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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/05/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, DO. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta a ruolo al numero 2856/2022 del Ruolo Generale avente ad oggetto:
Risarcimento danni da sinistro stradale promoSA da:
Parte_1 CodiceFiscale_1
con gli avv. Carlo Spillare e Elisa Spillare
CONTRO
P.Iva: Controparte_1 P.IVA_1
con l'avv. Federica Dalan
P.Iva: Controparte_2 P.IVA_2
contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
L'ATTRICE -:
1) Nel merito in via principale:
Accertata e dichiarata, ai sensi degli artt. 590 c.p., 2043 e 2054 c.c., la colpa esclusiva del Sig.
, conducente dell'autoarticolato Iveco-Rinaldo targato XA440HG, di proprietà di CP_2
ed assicurato con Controparte_2 [...]
[..
[...] nella causazione del sinistro avvenuto con l'autovettura Volkswagen Controparte_3
Tiguan targata FF735VN, condotta dalla DO.SA e di proprietà della mede- Parte_1
assicurata con (oggi , in data 19.2.2019 circa all'altezza del Km CP_4 CP_5 CP_6
55+100 Nord dell'autostrada A31 “Valdastico” in direzione Nord, voglia l'Ill.mo Tribunale adito condannare la convenuta , in persona Controparte_2
del legale rapp.te p.t., in solido con in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., quest'ultima ai sensi dell'art. 18 della Legge 990/1969, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, non patrimoniali e di qualsivoglia altro titolo e/o na-tura subiti e subendi dalla DO.SA
, attualmente quantificati in € 23.481,74 (ventitremilaquattrocentoottantuno//74 Parte_1
euro) al ri-sarcimento della diversa somma, maggiore o minore, che emergerà dalle risul- CP_7
tanze del procedimento, comunque da maggiorarsi per rivalutazione monetaria ed interessi legali maturandi come per legge sino all'effettivo pagamento.
2) Nel merito in via subordinata:
Accertato e dichiarato, ai sensi degli artt. 590 c.p., 2043 e 2054 c.c., il concorso di colpa tra il Sig.
, conducente dell'autoarticolato Iveco-Rinal-do targato XA440HG, di proprietà di CP_2
ed assicurato con Controparte_2 CP_2 [...]
e la DO.SA , conducente e proprietaria Controparte_1 Parte_1
dell'autovettura Volk-swagen Tiguan targata FF735VN, assicurata con (oggi CP_5 CP_6
, nella causazione del sinistro avvenuto il 19.2.2019 circa all'altezza del Km 55+100 Nord
[...]
dell'autostrada A31 “Valdastico” in direzione Nord, voglia l'Ill.mo Tribunale adito condannare la convenuta , in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., in solido con in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
quest'ultima ai sensi dell'art. 18 della Legge 990/1969, al risarcimento della metà di tutti i danni patrimoniali, non patrimoniali e di qualsivoglia altro titolo e/o natura su-biti e subendi dalla DO.SA
, ossia della complessiva somma oggi quantificabile in € 11.740,87 Parte_1
2 (undicimilasettecentoquaranta//87 Euro) S.E.&O. oppure al risarcimento della diversa somma,
maggiore o minore, che emergerà dalle risultanze del procedimento, comunque da maggiorarsi per riva-lutazione monetaria ed interessi legali maturandi come per legge sino all'effet-tivo pagamento.
3) In ogni caso:
Spese e compensi legali interamente rifusi.
* * *
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande o ec-cezioni non ritualmente formulate.
LA CONVENUTA- VITTORIA:
Il procuratore di , richiamato tutto quanto dedotto e argomentato e dichiaran-do di non CP_1
accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande, ogni diversa do-manda rigettata insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni
Nel merito
In via principale
Rigettare le domande attoree tutte perché infondate in fatto e in diritto, attesa la tota-le responsabilità di nella causazione dei danni dalla steSA invocati a seguito del sinistro Parte_1
stradale del 19.2.2019.
Spese e competenze di lite rifuse.
In via subordinata
Nella denegata ipotesi in cui le domande di parte attrice fossero ritenute meritevoli di accoglimento,
rigettare le domande attoree così come formulate e limitare la con-danna sulla base degli esiti di causa sia in punto an che quantum debeatur.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE:
1.
La mattina del 19 febbraio 2019, verso le ore 9, sull'Autostrada A31 “Valdastico”, in direzione
Nord (verso Piovene Rocchette), al km. 55+100, si verificava un incidente (non “a catena” ma)
multiplo, in quanto coinvolgeva, con varie sotto-dinamiche, ben nove veicoli, e la cui principale causa “naturale” era la presenza di una fitta nebbia, che limitava la visibilità dei conducenti a circa una seSAntina di metri (in tale situazione, il limite di velocità si attesta a 50 km/ora).
La “parte” del sinistro che intereSA a questa sentenza vide coinvolti un trattore stradale
[...]
(assicurato con la ), di proprietà della ditta e CP_8 CP_1 Controparte_2 CP_2
guidato da quest'ultimo, e che portava un semirimorchio “Rinaldo”, ed una Volkswagen Tiguan, di proprietà del medico d.SA che era anche alla guida. Parte_1
La presente causa vede come attrice proprio la la quale domanda contro la proprietaria del Pt_1
trattore stradale, e la Compagnia di quest'ultimo, il risarcimento dei danni patiti, muovendo dall'assunto principale di individuare nel comportamento del trattore la causa esclusiva di tali danni
(e solo in subordine domanda invece l'applicazione del principio residuale di presunzione di pari responsabilità di cui all'art 2054 cc).
Rimasta contumace la ditta proprietaria del trattore, si è costituita la per Controparte_1
affermare, all'opposto, la esclusiva responsabilità della nella causazione della “parte” di Pt_1
sinistro che ha coinvolto tali due veicoli.
Entrambi i conducenti, la e il per inciso, furono sanzionati dalla Polizia Stradale per Pt_1 CP_2
violazione dell'art. 141, comma 2, del Codice della Strada (il quale colpisce chi non ha saputo conservare il controllo del proprio veicolo e non è stato in grado di compiere tutte le manovre neceSArie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilita' e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile).
4 La presente causa – anche per volere delle parti, e specialmente di parte attrice – è stata istruita esclusivamente mediante una CTU dinamico-ricostruttiva, affidata dal Giudice all'ing. Persona_1
[...]
2.
La Polizia Stradale, intervenuta sul posto dopo il sinistro, realizzò i propri rilievi, scattò fotografie,
e, avvalendosi anche del sistema di georilevamenti “TopCrash”, redasse un rapporto per tentare di ricostruire la dinamica del sinistro.
Tale rapporto è stato la base di partenza dalla quale hanno preso le mosse le considerazioni –
confliggenti, come si sta per dire – sviluppate dal CTU ing. (con l'adesione del CT di Per_1
parte , l'ing. ) e dal CT di parte attrice, il perito CP_1 Per_2 Persona_3
Ebbene, nel rapporto della Polizia Stradale si legge che:
• il trattore VE stava viaggiando nella prima corsia, tenendo una velocità non adeguata alle condizioni meteo con presenza di fitta nebbia, quando il conducente si avvide, con CP_2
ritardo, della presenza più avanti di alcuni veicoli fermi, a causa di un incidente già
avvenuto;
• il azionò i freni, spostando il suo mezzo verso destra e verso la corsia di emergenza, CP_2
ove raggiunse e tamponò un autocarro Fiat Scudo che era, per l'appunto, fermo in corsia d'emergenza;
• sopraggiunse nel frattempo da dietro la Volkswagen Tiguan della che viaggiava a Pt_1
sua volta ad una velocità non consona alle condizioni di nebbia, e che, trovando il trattore
VE in frenata ed in spostamento obliquo verso destra (e verosimilmente in fase di urto contro il Fiat Scudo), deviò a sua volta verso destra, finì nella corsia di emergenza, e andò a colpire con la parte sinistra anteriore la parte destra posteriore del trattore, mentre l'angolo destro anteriore della Tiguan si arrestò contro il guard-rail di destra.
5 3.
Nella presente causa, come già accennato, si è registrato un radicale contrasto fra la ricostruzione della dinamica fatta dal CTU ing. (in questo “sostenuto” dal CT di , ing. ) Per_1 CP_1 Per_2
e quella fatta dal CT di parte attrice, il perito Persona_3
In sostanza: il CTU ha attribuito alla la colpa esclusiva del sinistro (nella parte che qui Pt_1
intereSA, ovviamente) sulla base del fatto che sarebbe stata la ad “andare addosso”, ad CP
impattare, contro il trattore VE;
viceversa, secondo il perito sarebbe stato il trattore Per_3
VE a “intercettare”, con la sua traiettoria, la traiettoria della , la quale pure si stava CP
spostando verso destra, ma in una sorta di “affiancamento” rispetto al lato destro del trattore.
Unico punto su cui tutti concordano è che, per la parte che qui intereSA, il primo “motore” della dinamica del sinistro furono l'eccessiva velocità tenuta dal e rilevata anche sul crono- CP_2
tachigrafo (il cui mezzo precedeva quello della e la sua ritardata percezione, a causa della Pt_1
nebbia, della presenza, avanti, di una colonna di veicoli fermi, e l'azionamento da parte sua dei freni del trattore, con contestuale manovra di spostamento verso destra del mezzo stesso.
Più in dettaglio, si ricava dal parere del CTU che:
• l'esame dei danni riportati dalla parte anteriore sinistra della conduce a ipotizzare CP
una deformazione con andamento “antero-posteriore”;
• tali danni, cioè, fanno intendere che il parafango anteriore sinistro (con il suo
“schiacciamento”), e il gruppo ruota corrispondente (che ha subito una sorta di arretramento), abbiano subito una forza d'urto proveniente “dal davanti”, e che si è poi propagata “verso dietro”;
• l'unico scenario che può spiegare l'andamento antero-posteriore della linea di forza è quello che vede la andare addosso al trattore VE (più esattamente, secondo il CTU, con CP
impatto, nella prima corsia, fra la parte anteriore sinistra della e la parte posteriore CP
6 destra del trattore1, mentre comunque entrambi i mezzi stavano tentando una manovra di emergenza spostandosi verso destra);
• ergo, siccome è stata la ad andare addosso al trattore stradale, ciò significa che la CP
ha tutta la colpa di questa (parte di) incidente;
Pt_1
• la proseguì la sua marcia impattando con la fiancata destra il guard-rail di destra e si CP
arrestò all'interno della corsia di emergenza.
Ciò che invece emerge dal parere del perito è che: Per_3
• l'analisi delle deformazioni e dei danneggiamenti subiti dalla consente di escludere CP
che vi sia stato un “urto diretto ed eccentrico” fra la parte anteriore sinistra della e la CP
parte posteriore destra del trattore VE (cioè proprio quel tipo di urto ritenuto invece dal
CTU ing. ; Per_1
• piuttosto, alcuni elementi, come la pronunziata introflessione della porzione anteriore e centrale del lamierato parafango anteriore sinistro, fanno ritenere che vi sia stata una compressione con direzione ortogonale rispetto all'asse longitudinale del veicolo, la quale fa pensare che per alcuni secondi la ha realizzato una sorta di “affiancamento” CP
rispetto al trattore stradale;
• questo affiancamento sarebbe avvenuto dapprima a velocità analoghe, ma con la CP
assoggettata ad una decelerazione più marcata rispetto a quella del trattore, il che ha portato ad uno scivolamento (sia pure destrorso, per entrambe), in base al quale, alfine, la traiettoria del trattore ha intercettato quella della;
CP
• in sostanza: fu il trattore ad “andare contro” la , secondo una sequenza “postero” CP
(cioè il posteriore del trattore) contro “antero” (cioè l'anteriore della ). CP
7 A questo proposito, va osservato che la ”perizia di parte” di si arresta con la Persona_3
considerazione (pag. 3) che, in virtù di tali considerazioni, non è possibile attribuire alla conducente della – come invece ha fatto il CTU – l'intera causa del sinistro;
è la difesa di parte attrice, CP
poi, ad “ampliare” tale considerazione (le cui premesse quel patrocinio sposa e recepisce) fino a ricavarne che, al contrario (ed almeno come tesi principale), la responsabilità dell'incidente sta tutta in capo al conducente del trattore stradale.
4.
Riassumendo al massimo, dunque, si confrontano due tesi:
la tesi del CTU, che si compone essenzialmente di due paSAggi: (1) è stata la ad andare CP
addosso al trattore stradale, come sarebbe dimostrato dal tipo e dalla natura dei danni e delle deformazioni;
(2) pertanto, la colpa dell'incidente (nella parte che qui intereSA) sarebbe tutta della
Pt_1
Questa tesi è rappresentata graficamente dal seguente disegno, che indicherebbe il modo ed il punto in cui la sarebbe andata ad impattare contro il trattore stradale, non riuscendo ad evitarlo CP
(urto “antero contro postero”):
La tesi del perito che si compone anch'eSA di due paSAggi: (1) l'analisi del tipo e della Per_3
natura dei danni e delle deformazioni mostrerebbe che vi fu una fase di affiancamento (a velocità
analoghe) e di scivolamento fra i due veicoli (con la che decelerava più di quanto CP
decelerasse il trattore stradale), e che fu alfine il trattore ad intercettare con la sua traiettoria quella della;
(2) pertanto, sarebbe tecnicamente errato attribuire la colpa esclusiva dell'incidente CP
(nella parte che qui intereSA) alla Pt_1
8 Questa tesi è rappresentata graficamente dal seguente disegno, che indicherebbe la mancanza di un urto “diretto ed eccentrico” ed invece l'evento dell'affiancamento e scivolamento:
Il patrocinio di parte attrice “amplia” poi questa conclusione del per dedurne l'esistenza di Per_3
una colpa esclusiva dell'accaduto in capo al conducente del trattore stradale.
5.
Ora, a parere del Giudicante: da un lato, il descritto contrasto non appare facilmente scioglibile, ma del resto, dall'altro lato, tale impasse risulta in certa misura non rilevante, per le ragioni che si stanno per dire.
Si è detto, appunto, che il contrasto non è di facile soluzione: esso, infatti, nasce dalla diversa visione che, su una questione tecnica, è stata meditata da due esperti della materia, i quali, in sostanza, hanno finito per “leggere” con risultati diversi i medesimi elementi di valutazione, che consistevano in valori di “fisica”, come deformazioni, schiacciamenti, oppure la direzione e l'intensità di vettori di forza.
Ma si è detto anche che, a ben guardare, la decisione della causa non dipende dallo scioglimento di tale contrasto, ed il motivo è che entrambe le tesi soffrono di un elemento di incoerenza interna, con la conseguenza che, anche immaginando di accogliere l'una, o in alternativa l'altra, non si produrrebbe appieno il risultato sperato dalla parte attrice o dalla parte convenuta.
L'incoerenza della prima tesi (quella del CTU, astrattamente favorevole a parte convenuta) sta in ciò: che l'ing. fa derivare in senso automatico una responsabilità esclusiva della Per_4 Pt_1
(secondo paSAggio del ragionamento) dal fatto che fu la a impattare contro il trattore CP
stradale (primo paSAggio del ragionamento).
Ma tale “conseguenza obbligata” non è obbligata per nulla.
9 Ed infatti, anche immaginando per un attimo che il primo paSAggio del ragionamento sia esatto,
non vi è alcun elemento, giuridico e logico, che consenta contemporaneamente di escludere un apporto causale colposo anche da parte del CP_2
Al contrario, tutti gli elementi disponibili, incluso il rapporto di Polizia, inclusa l'irrogazione della multa al e pure la narrativa contenuta all'interno della perizia dell'ing. indicano CP_2 Per_1
chiaramente che il fu gravemente negligente ed imprudente nel tenere una velocità che non CP_2
gli consentì di manovrare il suo mezzo in condizioni di sicurezza in siffatta situazione di nebbia fitta.
Pertanto appare corretto affermare che, anche ipotizzando l'impatto descritto dal CTU (e dunque una colpa della , ciò non escluderebbe affatto una colpa concorrente del Pt_1 CP_2
L'incoerenza della seconda tesi si appunta non tanto sui rilievi del perito (che appaiono Per_3
corretti nella parte in cui “denunziano” la predetta incoerenza riscontrabile nelle pagine della CTU),
ma piuttosto nella “rilettura” che fa la difesa di parte attrice rispetto alle considerazioni del suo perito di parte.
E tale incoerenza, in senso speculare e contrario rispetto a quanto osservato prima, sta in ciò: che parte attrice fa derivare in senso automatico una responsabilità esclusiva della Controparte_10
convenuta dal fatto che sarebbe stato il trattore VE a impattare contro la , laddove, CP
anche in questo caso, non sussiste una tale “conseguenzialità neceSAria”.
Ed infatti, anche immaginando per un attimo che il primo paSAggio del ragionamento sia esatto,
non vi è alcun elemento, giuridico e logico, che consenta contemporaneamente di escludere un apporto causale colposo anche da parte della poiché – si ripete “a parti invertite” – tutti gli Pt_1
elementi disponibili, incluso il rapporto di Polizia, inclusa l'irrogazione della multa alla Pt_1
indicano chiaramente che anche l'attrice fu gravemente negligente ed imprudente nel tenere una velocità che non le consentì di manovrare il suo mezzo in condizioni di sicurezza in siffatta
10 situazione di nebbia fitta, arrestandolo ben prima che la sua sagoma venisse in contatto con la sagoma del trattore VE.
Pertanto, nuovamente, appare corretto affermare che, anche ipotizzando la dinamica descritta dal perito (e dunque una colpa del , ciò non escluderebbe affatto una colpa concorrente Per_3 CP_2
della Pt_1
Ecco, dunque, perché non è “decisivo” scegliere fra l'una e l'altra ricostruzione: nessuna delle due consentirebbe di sgombrare il campo da uno scenario composto di due colpe concorrenti (peraltro analoghe, perché basate entrambe sull'aver tenuto una velocità inadeguata allo stato dei luoghi), e la riprova è data dal fatto che, escludendo idealmente l'uno o l'altro contegno colposo, l'incidente fra questi due veicoli non si sarebbe verificato.
La ripartizione delle percentuali di colpa, peraltro, va mantenuta nel 50% a testa fra la e il Pt_1
CP_2
6.
A proposito delle voci di danno da liquidare in favore dell'attrice, va notato quanto segue, rispetto alle richieste formulate.
valore dell'auto da riconoscere, per euro 18.500, pari alla differenza fra il valore ante-sinistro ed il valore di vendita dell'auto usata spese per IPT ed imposte di da non riconoscere, per mancanza di prova degli esborsi / costi agenzia redazione del preventivo per da riconoscere solo il primo, per euro 340 (per l'altro non vi è riparazioni (doc. 10), spese per prova dell'esborso / costo)
FR (fermo reperimento analogo mezzo)
spese per riabilitazione da riconoscere per euro 622, in quanto la data di esborso personale (doc. 21) (febbraio 2020) fa intendere che siano collegate causalmente con il sinistro danno da lesione psicofisica da non riconoscere, in mancanza di un accertamento permanente strumentale
11 danno da lesione psicofisica da riconoscere, nella misura di giorni 5, e dunque per euro 575 temporanea (doc. 2, verbale del secondo le tabelle milanesi pronto soccorso) danno morale e/o esistenziale da non riconoscere, in mancanza di un accertamento di una lesione psicofisica permanente
7.
Per le ragioni esposte relativamente al concorso di colpa, le somme vanno liquidate in favore dell'attrice nella percentuale della metà.
Si dovrà tener conto, peraltro, del fatto che a tali voci, tranne quella del danno non patrimoniale per lesione temporanea (che è già “attualizzata”), sono da applicare la rivalutazione e gli interessi sulle somme come di anno in anno rivalutate.
8.
Visto l'esito della lite, e la soccombenza reciproca, le spese vanno compensate.
PER QUESTI MOTIVI
1) dichiara che il sinistro che ha riguardato i veicoli delle due parti in causa è stato causato al 50%
per colpa dell'attrice e al 50% per colpa del CP_2
2) determina i danni subiti da parte attrice nelle seguenti somme: euro (18.500+340+622) 19.462,
a cui aggiungere la rivalutazione ISTAT anno per anno, e gli interessi sulle somme come di anno in anno rivalutate, ed euro 575 (voce invece già “attualizzata”);
3) condanna dunque, in virtù del capo 1), i due convenuti in solido a pagare a parte attrice a titolo di risarcimento la metà del calcolo che risulta dal capo 2);
4) compensa le spese di lite fra le parti costituite;
5) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico delle due parti, per metà ciascuna, con obbligo di rifusione a favore di chi le ha anticipate.
Vicenza, 19 maggio 2025 Il Giudice DO. Massimiliano De Giovanni
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In verità, il CTU scrive (pag. 19) la parola “semirimorchio” (che allude alla parte che trasporta il carico, e che è agganciata e trasportata dal trattore stradale), ma evidentemente deve essersi trattato di una svista di scrittura.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, DO. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta a ruolo al numero 2856/2022 del Ruolo Generale avente ad oggetto:
Risarcimento danni da sinistro stradale promoSA da:
Parte_1 CodiceFiscale_1
con gli avv. Carlo Spillare e Elisa Spillare
CONTRO
P.Iva: Controparte_1 P.IVA_1
con l'avv. Federica Dalan
P.Iva: Controparte_2 P.IVA_2
contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
L'ATTRICE -:
1) Nel merito in via principale:
Accertata e dichiarata, ai sensi degli artt. 590 c.p., 2043 e 2054 c.c., la colpa esclusiva del Sig.
, conducente dell'autoarticolato Iveco-Rinaldo targato XA440HG, di proprietà di CP_2
ed assicurato con Controparte_2 [...]
[..
[...] nella causazione del sinistro avvenuto con l'autovettura Volkswagen Controparte_3
Tiguan targata FF735VN, condotta dalla DO.SA e di proprietà della mede- Parte_1
assicurata con (oggi , in data 19.2.2019 circa all'altezza del Km CP_4 CP_5 CP_6
55+100 Nord dell'autostrada A31 “Valdastico” in direzione Nord, voglia l'Ill.mo Tribunale adito condannare la convenuta , in persona Controparte_2
del legale rapp.te p.t., in solido con in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., quest'ultima ai sensi dell'art. 18 della Legge 990/1969, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, non patrimoniali e di qualsivoglia altro titolo e/o na-tura subiti e subendi dalla DO.SA
, attualmente quantificati in € 23.481,74 (ventitremilaquattrocentoottantuno//74 Parte_1
euro) al ri-sarcimento della diversa somma, maggiore o minore, che emergerà dalle risul- CP_7
tanze del procedimento, comunque da maggiorarsi per rivalutazione monetaria ed interessi legali maturandi come per legge sino all'effettivo pagamento.
2) Nel merito in via subordinata:
Accertato e dichiarato, ai sensi degli artt. 590 c.p., 2043 e 2054 c.c., il concorso di colpa tra il Sig.
, conducente dell'autoarticolato Iveco-Rinal-do targato XA440HG, di proprietà di CP_2
ed assicurato con Controparte_2 CP_2 [...]
e la DO.SA , conducente e proprietaria Controparte_1 Parte_1
dell'autovettura Volk-swagen Tiguan targata FF735VN, assicurata con (oggi CP_5 CP_6
, nella causazione del sinistro avvenuto il 19.2.2019 circa all'altezza del Km 55+100 Nord
[...]
dell'autostrada A31 “Valdastico” in direzione Nord, voglia l'Ill.mo Tribunale adito condannare la convenuta , in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., in solido con in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
quest'ultima ai sensi dell'art. 18 della Legge 990/1969, al risarcimento della metà di tutti i danni patrimoniali, non patrimoniali e di qualsivoglia altro titolo e/o natura su-biti e subendi dalla DO.SA
, ossia della complessiva somma oggi quantificabile in € 11.740,87 Parte_1
2 (undicimilasettecentoquaranta//87 Euro) S.E.&O. oppure al risarcimento della diversa somma,
maggiore o minore, che emergerà dalle risultanze del procedimento, comunque da maggiorarsi per riva-lutazione monetaria ed interessi legali maturandi come per legge sino all'effet-tivo pagamento.
3) In ogni caso:
Spese e compensi legali interamente rifusi.
* * *
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande o ec-cezioni non ritualmente formulate.
LA CONVENUTA- VITTORIA:
Il procuratore di , richiamato tutto quanto dedotto e argomentato e dichiaran-do di non CP_1
accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande, ogni diversa do-manda rigettata insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni
Nel merito
In via principale
Rigettare le domande attoree tutte perché infondate in fatto e in diritto, attesa la tota-le responsabilità di nella causazione dei danni dalla steSA invocati a seguito del sinistro Parte_1
stradale del 19.2.2019.
Spese e competenze di lite rifuse.
In via subordinata
Nella denegata ipotesi in cui le domande di parte attrice fossero ritenute meritevoli di accoglimento,
rigettare le domande attoree così come formulate e limitare la con-danna sulla base degli esiti di causa sia in punto an che quantum debeatur.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE:
1.
La mattina del 19 febbraio 2019, verso le ore 9, sull'Autostrada A31 “Valdastico”, in direzione
Nord (verso Piovene Rocchette), al km. 55+100, si verificava un incidente (non “a catena” ma)
multiplo, in quanto coinvolgeva, con varie sotto-dinamiche, ben nove veicoli, e la cui principale causa “naturale” era la presenza di una fitta nebbia, che limitava la visibilità dei conducenti a circa una seSAntina di metri (in tale situazione, il limite di velocità si attesta a 50 km/ora).
La “parte” del sinistro che intereSA a questa sentenza vide coinvolti un trattore stradale
[...]
(assicurato con la ), di proprietà della ditta e CP_8 CP_1 Controparte_2 CP_2
guidato da quest'ultimo, e che portava un semirimorchio “Rinaldo”, ed una Volkswagen Tiguan, di proprietà del medico d.SA che era anche alla guida. Parte_1
La presente causa vede come attrice proprio la la quale domanda contro la proprietaria del Pt_1
trattore stradale, e la Compagnia di quest'ultimo, il risarcimento dei danni patiti, muovendo dall'assunto principale di individuare nel comportamento del trattore la causa esclusiva di tali danni
(e solo in subordine domanda invece l'applicazione del principio residuale di presunzione di pari responsabilità di cui all'art 2054 cc).
Rimasta contumace la ditta proprietaria del trattore, si è costituita la per Controparte_1
affermare, all'opposto, la esclusiva responsabilità della nella causazione della “parte” di Pt_1
sinistro che ha coinvolto tali due veicoli.
Entrambi i conducenti, la e il per inciso, furono sanzionati dalla Polizia Stradale per Pt_1 CP_2
violazione dell'art. 141, comma 2, del Codice della Strada (il quale colpisce chi non ha saputo conservare il controllo del proprio veicolo e non è stato in grado di compiere tutte le manovre neceSArie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilita' e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile).
4 La presente causa – anche per volere delle parti, e specialmente di parte attrice – è stata istruita esclusivamente mediante una CTU dinamico-ricostruttiva, affidata dal Giudice all'ing. Persona_1
[...]
2.
La Polizia Stradale, intervenuta sul posto dopo il sinistro, realizzò i propri rilievi, scattò fotografie,
e, avvalendosi anche del sistema di georilevamenti “TopCrash”, redasse un rapporto per tentare di ricostruire la dinamica del sinistro.
Tale rapporto è stato la base di partenza dalla quale hanno preso le mosse le considerazioni –
confliggenti, come si sta per dire – sviluppate dal CTU ing. (con l'adesione del CT di Per_1
parte , l'ing. ) e dal CT di parte attrice, il perito CP_1 Per_2 Persona_3
Ebbene, nel rapporto della Polizia Stradale si legge che:
• il trattore VE stava viaggiando nella prima corsia, tenendo una velocità non adeguata alle condizioni meteo con presenza di fitta nebbia, quando il conducente si avvide, con CP_2
ritardo, della presenza più avanti di alcuni veicoli fermi, a causa di un incidente già
avvenuto;
• il azionò i freni, spostando il suo mezzo verso destra e verso la corsia di emergenza, CP_2
ove raggiunse e tamponò un autocarro Fiat Scudo che era, per l'appunto, fermo in corsia d'emergenza;
• sopraggiunse nel frattempo da dietro la Volkswagen Tiguan della che viaggiava a Pt_1
sua volta ad una velocità non consona alle condizioni di nebbia, e che, trovando il trattore
VE in frenata ed in spostamento obliquo verso destra (e verosimilmente in fase di urto contro il Fiat Scudo), deviò a sua volta verso destra, finì nella corsia di emergenza, e andò a colpire con la parte sinistra anteriore la parte destra posteriore del trattore, mentre l'angolo destro anteriore della Tiguan si arrestò contro il guard-rail di destra.
5 3.
Nella presente causa, come già accennato, si è registrato un radicale contrasto fra la ricostruzione della dinamica fatta dal CTU ing. (in questo “sostenuto” dal CT di , ing. ) Per_1 CP_1 Per_2
e quella fatta dal CT di parte attrice, il perito Persona_3
In sostanza: il CTU ha attribuito alla la colpa esclusiva del sinistro (nella parte che qui Pt_1
intereSA, ovviamente) sulla base del fatto che sarebbe stata la ad “andare addosso”, ad CP
impattare, contro il trattore VE;
viceversa, secondo il perito sarebbe stato il trattore Per_3
VE a “intercettare”, con la sua traiettoria, la traiettoria della , la quale pure si stava CP
spostando verso destra, ma in una sorta di “affiancamento” rispetto al lato destro del trattore.
Unico punto su cui tutti concordano è che, per la parte che qui intereSA, il primo “motore” della dinamica del sinistro furono l'eccessiva velocità tenuta dal e rilevata anche sul crono- CP_2
tachigrafo (il cui mezzo precedeva quello della e la sua ritardata percezione, a causa della Pt_1
nebbia, della presenza, avanti, di una colonna di veicoli fermi, e l'azionamento da parte sua dei freni del trattore, con contestuale manovra di spostamento verso destra del mezzo stesso.
Più in dettaglio, si ricava dal parere del CTU che:
• l'esame dei danni riportati dalla parte anteriore sinistra della conduce a ipotizzare CP
una deformazione con andamento “antero-posteriore”;
• tali danni, cioè, fanno intendere che il parafango anteriore sinistro (con il suo
“schiacciamento”), e il gruppo ruota corrispondente (che ha subito una sorta di arretramento), abbiano subito una forza d'urto proveniente “dal davanti”, e che si è poi propagata “verso dietro”;
• l'unico scenario che può spiegare l'andamento antero-posteriore della linea di forza è quello che vede la andare addosso al trattore VE (più esattamente, secondo il CTU, con CP
impatto, nella prima corsia, fra la parte anteriore sinistra della e la parte posteriore CP
6 destra del trattore1, mentre comunque entrambi i mezzi stavano tentando una manovra di emergenza spostandosi verso destra);
• ergo, siccome è stata la ad andare addosso al trattore stradale, ciò significa che la CP
ha tutta la colpa di questa (parte di) incidente;
Pt_1
• la proseguì la sua marcia impattando con la fiancata destra il guard-rail di destra e si CP
arrestò all'interno della corsia di emergenza.
Ciò che invece emerge dal parere del perito è che: Per_3
• l'analisi delle deformazioni e dei danneggiamenti subiti dalla consente di escludere CP
che vi sia stato un “urto diretto ed eccentrico” fra la parte anteriore sinistra della e la CP
parte posteriore destra del trattore VE (cioè proprio quel tipo di urto ritenuto invece dal
CTU ing. ; Per_1
• piuttosto, alcuni elementi, come la pronunziata introflessione della porzione anteriore e centrale del lamierato parafango anteriore sinistro, fanno ritenere che vi sia stata una compressione con direzione ortogonale rispetto all'asse longitudinale del veicolo, la quale fa pensare che per alcuni secondi la ha realizzato una sorta di “affiancamento” CP
rispetto al trattore stradale;
• questo affiancamento sarebbe avvenuto dapprima a velocità analoghe, ma con la CP
assoggettata ad una decelerazione più marcata rispetto a quella del trattore, il che ha portato ad uno scivolamento (sia pure destrorso, per entrambe), in base al quale, alfine, la traiettoria del trattore ha intercettato quella della;
CP
• in sostanza: fu il trattore ad “andare contro” la , secondo una sequenza “postero” CP
(cioè il posteriore del trattore) contro “antero” (cioè l'anteriore della ). CP
7 A questo proposito, va osservato che la ”perizia di parte” di si arresta con la Persona_3
considerazione (pag. 3) che, in virtù di tali considerazioni, non è possibile attribuire alla conducente della – come invece ha fatto il CTU – l'intera causa del sinistro;
è la difesa di parte attrice, CP
poi, ad “ampliare” tale considerazione (le cui premesse quel patrocinio sposa e recepisce) fino a ricavarne che, al contrario (ed almeno come tesi principale), la responsabilità dell'incidente sta tutta in capo al conducente del trattore stradale.
4.
Riassumendo al massimo, dunque, si confrontano due tesi:
la tesi del CTU, che si compone essenzialmente di due paSAggi: (1) è stata la ad andare CP
addosso al trattore stradale, come sarebbe dimostrato dal tipo e dalla natura dei danni e delle deformazioni;
(2) pertanto, la colpa dell'incidente (nella parte che qui intereSA) sarebbe tutta della
Pt_1
Questa tesi è rappresentata graficamente dal seguente disegno, che indicherebbe il modo ed il punto in cui la sarebbe andata ad impattare contro il trattore stradale, non riuscendo ad evitarlo CP
(urto “antero contro postero”):
La tesi del perito che si compone anch'eSA di due paSAggi: (1) l'analisi del tipo e della Per_3
natura dei danni e delle deformazioni mostrerebbe che vi fu una fase di affiancamento (a velocità
analoghe) e di scivolamento fra i due veicoli (con la che decelerava più di quanto CP
decelerasse il trattore stradale), e che fu alfine il trattore ad intercettare con la sua traiettoria quella della;
(2) pertanto, sarebbe tecnicamente errato attribuire la colpa esclusiva dell'incidente CP
(nella parte che qui intereSA) alla Pt_1
8 Questa tesi è rappresentata graficamente dal seguente disegno, che indicherebbe la mancanza di un urto “diretto ed eccentrico” ed invece l'evento dell'affiancamento e scivolamento:
Il patrocinio di parte attrice “amplia” poi questa conclusione del per dedurne l'esistenza di Per_3
una colpa esclusiva dell'accaduto in capo al conducente del trattore stradale.
5.
Ora, a parere del Giudicante: da un lato, il descritto contrasto non appare facilmente scioglibile, ma del resto, dall'altro lato, tale impasse risulta in certa misura non rilevante, per le ragioni che si stanno per dire.
Si è detto, appunto, che il contrasto non è di facile soluzione: esso, infatti, nasce dalla diversa visione che, su una questione tecnica, è stata meditata da due esperti della materia, i quali, in sostanza, hanno finito per “leggere” con risultati diversi i medesimi elementi di valutazione, che consistevano in valori di “fisica”, come deformazioni, schiacciamenti, oppure la direzione e l'intensità di vettori di forza.
Ma si è detto anche che, a ben guardare, la decisione della causa non dipende dallo scioglimento di tale contrasto, ed il motivo è che entrambe le tesi soffrono di un elemento di incoerenza interna, con la conseguenza che, anche immaginando di accogliere l'una, o in alternativa l'altra, non si produrrebbe appieno il risultato sperato dalla parte attrice o dalla parte convenuta.
L'incoerenza della prima tesi (quella del CTU, astrattamente favorevole a parte convenuta) sta in ciò: che l'ing. fa derivare in senso automatico una responsabilità esclusiva della Per_4 Pt_1
(secondo paSAggio del ragionamento) dal fatto che fu la a impattare contro il trattore CP
stradale (primo paSAggio del ragionamento).
Ma tale “conseguenza obbligata” non è obbligata per nulla.
9 Ed infatti, anche immaginando per un attimo che il primo paSAggio del ragionamento sia esatto,
non vi è alcun elemento, giuridico e logico, che consenta contemporaneamente di escludere un apporto causale colposo anche da parte del CP_2
Al contrario, tutti gli elementi disponibili, incluso il rapporto di Polizia, inclusa l'irrogazione della multa al e pure la narrativa contenuta all'interno della perizia dell'ing. indicano CP_2 Per_1
chiaramente che il fu gravemente negligente ed imprudente nel tenere una velocità che non CP_2
gli consentì di manovrare il suo mezzo in condizioni di sicurezza in siffatta situazione di nebbia fitta.
Pertanto appare corretto affermare che, anche ipotizzando l'impatto descritto dal CTU (e dunque una colpa della , ciò non escluderebbe affatto una colpa concorrente del Pt_1 CP_2
L'incoerenza della seconda tesi si appunta non tanto sui rilievi del perito (che appaiono Per_3
corretti nella parte in cui “denunziano” la predetta incoerenza riscontrabile nelle pagine della CTU),
ma piuttosto nella “rilettura” che fa la difesa di parte attrice rispetto alle considerazioni del suo perito di parte.
E tale incoerenza, in senso speculare e contrario rispetto a quanto osservato prima, sta in ciò: che parte attrice fa derivare in senso automatico una responsabilità esclusiva della Controparte_10
convenuta dal fatto che sarebbe stato il trattore VE a impattare contro la , laddove, CP
anche in questo caso, non sussiste una tale “conseguenzialità neceSAria”.
Ed infatti, anche immaginando per un attimo che il primo paSAggio del ragionamento sia esatto,
non vi è alcun elemento, giuridico e logico, che consenta contemporaneamente di escludere un apporto causale colposo anche da parte della poiché – si ripete “a parti invertite” – tutti gli Pt_1
elementi disponibili, incluso il rapporto di Polizia, inclusa l'irrogazione della multa alla Pt_1
indicano chiaramente che anche l'attrice fu gravemente negligente ed imprudente nel tenere una velocità che non le consentì di manovrare il suo mezzo in condizioni di sicurezza in siffatta
10 situazione di nebbia fitta, arrestandolo ben prima che la sua sagoma venisse in contatto con la sagoma del trattore VE.
Pertanto, nuovamente, appare corretto affermare che, anche ipotizzando la dinamica descritta dal perito (e dunque una colpa del , ciò non escluderebbe affatto una colpa concorrente Per_3 CP_2
della Pt_1
Ecco, dunque, perché non è “decisivo” scegliere fra l'una e l'altra ricostruzione: nessuna delle due consentirebbe di sgombrare il campo da uno scenario composto di due colpe concorrenti (peraltro analoghe, perché basate entrambe sull'aver tenuto una velocità inadeguata allo stato dei luoghi), e la riprova è data dal fatto che, escludendo idealmente l'uno o l'altro contegno colposo, l'incidente fra questi due veicoli non si sarebbe verificato.
La ripartizione delle percentuali di colpa, peraltro, va mantenuta nel 50% a testa fra la e il Pt_1
CP_2
6.
A proposito delle voci di danno da liquidare in favore dell'attrice, va notato quanto segue, rispetto alle richieste formulate.
valore dell'auto da riconoscere, per euro 18.500, pari alla differenza fra il valore ante-sinistro ed il valore di vendita dell'auto usata spese per IPT ed imposte di da non riconoscere, per mancanza di prova degli esborsi / costi agenzia redazione del preventivo per da riconoscere solo il primo, per euro 340 (per l'altro non vi è riparazioni (doc. 10), spese per prova dell'esborso / costo)
FR (fermo reperimento analogo mezzo)
spese per riabilitazione da riconoscere per euro 622, in quanto la data di esborso personale (doc. 21) (febbraio 2020) fa intendere che siano collegate causalmente con il sinistro danno da lesione psicofisica da non riconoscere, in mancanza di un accertamento permanente strumentale
11 danno da lesione psicofisica da riconoscere, nella misura di giorni 5, e dunque per euro 575 temporanea (doc. 2, verbale del secondo le tabelle milanesi pronto soccorso) danno morale e/o esistenziale da non riconoscere, in mancanza di un accertamento di una lesione psicofisica permanente
7.
Per le ragioni esposte relativamente al concorso di colpa, le somme vanno liquidate in favore dell'attrice nella percentuale della metà.
Si dovrà tener conto, peraltro, del fatto che a tali voci, tranne quella del danno non patrimoniale per lesione temporanea (che è già “attualizzata”), sono da applicare la rivalutazione e gli interessi sulle somme come di anno in anno rivalutate.
8.
Visto l'esito della lite, e la soccombenza reciproca, le spese vanno compensate.
PER QUESTI MOTIVI
1) dichiara che il sinistro che ha riguardato i veicoli delle due parti in causa è stato causato al 50%
per colpa dell'attrice e al 50% per colpa del CP_2
2) determina i danni subiti da parte attrice nelle seguenti somme: euro (18.500+340+622) 19.462,
a cui aggiungere la rivalutazione ISTAT anno per anno, e gli interessi sulle somme come di anno in anno rivalutate, ed euro 575 (voce invece già “attualizzata”);
3) condanna dunque, in virtù del capo 1), i due convenuti in solido a pagare a parte attrice a titolo di risarcimento la metà del calcolo che risulta dal capo 2);
4) compensa le spese di lite fra le parti costituite;
5) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico delle due parti, per metà ciascuna, con obbligo di rifusione a favore di chi le ha anticipate.
Vicenza, 19 maggio 2025 Il Giudice DO. Massimiliano De Giovanni
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In verità, il CTU scrive (pag. 19) la parola “semirimorchio” (che allude alla parte che trasporta il carico, e che è agganciata e trasportata dal trattore stradale), ma evidentemente deve essersi trattato di una svista di scrittura.