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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 23/06/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1973/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1973/2023 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale” promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], IVI residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Demezia
Valeriano, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], ivi CP_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato
David Buscemi, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato il 3.5.2023 premettendo di Parte_1 avere contratto matrimonio con in data 18.6.191992 e che dall'unione CP_1
nascevano i figli (il 14.11.1992), (il 28.7.1995) e (il 15.6.2005), Per_1 Per_2 Per_3
chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della separazione dal marito, nonché la previsione dell'obbligo a carico di quest'ultimo di versarle mensilmente la somma di euro 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento di maggiorenne non ancora indipendente Per_3
economicamente, ridotti ad euro 150,00 nei periodi di disoccupazione del coniuge.
Chiedeva, altresì, stabilirsi l'obbligo a carico dello di corrisponderle la somma CP_1
mensile di euro 200,00 a titolo di mantenimento per sé, importo da ridursi ad euro 100,00 nei periodi di inattività lavorativa, e di ordinare alla controparte di provvedere al passaggio di proprietà dell'autovettura FIAT Seicento, targata CE422LB.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio in data 27.11.2023 il CP_1
quale, pur non opponendosi alla pronuncia della separazione, contestava la rappresentazione dei fatti operata dalla moglie e chiedeva il rigetto delle ulteriori domande.
Pt_ In dettaglio, rappresentava che la svolgeva attività lavorativa e, pertanto, era indipendente economicamente. Evidenziava di vivere con il figlio , non ancora Per_1
autonomo economicamente, e di provvedere al suo mantenimento. In ragione della mancanza di squilibrio tra le condizioni economiche delle parti, proponeva quindi che ciascun genitore contribuisse al mantenimento del figlio con lui convivente.
All'esito dell'udienza del 28.11.2023, il Giudice, dopo avere sentito le parti personalmente, con ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. dell'1.12.2023, in via provvisoria ed urgente, poneva a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma CP_1 Parte_1
mensile di euro 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento di e – ritenuta la Per_3
causa matura per la decisione in assenza di istanze istruttorie formulate dalle parti - la rinviava per la discussione conclusiva.
Così con provvedimento del 18.6.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice rimetteva la causa dinanzi al Collegio per la decisione.
pagina 2 di 5 2. Passando al merito,in primo luogo la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
3. Passando alle statuizioni economiche, la domanda di mantenimento ex art. 156 c.c. avanzata da è infondata e va, pertanto, rigettata. Parte_1
In punto di diritto si ricorda che l'art. 156 c.c. stabilisce che venga riconosciuto, a vantaggio del coniuge a cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al proprio mantenimento qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità della somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Secondo il consolidato – oltre che condivisibile - orientamento della giurisprudenza di legittimità, “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i
"redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari
a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. n. 28938/2017).
Va, inoltre, evidenziato che “Se è vero che nella separazione personale i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, è anche vero che la prova della ricorrenza dei presupposti dell'assegno incombe su chi chiede il mantenimento e che tale prova ha ad oggetto anche
l'incolpevolezza del coniuge richiedente, quando - come nella specie - sia accertato in fatto che, pur potendo, esso non si sia attivato doverosamente per reperire un'occupazione
pagina 3 di 5 lavorativa retribuita confacente alle sue attitudini, con l'effetto di non poter porre a carico dell'altro coniuge le conseguenze della mancata conservazione del tenore di vita matrimoniale” (Cass. n. 6886/2018).
Nel caso in esame, dalle reciproche allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta
è emerso che:
svolge attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze Parte_1
Cont della ditta percependo una retribuzione di euro 270,00 euro al mese;
tuttavia, appare verosimile (come sostenuto dalla controparte) che ella possa fare affidamento su altre fonti di reddito, se si considera che all'udienza del 28.11.2023 ha dichiarato di corrispondere da sola il canone di locazione dell'immobile in cui abita con il figlio, che ammonta ad €
380,00 al mese;
- lavora presso la ditta Onda Blu, con retribuzione pari all'incirca 1.000,00 CP_1
euro al mese, ed è proprietario esclusivo della ex casa coniugale, in cui è rimasto ad abitare con il figlio più grande.
Orbene, nel caso di specie non si ravvisano i presupposti per l'accoglimento della domanda avanzata dalla ricorrente, in quanto per un verso non è emersa una sproporzione reddituale tra le parti in favore dello e, per altro verso, la è di giovane età ed è dotata di CP_1 Per_4
piena capacità lavorativa, oltre ad avere maturato esperienza professionale.
Donde, il rigetto della chiesta corresponsione di un assegno di mantenimento in suo favore.
4. Quanto alla domanda di mantenimento per il figlio formulata dalla ricorrente, Per_3
osserva il Tribunale che è incontestato che il ragazzo – da poco maggiorenne - non sia ancora autonomo sotto il profilo economico e che conviva insieme alla madre.
Orbene, alla luce della situazione economico-reddituale dei coniugi per come sopra descritta e considerato che , in assenza di elementi di segno contrario e vista l'età, Per_1
deve considerarsi autonomo economicamente secondo quanto già evidenziato nell'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., il Collegio stima equo e proporzionato porre in capo al resistente l'obbligo di corrispondere a , entro giorno 5 di ogni mese, la somma Parte_1
mensile di euro 250,00 euro per il mantenimento del figlio più piccolo, somma da rivalutare annualmente in base all'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
il tutto con pagina 4 di 5 decorrenza dalla data della domanda introduttiva del giudizio (3.5.2023).
5. Va dichiarata inammissibile la domanda di trasferimento di proprietà dell'autovettura
Fiat Seicento formulata dalla ricorrente, trattandosi di domanda del tutto autonoma e distinta (e, dunque non cumulabile) dalle pretese azionate nel presente giudizio di separazione, come tale sottoposta, eventualmente, al diverso rito ordinario di cognizione.
6. In ragione della natura del procedimento e della reciproca soccombenza, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1973/2023
R.G.: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 pone a carico di l'obbligo di versare, entro giorno 5 di ogni mese, la CP_1
somma mensile di euro 250,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, in favore di , a titolo di contributo per il mantenimento del figlio oltre al 50% delle Parte_1 Per_3
spese straordinarie, il tutto con decorrenza dalla domanda (3.5.2023); rigetta nel resto, per le ragioni esposte in parte motiva;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Siracusa, il 19/06/2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1973/2023 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale” promossa da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], IVI residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Demezia
Valeriano, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], ivi CP_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato
David Buscemi, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato il 3.5.2023 premettendo di Parte_1 avere contratto matrimonio con in data 18.6.191992 e che dall'unione CP_1
nascevano i figli (il 14.11.1992), (il 28.7.1995) e (il 15.6.2005), Per_1 Per_2 Per_3
chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della separazione dal marito, nonché la previsione dell'obbligo a carico di quest'ultimo di versarle mensilmente la somma di euro 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento di maggiorenne non ancora indipendente Per_3
economicamente, ridotti ad euro 150,00 nei periodi di disoccupazione del coniuge.
Chiedeva, altresì, stabilirsi l'obbligo a carico dello di corrisponderle la somma CP_1
mensile di euro 200,00 a titolo di mantenimento per sé, importo da ridursi ad euro 100,00 nei periodi di inattività lavorativa, e di ordinare alla controparte di provvedere al passaggio di proprietà dell'autovettura FIAT Seicento, targata CE422LB.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio in data 27.11.2023 il CP_1
quale, pur non opponendosi alla pronuncia della separazione, contestava la rappresentazione dei fatti operata dalla moglie e chiedeva il rigetto delle ulteriori domande.
Pt_ In dettaglio, rappresentava che la svolgeva attività lavorativa e, pertanto, era indipendente economicamente. Evidenziava di vivere con il figlio , non ancora Per_1
autonomo economicamente, e di provvedere al suo mantenimento. In ragione della mancanza di squilibrio tra le condizioni economiche delle parti, proponeva quindi che ciascun genitore contribuisse al mantenimento del figlio con lui convivente.
All'esito dell'udienza del 28.11.2023, il Giudice, dopo avere sentito le parti personalmente, con ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. dell'1.12.2023, in via provvisoria ed urgente, poneva a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma CP_1 Parte_1
mensile di euro 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento di e – ritenuta la Per_3
causa matura per la decisione in assenza di istanze istruttorie formulate dalle parti - la rinviava per la discussione conclusiva.
Così con provvedimento del 18.6.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice rimetteva la causa dinanzi al Collegio per la decisione.
pagina 2 di 5 2. Passando al merito,in primo luogo la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
3. Passando alle statuizioni economiche, la domanda di mantenimento ex art. 156 c.c. avanzata da è infondata e va, pertanto, rigettata. Parte_1
In punto di diritto si ricorda che l'art. 156 c.c. stabilisce che venga riconosciuto, a vantaggio del coniuge a cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al proprio mantenimento qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità della somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Secondo il consolidato – oltre che condivisibile - orientamento della giurisprudenza di legittimità, “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i
"redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari
a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. n. 28938/2017).
Va, inoltre, evidenziato che “Se è vero che nella separazione personale i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, è anche vero che la prova della ricorrenza dei presupposti dell'assegno incombe su chi chiede il mantenimento e che tale prova ha ad oggetto anche
l'incolpevolezza del coniuge richiedente, quando - come nella specie - sia accertato in fatto che, pur potendo, esso non si sia attivato doverosamente per reperire un'occupazione
pagina 3 di 5 lavorativa retribuita confacente alle sue attitudini, con l'effetto di non poter porre a carico dell'altro coniuge le conseguenze della mancata conservazione del tenore di vita matrimoniale” (Cass. n. 6886/2018).
Nel caso in esame, dalle reciproche allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta
è emerso che:
svolge attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze Parte_1
Cont della ditta percependo una retribuzione di euro 270,00 euro al mese;
tuttavia, appare verosimile (come sostenuto dalla controparte) che ella possa fare affidamento su altre fonti di reddito, se si considera che all'udienza del 28.11.2023 ha dichiarato di corrispondere da sola il canone di locazione dell'immobile in cui abita con il figlio, che ammonta ad €
380,00 al mese;
- lavora presso la ditta Onda Blu, con retribuzione pari all'incirca 1.000,00 CP_1
euro al mese, ed è proprietario esclusivo della ex casa coniugale, in cui è rimasto ad abitare con il figlio più grande.
Orbene, nel caso di specie non si ravvisano i presupposti per l'accoglimento della domanda avanzata dalla ricorrente, in quanto per un verso non è emersa una sproporzione reddituale tra le parti in favore dello e, per altro verso, la è di giovane età ed è dotata di CP_1 Per_4
piena capacità lavorativa, oltre ad avere maturato esperienza professionale.
Donde, il rigetto della chiesta corresponsione di un assegno di mantenimento in suo favore.
4. Quanto alla domanda di mantenimento per il figlio formulata dalla ricorrente, Per_3
osserva il Tribunale che è incontestato che il ragazzo – da poco maggiorenne - non sia ancora autonomo sotto il profilo economico e che conviva insieme alla madre.
Orbene, alla luce della situazione economico-reddituale dei coniugi per come sopra descritta e considerato che , in assenza di elementi di segno contrario e vista l'età, Per_1
deve considerarsi autonomo economicamente secondo quanto già evidenziato nell'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., il Collegio stima equo e proporzionato porre in capo al resistente l'obbligo di corrispondere a , entro giorno 5 di ogni mese, la somma Parte_1
mensile di euro 250,00 euro per il mantenimento del figlio più piccolo, somma da rivalutare annualmente in base all'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
il tutto con pagina 4 di 5 decorrenza dalla data della domanda introduttiva del giudizio (3.5.2023).
5. Va dichiarata inammissibile la domanda di trasferimento di proprietà dell'autovettura
Fiat Seicento formulata dalla ricorrente, trattandosi di domanda del tutto autonoma e distinta (e, dunque non cumulabile) dalle pretese azionate nel presente giudizio di separazione, come tale sottoposta, eventualmente, al diverso rito ordinario di cognizione.
6. In ragione della natura del procedimento e della reciproca soccombenza, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1973/2023
R.G.: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 pone a carico di l'obbligo di versare, entro giorno 5 di ogni mese, la CP_1
somma mensile di euro 250,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, in favore di , a titolo di contributo per il mantenimento del figlio oltre al 50% delle Parte_1 Per_3
spese straordinarie, il tutto con decorrenza dalla domanda (3.5.2023); rigetta nel resto, per le ragioni esposte in parte motiva;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Siracusa, il 19/06/2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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