Art. 26. (Norma transitoria)
Nei confronti dei datori di lavoro che abbiano omesso di effettuare la denuncia nominativa di cui all' articolo 4, primo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352 , convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467 , relativamente ai lavoratori occupati nel 1979, o abbiano omesso di consegnare al lavoratore copia di detta denuncia nominativa non si fa lungo all'applicazione delle sanzioni amministrative e penali rispettivamente previste sempre che la denuncia e la consegna al lavoratore della copia di detta denuncia siano effettuate entro il 30 novembre 1980.
Nei confronti dei datori di lavoro che abbiano omesso di effettuare la denuncia nominativa di cui all' articolo 4, primo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352 , convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467 , relativamente ai lavoratori occupati nel 1979, o abbiano omesso di consegnare al lavoratore copia di detta denuncia nominativa non si fa lungo all'applicazione delle sanzioni amministrative e penali rispettivamente previste sempre che la denuncia e la consegna al lavoratore della copia di detta denuncia siano effettuate entro il 30 novembre 1980.