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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 216/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 27/10/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'IA PE, Presidente
EI FABIO, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 27/10/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 69/2023 depositato il 20/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Latina - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 057 2021 00362173 33 001 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: nessuno è presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto (n. 69/2023) il sig. Ricorrente_1 chiede l'annullamento della cartella esattoriale n. 057 2021 00362173 33 001, di euro 309,18, notificata in data 7.11.2022, relativa a registrazione atti giudiziari, anno
2018.
Parte ricorrente deduce la nullità della notifica del provvedimento gravato in quanto notificata via PEC da indirizzo non presente nei pubblici elenchi a norma dell'art.
3-bis della Legge n. 53 del 1994 .
Eccepisce, altresì, la prescrizione del credito tributario, deducendo, inoltre, l'inammissibilità della pretesa azionata con la cartella esattoriale gravata, stante la sussistenza di un suo credito d'imposta nei riguardi dell'Agenzia delle entrate suscettibile di compensazione per euro 26.728,unitamente alla Deduce, inoltre, la nullità l'inesistenza della notificazione della cartella esattotriale, in quanto eseguita in Roma, Indirizzo_1
che non è sua sede legale, peraltro priva di sottoscrizione digitale.
Deduce, altresì, l'omessa notificazione dell'avviso bonario.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate – Riscossione che chiede il rigetto del ricorso per in fondatezza delle doglianze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Giova rilevare, al fine del decidere, che la presente impugnativa risulta esser stata proposta avverso la cartella esattoriale, in epigrafe indicata, relativa a registrazione atti giudiziari, anno 2018, notificata il 7 novembre 2022.
Con il primo ordine di censure il ricorrente lamenta l'illegittimità della notificazione in quanto proveniente da indirizzo di posta elettronica non iscritto nei registri INI PEC.
La doglianza non coglie nel segno.
Ed invero, occorre osservare per costante insegnamento giurisprudenziale dal quale il Collegio non ritiene doversi discostare, che in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece, circostanza questa non rinvenibile dagli atti di causa, che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.
Sotto altro profilo, il ricorrente lamenta la nullità della notificazione della cartella esattoriale in quanto "non
è peraltro avvenuta né presso la sede legale del ricorrente che non è mai stata in Roma al Largo Messico n. 7 (così come indicato nell'atto) nè nelle mani di dipendente addetto alla ricezione del ricorrente, né di un suo incaricato".
Il Collegio rileva che la cartella esattoriale risulta recare in calce l'indirizzo in Roma, Indirizzo_3, che non costituisce la sede legale del contribuente, posto che allorquando il destinatario della cartella è una persona fisica, la notifica deve essere effettuata nel Comune di residenza, presso la casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.
Occorre però rilevare che, proprio in merito al perfezionamento della notificazione della cartella in contestazione, risulta depositata in atti documentazione comprovante la notifica tramite pec presso l'indirizzo pec del contribuente (Email_1), che l'Agenzia delle entrate ha depositato in atti copia, risultante dal registro INI PEC.
Orbene, l'art. 26, secondo comma, D.P.R. 602/1973 dispone che la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.”
L'art. 60 predetto dispone che in deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).
L'intervenuta notificazione della cartella esattoriale, in disparte dalla indicazione in calce alla stessa di un indirizzo non corrispondente a quello presso il Comune di residenza del ricorrente, non può far ritenere suscettibile di accoglimento il dedotto profilo di doglianza.
Non suscettibili di accoglimento sono le ulteriori censure con cui si eccepisce in particolare la prescrizione del credito erariale e la omessa notificazione dell'avviso bonario prima dell'adozione della cartella esattoriale gravata ritenendosi rispetto alla prescrizione non maturato alcun effetto, tenuto conto dell'anno d'imposta relativo alla registrazione dell'atto giudiziario, come rilevabile dalla cartella esattoriale e la data (17.11.2022) di notificazione tramite pec dell'atto impositivo odiernamente contestato.
Pertanto per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio possono essere compensate, fra le parti in causa.
P.Q.M.
respinge il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 27/10/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'IA PE, Presidente
EI FABIO, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 27/10/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 69/2023 depositato il 20/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Latina - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 057 2021 00362173 33 001 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: nessuno è presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto (n. 69/2023) il sig. Ricorrente_1 chiede l'annullamento della cartella esattoriale n. 057 2021 00362173 33 001, di euro 309,18, notificata in data 7.11.2022, relativa a registrazione atti giudiziari, anno
2018.
Parte ricorrente deduce la nullità della notifica del provvedimento gravato in quanto notificata via PEC da indirizzo non presente nei pubblici elenchi a norma dell'art.
3-bis della Legge n. 53 del 1994 .
Eccepisce, altresì, la prescrizione del credito tributario, deducendo, inoltre, l'inammissibilità della pretesa azionata con la cartella esattoriale gravata, stante la sussistenza di un suo credito d'imposta nei riguardi dell'Agenzia delle entrate suscettibile di compensazione per euro 26.728,unitamente alla Deduce, inoltre, la nullità l'inesistenza della notificazione della cartella esattotriale, in quanto eseguita in Roma, Indirizzo_1
che non è sua sede legale, peraltro priva di sottoscrizione digitale.
Deduce, altresì, l'omessa notificazione dell'avviso bonario.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle entrate – Riscossione che chiede il rigetto del ricorso per in fondatezza delle doglianze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Giova rilevare, al fine del decidere, che la presente impugnativa risulta esser stata proposta avverso la cartella esattoriale, in epigrafe indicata, relativa a registrazione atti giudiziari, anno 2018, notificata il 7 novembre 2022.
Con il primo ordine di censure il ricorrente lamenta l'illegittimità della notificazione in quanto proveniente da indirizzo di posta elettronica non iscritto nei registri INI PEC.
La doglianza non coglie nel segno.
Ed invero, occorre osservare per costante insegnamento giurisprudenziale dal quale il Collegio non ritiene doversi discostare, che in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece, circostanza questa non rinvenibile dagli atti di causa, che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.
Sotto altro profilo, il ricorrente lamenta la nullità della notificazione della cartella esattoriale in quanto "non
è peraltro avvenuta né presso la sede legale del ricorrente che non è mai stata in Roma al Largo Messico n. 7 (così come indicato nell'atto) nè nelle mani di dipendente addetto alla ricezione del ricorrente, né di un suo incaricato".
Il Collegio rileva che la cartella esattoriale risulta recare in calce l'indirizzo in Roma, Indirizzo_3, che non costituisce la sede legale del contribuente, posto che allorquando il destinatario della cartella è una persona fisica, la notifica deve essere effettuata nel Comune di residenza, presso la casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.
Occorre però rilevare che, proprio in merito al perfezionamento della notificazione della cartella in contestazione, risulta depositata in atti documentazione comprovante la notifica tramite pec presso l'indirizzo pec del contribuente (Email_1), che l'Agenzia delle entrate ha depositato in atti copia, risultante dal registro INI PEC.
Orbene, l'art. 26, secondo comma, D.P.R. 602/1973 dispone che la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.”
L'art. 60 predetto dispone che in deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).
L'intervenuta notificazione della cartella esattoriale, in disparte dalla indicazione in calce alla stessa di un indirizzo non corrispondente a quello presso il Comune di residenza del ricorrente, non può far ritenere suscettibile di accoglimento il dedotto profilo di doglianza.
Non suscettibili di accoglimento sono le ulteriori censure con cui si eccepisce in particolare la prescrizione del credito erariale e la omessa notificazione dell'avviso bonario prima dell'adozione della cartella esattoriale gravata ritenendosi rispetto alla prescrizione non maturato alcun effetto, tenuto conto dell'anno d'imposta relativo alla registrazione dell'atto giudiziario, come rilevabile dalla cartella esattoriale e la data (17.11.2022) di notificazione tramite pec dell'atto impositivo odiernamente contestato.
Pertanto per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio possono essere compensate, fra le parti in causa.
P.Q.M.
respinge il ricorso. Spese compensate.