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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/07/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N.V.G. 2685/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
16/04/2025, assunto in decisione in data 09/07/2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'avvocato SALVADORI ARIANNA BEATRICE ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
OGGETTO: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio
CONCLUSIONI omologare con sentenza la separazione consensuale dei IGg.ri e , alle seguenti Parte_1 Parte_2 condizioni:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto e collaborazione, fermi restando i reciproci obblighi di Legge, garantendo, in ordine all'educazione del figlio , un supporto Controparte_1 reciproco e un dialogo proficuo e propositivo, nel preminente interesse dello stesso.
pagina 1 di 5 2) Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori i quali, nello spirito Controparte_1 dell'affido condiviso, eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione relative allo stesso, mentre dovranno essere adottate di comune intesa le decisioni di carattere straordinario e, in ogni caso, quelle di maggiore importanza per la vita del figlio relative all'educazione, allo studio e alle cure sanitarie;
pertanto gli stessi si impegnano a tenersi reciprocamente informati su ciò che concerne la crescita di e le sue condizioni di salute, assumeranno di Controparte_1 comune accordo tutte le scelte relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del figlio ovvero concorderanno i suoi futuri corsi di studio, le attività sportive, eventuali corsi extra scolastici, tenuto conto delle capacità e delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso.
3) sarà collocato paritariamente presso entrambi i genitori e la residenza anagrafica rimarrà Controparte_1 fissata con la madre convivente presso l'attuale casa coniugale in RA AN (MB), via della Cascinetta,
16, costituendo con la stessa nucleo famigliare.
4) Salvi diversi e migliori accordi, starà con ciascuno dei genitori a fine settimana alternati Controparte_1 dal venerdì pomeriggio dall'uscita della scuola sino al lunedì mattina con rientro a scuola.
Infrasettimanalmente, trascorrerà due giorni con la madre e due giorni con il padre. Controparte_1
Indicativamente, a seguito del weekend trascorso con la madre, starà con il padre nelle giornate del lunedì, dall'orario di uscita da scuola, sino al mercoledì mattina, quando verrà accompagnato a scuola a cura dello stesso, e starà con la madre il mercoledì, dall'orario di uscita da scuola, sino al venerdì mattina, quando verrà accompagnato a scuola a cura della stessa. Viceversa, a seguito del weekend trascorso con il padre, starà con la madre nelle giornate del lunedì, dall'orario di uscita da scuola, sino al mercoledì mattina, quando verrà accompagnato a scuola a cura della stessa, e starà con il padre il mercoledì, dall'orario di uscita da scuola, sino al venerdì mattina, quando verrà accompagnato a scuola a cura dello stesso.
Il tutto con reciproca elasticità e collaborazione nonché avvicendamento dei trasporti tra casa materna e paterna e viceversa, nell'interesse del figlio.
5) I genitori si impegnano a collaborare per la migliore gestione di . Resta inteso che le Controparte_1 modalità di visita potranno essere modificate su comune accordo dei genitori, tenendo in considerazione le esigenze personali, scolastiche, sportive, sociali e ricreative del figlio minore, nonché le rispettive esigenze dei genitori, e seguendo il criterio dell'alternanza.
6) Per quanto concerne le festività natalizie, si alternerà presso l'uno o l'altro genitore. Controparte_1
Quando trascorrerà con la madre il giorno di Natale e l'ultimo dell'anno, starà con il padre il giorno di Santo
EF e il primo dell'anno e viceversa l'anno successivo. La medesima alternanza si avrà per le vacanze pasquali e tra il giorno di Natale e quello di Pasqua. Restano salvi diversi accordi tra i coniugi da assumersi entro il 30 novembre per le vacanze natalizie ed entro 30 giorni prima di Pasqua per quanto concerne le vacanze pasquali, anche con possibilità di suddivisione al 50% tra i genitori del periodo di vacanza pagina 2 di 5 scolastica.
7) Salvo diversi accordi, le altre principali festività, nonché i ponti civili e religiosi, verranno trascorsi dal figlio ad anni alterni con il padre e con la madre, il tutto tenendo in considerazione il primario interesse dello stesso.
In ogni caso ciascun genitore avrà il diritto di partecipare alle giornate di festa organizzate da istituti scolastici, associazioni sportive e altri centri di aggregazione che verranno frequentati da nonché Controparte_1 ciascun genitore avrà il diritto di far visita al figlio nel giorno del di lui compleanno.
8) D'estate, trascorrerà con ciascun genitore almeno quindici giorni di vacanza ogni anno, Controparte_1 in agosto ovvero in altro periodo concordato tra i signori e entro e non oltre il 31 maggio di Pt_1 Pt_2 ogni anno. Inoltre, in linea tendenziale e di massima, entrambi i genitori concordano che il figlio CP_1
potrà trascorrere con i genitori, in periodi di chiusura scolastica e in egual misura approssimativa nel
[...] corso dell'anno solare, ulteriori periodi di vacanza in Toscana o in Liguria presso le residenze dei nonni, o in altre località di villeggiatura.
Resta inteso che in tali periodi resterà sospeso il diritto di visita dell'altro genitore e che le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente il luogo di villeggiatura e a garantire la comunicazione telefonica del figlio con l'altro genitore per tutta la durata della vacanza.
9) In ragione del collocamento paritario di , i signori e si faranno carico in Controparte_1 Pt_1 Pt_2 misura paritaria del mantenimento ordinario dello stesso, attuando quindi il principio del mantenimento diretto.
10) Per quanto concerne le spese relative al minore, i signori e se ne faranno carico nella Pt_1 Pt_2 misura del 50% ciascuno, comprese le spese relative ad abbigliamento, scuola e socializzazione, secondo il
Protocollo in uso su Codesto Tribunale, per quanto concerne le spese che devono necessariamente essere previamente concordate tra i genitori.
11) L'assegno unico verrà percepito interamente dalla signora . A tal fine il signor si impegna Pt_1 Pt_2 ad assumere ogni e qualsivoglia formalità a tale scopo necessaria, sia in via diretta che indiretta, affinché la
IG.ra possa percepire l'assegno unico nella misura massima possibile. Pt_1
12) Le detrazioni fiscali spetteranno alla IG.ra nella misura del 100%. Parte_1
13) La casa coniugale di RA AN (MB), via della Cascinetta, 16, rimarrà assegnata alla IG.ra
[...]
, con tutto quanto l'arreda, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio minore Pt_1
e/o sino a quando sarà dallo stesso abitata. Controparte_1
14) Il IG. si impegna a reperire una diversa abitazione in locazione, in RA AN o paesi Parte_2 limitrofi, e a ivi trasferire la propria residenza entro il termine di sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, portando con sé i propri effetti personali lasciando libero di sé l'immobile a suo tempo adibito a casa coniugale, che resterà nella piena disponibilità e nel pieno possesso della IG.ra . Parte_1
pagina 3 di 5 15) Il IG. si farà integralmente carico dell'estinzione del finanziamento contratto per l'acquisto Parte_2 dei mobili della cameretta del figlio , che rimarranno nell'immobile ex casa familiare. Controparte_1
16) I coniugi concordano che ciascuno si farà carico del pagamento della rata del mutuo gravante sull'immobile cointestato sito in RA AN (MB), via della Cascinetta, 16, nella misura del 50% ciascuno, tramite la messa a disposizione della relativa somma sul conto corrente cointestato acceso presso Banca
Monte Dei Paschi di Siena s.p.a., impegnandosi sin da ora ad attivarsi fattivamente per la sottoscrizione di soluzioni economicamente più favorevoli ove se ne dovesse presentare l'opportunità.
17) L'autovettura Citroën C3 Picasso Tg. DV659YJ intestata al IG. rimarrà in uso alla IG.ra Parte_2
, sino al passaggio di proprietà in favore della stessa che dovrà avvenire entro 6 mesi dalla data Parte_1 di sottoscrizione del presente ricorso.
18) Nulla si prevede a titolo di assegno per il coniuge, dichiarandosi i ricorrenti economicamente indipendenti. Infatti la IG.ra pur essendo temporaneamente priva di attività lavorativa è Parte_1 percettrice di NASPI, potendo vantarne i requisiti contributivi ex lege richiesti.
19) Entrambi i coniugi prestano assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e a quello del figlio minorenne
, concordando, sin da ora, sull'espatrio al di fuori del territorio dell'Unione Europea del Controparte_1 figlio per periodi di vacanza e/o di studio.
20) Entrambi i coniugi dichiarano di avere regolato definitivamente ogni e qualsivoglia rapporto patrimoniale tra gli stessi pendente e che pertanto, con la puntuale esecuzione del presente accordo, non avranno più null'altro a chiedere e/o pretendere reciprocamente l'una dall'altro e l'altro all'una fatta eccezione per quanto previsto in tale sede.
21) Le parti si impegnano a non introdurre nella vita la presenza di partner occasionali Controparte_1 nonché di adoperare le dovute cautele affinché la figura dell'altro genitore non venga sostituita dal proprio nuovo partner. , pertanto, potrà essere coinvolto nella relazione dei genitori con i loro Controparte_1 partner, con gradualità e assecondando i tempi dello stesso, solo qualora la relazione instaurata con gli stessi sia da considerarsi caratterizzata da una certa stabilità.
22) I signori e si dichiarano entrambi soddisfatti delle presenti condizioni e, con la Pt_1 Pt_2 sottoscrizione del presente ricorso, si impegnano a dare esecuzione ai predetti accordi sin dalla data odierna.
pagina 4 di 5 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 05.07.2012 a Sanremo Parte_1 Parte_2
(IM);
- Dall'unione è nato il figlio (04.02.2012); Controparte_1
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 09.07.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/03/2023 da
[...]
nei confronti di , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, Pt_1 Parte_2 così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2 omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Sanremo (IM), per le annotazioni di legge
(atto n. 50, parte I, anno 2012);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 10 luglio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunitosi in camera di consigli in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
16/04/2025, assunto in decisione in data 09/07/2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'avvocato SALVADORI ARIANNA BEATRICE ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica presso la Procura della
Repubblica di Monza
OGGETTO: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio
CONCLUSIONI omologare con sentenza la separazione consensuale dei IGg.ri e , alle seguenti Parte_1 Parte_2 condizioni:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto e collaborazione, fermi restando i reciproci obblighi di Legge, garantendo, in ordine all'educazione del figlio , un supporto Controparte_1 reciproco e un dialogo proficuo e propositivo, nel preminente interesse dello stesso.
pagina 1 di 5 2) Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori i quali, nello spirito Controparte_1 dell'affido condiviso, eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione relative allo stesso, mentre dovranno essere adottate di comune intesa le decisioni di carattere straordinario e, in ogni caso, quelle di maggiore importanza per la vita del figlio relative all'educazione, allo studio e alle cure sanitarie;
pertanto gli stessi si impegnano a tenersi reciprocamente informati su ciò che concerne la crescita di e le sue condizioni di salute, assumeranno di Controparte_1 comune accordo tutte le scelte relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del figlio ovvero concorderanno i suoi futuri corsi di studio, le attività sportive, eventuali corsi extra scolastici, tenuto conto delle capacità e delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso.
3) sarà collocato paritariamente presso entrambi i genitori e la residenza anagrafica rimarrà Controparte_1 fissata con la madre convivente presso l'attuale casa coniugale in RA AN (MB), via della Cascinetta,
16, costituendo con la stessa nucleo famigliare.
4) Salvi diversi e migliori accordi, starà con ciascuno dei genitori a fine settimana alternati Controparte_1 dal venerdì pomeriggio dall'uscita della scuola sino al lunedì mattina con rientro a scuola.
Infrasettimanalmente, trascorrerà due giorni con la madre e due giorni con il padre. Controparte_1
Indicativamente, a seguito del weekend trascorso con la madre, starà con il padre nelle giornate del lunedì, dall'orario di uscita da scuola, sino al mercoledì mattina, quando verrà accompagnato a scuola a cura dello stesso, e starà con la madre il mercoledì, dall'orario di uscita da scuola, sino al venerdì mattina, quando verrà accompagnato a scuola a cura della stessa. Viceversa, a seguito del weekend trascorso con il padre, starà con la madre nelle giornate del lunedì, dall'orario di uscita da scuola, sino al mercoledì mattina, quando verrà accompagnato a scuola a cura della stessa, e starà con il padre il mercoledì, dall'orario di uscita da scuola, sino al venerdì mattina, quando verrà accompagnato a scuola a cura dello stesso.
Il tutto con reciproca elasticità e collaborazione nonché avvicendamento dei trasporti tra casa materna e paterna e viceversa, nell'interesse del figlio.
5) I genitori si impegnano a collaborare per la migliore gestione di . Resta inteso che le Controparte_1 modalità di visita potranno essere modificate su comune accordo dei genitori, tenendo in considerazione le esigenze personali, scolastiche, sportive, sociali e ricreative del figlio minore, nonché le rispettive esigenze dei genitori, e seguendo il criterio dell'alternanza.
6) Per quanto concerne le festività natalizie, si alternerà presso l'uno o l'altro genitore. Controparte_1
Quando trascorrerà con la madre il giorno di Natale e l'ultimo dell'anno, starà con il padre il giorno di Santo
EF e il primo dell'anno e viceversa l'anno successivo. La medesima alternanza si avrà per le vacanze pasquali e tra il giorno di Natale e quello di Pasqua. Restano salvi diversi accordi tra i coniugi da assumersi entro il 30 novembre per le vacanze natalizie ed entro 30 giorni prima di Pasqua per quanto concerne le vacanze pasquali, anche con possibilità di suddivisione al 50% tra i genitori del periodo di vacanza pagina 2 di 5 scolastica.
7) Salvo diversi accordi, le altre principali festività, nonché i ponti civili e religiosi, verranno trascorsi dal figlio ad anni alterni con il padre e con la madre, il tutto tenendo in considerazione il primario interesse dello stesso.
In ogni caso ciascun genitore avrà il diritto di partecipare alle giornate di festa organizzate da istituti scolastici, associazioni sportive e altri centri di aggregazione che verranno frequentati da nonché Controparte_1 ciascun genitore avrà il diritto di far visita al figlio nel giorno del di lui compleanno.
8) D'estate, trascorrerà con ciascun genitore almeno quindici giorni di vacanza ogni anno, Controparte_1 in agosto ovvero in altro periodo concordato tra i signori e entro e non oltre il 31 maggio di Pt_1 Pt_2 ogni anno. Inoltre, in linea tendenziale e di massima, entrambi i genitori concordano che il figlio CP_1
potrà trascorrere con i genitori, in periodi di chiusura scolastica e in egual misura approssimativa nel
[...] corso dell'anno solare, ulteriori periodi di vacanza in Toscana o in Liguria presso le residenze dei nonni, o in altre località di villeggiatura.
Resta inteso che in tali periodi resterà sospeso il diritto di visita dell'altro genitore e che le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente il luogo di villeggiatura e a garantire la comunicazione telefonica del figlio con l'altro genitore per tutta la durata della vacanza.
9) In ragione del collocamento paritario di , i signori e si faranno carico in Controparte_1 Pt_1 Pt_2 misura paritaria del mantenimento ordinario dello stesso, attuando quindi il principio del mantenimento diretto.
10) Per quanto concerne le spese relative al minore, i signori e se ne faranno carico nella Pt_1 Pt_2 misura del 50% ciascuno, comprese le spese relative ad abbigliamento, scuola e socializzazione, secondo il
Protocollo in uso su Codesto Tribunale, per quanto concerne le spese che devono necessariamente essere previamente concordate tra i genitori.
11) L'assegno unico verrà percepito interamente dalla signora . A tal fine il signor si impegna Pt_1 Pt_2 ad assumere ogni e qualsivoglia formalità a tale scopo necessaria, sia in via diretta che indiretta, affinché la
IG.ra possa percepire l'assegno unico nella misura massima possibile. Pt_1
12) Le detrazioni fiscali spetteranno alla IG.ra nella misura del 100%. Parte_1
13) La casa coniugale di RA AN (MB), via della Cascinetta, 16, rimarrà assegnata alla IG.ra
[...]
, con tutto quanto l'arreda, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio minore Pt_1
e/o sino a quando sarà dallo stesso abitata. Controparte_1
14) Il IG. si impegna a reperire una diversa abitazione in locazione, in RA AN o paesi Parte_2 limitrofi, e a ivi trasferire la propria residenza entro il termine di sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, portando con sé i propri effetti personali lasciando libero di sé l'immobile a suo tempo adibito a casa coniugale, che resterà nella piena disponibilità e nel pieno possesso della IG.ra . Parte_1
pagina 3 di 5 15) Il IG. si farà integralmente carico dell'estinzione del finanziamento contratto per l'acquisto Parte_2 dei mobili della cameretta del figlio , che rimarranno nell'immobile ex casa familiare. Controparte_1
16) I coniugi concordano che ciascuno si farà carico del pagamento della rata del mutuo gravante sull'immobile cointestato sito in RA AN (MB), via della Cascinetta, 16, nella misura del 50% ciascuno, tramite la messa a disposizione della relativa somma sul conto corrente cointestato acceso presso Banca
Monte Dei Paschi di Siena s.p.a., impegnandosi sin da ora ad attivarsi fattivamente per la sottoscrizione di soluzioni economicamente più favorevoli ove se ne dovesse presentare l'opportunità.
17) L'autovettura Citroën C3 Picasso Tg. DV659YJ intestata al IG. rimarrà in uso alla IG.ra Parte_2
, sino al passaggio di proprietà in favore della stessa che dovrà avvenire entro 6 mesi dalla data Parte_1 di sottoscrizione del presente ricorso.
18) Nulla si prevede a titolo di assegno per il coniuge, dichiarandosi i ricorrenti economicamente indipendenti. Infatti la IG.ra pur essendo temporaneamente priva di attività lavorativa è Parte_1 percettrice di NASPI, potendo vantarne i requisiti contributivi ex lege richiesti.
19) Entrambi i coniugi prestano assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e a quello del figlio minorenne
, concordando, sin da ora, sull'espatrio al di fuori del territorio dell'Unione Europea del Controparte_1 figlio per periodi di vacanza e/o di studio.
20) Entrambi i coniugi dichiarano di avere regolato definitivamente ogni e qualsivoglia rapporto patrimoniale tra gli stessi pendente e che pertanto, con la puntuale esecuzione del presente accordo, non avranno più null'altro a chiedere e/o pretendere reciprocamente l'una dall'altro e l'altro all'una fatta eccezione per quanto previsto in tale sede.
21) Le parti si impegnano a non introdurre nella vita la presenza di partner occasionali Controparte_1 nonché di adoperare le dovute cautele affinché la figura dell'altro genitore non venga sostituita dal proprio nuovo partner. , pertanto, potrà essere coinvolto nella relazione dei genitori con i loro Controparte_1 partner, con gradualità e assecondando i tempi dello stesso, solo qualora la relazione instaurata con gli stessi sia da considerarsi caratterizzata da una certa stabilità.
22) I signori e si dichiarano entrambi soddisfatti delle presenti condizioni e, con la Pt_1 Pt_2 sottoscrizione del presente ricorso, si impegnano a dare esecuzione ai predetti accordi sin dalla data odierna.
pagina 4 di 5 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 05.07.2012 a Sanremo Parte_1 Parte_2
(IM);
- Dall'unione è nato il figlio (04.02.2012); Controparte_1
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 09.07.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 22/03/2023 da
[...]
nei confronti di , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, Pt_1 Parte_2 così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2 omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Sanremo (IM), per le annotazioni di legge
(atto n. 50, parte I, anno 2012);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 10 luglio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona pagina 5 di 5