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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/05/2025, n. 2107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2107 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3021 /2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3021/2025 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. CARDANOBILE SIMONE Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. DAPRILE BARBARA CP_1
Resistente
Oggetto: Assegno di invalidità;
*** MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04.03.2025, l'istante in epigrafe indicato, premesso di aver notificato all' il decreto di omologa reso all'esito del procedimento n. R.G. 8301/2023 dal Tribunale di CP_1
1 Bari, Sez. Lavoro, con il quale veniva accertata in proprio favore la sussistenza del requisito sanitario utile a percepire l'assegno di invalidità, con decorrenza dalla data della visita peritale, lamentava la mancata liquidazione della prestazione, nonostante l'inoltro del modello AP70 e il decorso del termine di 120 giorni. Chiedeva, dunque, di accertare e dichiarare il diritto a percepire l'assegno di invalidità civile e, per l'effetto, condannare l' al pagamento della prestazione, oltre ad accessori CP_1 di legge, con il favore delle spese processuali, da distrarsi.
Costituendosi, l' dava atto del riconoscimento in via amministrativa della prestazione richiesta. CP_1
*
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, la quale, secondo l'orientamento consolidato del Supremo Collegio, si verifica allorquando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto tra le parti, per essere sopravvenute nel corso del procedimento circostanze nuove (cfr., ex multis,
Cass.4079/84; Cass. 3970/78), ovvero allorquando, pur sopravvivendo formalmente un contrasto o comunque una domanda di parte, sono tuttavia intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronunzia (cfr. Cass. 3279/79; Cass 1264/78).
Nel caso di specie, l' ha provveduto in via amministrativa a liquidare la prestazione, essendo CP_1 così venuto meno l'interesse ad agire di parte ricorrente, postulato dall'art. 100 c.p.c., avendo, di conseguenza, il difensore di parte ricorrente concluso all'odierna udienza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere (v. prospetto di liquidazione del 16.04.2025; cedolino maggio 2025).
Giova ribadire che la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio (cfr. Cass., civ. sez. III, 31 agosto 2015, n. 17312).
Il fatto che il riconoscimento delle ragioni di parte ricorrente sia intervenuto dopo la proposizione e la notifica del ricorso impone di condannare il convenuto al pagamento delle spese di lite, secondo soccombenza virtuale.
Ciò posto, le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (v. dichiarazione valore in ricorso) e dell'attività processuale svolta.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 04.03.2025 da nei confronti di , in persona del Presidente pro tempore, così provvede: Parte_1 CP_1
Dichiara cessata la materia del contendere. Condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali sostenute che CP_1 liquida in Euro 900,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfetario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione. Bari, lì 22.05.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
2
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3021/2025 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. CARDANOBILE SIMONE Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. DAPRILE BARBARA CP_1
Resistente
Oggetto: Assegno di invalidità;
*** MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04.03.2025, l'istante in epigrafe indicato, premesso di aver notificato all' il decreto di omologa reso all'esito del procedimento n. R.G. 8301/2023 dal Tribunale di CP_1
1 Bari, Sez. Lavoro, con il quale veniva accertata in proprio favore la sussistenza del requisito sanitario utile a percepire l'assegno di invalidità, con decorrenza dalla data della visita peritale, lamentava la mancata liquidazione della prestazione, nonostante l'inoltro del modello AP70 e il decorso del termine di 120 giorni. Chiedeva, dunque, di accertare e dichiarare il diritto a percepire l'assegno di invalidità civile e, per l'effetto, condannare l' al pagamento della prestazione, oltre ad accessori CP_1 di legge, con il favore delle spese processuali, da distrarsi.
Costituendosi, l' dava atto del riconoscimento in via amministrativa della prestazione richiesta. CP_1
*
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, la quale, secondo l'orientamento consolidato del Supremo Collegio, si verifica allorquando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto tra le parti, per essere sopravvenute nel corso del procedimento circostanze nuove (cfr., ex multis,
Cass.4079/84; Cass. 3970/78), ovvero allorquando, pur sopravvivendo formalmente un contrasto o comunque una domanda di parte, sono tuttavia intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronunzia (cfr. Cass. 3279/79; Cass 1264/78).
Nel caso di specie, l' ha provveduto in via amministrativa a liquidare la prestazione, essendo CP_1 così venuto meno l'interesse ad agire di parte ricorrente, postulato dall'art. 100 c.p.c., avendo, di conseguenza, il difensore di parte ricorrente concluso all'odierna udienza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere (v. prospetto di liquidazione del 16.04.2025; cedolino maggio 2025).
Giova ribadire che la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, per il venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio (cfr. Cass., civ. sez. III, 31 agosto 2015, n. 17312).
Il fatto che il riconoscimento delle ragioni di parte ricorrente sia intervenuto dopo la proposizione e la notifica del ricorso impone di condannare il convenuto al pagamento delle spese di lite, secondo soccombenza virtuale.
Ciò posto, le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (v. dichiarazione valore in ricorso) e dell'attività processuale svolta.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 04.03.2025 da nei confronti di , in persona del Presidente pro tempore, così provvede: Parte_1 CP_1
Dichiara cessata la materia del contendere. Condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali sostenute che CP_1 liquida in Euro 900,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfetario del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione. Bari, lì 22.05.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
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