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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 94/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AG ALUNNO SILVIO, Presidente
LELLO MASSIMO, RE
NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 741/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siena - Ss73 Levante-V.europa-Loc.due Ponti 53100 Siena SI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 133/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIENA sez. 2 e pubblicata il 20/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10420220001706937000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante
Resistente/Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 21/11/2022 la Contribuente Resistente_1 proponeva ricorso avverso una cartella di pagamento rigurdante IRPEF detrazioni d'imposta anno 2016.
Tale atto, traeva origine,da un controllo formale ai sensi dell'art 36-ter del DPR 600/73 relativo alla dichiarzione dei redditi 730/2027 per l'anno 2016,con il quale era stato contestato il mancato riconoscimento del beneficio fiscale di cui all'art 16 bis comma 3 del DPR 917/86 oltre alla detrazione per l'acquisto per mobili ed arredo.
Stesso recupero era stato emesso per il 2015 e la Contribuente aveva presentato un'istanza all'ADE in data
13/12/2019,nonche' il Caf Cisl aveva presentato documentazione e pagato le sanzioni senza informare il
Contribuente.
Tale recupero era dovuto a seguito del mancato riconoscimento delle spese per l'acquisto dell'immobile ristrutturato ,in quanto l'acquisto era avvenuto,secondo l'Ufficio, in data 01/06/2015 oltre il termine di 18 mesi dalla fine dei lavori di ristrutturazione.
Nel ricorso la Contribuente faceva rilevare che la comunicazione di fine lavori a cui fare riferimento non fosse quella asserita dall'Ufficio del 21/05/2011 ma bensi' quella del 21/05/2015.
Inoltre la Contribuente esplicitava che l'attestato di abitabilita' portasse la data del 20/05/2015.
La CTP accoglieva il ricorso e compensava le spese.
Avverso tale decisione l'Ufficio proponeva tempestivo atto di appello.
Controdeduceva la parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia Tributaria,ritualmente riunita in data 28/01/2026,dalla visione degli atti rileva che preliminarmente occorra valutare quale debba essere la data di completamento dei lavori da prendere in considerazione.
In realta' l'attestato di abitabilita' porta la data del 20/05/2015 e pertanto appare chiaro che tale documento e' risultato emesso solo dopo l'ultimazione dei lavori e che senza tale rilascio autorizzativo l'abitazione in oggetto non avrebbe potuto essere abitata.
Ne consegue ,dunque,che nella attuale fattispecie il Contribuente con la presentazione di tale documento , abbia certificato che il lavori siano terminati solo nel 2015 e non nel 2011 come asserito dall'Ufficio.
Inoltre appare chiaro che per "immobile" debba considerarsi una singola unita' abitativa e l'agevolazione non possa essere legata alla cessione od assegnazione delle altre unita' immobiliari che costituiscono l'intero edificio.
Il termine dei lavori individuati dall'Agenzia in data 21/05/2011,in realta' non riguardano l'intero edificio oggetto di ristrutturazione,ma bensi'unicamente un' unita' abitativa che il costruttore ha venduto nel 2011. Pertanto la data a cui fare riferimento per calcolare il computo di 18 mesi.utile al fine di poter godere della detrazione delle spese per l'acquisto dell'immobile,poi disconosciute dall'Ufficio,risulta essere quello
01/06/2015 e non quello del 2011.
Quindi tali spese devono essere riconosciute, come gia' evidenziato nella sentenza emessa dai Giudici di prime cure.
Pertanto,questa Corte di Giustizia Tributaria,alla luce delle sopracitate considerazioni rigetta l'appello.
La Corte ,ritiene altresi' che sussistano dei giusti motivi per procedere,ai sensi del secondo comma dell'art
92 c.p.c.,come richiamato dal secondo comma del Decreto Legislativo del 31/12/1992 n.546,alla compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.
Cosi' e' deciso.
Firenze 28/01/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AG ALUNNO SILVIO, Presidente
LELLO MASSIMO, RE
NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 741/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siena - Ss73 Levante-V.europa-Loc.due Ponti 53100 Siena SI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 133/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIENA sez. 2 e pubblicata il 20/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10420220001706937000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante
Resistente/Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 21/11/2022 la Contribuente Resistente_1 proponeva ricorso avverso una cartella di pagamento rigurdante IRPEF detrazioni d'imposta anno 2016.
Tale atto, traeva origine,da un controllo formale ai sensi dell'art 36-ter del DPR 600/73 relativo alla dichiarzione dei redditi 730/2027 per l'anno 2016,con il quale era stato contestato il mancato riconoscimento del beneficio fiscale di cui all'art 16 bis comma 3 del DPR 917/86 oltre alla detrazione per l'acquisto per mobili ed arredo.
Stesso recupero era stato emesso per il 2015 e la Contribuente aveva presentato un'istanza all'ADE in data
13/12/2019,nonche' il Caf Cisl aveva presentato documentazione e pagato le sanzioni senza informare il
Contribuente.
Tale recupero era dovuto a seguito del mancato riconoscimento delle spese per l'acquisto dell'immobile ristrutturato ,in quanto l'acquisto era avvenuto,secondo l'Ufficio, in data 01/06/2015 oltre il termine di 18 mesi dalla fine dei lavori di ristrutturazione.
Nel ricorso la Contribuente faceva rilevare che la comunicazione di fine lavori a cui fare riferimento non fosse quella asserita dall'Ufficio del 21/05/2011 ma bensi' quella del 21/05/2015.
Inoltre la Contribuente esplicitava che l'attestato di abitabilita' portasse la data del 20/05/2015.
La CTP accoglieva il ricorso e compensava le spese.
Avverso tale decisione l'Ufficio proponeva tempestivo atto di appello.
Controdeduceva la parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia Tributaria,ritualmente riunita in data 28/01/2026,dalla visione degli atti rileva che preliminarmente occorra valutare quale debba essere la data di completamento dei lavori da prendere in considerazione.
In realta' l'attestato di abitabilita' porta la data del 20/05/2015 e pertanto appare chiaro che tale documento e' risultato emesso solo dopo l'ultimazione dei lavori e che senza tale rilascio autorizzativo l'abitazione in oggetto non avrebbe potuto essere abitata.
Ne consegue ,dunque,che nella attuale fattispecie il Contribuente con la presentazione di tale documento , abbia certificato che il lavori siano terminati solo nel 2015 e non nel 2011 come asserito dall'Ufficio.
Inoltre appare chiaro che per "immobile" debba considerarsi una singola unita' abitativa e l'agevolazione non possa essere legata alla cessione od assegnazione delle altre unita' immobiliari che costituiscono l'intero edificio.
Il termine dei lavori individuati dall'Agenzia in data 21/05/2011,in realta' non riguardano l'intero edificio oggetto di ristrutturazione,ma bensi'unicamente un' unita' abitativa che il costruttore ha venduto nel 2011. Pertanto la data a cui fare riferimento per calcolare il computo di 18 mesi.utile al fine di poter godere della detrazione delle spese per l'acquisto dell'immobile,poi disconosciute dall'Ufficio,risulta essere quello
01/06/2015 e non quello del 2011.
Quindi tali spese devono essere riconosciute, come gia' evidenziato nella sentenza emessa dai Giudici di prime cure.
Pertanto,questa Corte di Giustizia Tributaria,alla luce delle sopracitate considerazioni rigetta l'appello.
La Corte ,ritiene altresi' che sussistano dei giusti motivi per procedere,ai sensi del secondo comma dell'art
92 c.p.c.,come richiamato dal secondo comma del Decreto Legislativo del 31/12/1992 n.546,alla compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.
Cosi' e' deciso.
Firenze 28/01/2026