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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/07/2025, n. 4649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4649 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4363/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4363 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 3.6.2025, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avvocatura generale dello Stato.
APPELLANTE
pagina 1 di 7 E
C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), (C.F. ), C.F._2 Controparte_3 C.F._3 CP_4
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._4 Controparte_5 C.F._5
( ), rappresentati e difesi dagli avv.ti Vito Dipierro CP_6 C.F._6
e Francesco Rombolà.
APPELLATI
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata, resa inter partes dal Tribunale di Roma, rigettare nel merito la domanda proposta in quanto inammissibile, infondata e non provata, per intervenuta prescrizione sia delle richieste risarcitorie vantate iure hereditatis che iure proprio e per difetto di prova dei danni subiti dai nipoti e, in ogni caso, disporre lo scomputo delle somme erogate a titolo di indennizzo ex lege n. 210/1992 e di assegno una tantum (€ 77.468,52), previa - se del caso - rinnovazione della CTU.”
Gli appellati hanno così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis, ritenuti infondati i motivi di appello proposti dal avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10938/2019, Parte_1 pubblicata il 24.5.2019, R.G. 25564/2016, rigettare l'appello e conseguentemente confermare la sentenza di primo grado impugnata, condannare il appellante, in persona del Ministro pro- Parte_1 tempore, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, determinate secondo i criteri di cui al DM 55/2014, con riferimento allo scaglione applicabile, con loro totale distrazione in favore dei procuratori costituiti”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. e rispettivamente coniuge Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
la prima, e figli gli altri due, di citavano in giudizio, dinanzi al Tribunale Controparte_5
pagina 2 di 7 di Roma, il , chiedendo la condanna dell'amministrazione al Parte_1
risarcimento dei danni subiti, iure proprio e iure hereditario, a causa della malattia e poi del decesso, avvenuto in data 31.7.2009, del loro congiunto.
Gli attori riferivano che quest'ultimo aveva subito una emotrasfusione in data 3.8.1992,
durante il ricovero presso l'Ospedale "SS. Annunziata di Taranto", che aveva provocato il contagio del virus HCV, a causa della mancata adozione da parte del Ministero delle precauzioni necessarie.
Il si costituiva eccependo la prescrizione dei diritti vantati, sia iure Parte_1
proprio che iure hereditatis, e deducendo l'infondatezza delle domande.
Successivamente intervenivano in giudizio ed CP_4 CP_5 CP_6
quali nipoti del defunto i quali pure chiedevano il risarcimento dei danni Controparte_5
subiti.
Con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., tutti gli attori precisavano le conclusioni ribadendo di rinunciare alla domanda proposta iure hereditatis concernente la richiesta di danno patito dal proprio congiunto e insistevano nella richiesta di risarcimento del danno iure proprio di natura non patrimoniale.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 10938/2019, accoglieva le domande risarcitorie nei seguenti termini:
“
1. Condanna il al pagamento, in favore degli attori e intervenuti, delle Parte_1
seguenti somme iure proprio: nei confronti di della somma di € 300.700,00; di Controparte_1
della somma di € 223.100,00; di della somma di € Controparte_2 Controparte_3
223.100,00; di ella somma di € 116.400,00; di n.q. di esercente Parte_2 Controparte_2
la potestà su della somma di € 126.100,00; di n.q. di esercente Controparte_5 Controparte_2
la potestà su , della somma di € 126.100,00; CP_6
2. Condanna il al pagamento, in favore degli attori Parte_1 Controparte_1
e a titolo ereditario, della somma complessiva di € Controparte_2 Controparte_3
170.000,00”.
Il giudice rigettava le eccezioni di prescrizione, rilevando preliminarmente che la durata della prescrizione per il diritto al risarcimento iure hereditario era di cinque anni,
pagina 3 di 7 corrispondente ex art. 2947, comma 3, c.c., al reato di lesioni colpose, mentre il diritto al risarcimento iure proprio, in quanto derivante da ipotesi di omicidio colposo, si prescriveva in dieci anni.
Inoltre il giudice individuava il dies a quo del termine di prescrizione nella presentazione della domanda da parte degli eredi di ammissione all'indennizzo una tantum, previsto dalla
L. n. 210/92 per quanto riguarda il risarcimento iure hereditatis e nella data in cui era avvenuto il decesso per quanto concerne quello iure proprio.
Il Tribunale rilevava, quindi, che nessuno dei due termini risultava spirato, in quanto la richiesta di indennizzo alla Commissione Medica Ospedaliera era stata proposta in data
6.7.2015 e il decesso era avvenuto in data 31.7.2009.
3. Il ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo ha lamentato che il Tribunale non aveva tenuto conto che, nel caso di specie, il congiunto degli attori, aveva presentato la domanda di Controparte_5
indennizzo ex lege n. 210/1992 in data anteriore al 30.12.2002 e che era stato sottoposto a visita dalla competente CMO di Taranto in data 30.12.2002; sin da quella data, dunque, la parte danneggiata aveva dimostrato di avere acquisito consapevolezza delle cause del contagio epatico. Pertanto era errata l'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione del diritto iure hereditario nella domanda di indennizzo presentata dagli eredi dopo il decesso del congiunto.
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato l'errata determinazione in dieci anni della durata del termine di prescrizione del diritto fatto valere iure proprio, dato che a seguito dell'intervento della legge n. 251/2005 la durata della prescrizione del reato di omicidio colposo era stata ridotta a sei anni.
Con il terzo motivo l'appellante ha conseguentemente lamentato l'erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione del diritto iure proprio, dato che il termine di sei anni era inutilmente spirato nell'anno 2015.
Con il quarto motivo, in via subordinata rispetto all'accoglimento dei motivi d'appello sulla prescrizione, ha lamentato che il Tribunale aveva accolto la domanda di risarcimento pagina 4 di 7 dei nipoti pur in assenza di allegazione e prova del rapporto affettivo esistente e della convivenza col defunto.
Con il quinto motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui è stata implicitamente respinta la domanda di scomputo dell'indennizzo e dell'assegno una tantum
ed è, quindi, stato condannato il al risarcimento dei danni senza effettuare il Parte_1
richiesto scomputo, sia dell'indennizzo ex lege n. 210/1992, erogato al sig. sin dal CP_2
2002, sia dell'assegno una tantum (€ 77.468,53) erogato agli eredi.
4. Il primo motivo d'appello è fondato. Nel caso di azione esercitata iure hereditario il diritto al risarcimento sorge in capo al de cuius e poi si trasmette in via ereditaria. La
prescrizione quindi si riferisce al diritto del de cuius e decorre dal momento non in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita dal danneggiato, o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.
Si presume quindi che al momento della proposizione della relativa domanda d'indennizzo alla C.M.O. da parte del danneggiato, questi avesse già cognizione dell'ingiustizia del danno.
Nel caso in esame ha proposto domanda d'indennizzo nel 2002, mentre Controparte_5
nel 2015 è stata presentata dagli eredi la diversa domanda d'indennizzo per l'indennizzo
una tantum da morte.
Non è condivisibile la tesi degli appellati secondo cui la malattia da prendere in considerazione sarebbe non già l'infezione da Epatite C (HCV), ma la malattia successivamente sviluppatasi di gastropatia congestizia (2005) - tumore maligno al fegato
(gennaio 2006) – cirrosi epatica scompensata (2008), causa ultima del decesso dell'ammalato.
In realtà l'epatocarcinoma in cirrosi epatica, diagnosticato nel 25.11.2005, costituisce una delle evoluzioni prevedibili dell'epatite C e non una lesione autonoma. In ogni caso anche al momento della diagnosi dell'epatocarcinoma, tale patologia era percepibile dal soggetto contagiato come conseguenza dell'originaria trasfusione di sangue.
pagina 5 di 7 5. Il secondo motivo d'appello è pure fondato. All'epoca in cui si è verificato l'evento configurante l'ipotesi di reato di omicidio colposo, 31.7.2009, l'art. 157 c.p. prevedeva una durata della prescrizione corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge per il reato e comunque un tempo non inferiore a sei anni. Appunto il termine di sei anni è
applicabile alla fattispecie per cui è causa di omicidio colposo. Il maggior termine di sette anni e mezzo è un termine di durata massima che presuppone comunque il compimento di un previo atto interruttivo.
Non è ravvisabile un'ipotesi di omicidio colposo plurimo aggravato, stante l'impossibilità di individuare in capo al una condotta omissiva unica dalla quale Parte_1
scaturirebbero i vari decessi, tanto più se si tiene conto che le singole attività di omissione di controllo e di vigilanza fanno capo a diversi soggetti (persone fisiche) succedutisi nel tempo con diversi e successivi atti di autorizzazione alla commercializzazione e al consumo di partite di sangue (così Cass. Sez. Un. n. 576/2008 a proposito della analoga ipotesi di lesioni plurime).
Né all'epoca esisteva la circostanza aggravante dell'esercizio di arte sanitaria che comunque non è ravvisabile nella condotta omissiva del . Parte_1
Ne deriva la fondatezza del terzo motivo d'appello, essendosi prescritto il diritto nell'anno 2015.
6. Tuttavia poiché l'eccezione di prescrizione non era stata formulata anche nei confronti dei terzi intervenuti, occorre esaminare il quarto motivo il quale è parzialmente fondato.
L'assenza di convivenza dei nipoti con non costituisce di per sé ragione Controparte_5
ostativa al risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, ma semmai elemento rilevante nella determinazione della gravità del danno, essendo comunque il vincolo di parentela tra nonno e nipoti un rapporto di parentela stretto caratterizzato usualmente da regolare frequentazione e da una affettività significativa, circostanze desumibili quindi anche a livello presuntivo e non contestate né contraddette dagli atti e documenti di causa.
Il Tribunale di Roma ha però liquidato in favore dei nipoti d € CP_5 CP_6
126.100,00 per ciascuno e in favore della nipote somma di € 116.400,00, Parte_2
facendo solo un generico riferimento alle tabelle del Tribunale di Roma per l'anno in corso,
pagina 6 di 7 senza considerare la circostanza non contestata, e anzi dichiarata nella comparsa conclusionale del primo grado di giudizio, dell'assenza di convivenza tra nonno e nipoti.
Le tabelle romane vigenti all'epoca dei fatti prevedevano, in caso di assenza di convivenza, una riduzione fino alla metà del punteggio riconosciuto.
In assenza di ulteriori specifici elementi si ritiene equo quindi dimezzare gli importi liquidati e riconoscere in favore di d € 63.050,00 per ciascuno e in CP_5 CP_6
favore della nipote somma di € 58.200,00. Parte_2
7. Infine rimane assorbito l'esame del quinto motivo d'appello, in ragione dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione con riferimento alle richieste risarcitorie
iure hereditario.
8. Tenuto conto della complessità delle questioni relative alla durata e decorrenza della prescrizione e ai criteri di liquidazione del danno, e dell'evoluzione giurisprudenziale di tali questioni, sussistono valide ragioni per compensare le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio e per porre definitivamente le spese di C.T.U. per un mezzo a carico di parte appellante e per un mezzo a carico degli appellati.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello rigetta le domande proposte da P_
, e
[...] Controparte_2 Controparte_3
2) Condanna il al pagamento in favore di ed Parte_1 Controparte_5
della somma di € 63.050,00 per ciascuno e in favore di CP_6 Parte_2
della somma di € 58.200,00;
3) Compensa le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio;
Pone definitivamente le spese di C.T.U. per un mezzo a carico di parte appellante e per un mezzo a carico degli appellati.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 15.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4363 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 3.6.2025, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avvocatura generale dello Stato.
APPELLANTE
pagina 1 di 7 E
C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), (C.F. ), C.F._2 Controparte_3 C.F._3 CP_4
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._4 Controparte_5 C.F._5
( ), rappresentati e difesi dagli avv.ti Vito Dipierro CP_6 C.F._6
e Francesco Rombolà.
APPELLATI
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata, resa inter partes dal Tribunale di Roma, rigettare nel merito la domanda proposta in quanto inammissibile, infondata e non provata, per intervenuta prescrizione sia delle richieste risarcitorie vantate iure hereditatis che iure proprio e per difetto di prova dei danni subiti dai nipoti e, in ogni caso, disporre lo scomputo delle somme erogate a titolo di indennizzo ex lege n. 210/1992 e di assegno una tantum (€ 77.468,52), previa - se del caso - rinnovazione della CTU.”
Gli appellati hanno così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis, ritenuti infondati i motivi di appello proposti dal avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10938/2019, Parte_1 pubblicata il 24.5.2019, R.G. 25564/2016, rigettare l'appello e conseguentemente confermare la sentenza di primo grado impugnata, condannare il appellante, in persona del Ministro pro- Parte_1 tempore, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, determinate secondo i criteri di cui al DM 55/2014, con riferimento allo scaglione applicabile, con loro totale distrazione in favore dei procuratori costituiti”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. e rispettivamente coniuge Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
la prima, e figli gli altri due, di citavano in giudizio, dinanzi al Tribunale Controparte_5
pagina 2 di 7 di Roma, il , chiedendo la condanna dell'amministrazione al Parte_1
risarcimento dei danni subiti, iure proprio e iure hereditario, a causa della malattia e poi del decesso, avvenuto in data 31.7.2009, del loro congiunto.
Gli attori riferivano che quest'ultimo aveva subito una emotrasfusione in data 3.8.1992,
durante il ricovero presso l'Ospedale "SS. Annunziata di Taranto", che aveva provocato il contagio del virus HCV, a causa della mancata adozione da parte del Ministero delle precauzioni necessarie.
Il si costituiva eccependo la prescrizione dei diritti vantati, sia iure Parte_1
proprio che iure hereditatis, e deducendo l'infondatezza delle domande.
Successivamente intervenivano in giudizio ed CP_4 CP_5 CP_6
quali nipoti del defunto i quali pure chiedevano il risarcimento dei danni Controparte_5
subiti.
Con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., tutti gli attori precisavano le conclusioni ribadendo di rinunciare alla domanda proposta iure hereditatis concernente la richiesta di danno patito dal proprio congiunto e insistevano nella richiesta di risarcimento del danno iure proprio di natura non patrimoniale.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 10938/2019, accoglieva le domande risarcitorie nei seguenti termini:
“
1. Condanna il al pagamento, in favore degli attori e intervenuti, delle Parte_1
seguenti somme iure proprio: nei confronti di della somma di € 300.700,00; di Controparte_1
della somma di € 223.100,00; di della somma di € Controparte_2 Controparte_3
223.100,00; di ella somma di € 116.400,00; di n.q. di esercente Parte_2 Controparte_2
la potestà su della somma di € 126.100,00; di n.q. di esercente Controparte_5 Controparte_2
la potestà su , della somma di € 126.100,00; CP_6
2. Condanna il al pagamento, in favore degli attori Parte_1 Controparte_1
e a titolo ereditario, della somma complessiva di € Controparte_2 Controparte_3
170.000,00”.
Il giudice rigettava le eccezioni di prescrizione, rilevando preliminarmente che la durata della prescrizione per il diritto al risarcimento iure hereditario era di cinque anni,
pagina 3 di 7 corrispondente ex art. 2947, comma 3, c.c., al reato di lesioni colpose, mentre il diritto al risarcimento iure proprio, in quanto derivante da ipotesi di omicidio colposo, si prescriveva in dieci anni.
Inoltre il giudice individuava il dies a quo del termine di prescrizione nella presentazione della domanda da parte degli eredi di ammissione all'indennizzo una tantum, previsto dalla
L. n. 210/92 per quanto riguarda il risarcimento iure hereditatis e nella data in cui era avvenuto il decesso per quanto concerne quello iure proprio.
Il Tribunale rilevava, quindi, che nessuno dei due termini risultava spirato, in quanto la richiesta di indennizzo alla Commissione Medica Ospedaliera era stata proposta in data
6.7.2015 e il decesso era avvenuto in data 31.7.2009.
3. Il ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo ha lamentato che il Tribunale non aveva tenuto conto che, nel caso di specie, il congiunto degli attori, aveva presentato la domanda di Controparte_5
indennizzo ex lege n. 210/1992 in data anteriore al 30.12.2002 e che era stato sottoposto a visita dalla competente CMO di Taranto in data 30.12.2002; sin da quella data, dunque, la parte danneggiata aveva dimostrato di avere acquisito consapevolezza delle cause del contagio epatico. Pertanto era errata l'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione del diritto iure hereditario nella domanda di indennizzo presentata dagli eredi dopo il decesso del congiunto.
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato l'errata determinazione in dieci anni della durata del termine di prescrizione del diritto fatto valere iure proprio, dato che a seguito dell'intervento della legge n. 251/2005 la durata della prescrizione del reato di omicidio colposo era stata ridotta a sei anni.
Con il terzo motivo l'appellante ha conseguentemente lamentato l'erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione del diritto iure proprio, dato che il termine di sei anni era inutilmente spirato nell'anno 2015.
Con il quarto motivo, in via subordinata rispetto all'accoglimento dei motivi d'appello sulla prescrizione, ha lamentato che il Tribunale aveva accolto la domanda di risarcimento pagina 4 di 7 dei nipoti pur in assenza di allegazione e prova del rapporto affettivo esistente e della convivenza col defunto.
Con il quinto motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui è stata implicitamente respinta la domanda di scomputo dell'indennizzo e dell'assegno una tantum
ed è, quindi, stato condannato il al risarcimento dei danni senza effettuare il Parte_1
richiesto scomputo, sia dell'indennizzo ex lege n. 210/1992, erogato al sig. sin dal CP_2
2002, sia dell'assegno una tantum (€ 77.468,53) erogato agli eredi.
4. Il primo motivo d'appello è fondato. Nel caso di azione esercitata iure hereditario il diritto al risarcimento sorge in capo al de cuius e poi si trasmette in via ereditaria. La
prescrizione quindi si riferisce al diritto del de cuius e decorre dal momento non in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita dal danneggiato, o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.
Si presume quindi che al momento della proposizione della relativa domanda d'indennizzo alla C.M.O. da parte del danneggiato, questi avesse già cognizione dell'ingiustizia del danno.
Nel caso in esame ha proposto domanda d'indennizzo nel 2002, mentre Controparte_5
nel 2015 è stata presentata dagli eredi la diversa domanda d'indennizzo per l'indennizzo
una tantum da morte.
Non è condivisibile la tesi degli appellati secondo cui la malattia da prendere in considerazione sarebbe non già l'infezione da Epatite C (HCV), ma la malattia successivamente sviluppatasi di gastropatia congestizia (2005) - tumore maligno al fegato
(gennaio 2006) – cirrosi epatica scompensata (2008), causa ultima del decesso dell'ammalato.
In realtà l'epatocarcinoma in cirrosi epatica, diagnosticato nel 25.11.2005, costituisce una delle evoluzioni prevedibili dell'epatite C e non una lesione autonoma. In ogni caso anche al momento della diagnosi dell'epatocarcinoma, tale patologia era percepibile dal soggetto contagiato come conseguenza dell'originaria trasfusione di sangue.
pagina 5 di 7 5. Il secondo motivo d'appello è pure fondato. All'epoca in cui si è verificato l'evento configurante l'ipotesi di reato di omicidio colposo, 31.7.2009, l'art. 157 c.p. prevedeva una durata della prescrizione corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge per il reato e comunque un tempo non inferiore a sei anni. Appunto il termine di sei anni è
applicabile alla fattispecie per cui è causa di omicidio colposo. Il maggior termine di sette anni e mezzo è un termine di durata massima che presuppone comunque il compimento di un previo atto interruttivo.
Non è ravvisabile un'ipotesi di omicidio colposo plurimo aggravato, stante l'impossibilità di individuare in capo al una condotta omissiva unica dalla quale Parte_1
scaturirebbero i vari decessi, tanto più se si tiene conto che le singole attività di omissione di controllo e di vigilanza fanno capo a diversi soggetti (persone fisiche) succedutisi nel tempo con diversi e successivi atti di autorizzazione alla commercializzazione e al consumo di partite di sangue (così Cass. Sez. Un. n. 576/2008 a proposito della analoga ipotesi di lesioni plurime).
Né all'epoca esisteva la circostanza aggravante dell'esercizio di arte sanitaria che comunque non è ravvisabile nella condotta omissiva del . Parte_1
Ne deriva la fondatezza del terzo motivo d'appello, essendosi prescritto il diritto nell'anno 2015.
6. Tuttavia poiché l'eccezione di prescrizione non era stata formulata anche nei confronti dei terzi intervenuti, occorre esaminare il quarto motivo il quale è parzialmente fondato.
L'assenza di convivenza dei nipoti con non costituisce di per sé ragione Controparte_5
ostativa al risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, ma semmai elemento rilevante nella determinazione della gravità del danno, essendo comunque il vincolo di parentela tra nonno e nipoti un rapporto di parentela stretto caratterizzato usualmente da regolare frequentazione e da una affettività significativa, circostanze desumibili quindi anche a livello presuntivo e non contestate né contraddette dagli atti e documenti di causa.
Il Tribunale di Roma ha però liquidato in favore dei nipoti d € CP_5 CP_6
126.100,00 per ciascuno e in favore della nipote somma di € 116.400,00, Parte_2
facendo solo un generico riferimento alle tabelle del Tribunale di Roma per l'anno in corso,
pagina 6 di 7 senza considerare la circostanza non contestata, e anzi dichiarata nella comparsa conclusionale del primo grado di giudizio, dell'assenza di convivenza tra nonno e nipoti.
Le tabelle romane vigenti all'epoca dei fatti prevedevano, in caso di assenza di convivenza, una riduzione fino alla metà del punteggio riconosciuto.
In assenza di ulteriori specifici elementi si ritiene equo quindi dimezzare gli importi liquidati e riconoscere in favore di d € 63.050,00 per ciascuno e in CP_5 CP_6
favore della nipote somma di € 58.200,00. Parte_2
7. Infine rimane assorbito l'esame del quinto motivo d'appello, in ragione dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione con riferimento alle richieste risarcitorie
iure hereditario.
8. Tenuto conto della complessità delle questioni relative alla durata e decorrenza della prescrizione e ai criteri di liquidazione del danno, e dell'evoluzione giurisprudenziale di tali questioni, sussistono valide ragioni per compensare le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio e per porre definitivamente le spese di C.T.U. per un mezzo a carico di parte appellante e per un mezzo a carico degli appellati.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello rigetta le domande proposte da P_
, e
[...] Controparte_2 Controparte_3
2) Condanna il al pagamento in favore di ed Parte_1 Controparte_5
della somma di € 63.050,00 per ciascuno e in favore di CP_6 Parte_2
della somma di € 58.200,00;
3) Compensa le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio;
Pone definitivamente le spese di C.T.U. per un mezzo a carico di parte appellante e per un mezzo a carico degli appellati.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 15.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella pagina 7 di 7