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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 21/10/2025, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3181/2024
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3181/2024
Il 21 ottobre 2025 ad ore 12.44 sono comparsi:
per e Parte_1 Parte_2 [...]
'avv. LAURA BULLIAN in sostituzione dell'avv. EUGENIO FORNI;
Parte_3 per l'avv. CARMINE Controparte_1
VACCARO.
I difensori chiedono un rinvio in pendenza di trattative per la definizione della controversia.
Il Giudice dato atto;
considerate la conclusione negativa della mediazione e dei pregressi tentativi di conciliazione delle parti nonché la loro persistente incertezza sull'interesse alla prosecuzione della causa, invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa.
I difensori precisano le conclusioni come da rispettive note finali, discutono la causa riportandovisi e rinunciano ad essere presenti al momento della lettura.
Indi il Giudice si ritira in camera di consiglio. Al suo esito, ore 13.32, pronuncia sentenza, omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il Giudice
RT DI
1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice RT DI, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3181/2024 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) e (c.f. ) C.F._2 Parte_3 C.F._3 con l'avv. EUGENIO FORNI
ATTORI contro
c.f. ) con Controparte_1 P.IVA_1
l'avv. CARMINE VACCARO e l'avv. FABRIZIO BULGARELLI
CONVENUTA
CONCLUSIONI
La parte attrice come da memoria integrativa:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto; contrariis reiectis: in via preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità e/o comunque rigettare, al fine di evitare conflitto di giudicati, le domande di controparte sub A1, A2, A3, perché già proposte in separato giudizio inter partes,
RG 2847/2024 Tribunale di Modena, rinviato con termine per ultime note scritte al 20.1.2025;
2 di 6 - dando atto della immediata e tempestiva adesione dei deducenti all'eccezione di incompetenza, sollevata da controparte nelle conclusioni sub A4, accertare e dichiarare che è competente la sezione specializzata agraria per le domande principali formulate sia dai deducenti che dalla controparte sub B1; con conseguente competenza di tale sezione anche per le domande riconvenzionali proposte ex adverso sub C1 e C2;
- dare atto della reciproca soccombenza in relazione alle varie domande proposte dalle parti e, dunque, compensare integralmente le spese di lite.
La parte convenuta come da note finali:
Contrariis reiectis, voglia l'Ill.mo Giudice adito,
A. IN VIA PREGIUDIZIALE
A.1. Dichiarare la carenza di legittimazione degli intimanti Parte_4
e per i motivi tutti esposti in atto
[...] Parte_3
In via subordinata pregiudiziale
A.2. Omissis per il motivo spiegato in atti
In via ulteriormente subordinata pregiudiziale
A.3. Sospendere il procedimento in attesa dell'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione, ovvero ai sensi e per gli effetti dell'articolo 295 c.p.c. disporre la sospensione necessaria in attesa della decisione circa la domanda di declaratoria di annullamento della delibera oggetto di impugnazione.
In via ulteriormente subordinata pregiudiziale:
A.4. dichiarare la propria incompetenza trattandosi di vertenze di competenza esclusiva della sezione specializzata agraria.
B. NEL IT
B.1. Respingere le domande di accertamento e dichiarazione di cessazione degli effetti del contratto e di convalida di licenza in quanto inammissibili ed infondate in fatto e diritto anche in applicazione dell'exceptio doli proposta.
C. IN VIA RICONVENZIONALE
C.1. Accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli articoli 1108 e 1109 c.c. l'invalidità ed inefficacia della delibera dell'assemblea dei comproprietari del 25.3.2024 comunicata al sig. con racc. a/r n. 153822604682 spedita il 30.04.2024 e ricevuta il 3.05.2024 Controparte_1
(cfr. doc. 15);
3 di 6 C.2. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di convalida di licenza per cessazione degli effetti del contratto, subordinare l'esecuzione del rilascio degli immobili al rimborso da parte dei comproprietari e Parte_1 Parte_2 [...]
di tutte le somme pagate dalla Parte_3 Controparte_1 per l'acquisto, il pagamento delle rate dei mutui fondiari e per le migliorie come
[...] da documentazione versata in atti, per importo non inferiore ad euro 1.020.000,00, subordinandolo altresì al pagamento di tutte le ulteriori rate maturate e maturande sino all'ultima del 14.7.2041 del mutuo fondiario agrario del 14.7.2021 a ministero notaio
[...]
Repertorio n. 53588 – Raccolta n. 23509, il tutto nella misura del 52%, e subordinando Per_1 la restituzione dell'immobile alla scadenza del 24° mese successivo alla prova di detto pagamento.
D. IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, competenze legali e accessori di legge, oltre al 15% di spese generali, come da allegata nota.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 29.4.2024 , e intimano a CP_1 Parte_2 Parte_3
(nel prosieguo la licenza per Controparte_1 Controparte_1 finito comodato al 13.3.2025 dal terreno in Carpi, via Pioppelle n. 1 e dell'edificio strumentale allegando di essere receduti dal rapporto in data 13.3.2024 dandone all'intimata preavviso annuale, ratificato dai comproprietari il 25.3.2024.
Costituitasi in giudizio, si oppone alla convalida eccependo: a. la natura Controparte_1 dissimulata di affitto agrario del contratto di comodato, con conseguente competenza della
Sezione Specializzata agraria ad accertarne la scadenza;
b. il dissenso del quarto comodante
Controparte_1
Chiede in riconvenzionale: a. l'accertamento della invalidità della decisione dei comproprietari del 25.3.2024, comunicata ad con piego postale spedito il Controparte_1
30.4.2024 e ricevuto il 3.5.2024 (cfr. doc. 15 conv.); b. in caso di ritenuta scadenza del comodato, la condanna degli intimanti alla restituzione dei ratei di mutuo fondiario e alla rifusione delle migliorie.
4 di 6 Disposto il mutamento del rito ed espletata negativamente la mediazione, la causa è istruita con documenti;
è discussa e posta in decisione all'odierna udienza sulle conclusioni in epigrafe.
1.
Con la memoria integrativa (p. 5) gli intimati allegano la revoca in data 19.11.2024 della decisione del 25.3.2024, la cui validità è sub iudice (T Modena, r.g. n. 2847/2024), e formalizzano la loro sopravvenuta carenza di interesse all'estinzione del comodato in ragione dei mutati rapporti dei comproprietari del fondo e con la società.
La conseguente impossibilità della definizione della causa nel merito comporta, in assenza di rinuncia agli atti (art. 306 c.p.c.), la declaratoria di cessata materia del contendere, inidonea al giudicato sull'azione (cfr. CC VI-5 19.2.2020 n. 4617) e compatibile con la proposta questione di incompetenza (cfr. CC II 8.5.1069 n. 1567; CC III 11.9.1990 n. 9352).
A identica conclusione deve giungersi per la domanda riconvenzionale dell'intimata a fronte della comprovata e incontroversa revoca della decisione dei soci (doc- 16-17 att.).
2.
Alla cessata materia del contendere, che assorbe la domanda riconvenzionale subordinata della convenuta (C.2), consegue la regolazione delle spese processuali secondo la soccombenza virtuale (ex multis CC II 31.3.2023 n. 30251), cui è sottesa una ricognizione della probabile fondatezza delle domande secondo un parametro di verosimiglianza o una sommaria delibazione del merito (cfr. C. Cost. 12.7.2005 n. 274).
2.1.
In disparte l'inefficacia dell'adesione ex art. 382 c.p.c., compatibile unicamente con l'incompetenza territoriale derogabile nel processo di cognizione, i rilievi dell'intimante suffragano il fumus dell'eccezione avversaria fondata sul comprovato pagamento del corrispettivo della vendita contestualmente al trasferimento della sua proprietà e dei ratei del coevo mutuo fondiario (doc. 10-11 conv.). Inoltre, la plausibile simulazione relativa del contratto a forma libera, suscettiva di prova per presunzioni a fronte di un principio di prova scritta (art. 27241 n. 1 c.c.) del patto coevo (cfr. CC II 22.4.2025 n. 10459), avrebbe reso inopponibile all'intimata il recesso ratificato dai comproprietari consenzienti (art. 13 l.
3.5.1982 n. 203).
2.2.
La domanda riconvenzionale avente ad oggetto la decisione dei comproprietari da loro revocata si presta a una prognosi virtuale di rigetto, poiché la società, unica controparte costituita
5 di 6 in causa, non è legittimata ad agire (art. 11091 c.c.), essendo la minoranza dissenziente costituita solo da che ha instaurato a tal fine un autonomo procedimento. Controparte_1
2.3.
Attesa la reciproca soccombenza virtuale in ragione dei superiori rilievi, le spese processuali devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1- dichiara la cessazione della materia del contendere;
2- compensa integralmente le spese processuali.
Modena, 21 ottobre 2025
Il Giudice
RT DI
6 di 6
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3181/2024
Il 21 ottobre 2025 ad ore 12.44 sono comparsi:
per e Parte_1 Parte_2 [...]
'avv. LAURA BULLIAN in sostituzione dell'avv. EUGENIO FORNI;
Parte_3 per l'avv. CARMINE Controparte_1
VACCARO.
I difensori chiedono un rinvio in pendenza di trattative per la definizione della controversia.
Il Giudice dato atto;
considerate la conclusione negativa della mediazione e dei pregressi tentativi di conciliazione delle parti nonché la loro persistente incertezza sull'interesse alla prosecuzione della causa, invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa.
I difensori precisano le conclusioni come da rispettive note finali, discutono la causa riportandovisi e rinunciano ad essere presenti al momento della lettura.
Indi il Giudice si ritira in camera di consiglio. Al suo esito, ore 13.32, pronuncia sentenza, omessane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.
Il Giudice
RT DI
1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice RT DI, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3181/2024 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) e (c.f. ) C.F._2 Parte_3 C.F._3 con l'avv. EUGENIO FORNI
ATTORI contro
c.f. ) con Controparte_1 P.IVA_1
l'avv. CARMINE VACCARO e l'avv. FABRIZIO BULGARELLI
CONVENUTA
CONCLUSIONI
La parte attrice come da memoria integrativa:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto; contrariis reiectis: in via preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità e/o comunque rigettare, al fine di evitare conflitto di giudicati, le domande di controparte sub A1, A2, A3, perché già proposte in separato giudizio inter partes,
RG 2847/2024 Tribunale di Modena, rinviato con termine per ultime note scritte al 20.1.2025;
2 di 6 - dando atto della immediata e tempestiva adesione dei deducenti all'eccezione di incompetenza, sollevata da controparte nelle conclusioni sub A4, accertare e dichiarare che è competente la sezione specializzata agraria per le domande principali formulate sia dai deducenti che dalla controparte sub B1; con conseguente competenza di tale sezione anche per le domande riconvenzionali proposte ex adverso sub C1 e C2;
- dare atto della reciproca soccombenza in relazione alle varie domande proposte dalle parti e, dunque, compensare integralmente le spese di lite.
La parte convenuta come da note finali:
Contrariis reiectis, voglia l'Ill.mo Giudice adito,
A. IN VIA PREGIUDIZIALE
A.1. Dichiarare la carenza di legittimazione degli intimanti Parte_4
e per i motivi tutti esposti in atto
[...] Parte_3
In via subordinata pregiudiziale
A.2. Omissis per il motivo spiegato in atti
In via ulteriormente subordinata pregiudiziale
A.3. Sospendere il procedimento in attesa dell'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione, ovvero ai sensi e per gli effetti dell'articolo 295 c.p.c. disporre la sospensione necessaria in attesa della decisione circa la domanda di declaratoria di annullamento della delibera oggetto di impugnazione.
In via ulteriormente subordinata pregiudiziale:
A.4. dichiarare la propria incompetenza trattandosi di vertenze di competenza esclusiva della sezione specializzata agraria.
B. NEL IT
B.1. Respingere le domande di accertamento e dichiarazione di cessazione degli effetti del contratto e di convalida di licenza in quanto inammissibili ed infondate in fatto e diritto anche in applicazione dell'exceptio doli proposta.
C. IN VIA RICONVENZIONALE
C.1. Accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti degli articoli 1108 e 1109 c.c. l'invalidità ed inefficacia della delibera dell'assemblea dei comproprietari del 25.3.2024 comunicata al sig. con racc. a/r n. 153822604682 spedita il 30.04.2024 e ricevuta il 3.05.2024 Controparte_1
(cfr. doc. 15);
3 di 6 C.2. Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di convalida di licenza per cessazione degli effetti del contratto, subordinare l'esecuzione del rilascio degli immobili al rimborso da parte dei comproprietari e Parte_1 Parte_2 [...]
di tutte le somme pagate dalla Parte_3 Controparte_1 per l'acquisto, il pagamento delle rate dei mutui fondiari e per le migliorie come
[...] da documentazione versata in atti, per importo non inferiore ad euro 1.020.000,00, subordinandolo altresì al pagamento di tutte le ulteriori rate maturate e maturande sino all'ultima del 14.7.2041 del mutuo fondiario agrario del 14.7.2021 a ministero notaio
[...]
Repertorio n. 53588 – Raccolta n. 23509, il tutto nella misura del 52%, e subordinando Per_1 la restituzione dell'immobile alla scadenza del 24° mese successivo alla prova di detto pagamento.
D. IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, competenze legali e accessori di legge, oltre al 15% di spese generali, come da allegata nota.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 29.4.2024 , e intimano a CP_1 Parte_2 Parte_3
(nel prosieguo la licenza per Controparte_1 Controparte_1 finito comodato al 13.3.2025 dal terreno in Carpi, via Pioppelle n. 1 e dell'edificio strumentale allegando di essere receduti dal rapporto in data 13.3.2024 dandone all'intimata preavviso annuale, ratificato dai comproprietari il 25.3.2024.
Costituitasi in giudizio, si oppone alla convalida eccependo: a. la natura Controparte_1 dissimulata di affitto agrario del contratto di comodato, con conseguente competenza della
Sezione Specializzata agraria ad accertarne la scadenza;
b. il dissenso del quarto comodante
Controparte_1
Chiede in riconvenzionale: a. l'accertamento della invalidità della decisione dei comproprietari del 25.3.2024, comunicata ad con piego postale spedito il Controparte_1
30.4.2024 e ricevuto il 3.5.2024 (cfr. doc. 15 conv.); b. in caso di ritenuta scadenza del comodato, la condanna degli intimanti alla restituzione dei ratei di mutuo fondiario e alla rifusione delle migliorie.
4 di 6 Disposto il mutamento del rito ed espletata negativamente la mediazione, la causa è istruita con documenti;
è discussa e posta in decisione all'odierna udienza sulle conclusioni in epigrafe.
1.
Con la memoria integrativa (p. 5) gli intimati allegano la revoca in data 19.11.2024 della decisione del 25.3.2024, la cui validità è sub iudice (T Modena, r.g. n. 2847/2024), e formalizzano la loro sopravvenuta carenza di interesse all'estinzione del comodato in ragione dei mutati rapporti dei comproprietari del fondo e con la società.
La conseguente impossibilità della definizione della causa nel merito comporta, in assenza di rinuncia agli atti (art. 306 c.p.c.), la declaratoria di cessata materia del contendere, inidonea al giudicato sull'azione (cfr. CC VI-5 19.2.2020 n. 4617) e compatibile con la proposta questione di incompetenza (cfr. CC II 8.5.1069 n. 1567; CC III 11.9.1990 n. 9352).
A identica conclusione deve giungersi per la domanda riconvenzionale dell'intimata a fronte della comprovata e incontroversa revoca della decisione dei soci (doc- 16-17 att.).
2.
Alla cessata materia del contendere, che assorbe la domanda riconvenzionale subordinata della convenuta (C.2), consegue la regolazione delle spese processuali secondo la soccombenza virtuale (ex multis CC II 31.3.2023 n. 30251), cui è sottesa una ricognizione della probabile fondatezza delle domande secondo un parametro di verosimiglianza o una sommaria delibazione del merito (cfr. C. Cost. 12.7.2005 n. 274).
2.1.
In disparte l'inefficacia dell'adesione ex art. 382 c.p.c., compatibile unicamente con l'incompetenza territoriale derogabile nel processo di cognizione, i rilievi dell'intimante suffragano il fumus dell'eccezione avversaria fondata sul comprovato pagamento del corrispettivo della vendita contestualmente al trasferimento della sua proprietà e dei ratei del coevo mutuo fondiario (doc. 10-11 conv.). Inoltre, la plausibile simulazione relativa del contratto a forma libera, suscettiva di prova per presunzioni a fronte di un principio di prova scritta (art. 27241 n. 1 c.c.) del patto coevo (cfr. CC II 22.4.2025 n. 10459), avrebbe reso inopponibile all'intimata il recesso ratificato dai comproprietari consenzienti (art. 13 l.
3.5.1982 n. 203).
2.2.
La domanda riconvenzionale avente ad oggetto la decisione dei comproprietari da loro revocata si presta a una prognosi virtuale di rigetto, poiché la società, unica controparte costituita
5 di 6 in causa, non è legittimata ad agire (art. 11091 c.c.), essendo la minoranza dissenziente costituita solo da che ha instaurato a tal fine un autonomo procedimento. Controparte_1
2.3.
Attesa la reciproca soccombenza virtuale in ragione dei superiori rilievi, le spese processuali devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1- dichiara la cessazione della materia del contendere;
2- compensa integralmente le spese processuali.
Modena, 21 ottobre 2025
Il Giudice
RT DI
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