TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/06/2025, n. 6727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6727 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza del 10.6.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n°604/2025
VERTENTE TRA
, nato in [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale Clodio n.18, presso lo studio dell'Avv. Daniele
Checchi che lo rappresenta e difende giusta procura allegata in busta telematica;
- RICORRENTE -
NEI CONFRONTI DI
, in persona del Controparte_1
suo Presidente, con sede in Roma, Via Ciro il Grande n.21;
- CONVENUTO CONTUMACE -
Oggetto: ratei assegno mensile di assistenza ex art.13 L.118/71
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione di giudizio intentato innanzi al Tribunale di Tivoli dichiaratosi incompetente, depositato presso la cancelleria di quest'Ufficio in data 8.1.2025, ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicato, premesso che in sede di omologa del 4.4.2024, all'esito di procedimento per ATP, era stata accertata in suo favore la sussistenza del requisito sanitario di cui all' assegno mensile di assistenza ex art.13 L.118/71 e che erano decorsi oltre 120 gg. dalla notifica del provvedimento giudiziale in data 14.6.2024 ed invio modello AP70 in violazione del disposto di cui all'art.445 bis comma 5 c.p.c., conveniva in giudizio l' lamentando che non era stato liquidato il dovuto per il riconosciuto beneficio CP_1
e chiedendo la condanna di controparte al versamento dei ratei maturati.
Non si costituiva in sede di riassunzione l' . CP_1
La causa all'udienza odierna veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce.
Risultano provati agli atti sia la sussistenza del requisito sanitario anche in epoca successiva alla visita di revisione che aveva revocato la provvidenza dal 7.2.2023 (vedi decreto di omologa) che il requisito reddituale per mancato godimento da parte del ricorrente di redditi superiori al limite fissato per legge (vedi certificato agenzia entrate da ultimo prodotto).
Accertato il diritto alla provvidenza, osserva l'Ufficio come l' non ha dato prova di CP_1
aver versato a parte istante i ratei maturati malgrado siano decorsi oltre 120 gg. dalla notifica del decreto di omologa e dalla trasmissione del mod. AP70. Ne consegue la condanna dell' al versamento di quanto dovuto oltre accessori come per legge dal 121° giorno CP_1
costituiti da interessi legali e, qualora la rivalutazione monetaria sia stata nel periodo maggiore degli interessi, diritto alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi, per compensare il maggior danno causato dal ritardo nel pagamento.
I compensi di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, dichiara il diritto di parte ricorrente alla provvidenza di cui all'art.13 L.118/71 anche in epoca successiva alla visita di revisione del 7.2.2023 e, per l'effetto, condanna l' al CP_1 versamento dei ratei maturati e maturandi dell'indicata prestazione oltre accessori come per legge;
condanna l' alla refusione a controparte dei compensi di lite nella misura di €1.800,00 CP_1
oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, il 10.6.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, all'udienza del 10.6.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n°604/2025
VERTENTE TRA
, nato in [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale Clodio n.18, presso lo studio dell'Avv. Daniele
Checchi che lo rappresenta e difende giusta procura allegata in busta telematica;
- RICORRENTE -
NEI CONFRONTI DI
, in persona del Controparte_1
suo Presidente, con sede in Roma, Via Ciro il Grande n.21;
- CONVENUTO CONTUMACE -
Oggetto: ratei assegno mensile di assistenza ex art.13 L.118/71
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione di giudizio intentato innanzi al Tribunale di Tivoli dichiaratosi incompetente, depositato presso la cancelleria di quest'Ufficio in data 8.1.2025, ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicato, premesso che in sede di omologa del 4.4.2024, all'esito di procedimento per ATP, era stata accertata in suo favore la sussistenza del requisito sanitario di cui all' assegno mensile di assistenza ex art.13 L.118/71 e che erano decorsi oltre 120 gg. dalla notifica del provvedimento giudiziale in data 14.6.2024 ed invio modello AP70 in violazione del disposto di cui all'art.445 bis comma 5 c.p.c., conveniva in giudizio l' lamentando che non era stato liquidato il dovuto per il riconosciuto beneficio CP_1
e chiedendo la condanna di controparte al versamento dei ratei maturati.
Non si costituiva in sede di riassunzione l' . CP_1
La causa all'udienza odierna veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce.
Risultano provati agli atti sia la sussistenza del requisito sanitario anche in epoca successiva alla visita di revisione che aveva revocato la provvidenza dal 7.2.2023 (vedi decreto di omologa) che il requisito reddituale per mancato godimento da parte del ricorrente di redditi superiori al limite fissato per legge (vedi certificato agenzia entrate da ultimo prodotto).
Accertato il diritto alla provvidenza, osserva l'Ufficio come l' non ha dato prova di CP_1
aver versato a parte istante i ratei maturati malgrado siano decorsi oltre 120 gg. dalla notifica del decreto di omologa e dalla trasmissione del mod. AP70. Ne consegue la condanna dell' al versamento di quanto dovuto oltre accessori come per legge dal 121° giorno CP_1
costituiti da interessi legali e, qualora la rivalutazione monetaria sia stata nel periodo maggiore degli interessi, diritto alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi, per compensare il maggior danno causato dal ritardo nel pagamento.
I compensi di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, dichiara il diritto di parte ricorrente alla provvidenza di cui all'art.13 L.118/71 anche in epoca successiva alla visita di revisione del 7.2.2023 e, per l'effetto, condanna l' al CP_1 versamento dei ratei maturati e maturandi dell'indicata prestazione oltre accessori come per legge;
condanna l' alla refusione a controparte dei compensi di lite nella misura di €1.800,00 CP_1
oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, il 10.6.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari