Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 94
CGT2
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancato riconoscimento del beneficio fiscale per acquisto immobile ristrutturato

    La Corte ha ritenuto che la data di completamento dei lavori debba essere considerata quella indicata nell'attestato di abitabilità, ovvero il 20/05/2015, e non quella del 21/05/2011 asserita dall'Ufficio. Ha inoltre chiarito che il termine dei lavori non riguardava l'intero edificio ma solo una singola unità abitativa venduta nel 2011. Pertanto, le spese per l'acquisto devono essere riconosciute.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 94
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
    Numero : 94
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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