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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 26/02/2026, n. 3420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3420 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3420/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18142/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120240162595130000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3150/2026 depositato il 19/02/2026
Richieste delle parti:
come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli dopo aver ricevuto, in data 5 agosto 2025, la notifica della cartella di pagamento n. 07120240162595130/00 relativa all'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2017, per un importo complessivo pari a € 281,11 comprensivo di interessi e spese.
Ha dichiarato di non aver mai ricevuto né l'avviso di accertamento che sarebbe stato notificato il 23 gennaio
2021, né altri atti prodromici che avrebbero dovuto precedere la cartella, sostenendo che tali attività erano di competenza della Regione Campania, in qualità di Ente impositore. Ha quindi affermato che l'intero procedimento di riscossione è risultato viziato, poiché l'amministrazione non ha rispettato la sequenza procedimentale prevista dalla normativa, privandola del diritto di essere tempestivamente informata della pretesa tributaria.
Nel ricorso ha eccepito che l'Agente della riscossione ha emesso la cartella senza che le fosse stata previamente notificata alcuna comunicazione utile a consentirle di conoscere e verificare la legittimità della pretesa.
Ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione, la quale ha stabilito che la mancata notifica dell'atto presupposto comporta la nullità dell'atto successivo, poiché impedisce al contribuente di esercitare correttamente il diritto di difesa. Ha aggiunto che, anche qualora l'Agenzia delle Entrate-
OS o la Regione Campania avessero rivendicato la regolarità delle notifiche, sarebbe stato comunque necessario verificarne la validità attraverso la produzione dell'avviso di ricevimento, poiché la mera esibizione delle relate di notifica o degli estratti informatici non sarebbe stata sufficiente a dimostrare la ritualità dell'intero procedimento.
La sig.ra Ricorrente_1 ha anche sollevato l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito, sostenendo che, trattandosi di tassa automobilistica per l'anno 2017, trovava applicazione il termine triennale previsto dall'art. 5 del D.L. 953/1982, secondo cui il diritto dell'Amministrazione finanziaria al recupero della tassa si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato. Ha osservato che, dalla presunta notifica dell'avviso di accertamento nel 2021 fino alla cartella ricevuta nel
2025, era trascorso un periodo di tempo ben superiore ai termini previsti dalla legge, rendendo quindi la pretesa definitivamente estinta. Ha inoltre ricordato che, anche qualora l'avviso fosse stato validamente notificato nel 2021, sarebbe comunque iniziato un nuovo termine triennale per la notifica della cartella, che avrebbe dovuto essere rispettato, cosa che non è avvenuta.
In conclusione, la ricorrente ha chiesto che fosse dichiarata la nullità della cartella di pagamento, sia per l'omessa notifica degli atti presupposti sia per l'intervenuta prescrizione del credito, e ha domandato la condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate-OS si è costituita in giudizio sostenendo che tutte le doglianze relative alla mancata notifica dell'avviso di accertamento o di altri atti precedenti non avrebbero potuto essere rivolte all'Agente della riscossione, poiché tali attività appartengono esclusivamente alla Regione Campania, Ente impositore e titolare del potere di accertare la pretesa tributaria. Ha precisato che la funzione dell'Agenzia delle Entrate-OS è meramente esecutiva e che essa si occupa solo della fase successiva alla consegna del ruolo, senza alcun potere di verificare né la corretta notificazione degli atti presupposti né la fondatezza del credito. Ha richiamato anche la Cassazione n. 1985/2014, che ha confermato il principio secondo cui l'agente della riscossione non è responsabile della regolarità del procedimento di formazione del ruolo e non è tenuto a verificare la notifica degli atti precedenti.
Ha inoltre affermato che la questione relativa alla prescrizione del credito non avrebbe potuto essere imputata all'Agenzia, poiché il ruolo relativo alla tassa automobilistica dovuta era stato reso esecutivo il 18 ottobre
2024, e solo successivamente era stato consegnato all'Agente della riscossione, che aveva provveduto a notificare la cartella nei tempi previsti.
Ha ribadito che ogni valutazione sulla tempestività dell'accertamento o sulla prescrizione anteriore alla consegna del ruolo compete esclusivamente alla Regione Campania, in quanto soggetto che determina l'importo e il contenuto delle iscrizioni e che stabilisce i tempi per la formazione del ruolo.
L'Agenzia ha concluso ritenendo infondate nel merito e inammissibili nel rito le eccezioni di Ricorrente_1, insistendo sulla carenza di legittimazione passiva rispetto alle doglianze sollevate e chiedendo alla Corte di rigettare integralmente il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs. 546/1992.
La Regione Campania si è costituita sostenendo che gli avvisi di accertamento prodromici, emessi rispettivamente nel 2020 e nel 2023, sono stati regolarmente notificati secondo la normativa speciale applicabile alla tassa automobilistica, mediante semplice raccomandata A/R, modalità che la giurisprudenza di legittimità ha sempre ritenuto valida e sottratta alle formalità della legge sulle notifiche a mezzo ufficiale giudiziario.
Ha precisato che, nei casi in cui il destinatario fosse assente, la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza, senza necessità di ulteriori comunicazioni, in conformità al regolamento del servizio postale ordinario e alle indicazioni poste dalla Corte di Cassazione nelle più recenti ordinanze.
La Regione ha sostenuto che gli accertamenti per l'anno 2017 sono stati emessi entro il termine prescrizionale del terzo anno successivo a quello in cui il pagamento sarebbe dovuto avvenire e che, non essendo stati impugnati nei sessanta giorni previsti, sono divenuti definitivi, con conseguente consolidamento della pretesa tributaria.
Ha aggiunto che, secondo i principi processuali che regolano il contenzioso tributario, la contribuente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente il primo atto notificato, perché la mancata contestazione di tale atto impedisce di far valere, successivamente, vizi relativi alla legittimità della pretesa, compresa la prescrizione maturata prima della notifica dell'atto stesso.
Ha richiamato in proposito la giurisprudenza della Cassazione, ribadendo che gli atti successivi possono essere contestati solo per vizi propri quando quelli precedenti siano divenuti definitivi.
Ha evidenziato inoltre che gli avvisi prodotti in giudizio recano la documentazione delle notifiche, comprensive delle cartoline elettroniche attestanti la spedizione e l'esito del recapito, e che questi atti hanno interrotto il decorso della prescrizione, rendendo infondate le deduzioni della contribuente.
Ha aggiunto che anche l'atto di accertamento riemesso nel 2023 ha prodotto effetti interruttivi, ai sensi dell'art. 1219 del codice civile. La Regione ha infine sostenuto che tutte le censure della contribuente relative al merito della pretesa sono inammissibili, poiché la cartella può essere impugnata solo per vizi propri quando gli atti presupposti risultano ritualmente notificati, come nella fattispecie documentata. Negando ogni illegittimità della propria attività amministrativa, ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della legittimità della cartella di pagamento, con condanna della contribuente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
La Regione, nel costituirsi in giudizio, ha documentato la rituale notifica degli atti prodromici nelle date indicate in comparsa di costituzione e risposta (cfr. avviso di ricevimento recante l'avviso di consegna e la compiuta giacenza). In ordine alla ritualità di tali notifiche è sufficiente fare rinvio agli argomenti addotti dalla
Regione.
La rituale notifica di tale atto e la sua omessa impugnativa hanno determinato l'irretrattabilità del credito e l'infondatezza dell'eccezione di decadenza dal potere di accertamento del tributo;
infondata è l'eccezione di prescrizione tenuto conto delle date di notifica della cartella e degli avvisi di accertamento.
Le spese seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della resistente Regione
Campania, spese che si liquidano in euro 200,00 per onorari, oltre accessori di legge;
3) condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della resistente ADER, spese che si liquidano in euro 200,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso in NAPOLI, lì 18 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18142/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120240162595130000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3150/2026 depositato il 19/02/2026
Richieste delle parti:
come da scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli dopo aver ricevuto, in data 5 agosto 2025, la notifica della cartella di pagamento n. 07120240162595130/00 relativa all'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2017, per un importo complessivo pari a € 281,11 comprensivo di interessi e spese.
Ha dichiarato di non aver mai ricevuto né l'avviso di accertamento che sarebbe stato notificato il 23 gennaio
2021, né altri atti prodromici che avrebbero dovuto precedere la cartella, sostenendo che tali attività erano di competenza della Regione Campania, in qualità di Ente impositore. Ha quindi affermato che l'intero procedimento di riscossione è risultato viziato, poiché l'amministrazione non ha rispettato la sequenza procedimentale prevista dalla normativa, privandola del diritto di essere tempestivamente informata della pretesa tributaria.
Nel ricorso ha eccepito che l'Agente della riscossione ha emesso la cartella senza che le fosse stata previamente notificata alcuna comunicazione utile a consentirle di conoscere e verificare la legittimità della pretesa.
Ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione, la quale ha stabilito che la mancata notifica dell'atto presupposto comporta la nullità dell'atto successivo, poiché impedisce al contribuente di esercitare correttamente il diritto di difesa. Ha aggiunto che, anche qualora l'Agenzia delle Entrate-
OS o la Regione Campania avessero rivendicato la regolarità delle notifiche, sarebbe stato comunque necessario verificarne la validità attraverso la produzione dell'avviso di ricevimento, poiché la mera esibizione delle relate di notifica o degli estratti informatici non sarebbe stata sufficiente a dimostrare la ritualità dell'intero procedimento.
La sig.ra Ricorrente_1 ha anche sollevato l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito, sostenendo che, trattandosi di tassa automobilistica per l'anno 2017, trovava applicazione il termine triennale previsto dall'art. 5 del D.L. 953/1982, secondo cui il diritto dell'Amministrazione finanziaria al recupero della tassa si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato. Ha osservato che, dalla presunta notifica dell'avviso di accertamento nel 2021 fino alla cartella ricevuta nel
2025, era trascorso un periodo di tempo ben superiore ai termini previsti dalla legge, rendendo quindi la pretesa definitivamente estinta. Ha inoltre ricordato che, anche qualora l'avviso fosse stato validamente notificato nel 2021, sarebbe comunque iniziato un nuovo termine triennale per la notifica della cartella, che avrebbe dovuto essere rispettato, cosa che non è avvenuta.
In conclusione, la ricorrente ha chiesto che fosse dichiarata la nullità della cartella di pagamento, sia per l'omessa notifica degli atti presupposti sia per l'intervenuta prescrizione del credito, e ha domandato la condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate-OS si è costituita in giudizio sostenendo che tutte le doglianze relative alla mancata notifica dell'avviso di accertamento o di altri atti precedenti non avrebbero potuto essere rivolte all'Agente della riscossione, poiché tali attività appartengono esclusivamente alla Regione Campania, Ente impositore e titolare del potere di accertare la pretesa tributaria. Ha precisato che la funzione dell'Agenzia delle Entrate-OS è meramente esecutiva e che essa si occupa solo della fase successiva alla consegna del ruolo, senza alcun potere di verificare né la corretta notificazione degli atti presupposti né la fondatezza del credito. Ha richiamato anche la Cassazione n. 1985/2014, che ha confermato il principio secondo cui l'agente della riscossione non è responsabile della regolarità del procedimento di formazione del ruolo e non è tenuto a verificare la notifica degli atti precedenti.
Ha inoltre affermato che la questione relativa alla prescrizione del credito non avrebbe potuto essere imputata all'Agenzia, poiché il ruolo relativo alla tassa automobilistica dovuta era stato reso esecutivo il 18 ottobre
2024, e solo successivamente era stato consegnato all'Agente della riscossione, che aveva provveduto a notificare la cartella nei tempi previsti.
Ha ribadito che ogni valutazione sulla tempestività dell'accertamento o sulla prescrizione anteriore alla consegna del ruolo compete esclusivamente alla Regione Campania, in quanto soggetto che determina l'importo e il contenuto delle iscrizioni e che stabilisce i tempi per la formazione del ruolo.
L'Agenzia ha concluso ritenendo infondate nel merito e inammissibili nel rito le eccezioni di Ricorrente_1, insistendo sulla carenza di legittimazione passiva rispetto alle doglianze sollevate e chiedendo alla Corte di rigettare integralmente il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs. 546/1992.
La Regione Campania si è costituita sostenendo che gli avvisi di accertamento prodromici, emessi rispettivamente nel 2020 e nel 2023, sono stati regolarmente notificati secondo la normativa speciale applicabile alla tassa automobilistica, mediante semplice raccomandata A/R, modalità che la giurisprudenza di legittimità ha sempre ritenuto valida e sottratta alle formalità della legge sulle notifiche a mezzo ufficiale giudiziario.
Ha precisato che, nei casi in cui il destinatario fosse assente, la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza, senza necessità di ulteriori comunicazioni, in conformità al regolamento del servizio postale ordinario e alle indicazioni poste dalla Corte di Cassazione nelle più recenti ordinanze.
La Regione ha sostenuto che gli accertamenti per l'anno 2017 sono stati emessi entro il termine prescrizionale del terzo anno successivo a quello in cui il pagamento sarebbe dovuto avvenire e che, non essendo stati impugnati nei sessanta giorni previsti, sono divenuti definitivi, con conseguente consolidamento della pretesa tributaria.
Ha aggiunto che, secondo i principi processuali che regolano il contenzioso tributario, la contribuente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente il primo atto notificato, perché la mancata contestazione di tale atto impedisce di far valere, successivamente, vizi relativi alla legittimità della pretesa, compresa la prescrizione maturata prima della notifica dell'atto stesso.
Ha richiamato in proposito la giurisprudenza della Cassazione, ribadendo che gli atti successivi possono essere contestati solo per vizi propri quando quelli precedenti siano divenuti definitivi.
Ha evidenziato inoltre che gli avvisi prodotti in giudizio recano la documentazione delle notifiche, comprensive delle cartoline elettroniche attestanti la spedizione e l'esito del recapito, e che questi atti hanno interrotto il decorso della prescrizione, rendendo infondate le deduzioni della contribuente.
Ha aggiunto che anche l'atto di accertamento riemesso nel 2023 ha prodotto effetti interruttivi, ai sensi dell'art. 1219 del codice civile. La Regione ha infine sostenuto che tutte le censure della contribuente relative al merito della pretesa sono inammissibili, poiché la cartella può essere impugnata solo per vizi propri quando gli atti presupposti risultano ritualmente notificati, come nella fattispecie documentata. Negando ogni illegittimità della propria attività amministrativa, ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della legittimità della cartella di pagamento, con condanna della contribuente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
La Regione, nel costituirsi in giudizio, ha documentato la rituale notifica degli atti prodromici nelle date indicate in comparsa di costituzione e risposta (cfr. avviso di ricevimento recante l'avviso di consegna e la compiuta giacenza). In ordine alla ritualità di tali notifiche è sufficiente fare rinvio agli argomenti addotti dalla
Regione.
La rituale notifica di tale atto e la sua omessa impugnativa hanno determinato l'irretrattabilità del credito e l'infondatezza dell'eccezione di decadenza dal potere di accertamento del tributo;
infondata è l'eccezione di prescrizione tenuto conto delle date di notifica della cartella e degli avvisi di accertamento.
Le spese seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della resistente Regione
Campania, spese che si liquidano in euro 200,00 per onorari, oltre accessori di legge;
3) condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della resistente ADER, spese che si liquidano in euro 200,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso in NAPOLI, lì 18 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)