TAR Campobasso, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 80
TAR
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 25, comma 2-bis, del D.lgs. 152/2006 e dell'art. 2 della L. 241/1990; violazione dei principi di efficacia, buon andamento, trasparenza, buona fede, leale collaborazione e dovere di conclusione del procedimento; eccesso di potere per sviamento

    Il Collegio osserva che i termini per la conclusione del procedimento di VIA sono perentori e che, nel caso di specie, tali termini sono stati superati senza che l'amministrazione abbia provveduto. Viene richiamata la giurisprudenza che conferma la natura perentoria dei termini e l'impossibilità di giustificare il ritardo con questioni organizzative interne.

  • Rigettato
    Mancata conclusione del procedimento unico ambientale entro i termini perentori di cui all'art. 27 d.lgs. 152/2006

    Il Collegio rileva che l'inerzia dell'amministrazione si è concretizzata specificamente nel procedimento di VIA, con effetti solo riflessi sul procedimento unico ambientale. Il procedimento di VIA, pur inserito nel PUA, conserva una sua autonomia e può essere impugnato autonomamente.

  • Accolto
    Inadempimento degli organi ordinari competenti e necessità di intervento sostitutivo

    Il Collegio ordina al MASE di provvedere entro 90 giorni e, in caso di persistente inerzia, dispone l'intervento del Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile come titolare del potere sostitutivo, per l'adozione degli atti omessi nei termini previsti dalla legge.

  • Rigettato
    Mancata conclusione del procedimento unico ambientale entro termini perentori

    La domanda è assorbita dalla decisione relativa al procedimento di VIA, la cui inerzia ha riflessi sul procedimento unico. Il Collegio ha già ordinato la conclusione del procedimento di VIA.

  • Accolto
    Violazione dei termini perentori di conclusione del procedimento di VIA

    Il Collegio riconosce il diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria in quanto conseguenza automatica della violazione dei termini procedimentali da parte del MASE, come previsto dall'art. 25, comma 2-ter del D.lgs. 152/2006. Condanna il MASE al pagamento dell'importo richiesto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Campobasso, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 80
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
    Numero : 80
    Data del deposito : 13 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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