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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/12/2025, n. 6004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6004 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4336/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Seconda Sezione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lisa Micochero Presidente dott. Beatrice Magaro' Giudice relatore dott. Tania Vettore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4336/2025 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. VIANELLO Parte_1 C.F._1
DAVIDE, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Chioggia (VE) Borgo San
Giovanni n.1155/A
RICORRENTE
Contro
rappresentato e difeso dall'Avv. ZAMBELLI Controparte_1 C.F._2
NG , elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Crespino (Ro) alla Via Trieste n. 6
RESISTENTE
OGGETTO: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI:
Per il ricorrente: che questo Tribunale voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e da , in data 25 Parte_1 Controparte_1 maggio 2013 in Chioggia, quindi iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Chioggia al N. 27 P. 2 S. A anno 2013, alle seguenti condizioni: 1) Il figlio è affidato a entrambi i genitori in modo condiviso, con l'impegno da Persona_1 parte di quest'ultimi a sostenersi nel ruolo genitoriale e a concordare insieme le relative scelte educative e scolastiche, tenendo conto in via prioritaria delle esigenze del figlio minore.
2) Il padre potrà vedere il figlio ogni qualvolta lo vorrà, in orari che tuttavia dovranno essere preventivamente comunicati alla sig.ra con congruo preavviso e possibilmente CP_1 almeno il giorno precedente all'incontro, in modo tale da consentire alla stessa di organizzarsi al meglio al fine di far trovare il bambino a casa nell'orario prestabilito e concordato, così come dovrà essere previamente concordato anche l'orario di rientro del figlio, indicativamente non oltre le ore 21.00 durante la settimana, posto che il minore deve recarsi a scuola il pagina 1 di 17 mattino seguente. Il padre, inoltre, terrà con sé una sera almeno alla settimana, Per_1 facendolo pernottare presso la propria abitazione, con l'impegno di condurlo a scuola il giorno seguente. , inoltre, pernotterà, a fine settimana alterni, presso l'abitazione del padre, Per_1 con l'impegno del sig. di condurre con sé il figlio dalle ore 15.00/16.00 del sabato Pt_1 pomeriggio alle ore20.00/21.00 della domenica, salvo la sussistenza di particolari esigenze e/o impegni di ogni coniuge che verranno comunque previamente comunicati con il dovuto anticipo;
compatibilmente con gli impegni lavorativi dei coniugi e con le ferie concesse dal datore di lavoro, durante le vacanze di Natale: ad anni alterni, il periodo che va dalla vigilia di Natale all'ultimo dell'anno e il periodo che va dal 1 gennaio all'Epifania; durante le vacanze pasquali: a settimane alterne, il periodo che va dal giovedì santo alla Pasqua e dal lunedì dell'Angelo sino al martedì o mercoledì successivo, quando in quest'ultimo giorno non vi sia frequenza scolastica;
durante le vacanze estive: un periodo di gg. 15, anche non continuativi, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno o comunque non appena le parti saranno messe a conoscenza dei periodi di ferie di cui potranno usufruire. 3) Al padre, sig. sarà comunque data la possibilità, in accordo con la sig.ra Parte_1
, di poter tenere con sé il figlio anche nella giornata di lunedì, potendo Controparte_1 quindi trascorrere con il figlio dei fine settimana senza interruzione progettando di stare con loro da sabato a lunedì, ed eventualmente di poter tenere con sé il figlio in giornate non previste dal presente accordo, per motivi circostanziati e condivisi dal figlio stesso. Alla stessa stregua, alla madre, sig.ra , sarà riconosciuta eventualmente la possibilità, Controparte_1 in accordo col sig. , di poter tenere con sé il figlio in giornate non previste dal Parte_1 presente accordo, per motivi circostanziati e condivisi dal figlio stesso.
4) In considerazione del tenore di vita di ciascuno dei coniugi e della loro attuale occupazione lavorativa nonché della diversa condizione reddituale, ilsig. Da , stante anche la Parte_1 decurtazione dello stipendio oltre che gli impegni assunti per far fronte alle esigenze familiari, verserà alla sig.ra , a titolo di mantenimento per il figlio la Controparte_1 Persona_1 somma complessiva di Euro 250,00= mensili, con rivalutazione annuale ISTAT con base luglio 2025, entro la fine di ogni mese, da accreditarsi sul c/c le cui coordinate corrisponderà alla Sig.ra mensilmente, con accredito sulla carta superflash avente n. Controparte_1
5342070013125728 intestata esclusivamente alla stessa, a titolo di contributo nel mantenimento esclusivo del figlio . Per_1
5) Tutte le spese straordinarie scolastiche, mediche e ricreative del figlio sono a carico di entrambi i genitori nella percentuale del 50%.
6) Tutte le spese dovranno essere debitamente documentate anche per consentire a entrambi i genitori di poter beneficiare di eventuali sgravi fiscali. Dette spese saranno rimborsate al genitore che le avrà anticipate, indicativamente con periodicità semestrale, entro il giorno 15 del mese successivo alla trasmissione delle relative pezze giustificative, operando eventuali compensazioni, nel caso che ciascuno dei genitori abbia nel corso del semestre anticipato autonomamente delle spese.
7) L'assegno unico previsto dalle norme attualmente vigenti sarà richiesto al 50% come per legge da ciascuno dei coniugi;
8) I coniugi si danno reciproco assenso all'ottenimento di documento valido per l'espatrio, ovvero consenso all'inserimento del figlio minore nel passaporto o al rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio.
9) Sia ordinata la trasmissione della emananda sentenza all'Ufficio di Stato Civile competente per la relativa annotazione ed i successivi incombenti. 10) Si respinge la richiesta di addebito diretto richiesta da parte avversa, stante l'infondatezza della pretesa. 11) Con vittoria di spese.
pagina 2 di 17 In subordine a fini bonari si rinnova la disponibilità già espressa all'udienza del 22.07.2025 ad aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice con ordinanza del 16.06.2025..
Per la resistente: Si chiede che l'ECC. Mo Tribunale di Venezia voglia accogliere le conclusioni già precisate e trascritte a verbale, che qui si riportano integralmente:
1) Il figlio , nato a [...] il [...] è affidato ad entrambi i genitori in Persona_1 modo condiviso, con l'impegno da parte di entrambi di sostenersi e collaborare nel ruolo genitoriale concordando insieme le scelte educative e scolastiche, tenendo conto delle esigenze e delle aspettative del figlio medesimo;
2) La regolamentazione dei rapporti del figlio con entrambi i genitori dovrà garantire che il minore possa stare con ciascun genitore in modo paritario, pur dichiarando che il minore sarà collocato prevalentemente presso la madre;
3) I genitori dovranno garantire che il figlio possa godere della presenza e dell'affetto dei nonni senza distinzione o esclusione di una famiglia rispetto ad un'altra;
4) Stante il collocamento prevalente presso la madre, si stabilisce che il padre potrà vedere il figlio ogni qualvolta lo vorranno padre e figlio previa comunicazione anticipatoria alla madre al fine che Ella possa organizzarsi nel rispetto degli accordi presi. I genitori avranno cura di stabilire nel rispetto delle parti tutte gli orari di partenza e di ritorno del minore dalla casa e verso la casa della madre, indicativamente si stabilisce che il rientro a casa non avvenga oltre le ore 21, 00 durante la settimana.
5) Il padre potrà tenere presso la propria residenza il figlio minore una sera alla settimana facendolo pernottare presso di lui e conducendolo a scuola il giorno successivo nel rispetto degli orari di ingresso all'istituto. Il padre terrà con sé il figlio minore durante il fine settimana con cadenza alternata con la madre, si stabilisce che il padre condurrà con sé il figlio a partire dalle ore 15,00/16,00 del sabato pomeriggio, salvo che preferisca prenderlo all'uscita dalla scuola, per riportarlo alla madre entro le ore 21, 00 della domenica sera. Rimangono salvi cambiamenti per motivi imprevisti ovvero per motivi di lavoro di entrambi i genitori. Si stabilisce che per feste di Natale in occasione delle vacanze scolastiche i giorni possano essere riparti nel seguente modo: ad anni alterni, il periodo che va dalla viglia di Natale all'ultimo dell'anno ed il periodo che va dal 1 gennaio sino al giorno dell'Epifania; per le Feste pasquali: a settimane alterne il periodo che va dal giovedì Santo alla Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo sino al martedì o mercoledì successivo;
per le vacanze estive: un periodo di gg 15 non continuativi da concordarsi anno per anno entro il mese di maggio;
6) I genitori potranno sempre, sussistendo l'accordo di entrambi, stabilire giorni differenti di frequenza e permanenza del figlio con loro da quelli poco sopra indicati, con ciò volendo garantire che il minore possa stare con ciascuno dei genitori il maggior tempo possibile e che ciascun genitore possa programmare uscite ed attività utili ad accrescere il sentimento di affezione e legame con il figlio in modo tale che la separazione ed il divorzio dei genitori non vada ad affliggere il rapporto familiare in senso stretto;
7) In ragione delle diverse consistenze economiche dei genitori, delle accresciute necessità del figlio minore, dei periodi effettivi di permanenza del minore con la madre e dell'accudimento della medesima verso il figlio rispetto al padre, stabilire un contributo al mantenimento del figlio in capo al Sig. di una somma non inferiore ad € 450, 00= Pt_1 mensili da versare alla madre con rivalutazione annuale in base all'indice Istat;
pagina 3 di 17 8) Disponga il Tribunale che in ragione della comprovata non regolarità nel pagamento del mantenimento, che quest'ultimo verga versato direttamente alla madre da parte del datore di lavoro del Sig. Pt_1
9) Per le spese straordinarie in considerazione della diversa capacità economica dei genitori stabilire che le stesse saranno sostenute dai genitori nella misura del 40% dalla madre e del
60% dal padre;
stabilire che le medesime andranno corrisposte, previa dimostrazione, entro 15 giorni dalla richiesta e che la richiesta andrà fatta entro 30 giorni dalla spesa effettuata;
10) I genitori prestano reciproco assenso all'ottenimento di documento valido per l'espatrio ovvero consenso all'inserimento del figlio minore nel passaporto o al rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio;
11) Sia ordinata la trasmissione della emananda sentenza all'ufficio dello Stato Civile competente per le relative annotazioni ed i successivi incombenti.
Per il Pubblico Ministero: Esprime parere favorevole alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, alle condizioni fissate dal Giudice nella proposta conciliativa non accettata da parte resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso depositato in data 06.02.25, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario , in data 25 maggio 2013, in Chioggia, con;
che Controparte_1
dal matrimonio nasceva un figlio il 16.04.15; che con decreto n.2527/19 del 06.03.19 il Per_2
Tribunale di Venezia omologava la separazione dei coniugi alle condizioni dai medesimi concordate, che prevedevano, in particolare:
“1) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare ove crederà la propria residenza, con obbligo di comunicazione all'altro di eventuali variazioni della stessa;
2) i coniugi si prestano consenso al rilascio e o rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente, con iscrizione del figlio minore in quello di entrambi;
Per_1
3) Il figlio minore verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento dello stesso presso la madre.
4) La casa coniugale sita in Rosolina, Via Orti n. 53 di proprietà esclusiva del Sig.
[...]
rimane allo stesso come concordato. Pt_1
5) Il padre potrà vedere il figlio ogni qualvolta lo vorrà, in orari che tuttavia dovranno essere preventivamente comunicati alla sig.ra con congruo preavviso e possibilmente CP_1 almeno il giorno precedente all'incontro, in modo tale da consentire alla stessa di organizzarsi al meglio al fine di far trovare il bambino a casa nell'orario prestabilito e concordato, così pagina 4 di 17 come dovrà essere previamente concordato anche l'orario di rientro del figlio, indicativamente non oltre le ore 21.00 durante la settimana, posto che il minore deve recarsi a scuola il mattino seguente. Il padre, inoltre, terrà con sé una sera almeno alla settimana, Per_1 facendolo pernottare presso la propria abitazione, con l'impegno di condurlo a scuola il giorno seguente. , inoltre, pernotterà, a fine settimana alterni, presso l'abitazione del padre, Per_1 con l'impegno del sig. di condurre con sé il figlio dalle ore 15.00/16.00 del sabato Pt_1
pomeriggio alle ore 20.00/21.00 della domenica, salvo la sussistenza di particolari esigenze e/o impegni di ogni coniuge che verranno comunque previamente comunicati con il dovuto anticipo;
compatibilmente con gli impegni lavorativi dei coniugi e con le ferie concesse dal datore di lavoro, durante le vacanze di Natale: ad anni alterni, il periodo che va dalla vigilia di
Natale all'ultimo dell'anno e il periodo che va dal 1 gennaio all'Epifania; durante le vacanze pasquali: a settimane alterne, il periodo che va dal giovedì santo alla Pasqua e dal lunedì dell'Angelo sino al martedì o mercoledì successivo, quando in quest'ultimo giorno non vi sia frequenza scolastica;
durante le vacanze estive: un periodo di gg. 15, anche non continuativi, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno o comunque non appena le parti saranno messe a conoscenza dei periodi di ferie di cui potranno usufruire.
6) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra mensilmente, entro la Parte_1 Controparte_1
fine di ogni mese, con accredito sulla carta superflash avente n. 5342070013125728 intestata esclusivamente alla stessa, a titolo di contributo nel mantenimento esclusivo del figlio , Per_1
l'importo di € 250,00= (duecentocinquanta). Somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. 7) Le spese c.d. straordinarie - che i coniugi individuano in quelle per cure e visite mediche specialistiche non coperte dal SSN, oculistiche e odontoiatriche, tasse e gite scolastiche, libri di testo, un'attività sportiva - saranno sostenute dai genitori in ragione del
50% ciascuno.
I coniugi danno atto di aver provveduto alla suddivisione di ogni bene, ivi compresi depositi in c.c., titoli, polizze ecc.
I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla pretendere uno dall'altro a titolo di mantenimento.
I coniugi dichiarano di aver regolato ogni loro rapporto e di nulla aver a pretendere, a qualsivoglia titolo, uno dall'altro.”;
Deduceva il ricorrente che, a seguito della separazione, la resistente aveva instaurato una convivenza con , che la sua situazione economica era peggiorata , poiché Parte_2
lo stesso sosteneva le spese del mutuo stipulato in data 27.09.2010, pagando una rata pagina 5 di 17 mensile di circa € 700,00; che la sua retribuzione mensile era stata ulteriormente decurtata a causa della cessione del quinto, per far fronte al pagamento per l'acquisto dell'autovettura con ratei mensili € 388,00, a seguito di contratto di finanziamento stipulato con la società finanziaria Fiditalia spa il 28.03.2024.
Tanto premesso rassegnava le seguenti conclusioni:
Chiede che questo Tribunale voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e da , in data 25 Parte_1 Controparte_1
maggio 2013 in Chioggia, quindi iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Chioggia al N. 27 P. 2 S. A anno 2013, alle seguenti condizioni:
1) Il figlio è affidato a entrambi i genitori in modo condiviso, con l'impegno da Persona_1 parte di quest'ultimi a sostenersi nel ruolo genitoriale e a concordare insieme le relative scelte educative e scolastiche, tenendo conto in via prioritaria delle esigenze del figlio minore.
2) Il padre potrà vedere il figlio ogni qualvolta lo vorrà, in orari che tuttavia dovranno essere preventivamente comunicati alla sig.ra con congruo preavviso e possibilmente CP_1 almeno il giorno precedente all'incontro, in modo tale da consentire alla stessa di organizzarsi al meglio al fine di far trovare il bambino a casa nell'orario prestabilito e concordato, così come dovrà essere previamente concordato anche l'orario di rientro del figlio, indicativamente non oltre le ore 21.00 durante la settimana, posto che il minore deve recarsi a scuola il mattino seguente. Il padre, inoltre, terrà con sé una sera almeno alla settimana, Per_1 facendolo pernottare presso la propria abitazione, con l'impegno di condurlo a scuola il giorno seguente. , inoltre, pernotterà, a fine settimana alterni, presso l'abitazione del padre, Per_1 con l'impegno del sig. di condurre con sé il figlio dalle ore 15.00/16.00 del sabato Pt_1
pomeriggio alle ore 20.00/21.00 della domenica, salvo la sussistenza di particolari esigenze e/o impegni di ogni coniuge che verranno comunque previamente comunicati con il dovuto anticipo;
compatibilmente con gli impegni lavorativi dei coniugi e con le ferie concesse dal datore di lavoro, durante le vacanze di Natale: ad anni alterni, il periodo che va dalla vigilia di
Natale all'ultimo dell'anno e il periodo che va dal 1 gennaio all'Epifania; durante le vacanze pasquali: a settimane alterne, il periodo che va dal giovedì santo alla Pasqua e dal lunedì dell'Angelo sino al martedì o mercoledì successivo, quando in quest'ultimo giorno non vi sia frequenza scolastica;
durante le vacanze estive: un periodo di gg. 15, anche non continuativi, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno o comunque non appena le parti saranno messe a conoscenza dei periodi di ferie di cui potranno usufruire.
pagina 6 di 17 3) Al padre, sig. sarà comunque data la possibilità, in accordo con la sig.ra Parte_1
, di poter tenere con sé il figlio anche nella giornata di lunedì, potendo Controparte_1
quindi trascorrere con il figlio dei fine settimana senza interruzione progettando di stare con loro da sabato a lunedì, ed eventualmente di poter tenere con sé il figlio in giornate non previste dal presente accordo, per motivi circostanziati e condivisi dal figlio stesso. Alla stessa stregua, alla madre, sig.ra , sarà riconosciuta eventualmente la possibilità, Controparte_1
in accordo col sig. , di poter tenere con sé il figlio in giornate non previste dal Parte_1
presente accordo, per motivi circostanziati e condivisi dal figlio stesso.
4) In considerazione del tenore di vita di ciascuno dei coniugi e della loro attuale occupazione lavorativa nonché della diversa condizione reddituale, il sig. , stante anche la Parte_1
decurtazione dello stipendio oltre che gli impegni assunti per far fronte alle esigenze familiari, verserà alla sig.ra , a titolo di mantenimento per il figlio la Controparte_1 Persona_1
somma complessiva di Euro 250,00= mensili, con rivalutazione annuale ISTAT con base luglio 2025, entro la fine di ogni mese, da accreditarsi sul c/c le cui coordinate corrisponderà alla Sig.ra mensilmente, con accredito sulla carta superflash avente n. Controparte_1
5342070013125728 intestata esclusivamente alla stessa, a titolo di contributo nel mantenimento esclusivo del figlio . Per_1
5) Tutte le spese straordinarie scolastiche, mediche e ricreative del figlio sono a carico di entrambi i genitori nella percentuale del 50%.
6) Tutte le spese dovranno essere debitamente documentate anche per consentire a entrambi i genitori di poter beneficiare di eventuali sgravi fiscali. Dette spese saranno rimborsate al genitore che le avrà anticipate, indicativamente con periodicità semestrale, entro il giorno 15 del mese successivo alla trasmissione delle relative pezze giustificative, operando eventuali compensazioni, nel caso che ciascuno dei genitori abbia nel corso del semestre anticipato autonomamente delle spese.
7) L'assegno unico previsto dalle norme attualmente vigenti sarà richiesto al 50% come per legge da ciascuno dei coniugi.
8) I coniugi si danno reciproco assenso all'ottenimento di documento valido per l'espatrio, ovvero consenso all'inserimento del figlio minore nel passaporto o al rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio.
pagina 7 di 17 Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio , la quale Controparte_1
pur non opponendosi alla domanda di divorzio, contestava le avverse deduzioni, confermando di aver instaurato una stabile convivenza, con , precisava che Parte_2 dal 2023 ad oggi, dopo la chiusura dell'attività di rivendita pane e pasticceria intestata alla madre , ove lavorava come coadiutrice commerciale, svolgeva attività a tempo CP_2
determinato di tipo stagionale, arrivando ad un mensile netto di non oltre 500, 00 euro;
che si era comunque si è attivata per il raggiungimento di un posto a tempo indeterminato e full time;
che il padre non aveva sempre adempiuto con regolarità e precisione agli obblighi assunti in sede di separazione, nonostante potesse contare su una situazione lavorativa florida e stabile.
Sulla scorta dei predetti rilievi rassegnava le seguenti conclusioni:
Chiede Che l'Ecc. mo Tribunale di Venezia voglia pronunciare sentenza di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai Signori CP_1
ed , in data 25 maggio 2013 in Chioggia iscritto nel Registro degli
[...] Parte_1
Atti di Matrimonio del Comune di Chioggia al n. 27 P. 2S A. 2013, alle seguenti condizioni:
1) Il figlio , nato a [...] il [...] è affidato ad entrambi i genitori in Persona_1 modo condiviso, con l'impegno da parte di entrambi di sostenersi e collaborare nel ruolo genitoriale concordando insieme le scelte educative e scolastiche, tenendo conto delle esigenze e delle aspettative del figlio medesimo;
2) La regolamentazione dei rapporti del figlio con entrambi i genitori dovrà garantire che il minore possa stare con ciascun genitore in modo paritario, pur dichiarando che il minore sarà collocato prevalentemente presso la madre;
3) I genitori dovranno garantire che il figlio possa godere della presenza e dell'affetto dei nonni senza distinzione o esclusione di una famiglia rispetto ad un'altra;
4) Stante il collocamento prevalente presso la madre, si stabilisce che il padre potrà vedere il figlio ogni qualvolta lo vorranno padre e figlio previa comunicazione anticipatoria alla madre al fine che Ella possa organizzarsi nel rispetto degli accordi presi. I genitori avranno cura di stabilire nel rispetto delle parti tutte gli orari di partenza e di ritorno del minore dalla casa e verso la casa della madre, indicativamente si stabilisce che il rientro a casa non avvenga oltre le ore 21, 00 durante la settimana.
pagina 8 di 17 5) Il padre potrà tenere presso la propria residenza il figlio minore una sera alla settimana facendolo pernottare presso di lui e conducendolo a scuola il giorno successivo nel rispetto degli orari di ingresso all'istituto. Il padre terrà con sé il figlio minore durante il fine settimana con cadenza alternata con la madre, si stabilisce che il padre condurrà con sé il figlio a partire dalle ore 15,00/16,00 del sabato pomeriggio, salvo che preferisca prenderlo all'uscita dalla scuola, per riportarlo alla madre entro le ore 21, 00 della domenica sera. Rimangono salvi cambiamenti per motivi imprevisti ovvero per motivi di lavoro di entrambi i genitori. Si stabilisce che per feste di Natale in occasione delle vacanze scolastiche i giorni possano essere riparti nel seguente modo: ad anni alterni, il periodo che va dalla viglia di Natale all'ultimo dell'anno ed il periodo che va dal 1 gennaio sino al giorno dell'Epifania; per le Feste pasquali: a settimane alterne il periodo che va dal giovedì Santo alla Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo sino al martedì o mercoledì successivo;
per le vacanze estive: un periodo di gg 15 non continuativi da concordarsi anno per anno entro il mese di maggio;
6) I genitori potranno sempre, sussistendo l'accordo di entrambi, stabilire giorni differenti di frequenza e permanenza del figlio con loro da quelli poco sopra indicati, con ciò volendo garantire che il minore possa stare con ciascuno dei genitori il maggior tempo possibile e che ciascun genitore possa programmare uscite ed attività utili ad accrescere il sentimento di affezione e legame con il figlio in modo tale che la separazione ed il divorzio dei genitori non vada ad affliggere il rapporto familiare in senso stretto;
7) In ragione delle diverse consistenze economiche dei genitori, delle accresciute necessità del figlio minore, dei periodi effettivi di permanenza del minore con la madre e dell'accudimento della medesima verso il figlio rispetto al padre, stabilire un contributo al mantenimento del figlio in capo al Sig. di una somma non inferiore ad € 450, 00= Pt_1 mensili da versare alla madre e da rivalutare annualmente in base all'indice Istat;
8) Per le spese straordinarie in considerazione della diversa capacità economica dei genitori stabilire che le stesse saranno sostenute dai genitori nella misura del 40% dalla madre e del
60% dal padre;
stabilire che le medesime andranno corrisposte, previa dimostrazione, entro
15 giorni dalla richiesta e che la richiesta andrà fatta entro 30 giorni dalla spesa effettuata;
9) I genitori prestano reciproco assenso all'ottenimento di documento valido per l'espatrio ovvero consenso all'inserimento del figlio minore nel passaporto o al rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio;
pagina 9 di 17 10) Sia ordinata la trasmissione della emananda sentenza all'ufficio dello Stato Civile competente per le relative annotazioni ed i successivi incombenti.
Sentite le parti all'udienza del 27.05.25, in cui la ricorrente chiedeva che potesse essere disposto il pagamento diretto da parte del datore di lavoro del ricorrente dell'assegno di mantenimento dovuto per il figlio , il Giudice istruttore con ordinanza del 13.06.25 Per_1
formulava la seguente proposta conciliativa:
• Pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
• affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori con Persona_1 collocamento prevalente e residenza presso la madre;
• regolamentazione del regime di frequentazione padre/figlio nei termini già concordati dalle parti in sede di separazione consensuale con aggiunta del seguente punto: al padre, sig. sarà data la possibilità, in accordo con la sig.ra Parte_1 CP_1
, di poter tenere con sé il figlio anche nella giornata di lunedì, potendo quindi
[...] trascorrere con il figlio dei fine settimana senza interruzione progettando di stare con loro da sabato a lunedì, ed eventualmente di poter tenere con sé il figlio in giornate non previste dal presente accordo, per motivi circostanziati e condivisi dal figlio stesso.
Alla stessa stregua, alla madre, sig.ra , sarà riconosciuta Controparte_1 eventualmente la possibilità, in accordo col sig. , di poter tenere con Parte_1 sé il figlio in giornate non previste dal presente accordo, per motivi circostanziati e condivisi dal figlio stesso;
• obbligo del sig. quale genitore non collocatario, di provvedere al Parte_1 versamento, in favore di , entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, Controparte_1
a titolo di contributo economico al mantenimento del figlio , di un assegno Per_1 mensile di euro 350,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
• obbligo di ciascun genitore di contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse del figlio come da protocollo del Tribunale del Per_1
20.09.2019;
• ripartizione dell'assegno unico e universale al 50% tra i genitori;
• reciproco consenso delle parti al rinnovo/rilascio documenti validi per l'espatrio per il figlio minorenne;
• spese di lite integralmente compensate
In considerazione del mancato consenso su tutte le condizioni indicate nella proposta,
All'udienza del 27.11.25, tenutasi in forma cartolare, la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art.473 bis 22 per il deposito di memorie conclusive
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 10 di 17 La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dal ricorrente è fondata e merita accoglimento, attesa la ricorrenza dei presupposti di legge, poiché non v'è dubbio che sia venuta meno la comunione morale e materiale tra i coniugi e che sia decorso il tempo prescritto dalla legge.
In particolare, risulta provato il titolo addotto a fondamento della stessa, vale a dire la separazione personale. Nel caso di specie, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, poiché per come prescritto dalla citata norma, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (06.02.25) – dalla data del 30.01.19 dell'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Rovigo, per la separazione personale.
Inoltre, può ritenersi provato dal comportamento delle parti che, dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Venezia, è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi del già citato art. 3 della legge n. 898/70.
2. Sull'affido e collocamento del figlio minore.
Quanto al regime di affido, osserva il Collegio che l'affido condiviso a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/06, rappresenta il regime ordinario di affido, in caso di rottura dell'unione familiare.
Lo stesso art.337 ter, inserito dal Dlgs.154/13 prevede il diritto del figlio minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, istruzione, educazione da entrambi e conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. A norma, poi, dell'art. 337 quater, il Giudice può disporre l'affido esclusivo solo quando ritenga con provvedimento motivato che l'affido all'altro sia contrario all'interesse del minore. La regola dell'affidamento condiviso dei figli è infatti derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. (cfr. ex plurimis Cass.
Civ. 977/17; Cass Civ. 6535/19).
Nel caso di specie entrambe le parti hanno chiesto disporsi l'affido condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre, regime già adottato in sede di Per_2
separazione e che si ritiene opportuno confermare non essendo emersi, nelle more elementi che facciano propendere per un regime diverso.
pagina 11 di 17 Quanto alla disciplina del diritto di visita, non sono state sollevate contestazioni rispetto al regime stabilito nella proposta conciliativa fatta in corso di giudizio, in cui, peraltro, si confermavano, in buona parte i provvedimenti assunti in sede di separazione, dovendosi, pertanto stabilire che:
Il padre potrà vedere il figlio ogni qualvolta lo vorrà, in orari che tuttavia dovranno essere preventivamente comunicati alla sig.ra con congruo preavviso e possibilmente CP_1 almeno il giorno precedente all'incontro, in modo tale da consentire alla stessa di organizzarsi al meglio al fine di far trovare il bambino a casa nell'orario prestabilito e concordato, così come dovrà essere previamente concordato anche l'orario di rientro del figlio, indicativamente non oltre le ore 21.00 durante la settimana, posto che il minore deve recarsi a scuola il mattino seguente. Il padre, inoltre, terrà con sé una sera almeno alla settimana, Per_1 facendolo pernottare presso la propria abitazione, con l'impegno di condurlo a scuola il giorno seguente. , inoltre, pernotterà, a fine settimana alterni, presso l'abitazione del padre, Per_1 con l'impegno del sig. di condurre con sé il figlio dalle ore 15.00/16.00 del sabato Pt_1
pomeriggio alle ore 20.00/21.00 della domenica, salvo la sussistenza di particolari esigenze e/o impegni di ogni coniuge che verranno comunque previamente comunicati con il dovuto anticipo;
compatibilmente con gli impegni lavorativi dei coniugi e con le ferie concesse dal datore di lavoro, durante le vacanze di Natale: ad anni alterni, il periodo che va dalla vigilia di
Natale all'ultimo dell'anno e il periodo che va dal 1 gennaio all'Epifania; durante le vacanze pasquali: a settimane alterne, il periodo che va dal giovedì santo alla Pasqua e dal lunedì dell'Angelo sino al martedì o mercoledì successivo, quando in quest'ultimo giorno non vi sia frequenza scolastica;
durante le vacanze estive: un periodo di gg. 15, anche non continuativi, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno o comunque non appena le parti saranno messe a conoscenza dei periodi di ferie di cui potranno usufruire.
Al padre, sig. sarà data la possibilità, in accordo con la sig.ra Parte_1 CP_1
, di poter tenere con sé il figlio anche nella giornata di lunedì, potendo quindi
[...]
trascorrere con il figlio dei fine settimana senza interruzione progettando di stare con loro da sabato a lunedì, ed eventualmente di poter tenere con sé il figlio in giornate non previste dal presente accordo, per motivi circostanziati e condivisi dal figlio stesso. Alla stessa stregua, alla madre, sig.ra , sarà riconosciuta eventualmente la possibilità, in Controparte_1
accordo col sig. , di poter tenere con sé il figlio in giornate non previste dal Parte_1
presente accordo, per motivi circostanziati e condivisi dal figlio stesso.
pagina 12 di 17 3. Sul mantenimento dei figli
In relazione alla domanda di previsione di un contributo in favore del figlio minore vanno premessi i seguenti principi.
L'art. 316 bis c.c. dispone: “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo …”.
L'art. 337 ter, comma 4, cc stabilisce: “ … ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) Le attuali esigenze del figlio.
2) Il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) I tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) Le risorse economiche di ciascun genitore.
Va inoltre evidenziato che l'assegno di mantenimento “risponde all'esigenza di garantire con continuità la provvista economica per far fronte alle spese ordinarie cui provvede il genitore collocatario ed è incompatibile con l'occasionalità di contribuzioni dirette e non concordate” dal momento che “è il genitore convivente ad anticipare le spese ordinarie per il mantenimento del figlio ed a provvedervi nella quotidianità attraverso la necessaria programmazione che connota la vita familiare” (v. Cass. Civ. n. 24316 del 2013; Cass. Civ. n.
25300 del 2013).
Ed ancora si osserva che il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno. Ne consegue che il genitore non affidatario non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui il figlio, in relazione alle modalità di visita disposte dal giudice, si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento (v. Cass. Civ. n. 18869 del 2014)
Tanto premesso quanto al contributo al mantenimento della figlia minore da porre a carico del appare equo disporne la misura in € 250,00, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat Pt_1 pagina 13 di 17 e oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso al Tribunale di Venezia, misura concordata dalle parti in sede di separazione, somma che il ricorrente si è dichiarato disponibile a versare.
Sul punto si osserva che rispetto all'epoca della separazione la situazione del ricorrente risulta peggiorata, atteso che lo stesso attualmente sostiene esborsi per finanziamento contratto nel 2024, quindi dopo la separazione, per un importo documentato pari ad € 388,00 mensili, mentre il mutuo era stato contratto prima della separazione (2010), dovendosi ragionevolmente ritenere che degli esborsi a titolo di mutuo se ne fosse già tenuto conto nella formulazione degli accordi di separazione. Le ultime buste paga allegate riportano una retribuzione netta di circa € 1.500/1.600,00 mensili, mentre dal modello 730/2025 si evince un reddito complessivo pari ad € 32.080,00.
La resistente, invece, disoccupata all'epoca della separazione (cfr. verbale del 30.01.19) ha riferito all'udienza del 27.05. 25: ho un contratto stagionale dal 14.04.2025 al 27.07.2025 … lavoro per sei giorni e poi ho un giorno di riposo anche se ho dato la mia disponibilità per lavorare tutti i giorni … conosco l'orario di lavoro del giorno alle ore 13.00 del giorno precedente … funziona così … mi sono organizzata con i miei genitori che tengono il bambino quando lavoro … sto cercando anche un'altra occupazione … ma se concludo la seconda stagione presso l'attuale società dovrei essere assunta in via stabile anche se non è una cosa così certa… percepisco una retribuzione di circa 1.850,00 netti mensili…
Le ultime buste paga allegate documentano una retribuzione netta che in alcuni mesi raggiunge anche i 2.700/2.800,00 mensili, e la stessa ha evidenziato di aver dato disponibilità
a svolgere ore in più, quale lavoro straordinario, proprio in ragione del fatto che non lavora tutto l'anno. Il modello 730/2025, dalla medesima allegato, riporta un reddito complessivo di €
8.802,00.
La stessa, peraltro, avendo instaurato una stabile relazione di convivenza, può contare anche sull'appoggio economico del nuovo compagno e non sostiene esborsi per l'alloggio, dovendosi pertanto ritenere che la sua situazione sia nel complesso migliorata rispetto all'epoca della separazione.
L'importo cosi determinato appare congruo anche in ragione dell'ampiezza dei tempi di permanenza del minore presso il padre.
Appare tuttavia opportuno disporre che la ricorrente trattenga l'intero importo dell'assegno unico, in quanto genitore collocatario, (cfr. Cass. Civ.4672/25, in cui si afferma che l'assegno in questione è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al pagina 14 di 17 potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, dovendosi ritenere corretta l'attribuzione dell'assegno al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo).
5 Sulla domanda diretta ad ottenere il versamento da parte del datore di lavoro del contributo al mantenimento per il figlio.
Tale domanda deve essere dichiarata inammissibile, in virtù del disposto di cui all'art. 473 bis
37 a norma del quale, la parte che intenda ricevere dal terzo quanto dovuto a titolo di contributo al mantenimento, deve instaurare un procedimento stragiudiziale (Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente. Il terzo è tenuto al pagamento dell'assegno dal mese successivo a quello in cui è stata effettuata la notificazione. Ove il terzo non adempia, il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute) non essendo pertanto, più necessario l'intervento del Giudice .
6.Sulla domanda relativa all'autorizzazione a richiedere documenti valevoli per l'espatrio
Da ultimo va dichiarata l'inammissibilità della domanda relativa all'autorizzazione a richiedere documenti valevoli per l'espatrio, con iscrizione dei figli sul proprio passaporto, trattandosi di domanda da proporsi dinanzi al Giudice Tutelare.
7. Il regime delle spese
Le spese di lite, in considerazione della natura della controversia, delle ragioni della decisione, possono dichiararsi integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o pagina 15 di 17 assorbita, così dispone:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Chioggia il 25.05.13 tra e , trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune Parte_1 Controparte_1
di Chioggia al n. 27, Parte II, Serie A, Anno 2013;
DISPONE l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento Per_2 prevalente degli stessi presso l'abitazione della madre;
DISPONE Il padre potrà vedere il figlio ogni qualvolta lo vorrà, in orari che tuttavia dovranno essere preventivamente comunicati alla sig.ra con congruo preavviso e CP_1 possibilmente almeno il giorno precedente all'incontro, in modo tale da consentire alla stessa di organizzarsi al meglio al fine di far trovare il bambino a casa nell'orario prestabilito e concordato, così come dovrà essere previamente concordato anche l'orario di rientro del figlio, indicativamente non oltre le ore 21.00 durante la settimana, posto che il minore deve recarsi a scuola il mattino seguente. Il padre, inoltre, terrà con sé una sera almeno alla Per_1 settimana, facendolo pernottare presso la propria abitazione, con l'impegno di condurlo a scuola il giorno seguente. , inoltre, pernotterà, a fine settimana alterni, presso Per_1
l'abitazione del padre, con l'impegno del sig. di condurre con sé il figlio dalle ore Pt_1
15.00/16.00 del sabato pomeriggio alle ore 20.00/21.00 della domenica, salvo la sussistenza di particolari esigenze e/o impegni di ogni coniuge che verranno comunque previamente comunicati con il dovuto anticipo;
compatibilmente con gli impegni lavorativi dei coniugi e con le ferie concesse dal datore di lavoro, durante le vacanze di Natale: ad anni alterni, il periodo che va dalla vigilia di Natale all'ultimo dell'anno e il periodo che va dal 1 gennaio all'Epifania; durante le vacanze pasquali: a settimane alterne, il periodo che va dal giovedì santo alla
Pasqua e dal lunedì dell'Angelo sino al martedì o mercoledì successivo, quando in quest'ultimo giorno non vi sia frequenza scolastica;
durante le vacanze estive: un periodo di gg. 15, anche non continuativi, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno o comunque non appena le parti saranno messe a conoscenza dei periodi di ferie di cui potranno usufruire.
Al padre, sig. sarà data la possibilità, in accordo con la sig.ra Parte_1 CP_1
, di poter tenere con sé il figlio anche nella giornata di lunedì, potendo quindi
[...]
trascorrere con il figlio dei fine settimana senza interruzione progettando di stare con loro da pagina 16 di 17 sabato a lunedì, ed eventualmente di poter tenere con sé il figlio in giornate non previste dal presente accordo, per motivi circostanziati e condivisi dal figlio stesso. Alla stessa stregua, alla madre, sig.ra , sarà riconosciuta eventualmente la possibilità, in Controparte_1
accordo col sig. , di poter tenere con sé il figlio in giornate non previste dal Parte_1
presente accordo, per motivi circostanziati e condivisi dal figlio stesso.
PONE a carico di il pagamento, a titolo di concorso al mantenimento dei Parte_1 figli, la somma mensile di € 250,00, rivalutabili annualmente su base ISTAT, da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese – salvo diverso accordo tra le parti – a mezzo bonifico bancario;
oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso al Tribunale di
Venezia, mentre l'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre;
DICHIARA inammissibile la domanda diretta ad ottenere il versamento da parte del datore di lavoro del contributo al mantenimento per il figlio;
DICHIARA inammissibile la domanda relativa al rilascio di documenti valevoli per l'espatrio
-SPESE COMPENSATE
- ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.° 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
Cosi deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Venezia dell'11.12.25
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Beatrice Magaro' dott. Lisa Micochero
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Seconda Sezione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lisa Micochero Presidente dott. Beatrice Magaro' Giudice relatore dott. Tania Vettore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4336/2025 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. VIANELLO Parte_1 C.F._1
DAVIDE, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Chioggia (VE) Borgo San
Giovanni n.1155/A
RICORRENTE
Contro
rappresentato e difeso dall'Avv. ZAMBELLI Controparte_1 C.F._2
NG , elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Crespino (Ro) alla Via Trieste n. 6
RESISTENTE
OGGETTO: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI:
Per il ricorrente: che questo Tribunale voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e da , in data 25 Parte_1 Controparte_1 maggio 2013 in Chioggia, quindi iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Chioggia al N. 27 P. 2 S. A anno 2013, alle seguenti condizioni: 1) Il figlio è affidato a entrambi i genitori in modo condiviso, con l'impegno da Persona_1 parte di quest'ultimi a sostenersi nel ruolo genitoriale e a concordare insieme le relative scelte educative e scolastiche, tenendo conto in via prioritaria delle esigenze del figlio minore.
2) Il padre potrà vedere il figlio ogni qualvolta lo vorrà, in orari che tuttavia dovranno essere preventivamente comunicati alla sig.ra con congruo preavviso e possibilmente CP_1 almeno il giorno precedente all'incontro, in modo tale da consentire alla stessa di organizzarsi al meglio al fine di far trovare il bambino a casa nell'orario prestabilito e concordato, così come dovrà essere previamente concordato anche l'orario di rientro del figlio, indicativamente non oltre le ore 21.00 durante la settimana, posto che il minore deve recarsi a scuola il pagina 1 di 17 mattino seguente. Il padre, inoltre, terrà con sé una sera almeno alla settimana, Per_1 facendolo pernottare presso la propria abitazione, con l'impegno di condurlo a scuola il giorno seguente. , inoltre, pernotterà, a fine settimana alterni, presso l'abitazione del padre, Per_1 con l'impegno del sig. di condurre con sé il figlio dalle ore 15.00/16.00 del sabato Pt_1 pomeriggio alle ore20.00/21.00 della domenica, salvo la sussistenza di particolari esigenze e/o impegni di ogni coniuge che verranno comunque previamente comunicati con il dovuto anticipo;
compatibilmente con gli impegni lavorativi dei coniugi e con le ferie concesse dal datore di lavoro, durante le vacanze di Natale: ad anni alterni, il periodo che va dalla vigilia di Natale all'ultimo dell'anno e il periodo che va dal 1 gennaio all'Epifania; durante le vacanze pasquali: a settimane alterne, il periodo che va dal giovedì santo alla Pasqua e dal lunedì dell'Angelo sino al martedì o mercoledì successivo, quando in quest'ultimo giorno non vi sia frequenza scolastica;
durante le vacanze estive: un periodo di gg. 15, anche non continuativi, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno o comunque non appena le parti saranno messe a conoscenza dei periodi di ferie di cui potranno usufruire. 3) Al padre, sig. sarà comunque data la possibilità, in accordo con la sig.ra Parte_1
, di poter tenere con sé il figlio anche nella giornata di lunedì, potendo Controparte_1 quindi trascorrere con il figlio dei fine settimana senza interruzione progettando di stare con loro da sabato a lunedì, ed eventualmente di poter tenere con sé il figlio in giornate non previste dal presente accordo, per motivi circostanziati e condivisi dal figlio stesso. Alla stessa stregua, alla madre, sig.ra , sarà riconosciuta eventualmente la possibilità, Controparte_1 in accordo col sig. , di poter tenere con sé il figlio in giornate non previste dal Parte_1 presente accordo, per motivi circostanziati e condivisi dal figlio stesso.
4) In considerazione del tenore di vita di ciascuno dei coniugi e della loro attuale occupazione lavorativa nonché della diversa condizione reddituale, ilsig. Da , stante anche la Parte_1 decurtazione dello stipendio oltre che gli impegni assunti per far fronte alle esigenze familiari, verserà alla sig.ra , a titolo di mantenimento per il figlio la Controparte_1 Persona_1 somma complessiva di Euro 250,00= mensili, con rivalutazione annuale ISTAT con base luglio 2025, entro la fine di ogni mese, da accreditarsi sul c/c le cui coordinate corrisponderà alla Sig.ra mensilmente, con accredito sulla carta superflash avente n. Controparte_1
5342070013125728 intestata esclusivamente alla stessa, a titolo di contributo nel mantenimento esclusivo del figlio . Per_1
5) Tutte le spese straordinarie scolastiche, mediche e ricreative del figlio sono a carico di entrambi i genitori nella percentuale del 50%.
6) Tutte le spese dovranno essere debitamente documentate anche per consentire a entrambi i genitori di poter beneficiare di eventuali sgravi fiscali. Dette spese saranno rimborsate al genitore che le avrà anticipate, indicativamente con periodicità semestrale, entro il giorno 15 del mese successivo alla trasmissione delle relative pezze giustificative, operando eventuali compensazioni, nel caso che ciascuno dei genitori abbia nel corso del semestre anticipato autonomamente delle spese.
7) L'assegno unico previsto dalle norme attualmente vigenti sarà richiesto al 50% come per legge da ciascuno dei coniugi;
8) I coniugi si danno reciproco assenso all'ottenimento di documento valido per l'espatrio, ovvero consenso all'inserimento del figlio minore nel passaporto o al rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio.
9) Sia ordinata la trasmissione della emananda sentenza all'Ufficio di Stato Civile competente per la relativa annotazione ed i successivi incombenti. 10) Si respinge la richiesta di addebito diretto richiesta da parte avversa, stante l'infondatezza della pretesa. 11) Con vittoria di spese.
pagina 2 di 17 In subordine a fini bonari si rinnova la disponibilità già espressa all'udienza del 22.07.2025 ad aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice con ordinanza del 16.06.2025..
Per la resistente: Si chiede che l'ECC. Mo Tribunale di Venezia voglia accogliere le conclusioni già precisate e trascritte a verbale, che qui si riportano integralmente:
1) Il figlio , nato a [...] il [...] è affidato ad entrambi i genitori in Persona_1 modo condiviso, con l'impegno da parte di entrambi di sostenersi e collaborare nel ruolo genitoriale concordando insieme le scelte educative e scolastiche, tenendo conto delle esigenze e delle aspettative del figlio medesimo;
2) La regolamentazione dei rapporti del figlio con entrambi i genitori dovrà garantire che il minore possa stare con ciascun genitore in modo paritario, pur dichiarando che il minore sarà collocato prevalentemente presso la madre;
3) I genitori dovranno garantire che il figlio possa godere della presenza e dell'affetto dei nonni senza distinzione o esclusione di una famiglia rispetto ad un'altra;
4) Stante il collocamento prevalente presso la madre, si stabilisce che il padre potrà vedere il figlio ogni qualvolta lo vorranno padre e figlio previa comunicazione anticipatoria alla madre al fine che Ella possa organizzarsi nel rispetto degli accordi presi. I genitori avranno cura di stabilire nel rispetto delle parti tutte gli orari di partenza e di ritorno del minore dalla casa e verso la casa della madre, indicativamente si stabilisce che il rientro a casa non avvenga oltre le ore 21, 00 durante la settimana.
5) Il padre potrà tenere presso la propria residenza il figlio minore una sera alla settimana facendolo pernottare presso di lui e conducendolo a scuola il giorno successivo nel rispetto degli orari di ingresso all'istituto. Il padre terrà con sé il figlio minore durante il fine settimana con cadenza alternata con la madre, si stabilisce che il padre condurrà con sé il figlio a partire dalle ore 15,00/16,00 del sabato pomeriggio, salvo che preferisca prenderlo all'uscita dalla scuola, per riportarlo alla madre entro le ore 21, 00 della domenica sera. Rimangono salvi cambiamenti per motivi imprevisti ovvero per motivi di lavoro di entrambi i genitori. Si stabilisce che per feste di Natale in occasione delle vacanze scolastiche i giorni possano essere riparti nel seguente modo: ad anni alterni, il periodo che va dalla viglia di Natale all'ultimo dell'anno ed il periodo che va dal 1 gennaio sino al giorno dell'Epifania; per le Feste pasquali: a settimane alterne il periodo che va dal giovedì Santo alla Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo sino al martedì o mercoledì successivo;
per le vacanze estive: un periodo di gg 15 non continuativi da concordarsi anno per anno entro il mese di maggio;
6) I genitori potranno sempre, sussistendo l'accordo di entrambi, stabilire giorni differenti di frequenza e permanenza del figlio con loro da quelli poco sopra indicati, con ciò volendo garantire che il minore possa stare con ciascuno dei genitori il maggior tempo possibile e che ciascun genitore possa programmare uscite ed attività utili ad accrescere il sentimento di affezione e legame con il figlio in modo tale che la separazione ed il divorzio dei genitori non vada ad affliggere il rapporto familiare in senso stretto;
7) In ragione delle diverse consistenze economiche dei genitori, delle accresciute necessità del figlio minore, dei periodi effettivi di permanenza del minore con la madre e dell'accudimento della medesima verso il figlio rispetto al padre, stabilire un contributo al mantenimento del figlio in capo al Sig. di una somma non inferiore ad € 450, 00= Pt_1 mensili da versare alla madre con rivalutazione annuale in base all'indice Istat;
pagina 3 di 17 8) Disponga il Tribunale che in ragione della comprovata non regolarità nel pagamento del mantenimento, che quest'ultimo verga versato direttamente alla madre da parte del datore di lavoro del Sig. Pt_1
9) Per le spese straordinarie in considerazione della diversa capacità economica dei genitori stabilire che le stesse saranno sostenute dai genitori nella misura del 40% dalla madre e del
60% dal padre;
stabilire che le medesime andranno corrisposte, previa dimostrazione, entro 15 giorni dalla richiesta e che la richiesta andrà fatta entro 30 giorni dalla spesa effettuata;
10) I genitori prestano reciproco assenso all'ottenimento di documento valido per l'espatrio ovvero consenso all'inserimento del figlio minore nel passaporto o al rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio;
11) Sia ordinata la trasmissione della emananda sentenza all'ufficio dello Stato Civile competente per le relative annotazioni ed i successivi incombenti.
Per il Pubblico Ministero: Esprime parere favorevole alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, alle condizioni fissate dal Giudice nella proposta conciliativa non accettata da parte resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso depositato in data 06.02.25, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario , in data 25 maggio 2013, in Chioggia, con;
che Controparte_1
dal matrimonio nasceva un figlio il 16.04.15; che con decreto n.2527/19 del 06.03.19 il Per_2
Tribunale di Venezia omologava la separazione dei coniugi alle condizioni dai medesimi concordate, che prevedevano, in particolare:
“1) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare ove crederà la propria residenza, con obbligo di comunicazione all'altro di eventuali variazioni della stessa;
2) i coniugi si prestano consenso al rilascio e o rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente, con iscrizione del figlio minore in quello di entrambi;
Per_1
3) Il figlio minore verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento dello stesso presso la madre.
4) La casa coniugale sita in Rosolina, Via Orti n. 53 di proprietà esclusiva del Sig.
[...]
rimane allo stesso come concordato. Pt_1
5) Il padre potrà vedere il figlio ogni qualvolta lo vorrà, in orari che tuttavia dovranno essere preventivamente comunicati alla sig.ra con congruo preavviso e possibilmente CP_1 almeno il giorno precedente all'incontro, in modo tale da consentire alla stessa di organizzarsi al meglio al fine di far trovare il bambino a casa nell'orario prestabilito e concordato, così pagina 4 di 17 come dovrà essere previamente concordato anche l'orario di rientro del figlio, indicativamente non oltre le ore 21.00 durante la settimana, posto che il minore deve recarsi a scuola il mattino seguente. Il padre, inoltre, terrà con sé una sera almeno alla settimana, Per_1 facendolo pernottare presso la propria abitazione, con l'impegno di condurlo a scuola il giorno seguente. , inoltre, pernotterà, a fine settimana alterni, presso l'abitazione del padre, Per_1 con l'impegno del sig. di condurre con sé il figlio dalle ore 15.00/16.00 del sabato Pt_1
pomeriggio alle ore 20.00/21.00 della domenica, salvo la sussistenza di particolari esigenze e/o impegni di ogni coniuge che verranno comunque previamente comunicati con il dovuto anticipo;
compatibilmente con gli impegni lavorativi dei coniugi e con le ferie concesse dal datore di lavoro, durante le vacanze di Natale: ad anni alterni, il periodo che va dalla vigilia di
Natale all'ultimo dell'anno e il periodo che va dal 1 gennaio all'Epifania; durante le vacanze pasquali: a settimane alterne, il periodo che va dal giovedì santo alla Pasqua e dal lunedì dell'Angelo sino al martedì o mercoledì successivo, quando in quest'ultimo giorno non vi sia frequenza scolastica;
durante le vacanze estive: un periodo di gg. 15, anche non continuativi, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno o comunque non appena le parti saranno messe a conoscenza dei periodi di ferie di cui potranno usufruire.
6) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra mensilmente, entro la Parte_1 Controparte_1
fine di ogni mese, con accredito sulla carta superflash avente n. 5342070013125728 intestata esclusivamente alla stessa, a titolo di contributo nel mantenimento esclusivo del figlio , Per_1
l'importo di € 250,00= (duecentocinquanta). Somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. 7) Le spese c.d. straordinarie - che i coniugi individuano in quelle per cure e visite mediche specialistiche non coperte dal SSN, oculistiche e odontoiatriche, tasse e gite scolastiche, libri di testo, un'attività sportiva - saranno sostenute dai genitori in ragione del
50% ciascuno.
I coniugi danno atto di aver provveduto alla suddivisione di ogni bene, ivi compresi depositi in c.c., titoli, polizze ecc.
I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla pretendere uno dall'altro a titolo di mantenimento.
I coniugi dichiarano di aver regolato ogni loro rapporto e di nulla aver a pretendere, a qualsivoglia titolo, uno dall'altro.”;
Deduceva il ricorrente che, a seguito della separazione, la resistente aveva instaurato una convivenza con , che la sua situazione economica era peggiorata , poiché Parte_2
lo stesso sosteneva le spese del mutuo stipulato in data 27.09.2010, pagando una rata pagina 5 di 17 mensile di circa € 700,00; che la sua retribuzione mensile era stata ulteriormente decurtata a causa della cessione del quinto, per far fronte al pagamento per l'acquisto dell'autovettura con ratei mensili € 388,00, a seguito di contratto di finanziamento stipulato con la società finanziaria Fiditalia spa il 28.03.2024.
Tanto premesso rassegnava le seguenti conclusioni:
Chiede che questo Tribunale voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e da , in data 25 Parte_1 Controparte_1
maggio 2013 in Chioggia, quindi iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Chioggia al N. 27 P. 2 S. A anno 2013, alle seguenti condizioni:
1) Il figlio è affidato a entrambi i genitori in modo condiviso, con l'impegno da Persona_1 parte di quest'ultimi a sostenersi nel ruolo genitoriale e a concordare insieme le relative scelte educative e scolastiche, tenendo conto in via prioritaria delle esigenze del figlio minore.
2) Il padre potrà vedere il figlio ogni qualvolta lo vorrà, in orari che tuttavia dovranno essere preventivamente comunicati alla sig.ra con congruo preavviso e possibilmente CP_1 almeno il giorno precedente all'incontro, in modo tale da consentire alla stessa di organizzarsi al meglio al fine di far trovare il bambino a casa nell'orario prestabilito e concordato, così come dovrà essere previamente concordato anche l'orario di rientro del figlio, indicativamente non oltre le ore 21.00 durante la settimana, posto che il minore deve recarsi a scuola il mattino seguente. Il padre, inoltre, terrà con sé una sera almeno alla settimana, Per_1 facendolo pernottare presso la propria abitazione, con l'impegno di condurlo a scuola il giorno seguente. , inoltre, pernotterà, a fine settimana alterni, presso l'abitazione del padre, Per_1 con l'impegno del sig. di condurre con sé il figlio dalle ore 15.00/16.00 del sabato Pt_1
pomeriggio alle ore 20.00/21.00 della domenica, salvo la sussistenza di particolari esigenze e/o impegni di ogni coniuge che verranno comunque previamente comunicati con il dovuto anticipo;
compatibilmente con gli impegni lavorativi dei coniugi e con le ferie concesse dal datore di lavoro, durante le vacanze di Natale: ad anni alterni, il periodo che va dalla vigilia di
Natale all'ultimo dell'anno e il periodo che va dal 1 gennaio all'Epifania; durante le vacanze pasquali: a settimane alterne, il periodo che va dal giovedì santo alla Pasqua e dal lunedì dell'Angelo sino al martedì o mercoledì successivo, quando in quest'ultimo giorno non vi sia frequenza scolastica;
durante le vacanze estive: un periodo di gg. 15, anche non continuativi, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno o comunque non appena le parti saranno messe a conoscenza dei periodi di ferie di cui potranno usufruire.
pagina 6 di 17 3) Al padre, sig. sarà comunque data la possibilità, in accordo con la sig.ra Parte_1
, di poter tenere con sé il figlio anche nella giornata di lunedì, potendo Controparte_1
quindi trascorrere con il figlio dei fine settimana senza interruzione progettando di stare con loro da sabato a lunedì, ed eventualmente di poter tenere con sé il figlio in giornate non previste dal presente accordo, per motivi circostanziati e condivisi dal figlio stesso. Alla stessa stregua, alla madre, sig.ra , sarà riconosciuta eventualmente la possibilità, Controparte_1
in accordo col sig. , di poter tenere con sé il figlio in giornate non previste dal Parte_1
presente accordo, per motivi circostanziati e condivisi dal figlio stesso.
4) In considerazione del tenore di vita di ciascuno dei coniugi e della loro attuale occupazione lavorativa nonché della diversa condizione reddituale, il sig. , stante anche la Parte_1
decurtazione dello stipendio oltre che gli impegni assunti per far fronte alle esigenze familiari, verserà alla sig.ra , a titolo di mantenimento per il figlio la Controparte_1 Persona_1
somma complessiva di Euro 250,00= mensili, con rivalutazione annuale ISTAT con base luglio 2025, entro la fine di ogni mese, da accreditarsi sul c/c le cui coordinate corrisponderà alla Sig.ra mensilmente, con accredito sulla carta superflash avente n. Controparte_1
5342070013125728 intestata esclusivamente alla stessa, a titolo di contributo nel mantenimento esclusivo del figlio . Per_1
5) Tutte le spese straordinarie scolastiche, mediche e ricreative del figlio sono a carico di entrambi i genitori nella percentuale del 50%.
6) Tutte le spese dovranno essere debitamente documentate anche per consentire a entrambi i genitori di poter beneficiare di eventuali sgravi fiscali. Dette spese saranno rimborsate al genitore che le avrà anticipate, indicativamente con periodicità semestrale, entro il giorno 15 del mese successivo alla trasmissione delle relative pezze giustificative, operando eventuali compensazioni, nel caso che ciascuno dei genitori abbia nel corso del semestre anticipato autonomamente delle spese.
7) L'assegno unico previsto dalle norme attualmente vigenti sarà richiesto al 50% come per legge da ciascuno dei coniugi.
8) I coniugi si danno reciproco assenso all'ottenimento di documento valido per l'espatrio, ovvero consenso all'inserimento del figlio minore nel passaporto o al rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio.
pagina 7 di 17 Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio , la quale Controparte_1
pur non opponendosi alla domanda di divorzio, contestava le avverse deduzioni, confermando di aver instaurato una stabile convivenza, con , precisava che Parte_2 dal 2023 ad oggi, dopo la chiusura dell'attività di rivendita pane e pasticceria intestata alla madre , ove lavorava come coadiutrice commerciale, svolgeva attività a tempo CP_2
determinato di tipo stagionale, arrivando ad un mensile netto di non oltre 500, 00 euro;
che si era comunque si è attivata per il raggiungimento di un posto a tempo indeterminato e full time;
che il padre non aveva sempre adempiuto con regolarità e precisione agli obblighi assunti in sede di separazione, nonostante potesse contare su una situazione lavorativa florida e stabile.
Sulla scorta dei predetti rilievi rassegnava le seguenti conclusioni:
Chiede Che l'Ecc. mo Tribunale di Venezia voglia pronunciare sentenza di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai Signori CP_1
ed , in data 25 maggio 2013 in Chioggia iscritto nel Registro degli
[...] Parte_1
Atti di Matrimonio del Comune di Chioggia al n. 27 P. 2S A. 2013, alle seguenti condizioni:
1) Il figlio , nato a [...] il [...] è affidato ad entrambi i genitori in Persona_1 modo condiviso, con l'impegno da parte di entrambi di sostenersi e collaborare nel ruolo genitoriale concordando insieme le scelte educative e scolastiche, tenendo conto delle esigenze e delle aspettative del figlio medesimo;
2) La regolamentazione dei rapporti del figlio con entrambi i genitori dovrà garantire che il minore possa stare con ciascun genitore in modo paritario, pur dichiarando che il minore sarà collocato prevalentemente presso la madre;
3) I genitori dovranno garantire che il figlio possa godere della presenza e dell'affetto dei nonni senza distinzione o esclusione di una famiglia rispetto ad un'altra;
4) Stante il collocamento prevalente presso la madre, si stabilisce che il padre potrà vedere il figlio ogni qualvolta lo vorranno padre e figlio previa comunicazione anticipatoria alla madre al fine che Ella possa organizzarsi nel rispetto degli accordi presi. I genitori avranno cura di stabilire nel rispetto delle parti tutte gli orari di partenza e di ritorno del minore dalla casa e verso la casa della madre, indicativamente si stabilisce che il rientro a casa non avvenga oltre le ore 21, 00 durante la settimana.
pagina 8 di 17 5) Il padre potrà tenere presso la propria residenza il figlio minore una sera alla settimana facendolo pernottare presso di lui e conducendolo a scuola il giorno successivo nel rispetto degli orari di ingresso all'istituto. Il padre terrà con sé il figlio minore durante il fine settimana con cadenza alternata con la madre, si stabilisce che il padre condurrà con sé il figlio a partire dalle ore 15,00/16,00 del sabato pomeriggio, salvo che preferisca prenderlo all'uscita dalla scuola, per riportarlo alla madre entro le ore 21, 00 della domenica sera. Rimangono salvi cambiamenti per motivi imprevisti ovvero per motivi di lavoro di entrambi i genitori. Si stabilisce che per feste di Natale in occasione delle vacanze scolastiche i giorni possano essere riparti nel seguente modo: ad anni alterni, il periodo che va dalla viglia di Natale all'ultimo dell'anno ed il periodo che va dal 1 gennaio sino al giorno dell'Epifania; per le Feste pasquali: a settimane alterne il periodo che va dal giovedì Santo alla Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo sino al martedì o mercoledì successivo;
per le vacanze estive: un periodo di gg 15 non continuativi da concordarsi anno per anno entro il mese di maggio;
6) I genitori potranno sempre, sussistendo l'accordo di entrambi, stabilire giorni differenti di frequenza e permanenza del figlio con loro da quelli poco sopra indicati, con ciò volendo garantire che il minore possa stare con ciascuno dei genitori il maggior tempo possibile e che ciascun genitore possa programmare uscite ed attività utili ad accrescere il sentimento di affezione e legame con il figlio in modo tale che la separazione ed il divorzio dei genitori non vada ad affliggere il rapporto familiare in senso stretto;
7) In ragione delle diverse consistenze economiche dei genitori, delle accresciute necessità del figlio minore, dei periodi effettivi di permanenza del minore con la madre e dell'accudimento della medesima verso il figlio rispetto al padre, stabilire un contributo al mantenimento del figlio in capo al Sig. di una somma non inferiore ad € 450, 00= Pt_1 mensili da versare alla madre e da rivalutare annualmente in base all'indice Istat;
8) Per le spese straordinarie in considerazione della diversa capacità economica dei genitori stabilire che le stesse saranno sostenute dai genitori nella misura del 40% dalla madre e del
60% dal padre;
stabilire che le medesime andranno corrisposte, previa dimostrazione, entro
15 giorni dalla richiesta e che la richiesta andrà fatta entro 30 giorni dalla spesa effettuata;
9) I genitori prestano reciproco assenso all'ottenimento di documento valido per l'espatrio ovvero consenso all'inserimento del figlio minore nel passaporto o al rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio;
pagina 9 di 17 10) Sia ordinata la trasmissione della emananda sentenza all'ufficio dello Stato Civile competente per le relative annotazioni ed i successivi incombenti.
Sentite le parti all'udienza del 27.05.25, in cui la ricorrente chiedeva che potesse essere disposto il pagamento diretto da parte del datore di lavoro del ricorrente dell'assegno di mantenimento dovuto per il figlio , il Giudice istruttore con ordinanza del 13.06.25 Per_1
formulava la seguente proposta conciliativa:
• Pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
• affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori con Persona_1 collocamento prevalente e residenza presso la madre;
• regolamentazione del regime di frequentazione padre/figlio nei termini già concordati dalle parti in sede di separazione consensuale con aggiunta del seguente punto: al padre, sig. sarà data la possibilità, in accordo con la sig.ra Parte_1 CP_1
, di poter tenere con sé il figlio anche nella giornata di lunedì, potendo quindi
[...] trascorrere con il figlio dei fine settimana senza interruzione progettando di stare con loro da sabato a lunedì, ed eventualmente di poter tenere con sé il figlio in giornate non previste dal presente accordo, per motivi circostanziati e condivisi dal figlio stesso.
Alla stessa stregua, alla madre, sig.ra , sarà riconosciuta Controparte_1 eventualmente la possibilità, in accordo col sig. , di poter tenere con Parte_1 sé il figlio in giornate non previste dal presente accordo, per motivi circostanziati e condivisi dal figlio stesso;
• obbligo del sig. quale genitore non collocatario, di provvedere al Parte_1 versamento, in favore di , entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, Controparte_1
a titolo di contributo economico al mantenimento del figlio , di un assegno Per_1 mensile di euro 350,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
• obbligo di ciascun genitore di contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse del figlio come da protocollo del Tribunale del Per_1
20.09.2019;
• ripartizione dell'assegno unico e universale al 50% tra i genitori;
• reciproco consenso delle parti al rinnovo/rilascio documenti validi per l'espatrio per il figlio minorenne;
• spese di lite integralmente compensate
In considerazione del mancato consenso su tutte le condizioni indicate nella proposta,
All'udienza del 27.11.25, tenutasi in forma cartolare, la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art.473 bis 22 per il deposito di memorie conclusive
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 10 di 17 La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dal ricorrente è fondata e merita accoglimento, attesa la ricorrenza dei presupposti di legge, poiché non v'è dubbio che sia venuta meno la comunione morale e materiale tra i coniugi e che sia decorso il tempo prescritto dalla legge.
In particolare, risulta provato il titolo addotto a fondamento della stessa, vale a dire la separazione personale. Nel caso di specie, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, poiché per come prescritto dalla citata norma, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (06.02.25) – dalla data del 30.01.19 dell'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Rovigo, per la separazione personale.
Inoltre, può ritenersi provato dal comportamento delle parti che, dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Venezia, è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi del già citato art. 3 della legge n. 898/70.
2. Sull'affido e collocamento del figlio minore.
Quanto al regime di affido, osserva il Collegio che l'affido condiviso a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/06, rappresenta il regime ordinario di affido, in caso di rottura dell'unione familiare.
Lo stesso art.337 ter, inserito dal Dlgs.154/13 prevede il diritto del figlio minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, istruzione, educazione da entrambi e conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. A norma, poi, dell'art. 337 quater, il Giudice può disporre l'affido esclusivo solo quando ritenga con provvedimento motivato che l'affido all'altro sia contrario all'interesse del minore. La regola dell'affidamento condiviso dei figli è infatti derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. (cfr. ex plurimis Cass.
Civ. 977/17; Cass Civ. 6535/19).
Nel caso di specie entrambe le parti hanno chiesto disporsi l'affido condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre, regime già adottato in sede di Per_2
separazione e che si ritiene opportuno confermare non essendo emersi, nelle more elementi che facciano propendere per un regime diverso.
pagina 11 di 17 Quanto alla disciplina del diritto di visita, non sono state sollevate contestazioni rispetto al regime stabilito nella proposta conciliativa fatta in corso di giudizio, in cui, peraltro, si confermavano, in buona parte i provvedimenti assunti in sede di separazione, dovendosi, pertanto stabilire che:
Il padre potrà vedere il figlio ogni qualvolta lo vorrà, in orari che tuttavia dovranno essere preventivamente comunicati alla sig.ra con congruo preavviso e possibilmente CP_1 almeno il giorno precedente all'incontro, in modo tale da consentire alla stessa di organizzarsi al meglio al fine di far trovare il bambino a casa nell'orario prestabilito e concordato, così come dovrà essere previamente concordato anche l'orario di rientro del figlio, indicativamente non oltre le ore 21.00 durante la settimana, posto che il minore deve recarsi a scuola il mattino seguente. Il padre, inoltre, terrà con sé una sera almeno alla settimana, Per_1 facendolo pernottare presso la propria abitazione, con l'impegno di condurlo a scuola il giorno seguente. , inoltre, pernotterà, a fine settimana alterni, presso l'abitazione del padre, Per_1 con l'impegno del sig. di condurre con sé il figlio dalle ore 15.00/16.00 del sabato Pt_1
pomeriggio alle ore 20.00/21.00 della domenica, salvo la sussistenza di particolari esigenze e/o impegni di ogni coniuge che verranno comunque previamente comunicati con il dovuto anticipo;
compatibilmente con gli impegni lavorativi dei coniugi e con le ferie concesse dal datore di lavoro, durante le vacanze di Natale: ad anni alterni, il periodo che va dalla vigilia di
Natale all'ultimo dell'anno e il periodo che va dal 1 gennaio all'Epifania; durante le vacanze pasquali: a settimane alterne, il periodo che va dal giovedì santo alla Pasqua e dal lunedì dell'Angelo sino al martedì o mercoledì successivo, quando in quest'ultimo giorno non vi sia frequenza scolastica;
durante le vacanze estive: un periodo di gg. 15, anche non continuativi, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno o comunque non appena le parti saranno messe a conoscenza dei periodi di ferie di cui potranno usufruire.
Al padre, sig. sarà data la possibilità, in accordo con la sig.ra Parte_1 CP_1
, di poter tenere con sé il figlio anche nella giornata di lunedì, potendo quindi
[...]
trascorrere con il figlio dei fine settimana senza interruzione progettando di stare con loro da sabato a lunedì, ed eventualmente di poter tenere con sé il figlio in giornate non previste dal presente accordo, per motivi circostanziati e condivisi dal figlio stesso. Alla stessa stregua, alla madre, sig.ra , sarà riconosciuta eventualmente la possibilità, in Controparte_1
accordo col sig. , di poter tenere con sé il figlio in giornate non previste dal Parte_1
presente accordo, per motivi circostanziati e condivisi dal figlio stesso.
pagina 12 di 17 3. Sul mantenimento dei figli
In relazione alla domanda di previsione di un contributo in favore del figlio minore vanno premessi i seguenti principi.
L'art. 316 bis c.c. dispone: “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo …”.
L'art. 337 ter, comma 4, cc stabilisce: “ … ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) Le attuali esigenze del figlio.
2) Il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) I tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) Le risorse economiche di ciascun genitore.
Va inoltre evidenziato che l'assegno di mantenimento “risponde all'esigenza di garantire con continuità la provvista economica per far fronte alle spese ordinarie cui provvede il genitore collocatario ed è incompatibile con l'occasionalità di contribuzioni dirette e non concordate” dal momento che “è il genitore convivente ad anticipare le spese ordinarie per il mantenimento del figlio ed a provvedervi nella quotidianità attraverso la necessaria programmazione che connota la vita familiare” (v. Cass. Civ. n. 24316 del 2013; Cass. Civ. n.
25300 del 2013).
Ed ancora si osserva che il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno. Ne consegue che il genitore non affidatario non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui il figlio, in relazione alle modalità di visita disposte dal giudice, si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento (v. Cass. Civ. n. 18869 del 2014)
Tanto premesso quanto al contributo al mantenimento della figlia minore da porre a carico del appare equo disporne la misura in € 250,00, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat Pt_1 pagina 13 di 17 e oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso al Tribunale di Venezia, misura concordata dalle parti in sede di separazione, somma che il ricorrente si è dichiarato disponibile a versare.
Sul punto si osserva che rispetto all'epoca della separazione la situazione del ricorrente risulta peggiorata, atteso che lo stesso attualmente sostiene esborsi per finanziamento contratto nel 2024, quindi dopo la separazione, per un importo documentato pari ad € 388,00 mensili, mentre il mutuo era stato contratto prima della separazione (2010), dovendosi ragionevolmente ritenere che degli esborsi a titolo di mutuo se ne fosse già tenuto conto nella formulazione degli accordi di separazione. Le ultime buste paga allegate riportano una retribuzione netta di circa € 1.500/1.600,00 mensili, mentre dal modello 730/2025 si evince un reddito complessivo pari ad € 32.080,00.
La resistente, invece, disoccupata all'epoca della separazione (cfr. verbale del 30.01.19) ha riferito all'udienza del 27.05. 25: ho un contratto stagionale dal 14.04.2025 al 27.07.2025 … lavoro per sei giorni e poi ho un giorno di riposo anche se ho dato la mia disponibilità per lavorare tutti i giorni … conosco l'orario di lavoro del giorno alle ore 13.00 del giorno precedente … funziona così … mi sono organizzata con i miei genitori che tengono il bambino quando lavoro … sto cercando anche un'altra occupazione … ma se concludo la seconda stagione presso l'attuale società dovrei essere assunta in via stabile anche se non è una cosa così certa… percepisco una retribuzione di circa 1.850,00 netti mensili…
Le ultime buste paga allegate documentano una retribuzione netta che in alcuni mesi raggiunge anche i 2.700/2.800,00 mensili, e la stessa ha evidenziato di aver dato disponibilità
a svolgere ore in più, quale lavoro straordinario, proprio in ragione del fatto che non lavora tutto l'anno. Il modello 730/2025, dalla medesima allegato, riporta un reddito complessivo di €
8.802,00.
La stessa, peraltro, avendo instaurato una stabile relazione di convivenza, può contare anche sull'appoggio economico del nuovo compagno e non sostiene esborsi per l'alloggio, dovendosi pertanto ritenere che la sua situazione sia nel complesso migliorata rispetto all'epoca della separazione.
L'importo cosi determinato appare congruo anche in ragione dell'ampiezza dei tempi di permanenza del minore presso il padre.
Appare tuttavia opportuno disporre che la ricorrente trattenga l'intero importo dell'assegno unico, in quanto genitore collocatario, (cfr. Cass. Civ.4672/25, in cui si afferma che l'assegno in questione è definito unico, perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al pagina 14 di 17 potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, dovendosi ritenere corretta l'attribuzione dell'assegno al genitore collocatario del minore, per verosimili esigenze di semplificazione, nell'interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo).
5 Sulla domanda diretta ad ottenere il versamento da parte del datore di lavoro del contributo al mantenimento per il figlio.
Tale domanda deve essere dichiarata inammissibile, in virtù del disposto di cui all'art. 473 bis
37 a norma del quale, la parte che intenda ricevere dal terzo quanto dovuto a titolo di contributo al mantenimento, deve instaurare un procedimento stragiudiziale (Il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente. Il terzo è tenuto al pagamento dell'assegno dal mese successivo a quello in cui è stata effettuata la notificazione. Ove il terzo non adempia, il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute) non essendo pertanto, più necessario l'intervento del Giudice .
6.Sulla domanda relativa all'autorizzazione a richiedere documenti valevoli per l'espatrio
Da ultimo va dichiarata l'inammissibilità della domanda relativa all'autorizzazione a richiedere documenti valevoli per l'espatrio, con iscrizione dei figli sul proprio passaporto, trattandosi di domanda da proporsi dinanzi al Giudice Tutelare.
7. Il regime delle spese
Le spese di lite, in considerazione della natura della controversia, delle ragioni della decisione, possono dichiararsi integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o pagina 15 di 17 assorbita, così dispone:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Chioggia il 25.05.13 tra e , trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune Parte_1 Controparte_1
di Chioggia al n. 27, Parte II, Serie A, Anno 2013;
DISPONE l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento Per_2 prevalente degli stessi presso l'abitazione della madre;
DISPONE Il padre potrà vedere il figlio ogni qualvolta lo vorrà, in orari che tuttavia dovranno essere preventivamente comunicati alla sig.ra con congruo preavviso e CP_1 possibilmente almeno il giorno precedente all'incontro, in modo tale da consentire alla stessa di organizzarsi al meglio al fine di far trovare il bambino a casa nell'orario prestabilito e concordato, così come dovrà essere previamente concordato anche l'orario di rientro del figlio, indicativamente non oltre le ore 21.00 durante la settimana, posto che il minore deve recarsi a scuola il mattino seguente. Il padre, inoltre, terrà con sé una sera almeno alla Per_1 settimana, facendolo pernottare presso la propria abitazione, con l'impegno di condurlo a scuola il giorno seguente. , inoltre, pernotterà, a fine settimana alterni, presso Per_1
l'abitazione del padre, con l'impegno del sig. di condurre con sé il figlio dalle ore Pt_1
15.00/16.00 del sabato pomeriggio alle ore 20.00/21.00 della domenica, salvo la sussistenza di particolari esigenze e/o impegni di ogni coniuge che verranno comunque previamente comunicati con il dovuto anticipo;
compatibilmente con gli impegni lavorativi dei coniugi e con le ferie concesse dal datore di lavoro, durante le vacanze di Natale: ad anni alterni, il periodo che va dalla vigilia di Natale all'ultimo dell'anno e il periodo che va dal 1 gennaio all'Epifania; durante le vacanze pasquali: a settimane alterne, il periodo che va dal giovedì santo alla
Pasqua e dal lunedì dell'Angelo sino al martedì o mercoledì successivo, quando in quest'ultimo giorno non vi sia frequenza scolastica;
durante le vacanze estive: un periodo di gg. 15, anche non continuativi, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno o comunque non appena le parti saranno messe a conoscenza dei periodi di ferie di cui potranno usufruire.
Al padre, sig. sarà data la possibilità, in accordo con la sig.ra Parte_1 CP_1
, di poter tenere con sé il figlio anche nella giornata di lunedì, potendo quindi
[...]
trascorrere con il figlio dei fine settimana senza interruzione progettando di stare con loro da pagina 16 di 17 sabato a lunedì, ed eventualmente di poter tenere con sé il figlio in giornate non previste dal presente accordo, per motivi circostanziati e condivisi dal figlio stesso. Alla stessa stregua, alla madre, sig.ra , sarà riconosciuta eventualmente la possibilità, in Controparte_1
accordo col sig. , di poter tenere con sé il figlio in giornate non previste dal Parte_1
presente accordo, per motivi circostanziati e condivisi dal figlio stesso.
PONE a carico di il pagamento, a titolo di concorso al mantenimento dei Parte_1 figli, la somma mensile di € 250,00, rivalutabili annualmente su base ISTAT, da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese – salvo diverso accordo tra le parti – a mezzo bonifico bancario;
oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso al Tribunale di
Venezia, mentre l'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre;
DICHIARA inammissibile la domanda diretta ad ottenere il versamento da parte del datore di lavoro del contributo al mantenimento per il figlio;
DICHIARA inammissibile la domanda relativa al rilascio di documenti valevoli per l'espatrio
-SPESE COMPENSATE
- ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.° 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
Cosi deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Venezia dell'11.12.25
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Beatrice Magaro' dott. Lisa Micochero
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