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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 06/08/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
n. 747/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 747/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ROSSELLA SPOSATO, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ROSSELLA SPOSATO
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. EMANUELA RADOGNA, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
EMANUELA RADOGNA (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. IMBRIACI CP_2 P.IVA_2
SILVANO elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE presso il difensore avv. IMBRIACI SILVANO
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato il 5.6.2025, ricorre nei confronti Parte_1
di e avverso l'intimazione di pagamento n. CP_3 CP_2
00720259002093820000 notificata il 27.5.2025 per il pagamento dell'importo complessivo di € 25.871,39, assumendo che le cartelle/avvisi posti a fondamento della stessa intimazione erano stati oggetto di rateizzo e sarebbero stati pagati.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l' Controparte_1
chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso formulata, in
[...]
quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto. Assume in particolare che
l'intimazione di pagamento è volta ad ottenere il pagamento del debito complessivo di € 25.871,39, maturato dal a seguito del mancato Pt_1
pagamento di n. 15 titoli esecutivi aventi non solo natura diversa ma anche differenti titolari del credito (AdE, Regione Toscana ed ); che il ricorrente CP_2
in data 5.5.2017 ha presentato istanza volta ad ottenere il beneficio premiale della dilazione di pagamento degli avvisi di addebito;
che, tuttavia, a seguito del mancato pagamento delle rate, il decaduto dal beneficio;
che in data Pt_1
19.6.2023, il a presentato domanda di definizione agevolata, versando Pt_1
unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica;
che l'importo versato, pari ad € 6.098,57, corrispondente alla somma delle prime 5 rate della definizione agevolata è andato a coprire in quota parte, rispettivamente il carico, gli interessi e le spese di tutti i n.16 titoli esecutivi (cartelle ed avvisi di addebito) inseriti nella richiesta di rottamazione quater.
Si costituisce ritualmente l' chiedendo la reiezione della pretesa ex CP_2
adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto. Assume in particolare che le rottamazioni in corso risultano tutte revocate da in CP_3
data 9.5.2025 e le somme risultano ancora interamente dovute a;
che non vi CP_2
sarebbe alcuna prova che i pagamenti effettuati siano stati destinati alla copertura del credito contributivo di cui agli avvisi indicati.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
2 Orbene, parte ricorrente asserisce di aver saldato i propri debiti attraverso il pagamento della somma di € 6.098,57, avendo aderito alla definizione agevolata denominata rottamazione quater.
Tuttavia, è emerso – come anche affermato dal ricorrente stesso (Cfr. pag.
n. 2 ricorso) – che non sia riuscito ad adempiere al puntuale pagamento delle altre rate concordate.
La somma pagata, come evidenzia non ha saldato gli avvisi di CP_3
addebito prescelti dal ricorrente ma è stata distribuita proporzionalmente su tutti i titoli esecutivi oggetto della definizione agevolata. Difatti, l'ente della riscossione precisa le modalità di distribuzione delle somme acquisite dal versamento delle rate delle definizione agevolata, sia nelle istruzioni allegate al modulo di presentazione, sia sul sito ufficiale di evidenziando che le CP_3
prime due rate costituiscono il 10% delle somme complessivamente dovute, laddove le rate successive alla prima si compongono anche della quota del 2% di interessi, e di rimborso spese.
È evidente, pertanto, che gli importi versati dal ricorrente non sono stati imputati a saldo dei tre avvisi di addebito oggetto della presente opposizione, ma sono stati ripartiti in proporzione tra tutti i titoli esecutivi oggetto della rottamazione quater.
In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la normativa di settore prevede espressamente l'inefficacia della definizione e l'imputazione dei versamenti effettuati a titolo di acconto sulle maggiori somme dovute (art. 1, co. 244, Legge di Bilancio 2023: “In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione non produce effetti e riprendono
a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del
3 carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero”).
Parte resistente ha, quindi, dimostrato che il è decaduto dal Pt_1
beneficio della definizione agevolata, atteso come solo il pagamento delle prime due rate è stato puntuale.
Difatti, il mancato pagamento della rata n. 3 alla scadenza ha determinato la decadenza del dal beneficio della definizione agevolata, con la Pt_1
conseguenza della immediata reviviscenza degli importi dovuti a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora ed aggio che erano stati esclusi dal conteggio, quale benefit esclusivo per i contribuenti aderenti alla rottamazione e rispettosi delle singole scadenze.
Dunque, l'intimazione di pagamento impugnata è legittima, valida ed efficace anche laddove si consideri che, rispetto all'importo inziale degli avvisi, quello indicato nell'intimazione tiene in debito conto le quote in acconto versate dal ricorrente.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere integralmente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, potendosi invece integralmente compensare nei confronti di , CP_2
sostanzialmente estranea alla controversia.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso;
2. COMPENSA integralmente le spese di lite nei confronti di;
CP_2
3. CONDANNA al pagamento – in favore di – Parte_1 CP_3 delle spese di lite, che liquida in € 1.865,00, oltre spese generali nella misura del
4 15%, e oneri riflessi come per legge, con eventuale distrazione in favore del procuratore antistatario.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 06/08/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
5
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 747/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ROSSELLA SPOSATO, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ROSSELLA SPOSATO
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. EMANUELA RADOGNA, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv.
EMANUELA RADOGNA (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. IMBRIACI CP_2 P.IVA_2
SILVANO elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE presso il difensore avv. IMBRIACI SILVANO
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato il 5.6.2025, ricorre nei confronti Parte_1
di e avverso l'intimazione di pagamento n. CP_3 CP_2
00720259002093820000 notificata il 27.5.2025 per il pagamento dell'importo complessivo di € 25.871,39, assumendo che le cartelle/avvisi posti a fondamento della stessa intimazione erano stati oggetto di rateizzo e sarebbero stati pagati.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l' Controparte_1
chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso formulata, in
[...]
quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto. Assume in particolare che
l'intimazione di pagamento è volta ad ottenere il pagamento del debito complessivo di € 25.871,39, maturato dal a seguito del mancato Pt_1
pagamento di n. 15 titoli esecutivi aventi non solo natura diversa ma anche differenti titolari del credito (AdE, Regione Toscana ed ); che il ricorrente CP_2
in data 5.5.2017 ha presentato istanza volta ad ottenere il beneficio premiale della dilazione di pagamento degli avvisi di addebito;
che, tuttavia, a seguito del mancato pagamento delle rate, il decaduto dal beneficio;
che in data Pt_1
19.6.2023, il a presentato domanda di definizione agevolata, versando Pt_1
unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica;
che l'importo versato, pari ad € 6.098,57, corrispondente alla somma delle prime 5 rate della definizione agevolata è andato a coprire in quota parte, rispettivamente il carico, gli interessi e le spese di tutti i n.16 titoli esecutivi (cartelle ed avvisi di addebito) inseriti nella richiesta di rottamazione quater.
Si costituisce ritualmente l' chiedendo la reiezione della pretesa ex CP_2
adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto. Assume in particolare che le rottamazioni in corso risultano tutte revocate da in CP_3
data 9.5.2025 e le somme risultano ancora interamente dovute a;
che non vi CP_2
sarebbe alcuna prova che i pagamenti effettuati siano stati destinati alla copertura del credito contributivo di cui agli avvisi indicati.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
2 Orbene, parte ricorrente asserisce di aver saldato i propri debiti attraverso il pagamento della somma di € 6.098,57, avendo aderito alla definizione agevolata denominata rottamazione quater.
Tuttavia, è emerso – come anche affermato dal ricorrente stesso (Cfr. pag.
n. 2 ricorso) – che non sia riuscito ad adempiere al puntuale pagamento delle altre rate concordate.
La somma pagata, come evidenzia non ha saldato gli avvisi di CP_3
addebito prescelti dal ricorrente ma è stata distribuita proporzionalmente su tutti i titoli esecutivi oggetto della definizione agevolata. Difatti, l'ente della riscossione precisa le modalità di distribuzione delle somme acquisite dal versamento delle rate delle definizione agevolata, sia nelle istruzioni allegate al modulo di presentazione, sia sul sito ufficiale di evidenziando che le CP_3
prime due rate costituiscono il 10% delle somme complessivamente dovute, laddove le rate successive alla prima si compongono anche della quota del 2% di interessi, e di rimborso spese.
È evidente, pertanto, che gli importi versati dal ricorrente non sono stati imputati a saldo dei tre avvisi di addebito oggetto della presente opposizione, ma sono stati ripartiti in proporzione tra tutti i titoli esecutivi oggetto della rottamazione quater.
In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la normativa di settore prevede espressamente l'inefficacia della definizione e l'imputazione dei versamenti effettuati a titolo di acconto sulle maggiori somme dovute (art. 1, co. 244, Legge di Bilancio 2023: “In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione non produce effetti e riprendono
a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del
3 carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero”).
Parte resistente ha, quindi, dimostrato che il è decaduto dal Pt_1
beneficio della definizione agevolata, atteso come solo il pagamento delle prime due rate è stato puntuale.
Difatti, il mancato pagamento della rata n. 3 alla scadenza ha determinato la decadenza del dal beneficio della definizione agevolata, con la Pt_1
conseguenza della immediata reviviscenza degli importi dovuti a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora ed aggio che erano stati esclusi dal conteggio, quale benefit esclusivo per i contribuenti aderenti alla rottamazione e rispettosi delle singole scadenze.
Dunque, l'intimazione di pagamento impugnata è legittima, valida ed efficace anche laddove si consideri che, rispetto all'importo inziale degli avvisi, quello indicato nell'intimazione tiene in debito conto le quote in acconto versate dal ricorrente.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere integralmente respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, potendosi invece integralmente compensare nei confronti di , CP_2
sostanzialmente estranea alla controversia.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso;
2. COMPENSA integralmente le spese di lite nei confronti di;
CP_2
3. CONDANNA al pagamento – in favore di – Parte_1 CP_3 delle spese di lite, che liquida in € 1.865,00, oltre spese generali nella misura del
4 15%, e oneri riflessi come per legge, con eventuale distrazione in favore del procuratore antistatario.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 06/08/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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