Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 25/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T R I B U N A L E DI M A C E R A T A
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 1133\2023 R.G. avente ad oggetto: appalto di opere pubbliche , e vertente
T R A
(cf.\p.i. : ) rapp.to e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. PACIARONI PIERO , giusta C.F._1
procura alle liti in atti;
-Attrice-
E
(cf\piva: ) rapp.to e difeso dall' avv.to CP_1 P.IVA_2
FILIPPUCCI LEONARDO, giusta procura in atti;
-Convenuta-
NONCHE'
(c.f.\p.i.:) rapp.to\a e difeso\a dall'avv. , giusta procura alle liti in atti;
-terzo chiamato in causa- conclusioni delle parti:
come da note scritte di p.c., depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 3.10.2024
ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo che, se del caso, sarà richiamato dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi (art. 132 cpc come mod. dall'art. 45 co. 17° L. 69/09).
La società ha ottenuto il decreto ingiuntivo 540\2023, CP_1 opposto con l'atto introduttivo del presente giudizio, sostenendo di vantare un credito di euro 1.073.474,90 ( di cui € 492.675,89 a titolo di interessi maturati sui ritardati pagamenti) nei confronti del per l'attività di smaltimento dei rifiuti Parte_1 urbani da luglio 2005 sino ad ottobre 2006.
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La controversia viene definita sulla base delle ragioni che di seguito si espongono dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli argomenti, difese, domande, eccezioni e conclusioni che, sebbene non espressamente menzionati, sono logicamente incompatibili con la presente decisione.
Va innanzi tutto chiarito che non sussiste la competenza arbitrale in quanto la clausola (v. art. 12 a pagg. 35-36 della convenzione per la trasformazione del ai sensi degli artt. 25 e Controparte_2
60 legge 6 giugno 1990 n. 142, doc. n. 1 prodotto da parte attrice) non
è stata riprodotta nella convenzione del 2003 che ha costituito il consorzio obbligatorio.
Ancorchè si voglia sostenere che il Consorzio obbligatorio è succeduto in tutti i contratti, convenzioni, incarichi, appalti e forniture formalmente assegnati al alla Controparte_3 data della trasformazione da volontario in obbligatorio, ciò non toglie che altra cosa sono le questioni afferenti il rapporto associativo di tipo consortile e quindi i rapporti tra soci e consorzio, rapporti che, dopo il
2003, non sono più rimessi alla decisione di un collegio arbitrale non essendo stata riproposta la clausola di cui all'art. 12 della
Convenzione datata 28.01.1995.
2 Nr. 1133\2023 R.G.
Passando al merito il ha eccepito la prescrizione mentre parte Pt_1 convenuta assume che la prescrizione sarebbe stata interrotta dal riconoscimento del debito conseguente all'approvazione di bilanci del degli anni dal 2010 al 2014 in cui figurava il debito verso il CP_2 opponente. Pt_1
L'assunto dell'avvenuta interruzione della prescrizione non è condivisibile.
Innanzi tutto va precisato che, come emerge dai verbali di assemblea prodotti dalla convenuta (v. doc. 14, 15, 16 e 17) solo in occasione dell'assemblea del 26.6.2014 (doc. 17) il delegato del Sindaco, sig.
, si è allontanato prima della votazione. In tutti gli altri Parte_2 casi ha partecipato alla votazione e all'adunanza del 22.7.2011 ha partecipato il Sindaco.
All'esito di ciascuna adunanza i soci del deliberano di CP_2 prendere atto delle risultanze del bilancio e di approvarli nei risultati indicati, ossia vendono approvate la macrovoci riportanti, quanto ai crediti, la unitaria indicazione di una determinata somma.
Ciò detto si ritiene che l'approvazione del bilancio del a CP_1 parte del delegato del Comune di Morrovale non costituisce riconoscimento del debito per il servizio di smaltimento dei RSU.
La ricognizione di debito, per essere efficace, deve provenire da soggetto legittimato dal punto di vista sostanziale a disporre del patrimonio su cui incide l'obbligazione dichiarata per cui, con riferimento ad un ente collettivo, non può aversi una promessa unilaterale avente natura di riconoscimento di debito per effetto dell'approvazione del bilancio se a detta approvazione concorre anche la manifestazione di voto proveniente da persona non munita del relativo potere rappresentativo ricomprendente la possibilità di effettuare il riconoscimento di un debito ben individuato nella sua causale o comunque individuabile.
3 Nr. 1133\2023 R.G.
Nella vicenda in esame si sconosce il contenuto della delega ed i limiti della stessa, né vi è stata successiva ratifica da parte dell'Ente delegante.
In difetto di prova contraria sull'estensione della delega deve ritenersi che la delega riguardava la partecipazione all'assemblea e la manifestazione di voto sull'oggetto all'ordine del giorno e alla manifestazione di voto avente ad oggetto l'approvazione del bilancio non può attribuirsi univoco valore di riconoscimento del debito indicato nelle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo salvo che, in applicazione delle regole del mandato, come si ritiene per l'ipotesi del negozio concluso dal falsus procurator, l'operato del delegato in assemblea sia stato successivamente ratificato dal delegante.
Nel caso in esame non solo non risulta alcuna ratifica di un supposto riconoscimento ma vi è prova documentale che, con le raccomandate
AR del Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune di Parte_1 del 25.9.2005, 14-12-2005, 13.1.2006, 20.9.2006, e 22-1-2007, ( vedi doc. n. 4, 5, 6, 7 e 8 della produzione di parte attrice) è stata contestata l'illegittima emissione delle fatture per il servizio di smaltimento dei rifiuti per i mesi di giugno, luglio, agosto, novembre e dicembre 2005.
Peraltro i bilanci approvati recano l'indicazione, tra i crediti del
, di un importo riferito a ciascun Comune consorziato, tra CP_2 cui anche il senza indicazione della causale. Parte_1
Le fatture poste a base del decreto ingiuntivo recano la causale servizio smaltimento RSU.
Ora, in base all'art. 2 dell'accordo di adesione del al Pt_1
il primo aveva diritto a che i propri rifiuti fossero CP_2 gratuitamente abbancati presso detta discarica, fermo restando il dovere di corrispondere le spese generali di funzionamento del ed i costi per il trattamento dei rifiuti non smaltibili nella CP_2 discarica quindi la voce di credito indicata nei bilanci approvati non è certo che avesse come causale lo smaltimento dei rifiuti ovvero rimborso spese di diversa natura quali le spese generali di
4 Nr. 1133\2023 R.G.
funzionamento del ed i costi per il trattamento dei rifiuti CP_2 non smaltibili.
L'approvazione del bilancio da parte del delegato dell'Ente non costituisce inequivoca ammissione (implicita quindi tacita) dell'esistenza del debito per il servizio di smaltimento dei RSU -come riportato in tutte le fatture- e quindi della consapevolezza dello stesso attribuibile, per tal via, al delegante;
per di più le raccomandate con cui l'Ente ha contestato le fatture costituiscono comportamento esplicito contrario ad un presunto riconoscimento tacito del debito.
In assenza di un valido riconoscimento di debito o di altro valido atto interruttivo, considerato che le prime 26 fatture di cui il CP_1 reclama il pagamento (cfr. documenti da 2 a 27 avversari) sono state emesse dal 28-9-2005 al 31-3-2010 e che il ne ha CP_1 reclamato il pagamento solo con nota prot. 12007 del 06.10.2020, deve concludersi che a detta data era già maturato il periodo di dieci anni per la prescrizione ordinaria;
con l'ulteriore conseguenza che non possono essere reclamati neanche gli interessi di mora di cui alla fattura n. 1579 del 30.11.2022 in quanto relativi ad un debito già prescritto.
Si rileva in ogni caso che, in base all'art. 2 dell'accordo integrativo di adesione al consorzio allegato alla delibera del Consiglio Comunale nr. 18 del 12.6.2022 (cui entrambe le parti in causa riconoscono efficacia), stante la messa a disposizione forzosa della discarica sita nel Comune di fino alla piena attuazione del del Piano Parte_1
Provinciale per le discariche di appoggio al il CP_2 [...]
aveva diritto a che i propri rifiuti fossero gratuitamente CP_4 abbancati presso detta discarica;
fermo restando il dovere di corrispondere le spese generali di funzionamento del ed i CP_2 costi per il trattamento dei rifiuti non smaltibili nella discarica.
Con l'attuazione del Piano provinciale per le discariche la discarica di sarebbe stata chiusa. Parte_1
Orbene, parte convenuta non contesta che la discarica di è Parte_1 stata aperta ed è stata utilizzata da luglio 2005 a ottobre 2007; né
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contesta che la chiusura della discarica sia avvenuta in data
15.10.2007.
ssume che la situazione transitoria ed emergenziale per la CP_1 quale il aveva ottenuto il beneficio di cui al Parte_1 citato art. 2 sarebbe cessata con l'avvio della discarica di Potenza
Picena ma, pur non avendosi evidenza della data in cui è avvenuta l'apertura e la messa in funzione della discarica di Potenza Picena, rimane il dato inconfutabile che la discarica di ha Parte_1 funzionato fino ad ottobre 2007 e quindi ha ragione parte attrice nell'affermare di non essere tenuta al pagamento del servizio di smaltimento dei propri rifiuti solidi urbani.
Spese compensate per il rigetto dell'eccezione di difetto di competenza sollevata dall'attrice e la controvertibilità della questione in punto di interruzione della prescrizione e riconoscimento del debito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando così provvede:
accoglie, per quanto di ragione, le domande attoree, dichiara non dovuto l'importo ingiunto e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo
276\2023.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Macerata, il 25/01/2025
Il Giudice est.
Umberto Rana
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