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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 24/01/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5152/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice Virginia Manfroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5152/2022 promossa da:
C/O IL CURATORE Parte_1
DOTT. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONINELLI LUCA e Parte_2 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. TONINELLI LUCA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
CASERTA PAOLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA C. SCALZI N. 20 37122 VERONA presso il difensore avv. CASERTA PAOLO
LERU 8 V. PROCEDURA SEPARATA RG 3377/2023 COME DISPOSTO Parte_3
DAL GI ) (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASERTA PAOLO e dell'avv. , C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA C. SCALZI N. 20 37122 VERONA presso il difensore avv.
CASERTA PAOLO
( V. PROCEDURA SEPARTA RG 3377/23 COME DISPOSTO DAL GI ) Parte_4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASERTA PAOLO e dell'avv. , C.F._3
elettivamente domiciliato in VIA C. SCALZI N. 20 37122 VERONA presso il difensore avv.
CASERTA PAOLO
CONVENUTO/I
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni effettuato in data 24.9.2024 per parte attrice e in data 25.9.2024 per parte convenuta.
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A fronte della sentenza n. 1125/20023 pubblicata il 7 giugno 2023 resa nel procedimento n. 3377/23 a seguito della separazione dei giudizi disposta con l'ordinanza depositata in data 5.5.2023, delle originarie domande svolte in atti rimangono oggetto del presente procedimento solamente le domande proposte da parte attrice nei confronti della socia per la condanna alla Controparte_1
restituzione ex art. 2033 c.c. di complessivi euro 199.406,00, di cui 30.600,00 recanti la causale
“prestito soci” e il restante con diverse causali;
oltre che la domanda relativa alla ripetizione di quanto percepito a seguito di bonifici bancari accompagnati dalla causale “rimborso spese” e “acconti” proposta nei confronti della IG.ra per euro 18.274,50. Parte_5
Parte attrice ha prodotto, a sostegno delle relative allegazioni, gli estratti conti della società dal quarto trimestre del 2017 al secondo trimestre 2021 in cui sono evincibili tali movimentazioni bancarie.
Parte convenuta ha eccepito che, nonostante non siano state conservate ricevute e pezze giustificative da parte degli odierni convenuti, è presumibile che delle spese siano state effettivamente sostenute da questi e pertanto chiede che le somme azionate da parte attrice siano respinte o, in subordine, rideterminate “in minus” sulla scorta di parametri rinvenibili nel settore specifico o in ogni caso sulla base di una quantificazione equitativa.
Le domande di parte attrice sono fondate e meritano pertanto accoglimento.
Il caso in esame va infatti inquadrato per quanto attiene a tutte le causali delle somme corrisposte alla convenuta Leru e per i 168.806,00 corrisposti alla convenuta (ovvero tutte le somme a lei corrisposte detratto l'importo con dicitura “prestito soci”) all'interno della fattispecie dell'indebito oggettivo regolato dalla disciplina di cui all'art. 2033 c.c., primo comma, secondo il quale chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato.
Nel caso di specie parte attrice in liquidazione ha allegato, in persona del curatore, la mancanza di titolo giustificativo di determinate dazioni di denaro nei confronti delle socie e Controparte_1
. Parte_5
In punto di distribuzione dell'onere probatorio ex art. 2697 cc la Suprema Corte ha da tempo evidenziato che “Se nella prospettazione attorea si assuma che il pagamento dell'indebito sia avvenuto pagina 3 di 5 in assenza totale di qualsiasi titolo giustificativo, l'attore non avrà alcun onere di allegare e provare che un titolo di pagamento formalmente esista, ma sia invalido. In questo caso il solo onere dell'attore è allegare l'inesistenza d'un giusto titolo dell'obbligazione. Sarà poi il convenuto, in ossequio al principio c.d. di vicinanza della prova, a dover dimostrare che il pagamento era sorretto da una giusta causa” (cfr.
Cass. civ., Sez. III, 06/10/2015, n. 19902).
In ordine a quest'ultimo punto si richiama l'ordinanza della Cassazione n. 14428 del 26/05/2021 ove si specifica che l'assenza di un titolo giustificativo va provata solamente con “riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra solvens e accipiens”.
Nel presente procedimento, a fronte delle dettagliate allegazioni attoree sostenute dagli estratti di conto corrente societari in atti documentando l'analisi della contabilità aziendale in sede di liquidazione, oltre che la denuncia di smarrimento del libro sociale (cfr. doc. 20 parte attrice), parte convenuta, invece, non ha allegato, a tal proposito, alcuna “causa solutionis” a confutazione della pretesa attorea, attribuendo l'assenza di titoli giustificativi ad una disattenta gestione societaria nella conservazione di ricevute e pezze giustificative.
In riferimento alla domanda di parte attrice relativa agli interessi gli stessi si ritengono dovuti dal momento della domanda al saldo effettivo ex art. 1284, comma 3, c.p.c. Sul punto si richiama anche l'ordinanza della Cassazione n. 12362 del 07/05/2024 ove si afferma che “in materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'accipiens, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave - dal momento che non trova applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso - sicché, dovendo quest'ultima essere presunta per principio generale, la mala fede può ritenersi sussistente solo ove risulti provato che l'accipiens, al momento della ricezione del pagamento, avesse la certezza di non avere diritto a conseguirlo”.
In ordine, infine, a quanto versato dalla società nei confronti Parte_1 della IG.ra a titolo di prestito soci, la somma di € 30.600,00 non viene in alcun modo contestata CP_1
da parte debitrice e la stessa non ha in alcun modo documentato di aver adempiuto alla propria pagina 4 di 5 obbligazione restitutoria, pertanto il diritto alla restituzione risulta provato ex art. 115 c.p.c. trattandosi il mutuo di un contratto essenzialmente oneroso.
I convenuti, IG.ra e IG.ra , sono pertanto condannati Controparte_1 Parte_5 rispettivamente alla ripetizione di € 199.406,00 ed € 18.274,50, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. n. 55 del 2014 così come modificati dal D.M. 147/2022, secondo l'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Condanna la IG.ra a corrispondere in favore di parte attrice la somma Controparte_1 di € 215.624,81, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
2. Condanna la IG.ra a corrispondere in favore di parte attrice la somma di Parte_5
€ 19.760,87, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
3. Condanna altresì parte convenuta, in solido tra loro, a rimborsare parte attrice delle spese di lite, che si liquidano nel complessivo importo di euro € 14.103,00 oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA.
Verona, 24/01/2025
La Giudice
Virginia Manfroni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice Virginia Manfroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5152/2022 promossa da:
C/O IL CURATORE Parte_1
DOTT. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TONINELLI LUCA e Parte_2 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. TONINELLI LUCA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
CASERTA PAOLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA C. SCALZI N. 20 37122 VERONA presso il difensore avv. CASERTA PAOLO
LERU 8 V. PROCEDURA SEPARATA RG 3377/2023 COME DISPOSTO Parte_3
DAL GI ) (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASERTA PAOLO e dell'avv. , C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA C. SCALZI N. 20 37122 VERONA presso il difensore avv.
CASERTA PAOLO
( V. PROCEDURA SEPARTA RG 3377/23 COME DISPOSTO DAL GI ) Parte_4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASERTA PAOLO e dell'avv. , C.F._3
elettivamente domiciliato in VIA C. SCALZI N. 20 37122 VERONA presso il difensore avv.
CASERTA PAOLO
CONVENUTO/I
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni effettuato in data 24.9.2024 per parte attrice e in data 25.9.2024 per parte convenuta.
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A fronte della sentenza n. 1125/20023 pubblicata il 7 giugno 2023 resa nel procedimento n. 3377/23 a seguito della separazione dei giudizi disposta con l'ordinanza depositata in data 5.5.2023, delle originarie domande svolte in atti rimangono oggetto del presente procedimento solamente le domande proposte da parte attrice nei confronti della socia per la condanna alla Controparte_1
restituzione ex art. 2033 c.c. di complessivi euro 199.406,00, di cui 30.600,00 recanti la causale
“prestito soci” e il restante con diverse causali;
oltre che la domanda relativa alla ripetizione di quanto percepito a seguito di bonifici bancari accompagnati dalla causale “rimborso spese” e “acconti” proposta nei confronti della IG.ra per euro 18.274,50. Parte_5
Parte attrice ha prodotto, a sostegno delle relative allegazioni, gli estratti conti della società dal quarto trimestre del 2017 al secondo trimestre 2021 in cui sono evincibili tali movimentazioni bancarie.
Parte convenuta ha eccepito che, nonostante non siano state conservate ricevute e pezze giustificative da parte degli odierni convenuti, è presumibile che delle spese siano state effettivamente sostenute da questi e pertanto chiede che le somme azionate da parte attrice siano respinte o, in subordine, rideterminate “in minus” sulla scorta di parametri rinvenibili nel settore specifico o in ogni caso sulla base di una quantificazione equitativa.
Le domande di parte attrice sono fondate e meritano pertanto accoglimento.
Il caso in esame va infatti inquadrato per quanto attiene a tutte le causali delle somme corrisposte alla convenuta Leru e per i 168.806,00 corrisposti alla convenuta (ovvero tutte le somme a lei corrisposte detratto l'importo con dicitura “prestito soci”) all'interno della fattispecie dell'indebito oggettivo regolato dalla disciplina di cui all'art. 2033 c.c., primo comma, secondo il quale chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato.
Nel caso di specie parte attrice in liquidazione ha allegato, in persona del curatore, la mancanza di titolo giustificativo di determinate dazioni di denaro nei confronti delle socie e Controparte_1
. Parte_5
In punto di distribuzione dell'onere probatorio ex art. 2697 cc la Suprema Corte ha da tempo evidenziato che “Se nella prospettazione attorea si assuma che il pagamento dell'indebito sia avvenuto pagina 3 di 5 in assenza totale di qualsiasi titolo giustificativo, l'attore non avrà alcun onere di allegare e provare che un titolo di pagamento formalmente esista, ma sia invalido. In questo caso il solo onere dell'attore è allegare l'inesistenza d'un giusto titolo dell'obbligazione. Sarà poi il convenuto, in ossequio al principio c.d. di vicinanza della prova, a dover dimostrare che il pagamento era sorretto da una giusta causa” (cfr.
Cass. civ., Sez. III, 06/10/2015, n. 19902).
In ordine a quest'ultimo punto si richiama l'ordinanza della Cassazione n. 14428 del 26/05/2021 ove si specifica che l'assenza di un titolo giustificativo va provata solamente con “riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra solvens e accipiens”.
Nel presente procedimento, a fronte delle dettagliate allegazioni attoree sostenute dagli estratti di conto corrente societari in atti documentando l'analisi della contabilità aziendale in sede di liquidazione, oltre che la denuncia di smarrimento del libro sociale (cfr. doc. 20 parte attrice), parte convenuta, invece, non ha allegato, a tal proposito, alcuna “causa solutionis” a confutazione della pretesa attorea, attribuendo l'assenza di titoli giustificativi ad una disattenta gestione societaria nella conservazione di ricevute e pezze giustificative.
In riferimento alla domanda di parte attrice relativa agli interessi gli stessi si ritengono dovuti dal momento della domanda al saldo effettivo ex art. 1284, comma 3, c.p.c. Sul punto si richiama anche l'ordinanza della Cassazione n. 12362 del 07/05/2024 ove si afferma che “in materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'accipiens, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave - dal momento che non trova applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso - sicché, dovendo quest'ultima essere presunta per principio generale, la mala fede può ritenersi sussistente solo ove risulti provato che l'accipiens, al momento della ricezione del pagamento, avesse la certezza di non avere diritto a conseguirlo”.
In ordine, infine, a quanto versato dalla società nei confronti Parte_1 della IG.ra a titolo di prestito soci, la somma di € 30.600,00 non viene in alcun modo contestata CP_1
da parte debitrice e la stessa non ha in alcun modo documentato di aver adempiuto alla propria pagina 4 di 5 obbligazione restitutoria, pertanto il diritto alla restituzione risulta provato ex art. 115 c.p.c. trattandosi il mutuo di un contratto essenzialmente oneroso.
I convenuti, IG.ra e IG.ra , sono pertanto condannati Controparte_1 Parte_5 rispettivamente alla ripetizione di € 199.406,00 ed € 18.274,50, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. n. 55 del 2014 così come modificati dal D.M. 147/2022, secondo l'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Condanna la IG.ra a corrispondere in favore di parte attrice la somma Controparte_1 di € 215.624,81, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
2. Condanna la IG.ra a corrispondere in favore di parte attrice la somma di Parte_5
€ 19.760,87, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
3. Condanna altresì parte convenuta, in solido tra loro, a rimborsare parte attrice delle spese di lite, che si liquidano nel complessivo importo di euro € 14.103,00 oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA, se dovuta, e CPA.
Verona, 24/01/2025
La Giudice
Virginia Manfroni
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