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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 17/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr.Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.811/2023 RGN
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Parte_1
Botti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vallo della
Lucania alla via Angelo Rubino n.23- appellante
E rappresentato e difeso dall'avv.Veneranda Ceraulo Controparte_1
e dall'avv. Pietro Di Lorenzo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Vallo della Lucania alla via Pietro Cono Di Lorenzo
n.1 – appellato
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art.702
bis cpc del Tribunale di Vallo della Lucania pubblicata e comunicata il
12/6/23. SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente in via principale la condanna della parte appellata al pagamento delle spese e delle competenze per entrambe le fasi del giudizio di primo grado, ossia per il giudizio di accertamento tecnico preventivo e del giudizio di merito ex art. 702 bis cpc e in via subordinata la condanna della parte appellata alla refusione delle spese di giudizio con applicazione del principio della soccombenza reciproca e compensazione parziale delle spese di lite, in relazione sia al procedimento per accertamento tecnico preventivo che per il successivo giudizio di merito;
per l'appellato: chiedeva il rigetto dell'appello con la vittoria delle spese e delle competenze del giudizio con attribuzione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Il Consigliere Istruttore con ordinanza del 14 dicembre 2023
concedeva i termini previsti dalla legge per il deposito della comparsa conclusionale, fissando l'udienza del 28 novembre 2024 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione. Con ordinanza del 5 dicembre 2024 in relazione all'udienza a trattazione scritta del 28 novembre 2024 il Consigliere Istruttore
rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
adiva a sensi dell'art.702 bis cpc il Parte_1
Tribunale di Vallo della Lucania esponendo che il confinante aveva innalzato il piano di campagna e realizzato Controparte_2
un muro in cemento armato lungo tutta la linea di confine, che con tali lavori il vicino aveva modificato l'originario regime di deflusso delle acque determinando un'enorme fuoriuscita di acqua nella sua proprietà, acqua che stagnava sul suo terreno.
Concludeva chiedendo di accertare che aveva il diritto che la controparte ottemperasse alle disposizioni di cui alla CTU espletata nel procedimento per accertamento tecnico preventivo con la condanna della parte resistente ad eseguire le prescrizioni di cui alla suddetta
CTU in sede di esecuzione dei lavori di regimentazione delle acque reflue, a risarcire i danni patiti e patiendi come emersi nella relazione dello stesso CTU e a pagare le spese comprensive di quelle di CTU e delle competenze professionali con attribuzione in relazione al procedimento per accertamento tecnico preventivo.
si sostituiva eccependo di aver eseguito i Controparte_2
lavori necessari rispettando quanto indicato nella CTU e che dall'accertamento compiuto non erano emersi danni patiti dal ricorrente.
Nel corso del giudizio veniva espletata una CTU e la causa veniva riservata in decisione con provvedimento del 30/5/2023.
Il Tribunale adito condannava parte resistente all'esecuzione sul muro di pietrame dell'intervento di cui alla pag. 11 della CTU,
rigettava la domanda di risarcimento danni e compensava integralmente fra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle di CTU e di ATP.
Il Giudice di primo grado rilevava che dalla Ctu era emerso che il resistente doveva eseguire ulteriori lavori, che lo stesso tecnico non aveva riscontrato i danni che il affermava di aver subito e Pt_1
che le spese potevano essere compensate sussistendo una reciproca soccombenza. ha presentato appello avverso la Parte_1
predetta ordinanza deducendo i seguenti motivi:
1)violazione di legge, erronea, contraddittoria ed insufficiente motivazione dell'ordinanza appellata per quanto attiene la totale compensazione delle spese di lite per ambedue i procedimenti;
la motivazione era erronea, contraddittoria e insufficiente nella parte in cui veniva rigettata da domanda di risarcimento, in quanto dalla CTU
emergeva il riscontro di tali danni e, quindi, tale rigetto non poteva giustificare la compensazione delle spese;
2)violazione di legge, erronea, contraddittoria ed insufficiente motivazione dell'ordinanza appellata per quanto attiene l'errata applicazione del principio della soccombenza reciproca;
la compensazione era un'ipotesi eccezionale anche alla luce della sent
Cass sez.un. n.32061/2022 per cui o andava applicato in toto il principio della soccombenza o al massimo una soccombenza reciproca che poteva legittimare solo una parziale compensazione delle spese.
si costituiva e controdeduceva chiedendo il Controparte_2
rigetto dell'appello per i seguenti motivi:
i danni non erano stati accertati dal CTU;
l'appellante aveva travisato la ratio dell'art. 702 bis cpc in quanto il relativo giudizio veniva intrapreso non più per richiedere il risarcimento dei danni, ma per determinare un obbligo di facere nei suoi confronti ovvero la realizzazione di opere necessarie ad evitare ipotetici danni e, poi, per verificare la corrispondenza tra le opere realizzate e quelle indicate dal CTU nel procedimento ex art 696 bis cpc;
da ciò conseguiva che la ratio del combinato disposto dell'art. 696 bis cpc e dell'art. 702 bis cpc era stata totalmente disattesa;
il Tribunale nella sostanza aveva rigettato le richieste di risarcimento dei danni patrimoniali e solo apparentemente aveva accolto la domanda desumibile dalla CTU nella parte in cui veniva prescritto un'ulteriore intervento integrativo dei lavori;
il richiamo al principio della causalità da parte dell'appellante per contrastare la soccombenza reciproca invocata dal giudice di prime cure era errato in quanto tra la conclusione del giudizio ex art. 696 bis cpc e il deposito del ricorso ex art. 702 bis cpc erano trascorsi circa nove mesi e non due anni, come dedotto da controparte e il principio di causalità andava supportato da danni in fieri per l'appellante oppure da situazioni in fieri che potevano determinare concreti danni allo stesso. L'appello è fondato nei limiti della seguente motivazione.
Il primo motivo non è accoglibile, in quanto l'appellante ha sostenuto che la domanda doveva essere accolta in toto in quanto i danni lamentati erano stati riscontrati dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo.
Al fine di ottenere che tale motivo fosse accolto l'appellante avrebbe dovuto impugnare il capo della sentenza nella parte in cui la domanda di risarcimento è stata rigettata.
Il secondo motivo è accoglibile in quanto nel caso in esame non poteva dirsi che vi fosse soccombenza reciproca.
Invero secondo la sent. Cass. sez. un. n.32061/2022 pure richiamata dall'appellante secondo cui "in tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda
articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza,
configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande
contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in
caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più
capi e non consente, quindi, la condanna della parte vittoriosa al
pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in
presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 IIc cpc”.
Nel caso in esame non abbiamo una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti e neanche un parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, in quanto il ricorrente aveva chiesto che il resistente ottemperasse alle prescrizioni della CTU e, poi, aveva avanzato una seconda domanda avente ad oggetto il risarcimento dei danni patiti.
Non sussistono gli altri motivi di compensazione delle spese di cui all'art.92 cpc ossia l'assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Ne consegue che il Tribunale non poteva ritenere che fosse configurabile una soccombenza reciproca, dovendo , invece, applicare il principio della soccombenza.
Pertanto le spese dell'accertamento tecnico preventivo comprensive della Ctu e quelle di primo grado comprensive di quelle di CTU andavano poste a carico della parte soccombente ( scaglione di riferimento rispetto alle risultanze della CTU in sede di accertamento tecnico preventivo: 5201,00 E- 26.000,00 E- valori minimi- vanno riconosciute tutte le fasi ).
Va applicato il principio della soccombenza anche in questo grado di appello (scaglione costituito dalla somma delle spese liquidate a carico dell'appellato per l'accertamento tecnico preventivo e per il primo grado: 5201,00 E- 26.000,00 - valori minimi- vanno riconosciute la fase dello studio, la fase introduttiva e quella decisionale;
per la fase della trattazione va riconosciuto il 50% per la sua scarsa significatività)
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata condanna l'appellata a pagare, come da liquidazione che segue, le spese del procedimento per APT
comprensive delle spese di CTU e del giudizio di primo grado comprensive delle spese di CTU;
conferma nel resto l'ordinanza impugnata;
2) condanna l'appellata a pagare a favore dell'appellante le spese del giudizio di accertamento tecnico preventivo, spese che liquida in E
1170,00 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali e le spese di CTU;
3) condanna l'appellata a pagare a favore dell'appellante le spese del giudizio di primo grado , spese che liquida in E 2540,00 oltre IVA
e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali e le spese di CTU;
4) condanna l'appellata a pagare a favore dell'appellante le spese di questo giudizio , spese che liquida in E 2445,00 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali e le spese di CTU
Salerno, 11 dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno II sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr.Vito Colucci Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.811/2023 RGN
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Parte_1
Botti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vallo della
Lucania alla via Angelo Rubino n.23- appellante
E rappresentato e difeso dall'avv.Veneranda Ceraulo Controparte_1
e dall'avv. Pietro Di Lorenzo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Vallo della Lucania alla via Pietro Cono Di Lorenzo
n.1 – appellato
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art.702
bis cpc del Tribunale di Vallo della Lucania pubblicata e comunicata il
12/6/23. SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente in via principale la condanna della parte appellata al pagamento delle spese e delle competenze per entrambe le fasi del giudizio di primo grado, ossia per il giudizio di accertamento tecnico preventivo e del giudizio di merito ex art. 702 bis cpc e in via subordinata la condanna della parte appellata alla refusione delle spese di giudizio con applicazione del principio della soccombenza reciproca e compensazione parziale delle spese di lite, in relazione sia al procedimento per accertamento tecnico preventivo che per il successivo giudizio di merito;
per l'appellato: chiedeva il rigetto dell'appello con la vittoria delle spese e delle competenze del giudizio con attribuzione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Il Consigliere Istruttore con ordinanza del 14 dicembre 2023
concedeva i termini previsti dalla legge per il deposito della comparsa conclusionale, fissando l'udienza del 28 novembre 2024 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione. Con ordinanza del 5 dicembre 2024 in relazione all'udienza a trattazione scritta del 28 novembre 2024 il Consigliere Istruttore
rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
adiva a sensi dell'art.702 bis cpc il Parte_1
Tribunale di Vallo della Lucania esponendo che il confinante aveva innalzato il piano di campagna e realizzato Controparte_2
un muro in cemento armato lungo tutta la linea di confine, che con tali lavori il vicino aveva modificato l'originario regime di deflusso delle acque determinando un'enorme fuoriuscita di acqua nella sua proprietà, acqua che stagnava sul suo terreno.
Concludeva chiedendo di accertare che aveva il diritto che la controparte ottemperasse alle disposizioni di cui alla CTU espletata nel procedimento per accertamento tecnico preventivo con la condanna della parte resistente ad eseguire le prescrizioni di cui alla suddetta
CTU in sede di esecuzione dei lavori di regimentazione delle acque reflue, a risarcire i danni patiti e patiendi come emersi nella relazione dello stesso CTU e a pagare le spese comprensive di quelle di CTU e delle competenze professionali con attribuzione in relazione al procedimento per accertamento tecnico preventivo.
si sostituiva eccependo di aver eseguito i Controparte_2
lavori necessari rispettando quanto indicato nella CTU e che dall'accertamento compiuto non erano emersi danni patiti dal ricorrente.
Nel corso del giudizio veniva espletata una CTU e la causa veniva riservata in decisione con provvedimento del 30/5/2023.
Il Tribunale adito condannava parte resistente all'esecuzione sul muro di pietrame dell'intervento di cui alla pag. 11 della CTU,
rigettava la domanda di risarcimento danni e compensava integralmente fra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle di CTU e di ATP.
Il Giudice di primo grado rilevava che dalla Ctu era emerso che il resistente doveva eseguire ulteriori lavori, che lo stesso tecnico non aveva riscontrato i danni che il affermava di aver subito e Pt_1
che le spese potevano essere compensate sussistendo una reciproca soccombenza. ha presentato appello avverso la Parte_1
predetta ordinanza deducendo i seguenti motivi:
1)violazione di legge, erronea, contraddittoria ed insufficiente motivazione dell'ordinanza appellata per quanto attiene la totale compensazione delle spese di lite per ambedue i procedimenti;
la motivazione era erronea, contraddittoria e insufficiente nella parte in cui veniva rigettata da domanda di risarcimento, in quanto dalla CTU
emergeva il riscontro di tali danni e, quindi, tale rigetto non poteva giustificare la compensazione delle spese;
2)violazione di legge, erronea, contraddittoria ed insufficiente motivazione dell'ordinanza appellata per quanto attiene l'errata applicazione del principio della soccombenza reciproca;
la compensazione era un'ipotesi eccezionale anche alla luce della sent
Cass sez.un. n.32061/2022 per cui o andava applicato in toto il principio della soccombenza o al massimo una soccombenza reciproca che poteva legittimare solo una parziale compensazione delle spese.
si costituiva e controdeduceva chiedendo il Controparte_2
rigetto dell'appello per i seguenti motivi:
i danni non erano stati accertati dal CTU;
l'appellante aveva travisato la ratio dell'art. 702 bis cpc in quanto il relativo giudizio veniva intrapreso non più per richiedere il risarcimento dei danni, ma per determinare un obbligo di facere nei suoi confronti ovvero la realizzazione di opere necessarie ad evitare ipotetici danni e, poi, per verificare la corrispondenza tra le opere realizzate e quelle indicate dal CTU nel procedimento ex art 696 bis cpc;
da ciò conseguiva che la ratio del combinato disposto dell'art. 696 bis cpc e dell'art. 702 bis cpc era stata totalmente disattesa;
il Tribunale nella sostanza aveva rigettato le richieste di risarcimento dei danni patrimoniali e solo apparentemente aveva accolto la domanda desumibile dalla CTU nella parte in cui veniva prescritto un'ulteriore intervento integrativo dei lavori;
il richiamo al principio della causalità da parte dell'appellante per contrastare la soccombenza reciproca invocata dal giudice di prime cure era errato in quanto tra la conclusione del giudizio ex art. 696 bis cpc e il deposito del ricorso ex art. 702 bis cpc erano trascorsi circa nove mesi e non due anni, come dedotto da controparte e il principio di causalità andava supportato da danni in fieri per l'appellante oppure da situazioni in fieri che potevano determinare concreti danni allo stesso. L'appello è fondato nei limiti della seguente motivazione.
Il primo motivo non è accoglibile, in quanto l'appellante ha sostenuto che la domanda doveva essere accolta in toto in quanto i danni lamentati erano stati riscontrati dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo.
Al fine di ottenere che tale motivo fosse accolto l'appellante avrebbe dovuto impugnare il capo della sentenza nella parte in cui la domanda di risarcimento è stata rigettata.
Il secondo motivo è accoglibile in quanto nel caso in esame non poteva dirsi che vi fosse soccombenza reciproca.
Invero secondo la sent. Cass. sez. un. n.32061/2022 pure richiamata dall'appellante secondo cui "in tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda
articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza,
configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande
contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in
caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più
capi e non consente, quindi, la condanna della parte vittoriosa al
pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in
presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 IIc cpc”.
Nel caso in esame non abbiamo una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti e neanche un parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, in quanto il ricorrente aveva chiesto che il resistente ottemperasse alle prescrizioni della CTU e, poi, aveva avanzato una seconda domanda avente ad oggetto il risarcimento dei danni patiti.
Non sussistono gli altri motivi di compensazione delle spese di cui all'art.92 cpc ossia l'assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Ne consegue che il Tribunale non poteva ritenere che fosse configurabile una soccombenza reciproca, dovendo , invece, applicare il principio della soccombenza.
Pertanto le spese dell'accertamento tecnico preventivo comprensive della Ctu e quelle di primo grado comprensive di quelle di CTU andavano poste a carico della parte soccombente ( scaglione di riferimento rispetto alle risultanze della CTU in sede di accertamento tecnico preventivo: 5201,00 E- 26.000,00 E- valori minimi- vanno riconosciute tutte le fasi ).
Va applicato il principio della soccombenza anche in questo grado di appello (scaglione costituito dalla somma delle spese liquidate a carico dell'appellato per l'accertamento tecnico preventivo e per il primo grado: 5201,00 E- 26.000,00 - valori minimi- vanno riconosciute la fase dello studio, la fase introduttiva e quella decisionale;
per la fase della trattazione va riconosciuto il 50% per la sua scarsa significatività)
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata condanna l'appellata a pagare, come da liquidazione che segue, le spese del procedimento per APT
comprensive delle spese di CTU e del giudizio di primo grado comprensive delle spese di CTU;
conferma nel resto l'ordinanza impugnata;
2) condanna l'appellata a pagare a favore dell'appellante le spese del giudizio di accertamento tecnico preventivo, spese che liquida in E
1170,00 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali e le spese di CTU;
3) condanna l'appellata a pagare a favore dell'appellante le spese del giudizio di primo grado , spese che liquida in E 2540,00 oltre IVA
e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali e le spese di CTU;
4) condanna l'appellata a pagare a favore dell'appellante le spese di questo giudizio , spese che liquida in E 2445,00 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali e le spese di CTU
Salerno, 11 dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci