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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 05/05/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 479/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
R. Gen. N. 479/2024 I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta da:
dott. Giuseppe Magnoli Presidente
dott. Cesare Massetti Consigliere
dott. Annamaria Laneri Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile n. 479/2024 promosso con atto di citazione notificato il 6.5.24 e trattenuta con riserva di decisione al Collegio
OGGETTO: all'udienza del 12.3.2025 previa concessione dei termini di cui all'articolo
Mutuo 352 cpc
Codice 140038 d a con sede in Roma alla Via Sicilia n. 50, in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, P.I. quale mandataria di P.IVA_1
, nato a Barga (LU) il [...], in [...] procura Persona_1
prodotta in atti, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv.
Andrea Ruocco, domiciliatario con Studio in Foggia alla Via Lustro n. 29.
APPELLANTE
c o n t r o con sede legale in Bergamo Via Stoppani n. 15 Controparte_1
(c.f. , in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata P.IVA_2
e difesa, dall'Avv. Giuseppe Ravasio, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bergamo Via Gian Maria Scotti n.11
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n.1651 in data
1.5.24
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Che la Corte adita, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione,
voglia così provvedere.
a) In via principale, accertare e dare atto che la Società convenuta ha applicato interessi usurari al contratto di finanziamento per cui è causa e che la relativa clausola deve ritenersi nulla, con conseguente diritto per la
Società ricorrente di ripetere tutte le somme pagate a titolo di interessi,
spese e commissioni, come meglio specificato in narrativa.
b) Per gli effetti, condannare la Società convenuta al pagamento della somma di € 10.974,08 in favore della Società ricorrente, ovvero di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, previa rivalutazione alla data della decisione, oltre interessi al soddisfo.
c) Con condanna della Società convenuta, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle supportate per la redazione della perizia di parte (cfr. fattura allegata alla perizia parte), con distrazione in favore del difensore antistatario.
In via istruttoria, ove ritenuto necessario, chiede che la Corte adita voglia riconvocare il CTU al fine di rideterminare il TEG del finanziamento tenendo conto anche delle spese di intermediazione e, comunque, per accertare l'usurarietà del tasso corrispettivo e le somme dovute dalla
Società appellata, in caso di usura, a titolo di interessi e spese ed ogni altro elemento utile ai fini della decisione.
Salvezze illimitate.
Dell'appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte adìta, contrariis reiectis, così giudicare.
Nel merito: per tutti i motivi di cui in atti, respingere l'appello avversario in quanto inammissibile ed infondato sia in fatto che in diritto, nonché tutte le domande ed eccezioni ex adverso svolte, con conseguente conferma della gravata sentenza;
In via subordinata di merito: nel denegato caso di accoglimento dell'avversa azione, riconoscere a in relazione al contratto di Parte_1
finanziamento con cessione del quinto del 02.09.2009 n. 309541, il diritto ad ottenere la refusione dei soli interessi ex art. 1815 c.c., rigettando ogni ulteriore avversa pretesa restitutoria per quanto in atti;
In ogni caso: vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con rimborso forfettario generale, contributo previdenziale c.n.a., Iva ex lege nonché
rifusione integrale delle eventuali spese di c.t.u. / c.t.p.; In via istruttoria: ci si oppone sin d'ora alla richiesta riconvocazione del ctu in quanto pretestuosa, infondata, sostitutiva di prova non assolta e con finalità meramente esplorativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 22.10.21 ricorreva ai sensi dell'articolo 702 bis cpc Parte_1
presso il Tribunale di Bergamo contro . Controparte_1
In tale sede rappresentava che aveva stipulato in data Persona_1
2.9.09 un contratto di mutuo da rimborsarsi tramite cessione del quinto per la somma di € 21.600,00 in linea capitale, estinto in data 2.9.19, al quale la aveva applicato un TAN, calcolato includendo anche i costi di CP_2
intermediazione e assicurativi, pari al 17,58% e, quindi, superiore al tasso soglia del periodo di riferimento, pari al 13,815%. Domandava pertanto ai sensi dell'art. 1815, 2 comma, cc, di ripetere dalla tutte le somme CP_2
corrisposte a titolo di interessi pagate sino all'estinzione del contratto corrispondenti alla somma di € 4.232,02, nonché tutte le spese associate al prestito pari alla somma di € 6.742,06 e, quindi, la complessiva somma di
€ 10.974,08.
In data 3.1.22 si costituiva e in via preliminare contestava Controparte_1
la legittimazione attiva di la quale agiva in proprio pur essendo Parte_2
meramente rappresentante del di cui non aveva speso il nome;
Per_1
dunque, non era legittimata ad agire per il diritto di cui Pt_1
domandava la tutela. In secondo luogo, sosteneva che le somme versate a titolo di premi assicurativi erano state versate nel 2009, dunque la relativa pretesa era prescritta in quanto il primo atto con valenza interruttiva era una raccomandata del 16.12.2019, inoltrata allorché la prescrizione era già
maturata, in data 2.9.2019; che la perizia di parte a cui le domande attoree facevano riferimento non era stata prodotta con il ricorso ed essa comunque non aveva valore probatorio, in quanto prodotta unicamente da una sola parte;
che l'usura lamentata non si era verificata al momento della stipula ma solo successivamente e che il TEG calcolato da controparte includeva, oltre ai premi assicurativi, anche gli oneri fiscali, pacificamente esclusi da tale conteggio;
che il calcolo del TEG in generale era stato effettuato contravvenendo alle istruzioni di Banca d'Italia vigenti ratione
temporis e pertanto esso non aveva alcun pregio. In ogni caso tali oneri non erano dovuti in quanto l'articolo 1815 cc sanzionava l'usurarietà con la sola mancata debenza degli interessi, senza accennare ad oneri di altro tipo.
In sede di memorie di cui all'articolo 183 c.VI n. 1 Conserf affermava di aver agito in rappresentanza del ed in tale veste di aver rilasciato Per_1
procura al difensore e che il credito restitutorio non poteva dirsi prescritto in quanto il termine decorreva dal pagamento dell'ultima rata di mutuo e non dalla stipula dello stesso. Domandava nell'espletanda CTU di computare ai fini del calcolo del TEG tutte le spese associate al prestito,
ad eccezione delle sole imposte.
Controparte contestava tale ricostruzione e ribadiva le proprie precedenti argomentazioni. In data 2.3.22 era ammessa la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, e la stessa era depositata in data 23.10.23.
In data 1.5.24 il Tribunale di Bergamo con sentenza n.1651 rigettava integralmente le domande di e metteva a carico della stessa le Pt_1
spese del giudizio e della CTU.
In particolare, il giudice di primo grado respingeva l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva di in quanto era stata Parte_1
prodotta una procura in forma scritta con la quale il aveva conferito Per_1
potere rappresentativo, con riferimento al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, a menzionando specificamente il rapporto Parte_1
processuale ai sensi dell'articolo 77 cpc.
Ugualmente respingeva l'eccezione di prescrizione in quanto la stessa decorreva a partire dal pagamento dell'ultima delle rate del mutuo, che costituivano adempimento dell'unica obbligazione restitutoria.
Respingeva la doglianza di usura in quanto era emerso dalla consulenza tecnica che, pur includendo le spese di assicurazione nel calcolo del TEG,
come lamentato in sede di atto introduttivo, il tasso soglia non risultava superato, mentre l'inclusione delle spese di intermediazione era stata oggetto di domanda solamente in sede di comparsa conclusionale, dunque tardivamente;
inoltre, l'inclusione di tali spese nel calcolo del TEG non era prevista dalle Istruzioni di Banca d'Italia vigenti all'epoca della conclusione del contratto ed era esplicitamente stabilito in contratto che
“il mutuatario ha discrezionalmente ritenuto di rivolgersi all'intermediario”, dunque correttamente il consulente aveva valutato di non includere dette spese nel conteggio del TEG.
*****
in rappresentanza di ha proposto appello in Parte_1 Persona_1
data 6.5.2024 affidandosi ad un unico motivo di appello.
Si è costituita in data 30.10.24 contestando la fondatezza Controparte_1
dell'appello e chiedendone il rigetto.
In data 20.11.24 la causa è stata rinviata per la decisione con concessione di termini per il deposito delle conclusioni riportate in epigrafe e delle memorie conclusionali e di replica ai sensi dell'articolo 352 cpc.
all'udienza del 5/12/25, poi anticipata per la decisione al 12.3.25 e rinviata d'ufficio all'udienza del 2.4.2025, svoltasi in modalità cartolare, alla quale la causa è stata trattenuta con riserva al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che il capo di sentenza in forza del quale “Dalla
documentazione prodotta in atti come interpretata dal punto di vista
tecnico-econometrico dal consulente d'ufficio Dottor è Persona_2
emerso che, pur includendo le spese di assicurazione nel TEG (così come
insegna la Suprema Corte – si esamini, da ultimo, la recentissima 29501
del 2023), il tasso soglia usurario non fu oggetto di sforamento.
Dunque, sotto tale profilo, le domande attoree non potranno essere
accolte.” (pag. 7 della sentenza impugnata) non è stato oggetto d'appello; pertanto sulla relativa statuizione deve ritenersi calato il giudicato.
Con un unico ed articolato motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha respinto la domanda relativa all'usurarietà del tasso di interesse in quanto nel calcolo del TEG non dovevano essere inclusi i costi di intermediazione.
Argomenta, infatti, che sebbene la clausola 1.1 b definisse “discrezionale”
la scelta dell'intermediario, l'interpretazione letterale del contratto contrasterebbe con quella “logico fattuale”, in quanto il quivis de populo
non si rivolgerebbe a un intermediario prima di conoscere le condizioni del mutuo, né, potendo scegliere, sosterrebbe tale costo;
pertanto i costi di intermediazione dovrebbero essere ricompresi tra quelli connessi alla concessione del credito al pari dei costi assicurativi, in ossequio al principio di onnicomprensività di cui all'articolo 644 cp. Inoltre,
considerato che la giurisprudenza di legittimità ricomprende tali costi tra quelli oggetto di restituzione ai sensi dell'art. 121, comma 1 lett. e) e comma 2, TUB, nel testo successivo al d.lgs. n. 141/2010, essi dovrebbero essere ricompresi nel calcolo del TEG.
, a sua volta, ha eccepito che l'appellante non ha censurato la CP_1
statuizione relativa alla tardiva formulazione della domanda volta all'inclusione dei costi di intermediazione, sostenendo pertanto che essa è
ormai coperta da giudicato. In subordine, ha eccepito la limitazione della domanda restitutoria di ai soli interessi, ai sensi dell'articolo 1815 Per_1
cod.civ. Il motivo è infondato e le eccezioni sollevate da rimangono Controparte_1
assorbite nel rigetto del gravame.
L'articolo 3 punto b del testo contrattuale così recita: “Il mutuante ha
discrezionalmente ritenuto rivolgersi anche per il tramite di agenti in
attività finanziaria o mediatori creditizi: 1) per l'attività istruttoria del
prestito; 2) per la definizione dei relativi rapporti contabili;
3) per
delegarlo alla ricezione della somma che verrà erogata”.
Ne consegue che, al contrario della spesa d'assicurazione, prescritta dalla legge e che il primo giudicante ha correttamente disposto includersi nel calcolo del TEG, la spesa per l'intermediazione è stata, invece, concordata tra le parti in assenza di coercizioni di natura giuridica. Ne è ulteriore prova il fatto che il contratto di mutuo è sottoscritto anche da un rappresentante della società di intermediazione, circostanza che consente di inferire ragionevolmente che la scelta del mediatore sia stata effettivamente discrezionale.
Né, peraltro, il ha mai prodotto alcuna prova a sostegno della tesi Per_1
per cui in assenza di intermediazione il prestito non gli sarebbe stato concesso ovvero non gli sarebbe stato concesso alle stesse caratteristiche e condizioni, così realizzandosi un collegamento funzionale analogo a quello che si realizza con le spese assicurative, ormai secondo pacifica giurisprudenza (Cass.3025/2022, 29501/2023).
La stessa giurisprudenza afferma che la prova del collegamento funzionale tra spesa e concessione del prestito può essere fornita con ogni mezzo;
tuttavia il ha mancato di produrre alcuna prova a sostegno di tale Per_1
collegamento. Ed invero, anche nel caso in cui la domanda non fosse stata dichiarata tardiva in quanto riguardante una causa di nullità, che può
essere fatta valere in ogni stato e grado del processo se risultante ex actis,
le relative produzioni sarebbero state inammissibili perché tardive: infatti,
ha contestato la mancata inclusione delle commissioni di Per_1
intermediazione nel TEG solo in sede di comparsa conclusionale in primo grado, ben oltre la scadenza del termine per il deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 183 c. VI n.2.
Inoltre tale prova non sarebbe potuta essere che scritta: anche un'eventuale prova testimoniale, mai domandata, sarebbe comunque stata inammissibile ai sensi dell'art.2722 cc (in presenza di correlativa eccezione della controparte), in quanto volta a provare un patto contrario al contenuto di un documento (il contratto di finanziamento)
contestualmente stipulato.
La sentenza gravata va pertanto integralmente confermata.
Data la totale soccombenza di parte appellante, ne consegue, ai sensi dell'art. 91c.p.c., la condanna della stessa alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano come segue in conformità ai criteri di cui al DM 55/2014, come modificati dal DM n.147/2022, scaglione compreso tra € 5.200,00 a € 26.000,00
valori medi tranne che per la fase istruttoria che si liquida nel minimo in considerazione dell'effettiva attività svolta: Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 5.200,00 a € 26.000,00
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria, valore minimo: € 922,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Compenso tabellare (valori medi) € 4.888,00
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
DPR 115/2002.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio in primo grado sono poste integralmente a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da rappresentato da Persona_1
avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1651 in data Parte_2
1.5.24 nel contraddittorio con , così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna alla rifusione in favore della parte appellata Persona_1 delle spese del grado, che liquida nella complessiva somma di € 4.888,00
oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, come per legge;
3) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma
1 quater del DPR 115/2002 nei confronti di;
Persona_1
4) pone le spese di consulenza tecnica integralmente a carico di
[...]
. Per_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 16 aprile 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Annamaria Laneri dott. Giuseppe Magnoli
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
R. Gen. N. 479/2024 I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta da:
dott. Giuseppe Magnoli Presidente
dott. Cesare Massetti Consigliere
dott. Annamaria Laneri Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile n. 479/2024 promosso con atto di citazione notificato il 6.5.24 e trattenuta con riserva di decisione al Collegio
OGGETTO: all'udienza del 12.3.2025 previa concessione dei termini di cui all'articolo
Mutuo 352 cpc
Codice 140038 d a con sede in Roma alla Via Sicilia n. 50, in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, P.I. quale mandataria di P.IVA_1
, nato a Barga (LU) il [...], in [...] procura Persona_1
prodotta in atti, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv.
Andrea Ruocco, domiciliatario con Studio in Foggia alla Via Lustro n. 29.
APPELLANTE
c o n t r o con sede legale in Bergamo Via Stoppani n. 15 Controparte_1
(c.f. , in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata P.IVA_2
e difesa, dall'Avv. Giuseppe Ravasio, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bergamo Via Gian Maria Scotti n.11
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n.1651 in data
1.5.24
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Che la Corte adita, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione,
voglia così provvedere.
a) In via principale, accertare e dare atto che la Società convenuta ha applicato interessi usurari al contratto di finanziamento per cui è causa e che la relativa clausola deve ritenersi nulla, con conseguente diritto per la
Società ricorrente di ripetere tutte le somme pagate a titolo di interessi,
spese e commissioni, come meglio specificato in narrativa.
b) Per gli effetti, condannare la Società convenuta al pagamento della somma di € 10.974,08 in favore della Società ricorrente, ovvero di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, previa rivalutazione alla data della decisione, oltre interessi al soddisfo.
c) Con condanna della Società convenuta, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle supportate per la redazione della perizia di parte (cfr. fattura allegata alla perizia parte), con distrazione in favore del difensore antistatario.
In via istruttoria, ove ritenuto necessario, chiede che la Corte adita voglia riconvocare il CTU al fine di rideterminare il TEG del finanziamento tenendo conto anche delle spese di intermediazione e, comunque, per accertare l'usurarietà del tasso corrispettivo e le somme dovute dalla
Società appellata, in caso di usura, a titolo di interessi e spese ed ogni altro elemento utile ai fini della decisione.
Salvezze illimitate.
Dell'appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte adìta, contrariis reiectis, così giudicare.
Nel merito: per tutti i motivi di cui in atti, respingere l'appello avversario in quanto inammissibile ed infondato sia in fatto che in diritto, nonché tutte le domande ed eccezioni ex adverso svolte, con conseguente conferma della gravata sentenza;
In via subordinata di merito: nel denegato caso di accoglimento dell'avversa azione, riconoscere a in relazione al contratto di Parte_1
finanziamento con cessione del quinto del 02.09.2009 n. 309541, il diritto ad ottenere la refusione dei soli interessi ex art. 1815 c.c., rigettando ogni ulteriore avversa pretesa restitutoria per quanto in atti;
In ogni caso: vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con rimborso forfettario generale, contributo previdenziale c.n.a., Iva ex lege nonché
rifusione integrale delle eventuali spese di c.t.u. / c.t.p.; In via istruttoria: ci si oppone sin d'ora alla richiesta riconvocazione del ctu in quanto pretestuosa, infondata, sostitutiva di prova non assolta e con finalità meramente esplorativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 22.10.21 ricorreva ai sensi dell'articolo 702 bis cpc Parte_1
presso il Tribunale di Bergamo contro . Controparte_1
In tale sede rappresentava che aveva stipulato in data Persona_1
2.9.09 un contratto di mutuo da rimborsarsi tramite cessione del quinto per la somma di € 21.600,00 in linea capitale, estinto in data 2.9.19, al quale la aveva applicato un TAN, calcolato includendo anche i costi di CP_2
intermediazione e assicurativi, pari al 17,58% e, quindi, superiore al tasso soglia del periodo di riferimento, pari al 13,815%. Domandava pertanto ai sensi dell'art. 1815, 2 comma, cc, di ripetere dalla tutte le somme CP_2
corrisposte a titolo di interessi pagate sino all'estinzione del contratto corrispondenti alla somma di € 4.232,02, nonché tutte le spese associate al prestito pari alla somma di € 6.742,06 e, quindi, la complessiva somma di
€ 10.974,08.
In data 3.1.22 si costituiva e in via preliminare contestava Controparte_1
la legittimazione attiva di la quale agiva in proprio pur essendo Parte_2
meramente rappresentante del di cui non aveva speso il nome;
Per_1
dunque, non era legittimata ad agire per il diritto di cui Pt_1
domandava la tutela. In secondo luogo, sosteneva che le somme versate a titolo di premi assicurativi erano state versate nel 2009, dunque la relativa pretesa era prescritta in quanto il primo atto con valenza interruttiva era una raccomandata del 16.12.2019, inoltrata allorché la prescrizione era già
maturata, in data 2.9.2019; che la perizia di parte a cui le domande attoree facevano riferimento non era stata prodotta con il ricorso ed essa comunque non aveva valore probatorio, in quanto prodotta unicamente da una sola parte;
che l'usura lamentata non si era verificata al momento della stipula ma solo successivamente e che il TEG calcolato da controparte includeva, oltre ai premi assicurativi, anche gli oneri fiscali, pacificamente esclusi da tale conteggio;
che il calcolo del TEG in generale era stato effettuato contravvenendo alle istruzioni di Banca d'Italia vigenti ratione
temporis e pertanto esso non aveva alcun pregio. In ogni caso tali oneri non erano dovuti in quanto l'articolo 1815 cc sanzionava l'usurarietà con la sola mancata debenza degli interessi, senza accennare ad oneri di altro tipo.
In sede di memorie di cui all'articolo 183 c.VI n. 1 Conserf affermava di aver agito in rappresentanza del ed in tale veste di aver rilasciato Per_1
procura al difensore e che il credito restitutorio non poteva dirsi prescritto in quanto il termine decorreva dal pagamento dell'ultima rata di mutuo e non dalla stipula dello stesso. Domandava nell'espletanda CTU di computare ai fini del calcolo del TEG tutte le spese associate al prestito,
ad eccezione delle sole imposte.
Controparte contestava tale ricostruzione e ribadiva le proprie precedenti argomentazioni. In data 2.3.22 era ammessa la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, e la stessa era depositata in data 23.10.23.
In data 1.5.24 il Tribunale di Bergamo con sentenza n.1651 rigettava integralmente le domande di e metteva a carico della stessa le Pt_1
spese del giudizio e della CTU.
In particolare, il giudice di primo grado respingeva l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva di in quanto era stata Parte_1
prodotta una procura in forma scritta con la quale il aveva conferito Per_1
potere rappresentativo, con riferimento al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, a menzionando specificamente il rapporto Parte_1
processuale ai sensi dell'articolo 77 cpc.
Ugualmente respingeva l'eccezione di prescrizione in quanto la stessa decorreva a partire dal pagamento dell'ultima delle rate del mutuo, che costituivano adempimento dell'unica obbligazione restitutoria.
Respingeva la doglianza di usura in quanto era emerso dalla consulenza tecnica che, pur includendo le spese di assicurazione nel calcolo del TEG,
come lamentato in sede di atto introduttivo, il tasso soglia non risultava superato, mentre l'inclusione delle spese di intermediazione era stata oggetto di domanda solamente in sede di comparsa conclusionale, dunque tardivamente;
inoltre, l'inclusione di tali spese nel calcolo del TEG non era prevista dalle Istruzioni di Banca d'Italia vigenti all'epoca della conclusione del contratto ed era esplicitamente stabilito in contratto che
“il mutuatario ha discrezionalmente ritenuto di rivolgersi all'intermediario”, dunque correttamente il consulente aveva valutato di non includere dette spese nel conteggio del TEG.
*****
in rappresentanza di ha proposto appello in Parte_1 Persona_1
data 6.5.2024 affidandosi ad un unico motivo di appello.
Si è costituita in data 30.10.24 contestando la fondatezza Controparte_1
dell'appello e chiedendone il rigetto.
In data 20.11.24 la causa è stata rinviata per la decisione con concessione di termini per il deposito delle conclusioni riportate in epigrafe e delle memorie conclusionali e di replica ai sensi dell'articolo 352 cpc.
all'udienza del 5/12/25, poi anticipata per la decisione al 12.3.25 e rinviata d'ufficio all'udienza del 2.4.2025, svoltasi in modalità cartolare, alla quale la causa è stata trattenuta con riserva al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che il capo di sentenza in forza del quale “Dalla
documentazione prodotta in atti come interpretata dal punto di vista
tecnico-econometrico dal consulente d'ufficio Dottor è Persona_2
emerso che, pur includendo le spese di assicurazione nel TEG (così come
insegna la Suprema Corte – si esamini, da ultimo, la recentissima 29501
del 2023), il tasso soglia usurario non fu oggetto di sforamento.
Dunque, sotto tale profilo, le domande attoree non potranno essere
accolte.” (pag. 7 della sentenza impugnata) non è stato oggetto d'appello; pertanto sulla relativa statuizione deve ritenersi calato il giudicato.
Con un unico ed articolato motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha respinto la domanda relativa all'usurarietà del tasso di interesse in quanto nel calcolo del TEG non dovevano essere inclusi i costi di intermediazione.
Argomenta, infatti, che sebbene la clausola 1.1 b definisse “discrezionale”
la scelta dell'intermediario, l'interpretazione letterale del contratto contrasterebbe con quella “logico fattuale”, in quanto il quivis de populo
non si rivolgerebbe a un intermediario prima di conoscere le condizioni del mutuo, né, potendo scegliere, sosterrebbe tale costo;
pertanto i costi di intermediazione dovrebbero essere ricompresi tra quelli connessi alla concessione del credito al pari dei costi assicurativi, in ossequio al principio di onnicomprensività di cui all'articolo 644 cp. Inoltre,
considerato che la giurisprudenza di legittimità ricomprende tali costi tra quelli oggetto di restituzione ai sensi dell'art. 121, comma 1 lett. e) e comma 2, TUB, nel testo successivo al d.lgs. n. 141/2010, essi dovrebbero essere ricompresi nel calcolo del TEG.
, a sua volta, ha eccepito che l'appellante non ha censurato la CP_1
statuizione relativa alla tardiva formulazione della domanda volta all'inclusione dei costi di intermediazione, sostenendo pertanto che essa è
ormai coperta da giudicato. In subordine, ha eccepito la limitazione della domanda restitutoria di ai soli interessi, ai sensi dell'articolo 1815 Per_1
cod.civ. Il motivo è infondato e le eccezioni sollevate da rimangono Controparte_1
assorbite nel rigetto del gravame.
L'articolo 3 punto b del testo contrattuale così recita: “Il mutuante ha
discrezionalmente ritenuto rivolgersi anche per il tramite di agenti in
attività finanziaria o mediatori creditizi: 1) per l'attività istruttoria del
prestito; 2) per la definizione dei relativi rapporti contabili;
3) per
delegarlo alla ricezione della somma che verrà erogata”.
Ne consegue che, al contrario della spesa d'assicurazione, prescritta dalla legge e che il primo giudicante ha correttamente disposto includersi nel calcolo del TEG, la spesa per l'intermediazione è stata, invece, concordata tra le parti in assenza di coercizioni di natura giuridica. Ne è ulteriore prova il fatto che il contratto di mutuo è sottoscritto anche da un rappresentante della società di intermediazione, circostanza che consente di inferire ragionevolmente che la scelta del mediatore sia stata effettivamente discrezionale.
Né, peraltro, il ha mai prodotto alcuna prova a sostegno della tesi Per_1
per cui in assenza di intermediazione il prestito non gli sarebbe stato concesso ovvero non gli sarebbe stato concesso alle stesse caratteristiche e condizioni, così realizzandosi un collegamento funzionale analogo a quello che si realizza con le spese assicurative, ormai secondo pacifica giurisprudenza (Cass.3025/2022, 29501/2023).
La stessa giurisprudenza afferma che la prova del collegamento funzionale tra spesa e concessione del prestito può essere fornita con ogni mezzo;
tuttavia il ha mancato di produrre alcuna prova a sostegno di tale Per_1
collegamento. Ed invero, anche nel caso in cui la domanda non fosse stata dichiarata tardiva in quanto riguardante una causa di nullità, che può
essere fatta valere in ogni stato e grado del processo se risultante ex actis,
le relative produzioni sarebbero state inammissibili perché tardive: infatti,
ha contestato la mancata inclusione delle commissioni di Per_1
intermediazione nel TEG solo in sede di comparsa conclusionale in primo grado, ben oltre la scadenza del termine per il deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 183 c. VI n.2.
Inoltre tale prova non sarebbe potuta essere che scritta: anche un'eventuale prova testimoniale, mai domandata, sarebbe comunque stata inammissibile ai sensi dell'art.2722 cc (in presenza di correlativa eccezione della controparte), in quanto volta a provare un patto contrario al contenuto di un documento (il contratto di finanziamento)
contestualmente stipulato.
La sentenza gravata va pertanto integralmente confermata.
Data la totale soccombenza di parte appellante, ne consegue, ai sensi dell'art. 91c.p.c., la condanna della stessa alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano come segue in conformità ai criteri di cui al DM 55/2014, come modificati dal DM n.147/2022, scaglione compreso tra € 5.200,00 a € 26.000,00
valori medi tranne che per la fase istruttoria che si liquida nel minimo in considerazione dell'effettiva attività svolta: Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 5.200,00 a € 26.000,00
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria, valore minimo: € 922,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Compenso tabellare (valori medi) € 4.888,00
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
DPR 115/2002.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio in primo grado sono poste integralmente a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da rappresentato da Persona_1
avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1651 in data Parte_2
1.5.24 nel contraddittorio con , così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna alla rifusione in favore della parte appellata Persona_1 delle spese del grado, che liquida nella complessiva somma di € 4.888,00
oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, come per legge;
3) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma
1 quater del DPR 115/2002 nei confronti di;
Persona_1
4) pone le spese di consulenza tecnica integralmente a carico di
[...]
. Per_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 16 aprile 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Annamaria Laneri dott. Giuseppe Magnoli