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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/11/2025, n. 2522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2522 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. designato dott.
DA MA, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3047/2021 R.G; promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Traversa;
Parte_1
- attore opponente - contro
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Valerio De Vita;
- convenuta opposta -
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, opponeva il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 644/2021 del 29/03/2021 emesso dal Tribunale di Taranto in favore di CP_1
per il pagamento della somma di € € 5951,10 (oltre interessi richiesti in ricorso dalla
[...] scadenze delle fatture insolute e le spese e competenze della procedura monitoria), quale importo dovuto per fornitura di materiale vario come meglio specificato nelle fatture n. 8 del
04/03/2014, n. 18 del 10/03/2014, n. 19 del 10/03/2014, n. 30 del 15/06/2014 e n. 31 del
16/07/2014.
A sostegno dell'opposizione, l'attore in pratica assumeva che la vendita del materiale riportato nelle fatture de quibus non fosse mai avvenuta e che il predetto materiale non fosse mai stato consegnato.
Chiedeva quindi la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria si spese e compensi del giudizio.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto, CP_1 con il favore delle spese e compensi del giudizio in favore del suo procuratore, distrattario. La causa veniva istruita a mezzo interrogatorio formale di , legale Controparte_2 rappresentante di , nonché a mezzo escussione dei testi di parte opponente CP_1
e di parte opposta, venendo quindi rimessa in decisione sulle conclusioni delle parti come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale si applicano le regole di cui all'art. 2697 c.c.: sul creditore opposto grava l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato;
al debitore opponente incombe la prova dei fatti estintivi/impeditivi/modificativi.
La giurisprudenza di merito e di legittimità è inoltre costante nel ritenere che la fattura commerciale, pur idonea ai soli fini monitori, non è, se contestata, sufficiente da sola a dimostrare la pretesa creditoria nel merito, costituendo documento unilaterale privo di valore probatorio pieno in ordine all'esistenza del rapporto obbligatorio e all'esecuzione della prestazione e, quindi, al più un indizio, suscettibile di essere corroborato da ulteriori riscontri.
Nel caso di esame, l'opposta, oltre alle fatture di cui all'ingiunto pagamento, non ha prodotto alcun DDT o alcuna bolla di consegna, né ha versato in atti estratti autentici delle scritture contabili. Difetta, dunque, la prova documentale dell'adempimento dell'obbligazione di consegna.
Le deposizioni dei testi addotti dalla opposta ( e ) si Testimone_1 Testimone_2 fondano poi su circostanze a cui non hanno direttamente assistito, ma in qualche modo apprese da terzi.
Per quel che qui rileva, , padre di , ha infatti riferito: “Non ho Testimone_1 Controparte_2 visto acquistare i beni elencati nelle fatture rammostratemi, ma so che la Parte_1 vendita è avvenuta perché me lo hanno riferito loro: e , Parte_1 Controparte_2 ma non ricordo in che anno ho appreso la circostanza, ricordo che eravamo in ufficio alla
Via Mafalda di Savoia in Grottaglie. Non ho visto materialmente Parte_1 prendere possesso dei beni oggetto delle fatture, ma anche tale fatto mi è stato riferito da
e . Non so dire se nella medesima circostanza di tempo Parte_1 Controparte_2
e di luogo di cui alla domanda precedente o in un altra, perché sono passati oltre dieci anni”.
A sua volta, ha riferito: “E' vero che , nel periodo in Testimone_2 Parte_1 cui ho lavorato presso la , acquistava dalla diversi beni, tutti Controparte_1 CP_1 legati alla attività svolta dalla stessa , per esempio avvitatori, trapano. Dico CP_1 meglio, il sig. ci approvvigionava di tutto il materiale che ci serviva nel Parte_1 corso dei lavori legati alla nostra attività, ma non so dire dove e in che modo si procurasse tali beni. Confermo che il materiale ci veniva fornito dal sig. , e non dal Parte_1 sig. . Dalle fatture che mi vengono esibite, posso dire che veniva acquistata Parte_2 solo la sega a nastro e un ponteggio e condizionatore. Tanto posso dire solo perché questo materiale non l'ho più visto in magazzino e lo stava utilizzando;
tanto so Parte_1 perché me lo riferiva l'amministratore accomandatario della società”.
Sul punto, è ius receptum che la testimonianza de relato ha valore attenuato e può assumere rilievo solo se corroborata da altri elementi precisi e concordanti (Cass. civ., ord. n.
34345/2022).
E tanto in sostanza vale anche per quel che in particolare concerne quanto riferito dal teste in ordine alla circostanza che la vendita e la presa in possesso dei beni di Testimone_1 che trattasi da parte di gli venivano riferite dallo stesso Parte_1 [...]
, integrando tale circostanza gli estremi di una confessione stragiudiziale resa a Parte_1 terzo, la cui efficacia, ai sensi dell'art. 2735 c.c., è rimessa al libero apprezzamento del giudice e può quindi sorreggerne il convincimento, ma solo se anch'essa coerente e supportata da riscontri oggettivi altri elementi istruttori convergenti.
Elementi che mancano nel caso concreto.
In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono deve ritenersi che la società opposta non abbia fornito prova adeguata della vendita e della consegna del materiale oggetto delle fatture.
Le fatture prodotte, non accompagnate da bolle di consegna o estratti autentici delle scritture contabili, non sono idonee a dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria;
le testimonianze de relato e la confessione stragiudiziale di cui si è detto non colmano, in mancanza di ulteriori riscontri oggettivi, tale lacuna probatoria.
Pertanto, l'opposizione proposta da deve essere accolta, con Parte_1 conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Per la particolarità della questione trattata sussistono giusti motivi per procedere ad una integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- Accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 644/2021 del 29/03/2021 emesso dal Tribunale di Taranto in favore di
[...]
; Controparte_1
- compensa integralmente le spese e i compensi di lite.
Taranto, 25.11.2025 Il Giudice
Dott. DA MA