Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/12/2025, n. 1871
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Sentenza 21 dicembre 2025

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  • Accolto
    Mancata sostituzione dei tassi concretamente applicati con quelli ex art. 117 TUB

    La Corte ha ritenuto che il contratto di conto corrente del 28.4.1997 non disciplinava specificamente gli interessi debitori per l'affidamento concesso, configurando una nullità formale ai sensi dell'art. 117 comma 7 TUB. Di conseguenza, il saldo del conto corrente è stato rideterminato applicando gli interessi sostitutivi ex art. 117 TUB, risultando un saldo a credito della correntista.

  • Rigettato
    Ricalcolo del saldo partendo da zero

    La Corte ha rigettato questo motivo, confermando la regola generale secondo cui l'onere della prova grava sul correntista che agisce in giudizio. Poiché la correntista non ha prodotto tutti gli estratti conto, il ricalcolo è stato effettuato partendo dal saldo iniziale a debito risultante dal primo estratto conto disponibile.

  • Rigettato
    Usurarietà ab origine del rapporto

    La Corte ha ritenuto che, a seguito dell'accoglimento del motivo relativo alla nullità formale dei tassi di interesse sull'affidamento e della conseguente applicazione degli interessi sostitutivi ex art. 117 TUB, le ragioni di doglianza in punto di usura originaria del rapporto venissero superate, poiché presupponevano l'esistenza di una valida pattuizione di interessi.

  • Accolto
    Condanna al pagamento del saldo rideterminato

    La Corte ha rideterminato il saldo del conto corrente in € 45.990,40 a credito della Parte_1, accogliendo parzialmente l'appello e condannando l'appellata alla rifusione delle spese di lite.

  • Accolto
    Rivalutazione delle spese di lite

    L'accoglimento del terzo motivo di gravame, che ha comportato una rideterminazione del saldo del conto corrente in misura maggiormente favorevole alla società correntista, ha portato alla rivisitazione della regolazione delle spese di lite. Queste sono state poste interamente a carico dell'appellata, ritenendo non censurabile la mancata adesione alla proposta conciliativa.

  • Rigettato
    Inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.

    La Corte ha rigettato questa eccezione preliminare, procedendo nel merito dell'appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/12/2025, n. 1871
    Giurisdizione : Corte d'Appello Palermo
    Numero : 1871
    Data del deposito : 21 dicembre 2025

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