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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/01/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Giuseppina Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. R.G. 3534/2021.
TRA
nato a [...] il [...], c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Vincenzo Clemente, elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in Battipaglia, alla via
Indipendenza, in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di citazione;
- attore -
E
con sede in Milano, alla via Scarsellini, n. 14, p. VA , in persona del dott. Controparte_1 P.IVA_1
Responsabile Direzione Sinistri, rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Miranda, c.f. CP_2
e Nicoletta Carlotta Miranda, c.f. , in virtù di mandato a C.F._2 C.F._3 margine dell'atto di citazione, tutti elettivamente domiciliati in Salerno, presso lo studio dell'avv.
Bonaventura D'Alessio, alla via De Martino, n. 10;
- convenuta –
Conclusioni: all'udienza del 02.07.2024 le parti concludevano come da verbale in atti
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, Parte_1 la società per sentirla condannare al pagamento, in suo favore, della somma di € Controparte_1
13.736,00 o ad altra somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e compensi di lite.
In particolare, l'attore esponeva di aver subito un danno in occasione di un sinistro stradale verificatosi in data 16.01.2015, in seguito al quale, con nota raccomandata a firma del proprio avvocato, aveva richiesto alla società convenuta di provvedere al risarcimento di tale danno.
La società liquidava al l'importo di € 563.000,00. Controparte_1 Parte_1
Con nota del 18.10.2016, la compagnia assicurativa precisava che gli onorari legali sarebbero stati concordati alla definizione della posizione di danno, riportando nella stessa nota la dicitura “onorari legali da concordarsi alla definizione”. L'attore, dopo aver dichiarato di trattenere i suddetti importi in acconto sul maggiore avere, conferiva incarico, ai propri avvocati, di adire il Tribunale di Salerno per vedersi riconoscere l'integrale risarcimento dei danni subiti, incardinando il giudizio recante R.G. n. 5114/2017, il quale veniva definito con proposta conciliativa del Giudice, accettata dalle parti, in ottemperanza alla quale la compagnia assicurativa versava, in favore dell'attore, l'importo di € 145.000,00 a titolo di ulteriore risarcimento del danno a saldo di ogni ulteriore avere, ed € 9.380,00, oltre accessori, per le spese legali, oltre al pagamento delle spese di c.t.u.
L'attore assumeva che la liquidazione delle competenze professionali facesse salvo l'eventuale accordo da raggiungere in ordine alle spese e compensi legali riferiti alla fase stragiudiziale, come specificato nella predetta nota della del 18.10.2016. Controparte_1
Tuttavia, malgrado le riserve manifestate in merito al mancato pagamento degli onorari legali relativi alla fase stragiudiziale ed i reiterati solleciti, la società convenuta non avrebbe inteso riconoscere al Pt_1
il rimborso delle spese e i compensi legali dovuti in ragione dell'intervento professionale occorso
[...] nella fase pregressa rispetto al giudizio successivamente incardinato.
Per quanto esposto, l'istante conveniva in giudizio la innanzi a questo Tribunale, Controparte_1 chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 13.736,00 od altra somma ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese e compensi di lite, da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio la impugnando e contestando la domanda attorea, poiché Controparte_1 infondata in fatto ed in diritto.
All'udienza di trattazione fissata per il giorno 12.10.2021, il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.
Depositate le memorie autorizzate, nessuna attività istruttoria veniva ammessa dal Giudice, il quale, con ordinanza del 29.04.2022, sollevava d'ufficio la questione del frazionamento del credito.
La difesa dell'attore, con note autorizzate depositate in data 20.09.2022, obiettava che oggetto del presente giudizio non è una componente del danno già domandato in via giudiziale, avendo, al contrario, assoluta autonomia, non rappresentando e non costituendo frazionamento di un unico titolo di credito. Replicava che, nel giudizio precedentemente incardinato, l'attore chiedeva esclusivamente la condanna della società al pagamento delle spese giudiziali, non anche di quelle relative alla fase stragiudiziale.
Di contro, con note depositate il 26.09.2022, la convenuta, con riferimento alla questione sollevata d'ufficio relativamente al frazionamento del credito, rilevava la sussistenza dell'abuso e la conseguente colpa grave nel comportamento processuale dell'odierno attore, sanzionabile ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Letti gli atti delle parti, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la stessa per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, la assegnava in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Non si palesa fondata l'eccezione di prescrizione del diritto, articolata dalla convenuta società; giova evidenziare che la somma il cui pagamento è in questa sede richiesto dall'attore non ha natura di credito professionale, bensì costituisce una posta di danno del quale è richiesto il ristoro patrimoniale, con conseguente applicazione del termine di prescrizione relativo alla responsabilità aquiliana e non apparendo conferente il riferimento all'art. 2956 c.c.
Ad ogni buon conto, l'eccepita prescrizione, relativa a questione di merito, appare travolta dalla questione della stessa proponibilità della domanda avanzata.
Come già rilevato nel corso del giudizio, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la normativa introdotta dalla legge n. 990/1969 prevede una procedura specifica per il risarcimento dei danni.
In tale procedura, la persona danneggiata può avvalersi dell'assistenza di un avvocato di propria fiducia e, nell'ipotesi di composizione bonaria della controversia, ha diritto al rimborso delle spese legali sostenute.
Viceversa, laddove la richiesta di risarcimento porti ad un successivo giudizio in cui il richiedente risulti vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione di tale giudizio diventano parte integrante del danno subito ed, in quanto tali, devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali (Cass., Sez. III, sentenza n. 2275 del 02.02.2006).
Inoltre, in tema di compensi professionali di avvocati, affinché il professionista che sta prestando assistenza giudiziale possa avere diritto ad un distinto compenso per prestazioni stragiudiziali, è necessario che tali prestazioni non siano connesse e complementari rispetto a quelle giudiziali. Ove sussista tale connessione, gli compete solo il compenso per l'assistenza giudiziale (Cass., S.U., 24 luglio 2009, n. 17357; Cass. 23 luglio 1979, n. 4411; Cass., 23 maggio 1992, n. 6214; Cass., 12 giugno 2007, n. 14770; Cass., 29 maggio
2008, n. 14443).
Ciò premesso, va evidenziato che, nel caso di specie, la difesa del ha elencato attività Parte_1 professionali che si pongono in rapporto di stretta connessione e complementarità con l'attività difensiva svolta nella fase giudiziale, introdotta per il riconoscimento del medesimo diritto risarcitorio già vantato in via stragiudiziale.
Posto, inoltre, come sopra esposto, che la richiesta di risarcimento formulata in via stragiudiziale alla società, odierna convenuta, ha condotto ad un successivo giudizio in cui il richiedente è risultato vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione di tale giudizio sono divenute parte integrante del danno subito ed, in quanto tali, dovevano essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali, talchè chiederle con separato giudizio rappresenta, ad avviso di chi scrive, una violazione del divieto di frazionamento del credito e, per l'effetto, la domanda è da ritenersi improponibile.
Come noto, successivamente al noto arresto della Suprema Corte a Sezioni Unite del 15 novembre
2007, n. 23726, (cui si stabilì che “è contraria alla regola generale di correttezza e buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 Costituzione, e si risolve in abuso del processo (ostativo all'esame della domanda), il frazionamento giudiziale (contestuale o sequenziale) di un credito unitario”), di poi, il giudice della nomofilachia è tornato – a Sezioni Unite (sent. n.
4090/2017) - ad interessarsi della questione, e, confermando il precedente del 2007, riferito al singolo credito e non a una pluralità di crediti facenti capo a un unico rapporto complesso, ha ulteriormente precisato che le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benchè relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, — sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale — le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Ancor più
di recente, la Suprema Corte ha ritenuto configurato il divieto di frazionamento anche nel caso in cui, al momento della proposizione della prima domanda giudiziale, siano già maturati i crediti inerenti ai diversi rapporti negoziali oggetto delle successive domande giudiziali (cfr. Cass. n. 31308/19, Cass. n.
14143/21).
E, dunque, secondo il più recente orientamento dei giudici transtiberini, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque fondati sul medesimo fatto costitutivo, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che il creditore non risulti titolare di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.
Si osserva che la domanda già proposta in via giudiziale (Causa Civile R.G. n. 5114/2017 Trib. Di
Salerno) si è conclusa con un verbale di conciliazione nel quale si dà atto che “la società convenuta corrisponderà per i fatti per cui è causa, in favore di parte attrice, l'importo di € 145.000,00 a totale soddisfazione delle pretese di cui in atto di citazione (comprensive di tutte le voci di anno, detratto già le somme ricevute a titolo di acconto) nonché a titolo di onorario a favore del procuratore costituito l'importo di € 9.380,00 oltre accessori iva cpa e rimborso spese generali…”.
Ne consegue che, da un canto, la proposta conciliativa ha già assorbito ogni altra voce di danno e, dall'altra, che in quella sede la voce di danno concernente le spese stragiudiziali anteriori alla promozione del giudizio poi conciliato avrebbe dovuto essere oggetto di domanda in quel giudizio, pena la non consentita parcellizzazione (posto che, alla data di proposizione del giudizio conciliato il credito relativo alle spese legali stragiudiziali era senz'altro già esigibile).
L'acclarata improponibilità della domanda assorbe ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, come codificato dal d.m. 147/22, tenendo conto dei valori minimi per tutte le voci, alla luce della esiguità dell'attività difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Giuseppina Valiante, in funzione di giudice di primo grado, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al ruolo n. 3534/2021, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara la domanda improponibile per violazione del divieto di abusivo frazionamento del credito;
2) Condanna l'attore al rimborso in favore della convenuta delle spese di lite, che liquida in € 2.540,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Salerno, 17.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Valiante
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Giuseppina Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. R.G. 3534/2021.
TRA
nato a [...] il [...], c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Vincenzo Clemente, elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in Battipaglia, alla via
Indipendenza, in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di citazione;
- attore -
E
con sede in Milano, alla via Scarsellini, n. 14, p. VA , in persona del dott. Controparte_1 P.IVA_1
Responsabile Direzione Sinistri, rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Miranda, c.f. CP_2
e Nicoletta Carlotta Miranda, c.f. , in virtù di mandato a C.F._2 C.F._3 margine dell'atto di citazione, tutti elettivamente domiciliati in Salerno, presso lo studio dell'avv.
Bonaventura D'Alessio, alla via De Martino, n. 10;
- convenuta –
Conclusioni: all'udienza del 02.07.2024 le parti concludevano come da verbale in atti
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, Parte_1 la società per sentirla condannare al pagamento, in suo favore, della somma di € Controparte_1
13.736,00 o ad altra somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e compensi di lite.
In particolare, l'attore esponeva di aver subito un danno in occasione di un sinistro stradale verificatosi in data 16.01.2015, in seguito al quale, con nota raccomandata a firma del proprio avvocato, aveva richiesto alla società convenuta di provvedere al risarcimento di tale danno.
La società liquidava al l'importo di € 563.000,00. Controparte_1 Parte_1
Con nota del 18.10.2016, la compagnia assicurativa precisava che gli onorari legali sarebbero stati concordati alla definizione della posizione di danno, riportando nella stessa nota la dicitura “onorari legali da concordarsi alla definizione”. L'attore, dopo aver dichiarato di trattenere i suddetti importi in acconto sul maggiore avere, conferiva incarico, ai propri avvocati, di adire il Tribunale di Salerno per vedersi riconoscere l'integrale risarcimento dei danni subiti, incardinando il giudizio recante R.G. n. 5114/2017, il quale veniva definito con proposta conciliativa del Giudice, accettata dalle parti, in ottemperanza alla quale la compagnia assicurativa versava, in favore dell'attore, l'importo di € 145.000,00 a titolo di ulteriore risarcimento del danno a saldo di ogni ulteriore avere, ed € 9.380,00, oltre accessori, per le spese legali, oltre al pagamento delle spese di c.t.u.
L'attore assumeva che la liquidazione delle competenze professionali facesse salvo l'eventuale accordo da raggiungere in ordine alle spese e compensi legali riferiti alla fase stragiudiziale, come specificato nella predetta nota della del 18.10.2016. Controparte_1
Tuttavia, malgrado le riserve manifestate in merito al mancato pagamento degli onorari legali relativi alla fase stragiudiziale ed i reiterati solleciti, la società convenuta non avrebbe inteso riconoscere al Pt_1
il rimborso delle spese e i compensi legali dovuti in ragione dell'intervento professionale occorso
[...] nella fase pregressa rispetto al giudizio successivamente incardinato.
Per quanto esposto, l'istante conveniva in giudizio la innanzi a questo Tribunale, Controparte_1 chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 13.736,00 od altra somma ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese e compensi di lite, da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio la impugnando e contestando la domanda attorea, poiché Controparte_1 infondata in fatto ed in diritto.
All'udienza di trattazione fissata per il giorno 12.10.2021, il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.
Depositate le memorie autorizzate, nessuna attività istruttoria veniva ammessa dal Giudice, il quale, con ordinanza del 29.04.2022, sollevava d'ufficio la questione del frazionamento del credito.
La difesa dell'attore, con note autorizzate depositate in data 20.09.2022, obiettava che oggetto del presente giudizio non è una componente del danno già domandato in via giudiziale, avendo, al contrario, assoluta autonomia, non rappresentando e non costituendo frazionamento di un unico titolo di credito. Replicava che, nel giudizio precedentemente incardinato, l'attore chiedeva esclusivamente la condanna della società al pagamento delle spese giudiziali, non anche di quelle relative alla fase stragiudiziale.
Di contro, con note depositate il 26.09.2022, la convenuta, con riferimento alla questione sollevata d'ufficio relativamente al frazionamento del credito, rilevava la sussistenza dell'abuso e la conseguente colpa grave nel comportamento processuale dell'odierno attore, sanzionabile ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Letti gli atti delle parti, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la stessa per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, la assegnava in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Non si palesa fondata l'eccezione di prescrizione del diritto, articolata dalla convenuta società; giova evidenziare che la somma il cui pagamento è in questa sede richiesto dall'attore non ha natura di credito professionale, bensì costituisce una posta di danno del quale è richiesto il ristoro patrimoniale, con conseguente applicazione del termine di prescrizione relativo alla responsabilità aquiliana e non apparendo conferente il riferimento all'art. 2956 c.c.
Ad ogni buon conto, l'eccepita prescrizione, relativa a questione di merito, appare travolta dalla questione della stessa proponibilità della domanda avanzata.
Come già rilevato nel corso del giudizio, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la normativa introdotta dalla legge n. 990/1969 prevede una procedura specifica per il risarcimento dei danni.
In tale procedura, la persona danneggiata può avvalersi dell'assistenza di un avvocato di propria fiducia e, nell'ipotesi di composizione bonaria della controversia, ha diritto al rimborso delle spese legali sostenute.
Viceversa, laddove la richiesta di risarcimento porti ad un successivo giudizio in cui il richiedente risulti vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione di tale giudizio diventano parte integrante del danno subito ed, in quanto tali, devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali (Cass., Sez. III, sentenza n. 2275 del 02.02.2006).
Inoltre, in tema di compensi professionali di avvocati, affinché il professionista che sta prestando assistenza giudiziale possa avere diritto ad un distinto compenso per prestazioni stragiudiziali, è necessario che tali prestazioni non siano connesse e complementari rispetto a quelle giudiziali. Ove sussista tale connessione, gli compete solo il compenso per l'assistenza giudiziale (Cass., S.U., 24 luglio 2009, n. 17357; Cass. 23 luglio 1979, n. 4411; Cass., 23 maggio 1992, n. 6214; Cass., 12 giugno 2007, n. 14770; Cass., 29 maggio
2008, n. 14443).
Ciò premesso, va evidenziato che, nel caso di specie, la difesa del ha elencato attività Parte_1 professionali che si pongono in rapporto di stretta connessione e complementarità con l'attività difensiva svolta nella fase giudiziale, introdotta per il riconoscimento del medesimo diritto risarcitorio già vantato in via stragiudiziale.
Posto, inoltre, come sopra esposto, che la richiesta di risarcimento formulata in via stragiudiziale alla società, odierna convenuta, ha condotto ad un successivo giudizio in cui il richiedente è risultato vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione di tale giudizio sono divenute parte integrante del danno subito ed, in quanto tali, dovevano essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali, talchè chiederle con separato giudizio rappresenta, ad avviso di chi scrive, una violazione del divieto di frazionamento del credito e, per l'effetto, la domanda è da ritenersi improponibile.
Come noto, successivamente al noto arresto della Suprema Corte a Sezioni Unite del 15 novembre
2007, n. 23726, (cui si stabilì che “è contraria alla regola generale di correttezza e buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 Costituzione, e si risolve in abuso del processo (ostativo all'esame della domanda), il frazionamento giudiziale (contestuale o sequenziale) di un credito unitario”), di poi, il giudice della nomofilachia è tornato – a Sezioni Unite (sent. n.
4090/2017) - ad interessarsi della questione, e, confermando il precedente del 2007, riferito al singolo credito e non a una pluralità di crediti facenti capo a un unico rapporto complesso, ha ulteriormente precisato che le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benchè relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, — sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale — le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Ancor più
di recente, la Suprema Corte ha ritenuto configurato il divieto di frazionamento anche nel caso in cui, al momento della proposizione della prima domanda giudiziale, siano già maturati i crediti inerenti ai diversi rapporti negoziali oggetto delle successive domande giudiziali (cfr. Cass. n. 31308/19, Cass. n.
14143/21).
E, dunque, secondo il più recente orientamento dei giudici transtiberini, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque fondati sul medesimo fatto costitutivo, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che il creditore non risulti titolare di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.
Si osserva che la domanda già proposta in via giudiziale (Causa Civile R.G. n. 5114/2017 Trib. Di
Salerno) si è conclusa con un verbale di conciliazione nel quale si dà atto che “la società convenuta corrisponderà per i fatti per cui è causa, in favore di parte attrice, l'importo di € 145.000,00 a totale soddisfazione delle pretese di cui in atto di citazione (comprensive di tutte le voci di anno, detratto già le somme ricevute a titolo di acconto) nonché a titolo di onorario a favore del procuratore costituito l'importo di € 9.380,00 oltre accessori iva cpa e rimborso spese generali…”.
Ne consegue che, da un canto, la proposta conciliativa ha già assorbito ogni altra voce di danno e, dall'altra, che in quella sede la voce di danno concernente le spese stragiudiziali anteriori alla promozione del giudizio poi conciliato avrebbe dovuto essere oggetto di domanda in quel giudizio, pena la non consentita parcellizzazione (posto che, alla data di proposizione del giudizio conciliato il credito relativo alle spese legali stragiudiziali era senz'altro già esigibile).
L'acclarata improponibilità della domanda assorbe ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, come codificato dal d.m. 147/22, tenendo conto dei valori minimi per tutte le voci, alla luce della esiguità dell'attività difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Giuseppina Valiante, in funzione di giudice di primo grado, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al ruolo n. 3534/2021, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara la domanda improponibile per violazione del divieto di abusivo frazionamento del credito;
2) Condanna l'attore al rimborso in favore della convenuta delle spese di lite, che liquida in € 2.540,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Salerno, 17.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Valiante