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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 27/02/2026, n. 1790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1790 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1790/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 3612/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_2 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marcianise - Piazza Umberto I 81025 Marcianise CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 4474/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 8 e pubblicata il 04/11/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO AUTOTUT n. 9803 2024 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 758/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti: Appellante: come in atti
Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società contribuente presenta ricorso per l'esecuzione in ottemperanza del giudicato della Sentenza della
Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Caserta n. 4474/2024 del 1° ottobre 2024, depositata il 4 novembre 2024, resa ad esito del giudizio R.G. 2264/2024, che ha accolto il ricorso proposto dalla Società con il seguente dispositivo: “La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto di diniego impugnato.
Compensa le spese".
Con riferimento al periodo d'imposta 2018, con pec del 29/11/2021 il Comune di Marcianise notificava alla Ricorrente_2 SPA l'avviso di accertamento IMU, con cui ha richiesto il pagamento del tributo in questione relativamente alle seguenti unità immobiliari ed aree fabbricabili: - Fabbricato iscritto al Catasto Fabbricati del Comune di Marcianise daticatastali_1 , R.C. €. 314.677,00 totale dovuto € 177.182,82; - Fabbricato iscritto al Catasto Fabbricati del Comune di Marcianise daticatastali_1, R.C. €. 73.218,00 totale dovuto € 41.226,31; - Terreno iscritto al Catasto Terreni del Comune di Marcianise al foglio 24 n. 438, zona omogenea “D1 D2 D3”, R.C. €.
8.300 totale dovuto € 74,70; - Fabbricato iscritto al Catasto Fabbricati del Comune di Marcianise al daticatastali_2, zona omogenea “D1 D2 D3”, R.C. €. 29.153,60 totale dovuto € 262,38; - Terreno iscritto al Catasto Terreni del Comune di Marcianise al foglio 24 n. 5262, zona omogenea “D1 D2 D3”, R.C. €17.450,00 totale dovuto € 157,07; - Terreno iscritto al Catasto Terreni del
Comune di Marcianise al foglio 24 n. 5263, zona omogenea “D1 D2 D3”, R.C. €12.450,00 totale dovuto
€ 112,05. L'IMU complessivamente richiesta alla Società con il suddetto atto impositivo ammonta a
€ 219.015,00.
A fronte della notifica del citato atto di accertamento per il periodo d'imposta 2018, la Società non presentava ricorso in quanto, a seguito di un problema informatico, non ha preso visione entro i 60 giorni dell'avviso di accertamento che sarebbe stato notificato a mezzo PEC in data 29 novembre 2021. Successivamente, interveniva un provvedimento della Agenzia delle Entrate di variazione del classamento dei suddetti immobili, che venivano dichiarati tutti collabenti - categoria catastale F2 – e quindi esenti da tassazione IMU a decorrere dal periodo di imposta 2007, ovvero a far data dal 1.1.2008. Sulla scorta della intervenuta variazione catastale la società, con pec del 2/2/2024, avanzava richiesta di annullamento in via di autotutela dell'avviso di accertamento, non impugnato. Con il provvedimento di diniego dell'autotutela prot. n. 9803/2024, notificato il 16/2/2024, il Comune di Marcianise rigettava l'istanza di autotutela per l'annullamento dell'avviso di accertamento 2018.
Il ricorso proposto dalla Società dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Caserta per l'annullamento del provvedimento di diniego dell'autotutela è stato accolto con la Sentenza n. 4474/2024 del 1° ottobre 2024, depositata il 4 novembre 2024, resa ad esito del giudizio R.G. 2264/2024, con il seguente dispositivo: “La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto di diniego impugnato. Compensa le spese”. In particolare, poiché il provvedimento dell'Amministrazione Finanziaria di classificazione dei fabbricati come “Collabenti” si applica a decorrere dall'anno 2007, la citata sentenza n. 4474/2024 afferma la retroattività, a partire dal periodo d'imposta 2008, della nuova classificazione, con conseguente esenzione da IMU a partire da tale annualità e portando la Corte di Giustizia Tributaria ad affermare che, “nella specie ed anche in osservanza del principio di correttezza, della buona fede, dell'agire corretto dell'Amministrazione si imponeva al Comune l'annullamento dell'avviso di accertamento Imu 2018.” (così il testo della sentenza).
Circa la retroattività del provvedimento emesso dall'Agenzia delle Entrate, che ha classificato “Collabenti” i fabbricati in esame, si sono espresse in senso favorevole alla Società, con riferimento all'annualità 2016, la sentenza n. 2052/4/2019 del 23 ottobre 2019, dell'allora Commissione Tributaria provinciale di Caserta
e la sentenza n. 6115/17/21 del 5 marzo 2021 dell'allora Commissione Tributaria Regionale della Campania
(alla quale il Comune di Marcianise ha dato esecuzione, riducendo l'importo della pretesa tributaria da € 312.852,00 a € 9.614,95), nonché, in relazione alle annualità che vanno dal 2008 al 2015 e per il periodo d'imposta 2017, la sentenza n. 3599/2024 del 13 maggio 2024, depositata il 9 settembre 2024, resa ad esito del giudizio R.G. 872/2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta.
Non risulta costituita controparte.
Con Ordinanza n. 2315/2025 del 06.11.2025, la Corte onerava la contribuente a documentare lo stato del procedimento RG 4000/2025 relativo all'appello presentato dal Comune avverso la sentenza della quale si chiede l'ottemperanza. In data 30.01.2026 la società deposita il dispositivo del predetto procedimento che "
Respinge l'appello. Spese e competenze del grado compensate".
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per ottemperanza è fondato e va accolto.
Il credito della Ricorrente_2 SPA è fondato sulla sentenza n. 4474/2024, il cui appello da parte del Comune di Marcianise è stato rigettato. Va conseguentemente disposto l'obbligo del Comune di Marcianise di ottemperare a quanto previsto dalla Sentenza in oggetto e, per l'effetto, di procedere all'annullamento dell'avviso di accertamento ai fini IMU per l'annualità 2018, oggetto di autotutela, il cui provvedimento di diniego è stato annullato dalla sentenza de qua, per l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 70, comma
2 del D.Lgs. 546/1990.
La Corte pertanto nomina per l'esecuzione quale Commissario ad acta il segretario comunale del Comune di Marcianise, cui concede il termine di giorni 60 per ottemperare.
Fa presente che in difetto dell'annullamento dell'avviso di accertamento IMU per l'annualità 2018 in ottemperanza alla Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta Sez. 8 n. 4474/2024 del
1° ottobre 2024, depositata il 4 novembre 2024, si procederà alla nomina di altro Commissario ad acta, cui conseguirà la aggiuntiva condanna alle spese e competenze del prosieguo della procedura di ottemperanza, nonché delle competenze da liquidare a favore del Commissario ad acta, con ulteriore aggravio di spese.
Rinvia all'udienza del 21-5-2026 ore 9.00 per la verifica dell'esecuzione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania così provvede: a) Dichiara l'obbligo del
Comune di Marcianise in ottemperanza alla Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
Caserta Sez. 8 n. 4474/2024 del 1° ottobre 2024, depositata il 4 novembre 2024 e, per l'effetto, di procedere all'annullamento dell'avviso di accertamento ai fini IMU per l'annualità 2018, oggetto di autotutela, il cui provvedimento di diniego è stato annullato dalla sentenza de qua, per l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 70, comma 2 del D.Lgs. 546/1990; b) Nomina per l'esecuzione quale
Commissario ad acta il segretario comunale del Comune di Marcianise, cui concede il termine di giorni 60 per ottemperare. Fa presente che in difetto dell'annullamento dell'avviso di accertamento IMU per l'annualità 2018 in ottemperanza alla Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta
Sez. 8 n. 4474/2024 del 1° ottobre 2024, depositata il 4 novembre 2024, si procederà alla nomina di altro
Commissario ad acta, cui conseguirà la aggiuntiva condanna alle spese e competenze del prosieguo della procedura di ottemperanza, nonché delle competenze da liquidare a favore del Commissario ad acta, con ulteriore aggravio di spese. Rinvia all'udienza del 21-5-2026 ore 9.00 per la verifica dell'esecuzione.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 3612/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_2 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marcianise - Piazza Umberto I 81025 Marcianise CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 4474/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 8 e pubblicata il 04/11/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO AUTOTUT n. 9803 2024 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 758/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti: Appellante: come in atti
Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società contribuente presenta ricorso per l'esecuzione in ottemperanza del giudicato della Sentenza della
Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Caserta n. 4474/2024 del 1° ottobre 2024, depositata il 4 novembre 2024, resa ad esito del giudizio R.G. 2264/2024, che ha accolto il ricorso proposto dalla Società con il seguente dispositivo: “La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto di diniego impugnato.
Compensa le spese".
Con riferimento al periodo d'imposta 2018, con pec del 29/11/2021 il Comune di Marcianise notificava alla Ricorrente_2 SPA l'avviso di accertamento IMU, con cui ha richiesto il pagamento del tributo in questione relativamente alle seguenti unità immobiliari ed aree fabbricabili: - Fabbricato iscritto al Catasto Fabbricati del Comune di Marcianise daticatastali_1 , R.C. €. 314.677,00 totale dovuto € 177.182,82; - Fabbricato iscritto al Catasto Fabbricati del Comune di Marcianise daticatastali_1, R.C. €. 73.218,00 totale dovuto € 41.226,31; - Terreno iscritto al Catasto Terreni del Comune di Marcianise al foglio 24 n. 438, zona omogenea “D1 D2 D3”, R.C. €.
8.300 totale dovuto € 74,70; - Fabbricato iscritto al Catasto Fabbricati del Comune di Marcianise al daticatastali_2, zona omogenea “D1 D2 D3”, R.C. €. 29.153,60 totale dovuto € 262,38; - Terreno iscritto al Catasto Terreni del Comune di Marcianise al foglio 24 n. 5262, zona omogenea “D1 D2 D3”, R.C. €17.450,00 totale dovuto € 157,07; - Terreno iscritto al Catasto Terreni del
Comune di Marcianise al foglio 24 n. 5263, zona omogenea “D1 D2 D3”, R.C. €12.450,00 totale dovuto
€ 112,05. L'IMU complessivamente richiesta alla Società con il suddetto atto impositivo ammonta a
€ 219.015,00.
A fronte della notifica del citato atto di accertamento per il periodo d'imposta 2018, la Società non presentava ricorso in quanto, a seguito di un problema informatico, non ha preso visione entro i 60 giorni dell'avviso di accertamento che sarebbe stato notificato a mezzo PEC in data 29 novembre 2021. Successivamente, interveniva un provvedimento della Agenzia delle Entrate di variazione del classamento dei suddetti immobili, che venivano dichiarati tutti collabenti - categoria catastale F2 – e quindi esenti da tassazione IMU a decorrere dal periodo di imposta 2007, ovvero a far data dal 1.1.2008. Sulla scorta della intervenuta variazione catastale la società, con pec del 2/2/2024, avanzava richiesta di annullamento in via di autotutela dell'avviso di accertamento, non impugnato. Con il provvedimento di diniego dell'autotutela prot. n. 9803/2024, notificato il 16/2/2024, il Comune di Marcianise rigettava l'istanza di autotutela per l'annullamento dell'avviso di accertamento 2018.
Il ricorso proposto dalla Società dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Caserta per l'annullamento del provvedimento di diniego dell'autotutela è stato accolto con la Sentenza n. 4474/2024 del 1° ottobre 2024, depositata il 4 novembre 2024, resa ad esito del giudizio R.G. 2264/2024, con il seguente dispositivo: “La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto di diniego impugnato. Compensa le spese”. In particolare, poiché il provvedimento dell'Amministrazione Finanziaria di classificazione dei fabbricati come “Collabenti” si applica a decorrere dall'anno 2007, la citata sentenza n. 4474/2024 afferma la retroattività, a partire dal periodo d'imposta 2008, della nuova classificazione, con conseguente esenzione da IMU a partire da tale annualità e portando la Corte di Giustizia Tributaria ad affermare che, “nella specie ed anche in osservanza del principio di correttezza, della buona fede, dell'agire corretto dell'Amministrazione si imponeva al Comune l'annullamento dell'avviso di accertamento Imu 2018.” (così il testo della sentenza).
Circa la retroattività del provvedimento emesso dall'Agenzia delle Entrate, che ha classificato “Collabenti” i fabbricati in esame, si sono espresse in senso favorevole alla Società, con riferimento all'annualità 2016, la sentenza n. 2052/4/2019 del 23 ottobre 2019, dell'allora Commissione Tributaria provinciale di Caserta
e la sentenza n. 6115/17/21 del 5 marzo 2021 dell'allora Commissione Tributaria Regionale della Campania
(alla quale il Comune di Marcianise ha dato esecuzione, riducendo l'importo della pretesa tributaria da € 312.852,00 a € 9.614,95), nonché, in relazione alle annualità che vanno dal 2008 al 2015 e per il periodo d'imposta 2017, la sentenza n. 3599/2024 del 13 maggio 2024, depositata il 9 settembre 2024, resa ad esito del giudizio R.G. 872/2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta.
Non risulta costituita controparte.
Con Ordinanza n. 2315/2025 del 06.11.2025, la Corte onerava la contribuente a documentare lo stato del procedimento RG 4000/2025 relativo all'appello presentato dal Comune avverso la sentenza della quale si chiede l'ottemperanza. In data 30.01.2026 la società deposita il dispositivo del predetto procedimento che "
Respinge l'appello. Spese e competenze del grado compensate".
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per ottemperanza è fondato e va accolto.
Il credito della Ricorrente_2 SPA è fondato sulla sentenza n. 4474/2024, il cui appello da parte del Comune di Marcianise è stato rigettato. Va conseguentemente disposto l'obbligo del Comune di Marcianise di ottemperare a quanto previsto dalla Sentenza in oggetto e, per l'effetto, di procedere all'annullamento dell'avviso di accertamento ai fini IMU per l'annualità 2018, oggetto di autotutela, il cui provvedimento di diniego è stato annullato dalla sentenza de qua, per l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 70, comma
2 del D.Lgs. 546/1990.
La Corte pertanto nomina per l'esecuzione quale Commissario ad acta il segretario comunale del Comune di Marcianise, cui concede il termine di giorni 60 per ottemperare.
Fa presente che in difetto dell'annullamento dell'avviso di accertamento IMU per l'annualità 2018 in ottemperanza alla Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta Sez. 8 n. 4474/2024 del
1° ottobre 2024, depositata il 4 novembre 2024, si procederà alla nomina di altro Commissario ad acta, cui conseguirà la aggiuntiva condanna alle spese e competenze del prosieguo della procedura di ottemperanza, nonché delle competenze da liquidare a favore del Commissario ad acta, con ulteriore aggravio di spese.
Rinvia all'udienza del 21-5-2026 ore 9.00 per la verifica dell'esecuzione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania così provvede: a) Dichiara l'obbligo del
Comune di Marcianise in ottemperanza alla Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
Caserta Sez. 8 n. 4474/2024 del 1° ottobre 2024, depositata il 4 novembre 2024 e, per l'effetto, di procedere all'annullamento dell'avviso di accertamento ai fini IMU per l'annualità 2018, oggetto di autotutela, il cui provvedimento di diniego è stato annullato dalla sentenza de qua, per l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 70, comma 2 del D.Lgs. 546/1990; b) Nomina per l'esecuzione quale
Commissario ad acta il segretario comunale del Comune di Marcianise, cui concede il termine di giorni 60 per ottemperare. Fa presente che in difetto dell'annullamento dell'avviso di accertamento IMU per l'annualità 2018 in ottemperanza alla Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta
Sez. 8 n. 4474/2024 del 1° ottobre 2024, depositata il 4 novembre 2024, si procederà alla nomina di altro
Commissario ad acta, cui conseguirà la aggiuntiva condanna alle spese e competenze del prosieguo della procedura di ottemperanza, nonché delle competenze da liquidare a favore del Commissario ad acta, con ulteriore aggravio di spese. Rinvia all'udienza del 21-5-2026 ore 9.00 per la verifica dell'esecuzione.