Art. 565. Contributo a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale 1. Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO), con sede nel Principato di Monaco, di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 925 , da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa, e' determinato ai sensi dell' articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 .
Note all' art. 565:
- La legge 15 novembre 1973, n. 925 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla Organizzazione idrografica internazionale, conclusa a Monaco Principato il 3 maggio 1967) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 1974, n. 16.
- Per il testo dell' articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , si vedano le note all'articolo 48.
Note all' art. 565:
- La legge 15 novembre 1973, n. 925 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla Organizzazione idrografica internazionale, conclusa a Monaco Principato il 3 maggio 1967) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 1974, n. 16.
- Per il testo dell' articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , si vedano le note all'articolo 48.