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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/12/2025, n. 1714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1714 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4745/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nato a [...] in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in in Palermo, in via Messina n.15, presso lo studio dell'Avv.
LL AN, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a [...] in data [...], elettivamente Parte_2 domiciliata in in Palermo, in questa via Torquato Tasso n°4, presso lo studio dell'Avv. CILANO GASPARE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Palermo, il 22 giugno
2009 alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 10 ottobre 2025
e sottoscritto il 7 ottobre 2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 28 novembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le
1 allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito nell'accordo di separazione e nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni indicate nella sentenza di separazione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“• I coniugi vivranno separati con l'obbligo di rispettarsi reciprocamente e di darsi preventiva comunicazione dell'eventuale mutamento di residenza a mezzo lettera raccomandata A.R. e ciò anche ai fini della conoscenza del recapito reciproco e delle eventuali comunicazioni che si dovessero rendere necessarie in futuro.
• La signora unitamente alle figlie, continuerà ad abitare Parte_2 la casa coniugale, sita in Altofonte (Pa) nella Via Giuseppe Verdi n°19, di propria proprietà. Detto immobile è ancora gravato da mutuo, per una rata mensile di € 450,00 circa, che resterà completamente a carico della Signora
Parte_2
• Le figlie minori , e saranno affidate ad entrambi i Per_1 Per_2 Per_3 genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sulle stesse, provvedendo a curarne la crescita, l'educazione, l'istruzione scolastica, seguendone le naturali inclinazioni.
• Nell'attuazione di tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per le figlie, i genitori dovranno confrontarsi e concordare le migliori scelte di vita per le minori, relative anche alla loro istruzione ed alle cure sanitarie.
• Limitatamente alle decisioni in materia di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale sulle minori.
• Circa il “diritto di visita del genitore non collocatario” esso, su espressa ed esclusiva volontà delle figlie minori, che ne hanno fatto esplicita richiesta, viene lascito libero affinchè esse possano vedere il padre quando vorranno e potranno stante i loro molteplici impegni scolastici ed extra-scolastici; non verrà indicato, a tal proposito, rigidamente un regime di visita né, tanto meno,
2 un calendario di impegni scolastici ed extrascolastici delle minori.
• In ogni caso, su volontà di entrambe le parti, al fine di consentire ai genitori ed alle figlie un'organizzazione di vita regolare, potrà essere stabilito, con separato accordo, un calendario di visita in favore del padre che potrà subire delle modifiche purchè sempre concordate tra i genitori e tenuto conto principalmente della volontà dei minori.
• Il signor si obbliga a corrispondere, mediante bonifico Parte_1 bancario, alla signora entro il giorno 15 di ciascun mese, la Parte_2 somma complessiva di € 450,00 (€ 150,00 a figlia) a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie minori. La sig.ra rinuncia Parte_2 espressamente alla rivalutazione annuale dell'assegno di mantenimento previsto per le figlie minori;
• Tutte le spese straordinarie necessarie per le figlie saranno a carico esclusivamente della sig.ra che ne sopporterà l'intera Parte_2 percentuale del 100%;
• I coniugi dichiarano di essere il sig. , di professione Parte_1 musicista, disoccupato e la sig.ra impiegata presso l'Istituto Parte_2 di Credito e Finanziario UNICREDIT SPA con la mansione di “Consulente First
Direct- Area Commerciale UCD Sicilia”;
• I coniugi, circa i rispettivi beni patrimoniali dichiarano: - Il sig Parte_1 di essere proprietario:
1. dell'immobile sito in Palermo via della Liberta
[...]
n.159 (Foglio 33 Particella 293 Sub 43 Cat. A/3 Classe 04 consistenza 7 vani);
- La sig.ra di essere proprietaria:
1. Per 1/1 dell'immobile sito Parte_2 in Altofonte (Palermo) via Giuseppe Verdi n.19 (Foglio 3 Particella 936 Sub 4
Cat. A/7 Classe 02 consistenza 9 vani);
2. Della nuda proprietà per ½ dell'immobile sito in Palermo via Aloisio Juvara n.68 (Foglio 35 Particella 1249
Sub 3 Cat. A/4 Zona 4 Classe 05 consistenza 5,5 vani);
3. Per ¼ dell'immobile
(in attesa di rettifica di successione legittima da potere di Persona_4 sito in Palermo Viale delle Alpi n.115 (Foglio 39, Partiella 1449 Sub 37 Zona
Censuaria 4 Categoria A/2 Classe 9 Vani 11 Rendita Euro 1.980,00)
• La signora continuerà a percepire l'intera quota Parte_2 dell'Assegno Unico previsto per le tre figlie e tutte le indennità e benefici economici ad esse legate;
3 • I coniugi rinunciano reciprocamente ad un contributo a titolo di mantenimento personale.
• Le Parti dichiarano di avere provveduto alla divisione bonaria degli effetti personali e dei beni che hanno arredato la casa coniugale i quali rimangono nella disponibilità della signora e dichiarano di aver regolato tutti i Pt_2 loro rapporti patrimoniali;
• I coniugi reciprocamente, fin d'ora, prestano il proprio consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti per l'estero, sia per uso turistico che per lavoro, o della carta di identità valida per l'espatrio, e la presente potrà servire quale nulla osta per qualsiasi Autorità competente a rilasciarli o a rinnovarli.
• Le parti stabiliscono che i predetti accordi avranno validità a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso.
• Spese compensate.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Il giudizio deve proseguire, coma da separata ordinanza, per la trattazione della domanda congiunta di divorzio, proposta contestualmente dalle parti ex art. 473bis.49 e 51 c.p.c.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale in composizione collegiale, nel procedimento di separazione e divorzio iscritto al n. 4745/2025:
- omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto depositato il 10 ottobre 2025 e sottoscritto il 7 ottobre 2025 e riportate in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese processuali;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Palermo al n. 41, p.
II, serie A, dell'anno 2009).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
4 Tribunale, il 04/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4745/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nato a [...] in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in in Palermo, in via Messina n.15, presso lo studio dell'Avv.
LL AN, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a [...] in data [...], elettivamente Parte_2 domiciliata in in Palermo, in questa via Torquato Tasso n°4, presso lo studio dell'Avv. CILANO GASPARE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Palermo, il 22 giugno
2009 alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 10 ottobre 2025
e sottoscritto il 7 ottobre 2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 28 novembre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le
1 allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito nell'accordo di separazione e nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni indicate nella sentenza di separazione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“• I coniugi vivranno separati con l'obbligo di rispettarsi reciprocamente e di darsi preventiva comunicazione dell'eventuale mutamento di residenza a mezzo lettera raccomandata A.R. e ciò anche ai fini della conoscenza del recapito reciproco e delle eventuali comunicazioni che si dovessero rendere necessarie in futuro.
• La signora unitamente alle figlie, continuerà ad abitare Parte_2 la casa coniugale, sita in Altofonte (Pa) nella Via Giuseppe Verdi n°19, di propria proprietà. Detto immobile è ancora gravato da mutuo, per una rata mensile di € 450,00 circa, che resterà completamente a carico della Signora
Parte_2
• Le figlie minori , e saranno affidate ad entrambi i Per_1 Per_2 Per_3 genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sulle stesse, provvedendo a curarne la crescita, l'educazione, l'istruzione scolastica, seguendone le naturali inclinazioni.
• Nell'attuazione di tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per le figlie, i genitori dovranno confrontarsi e concordare le migliori scelte di vita per le minori, relative anche alla loro istruzione ed alle cure sanitarie.
• Limitatamente alle decisioni in materia di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale sulle minori.
• Circa il “diritto di visita del genitore non collocatario” esso, su espressa ed esclusiva volontà delle figlie minori, che ne hanno fatto esplicita richiesta, viene lascito libero affinchè esse possano vedere il padre quando vorranno e potranno stante i loro molteplici impegni scolastici ed extra-scolastici; non verrà indicato, a tal proposito, rigidamente un regime di visita né, tanto meno,
2 un calendario di impegni scolastici ed extrascolastici delle minori.
• In ogni caso, su volontà di entrambe le parti, al fine di consentire ai genitori ed alle figlie un'organizzazione di vita regolare, potrà essere stabilito, con separato accordo, un calendario di visita in favore del padre che potrà subire delle modifiche purchè sempre concordate tra i genitori e tenuto conto principalmente della volontà dei minori.
• Il signor si obbliga a corrispondere, mediante bonifico Parte_1 bancario, alla signora entro il giorno 15 di ciascun mese, la Parte_2 somma complessiva di € 450,00 (€ 150,00 a figlia) a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie minori. La sig.ra rinuncia Parte_2 espressamente alla rivalutazione annuale dell'assegno di mantenimento previsto per le figlie minori;
• Tutte le spese straordinarie necessarie per le figlie saranno a carico esclusivamente della sig.ra che ne sopporterà l'intera Parte_2 percentuale del 100%;
• I coniugi dichiarano di essere il sig. , di professione Parte_1 musicista, disoccupato e la sig.ra impiegata presso l'Istituto Parte_2 di Credito e Finanziario UNICREDIT SPA con la mansione di “Consulente First
Direct- Area Commerciale UCD Sicilia”;
• I coniugi, circa i rispettivi beni patrimoniali dichiarano: - Il sig Parte_1 di essere proprietario:
1. dell'immobile sito in Palermo via della Liberta
[...]
n.159 (Foglio 33 Particella 293 Sub 43 Cat. A/3 Classe 04 consistenza 7 vani);
- La sig.ra di essere proprietaria:
1. Per 1/1 dell'immobile sito Parte_2 in Altofonte (Palermo) via Giuseppe Verdi n.19 (Foglio 3 Particella 936 Sub 4
Cat. A/7 Classe 02 consistenza 9 vani);
2. Della nuda proprietà per ½ dell'immobile sito in Palermo via Aloisio Juvara n.68 (Foglio 35 Particella 1249
Sub 3 Cat. A/4 Zona 4 Classe 05 consistenza 5,5 vani);
3. Per ¼ dell'immobile
(in attesa di rettifica di successione legittima da potere di Persona_4 sito in Palermo Viale delle Alpi n.115 (Foglio 39, Partiella 1449 Sub 37 Zona
Censuaria 4 Categoria A/2 Classe 9 Vani 11 Rendita Euro 1.980,00)
• La signora continuerà a percepire l'intera quota Parte_2 dell'Assegno Unico previsto per le tre figlie e tutte le indennità e benefici economici ad esse legate;
3 • I coniugi rinunciano reciprocamente ad un contributo a titolo di mantenimento personale.
• Le Parti dichiarano di avere provveduto alla divisione bonaria degli effetti personali e dei beni che hanno arredato la casa coniugale i quali rimangono nella disponibilità della signora e dichiarano di aver regolato tutti i Pt_2 loro rapporti patrimoniali;
• I coniugi reciprocamente, fin d'ora, prestano il proprio consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti per l'estero, sia per uso turistico che per lavoro, o della carta di identità valida per l'espatrio, e la presente potrà servire quale nulla osta per qualsiasi Autorità competente a rilasciarli o a rinnovarli.
• Le parti stabiliscono che i predetti accordi avranno validità a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso.
• Spese compensate.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Il giudizio deve proseguire, coma da separata ordinanza, per la trattazione della domanda congiunta di divorzio, proposta contestualmente dalle parti ex art. 473bis.49 e 51 c.p.c.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale in composizione collegiale, nel procedimento di separazione e divorzio iscritto al n. 4745/2025:
- omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto depositato il 10 ottobre 2025 e sottoscritto il 7 ottobre 2025 e riportate in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese processuali;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Palermo al n. 41, p.
II, serie A, dell'anno 2009).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
4 Tribunale, il 04/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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