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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 30/07/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1784/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 1784/2025 promosso da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
LEONARDI RICCARDO e BELVEDRESI MARIA LUISA;
e nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. FERRI CP_1
ALESSANDRO;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto. Per_
2) i coniugi sono consapevoli che i figli minori e hanno diritto di mantenere rapporti Per_2 equilibrati e continuativi con ciascun genitore, di ricevere cure, educazione ed istruzione e di conservare i rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo;
Per_
3) I figli e verranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione Per_2 prevalente dei medesimi presso la madre con la quale continueranno a vivere presso l'abitazione sita in Senigallia, via Tevere 1, ove si sono già trasferiti e dove hanno già trasferito la loro residenza, mentre nella casa familiare sita in Senigallia (AN), Marzocca, Via XXIV Maggio, n. 29, continuerà
a vivere il Sig. con l'arredamento in essa ricompreso. I coniugi concordano che ciascuno CP_1
- 1 - di essi si farà carico delle utenze e delle spese di manutenzione degli immobili di cui risultano esclusivi intestatari. Per_ 4) Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli e , relative all'educazione, alla Per_2 formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni riguardanti i minori;
5) La potestà genitoriale sarà esercitata da ciascuno dei genitori per il tempo in cui i minori staranno presso di essi e per gli atti di ordinaria amministrazione;
6) I coniugi concordano che il padre potrà tenere con sé i figli minori, ogni fine settimana alternati, dall'uscita della scuola del sabato e sino all'ora di cena della domenica, nonché per un giorno alla settimana, con cena ed eventuale pernotto, compatibilmente con i propri impegni di lavoro e con le normali esigenze scolastiche e ludiche dei figli. Qualora, per problemi di lavoro od organizzativi dei genitori, non sia possibile avere con sé i figli a settimane alternate, i genitori concordano nel consentire, comunque, al padre di avere con sé i figli per due weekend al mese.
Salvo diversi accordi ciascuno dei genitori terrà altresì i minori per 15 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo feriale-estivo da concordarsi ogni anno entro il 30 maggio;
sette giorni nel periodo natalizio alternando ogni anno la settimana dal 24 al 30 dicembre con quella dal 31 dicembre al 6 gennaio;
3 giorni nel periodo pasquale alternando ogni anno il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo. I genitori inoltre concordano di alternare tra loro le festività infra-annuali e i compleanni.
7) Entrambi i genitori sono obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio e si impegnano a concedersi, ora per allora, reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o documento equipollente valido per l'espatrio.
8) Le parti si danno concordemente atto che il Sig. provvederà a versare alla Sig.ra CP_1
un contributo per le spese ordinarie di mantenimento di € 650,00 per ciascuno dei figli, Parte_1 rivalutabile secondo indice ISTAT, da corrispondere in favore della Sig.ra a mezzo Parte_1 bonifico bancario nel conto corrente avente IBAN IT 67 G 03039 21306 100000011699 entro il giorno 5 di ogni mese, e ciò a decorrere dalla data del deposito del presente ricorso, con impegno della Sig.ra al versamento mensile di € 50,00 su carta prepagata intestata a ciascun Parte_1 minore.
Le parti si danno concordemente atto, invece, che le spese di mantenimento straordinarie saranno divise tra i coniugi nella quota del 50% ciascuno. Per spese straordinarie, i genitori dichiarano di rifarsi a quanto disciplinato dal Protocollo del Tribunale di Ancona in tema di spese straordinarie
- 2 - che dichiarano di aver ricevuto e di ben conoscere. In ogni caso le spese straordinarie e superiori a
Euro 500,00 (cinquecento/00) dovranno preventivamente essere concordate tra i genitori.
9) I genitori concordano che la ripartizione degli assegni familiari dovrà avvenire in conformità dell'attuale disciplina normativa.
10) I coniugi concordano che la rata mensile di € 1.070,00 del mutuo cointestato acceso presso la
Banca INTESA San Paolo per l'acquisto della casa di Senigallia intestata alla Sig.ra Parte_1 verrà corrisposta interamente, mediante accollo, da quest'ultima fino alla scadenza ed estinzione del mutuo prevista per il 2036;
11) I coniugi concordano che la rata il mutuo di € 226,00 accesso per l'acquisto della cucina adibita all'abitazione di Senigallia ove andranno a vivere i figli verrà interamente pagata dal Sig. CP_1
fino all'estinzione prevista al 2027;
[...]
12) I coniugi concordano che nessun assegno di mantenimento verrà versato da uno all'altro, ne quanto sopra concordato debba intendersi anche solo implicitamente come tale, essendo gli stessi autonomi ed indipendenti sotto il profilo economico e patrimoniale;
13) Le parti dichiarano che la Sig.ra non ha ancora asportato dall'abitazione familiare Parte_1 tutti i propri effetti personali, libri e quadri in special modo.
Pertanto la predetta si impegna a liberare l'abitazione familiare dai propri effetti personali rimasti entro e non oltre novanta giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
Il sig. dichiara di aver già concordato con la Sig.ra i beni da asportare e non ha nulla CP_1 Pt_1 da osservare.
14) Le parti intendono, con le presenti condizioni, realizzare, promuovere e garantire ai propri figli Per_
e la migliore condizione di serenità familiare tenuto conto dello stato di separazione Per_2 dei genitori, e le migliori condizioni per un loro sano e corretto sviluppo psico-fisico, morale e materiale.
15) I coniugi dichiarano, infine, di avere definito ogni altra questione personale e patrimoniale tra loro intercorsa ed intercorrente nulla escluso”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente il 29.04.2025, e che si sono sposati Parte_1 CP_1
a Senigallia (AN) il 18.10.2008, hanno chiesto la separazione consensuale.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
- 3 - La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Nulla sulle spese di lite, in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto matrimonio a Parte_1 CP_1
Senigallia (AN) il 18/10/2008, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Senigallia
(AN) al n. 98, parte 2, serie A dell'anno 2008; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Senigallia (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23.07.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 1784/2025 promosso da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
LEONARDI RICCARDO e BELVEDRESI MARIA LUISA;
e nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. FERRI CP_1
ALESSANDRO;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto. Per_
2) i coniugi sono consapevoli che i figli minori e hanno diritto di mantenere rapporti Per_2 equilibrati e continuativi con ciascun genitore, di ricevere cure, educazione ed istruzione e di conservare i rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo;
Per_
3) I figli e verranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione Per_2 prevalente dei medesimi presso la madre con la quale continueranno a vivere presso l'abitazione sita in Senigallia, via Tevere 1, ove si sono già trasferiti e dove hanno già trasferito la loro residenza, mentre nella casa familiare sita in Senigallia (AN), Marzocca, Via XXIV Maggio, n. 29, continuerà
a vivere il Sig. con l'arredamento in essa ricompreso. I coniugi concordano che ciascuno CP_1
- 1 - di essi si farà carico delle utenze e delle spese di manutenzione degli immobili di cui risultano esclusivi intestatari. Per_ 4) Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli e , relative all'educazione, alla Per_2 formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni riguardanti i minori;
5) La potestà genitoriale sarà esercitata da ciascuno dei genitori per il tempo in cui i minori staranno presso di essi e per gli atti di ordinaria amministrazione;
6) I coniugi concordano che il padre potrà tenere con sé i figli minori, ogni fine settimana alternati, dall'uscita della scuola del sabato e sino all'ora di cena della domenica, nonché per un giorno alla settimana, con cena ed eventuale pernotto, compatibilmente con i propri impegni di lavoro e con le normali esigenze scolastiche e ludiche dei figli. Qualora, per problemi di lavoro od organizzativi dei genitori, non sia possibile avere con sé i figli a settimane alternate, i genitori concordano nel consentire, comunque, al padre di avere con sé i figli per due weekend al mese.
Salvo diversi accordi ciascuno dei genitori terrà altresì i minori per 15 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo feriale-estivo da concordarsi ogni anno entro il 30 maggio;
sette giorni nel periodo natalizio alternando ogni anno la settimana dal 24 al 30 dicembre con quella dal 31 dicembre al 6 gennaio;
3 giorni nel periodo pasquale alternando ogni anno il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo. I genitori inoltre concordano di alternare tra loro le festività infra-annuali e i compleanni.
7) Entrambi i genitori sono obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio e si impegnano a concedersi, ora per allora, reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o documento equipollente valido per l'espatrio.
8) Le parti si danno concordemente atto che il Sig. provvederà a versare alla Sig.ra CP_1
un contributo per le spese ordinarie di mantenimento di € 650,00 per ciascuno dei figli, Parte_1 rivalutabile secondo indice ISTAT, da corrispondere in favore della Sig.ra a mezzo Parte_1 bonifico bancario nel conto corrente avente IBAN IT 67 G 03039 21306 100000011699 entro il giorno 5 di ogni mese, e ciò a decorrere dalla data del deposito del presente ricorso, con impegno della Sig.ra al versamento mensile di € 50,00 su carta prepagata intestata a ciascun Parte_1 minore.
Le parti si danno concordemente atto, invece, che le spese di mantenimento straordinarie saranno divise tra i coniugi nella quota del 50% ciascuno. Per spese straordinarie, i genitori dichiarano di rifarsi a quanto disciplinato dal Protocollo del Tribunale di Ancona in tema di spese straordinarie
- 2 - che dichiarano di aver ricevuto e di ben conoscere. In ogni caso le spese straordinarie e superiori a
Euro 500,00 (cinquecento/00) dovranno preventivamente essere concordate tra i genitori.
9) I genitori concordano che la ripartizione degli assegni familiari dovrà avvenire in conformità dell'attuale disciplina normativa.
10) I coniugi concordano che la rata mensile di € 1.070,00 del mutuo cointestato acceso presso la
Banca INTESA San Paolo per l'acquisto della casa di Senigallia intestata alla Sig.ra Parte_1 verrà corrisposta interamente, mediante accollo, da quest'ultima fino alla scadenza ed estinzione del mutuo prevista per il 2036;
11) I coniugi concordano che la rata il mutuo di € 226,00 accesso per l'acquisto della cucina adibita all'abitazione di Senigallia ove andranno a vivere i figli verrà interamente pagata dal Sig. CP_1
fino all'estinzione prevista al 2027;
[...]
12) I coniugi concordano che nessun assegno di mantenimento verrà versato da uno all'altro, ne quanto sopra concordato debba intendersi anche solo implicitamente come tale, essendo gli stessi autonomi ed indipendenti sotto il profilo economico e patrimoniale;
13) Le parti dichiarano che la Sig.ra non ha ancora asportato dall'abitazione familiare Parte_1 tutti i propri effetti personali, libri e quadri in special modo.
Pertanto la predetta si impegna a liberare l'abitazione familiare dai propri effetti personali rimasti entro e non oltre novanta giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
Il sig. dichiara di aver già concordato con la Sig.ra i beni da asportare e non ha nulla CP_1 Pt_1 da osservare.
14) Le parti intendono, con le presenti condizioni, realizzare, promuovere e garantire ai propri figli Per_
e la migliore condizione di serenità familiare tenuto conto dello stato di separazione Per_2 dei genitori, e le migliori condizioni per un loro sano e corretto sviluppo psico-fisico, morale e materiale.
15) I coniugi dichiarano, infine, di avere definito ogni altra questione personale e patrimoniale tra loro intercorsa ed intercorrente nulla escluso”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente il 29.04.2025, e che si sono sposati Parte_1 CP_1
a Senigallia (AN) il 18.10.2008, hanno chiesto la separazione consensuale.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
- 3 - La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Nulla sulle spese di lite, in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto matrimonio a Parte_1 CP_1
Senigallia (AN) il 18/10/2008, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Senigallia
(AN) al n. 98, parte 2, serie A dell'anno 2008; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Senigallia (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23.07.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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