Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 01/04/2026, n. 2199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2199 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02199/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07030/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7030 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
-OMISSIS- -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della nota dell’AdSP del 26.11.2025 con la quale è stato parzialmente negato l’accesso documentale di cui all’istanza del 22.10.2025, negato l’accesso di cui alla integrazione dell’istanza del 22.10.2025 e negato l’accesso di cui all’istanza del 18.11.2025 tutte inoltrate all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
b) di ogni altro atto presupposto e/o connesso ancorché non conosciuto;
nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente a ricevere la documentazione di cui alle citate istanze e per la condanna dell’Amministrazione alla consegna della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. OC PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 21.1.2025 venivano notificati due ricorsi ed uniti allegati, entrambi ad iniziativa dell’avvocato che quivi ricorre rappresentato da sé stesso, in qualità di difensore di altra persona fisica, alla casella pec dell’Amministrazione intimata.
1.1. Solo uno dei due ricorsi veniva assunto al protocollo della Autorità che, indi, non si costituiva in uno dei due giudizi.
1.2. La Autorità, indi, iniziava un accertamento interno finalizzato a ricostruire i fatti, anche al fine di acclarare profili di responsabilità disciplinare di propri dipendenti, coinvolti nella vicenda, da cui era determinata la ridetta, mancata costituzione in giudizio.
1.3. Di qui l’attività di analisi del sistema informatico in uso presso l’Amministrazione, con specifico riferimento alle funzionalità relative alla protocollazione dei documenti in entrata, per comprendere l’esame analitico dalle singole fasi operative previste dal sistema, verificando altresì le eventuali anomalie che si sarebbero eventualmente manifestate nella giornata del 21.01.2025.
1.4. All’uopo veniva conferito incarico ad un professionista esterno, docente universitario; gli esiti di tali accertamenti venivano compendiati in apposita perizia redatta da esso docente.
1.5. In data 17 ottobre 2025 il ricorrente, dopo aver effettuato un accesso al fascicolo telematico del giudizio civile nel quale l’AdSP non si era costituita in giudizio, apprendeva della esistenza di tale perizia tecnica, redatta per conto della Autorità e colà versata in atti, al fine di invocare la rimessione in termini, e “ redatta su carta intestata del “Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” ”.
1.6. Tale perizia, avente ad oggetto l’analisi delle ridette notificazioni a mezzo pec effettuate dal ricorrente in data 21 gennaio 2025, a giudizio di esso ricorrente conterrebbe “ gravi affermazioni diffamatorie nei confronti della sua persona e della sua reputazione professionale ”.
1.7. Ivi è dato leggere, tra l’altro, che “ Le notificazioni PEC sembrano presentare caratteristiche anomale e sospette: l'invio a due secondi di distanza, con oggetto e allegati identici, appare coerente con un disegno artificioso anche in considerazione che non vi era alcuna necessità processuale di procedere con tale modalità, considerata la data fissata per la prima udienza (luglio 2025); 2. L'errore che ha causato la mancata difesa non dovrebbe essere imputabile all' Ente e, pertanto, scusabile sul piano processuale: le condizioni di ricezione hanno reso praticamente inevitabile la confusione anche per dei dipendenti esperti ” ipotizzandosi l’utilizzo di “ postazioni contemporanee o di un sistema automatizzato di invio simultaneo, circostanza che risulta quantomeno singolare per una notificazione specialmente considerate le peculiarità illustrate al punto precedente ”.
1.8. Di qui la trasmissione alla Autorità intimata in data 22 ottobre 2025, da parte dell’attuale ricorrente, di una istanza di accesso ex lege 241/90 integrata in pari data, volta alla visione e alla estrazione di “ copia della delibera di incarico per la redazione della “Perizia Tecnica” trasmessa dal docente in data 5.9.2025, ovvero di qualsivoglia altro provvedimento di conferimento dell’incarico ”, nonché dei seguenti ulteriori documenti: “ Convenzione di incarico sottoscritta tra l’AdSP del Mar Tirreno Centrale con il prof. -OMISSIS- -OMISSIS- e/o con il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, ovvero con l’Università stessa; - manuale d’uso dell’operatore di protocollo del sistema “folium” della DedaGroup Public Services; - atti e documenti trasmessi al prof. -OMISSIS- -OMISSIS- per la redazione della “Perizia Tecnica ”.
1.9. L’istanza si fondava sulla esigenza di tutela della sfera giuridica del ricorrente e, pertanto, sulla correlata “ necessità di dover agire per il risarcimento del danno ” ritratto a cagione delle lesive affermazioni contenute nella ridetta perizia tecnica.
L’Amministrazione coinvolgeva nel procedimento il redattore della perizia che, all’uopo, forniva il proprio apporto.
1.10. Successivamente, in data 18 novembre 2025 il ricorrente integrava ulteriormente la domanda ostensiva, estendendola anche ai documenti in appresso: “- richiesta di impegno di spesa per l’incarico esterno di cui al prot. ris. n.22375 del 6.8.2025; - incarico esterno assunto al prot. ris. n.22375 del 6.8.2025 con indicazione del relativo supporto motivazionale; - atti costituenti l’istruttoria condotta ai sensi dell’art. 7, c. 6 e c. 6 bis, del D. Lgs. 165/2001 ivi compresi quelli afferenti alla procedura comparativa posta in essere per individuare il consulente esterno ”.
1.11. Con atto del 26 novembre 2025 la intimata Autorità accoglieva solo parzialmente la articolata domanda di accesso, limitatamente ad uno stralcio del documento di formulazione dei quesiti prospettati nell’atto dirigenziale prot. ris. n. 22375 del 06.08.2025, reputando la assenza di legittimazione del ricorrente per tutti gli altri documenti, stante la “ genericità del riferimento ad esigenze probatorie e difensive, non meglio precisate e, nel caso di specie, non connesse ai documenti di cui si richiede l'ostensione ”, il carattere esplorativo della istanza, in definitiva preordinata ad un controllo generalizzato dell’operato della Autorità, peraltro collidente anche con esigenze di riservatezza.
1.12. Avverso tale ultima determinazione, nella parte in cui denegava la gran parte delle richieste ostensive avanzate, insorgeva il ricorrente avanti questo TAR, rimarcando la propria legittimazione all’accesso a tutti i documenti richiesti.
1.13. Si costituiva la intimata Autorità, instando per la reiezione del gravame e la causa, alfine, dopo un ulteriore scritto di replica del ricorrente -che tra l’altro censurava la tardività, per qualche ora, del deposito delle difese pubbliche- veniva introitata per la decisione all’esito della discussione tenutasi nella udienza camerale del 18 gennaio 2026.
2. Il ricorso non è fondato, al di là ed a prescindere dalle deduzioni formulate dalla difesa erariale, oggetto della suaccennata eccezione di tardività del ricorrente, vertendosi in tema di giudizio sulla esistenza del diritto di accesso che, nella fattispecie, assume segno negativo, al lume di una piana ricostruzione della natura e della latitudine della pretesa ostensiva azionata da esso ricorrente.
2.1. E, invero il ricorrente fonda la propria pretesa ostensiva:
- sulla natura diffamatoria delle affermazioni contenute nella “perizia tecnica” commissionata dalla resistente Autorità ad un docente universitario, pel tramite delle quali si adombrava la riconducibilità della mancata protocollazione di una delle due domande giudiziali notificate da esso ricorrente (a mezzo pec) ad “ un comportamento fraudolento dello scrivente avvocato ”;
- sulla conseguente lesione del suo prestigio e della sua reputazione professionale, in quanto tale “ suscettibile di costituire il presupposto per un’azione sia penale che risarcitoria nei confronti del docente stesso, del Dipartimento, nonché dell’Università dalla quale entrambi dipendono ”;
- sulla esigenza, indi, di acquisire la delibera di conferimento dell’incarico di redigere la ridetta perizia, la convenzione di incarico, il “ manuale d’uso dell’operatore di protocollo del sistema “folium”della DedaGroup Public Services ”, gli “ atti e documenti trasmessi al prof. (…) per la redazione della “Perizia Tecnica ” e gli ulteriori atti richiesti con la nota del 18 novembre 2025 (richiesta di impegno di spesa per l’incarico; atti procedimentali volti alla selezione di quello specifico professionista esterno); e ciò al dichiarato fine di tutelare la propria sfera giuridica, lesa dalle affermazioni contenute nella ridetta perizia.
2.1.1. La situazione giuridica “altra” -cui la pretesa ostensiva è strumentale- afferisce alla reputazione e al decoro professionale del ricorrente, asseritamente lesi dal tenore connotante la perizia tecnica commissionata dalla resistente Autorità e versata in un giudizio civile.
2.1.2. Nel caso che ne occupa, è evidente la esorbitanza , ovvero -quanto meno- la natura non strumentale della istanza ad exhibendum ( recte , delle istanze) rispetto alla fattispecie asseritamente lesiva della sfera del ricorrente ( vulnera arrecati alla dignità professionale del ricorrente dai giudizi ex professo contenuti nella perizia tecnica) e alle prospettate esigenze di tutela volte al ristoro dei danni ritratti a cagione delle “diffamatorie” affermazioni per cui è causa.
2.1.3. Non è percepibile, in altre parole, il necessario nesso di strumentalità della pretesa ostensiva quivi azionata, in quanto volta al soddisfacimento (o al miglior soddisfacimento) di altri interessi giuridicamente rilevanti (diritti o interessi), rispetto ai quali dovrebbe porsi in posizione ancillare .
2.2. Orbene:
- è ben vero che una tale natura strumentale non mai può essere intesa nel senso di limitare l’accesso ai casi in cui vi sia un giudizio in corso, ovvero sia ancora giuridicamente possibile avviare un’azione giudiziaria:
- è parimenti pacifico che una tale valutazione –in punto di proponibilità, ricevibilità e/o ammissibilità della domanda giudiziale- pertiene alla competente Autorità giurisdizionale , e non certo alla Amministrazione in sede di delibazione di una domanda di accesso agli atti;
- epperò, siccome statuito dal Supremo Consesso di nomofilachia, “ si deve escludere che sia sufficiente nell’istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l’ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare ” (CdS, a.p., 18 marzo 2021, n. 4).
2.2.3. Nondimeno, è proprio tale rapporto di strumentalità tra l’interesse conoscitivo e il diritto di difesa a mancare nel caso di specie, perché le generiche ed astratte esigenze difensive relative al giudizio risarcitorio da intraprendere avanti il Giudice civile si palesano affatto estranee: i) ai rapporti “interni” intercorrenti tra la Autorità resistente, al docente che ha redatto la perizia e la Università cui appartiene; ii) agli impegni di spesa assunti, ovvero al modus di selezione del consulente; iii) ovvero ad altri atti organizzativi e procedurali interni della Autorità.
2.3. Nella fattispecie che ne occupa, invero, gli atti generali, interni ad una Autorità, ovvero gli atti che afferiscono ai rapporti tra essa Autorità ed i propri consulenti, assumono carattere di assoluta alterità e indifferenza rispetto agli elementi che valgono a colorare (tenore delle affermazioni contenute in una relazione tecnica versata in un giudizio civile) la eventuale lesione della sfera giuridica del ricorrente, elementi per vero già in toto entrati nella sfera di conoscenza del ricorrente, anche pel tramite della avvenuta ostensione dello stralcio della delibera di conferimento dell’incarico contenente il quesito formulato al consulente.
Non si percepisce la utilitas della conoscenza dei documenti richiesti –afferenti alle procedure interne, ai rapporti tra Autorità, Università e docente incaricato, ai modi di individuazione di esso consulente e ai correlati esborsi sofferti- rispetto alla situazione personale del ricorrente, nella cui sfera di diretto dominio , per converso, ricadono tutti gli elementi utili all’intendimento della effettiva natura “diffamatoria” ovvero “lesiva dell’onore e della reputazione professionale” delle affermazioni contenute nella perizia tecnica de qua agitur (sia pure in fattispecie non perfettamente sovrapponibile, cfr. TAR Campania, VI, 5 luglio 2024, n. 4120).
2.3.1. E, invero, la conoscenza dei documenti amministrativi deve essere correlata - in modo diretto, concreto e attuale- ad altra “ situazione giuridicamente tutelata ” (art. 22, comma, 1, l. 241/90 e la definizione di “interessati” ivi contenuta).
2.3.2. In tal guisa la stessa nozione di legittimazione all’accesso –siccome prefigurata dall’art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/90, che richiede la titolarità di un interesse “ diretto, concreto e attuale ”- vale:
- a rivelare la ontologica natura strumentale del “ diritto di accesso ” rispetto ad altra, effettiva, posizione sostanziale (che non può ridursi ad un mero “ diritto all’informazione ”);
- a precludere che un tale potere si risolva in un controllo generalizzato, anche di natura meramente esplorativa o emulativa, sull’ agere amministrativo.
2.4. Orbene, nella fattispecie, la posizione sostanziale esplicitata dal ricorrente, dapprima in sede procedimentale e, poscia, in giudizio –sospetta lesione della propria sfera giuridica professionale riveniente dai non lusinghieri giudizi formulati expressis verbis nei suoi confronti dal consulente della Autorità - è slegata dai documenti per la cui conoscenza quivi insta (per verificare fatti e circostanze che, afferendo al tenore e alla effettiva attitudine “diffamatoria” dei contenuti della perizia tecnica commissionata dalla Autorità, ben sono nella “disponibilità” di esso ricorrente).
2.4.1. Trattasi, invero, di dati ed informazioni:
- procedurali, organizzativi, ovvero afferenti a rapporti cui si appalesa affatto estraneo il ricorrente, i cui interessi conoscitivi -per le ragioni di tutela, anche giurisdizionale, ex professo posti a supporto della pretesa ostensiva- si esauriscono nella conoscenza della perizia stessa e, al più, del correlato quesito posto dalla Autorità al consulente;
- estranei ovvero non direttamente e personalmente riferibili alla posizione sostanziale la cui lesione lamenta il ricorrente, che attiene -potremmo dire “ in guisa atomistica ”- al rapporto tra esso ricorrente, da un canto, e, dall’altro, la Autorità resistente e il consulente che, per conto di essa Autorità, ha redatto la perizia tecnica per cui è causa.
2.4.2. In altre parole, la fonte dell’asserito vulnus sopportato da parte ricorrente è da rinvenire nel contenuto di essa perizia, già entrata nella piena disponibilità del ricorrente.
2.4.3. I modi e i criteri, generali e astratti, che governano le procedure di protocollazione della Autorità, gli elementi all’uopo trasmessi al consulente, l’impegno di spesa per il ridetto incarico, gli atti prodromici alla scelta di esso consulente, ovvero relativi alla strategie di gestione del personale coinvolto (anche per la valutazione di eventuali condotte violative), non si palesano “legati e/o connessi” alla situazione giuridica “sottostante” la istanza di accesso.
2.4.4. Del resto, al ricorrente sono ben conoscibili e accessibili –perché rientranti nella sua sfera di dominio- tutte le circostanze di fatto utili alla valutazione della effettiva valenza dei giudizi del consulente quivi oggetto di censura, al fine di consapevolmente ponderare l’eventuale sussistenza dei presupposti per esperire rimedi “endogeni” o giurisdizionali; valutazione che è tutt’affatto insensibile alle vicende afferenti alle generali attività gestionali, procedurali ed organizzative della Autorità ed ai rapporti da essa intrattenuta con terzi.
2.5. Di qui la carenza di legittimazione all’accesso del ricorrente, per la assenza di un effettivo e concreto:
- nesso di strumentalità (nei sensi suesposti) dell’accesso invocato rispetto alla situazione sottostante “altra”, siccome estrinsecata nelle istanze di accesso e, di poi, giudizialmente esplicitata;
- collegamento dell’interesse ostensivo alle informazioni di che trattasi, comechè affatto inidonee ad incidere sulla valutazione della effettiva significanza lesiva delle affermazioni contenute nella perizia.
2.6. La pretesa non è accoglibile anche sotto altro, rilevante, aspetto.
2.6.1. Costituisce dato inveterato del diritto vivente, invero, quello in forza del quale la istanza di accesso non può assumere una funzione meramente esplorativa.
2.6.2. Ora, le domande avanzate dal ricorrente assumono carattere generico , esplorativo e, in definitiva, perplesso .
2.6.3. Trattasi, indi, di istanze che si inscrivono in una sostanziale “indagine” che il controinteressato intenderebbe condurre sulla Autorità resistente -sotto l’usbergo di inconferenti esigenze difensive- che, in definitiva, solo costituiscono l’elemento catalizzatore della ansia conoscitiva che muove esso ricorrente.
2.6.4. Trattasi, indi, di una domanda di accesso effettuata dal ricorrente al fine di eventualmente reperire atti potenzialmente idonei al soddisfacimento dei fini “investigativi” (e perciò esplorativi ) perseguiti da esso ricorrente.
2.6.5. Non è rinvenibile, indi, con un sufficiente grado di concretezza:
- il nesso di collegamento tra essi documenti e la personale sfera giuridica del ricorrente;
- l’ interesse personale ed attuale alla conoscenza di detti documenti, al fine di tutelare una situazione giuridica altra;
- in definitiva, una effettiva posizione legittimante l’accesso.
2.7. E’ all’uopo necessario un interesse concreto ed attuale alla ostensione di specifici atti, sussistente ex ante , e tale cioè da precedere e fondare la istanza, solo in tal caso veicolante una esigenza conoscitiva meritevole di tutela, perché effettivamente strumentale alla cura di altra situazione giuridica, a sua volta collegata ai documenti richiesti.
2.7.1. Chè, la domanda di accesso non mai può assumere una generica funzione investigativa, ovvero “ impiegata e piegata a ‘costruire’ ad hoc, con una finalità esplorativa ” le premesse per il disvelamento, ovvero la discovery ex post , di fatti e circostanze non mai concretamente ed in modo circostanziato rappresentate o paventate ex ante ; “ diversamente, infatti, l'accesso documentale assolverebbe ad una finalità, espressamente vietata dalla legge, perché preordinata ad un non consentito controllo generalizzato sull'attività, pubblicistica o privatistica, delle pubbliche Amministrazioni ” (CdS, a.p., 10/2020).
2.7.2. Costituisce dato ricevuto quello per cui è improponibile una istanza di accesso “al buio”, al fine dichiarato di eventualmente reperire ed individuare nei documenti richiesti, dati ed informazioni potenzialmente idonee al perseguimento dei fini “investigativi” perseguiti dall’istante (sulla inammissibilità di una siffatta domanda, TAR Lombardia, I, 14 novembre 2019, n. 2403; Id., id., 27 agosto 2018, nn. 2023 e 2024).
2.8. Di qui la non meritevolezza dell’interesse conoscitivo azionato dal controinteressato che, in quanto legato esclusivamente alla Autorità, ai suoi modelli organizzativi e procedurali e alle scelte gestionali afferenti alla individuazione di professionisti cui affidare incarichi e in mancanza di veruna evidenza di segno diverso, si palesa estraneo alle finalità sottese all’accesso.
2.8.1. Sotto questo profilo va rimarcata la natura financo emulativa delle domande presentate dal ricorrente, ciò che vale a colorare di legittimità la azione amministrativa spiegata dalla Autorità e quivi censurata.
2.9. Dalle considerazioni tutte innanzi esposte discende la inesistenza, sotto ogni profilo, del diritto di accesso invocato dal ricorrente, la legittimità dell’atto di accoglimento parziale delle domande di accesso da lui presentate e, indi, la reiezione del ricorso.
3. Le peculiari connotazioni della controversa inducono, nondimeno, a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche nominatim individuate nel corpo della sentenza.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
NO DE, Presidente
OC PA, Primo Referendario, Estensore
MA Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OC PA | NO DE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.