Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo suddetto a decorrere dal 10 febbraio 1950 conformemente a quanto stabilito con lo scambio di Note in data 16 febbraio 1950.
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo suddetto a decorrere dal 10 febbraio 1950 conformemente a quanto stabilito con lo scambio di Note in data 16 febbraio 1950.