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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 21/02/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
C O R T E D' A P P E L L O
di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: 1) dr.ssa Patrizia MORABITO Presidente
2) dr. Natalino SAPONE Consigliere
3) dr.ssa Federica RENDE Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile per delibazione sentenza iscritta al n. 399/2023 R.G.A.C., vertente tra (CF: ) nata il [...] a [...] (R.C.) Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in [...],
e
(CF: nato il [...] a [...] (R.C.) e Controparte_1 C.F._2 residente a [...], entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Loris Maria Nisi (C.F. PEC: CodiceFiscale_3
e Elena Nisi ( PEC: , ed Email_1 CodiceFiscale_4 Email_2 elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio, in Saline Joniche (R.C.), alla Via Nazionale, tav. I
n.1
Con l'intervento del rappresentante dell' presso la Procura Generale della Repubblica Controparte_2 di Reggio Calabria;
CONCLUSIONI DELLE PARTI All'udienza del 28.10.2024 i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, ai sensi dell'art 127 ter cpc
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme: a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma 9-octiesd.l. 179/12, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Oggetto della domanda Le parti, con ricorso congiunto, esponevano di avere contratto matrimonio concordatario in data 23 gennaio 1982, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di NT NI (RC), atto
N° 4, parte II, serie A uff. 2 reg. 2). In data 30 settembre 2011 il Tribunale Ecclesiastico Regionale Calabro emetteva sentenza di nullità del matrimonio tra loro contratto, per timore incusso alla donna (can. 1103
c.j.c.).
In data 20 giugno 2012 la suddetta sentenza veniva ratificata con decreto dal Tribunale Ecclesiastico d'Appello Campano. In data 21 marzo 2023 il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica emetteva decreto di esecutività della sentenza canonica. Pertanto, le parti chiedono alla Corte di Appello di Reggio Calabria che sia dichiarata l'efficacia civile della sentenza di nullità pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Calabro di Reggio Calabria, confermata dal Tribunale Ecclesiastico Campano D'Appello e dichiarata esecutiva dalla Segnatura Apostolica di Città del Vaticano.
Considerato che
, con ordinanza del 31.1.2025 è stato così disposto “..rilevato che i ricorrenti hanno effettuato la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza all' CP_2 Controparte_3 presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria e non presso la Corte d'Appello, considerato altresì che la cancellaria ha trasmesso agli atti alla Procura Generale, parte necessaria nel presente giudizio e che quindi non si ravvisano violazioni nel contraddittorio”, la causa è stata assunta in decisione.
2.- Rito applicabile
In ordine al rito applicabile al procedimento di riconoscimento nello Stato della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio, si osserva che la legge 27 maggio 1929, n. 847, di attuazione del
Concordato dell'11 febbraio 1929, prevedeva (art. 17, 2° comma) il rito camerale per la dichiarazione di esecutività delle sentenze ecclesiastiche, che erano direttamente trasmesse dalla segreteria del Tribunale della Segnatura alla Corte di appello competente, la quale provvedeva con ordinanza pronunciata in camera di consiglio. Secondo la legge 25 marzo 1985, n. 121 di ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, il procedimento per la dichiarazione di efficacia delle sentenze ecclesiastiche non è più attivabile di ufficio, prevedendo l'art. 8, comma 2, la domanda delle parti o di una di esse, quale imprescindibile connotato propulsivo del procedimento. La giurisprudenza, sulla premessa che il richiamato art. 17 della legge n. 847 del 1929 è ancora in vigore nelle parti non incompatibili con le nuove disposizioni, ha affermato che, per effetto di tale perdurante parziale vigenza, la domanda congiunta deve essere proposta con ricorso ed il rito da seguire è quello camerale, secondo la previsione di detta norma, atteso il carattere non contenzioso del procedimento impresso dalla domanda formulata da entrambe le parti direttamente al giudice - e non rivolta contro un avversario - e la non compatibilità di una domanda siffatta con la forma della citazione, mentre nell'ipotesi di pretesa fatta valere contro l'altra parte che si oppone (o che si presume si opponga, avendo rifiutato di proporre domanda congiunta) trova applicazione il rito ordinario proprio dei procedimenti contenziosi e la domanda va proposta con citazione. Dunque, l'elemento di discrimine consiste nell'esistenza o meno di una concorde richiesta delle parti, con conseguente diversa natura - volontaria o contenziosa - dei relativi procedimenti. Tale conclusione trova riscontro nel rilievo di carattere generale che nella materia della volontaria giurisdizione il mezzo del ricorso si profila come unico strumento di accesso al giudice, in quanto la tutela invocata dal soggetto istante è funzionale ad un interesse proprio dell'ordinamento, piuttosto che ad un diritto da far valere in contrapposizione ad altra parte del processo.
3.- Requisiti procedurali Deve ritenersi la sussistenza, nel caso de quo, di tutte le condizioni previste dall'Accordo di revisione del Concordato e dal Protocollo Addizionale per far luogo alla declaratoria di efficacia della sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio in questione. La dichiarazione di nullità riguarda un matrimonio canonico celebrato in Italia secondo il rito concordatario, per cui il giudice ecclesiastico era competente a conoscere la causa.
Emerge che nel procedimento davanti al Tribunale Ecclesiastico è stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano. È stata prodotta copia: a) della sentenza del Tribunale Ecclesiastico Calabro del 30 settembre 2011, dichiarativa della nullità del matrimonio contratto dalle parti;
b) della sentenza del Tribunale Ecclesiastico d'Appello Campano del 20 giugno 2012, dichiarativa della nullità del matrimonio contratto dalle parti;
c) del decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica del 21 marzo 2023, che ha sancito l'esecutività della predetta sentenza canonica. Tale sentenza costituisce condizione dell'azione esercitata, la cui sussistenza è quindi necessaria al momento della conclusione del giudizio di delibazione (v. Cass.
15 gennaio 2009, n. 814).
Dalla lettura della pronuncia del Tribunale Ecclesiastico emerge che la nullità del matrimonio è stata pronunciata sulla base di un'ampia istruttoria, utilizzando strumenti probatori corrispondenti a quelli previsti nel processo civile italiano (audizione di parte attrice, esame dei testimoni) e giungendo ad una decisione motivata sulla base delle risultanze istruttorie acquisite. La correttezza nel merito del giudizio del giudice ecclesiastico, in correlazione con la disciplina che l'istituto del matrimonio riceve nel diritto canonico, non è sindacabile in sede di delibazione.
Non risulta, poi, l'esistenza di una sentenza del giudice italiano contrastante con quella ecclesiastica o la pendenza davanti a tale giudice di un procedimento, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, prima dell'avvenuto acquisto di esecutività della decisione ecclesiastica.
4.- Conformità all'ordine pubblico Ritiene il Collegio che la sentenza da delibare non determini effetti contrari all'ordine pubblico;
condizione, questa, necessaria per la delibazione, secondo quanto statuito dalla sentenza n. 18/1992 della Corte costituzionale e previsto nell'Accordo di revisione con il richiamo contenuto nell'art. 8, 2° comma, lett. c). Giova ricordare che, per le sentenze ecclesiastiche, in ragione del favore particolare al loro riconoscimento che lo Stato italiano si è imposto con il Protocollo addizionale del 18 febbraio 1984 modificativo del Concordato - la delibazione è possibile anche in caso di incompatibilità (non assoluta ma) relativa;
incompatibilità relativa ravvisabile tutte le volte che la divergenza possa essere superata sulla base di una valutazione di circostanze o fatti (anche irrilevanti per il diritto canonico), individuati dal giudice della delibazione, idonei a conformare la pronuncia ai valori o principi essenziali della coscienza sociale desunti dalle fonti normative costituzionali ed alla norma inderogabile, anche ordinaria, nella materia matrimoniale (Cass. SU 18 luglio 2008, n. 19809). Nel caso di specie, non è ravvisabile contrarietà all'ordine pubblico della sentenza ecclesiastica nella parte in cui ha dichiarato la nullità del matrimonio per timore incusso alla donna. Rilevanti appaiono le dichiarazioni rese da parte attrice nel corso dell'istruttoria. Ella, infatti, ha dichiarato: “…sono stata costretta a sposarlo perché mio padre mi disse chiaramente che altrimenti mi avrebbe abbandonata. Io all'epoca non avevo lavoro ed ero sola. Mi costrinse a sposarlo anche se avevo perso il bambino perché per lui era una vergogna e dovevo coprirla con questo matrimonio”. Tali dichiarazioni trovano riscontro nelle deposizioni del nonchè dei testimoni, pienamente CP_1 concordi nell'affermare che la era stata costretta a contrarre matrimonio dal padre. Parte_2 Per queste ragioni la richiesta delle parti va accolta e per l'effetto va dichiarata l'efficacia della sentenza ecclesiastica di che trattasi nello Stato italiano. L'Ufficiale di stato civile provvederà agli adempimenti di sua competenza stabiliti dalla legge.
5.- Spese processuali
Trattandosi di una domanda avanzata congiuntamente dalle parti, alcuna statuizione deve essere adottata in merito alle spese processuali.
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Parte_3 Controparte_1 deduzione, così provvede:
- dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza di nullità pronunciata dal Tribunale
Ecclesiastico Calabro di Reggio Calabria in data 30 settembre 2011, ratificata dal Tribunale Ecclesiastico d'Appello Campano in data 20 giugno 2012, dichiarata esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica di Città del Vaticano in data 21 marzo 2023, con cui è stata dichiarata la nullità del matrimonio tra e , celebrato presso la chiesa “SS. Salvatore” in Saline Parte_3 Controparte_1
Joniche, in data 23 gennaio 1982.
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di NT NI (RC) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel Registro degli atti di matrimonio del Comune e a margine degli atti di nascita dei ricorrenti;
- nulla sulle spese processuali.
Così deciso a Reggio Calabria nella camera di consiglio del 21 febbraio 2025.
La cons. est. La Presidente
dott.ssa Federica Rende dott.ssa Patrizia Morabito