeutici e diagnostici. Secondo tale approccio, la responsabilità dell'ente ospedaliero può derivare, ai sensi dell'art. 1218 c.c., oltre che dall'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche, ai sensi dell'art. 1228 c.c. dall'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pure in assenza di un rapporto di lavoro subordinato. Tale soluzione ermeneutica, successivamente recepita a livello legislativo, si fonda sull'idea secondo cui, al momento dell'accettazione del paziente presso il nosocomio, pubblico o privato, si conclude un c.d. contratto di spedalità, contratto atipico a prestazioni corrispettive, dal quale insorge l'obbligo diretto per la struttura di prestare la propria organizzazione aziendale per l'esecuzione dell'intervento richiesto. Nello specifico, con la conclusione del contratto di spedalità tra struttura e paziente, la prima si obbliga ad eseguire, a fronte di un corrispettivo, una prestazione complessa, che comprende – accanto alla principale prestazione medico-chirurgica – pure gli obblighi di messa a disposizione del personale medico e paramedico, di apprestamento delle tecniche necessarie, nonché di quelle lato sensu alberghiere (Cass. civ. sez. 3, Sentenza n. 8826 del 13/04/2007). Orbene, nonostante la legge non possa trovare applicazione al caso di CP_5 specie, poiché entrata in vigore successivamente alla data in cui si verificava l'evento dannoso per cui è causa, si osserva che, per quanto di interesse, il legislatore nel 2017 non è intervenuto in senso innovativo. L'art. 7 della legge , infatti, ha pienamente confermato gli approdi CP_5 giurisprudenziali prevedendo, al primo comma, che «la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose». Dalla natura contrattuale della responsabilità discende l'applicazione dei più generali principi in tema di riparto dell'onere probatorio, sanciti dalle Sezioni Unite nella nota sentenza n. 13533 del 2001, secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento. Con specifico riferimento alla responsabilità medica, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, con sentenza n. 577 dell'11/01/2008, ha poi statuito che: “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”. Spetta, pertanto, all'attore danneggiato provare non solo il contratto e l'aggravamento della situazione patologica, ma anche il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. 2018 n. 16366). Ciò premesso in punto di diritto, nel presente giudizio, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare se gli esiti lamentati dall'attrice siano correlati, sul piano causale, dalla tecnica esecutiva e dalle modalità di intervento operato presso il e se, dunque, possano profilarsi Controparte_6 margini di responsabilità dell' convenuta ai sensi del combinato disposto di CP_1 cui agli articoli 1218 e 1228 c.c. Il nominato consulente, Dott. , nella propria perizia, ha dapprima Persona_2 eseguito un'anamnesi patologica remota, nonché traumatica su Parte_1 descrivendo pure il decorso clinico dell'attrice, tanto osservando in ordine allo stato attuale della parte: “Lamenta algia alla palpazione profonda in corrispondenza della frattura del II metatarso piede sinistro con riferita limitazione funzionale che si accentua nelle variazioni climatiche e dopo sovraccarico funzionale, la ricorrente deambula con zoppia e mediante appoggio ad un bastone perché affetta da XA e RO.” E ancora in ordine alle risultanze dell'esame obiettivo lo stesso ha così osservato: “Condizioni generali buone, facies composita, sensorio integro, decubito indifferente. Cute e mucose visibili rosee e ben umidificate, sottocutaneo normalmente rappresentato, masse muscolari normotoniche e normotrofiche. Soggetto orientato nel tempo e nello spazio. Memore eufasico, eumimico , con tono dell'umore stabile. Lieve sintomatologia algica alla pressione in corrispondenza della sede della frattura del II metatarso del piede sinistro che presenta in sede dorsale una lieve gibbosità” (v.) Il consulente ha, successivamente, rassegnato le seguenti considerazioni medico-legali:
“Da quanto sopra esposto si evince che la Sig.ra in data 01-7-2009 a Parte_1 seguito di una rovinosa caduta riportò: “frattura a decorso obliquo dell'ala sacrale di sinistra in corrispondenza delle prime due vertebre sacrali e la frattura della regione metadiafisaria del ii metatarso del piede sinistro”. Per tale patologia venne sottoposta in data 03-7-2009 in ambiente ospedaliero ad un trattamento conservativo mediante l'applicazione di un gambaletto gessato e a terapia medica appropriata, inoltre le viene consigliato di evitare sforzi fisici e controllo successivo il 20-7-2009. Inoltre preciso che a dire della periziata le era stato consigliato per consolidare la frattura di eseguire un intervento chirurgico ma la stessa lo rifiutò.” (v.) Il Dott. ha, pertanto, risposto ai quesiti formulati in mandato, rilevando, alla Per_2 luce del parametro di giudizio del “più probabile che non”, un nesso di causalità tra modalità di intervento eseguita sulla in seguito alla caduta e le lesioni dalla stessa Pt_1 riportate. Al contempo, il perito ha constatato come, sempre in forza del “più probabile che non”, i postumi sopra descritti siano normalmente correlati al genere di intervento. Nel caso di specie, inoltre, lo stesso ha valutato gli estremi di esecuzione dell'intervento – applicazione del gambaletto gessato – conformi alle linee guida, precisando che la ricorrente all'epoca dei fatti avesse rifiutato un eventuale intervento chirurgico per consolidare la frattura presente sul II metatarso del piede sinistro. Deve, peraltro, osservarsi come il consulente, rispetto alla lieve gibbosità presente in corrispondenza della sede della frattura del II metatarso del piede sinistro, non abbia riscontrato alcuna incidenza sulla deambulazione, anche in ragione delle deformità di tipo artrosico risultate da un esame rx eseguito sulla ricorrente (cfr.). Le conclusioni cui è giunto il c.t.u. vanno in questa sede confermate e richiamate, in quanto espressione di una corretta esecuzione del mandato, sicché vanno considerate condivisibili, perché esaustive e immuni da vizi logici e tecnici e incontestate dalle parti. Per tutto quanto precede, non può dirsi esistente l'asserito inadempimento da parte della sezione di Ortopedia e Traumatologia del presidio ospedaliero “S.S. Salvatore” di Mistretta e, per l'effetto, alcuna responsabilità può essere ascritta all'
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convenuta, non essendo emersa alcuna condotta Controparte_1 imperita o negligente da parte dei sanitari causalmente rilevante rispetto all'evento dannoso riferito dall'attrice, ciò per le ragioni che seguiranno. Si rileva, anzitutto, come l'intervento medico cui è stata sottoposta la - Pt_1
l'applicazione del gambaletto gessato - ad avviso del consulente, sia avvenuto nel pieno rispetto delle regole dell'arte medica. Dalla consulenza tecnica, inoltre, emerge che l'attrice, in data 03/07/2009, aveva rifiutato di sottoporsi ad apposito intervento chirurgico per il consolidamento della frattura in questione. Circostanza che non è stata contestata dalla parte, non avendo la stessa nulla osservato rispetto alle risultanze della consulenza. Si consideri, ancora, come il difetto di deambulazione lamentato dalla per il Pt_1 consulente sia da ricondurre ad ulteriori patologie riscontrate nell'attrice, quali XA e RO (cfr. consulenza medico-legale sezione “stato attuale”) e non alle modalità di intervento. Per le considerazioni suesposte, alla luce dell'istruttoria processuale, non può dirsi raggiunta la prova del dedotto inadempimento da parte dei sanitari medici e paramedici del presidio ospedaliero di Mistretta, i quali invece si sono attenuti alle linee guida per l'esecuzione del trattamento conservativo mediante applicazione del gambaletto gessato;
né risulta provato il nesso di causalità tra l'operato e il danno per come prospettato dall'attrice – il difetto di deambulazione. Per tutto quanto precede, la domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' di va rigettata. Controparte_1 CP_1
Ogni altra questione è assorbita. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14 tenuto conto della non particolare complessità e del valore della controversia, seguono la soccombenza e si pongono a carico di e in favore dell' Parte_1 [...]
, ponendo definitivamente a carico della stessa attrice le spese Controparte_1 per la consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto in favore del consulente, Dott. . Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta da con atto di citazione del Parte_1
04.05.2018;
- Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore Parte_1 dell che si liquidano in € Controparte_1
7.052,00, oltre IVA e cassa, se dovute, spese generali, come per legge, ponendo definitivamente a carico della stessa le spese per la CTU, liquidate Parte_1 come da separato decreto, in favore del consulente, Dott. . Persona_2
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Viviana Abbate, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
Così deciso in Messina, l'08.10.2025 IL GIUDICE Dott. Mauro Mirenna