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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 06/11/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Riccardo Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 424/2020 promossa da:
), con l'avv. FILICI UMBERTO Parte_1 C.F._1
(C.F. , giusta procura in atti;
C.F._2
PARTE ATTRICE nei confronti di
( ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. RAINONE
RO (C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._3
PARTE CONVENUTA
avente ad oggetto: Mutuo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 12 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta in conformità ai canoni di cui agli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella formulazione risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 58 comma 2 della l. 18 giugno 2009, n. 69, mediante esposizione succinta dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
2. L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida
(Cass. S.U. 8/5/2014 n. 9936; Cass. 28/5/2014 n. 12002; Cass. 19/8/2016
n. 17214), nonché il “principio di sinteticità degli atti processuali” ex art. 3, comma 2 c.p.a., applicabile anche al processo civile (Cass. 20/10/2016, n.
21297 ed oggi confermato dal D. Lgs. n. 149 del 2022, che, dando attuazione allo specifico criterio di delega contenuto nell'articolo 1, comma
17, lett. d), della legge n. 206 del 2021, ha introdotto gli artt. 121 c.p.c. e 46 disp. att. c.p.c.).
3. L'attrice esponeva e deduceva “che, in data 11.01.2010, l'odierna attrice sottoscriveva con la il Controparte_1 contratto di prestito personale nr. 00004046406200. L'importo totale finanziato, alla data dell'11.01.2010, in favore dell'odierna attrice è pari a
Euro 32.250,00 mentre la somma netta erogata è di Euro 30.000,00. Il regolamento negoziale in oggetto prevede che l'importo finanziato debba essere restituito in nr. 120 rate mensili;
così che l'importo complessivo da restituire – comprensivo di interessi e spese varie – ammonterebbe a complessivi Euro 45.596,12. Nel documento contrattuale viene indicato il
TAEG pari al 7,52% e TAN pari al 7,25%, nonché un tasso di mora contrattuale di 10 punti in più al tasso BCE;
-che come già preannunciato dal funzionario della banca in sede informativa, sempre in data 11.01.2010 e pagina 2 di 12 presso i locali della filiale della società, la sig.ra Parte_1 sottoscriveva contestualmente al finanziamento contratto di assicurazione a tutela del credito denominato “Coperture Assicurative Protezione del Credito altresì definite credit Protection” con LI AL SP (oggi Met Life) e/o
Chartis Europe SA, Tuttavia, si deve evidenziare come nel contratto, articolo
6, sia indicato il nome di un'altra compagnia assicurativa la HSBC SP.
Quest'ultima a seguito di formale richiesta ha comunicato di non aver contratto alcuna polizza assicurativa a favore o per conto dell'odierna parte attrice. Per fare chiarezza sul punto, è stata inoltrata richiesta, ex art 119
TUB, per il rilascio di copia del contratto di assicurazione riferito al contratto per cui è causa. Il premio unico anticipato lordo richiesto e regolarmente versato dalla sig.ra ammontava a complessivi euro Parte_1
2.250,00”.
4. L'attrice quindi concludeva chiedendo: “accertare e dichiarare l'errata indicazione del TAEG da parte della , CP_1 Controparte_1
nel contratto di finanziamento - prestito personale n.
[...]
00004046406200 sottoscritto dall'odierna parte attrice in data 11.01.2010.
Infatti nell'ambito del calcolo del TAEG va inserita la polizza assicurativa, per tutti i motivi di cui in premessa. Ai sensi degli artt. 117 e 125 bis, commi 6 e
7 TUB, Voglia, quindi, accertare e dichiarare la nullità parziale del predetto contratto nella parte in cui è errata la indicazione del TAEG e per l'effetto disporre la sostituzione del tasso di interesse con quello minimo dei BOT
(pari all'0,74% all'epoca della sottoscrizione del contratto) accertando come dovuta all'attrice la somma pagata in eccesso e quantificata in euro
13.748,76 o quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa.
In virtù di quanto sopra, piaccia accertare e dichiarare che la sig.ra Parte_1 ha indebitamente versato la somma di euro 13.748,76, per l'effetto
[...] condannare la parte convenuta alla ripetizione di tale somma- oltre interessi
pagina 3 di 12 legali e rivalutazione- in favore dell'istante ovvero alla diversa maggiore o minor somma che verrà determinata in corso di causa, sempre oltre interessi legali e rivalutazione;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori come per Legge”.
5. Si costituiva la sostenendo in particolareche il Controparte_1 contratto rispettava le normative vigenti all'epoca della sottoscrizione
(2010); che la polizza assicurativa non era obbligatoria ma facoltativa, quindi non è inclusa nel TAEG e che l'attrice aveva la possibilità di recedere dalla polizza senza penalità e che pertanto che il TAEG indicato nel contratto fosse corretto.
6. La questione concerne in altri termini la veridicità del TAEG applicato al contratto di finanziamento personale finalizzato, sotto il profilo della corretta o meno esclusione del costo relativo alla polizza assicurativa prevista a protezione del credito, in quanto ai fini del computo del tasso effettivamente applicato in un'operazione di finanziamento si deve tener conto sia del tasso nominale calcolato sul capitale, sia di tutti i costi che sono strettamente correlati al finanziamento stesso, tra cui le spese di assicurazione da qualificarsi obbligatoria.
7. Il TAEG, come noto, è un indicatore sintetico che rappresenta al cliente il costo globale, espresso su base annua e in percentuale, che egli dovrà sostenere per eseguire il contratto di credito e consiste, su un piano tecnico, nel tasso (c.d. di attualizzazione) che rende eguali, su base annua, i valori di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese), esistenti o futuri, oggetto di accordo tra il finanziatore e il consumatore. Riguardando ogni pagamento previsto, a qualsiasi titolo (eccettuati i costi esclusi) e quale che sia la scadenza prevista, il TAEG svolge una fondamentale funzione di informazione alla clientela:
a. - riduce a un unico dato di sintesi il costo globale del credito,
pagina 4 di 12 espresso su base annua;
b. - rende omogenee tra loro, e quindi comparabili, offerte di credito diverse, dello stesso o di altri intermediari, riguardanti prodotti della medesima specie e con caratteristiche (ammontare, durata, garanzie ecc.) identiche o simili;
c. - deve essere conseguentemente indicato non soltanto nel contratto e/o nel documento di sintesi allegato al contratto, ma prima ancora negli annunci pubblicitari e nel documento di sintesi che il cliente ha diritto di farsi consegnare prima della conclusione del contratto.
8. In quanto informazione precontrattuale, il calcolo del TAEG è basato su due assunti ipotetici:
a. - che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito. Vedi oggi art. 19, comma 3 dir. 2008/48/CE: "il calcolo del tasso annuo effettivo globale è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito". Analogamente, in precedenza, D.M. Tesoro 8 luglio 1992;
b. - che il parametro contrattuale per il calcolo di interessi e spese resti invariato per tutta la durata contrattuale, seppure il contratto ne prevede la variabilità (es. EURIBOR per il calcolo degli interessi).
9. Sulla base del primo assunto, devono logicamente escludersi dal calcolo del TAEG, in quanto estranei al programma di regolare esecuzione, gli interessi di mora e altre penali previste come conseguenza dell'inadempimento nonché i costi legati a vicende anomale del contratto, che non siano necessarie alla sua regolare esecuzione (ad es. accollo,
pagina 5 di 12 restrizione di ipoteca, commissione di estinzione anticipata).
10. Nell'impianto della II direttiva sul credito ai consumatori (dir.
2008/48), recepita con D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, il "costo totale del credito" rilevante ai fini del calcolo del TAEG considera espressamente "gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza"
(art. 121, comma 1, lett. e); il TAEG include oggi "anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi
è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte" (art. 121, comma 2). Dell'art. 121, il comma 3 ha infine attribuito alla CA d'AL il potere di stabilire, in conformità alle Delib. del CICR,
"le modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito".
11. CA d'AL ha esercitato questo potere con le disposizioni sulla
"trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" del
9.2.2011, stabilendo nella Sezione VII, dedicata al credito ai consumatori, che "il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili. Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte" (§ 4.2.4.) e che questa medesima disciplina si applichi anche, al di fuori del credito ai consumatori, per il calcolo del TAEG riguardante "i mutui, le anticipazioni bancarie, i contratti riconducibili alla categoria "altri finanziamenti" e le pagina 6 di 12 aperture di credito in conto corrente offerte a clienti al dettaglio" (Sez. II,
§ 8).
12. Per quanto attiene agli effetti, la normativa sul credito ai consumatori,
e specificamente l'art. 125-bis TUB, regola espressamente le conseguenze di un'omessa o inesatta rappresentazione del TAEG, prevedendo la nullità delle "clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124" (comma 6) e che "nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese
(..)".
13. Poiché i premi assicurativi rientrano nel "costo totale del credito", e quindi devono essere considerati ai fini del TAEG, "se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte" (art. 121, comma 2) s'è posta la questione di individuare criteri affidabili, per distinguere tra polizze obbligatorie e facoltative. Il condiviso orientamento dell'Arbitro
CArio Finanziario, escluse le ipotesi estreme, nell'uno e nell'altro senso, di ritenere cioè obbligatoria qualsiasi polizza assicurativa coeva al contratto, ciò che contraddice la previsione di legge, che richiede un nesso di strumentalità tra accensione della polizza e conclusione del contratto di credito (in assoluto o a certe condizioni), o di ritenere al contrario facoltativa qualunque polizza dichiarata come tale dalle parti, ciò che pagina 7 di 12 contraddice l'evidente imperatività della disciplina e quindi la sua indisponibilità da parte dell'intermediario, ha affermato che "in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze: - che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
- che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
- che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.
14. Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la convenuta è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa: - di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;
- ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;
ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento (ABF Collegio coordinamento 12.9.2017 n. 10621).
15. Va altresì citato il principio di diritto statuito dalla recente pronuncia del pagina 8 di 12 Collegio di coordinamento (n. 16291/2018), secondo cui “il costo delle polizze assicurative deve essere incluso nel TEG allorché risultino imposte dal creditore e intese ad assicurare al medesimo il rimborso, totale o parziale, del credito. La relativa prova presuntiva e la prova contraria possono essere offerte in base ai criteri già indicati in tema di TAEG dal
Collegio di coordinamento…”.
16. Il c.t.u ha evidenziato che, nel caso di specie, il contratto assicurativo
(all. 4 atto di cit.), oltre ad essere stato concluso contestualmente alla concessione del finanziamento e per il medesimo periodo, non prevede un diritto di recesso (pag. 7 c.t.u. di risposta al quesito a2), il quale peraltro, deve aggiungersi, stante la deduzione sul punto della Convenuta in relazione all'art. 6 del contratto (all 6 CA), deve essere senza costi e senza riflessi sul costo del credito, né viene indicata come avente natura facoltativa salvo che nell'informativa successiva con cui il richiedente dichiara di aver preso visione e di aderire, va ricompreso nel calcolo del
TAEG.
Ciò perché tale polizza, benché indicata peraltro solo indirettamente come facoltativa, deve intendersi obbligatoria;
infatti è pacifico che il mutuatario
è tenuto a provare che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni offerte. Tale prova può essere offerta attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti condizioni: che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
che vi sia connessione genetica e funzionale tra i due contratti, ovvero gli stessi siano sottoscritti contestualmente e abbiano pari durata e che l'indennizzo sia parametrato al debito residuo. Il mutuante è tenuto a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla formazione del contratto, documentando ad esempio di aver proposto al cliente una comparazione dei costi (e del pagina 9 di 12 TAEG) da cui risulti l'offerta delle medesime condizioni di finanziamento a prescindere dalla stipula della polizza assicurativa, di aver offerto condizioni simili ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio, in assenza della polizza assicurativa.
Nella specie mentre ricorrono le presunzioni semplici a favore de mutuatario, in particolare l'assenza di recesso gratuito, nulla ha provato la
CA, come accertato anche dal consulente, avendo anzi questi riscontrato divergenze con i due contratti di confronto benchmark con caratteristiche analoghe (“al max un paio di punti in comune sulla base di quanto richiesto dal giudicante come benchmark”) peraltro caratterizzati da una non bassa rischiosità.
17. Pertanto, considerata, come correttamente operato dal consulente, anche tale polizza, si ottiene un TAEG pari all'8,47% - All. d) che differisce dello 0,95% da quello indicato in contratto.
18. In ogni caso, avendo verificato la difformità del TAEG, il c.t.u, tenendo presente che trattasi di credito al consumo, ha provveduto al ricalcolo delle competenze applicate dalla CA, applicando il tasso sostitutivo
BOT, secondo le disposizioni dell'art. 125 bis TUB che in caso di erronea indicazione del TAEG in contratto stabilisce che: "il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese".
19. La norma appare applicabile alla fattispecie, trattandosi, come si è detto, di una ipotesi di credito al consumo.
20. Ne risulta, per come accertato, che “considerando che la sig.ra Parte_1 ha complessivamente versato la somma di € 43.976,12 (83 rate pagate al pagina 10 di 12 31.12.2016 x 379€ cadauna + € 12.519,12 per estinzione anticipata) –
All. f), per differenza e per quanto su argomentato sarebbe creditrice della differenza tra quest'ultima somma e quella rideterminata dalla ricostruzione del piano di ammortamento ai sensi dell'art.125bis co 6 e 7
(€ 43.976,12 - € 32.619,24, totale dovuto a seguito del ricalcolo del piano di ammortamento di cui all'allegato e della c.t.u.) pari ad € 11.356,88”
(pag. 8 c.t.u). Su tale somma sono dovuti gli interessi, dalla data della domanda, in quanto non vi è prova della mala fede della medesima convenuta.
21. Emerge poi che, sebbene avvisata, parte convenuta non si è presentata all'incontro di mediazione in data 16 maggio 2019 e non risulta dal verbale avere giustificato il motivo della propria mancata partecipazione.
22. Ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, secondo periodo, d.lgs. 28/2010 "Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio".
23. Nel caso in esame risulta quale contributo unificato anticipato dallo
Stato quello di Euro 237,00.
24. Le spese seguono la soccombenza in base al criterio del decisum e vengono liquidate entro i minimi, stante la serialità del contenzioso e l'unico motivo di giudizio, l'esiguo valore della causa e la minima attività processuale espletata.
25. Le spese di consulenza, come liquidate con decreto del 8/4/25, vanno poste definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
pagina 11 di 12 I. accoglie la domanda come in parte motiva e per l'effetto condanna la parte convenuta alla restituzione della somma di euro 11.356,88, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
II. condanna altresì la convenuta a rimborsare alla attrice le spese di lite, che liquida in € 2.600 per compenso professionale ed € 250 per spese, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
III. condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'erario dell'importo di Euro 237,00 a norma dell'art.
4-bis del D.Lgs. 28/2010;
IV. pone le spese della consulenza tecnica, per come liquidate con decreto del
8/4/25, definitivamente a carico della parte soccombente
, data. Parte_2
Il Giudice
dott. Riccardo Sabato
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Riccardo Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 424/2020 promossa da:
), con l'avv. FILICI UMBERTO Parte_1 C.F._1
(C.F. , giusta procura in atti;
C.F._2
PARTE ATTRICE nei confronti di
( ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. RAINONE
RO (C.F. ), giusta procura in atti;
C.F._3
PARTE CONVENUTA
avente ad oggetto: Mutuo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 12 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta in conformità ai canoni di cui agli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella formulazione risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 58 comma 2 della l. 18 giugno 2009, n. 69, mediante esposizione succinta dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
2. L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida
(Cass. S.U. 8/5/2014 n. 9936; Cass. 28/5/2014 n. 12002; Cass. 19/8/2016
n. 17214), nonché il “principio di sinteticità degli atti processuali” ex art. 3, comma 2 c.p.a., applicabile anche al processo civile (Cass. 20/10/2016, n.
21297 ed oggi confermato dal D. Lgs. n. 149 del 2022, che, dando attuazione allo specifico criterio di delega contenuto nell'articolo 1, comma
17, lett. d), della legge n. 206 del 2021, ha introdotto gli artt. 121 c.p.c. e 46 disp. att. c.p.c.).
3. L'attrice esponeva e deduceva “che, in data 11.01.2010, l'odierna attrice sottoscriveva con la il Controparte_1 contratto di prestito personale nr. 00004046406200. L'importo totale finanziato, alla data dell'11.01.2010, in favore dell'odierna attrice è pari a
Euro 32.250,00 mentre la somma netta erogata è di Euro 30.000,00. Il regolamento negoziale in oggetto prevede che l'importo finanziato debba essere restituito in nr. 120 rate mensili;
così che l'importo complessivo da restituire – comprensivo di interessi e spese varie – ammonterebbe a complessivi Euro 45.596,12. Nel documento contrattuale viene indicato il
TAEG pari al 7,52% e TAN pari al 7,25%, nonché un tasso di mora contrattuale di 10 punti in più al tasso BCE;
-che come già preannunciato dal funzionario della banca in sede informativa, sempre in data 11.01.2010 e pagina 2 di 12 presso i locali della filiale della società, la sig.ra Parte_1 sottoscriveva contestualmente al finanziamento contratto di assicurazione a tutela del credito denominato “Coperture Assicurative Protezione del Credito altresì definite credit Protection” con LI AL SP (oggi Met Life) e/o
Chartis Europe SA, Tuttavia, si deve evidenziare come nel contratto, articolo
6, sia indicato il nome di un'altra compagnia assicurativa la HSBC SP.
Quest'ultima a seguito di formale richiesta ha comunicato di non aver contratto alcuna polizza assicurativa a favore o per conto dell'odierna parte attrice. Per fare chiarezza sul punto, è stata inoltrata richiesta, ex art 119
TUB, per il rilascio di copia del contratto di assicurazione riferito al contratto per cui è causa. Il premio unico anticipato lordo richiesto e regolarmente versato dalla sig.ra ammontava a complessivi euro Parte_1
2.250,00”.
4. L'attrice quindi concludeva chiedendo: “accertare e dichiarare l'errata indicazione del TAEG da parte della , CP_1 Controparte_1
nel contratto di finanziamento - prestito personale n.
[...]
00004046406200 sottoscritto dall'odierna parte attrice in data 11.01.2010.
Infatti nell'ambito del calcolo del TAEG va inserita la polizza assicurativa, per tutti i motivi di cui in premessa. Ai sensi degli artt. 117 e 125 bis, commi 6 e
7 TUB, Voglia, quindi, accertare e dichiarare la nullità parziale del predetto contratto nella parte in cui è errata la indicazione del TAEG e per l'effetto disporre la sostituzione del tasso di interesse con quello minimo dei BOT
(pari all'0,74% all'epoca della sottoscrizione del contratto) accertando come dovuta all'attrice la somma pagata in eccesso e quantificata in euro
13.748,76 o quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa.
In virtù di quanto sopra, piaccia accertare e dichiarare che la sig.ra Parte_1 ha indebitamente versato la somma di euro 13.748,76, per l'effetto
[...] condannare la parte convenuta alla ripetizione di tale somma- oltre interessi
pagina 3 di 12 legali e rivalutazione- in favore dell'istante ovvero alla diversa maggiore o minor somma che verrà determinata in corso di causa, sempre oltre interessi legali e rivalutazione;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori come per Legge”.
5. Si costituiva la sostenendo in particolareche il Controparte_1 contratto rispettava le normative vigenti all'epoca della sottoscrizione
(2010); che la polizza assicurativa non era obbligatoria ma facoltativa, quindi non è inclusa nel TAEG e che l'attrice aveva la possibilità di recedere dalla polizza senza penalità e che pertanto che il TAEG indicato nel contratto fosse corretto.
6. La questione concerne in altri termini la veridicità del TAEG applicato al contratto di finanziamento personale finalizzato, sotto il profilo della corretta o meno esclusione del costo relativo alla polizza assicurativa prevista a protezione del credito, in quanto ai fini del computo del tasso effettivamente applicato in un'operazione di finanziamento si deve tener conto sia del tasso nominale calcolato sul capitale, sia di tutti i costi che sono strettamente correlati al finanziamento stesso, tra cui le spese di assicurazione da qualificarsi obbligatoria.
7. Il TAEG, come noto, è un indicatore sintetico che rappresenta al cliente il costo globale, espresso su base annua e in percentuale, che egli dovrà sostenere per eseguire il contratto di credito e consiste, su un piano tecnico, nel tasso (c.d. di attualizzazione) che rende eguali, su base annua, i valori di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese), esistenti o futuri, oggetto di accordo tra il finanziatore e il consumatore. Riguardando ogni pagamento previsto, a qualsiasi titolo (eccettuati i costi esclusi) e quale che sia la scadenza prevista, il TAEG svolge una fondamentale funzione di informazione alla clientela:
a. - riduce a un unico dato di sintesi il costo globale del credito,
pagina 4 di 12 espresso su base annua;
b. - rende omogenee tra loro, e quindi comparabili, offerte di credito diverse, dello stesso o di altri intermediari, riguardanti prodotti della medesima specie e con caratteristiche (ammontare, durata, garanzie ecc.) identiche o simili;
c. - deve essere conseguentemente indicato non soltanto nel contratto e/o nel documento di sintesi allegato al contratto, ma prima ancora negli annunci pubblicitari e nel documento di sintesi che il cliente ha diritto di farsi consegnare prima della conclusione del contratto.
8. In quanto informazione precontrattuale, il calcolo del TAEG è basato su due assunti ipotetici:
a. - che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito. Vedi oggi art. 19, comma 3 dir. 2008/48/CE: "il calcolo del tasso annuo effettivo globale è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito". Analogamente, in precedenza, D.M. Tesoro 8 luglio 1992;
b. - che il parametro contrattuale per il calcolo di interessi e spese resti invariato per tutta la durata contrattuale, seppure il contratto ne prevede la variabilità (es. EURIBOR per il calcolo degli interessi).
9. Sulla base del primo assunto, devono logicamente escludersi dal calcolo del TAEG, in quanto estranei al programma di regolare esecuzione, gli interessi di mora e altre penali previste come conseguenza dell'inadempimento nonché i costi legati a vicende anomale del contratto, che non siano necessarie alla sua regolare esecuzione (ad es. accollo,
pagina 5 di 12 restrizione di ipoteca, commissione di estinzione anticipata).
10. Nell'impianto della II direttiva sul credito ai consumatori (dir.
2008/48), recepita con D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, il "costo totale del credito" rilevante ai fini del calcolo del TAEG considera espressamente "gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza"
(art. 121, comma 1, lett. e); il TAEG include oggi "anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi
è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte" (art. 121, comma 2). Dell'art. 121, il comma 3 ha infine attribuito alla CA d'AL il potere di stabilire, in conformità alle Delib. del CICR,
"le modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito".
11. CA d'AL ha esercitato questo potere con le disposizioni sulla
"trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" del
9.2.2011, stabilendo nella Sezione VII, dedicata al credito ai consumatori, che "il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili. Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte" (§ 4.2.4.) e che questa medesima disciplina si applichi anche, al di fuori del credito ai consumatori, per il calcolo del TAEG riguardante "i mutui, le anticipazioni bancarie, i contratti riconducibili alla categoria "altri finanziamenti" e le pagina 6 di 12 aperture di credito in conto corrente offerte a clienti al dettaglio" (Sez. II,
§ 8).
12. Per quanto attiene agli effetti, la normativa sul credito ai consumatori,
e specificamente l'art. 125-bis TUB, regola espressamente le conseguenze di un'omessa o inesatta rappresentazione del TAEG, prevedendo la nullità delle "clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124" (comma 6) e che "nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese
(..)".
13. Poiché i premi assicurativi rientrano nel "costo totale del credito", e quindi devono essere considerati ai fini del TAEG, "se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte" (art. 121, comma 2) s'è posta la questione di individuare criteri affidabili, per distinguere tra polizze obbligatorie e facoltative. Il condiviso orientamento dell'Arbitro
CArio Finanziario, escluse le ipotesi estreme, nell'uno e nell'altro senso, di ritenere cioè obbligatoria qualsiasi polizza assicurativa coeva al contratto, ciò che contraddice la previsione di legge, che richiede un nesso di strumentalità tra accensione della polizza e conclusione del contratto di credito (in assoluto o a certe condizioni), o di ritenere al contrario facoltativa qualunque polizza dichiarata come tale dalle parti, ciò che pagina 7 di 12 contraddice l'evidente imperatività della disciplina e quindi la sua indisponibilità da parte dell'intermediario, ha affermato che "in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze: - che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
- che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
- che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.
14. Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la convenuta è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa: - di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;
- ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;
ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento (ABF Collegio coordinamento 12.9.2017 n. 10621).
15. Va altresì citato il principio di diritto statuito dalla recente pronuncia del pagina 8 di 12 Collegio di coordinamento (n. 16291/2018), secondo cui “il costo delle polizze assicurative deve essere incluso nel TEG allorché risultino imposte dal creditore e intese ad assicurare al medesimo il rimborso, totale o parziale, del credito. La relativa prova presuntiva e la prova contraria possono essere offerte in base ai criteri già indicati in tema di TAEG dal
Collegio di coordinamento…”.
16. Il c.t.u ha evidenziato che, nel caso di specie, il contratto assicurativo
(all. 4 atto di cit.), oltre ad essere stato concluso contestualmente alla concessione del finanziamento e per il medesimo periodo, non prevede un diritto di recesso (pag. 7 c.t.u. di risposta al quesito a2), il quale peraltro, deve aggiungersi, stante la deduzione sul punto della Convenuta in relazione all'art. 6 del contratto (all 6 CA), deve essere senza costi e senza riflessi sul costo del credito, né viene indicata come avente natura facoltativa salvo che nell'informativa successiva con cui il richiedente dichiara di aver preso visione e di aderire, va ricompreso nel calcolo del
TAEG.
Ciò perché tale polizza, benché indicata peraltro solo indirettamente come facoltativa, deve intendersi obbligatoria;
infatti è pacifico che il mutuatario
è tenuto a provare che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni offerte. Tale prova può essere offerta attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti condizioni: che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
che vi sia connessione genetica e funzionale tra i due contratti, ovvero gli stessi siano sottoscritti contestualmente e abbiano pari durata e che l'indennizzo sia parametrato al debito residuo. Il mutuante è tenuto a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla formazione del contratto, documentando ad esempio di aver proposto al cliente una comparazione dei costi (e del pagina 9 di 12 TAEG) da cui risulti l'offerta delle medesime condizioni di finanziamento a prescindere dalla stipula della polizza assicurativa, di aver offerto condizioni simili ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio, in assenza della polizza assicurativa.
Nella specie mentre ricorrono le presunzioni semplici a favore de mutuatario, in particolare l'assenza di recesso gratuito, nulla ha provato la
CA, come accertato anche dal consulente, avendo anzi questi riscontrato divergenze con i due contratti di confronto benchmark con caratteristiche analoghe (“al max un paio di punti in comune sulla base di quanto richiesto dal giudicante come benchmark”) peraltro caratterizzati da una non bassa rischiosità.
17. Pertanto, considerata, come correttamente operato dal consulente, anche tale polizza, si ottiene un TAEG pari all'8,47% - All. d) che differisce dello 0,95% da quello indicato in contratto.
18. In ogni caso, avendo verificato la difformità del TAEG, il c.t.u, tenendo presente che trattasi di credito al consumo, ha provveduto al ricalcolo delle competenze applicate dalla CA, applicando il tasso sostitutivo
BOT, secondo le disposizioni dell'art. 125 bis TUB che in caso di erronea indicazione del TAEG in contratto stabilisce che: "il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese".
19. La norma appare applicabile alla fattispecie, trattandosi, come si è detto, di una ipotesi di credito al consumo.
20. Ne risulta, per come accertato, che “considerando che la sig.ra Parte_1 ha complessivamente versato la somma di € 43.976,12 (83 rate pagate al pagina 10 di 12 31.12.2016 x 379€ cadauna + € 12.519,12 per estinzione anticipata) –
All. f), per differenza e per quanto su argomentato sarebbe creditrice della differenza tra quest'ultima somma e quella rideterminata dalla ricostruzione del piano di ammortamento ai sensi dell'art.125bis co 6 e 7
(€ 43.976,12 - € 32.619,24, totale dovuto a seguito del ricalcolo del piano di ammortamento di cui all'allegato e della c.t.u.) pari ad € 11.356,88”
(pag. 8 c.t.u). Su tale somma sono dovuti gli interessi, dalla data della domanda, in quanto non vi è prova della mala fede della medesima convenuta.
21. Emerge poi che, sebbene avvisata, parte convenuta non si è presentata all'incontro di mediazione in data 16 maggio 2019 e non risulta dal verbale avere giustificato il motivo della propria mancata partecipazione.
22. Ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, secondo periodo, d.lgs. 28/2010 "Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio".
23. Nel caso in esame risulta quale contributo unificato anticipato dallo
Stato quello di Euro 237,00.
24. Le spese seguono la soccombenza in base al criterio del decisum e vengono liquidate entro i minimi, stante la serialità del contenzioso e l'unico motivo di giudizio, l'esiguo valore della causa e la minima attività processuale espletata.
25. Le spese di consulenza, come liquidate con decreto del 8/4/25, vanno poste definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
pagina 11 di 12 I. accoglie la domanda come in parte motiva e per l'effetto condanna la parte convenuta alla restituzione della somma di euro 11.356,88, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
II. condanna altresì la convenuta a rimborsare alla attrice le spese di lite, che liquida in € 2.600 per compenso professionale ed € 250 per spese, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
III. condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'erario dell'importo di Euro 237,00 a norma dell'art.
4-bis del D.Lgs. 28/2010;
IV. pone le spese della consulenza tecnica, per come liquidate con decreto del
8/4/25, definitivamente a carico della parte soccombente
, data. Parte_2
Il Giudice
dott. Riccardo Sabato
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