TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/10/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione sesta civile
Proc. Unitario n. 407/2025
Il Giudice, dott.ssa IA ST, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art.70, c.10 CC.II. nel procedimento per la ristrutturazione dei debiti del Consumatore presentato dai sigg. e con il Parte_1 Parte_2 patrocinio dell'Avv. Lina Cutrupi e l'ausilio dell'OCC Modello Torino che ha nominato gestore della crisi il Dott. Daniele Granero;
premesso che: in data 11.07.2025 e , in qualità di debitori, Parte_1 Parte_2 proponevano un Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art.67 e segg. CC.II.; con decreto ex art.70, c.1, CC.II. in data 20 agosto 2025, il Tribunale dichiarava l'ammissibilità della proposta, disponendone la pubblicazione a cura dell'OCC e la comunicazione a tutti i creditori;
Nell'informativa depositata ai sensi dell'art.70, c.6 CC.II. l'OCC in persona del gestore della crisi Dott. Daniele Granero ha dato atto e comprovato l'avvenuta pubblicazione della proposta e del piano sul sito web del Tribunale di Torino;
l'avvenuta comunicazione della proposta e del piano ai creditori ex art. 70, co.1 del C.C.I.I., effettuata a mezzo PEC nella data del 10 settembre 2025; la formulazione di
“osservazioni” da parte di ES TA IT e FI PA e la formulazione di memoria da parte dei debitori in replica alle osservazioni pervenute.
In riferimento a tali osservazioni e deduzioni l'OCC motivatamente replicava nella relazione ex art.70, c.6 CC.II.
L'OCC evidenziava di aver accertato, a seguito di documentazione inviata da ES TA IT, che il debito originariamente indicato in capo al sig. nei confronti Pt_1 di TI per € 5568,95, era stato ceduto da TI a ES TA IT;
di aver provveduto a dare comunicazione del piano di ristrutturazione dei debiti alla società ES TA IT in qualità di cessionaria;
precisava, conclusivamente, la valutazione positiva di fattibilità della proposta così come formulata nel ricorso ex artt. 67 e ss. CCII, confermando le assunzioni e valutazioni rese nella relazione particolareggiata.
Tutto ciò premesso e rilevato che: il procedimento ha avuto regolare svolgimento e sono state realizzate le pubblicazioni e comunicazioni previste dall'art.70 CC.II.;
l'OCC ha sentito il debitore e ha riferito al Giudice, ex art.70, c.6 CC.II., senza proporre modifiche al piano (eccezion fatta per la cessione del credito di TI per € 5568,95 da TI e ES TA IT) e contestando le osservazioni del creditore Fingepa PA, di cui si è detto;
osserva il Giudice quanto segue.
Al fine della valutazione dell'ammissibilità giuridica e fattibilità del piano giova richiamare l'insegnamento della Corte di Cassazione, I sez., 27 luglio 2023 n. 22890, secondo cui l'art. 12 bis, comma 3, l. n. 3/2012 dettato in tema di requisiti soggettivi nel piano del consumatore, nella versione anteriore alla novella del 2020, prevedeva che il giudice potesse omologare il piano soltanto in presenza del requisito della «meritevolezza», quando potesse escludersi che il consumatore avesse assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero avesse colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.
Nel nuovo assetto, definito dall'art. 4 ter d.l. n. 137/2020, l'art. 12 bis comma 2 non contiene più tale previsione e l'art. 69 comma 1 del CC.II. prevede che la proposta del piano del consumatore sia inammissibile ove il debitore abbia «determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode», condizione anteriormente non contemplata.
Ne discende che i requisiti per il riconoscimento dell'ammissibilità della proposta e la sua omologazione sono mutati e ciò comporta la necessità di far luogo all'applicazione della nuova disciplina.
Secondo l'interpretazione che appare preferibile, con tale innovazione il legislatore ha inteso fornire al giudice un criterio generale di valutazione, affidato al suo libero apprezzamento, in relazione a quelle vicende che, spesso, sono frutto di una stratificazione di eventi e situazioni che conducono il consumatore, progressivamente, verso il sovraindebitamento, per cui la meritevolezza va affermata all'esito di un giudizio complessivo, dovendosi valutare l'insorgenza del sovraindebitamento nel suo formarsi dinamico, non in relazione al comportamento tenuto dal consumatore in occasione della singola assunzione del debito.
Pertanto, l'analisi della condizione soggettiva del debitore non va effettuata con riferimento all'esistenza della singola obbligazione rimasta inadempiuta, per coglierne il particolare disvalore (integrante colpa grave) ma lo stato di sovraindebitamento (non cristallizzabile in un momento particolare) ai fini dell'accertamento del grado di colpa del debitore deve essere valutato nel suo sviluppo dinamico, in relazione ai molteplici fattori che caratterizzano l'ingresso del consumatore in detta condizione.
In applicazione dei citati criteri interpretativi, al fine della valutazione del comportamento tenuto complessivamente dai debitori nel caso di specie, è da osservare che dall'esposizione delle cause del sovraindebitamento ricostruite dall'OCC, anche in base alle dichiarazioni rese dai ricorrenti, si evince che la situazione di indebitamento si originava nell'anno 2009, allorchè i coniugi, pur lavorando entrambi regolarmente, contraevano un finanziamento di € 7000,00 per versare la cauzione per l'affitto dell'abitazione e l'acquisto dei mobili;
successivamente, nell'anno 2010 la ricorrente perdeva il lavoro che svolgeva come badante e i coniugi ricorrevano all'aiuto Pt_2 economico dei familiari per far fronte al debito residuo per l'acquisto di un autoveicolo;
nel 2012 i coniugi procedevano all'acquisto di un immobile sito in Caselle Torinese, ottenendo dalla banca un mutuo ipotecario di € 52.000,00 CP_1
Dal 2010 al 2016 la famiglia - che viveva con il solo reddito del IG. – Pt_1 contraeva un finanziamento con TI (anno 2018) di complessivi euro 37.200,00 e rata di euro 310,00 per far fronte alle rate del mutuo, alle spese familiari, alla restituzione degli importi anticipati in precedenza dai parenti (doc. 3 allegato al ricorso). I coniugi ricorrevano anche all'uso della carta di credito: una carta di credito rilasciata da TI ed una rilasciata da Nel 2016, la IG.ra CP_1 Pt_2 riprendeva il lavoro. Nel 2019, la ditta presso cui lavorava la IG.ra si trasferiva Pt_2 da Caselle Torinese a Trofarello. I coniugi, avendo una sola autovettura ed articolandosi il lavoro su tre turni non coincidenti, decidevano di avvicinarsi al posto di lavoro della IG.ra e trasferirsi in un alloggio in locazione a Nichelino con Pt_2 canone di euro 390,00 oltre euro 40 per spese (doc. 4 allegato al ric.). I ricorrenti decidevano di affittare l'alloggio gravato dal mutuo in Caselle Torinese al fine di coprire la rata di mutuo;
inoltre i ricorrenti per affittare l'alloggio anticipavano il denaro occorrente per metterlo a norma. Il rapporto di locazione non si svolgeva in modo regolare in quanto l'inquilino si rendeva moroso (nel 2022) lasciando un arretrato per riscaldamento e spese condominiali di almeno 800,00 euro, nonché danni all'immobile di circa euro 200,00. I ricorrenti affittavano poi nuovamente l'alloggio ad un amico per aiutarlo con contratto di locazione regolarmente registrato e con canone molto contenuto (doc. 5 allegato al ricorso).
Nel 2018 si ammalavano i genitori della IG.ra e la stessa si recava spesso in Pt_2
Romania per occuparsi dei genitori, portando con sé l'autovettura.
Nel 2020, il IG. per far fronte ai costi, stipulava un rifinanziamento del Pt_1 precedente contratto con TI di complessivi euro 37.800,00 e rata di euro 315,00 (doc. 6 allegato al ric.). L'importo veniva prelevato dalla busta paga del IG.
con cessione del quinto. Pt_1
Nel corso del 2020 il ricorrente, IG. , subiva una decurtazione della Pt_1 retribuzione causa cassa integrazione della ditta per la quale lavorava;
ciò comportava per tre mesi una perdita dello stipendio di circa euro 400,00 su una paga base di euro 1.500,00.
Nel 2021 venivano a mancare i genitori della IG.ra . Il costo dei viaggi e del Pt_2 funerale dei genitori esponevano nuovamente i ricorrenti a spese e, nuovamente, gli stessi facevano ricorso al credito.
Al 2021 risultano finanziamenti cointestati: uno nel settembre di euro 40.595,43 rilasciato da per accorpare altri finanziamenti con (doc. 7 CP_1 CP_1 ric.) e uno nell'ottobre 2021 per euro 4.251,00 (doc. 8 ric.) a titolo di assicurazione di questo finanziamento. Tale soluzione veniva suggerita in accorpamento di altri finanziamenti. Le rate mensili ammontavano ad euro 430,58 e 35,42.
Al 2021 risulta a nome della sola IG.ra un finanziamento del Pt_2 CP_1 dicembre 2021 di euro 5.600,00 e rata euro 83,16 (doc. 09 ric.).
L'importo dei finanziamenti anzidetti veniva pagato con la retribuzione del IG.
e della IG.ra sul conto comune. Pt_1 Pt_2
Successivamente a questo periodo, la IG.ra manifestava problemi di salute Pt_2 caratterizzati da depressione, abuso di sigarette e acquisti compulsivi.
Nel 2022 accordava alla IG.ra un finanziamento per euro 10.000,00 CP_1 Pt_2 con rata mensile di euro 148,49 (doc. 10 ric.) ad aprile e di euro 5.700,00 a luglio 2022 (doc. 11 ric.) con rata mensile di euro 87,43.
Assumevano i ricorrenti che -divenuta la situazione non gestibile con la retribuzione, per mantenere in regolarità il mutuo e i finanziamenti per un ammontare di complessivi euro 951,59 mensili- il IG. ricorreva ad altro prestito che veniva accordato. Pt_1
Nel 2022 erogava al IG. ad aprile un finanziamento di euro 9.000,00 CP_1 Pt_1
e rata mensile euro 138,04 (doc. 12 ric.) e ad ottobre un finanziamento di euro 5.800,00 con rata mensile di euro 86,13 (doc. 13 ric.). Nel 2022 la IG.ra necessitava di un intervento dentistico importante, per Pt_2 sostenere il quale veniva acceso un finanziamento con Compass di complessivi euro 6.302,27 e rata euro 101,79 direttamente presso il dentista. Il finanziamento veniva acceso a nome del IG. (doc. 14 ric.). Pt_1
Nel 2022 COFIDIS rilasciava al IG. un fido di euro 2.000,00 con rata mensile Pt_1 di euro 60,00 (doc. 15 ric.).
A questo punto, la situazione dei finanziamenti era ormai insostenibile e i ricorrenti si rivolgevano all'Agenzia Risolvi debito (doc. 16 ric.), che otteneva un accorpamento di alcuni debiti (due prestiti COMPASS, carta revolving FINDOMESTIC) il cui pagamento avrebbe dovuto essere effettuato con la sottoscrizione di cambiali e l'accantonamento di una somma almeno per due anni. La soluzione si rivelava impraticabile e foriera di ulteriori costi;
l'Agenzia successivamente comunicava ai ricorrenti che l'accantonamento della somma non avrebbe risolto la situazione debitoria dovendo poi sottoscrivere altri piani di rientro.
I ricorrenti nell'anno 2023 facevano nuovamente ricorso al credito.
A gennaio 2023 rilasciava alla IG.ra un finanziamento di euro CP_1 Pt_2
3.030,00 con rata di euro 48,84 (credito oggi ceduto a terzi;
doc. 17 ric.); al IG. Pt_1 un finanziamento di euro 10.100,00 con rata mensile di euro 159,95 (doc. 18 ric.) e un finanziamento di euro 6.060,00 con rata mensile di euro 95,97 (doc. 19 ric.).
Nel corso del 2023 la IG.ra , trovando un'attività lavorativa con una Pt_2 retribuzione più alta, cambiava lavoro. La liquidazione veniva utilizzata per circa euro 2.200,00 per saldare la cessione del quinto sul suo stipendio con TI. La restante parte di circa euro 5.500,00 veniva utilizzata per saldare debiti con
. CP_1
Nel corso del 2023 i ricorrenti ottenevano nuovamente credito con FINDOMESTIC per euro 5.000,00 a nome del solo IG. (doc. 20 ric.) e Compass per euro Pt_1
7.000,00 a nome (doc. 21 ric.) cumulando rate mensili da euro 200,00 Persona_1
e 140,15.
Al 2023 l'estratto conto del conto corrente del IG. evidenziava rate per nove Pt_1 finanziamenti contemporaneamente.
Nel dicembre 2023 alla IG.ra non veniva rinnovato il contratto di lavoro per Pt_2 crisi aziendale. Il IG. sottoscriveva una seconda cessione sulla retribuzione Pt_1 con FINGENPA con rata mensile di euro 356,00 (doc. 22 ric.).
Emerge dalla descritta situazione che -nonostante la disponibilità delle somme ottenute con l'accesso al credito- permaneva lo squilibrio tra le obbligazioni assunte e la capacità finanziaria dei ricorrenti, che contraevano svariati e rilevanti debiti che non riuscivano a soddisfare con le sole risorse della loro retribuzione, nemmeno nei periodi in cui entrambi lavoravano regolarmente (anno 2009 e anni dal 2016 al 2023, eccezion fatta per la decurtazione della retribuzione per tre mesi per cassa integrazione del datore di lavoro del nell'anno 2020). Pt_1
Nel periodo compreso tra l'anno 2018 e il 2023 la situazione reddituale dei coniugi ricorrenti appariva stabile, percependo il sig. quale dipendente di Schneider Pt_1
Electric PA la retribuzione base mensile di € 2252,74 e svolgendo la sig.ra Pt_2 attività lavorativa con continuità a far tempo dall'anno 2016 e ottenendo nel 2023 una retribuzione più elevata (di ammontare non precisato).
Nella memoria in replica alle osservazioni del creditore FI la difesa dei debitori indica, quali eventi familiari avversi che avrebbero motivato i finanziamenti a catena da parte degli enti erogatori le seguenti circostanze: la perdita del lavoro da parte della sig. nell'aprile 2010 sino al 2015 e da fine 2023 sino a oggi;
lo spostamento Pt_2 abitativo da Caselle a Nichelino nel 2019 e il costo per l'adeguamento del nuovo alloggio;
la morosità dell'inquilino e il danneggiamento da parte dell'inquilino stesso dell'immobile oggetto di mutuo ipotecario;
la cassa integrazione del sig. per Pt_1 tre mesi nell'anno 2020 causa Covid;
la malattia dei genitori della sig.ra e il Pt_2 successivo decesso di entrambi nel settembre e novembre 2021; la depressione della sig.ra e la necessità di spese sanitarie dal 2021 al 2023 pari a € 14.685,00. Pt_2
Osserva il giudice che le deduzioni svolte non sono idonee e superare le risultanze sopra indicate e che non vengono offerte prove specifiche in merito alle ragioni di accesso al credito e di destinazione delle somme via via ottenute;
ad es. non sono documentati gli esborsi per la morosità e i danni arrecati dall'inquilino dell'immobile di Caselle e le uscite a titolo di spese funerarie per i genitori della ricorrente.
In tale situazione, è ravvisabile da parte dei ricorrenti il sistematico ricorso al credito, in misura progressivamente crescente e rivelatasi poi insostenibile per il cumulo delle rate di rimborso in essere;
l'assunzione di plurimi impegni finanziari, impiegata quale unica risorsa per gestire anche le ordinarie spese familiari nei periodi in cui entrambi i coniugi lavoravano, non era accompagnata dalla doverosa, prudente e accorta valutazione della capacità dei ricorrenti di restituzione delle somme erogate né dalla ragionevole aspettativa di poter adempiere alle obbligazioni assunte con le entrate disponibili, rivelatesi poi sempre insufficienti a farvi fronte.
E' ravvisabile nella descritta condotta dei debitori il profilo di colpa grave -quale condizione soggettiva ostativa all'omologa del piano – per avere negli anni , in modo progressivamente crescente, fatto ricorso all'indebitamento, sempre aumentando l'esposizione con effetti negativi sulle esigenze di vita quotidiana. Tali effetti negativi venivano aggravati -sino a rivelarsi insostenibili- dal fatto che le risorse venivano prese a prestito pur nella consapevolezza delle difficoltà economiche e familiari in cui da tempo i ricorrenti versavano, senza valutazione di proporzionalità tra l'entità dei debiti contratti e la propria capienza reddituale;
il tutto senza alcuna valutazione, minimamente prudenziale, di sostenibilità dell'impegno economico assunto.
Discende dalle svolte considerazioni che deve provvedersi come da dispositivo, rigettando l'istanza di omologazione e dichiarando inefficaci le misure protettive adottate.
P.Q.M.
Visto l'art.70 CC.II.
Rigetta l'istanza di omologazione del Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato dai sigg. e e dichiara Parte_1 Parte_2 inefficaci le misure protettive adottate.
Si comunichi
Torino, 23 ottobre 2025
Il Giudice:
Dott.ssa IA ST