Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 01/04/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N….…………... SENT.
N. 1250/2024 R.G.
N. ….………….CRON.
N. ….………….REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile di Oristano, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:
Dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
Dott. Nicolò Sesta Estensore
Dott. Gabriele Bordiga Giudice
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Sul ricorso presentato dai coniugi:
( ) rappresentato/a e difeso/a dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BOASSA CLARETTA ( ) presso il quale ha eletto domicilio in C.F._2
VIA SILESU 28 09096 SANTA GIUSTA
RICORRENTE
E
( rappresentato/a e difeso/a Controparte_1 C.F._3
dall'Avv. BOASSA CLARETTA ( ) presso il quale ha eletto C.F._2
domicilio in VIA SILESU 28 09096 SANTA GIUSTA
RESISTENTE
e con l'intervento per legge del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto in data 12/04/2024 e Parte_1 [...]
hanno esposto preliminarmente che: CP_1
- in data 19/05/2018 avevano contratto matrimonio concordatario in ORISTANO,
matrimonio trascritto nei registri dello stato civile dello stesso Comune, anno 2018, parte
II, Serie A n.2 (certificato di matrimonio in atti).
- dalla loro unione sono nati 2 figli, attualmente di anni 11 e 7;
- a seguito di insanabile incompatibilità caratteriale hanno chiesto che il Tribunale
dichiari la separazione tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Il ricorso è stato comunicato al P.M. che ha concluso per la separazione dei coniugi alle condizioni formulate dalle parti.
Il 9 luglio 2024 questo Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi e ha rimesso la causa in istruttoria per la decisione della domanda di divorzio, proposta congiuntamente.
Trascorsi i termini di legge, la domanda di divorzio può senz'altro essere accolta.
Quanto alla regolamentazione degli ulteriori aspetti familiari e patrimoniali/economici, il
Collegio, dato atto di quanto sopra, ritiene le condizioni congiuntamente formulate dai coniugi degne di accoglimento posto che quelle tra i coniugi risultano adeguate rispetto alle capacità patrimoniali di ciascuno e quelle relative ai figli appaiono rispondenti agli interessi preminenti dei medesimi.
Le spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto tra le parti, devono essere pertanto integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di
2 divorzio, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili tra i coniugi nato/a a Parte_1
ORISTANO (OR) il 29/12/1987, e nato/a a ORISTANO Controparte_1
(OR) il 04/02/1988 -matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
ORISTANO, anno 2018, parte II, serie A, atto n.2 ) ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'ufficiale dello stato civile;
2. determina le seguenti condizioni:
1. Autorizza i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Prende atto che la dimora coniugale ubicata nel Comune di Oristano in Via Luigi
Manconi Passino 18, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, è e rimarrà di proprietà
del sig. . Parte_1
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. I figli minori, e , restano affidati ad entrambi i genitori, i Per_1 Persona_2
quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui figli si troveranno al momento della assunzione della decisione stessa,
impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Inoltre, entrambi i genitori adotteranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli, tra le quali quelle concernenti le scelte educative, scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e/o di svago, le attività sportive e ricreative, avendo sempre riguardo ai loro bisogni,
desideri, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
3 4. I figli minori dimoreranno ed avranno collocazione a settimane alterne presso il domicilio materno (Oristano Via Garibaldi 21) e paterno (Oristano Via Luigi Manconi
Passino 18) e, in quest'ultimo, manterranno la propria residenza ai fini fiscali ed amministrativi;
5. Durante le festività entrambi i genitori potranno tenere con loro i figli minori,
secondo il principio dell'alternanza annuale, sempre nell'esclusivo interesse dei minori,
e avendo riguardo circa i loro desideri in particolare, staranno con ciascun genitore, ad anni alterni secondo le seguenti disposizioni:
- dal 24 dicembre alle ore 11.00 al 25 mattina fino alle ore 11.00, quando l'altro genitore andrà a prenderli, presso il domicilio dell'altro genitore, tenendoli con sé fino al 26 dicembre alle ore 20.00.
- dal 31 dicembre alle ore 11,00 al 1 gennaio alle ore 12.00 quando l'altro genitore andrà a prenderli presso il domicilio dell'altro genitore tenendoli con sé sino al 2
gennaio alle 20.00.
- dalle ore11:00 del 6 gennaio (Epifania) fino al 7 gennaio quando l'altro genitore avrà
cura di accompagnargli a scuola, o sino alle 11.00, nel caso in cui il 7 gennaio risulti giorno festivo.
- il giorno di Pasqua dalle ore 11.00 sino alle ore 11.00 del giorno di Pasquetta,
all'allorquando l'altro genitore andrà a prenderli tenendoli presso di sé sino alle 11.00
del giorno seguente quando riprenderà il calendario regolare.
- il principio dell'alternanza annuale sarà applicato anche per tutte le ulteriori festività
non espressamente indicate sopra.
6. Entrambi i genitori coopereranno e adotteranno ogni accorgimento necessario, nel rispetto e nell'interesse dei minori, affinché il giorno del compleanno di ciascuno dei figli possa essere festeggiato assieme o comunque in modalità tale che ciascun genitore possa
4 stare con i figli per almeno metà della giornata, oppure seguendo il principio dell'alternanza. Lo stesso dicasi per il giorno del compleanno di ciascun genitore;
7. Entrambi i genitori potranno trascorrere con i propri figli almeno due settimane –
anche non consecutive – nel periodo delle vacanze estive, periodo da comunicare all'altro genitore entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno;
8. Nell'esclusivo interesse dei minori, assecondando esclusivamente le loro preferenze,
desideri e inclinazioni, le attività sportive che gli stessi dovranno frequentare dovranno essere previamente concordate tra i genitori. Nei giorni e negli orari di loro competenza,
entrambi i genitori si obbligano ad accompagnare i figli alle su dette attività entro l'ora in cui le lezioni avranno inizio, e riprenderli quando le stesse avranno termine;
9. Il Signor verserà alla Signora a titolo di Parte_1 Controparte_1
mantenimento dei figli minori la somma complessiva di euro 350,00 – euro 175,00 per ciascun figlio - entro il giorno 5 di ogni mese, somma che sarà aggiornata automaticamente di anno in anno al 100% degli indici al consumo, decorso un anno dalla omologazione della separazione;
10. L'assegno unico universale INPS in favore dei minori, verrà corrisposto per intero alla madre, la quale destinerà tali somme al mantenimento dei minori;
11. Le spese straordinarie obbligatorie dalle Linee Guida del C.F.N. del 29 novembre
2019, per le quali non è richiesta la previa concertazione, quali: spese per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici urgenti indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche, spese protesiche, effettuate tramite il SSN,
dovranno essere debitamente documentate e suddivise al 50%. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere
5 dalla richiesta;
12. Le spese extra assegno, subordinate al consenso di entrambi i genitori, quali:
(A) SCOLASTICHE
Iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola,
doposcuola, servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza, viaggi di studio e di istruzione,
soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere.
(B) SPESE DI NATURA LUDICA O PARASCOLASTICA
Corsi attività artistiche ( musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi,
viaggi di istruzione.
(C) SPESE SPORTIVE
Attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto è necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
(D) SPESE MEDICO SANITARIE
Spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
(E) SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI RICEVIMENTI
Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
A fronte di una formale richiesta scritta avanzata da un genitore, a mezzo sms, email,
pec, ecc., l'altro dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data del ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà
6 inteso come consenso alla spesa. In tale ultimo caso, tali spese, previa esibizione di idonea documentazione entro un mese dalle stesse, il genitore che ha anticipato le predette spese, avrà diritto al rimborso pro-quota, entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
(F) Per tutte le altre spese non elencate, ci si riporta integralmente a quanto contenuto nelle Linee Guida del C.F.N. del 29 novembre 2019.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
13. La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori;
14. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole andranno a beneficio della madre;
15. I coniugi, a tacitazione di ogni ulteriore pretesa economica, pattuiscono che il
Signor verserà alla Signora la somma totale e Parte_1 Controparte_1
complessiva di € 6.800,00 (euro seimilaottocento/00) a titolo di rimborso circa gli esborsi effettuati da quest'ultima afferenti alla casa coniugale, di proprietà del sig.
[...]
sita in Oristano Via Luigi Manconi Passino 18, attraverso il versamento Pt_1
mensile di € 400,00 ( euro quattrocento/00), da effettuarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, sino al saldo.
16. Entrambi i genitori prestano reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
3. Compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Oristano nella camera di Consiglio del 31 marzo 2025.
La Presidente del Collegio
7 Dott.ssa Consuelo Mighela
L'estensore
Dott. Nicolò Sesta
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