Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 1449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1449 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, nella persona della dott.ssa Manuela Robustella,
Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2211 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto “solo danni a cose”, riservata per la decisione in data
6/12/2024, previa assegnazione di giorni quaranta per il deposito della comparsa conclusionale
TRA
c.f. rappresentata e difesa, giusta procura o Parte_1 C.F._1
in calce all'atto di citazione, dagli avv.ti Attilio Doria e Anna Luongo, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, sito in Napoli, alla via G. Bausan n. 36;
ATTRICE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da atti e note di udienza.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, Parte_1
conveniva in giudizio il sito in Napoli alla via Pisani n. 259, allegando: 1) di CP_1
1
conveniva in giudizio i proprietari degli immobili serviti dall'impianto fognario, al fine di sentirli condannare al risarcimento dei predetti danni;
3) che, con sentenza n.
11710/14, il Tribunale di Napoli condannava i sig.ri , e al Pt_2 Parte_3 Pt_4
risarcimento, in proprio favore, dei danni, liquidandoli nella misura di euro 112.134,19, oltre iva ed interessi al tasso legale, oltre spese di giudizio e accessori di legge;
4) che detta sentenza, munita in data 18/09/14 della formula esecutiva, veniva notificata ai sig.ri e in data 22/06/16 unitamente all'atto di precetto;
5) che, in Pt_2 Parte_3
data 13/10/16, l'istante provvedeva a notificare un nuovo atto di precetto ai sig.ri
[...]
ed , per l'importo complessivo pari ad € 175.735,966; 6) che, avverso Pt_3 Pt_2
detto atto di precetto, proponeva opposizione il sig. , deducendo che i danni Pt_2
subiti dalla sig.ra erano stati imputati all'impianto fognario a servizio Pt_1
dell'intero fabbricato e che, nelle more del giudizio di merito, era stato costituito il
. In tale giudizio di opposizione, pertanto, il sig. chiedeva che la CP_1 Pt_2
propria responsabilità risarcitoria fosse limitata al minore importo di € 14.901,35 (pari alla propria quota millesimale) e che fosse condannato il Condomino al pagamento del restante importo. Nel giudizio si costituiva, altresì, il sig. , associandosi alla Parte_3
domanda, chiedendo di essere dichiarato debitore del minore importo pari ad €
17.944,00; 7) che, in detto giudizio, si costituiva il , Controparte_3
confermando che il danno subito dall'odierna attrice era da imputarsi all'impianto fognario condominiale;
8) che, con sentenza n. 359/21, il Tribunale di Napoli, pur rigettando l'opposizione, in accoglimento della domanda di regresso formulata dagli opponenti ed in virtù delle accertate cause infiltrative, dichiarava la corresponsabilità ex art. 2055 c.c. del Condominio in Napoli alla via Pisani n. 259 in ordine al danno subito
2 dalla sig.ra e condannava lo stesso a manlevare l'opponente nei limiti Pt_1
dell'importo pari ad € 142.890,61; 9) che nelle more del predetto giudizio, in virtù di atto di precetto di pagamento notificato ai sig.ri ed Parte_3 Pt_2
rispettivamente in data 06/05/19 e 26/04/19, l'istante agiva contro i predetti con atto di pignoramento immobiliare la cui procedura, rubricata con Rge n. 575/19, è tutt'ora pendente. Concludeva, pertanto, chiedendo di accertare e condannare il CP_4
alla via Pisani n. 259, in pers. del suo amm.re p.t., quale corresponsabile dei
[...]
danni patiti dall'immobile di proprietà attorea di cui alla sentenza n. 11710/14 del
Tribunale di Napoli, nei limiti di quanto accertato con sentenza n. 359/21 del Tribunale di Napoli, ovvero pari ad € 142.890,61, oltre interessi legali e con vittoria delle spese di liti, compreso rimborso delle spese e compensi di mediazione.
All'udienza del 28.04.23 veniva dichiarata la contumacia del Controparte_3
, non costituitosi benché ritualmente citato. Precisate le conclusioni, all'udienza del
[...]
06.12.24, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa assegnazione di giorni 40 per il deposito della sola comparsa conclusionale stente la contumacia del convenuto. CP_1
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e trova accoglimento nei limiti che saranno di seguito indicati.
L'istante, quale proprietaria di un immobile sito nel Condominio di Napoli alla via Pisani
n. 276, interessato da copiose infiltrazioni derivanti dagli scarichi fognari provenienti da una fossa settica a servizio del fabbricato condominiale, conveniva in giudizio
, e quali proprietari di immobili Controparte_5 Controparte_6 CP_7
serviti dall'impianto fognario, al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti. Tale giudizio recante RG n. 31884/06, si concludeva con sentenza n. 11710/14, che accertava i danni subiti dall'attrice a causa dell'impianto fognario a servizio del fabbricato di via Pisani n. 259 e condannava i sig.ri , e al Pt_2 Parte_3 Pt_4
3 risarcimento, in favore della sig.ra , dei danni subiti, liquidandoli nell'importo Pt_1
pari ad € 112.134,19.
Successivamente, ricevuta la notifica della predetta sentenza e del precetto per l'importo complessivo pari ad € 175.735,96, il sig. formulava opposizione Pt_2
deducendo che, dal momento che i danni subiti dalla sig.ra erano stati Pt_1
imputati all'impianto fognario a servizio dell'intero fabbricato, egli ne doveva rispondere nei limiti della propria quota millesimale per l'importo di euro 14.901,35 e chiedeva che il fosse condannato al pagamento del restante importo. Nel CP_1
giudizio di opposizione si costituivano, altresì, il sig. , il quale si associava Parte_3
alla domanda e chiedeva di essere dichiarato debitore del minore importo pari ad €
17.944,00, nonché il , il quale confermava che il danno Controparte_3
subito dalla era da imputarsi all'impianto fognario . Pt_1 CP_2
Il giudizio di opposizione si concludeva con sentenza n. 359/21 del Tribunale di Napoli, pronuncia che, in accoglimento della domanda di regresso formulata dagli opponenti ed in virtù delle accertate cause infiltrative, dichiarava la corresponsabilità, ex art. 2055
c.c., del Condominio in Napoli alla via Pisani n. 259 in ordine al danno subito dalla sig.ra e condannava lo stesso a manlevare gli opponenti nei limiti dell'importo pari Pt_1
ad € 142.890,61.
Orbene, risulta alla luce di quanto si è detto: 1) che il danno subito dall'attrice ammontava ad euro 112.134,19 (sent. 11710/14, sopra citata); 2) che, in relazione a tale danno, sussiste la responsabilità solidale di Controparte_5 CP_6
, (sent. 11710/14, resa tra l'odierna attrice e i predetti signori) e
[...] CP_7
del (sent. 359/21, sopra citata). CP_1
Ritiene, pertanto, il Tribunale che sussista l'interesse dell'attrice ad ottenere la condanna del , in quanto debitore solidale nei cui confronti la stessa non CP_1
vantava un titolo.
4 Sul punto, è appena il caso di precisare che, nel giudizio di opposizione a precetto sopra indicato, nel quale il era costituito, non vi era contestazione, da parte CP_1
dell'Ente, in merito alla sua corresponsabilità per i danni ed all'ammontare di questi ultimi, con la conseguenza che, in questa sede, si perviene alla condanna del in relazione all'intera somma oggetto della sentenza n. 11710/14, pari ad CP_1
euro 112.134,19.
Si evidenzia, inoltre, che, essendo la responsabilità del solidale con i CP_1
condomini citati nel primo giudizio, la condanna non può che riguardare l'intero e non può essere ridotta, in questa sede, delle quote millesimali afferenti ai signori P_
e , in assenza di prova del pagamento
[...] Controparte_6 CP_7
diretto, da parte di questi ultimi, in favore dell'attrice, delle proprie quote condominiali del danno.
Si rileva, in particolare, che, a differenza di quanto sostenuto dalla parte attrice, la sentenza 359/21 non ha effetto di giudicato tra ed il Condominio in Parte_1
relazione all'importo della manleva di cui alla predetta pronuncia, che riguarda esclusivamente il rapporto tra il Condominio e i signori P_ Controparte_6
e . Da quanto detto consegue: 1) che la somma spettante all'attrice nei CP_7
confronti del non può essere ridotta delle quote millesimali afferenti ai CP_1
singoli condomini (perché, come detto, non vi è prova che gli stessi abbiano pagato le loro quote direttamente all'attrice); 2) che la somma spettante all'attrice nei confronti del non può essere maggiorata, rispetto alla somma di euro 112.134,19, CP_1
delle spese di cui al precetto, non essendo il Condominio parte del primo giudizio.
Il convenuto va, pertanto, condannato al pagamento, in favore CP_1
dell'attrice, in via solidale rispetto ai signori e Controparte_5 Controparte_6
, nei cui confronti è stata già emessa sentenza di condanna (sentenza CP_7
11710/14), della somma di euro 112.134,19, oltre iva e interessi al tasso legale dal
4.11.2010 al soddisfo.
5 Le spese di lite (anche relative al procedimento di mediazione) seguono la soccombenza e sono poste a carico del . Le stesse si liquidano in CP_1
dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/14, come da ultimo aggiornati, alla luce del valore della lite (fino ad euro 260.000,00) e con riduzione del
50%, stante l'assenza di specifiche questioni in fatto e diritto.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela
Robustella, sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: Controparte_3
- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna il
[...]
al pagamento, in favore dell'attrice, in via solidale rispetto Controparte_8
ai signori e , già tenuti al Controparte_5 Controparte_6 CP_7
suddetto pagamento per effetto della sentenza n. 11710/14 emessa dal
Tribunale di Napoli, della somma di euro 112.134,19, oltre iva e interessi al tasso legale dal 4.11.2010 al soddisfo;
- rigetta ogni altra domanda attorea;
- condanna il , in persona dell'amm.re pro Controparte_3
tempore, al pagamento delle spese di lite sostenute da , che si Parte_1
liquidano in euro 786,00 per spese ed euro 10.110,80 per compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Napoli, in data 12.2.25
Il Giudice
dott.ssa Manuela Robustella
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