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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 23/04/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI LECCE prima sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Maurizio Petrelli presidente dr. Patrizia Evangelista consigliere avv. Clemi Tinto giudice ausiliario est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 1010 del ruolo generale delle cause dell'anno 2022
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Termini, presso il cui studio - in Lecce alla via Piemonte 8 - è elettivamente domiciliato in virtù di mandato in atti
APPELLANTE
E
(c.f. ), in proprio ed in qualità di erede di Controparte_1 C.F._2 Persona_1
e , in qualità di erede di
[...] Controparte_2 Persona_1
rappresentati e difesi dall'avv. Marco Marenaci, presso il cui studio – in San Cesario di Lecce alla via M.
Cappello 4 – sono elettivamente domiciliati in virtù di mandato in atti
APPELLATI
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
Controparte_3
Controparte_4
APPELLATI CONTUMACI
1 All'udienza del 8.11.2023 svoltasi a trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione, i sigg.ri e convenivano in Persona_1 Controparte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce la ditta per sentir revocare il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 3226/2014 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 8.714,00, quale saldo del corrispettivo per la fornitura e posa in opera degli infissi nell'abitazione degli stessi coniugi CP_5
Gli opponenti, inoltre, chiedevano la riduzione del prezzo e la condanna dell'opposto al
[...]
risarcimento dei danni che avevano subito, calcolati nella misura complessiva di € 10.000,00 o in quella diversa ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio il sig. , chiedendo dichiararsi inammissibile ed improcedibile la domanda Pt_1
svolta dagli opponenti per assenza di procura, spiegava domanda riconvenzionale e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita documentalmente.
Con sentenza n. 4077/2017 del 08.11.2017 il Tribunale di Lecce, rigettava ritenendola infondata l'eccezione di mancanza di procura, rilevava la decadenza di parte opponente dall'azione di garanzia, rilevando la tardività della nota 27.5.2014 di contestazione dei difetti attinenti le opere realizzate dalla ditta creditrice, con riferimento alla data di consegna delle stesse;
accoglieva parzialmente la domanda e revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando gli opponenti a corrispondere all'opposto, la minor somma di € 6.700,00, residuata all'esito degli acconti ricevuti dalla ditta opposta, oltre interessi e spese.
I sig.ri e proponevano appello avverso la suddetta sentenza n. 4077/2017 del CP_1 Per_1
08.11.2017.
Il sig. non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia. Pt_1
La corte disponeva c.t.u. onde “verificare eventuali difetti di realizzazione o di installazione degli infissi oggetto di causa, e quantificate le spese necessarie per ripristinate le opere a regola d'arte, tenuto conto del naturale degrado subito per
i decorso del tempo e della eventuale corretta manutenzione.”
Con sentenza n. 334/2020, pubblicata in data 16.04.2020, la Corte d'Appello di Lecce sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, dichiarava la contumacia del Sig. , Parte_1
2 accoglieva l'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata condannava gli opponenti a corrispondere allo la minor somma di € 2.135,00. Pt_1
Il Sig. proponeva ricorso in Cassazione avverso la suddetta sentenza n. 334/2020 della Parte_1
Corte d'Appello chiedendo che ne venisse dichiarata l'inesistenza/nullità per inesistenza/nullità della notificazione dell'atto di citazione in appello, in quanto l'atto era stato notificato a un indirizzo pec
( riconducibile all'avv. Francesco Termini, del tutto estraneo al giudizio di primo grado, Email_1
anziché al corretto indirizzo di posta elettronica ( riconducibile all'avv. Maria Email_2
Alessandra Termini, procuratore costituito nel giudizio di prime cure.
I coniugi e i costituivano nel giudizio di Cassazione chiedendo il rigetto del ricorso Per_1 CP_1
proposto da . Parte_1
Con ordinanza n. 28934/2022, pubblicata in data 05.10.2022, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso,
e cassava la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Lecce in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione;
non dichiarava il passaggio in giudicato della sentenza di prime cure. La Suprema Corte così disponeva “se il destinatario della notifica della citazione non si costituisce in giudizio, lo scopo della notificazione non può considerarsi raggiunto, anche se si prova che il destinatario ha comunque avuto conoscenza dell'atto di citazione.”… “nel caso di specie, pertanto, è pacifica la ricorrenza di una ipotesi di nullità della notificazione, seppure non preclusiva della possibilità della parte appellata di conoscere l'atto notificato”.
Successivamente, il Sig. riassumeva il giudizio innanzi a questa corte, chiedendo “ - dichiarare la Pt_1
nullità della sentenza n. 334/20, n. 457/2020 Repertorio, pubblicata in data 16.04.2020, non notificata agli effetti dell'art. 327 c.p.c., resa dalla Corte di Appello di Lecce, Seconda Sezione Civile, presidente Dott. Romano Giovanni, nella
Causa Civile n. 581/2018 per i motivi esposti nella narrativa, con conseguente conferma della sentenza n. 4077/2017 pubblicata in data 08.11.2017 del Tribunale di Lecce – Giudice Onorario avv. Tinelli;
- con vittoria delle spese e competenze di lite del giudizio di primo grado, del presente giudizio e del giudizio in Cassazione come statuito dalla ordinanza di rinvio ( si precisa che anche in sede di giudizio in Cassazione il sig. è stato ammesso all'istituto del Pt_1
gratuito patrocinio giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce del 06.06.2020 (istanza n.
1293/2020).”
Si costituivano gli appellati, chiedendo “1) rigettare l'atto di citazione in riassunzione proposto da , Parte_1
per quanto già ampiamente dedotto nelle premesse, e confermare la sentenza n. 334/2020 della Corte di Appello di Lecce, pubblicata il 16.04.2020; 2) Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio.”
3 Precisate le conclusioni all'udienza collegiale del 8.11.2023, la causa veniva riservata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di difese scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno appellante in riassunzione conclude chiedendo dichiararsi la nullità della sentenza n. 334/2020, pubblicata in data 16.04.2020, resa dalla Corte di Appello di Lecce, Seconda Sezione Civile, con conseguente conferma della sentenza di primo grado del Tribunale di Lecce n. 4077/2017 pubblicata in data 08.11.2017.
L'appellato in riassunzione chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di appello n.
334/2020.
Orbene, la Cassazione, con l'ordinanza n. 28934/2022 pubblicata in data 05.10.2022 a seguito del ricorso proposto da , ha cassato la su richiamata sentenza della Corte d'Appello di Lecce per Parte_1
nullità della notifica in quanto effettuata a un indirizzo pec ( riconducibile all'avv. Email_1
Francesco Termini, del tutto estraneo al giudizio di primo grado, anziché al corretto indirizzo di posta elettronica ( riconducibile all'avv. Maria Alessandra Termini, procuratore Email_2
costituito nel giudizio di prime cure. Ha sottolineato che “nel caso di specie, pertanto, è pacifica la ricorrenza di una ipotesi di nullità della notificazione, seppure non preclusiva della possibilità della parte appellata di conoscere l'atto notificato;
la possibilità che il destinatario dell'atto venisse a conoscenza dello stesso o la conoscenza effettiva dello stesso non possono non misurarsi con la circostanza dirimente che la parte destinataria dell'atto è rimasta contumace.”.
La Suprema Corte, pertanto, ha rinviato alla Corte d'appello precisando che “la fondatezza del motivo non provoca, tuttavia, gli effetti pretesi dal ricorrente, cioè il passaggio in giudicato della sentenza di prime cure, bensì la cassazione con rinvio della sentenza impugnata”.
Ed invero, è orientamento costante della Suprema Corte che “il vizio della notifica dell'appello non determina
l'inammissibilità dell'impugnazione (che sia tempestivamente proposta), qualora il vizio venga rilevato in sede di legittimità, la Corte di cassazione, nel dichiarare la nullità della notifica, del processo e della sentenza, deve disporre il rinvio ad altro giudice di pari grado, dinanzi al quale, essendo l'atto d'impugnazione ormai pervenuto a conoscenza dell'appellato con conseguente superfluità di una nuova notificazione, è sufficiente effettuare la riassunzione della causa nelle forme di cui all'art. 392 c.p.c. (Cass. nn. 27139 del 2006, 6220 del 2007 e 19563 del 2014)” (Cass. n. 4233/2017).
Sul punto, la Suprema Corte ha anche chiarito che, mentre nel caso di cassazione della sentenza di appello per motivi di merito (rinvio c.d. "proprio"), il giudizio di rinvio è un giudizio autonomo e non un secondo giudizio di appello, dovendo il giudice del rinvio decidere per la prima volta sulle domande delle parti in applicazione dei principi di diritto sanciti dalla
4 S.C. ("Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della decisione di appello per motivi di merito costituisce una nuova ed autonoma fase del processo di natura rescissoria, destinata a concludersi con una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, statuisce per la prima volta sulle domande delle parti" :cfr. Cass. sez. 6^ civ. ord. 20.4.2017 n.
10009, rv 643829-01; conforme Sez.
2 -Ordinanza n. 15143 del 31/05/2021, Rv. 661405 - 01), altrettanto non vale nel caso di rinvio cd. "improprio": "Nell'ipotesi di rinvio c.d. improprio o restitutorio alla corte d'appello - che si verifica quando la sentenza impugnata, senza entrare nel merito, si sia limitata ad una pronuncia meramente processuale - la corte territoriale, diversamente da quanto accade nel caso di rinvio c.d. prosecutorio, conserva tutti i poteri connaturati alla funzione di giudice dell'impugnazione avverso la sentenza del tribunale, e deve pertanto esaminare tutte le questioni ritualmente proposte che non incidano sul suo obbligo di conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte" (Cass. n.
23314 del 27/09/2018).
Nel caso di specie, sanata la nullità della notifica in quanto l'appello è stato ormai portato a conoscenza dell'appellato, ci troviamo di fronte a un'ipotesi di rinvio c.d. improprio o restitutorio e quindi questa
Corte deve esaminare ex novo i motivi di appello (essendo stata cassata la precedente sentenza), tenendo conto delle difese dell'appellata.
Con un unico motivo di appello, i sig. censurano la sentenza impugnata “nella CP_1 Per_1
parte in cui la domanda attorea (in appello) è stata dichiarato tardiva sull'errato presupposto che i vizi sono stati contestati tardivamente.”; assumono che, non solo, non vi è stata alcuna consegna delle opere, essendo le stesse rimaste incomplete, ma che agli atti vi è un atto tempestivo di contestazione dei vizi del 5/2/2014.
Invero, come emerge dagli atti, i committenti, con la racc. a.r. del 5/2/2014, in risposta alla richiesta dello del 12/1/2014, di pagamento del saldo dovuto, contestavano la corretta esecuzione dei lavori Pt_1
eseguiti, specificando che stavano provvedendo ad accertare i vizi attraverso una perizia.
Successivamente, in data 27/5/2014, i sigg.ri e inviavano al sig. un elenco CP_1 Per_1 Pt_1
dettagliato dei vizi riscontrati.
Orbene, non essendoci agli atti alcuna prova sull'avvenuta consegna dei lavori, in quanto l'appaltatore non ha provato, né chiesto di provare, il tempo e il luogo della consegna dell'opera, si ritiene che la consegna dell'opera sia stata contestuale alla richiesta di pagamento inoltrata dallo (12/1/2014) e Pt_1
che la denuncia delle difformità e/o dei vizi sia tempestiva, in quanto avvenuta (5.2.2014) nei 60 giorni successivi.
Con riferimento al quantum, il ctu ha riscontrato, per tutti i serramenti esterni, il non corretto fissaggio in loco e, per alcuni di essi, anche alcuni difetti di costruzione, per gli infissi interni delle imperfezioni nel
5 montaggio del portoncino d'ingresso di alluminio e della porta a soffietto, e ha quantificato il costo delle opere di riparazione e di miglioramento funzionale dei predetti serramenti, in complessivi euro 3.665,00 oltre iva.
Pertanto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale, che si conferma nel resto, gli originari opponenti vanno condannati a corrispondere all'opposto, la minor somma di euro 3.035,00.
Le spese dei quattro gradi del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza anche virtuale, vengono poste a carico dei coniugi nella misura di un mezzo. Controparte_5
P Q M
La Corte, decidendo in sede di rinvio della corte di cassazione sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 4077/2017 pubblicata in data 08.11.2017, accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che conferma nel resto, condanna i sigg.ri a corrispondere al sig. la somma di euro 3.035,00 . CP_1 Per_1 Pt_1
Condanna i sigg.ri al rimborso, in favore del sig. , di un mezzo delle spese dei CP_1 Per_1 Pt_1
quattro gradi di giudizio che, compensate per la restante parte, si liquidano, nell'intero, in complessivi euro 1.810,00 (come da liquidazione del primo giudice, in essa compresa anche la fase monitoria), quanto al secondo grado in € 3.500,00, quanto al giudizio di legittimità in € 3.000,00 oltre contributo unificato, IVA, CAP e RF al 15% e quanto al presente giudizio di rinvio in € 3.000,00 oltre contributo unificato e oltre per tutti i gradi IVA, CAP e RF al 15%.; e dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
Lecce, 8.4.2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
(avv. Clemi Tinto) (dott. Maurizio Petrelli)
6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Maurizio Petrelli presidente dr. Patrizia Evangelista consigliere avv. Clemi Tinto giudice ausiliario est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 1010 del ruolo generale delle cause dell'anno 2022
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Termini, presso il cui studio - in Lecce alla via Piemonte 8 - è elettivamente domiciliato in virtù di mandato in atti
APPELLANTE
E
(c.f. ), in proprio ed in qualità di erede di Controparte_1 C.F._2 Persona_1
e , in qualità di erede di
[...] Controparte_2 Persona_1
rappresentati e difesi dall'avv. Marco Marenaci, presso il cui studio – in San Cesario di Lecce alla via M.
Cappello 4 – sono elettivamente domiciliati in virtù di mandato in atti
APPELLATI
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
Controparte_3
Controparte_4
APPELLATI CONTUMACI
1 All'udienza del 8.11.2023 svoltasi a trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione, i sigg.ri e convenivano in Persona_1 Controparte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce la ditta per sentir revocare il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 3226/2014 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 8.714,00, quale saldo del corrispettivo per la fornitura e posa in opera degli infissi nell'abitazione degli stessi coniugi CP_5
Gli opponenti, inoltre, chiedevano la riduzione del prezzo e la condanna dell'opposto al
[...]
risarcimento dei danni che avevano subito, calcolati nella misura complessiva di € 10.000,00 o in quella diversa ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio il sig. , chiedendo dichiararsi inammissibile ed improcedibile la domanda Pt_1
svolta dagli opponenti per assenza di procura, spiegava domanda riconvenzionale e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita documentalmente.
Con sentenza n. 4077/2017 del 08.11.2017 il Tribunale di Lecce, rigettava ritenendola infondata l'eccezione di mancanza di procura, rilevava la decadenza di parte opponente dall'azione di garanzia, rilevando la tardività della nota 27.5.2014 di contestazione dei difetti attinenti le opere realizzate dalla ditta creditrice, con riferimento alla data di consegna delle stesse;
accoglieva parzialmente la domanda e revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando gli opponenti a corrispondere all'opposto, la minor somma di € 6.700,00, residuata all'esito degli acconti ricevuti dalla ditta opposta, oltre interessi e spese.
I sig.ri e proponevano appello avverso la suddetta sentenza n. 4077/2017 del CP_1 Per_1
08.11.2017.
Il sig. non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia. Pt_1
La corte disponeva c.t.u. onde “verificare eventuali difetti di realizzazione o di installazione degli infissi oggetto di causa, e quantificate le spese necessarie per ripristinate le opere a regola d'arte, tenuto conto del naturale degrado subito per
i decorso del tempo e della eventuale corretta manutenzione.”
Con sentenza n. 334/2020, pubblicata in data 16.04.2020, la Corte d'Appello di Lecce sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, dichiarava la contumacia del Sig. , Parte_1
2 accoglieva l'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata condannava gli opponenti a corrispondere allo la minor somma di € 2.135,00. Pt_1
Il Sig. proponeva ricorso in Cassazione avverso la suddetta sentenza n. 334/2020 della Parte_1
Corte d'Appello chiedendo che ne venisse dichiarata l'inesistenza/nullità per inesistenza/nullità della notificazione dell'atto di citazione in appello, in quanto l'atto era stato notificato a un indirizzo pec
( riconducibile all'avv. Francesco Termini, del tutto estraneo al giudizio di primo grado, Email_1
anziché al corretto indirizzo di posta elettronica ( riconducibile all'avv. Maria Email_2
Alessandra Termini, procuratore costituito nel giudizio di prime cure.
I coniugi e i costituivano nel giudizio di Cassazione chiedendo il rigetto del ricorso Per_1 CP_1
proposto da . Parte_1
Con ordinanza n. 28934/2022, pubblicata in data 05.10.2022, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso,
e cassava la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Lecce in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione;
non dichiarava il passaggio in giudicato della sentenza di prime cure. La Suprema Corte così disponeva “se il destinatario della notifica della citazione non si costituisce in giudizio, lo scopo della notificazione non può considerarsi raggiunto, anche se si prova che il destinatario ha comunque avuto conoscenza dell'atto di citazione.”… “nel caso di specie, pertanto, è pacifica la ricorrenza di una ipotesi di nullità della notificazione, seppure non preclusiva della possibilità della parte appellata di conoscere l'atto notificato”.
Successivamente, il Sig. riassumeva il giudizio innanzi a questa corte, chiedendo “ - dichiarare la Pt_1
nullità della sentenza n. 334/20, n. 457/2020 Repertorio, pubblicata in data 16.04.2020, non notificata agli effetti dell'art. 327 c.p.c., resa dalla Corte di Appello di Lecce, Seconda Sezione Civile, presidente Dott. Romano Giovanni, nella
Causa Civile n. 581/2018 per i motivi esposti nella narrativa, con conseguente conferma della sentenza n. 4077/2017 pubblicata in data 08.11.2017 del Tribunale di Lecce – Giudice Onorario avv. Tinelli;
- con vittoria delle spese e competenze di lite del giudizio di primo grado, del presente giudizio e del giudizio in Cassazione come statuito dalla ordinanza di rinvio ( si precisa che anche in sede di giudizio in Cassazione il sig. è stato ammesso all'istituto del Pt_1
gratuito patrocinio giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce del 06.06.2020 (istanza n.
1293/2020).”
Si costituivano gli appellati, chiedendo “1) rigettare l'atto di citazione in riassunzione proposto da , Parte_1
per quanto già ampiamente dedotto nelle premesse, e confermare la sentenza n. 334/2020 della Corte di Appello di Lecce, pubblicata il 16.04.2020; 2) Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio.”
3 Precisate le conclusioni all'udienza collegiale del 8.11.2023, la causa veniva riservata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di difese scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno appellante in riassunzione conclude chiedendo dichiararsi la nullità della sentenza n. 334/2020, pubblicata in data 16.04.2020, resa dalla Corte di Appello di Lecce, Seconda Sezione Civile, con conseguente conferma della sentenza di primo grado del Tribunale di Lecce n. 4077/2017 pubblicata in data 08.11.2017.
L'appellato in riassunzione chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di appello n.
334/2020.
Orbene, la Cassazione, con l'ordinanza n. 28934/2022 pubblicata in data 05.10.2022 a seguito del ricorso proposto da , ha cassato la su richiamata sentenza della Corte d'Appello di Lecce per Parte_1
nullità della notifica in quanto effettuata a un indirizzo pec ( riconducibile all'avv. Email_1
Francesco Termini, del tutto estraneo al giudizio di primo grado, anziché al corretto indirizzo di posta elettronica ( riconducibile all'avv. Maria Alessandra Termini, procuratore Email_2
costituito nel giudizio di prime cure. Ha sottolineato che “nel caso di specie, pertanto, è pacifica la ricorrenza di una ipotesi di nullità della notificazione, seppure non preclusiva della possibilità della parte appellata di conoscere l'atto notificato;
la possibilità che il destinatario dell'atto venisse a conoscenza dello stesso o la conoscenza effettiva dello stesso non possono non misurarsi con la circostanza dirimente che la parte destinataria dell'atto è rimasta contumace.”.
La Suprema Corte, pertanto, ha rinviato alla Corte d'appello precisando che “la fondatezza del motivo non provoca, tuttavia, gli effetti pretesi dal ricorrente, cioè il passaggio in giudicato della sentenza di prime cure, bensì la cassazione con rinvio della sentenza impugnata”.
Ed invero, è orientamento costante della Suprema Corte che “il vizio della notifica dell'appello non determina
l'inammissibilità dell'impugnazione (che sia tempestivamente proposta), qualora il vizio venga rilevato in sede di legittimità, la Corte di cassazione, nel dichiarare la nullità della notifica, del processo e della sentenza, deve disporre il rinvio ad altro giudice di pari grado, dinanzi al quale, essendo l'atto d'impugnazione ormai pervenuto a conoscenza dell'appellato con conseguente superfluità di una nuova notificazione, è sufficiente effettuare la riassunzione della causa nelle forme di cui all'art. 392 c.p.c. (Cass. nn. 27139 del 2006, 6220 del 2007 e 19563 del 2014)” (Cass. n. 4233/2017).
Sul punto, la Suprema Corte ha anche chiarito che, mentre nel caso di cassazione della sentenza di appello per motivi di merito (rinvio c.d. "proprio"), il giudizio di rinvio è un giudizio autonomo e non un secondo giudizio di appello, dovendo il giudice del rinvio decidere per la prima volta sulle domande delle parti in applicazione dei principi di diritto sanciti dalla
4 S.C. ("Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della decisione di appello per motivi di merito costituisce una nuova ed autonoma fase del processo di natura rescissoria, destinata a concludersi con una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, statuisce per la prima volta sulle domande delle parti" :cfr. Cass. sez. 6^ civ. ord. 20.4.2017 n.
10009, rv 643829-01; conforme Sez.
2 -Ordinanza n. 15143 del 31/05/2021, Rv. 661405 - 01), altrettanto non vale nel caso di rinvio cd. "improprio": "Nell'ipotesi di rinvio c.d. improprio o restitutorio alla corte d'appello - che si verifica quando la sentenza impugnata, senza entrare nel merito, si sia limitata ad una pronuncia meramente processuale - la corte territoriale, diversamente da quanto accade nel caso di rinvio c.d. prosecutorio, conserva tutti i poteri connaturati alla funzione di giudice dell'impugnazione avverso la sentenza del tribunale, e deve pertanto esaminare tutte le questioni ritualmente proposte che non incidano sul suo obbligo di conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte" (Cass. n.
23314 del 27/09/2018).
Nel caso di specie, sanata la nullità della notifica in quanto l'appello è stato ormai portato a conoscenza dell'appellato, ci troviamo di fronte a un'ipotesi di rinvio c.d. improprio o restitutorio e quindi questa
Corte deve esaminare ex novo i motivi di appello (essendo stata cassata la precedente sentenza), tenendo conto delle difese dell'appellata.
Con un unico motivo di appello, i sig. censurano la sentenza impugnata “nella CP_1 Per_1
parte in cui la domanda attorea (in appello) è stata dichiarato tardiva sull'errato presupposto che i vizi sono stati contestati tardivamente.”; assumono che, non solo, non vi è stata alcuna consegna delle opere, essendo le stesse rimaste incomplete, ma che agli atti vi è un atto tempestivo di contestazione dei vizi del 5/2/2014.
Invero, come emerge dagli atti, i committenti, con la racc. a.r. del 5/2/2014, in risposta alla richiesta dello del 12/1/2014, di pagamento del saldo dovuto, contestavano la corretta esecuzione dei lavori Pt_1
eseguiti, specificando che stavano provvedendo ad accertare i vizi attraverso una perizia.
Successivamente, in data 27/5/2014, i sigg.ri e inviavano al sig. un elenco CP_1 Per_1 Pt_1
dettagliato dei vizi riscontrati.
Orbene, non essendoci agli atti alcuna prova sull'avvenuta consegna dei lavori, in quanto l'appaltatore non ha provato, né chiesto di provare, il tempo e il luogo della consegna dell'opera, si ritiene che la consegna dell'opera sia stata contestuale alla richiesta di pagamento inoltrata dallo (12/1/2014) e Pt_1
che la denuncia delle difformità e/o dei vizi sia tempestiva, in quanto avvenuta (5.2.2014) nei 60 giorni successivi.
Con riferimento al quantum, il ctu ha riscontrato, per tutti i serramenti esterni, il non corretto fissaggio in loco e, per alcuni di essi, anche alcuni difetti di costruzione, per gli infissi interni delle imperfezioni nel
5 montaggio del portoncino d'ingresso di alluminio e della porta a soffietto, e ha quantificato il costo delle opere di riparazione e di miglioramento funzionale dei predetti serramenti, in complessivi euro 3.665,00 oltre iva.
Pertanto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale, che si conferma nel resto, gli originari opponenti vanno condannati a corrispondere all'opposto, la minor somma di euro 3.035,00.
Le spese dei quattro gradi del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza anche virtuale, vengono poste a carico dei coniugi nella misura di un mezzo. Controparte_5
P Q M
La Corte, decidendo in sede di rinvio della corte di cassazione sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 4077/2017 pubblicata in data 08.11.2017, accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che conferma nel resto, condanna i sigg.ri a corrispondere al sig. la somma di euro 3.035,00 . CP_1 Per_1 Pt_1
Condanna i sigg.ri al rimborso, in favore del sig. , di un mezzo delle spese dei CP_1 Per_1 Pt_1
quattro gradi di giudizio che, compensate per la restante parte, si liquidano, nell'intero, in complessivi euro 1.810,00 (come da liquidazione del primo giudice, in essa compresa anche la fase monitoria), quanto al secondo grado in € 3.500,00, quanto al giudizio di legittimità in € 3.000,00 oltre contributo unificato, IVA, CAP e RF al 15% e quanto al presente giudizio di rinvio in € 3.000,00 oltre contributo unificato e oltre per tutti i gradi IVA, CAP e RF al 15%.; e dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
Lecce, 8.4.2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
(avv. Clemi Tinto) (dott. Maurizio Petrelli)
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