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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/12/2025, n. 1871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1871 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. NI ER RR Presidente
2) Dott. Virginia Marletta Consigliere
3) Dott. UL AI Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 854 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Giacomo Messina per procura alle liti depositata unitamente all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
Appellante
(c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano D'Ercole per mandato in calce alla comparsa di costituzione in secondo grado Appellata
Conclusioni dell'appellante:
accogliere l'appello e, conseguentemente, riformare la sentenza n. 960/2019 pubblicata il
12/11/2019 dal Tribunale di AL;
ritenere e dichiarare fondata in fatto e in diritto l'azione promossa con accoglimento di tutte le domande spiegate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado in relazione al conto corrente n. 500003758, le quali devono intendersi quivi integralmente trascritte,
nonchè:
ritenere e dichiarare corretto il ricalcolo del saldo del conto n.500003758 operato dal CTU
applicando i tassi di interesse sostitutivi ex art.117 TUB e, per l'effetto:
- accertare e dichiarare condivisibile, assumendo il saldo iniziale pari a zero e con applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 tub, che il saldo è a credito per l'attore per €
410.482,22, come indica l'allegato “E” della ctu integrativa, ovvero, in subordine, applicando i tassi sostitutivi ex art. 117 del TUB ed assumendo quale saldo iniziale quello risultante dal primo estratto conto agli atti, che il saldo finale ricalcolato al 31.3.2014 risulta pari ad
€45.990,40 a favore di parte attrice;
- ritenere e dichiarare che la verifica relativa all'usurarietà ab origine vada eseguita considerando correttamente il tasso soglia delle aperture di credito in conto corrente oltre
L.10.000.000, che nel trimestre di riferimento è pari al 19,785% e, per l'effetto, accertare e dichiarare corretto l'accertamento così operato dal perito e dichiarare che il conto risulta
2 creditore per parte attrice per €237.264,09, escludendo ogni interesse ed assumendo il saldo iniziale pari a zero, come meglio precisato nell'all. C dell'integrazione stessa;
- ritenere e dichiarare, per i motivi corretto il ricalcolo del saldo operato dal CTU partendo dal c.d. , a fronte dell'accertata nullità del contratto di apertura di credito CP_2
prodotto dalla banca (all. 2 della comparsa di costituzione) e dell'illegittimo addebito di commissioni e spese a carico del correntista, e conseguentemente - accertare e dichiarare che il saldo del conto predetto è a credito per l'attore di € 256.320,87 (cfr. all. A della perizia integrativa del 03.09.2019);
- ritenere e dichiarare corretto il ricalcolo del saldo operato dal CTU a fronte dell'accertata usurarietà ab origine, considerando correttamente il tasso soglia delle aperture di credito in conto corrente oltre L.10.000.000, che nel trimestre di riferimento è pari al 19,785% e, per l'effetto, accertare e dichiarare corretto l'accertamento così operato e dichiarare che il conto risulta creditore per parte attrice per € 237.264,09, escludendo ogni interesse ed assumendo il saldo iniziale pari a zero, come meglio precisato nell'all. C dell'integrazione stessa;
condannare conseguentemente l'appellata al pagamento della somma di € 410.482,22, in favore dell'odierna attrice ovvero al pagamento della maggiore o minore somma che sarà
ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni dell'appellata:
3 in via preliminare, con ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., dichiarare a norma dell'art. 348 bis c.p.c. inammissibile l'appello proposto dalla con ogni conseguente Parte_1
statuizione e comunque con conferma della sentenza n. 960/201 9 resa dal Tribunale di
AL anche in punto di condanna alle spese di lite per le ragioni esposte nel § 1 della comparsa;
nel merito, in via gradata, rigettare comunque l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 960/2019 resa dal Tribunale di AL, in data 12
novembre 2019 anche in punto di spese e compensi di lite;
con condanna dell'appellante alle spese e compensi del presente grado di giudizio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 960 del 12.11.2019, il Tribunale di AL, giudicando sulle domande rivolte da nei confronti di per la declaratoria di nullità parziale dei Parte_1 Controparte_1
contratti di conto corrente n. 500003758 (già n. 15156 ex n. 410.0196.73), di conto corrente n. 4016271 e di conto finanziamento n. 75405, stipulati già dal 1997 con Banco di Sicilia e
Credito Italiano (società di seguito entrambe confluite in quella convenuta), ha così
provveduto:
- ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto di credito in relazione alle pretese discendenti dal rapporto n. 4016271, estinto da oltre un decennio sia alla data di notifica dell'atto di citazione, sia alla data dell'invito alla mediazione obbligatoria, e
4 dal conto n. 75405, del quale non era stata prodotta documentazione di sorta,
contrattuale come contabile;
- ha qualificato in termini di azione di accertamento negativo le domande concernenti il rapporto di conto corrente n. 500003758, ancora in essere al momento dell'instaurazione del giudizio;
- affermato che, qualora l'iniziativa giudiziale si assunta da correntista, l'onere della prova grava su costui e si assolve con la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto a esso relativi, ha ritenuto che il ricalcolo dovesse essere effettuato muovendo dal saldo risultante dal primo estratto conto in atti, successivo di circa due anni all'accensione del rapporto;
- appurato che il contratto di conto corrente di corrispondenza del 28 aprile 1997 non disciplinava l'apertura di credito in conto e che prova di questa non emergeva altrimenti dalla documentazione in atti, ha ritenuto che il tasso effettivo convenuto, quantificato dal c.t.u. in 20,40 punti percentuali, doveva essere raffrontato con il Tasso soglia del II
trimestre 1997 per le operazioni di apertura di credito in conto corrente per classi di importo entro 10 milioni di Lire, pari al 24,27%, e ha pertanto escluso profili di usurarietà genetica del rapporto;
- ha dichiarato illegittima l'applicazione della commissione di massimo scoperto, non disciplinata in contratto;
5 - ha ritenuto legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi solo per il periodo successivo al 1° luglio 2000;
- sulla scorta di tali premesse, recependo uno criteri di ricalcolo esposti nella relazione di consulenza tecnica depositata il 18.5.2018, ha accertato un saldo attivo per la correntista alla data del 31.3.2014 di € 8.841,39, in luogo di quello di € 1.245,49
risultante dagli estratti conto elaborati dall'istituto bancario;
- ha condannato la convenuta a rifondere parte attrice il 50% delle spese di lite maturate fino alla data della proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., rifiutata da parte attrice.
ha proposto appello avverso la pronuncia dolendosi: Parte_1
i) dell'utilizzo, ai fini del ricalcolo, del saldo iniziale -a debito- risultante dal primo degli estratti conto prodotti in atti, relativo I trimestre 1999, in luogo del saldo zero.
Sostiene che l'accertamento della nullità parziale del conto corrente grava la CP_3
convenuta dell'onere di produrre la serie integrale degli estratti di conto corrente e le impone di sopportare le conseguenze di una produzione incompleta;
ii) del rigetto della domanda di nullità ex art. 1815 comma II c.c. Adduce che la prova degli affidamenti concessi emergeva inequivocabilmente da plurimi fattori quali
“l'entità del saldo debitore (-£414.756.322 già al I trimestre del 1999); la continua
messa a disposizione del cliente credito;
la previsione/applicazione di una
commissione di massimo scoperto” (pag. 14 dell'atto appello). Per l'effetto, il credito avrebbe dovuto essere inquadrato nella categoria delle aperture di credito in
6 conto corrente con classe di importo oltre 10 milioni di Lire, il cui tasso soglia, pari al 19,785%, era inferiore al tasso convenuto (20,40%); risultando il contratto viziato da usura genetica, il ricalcolo doveva essere svolto espungendo integralmente gli interessi debitori;
iii) del mancato rilievo della nullità per indeterminatezza degli interessi corrispettivi essendo il contratto datato 28.04.1997 “privo dell'indicazione del fido accordato
(comunque indicato nei riassunti a scalare degli estratti conto) e delle condizioni
ad esso applicate, ma indica soltanto la sottoscrizione del cliente” (pag. 20 dell'atto di appello). Indica dunque come corretta l'ipotesi di ricalcolo illustrata all'allegato
E della relazione integrativa del 2 ottobre 2019 ove il consulente tecnico, azzerato il primo saldo disponibile e applicati i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 t.u.b., aveva rideterminato il saldo al 31.3.2014 in € 410.482,22, a credito della correntista;
iv) della refusione solo parziale delle spese di lite determinata dalla mancata adesione alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., quando del tutto contrario alle regole di buona fede e correttezza appariva la condotta negoziale dell'istituto bancario.
Ricostituitosi il contraddittorio, si è opposta all'accoglimento del gravame. Controparte_1
Occorre in primo luogo dare atto che, ai sensi dell'art. 329, comma 2 c.p.c., in mancanza di impugnazione a opera di alcuna delle parti, si è formato il giudicato interno sui capi della pronuncia di primo grado con i quali sono state rigettate le domande di nullità del conto corrente con apertura di credito n. 4016271 e del conto finanziamento n. 75405, è stata
7 accertata l'illegittima applicazione della capitalizzazione degli interessi fino al 1° luglio 2000
e della c.m.s. e, per contro, riscontrata valida la regolamentazione delle valute di imputazione contabile delle operazioni in conto corrente.
Nel merito, l'impugnazione è meritevole di parziale accoglimento.
Il primo motivo di gravame è, tuttavia, infondato.
Per consolidato insegnamento giurisprudenziale, nei giudizi afferenti a rapporti bancari, la regola generale di cui all'art. 2697 c.c. si declina nel senso di gravare la parte che propone la domanda giudiziale dell'onere di produrre i contratti regolatori dei rapporti nonché gli estratti conto, così che ove, come nel caso in esame, sia il correntista ad assumere l'iniziativa giudiziale per richiedere la rideterminazione del saldo, questi è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti, sia della mancanza, rispetto a essi, di una valida causa debendi. In
particolare, laddove l'illeceità dell'annotazione si correli alla nullità della convenzione negoziale, il correntista è tenuto a produrre in giudizio tanto il contratto, quanto la serie continua degli estratti conto (Cass. civ., sez. I, 14/12/2022, n. 36585; Cass. civ., sez. VI,
03/08/2022, n. 24095; Cass. civ., 2/5/2019, n. 11543; Cass. civ., 28/11/2018, n. 30822; Cass.
civ., 23/10/2017 n. 24948). Indiscusso l'onere probatorio del correntista, occorre ancora sottolineare che la società attrice ha avanzando istanza ex art. 119 comma 4 t.u.b., al fine di ottenere -per quel che ancora rileva- il contratto di apertura del conto corrente n. 500003758
e gli estratti conto relativi a far data dal 1.1.2012 (cfr. lettera raccomandata a/r di richiesta documenti ex art. 119 tub del 28.02.2014, allegato n. 3 all'atto di citazione introduttivo del
8 giudizio di primo grado). Non consta invece sia stata richiesta la consegna degli estratti conto relativi al primo biennio di vigenza del rapporto (dal II trimestre 1997 fino al I trimestre 1999).
L'omesso deposito degli estratti conti, indispensabili per la ricostruzione dell'andamento del rapporto e per escludere dal saldo progressivo le poste indebitamente applicate dalla banca,
deve dunque imputarsi all'inerzia della correntista, che, in ossequio alle previsioni dell'art. 2697 c.c., patisce le conseguenze della propria condotta inottemperante. Tra queste, in primo luogo, l'adozione, quale dato di partenza per il ricalcolo, del saldo iniziale a debito risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti dalla documentazione contabile. Tale saldo rappresenta, infatti, il dato più sfavorevole al cliente,
sul quale è destinata a ripercuotersi l'incompletezza documentale, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti (Cass. civ., sez. I, 27/12/2022, 27/12/2022, n.
37800; Cass. civ., sez. I, 28/11/2018, n. 30822; Cass. civ., sez. I, 02/05/2019, n. 11543).
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha considerato quale saldo iniziale ai fini del ricalcolo quello, negativo, risultante dall'estratto conto relativo al I trimestre 1999.
Ragioni di ordine logico-giuridico impongono di proseguire nella disamina affrontando prioritariamente il terzo motivo di impugnazione con il quale si duole della Parte_1
mancata sostituzione dei tassi concretamente applicati dalla banca con quelli indicati all'art. 117 comma 7 t.u.b.
L'unico documento contrattuale versato in atti, datato 28.4.1997, riporta le seguenti condizioni economiche:
9 - tasso creditore: 0,50 %;
- tasso per scoperto di conto o per interessi di mora: 19 %;
- commissioni di mora: 2,00 %;
- spese tenuta conto: Lire 60.000.
Se ne ricava che le parti hanno convenuto unicamente il tasso degli interessi debitori per scoperto di conto, nulla disponendo in merito agli interessi debitori destinati a remunerare l'affidamento concesso in conto corrente.
Dell'esistenza di tale affidamento, per quanto non formalizzato nel rispetto dei canoni prescritti dalla legislazione bancaria, si trae sicura conferma dall'esame degli estratti conto. Il
primo di questi (I trimestre 1999) attesta l'esistenza di un affidamento pari a 60 milioni di
Lire, con tassi di interesse differenziati per utilizzi espressamente qualificati come entro fido
(8%) ed extra fido (10%) e c.m.s. applicata con aliquote, del pari, differenziate.
Dalla mancanza di un accordo scritto in merito ai tassi di interessi sul fido consegue l'applicazione della nullità formale di cui all'art. 117 comma 7 t.u.b.
Difatti, l'adeguata regolamentazione formale dell'affidamento se non necessita della predisposizione di un documento contrattuale autonomo e dedicato, ben potendo essere inserita all'interno del contratto di conto corrente di corrispondenza (“In tema di disciplina
della forma dei contratti bancari, l'articolo 117, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del
1993 stabilisce che il Cicr, mediante apposite norme di rango secondario, possa prevedere
che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da
10 quella scritta. Ne discende che, in forza della delibera del Cicr del 4 marzo 2003, il contratto
di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto
corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto a pena di
nullità” Cass. civ. 24/7/2023, n.22009; “l'apertura di credito deve essere stipulata per iscritto
a pena di nullità a meno che non sia già prevista e disciplinata nel contratto di conto corrente,
stipulato per iscritto, come stabilito dalla delibera cicr del 4 marzo 2003, in applicazione
dell'art. 117, comma 2, d.l. n. 385 del 1993” Cass. civ. 21/6/2022, n. 20069), deve purtuttavia comporsi di clausole esplicitamente destinate a regolare il rapporto. Il contratto in atti non contiene previsioni di tal genere, contemplando unicamente un “tasso debitore per scoperto
di conto” destinato a trovare applicazione in ipotesi, quella di eccezionale utilizzo a debito del conto, per definizione non corrispondente alla stabile concessione di una linea di credito,
liberamente utilizzabile dal correntista. Né a sanare il vizio derivante dalla mancanza di apposita formale convenzione negoziale può ritenersi idonea l'indicazione di tassi differenziati nei documenti di sintesi allegati agli estratti di conto corrente, trattandosi di mere comunicazioni e non di rinnovate pattuizioni di condizioni negoziali. L'assenza del requisito formale imposto a pena di nullità dall'art. 117 t.u.b. innesca l'inserimento automatico della clausola legale in tema di interessi prevista dalla medesima norma. Il saldo finale di conto corrente deve dunque essere epurato -per tutto il periodo in cui vi è evidenza dell'apertura e dell'utilizzo dell'affidamento in via di fatto- degli interessi ultralegali applicati in via di fatto,
a questi dovendo sostituirsi gli interessi di cui all'art. 117, co. 7 t.u.b..
11 Da ciò consegue che il saldo del conto corrente n. 50000375 deve essere rideterminato al
31.3.2014 nella misura di € 45.990,40 a credito della società correntista, come ricostruito dal c.t.u. incaricato nel primo grado di giudizio alle pagg. 8 e 9 della relazione a chiarimento depositata il 2.10.2019.
Dalla rideterminazione del saldo finale mediante ricalcolo degli interessi ai sensi dell'art. 117
comma 7 t.u.b. consegue il superamento delle ragioni di doglianza esposte con il secondo motivo di appello in punto di usura originaria del rapporto, le quali presuppongono l'esistenza di una valida pattuizione di interessi.
L'accoglimento del terzo motivo di gravame, al quale è conseguito il ricalcolo del saldo del conto corrente in misura maggiormente favorevole alla società correntista di quanto riconosciuto in primo grado, comporta la rivisitazione della regolazione delle spese di lite che deve essere adeguata ai nuovi valori;
questi, infatti, lasciano apparire non censurabile la mancata adesione della correntista alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata all'udienza del 4.3.2019 per € 8.000,00, oltre ripartizione al 50% tra le parti delle spese di c.t.u..
In accordo al canone della soccombenza, le spese di lite, liquidate ex art. 5 comma 1 d.m. n.
55/2014 in funzione della “somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella
domandata” e, dunque, in misura prossima ai valori medi delle tariffe approvate con d.m. n.
147/2022 per lo scaglione tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, in € 7.345,00 -di cui € 545,00 per esborsi ed € 6.800,00 per compensi- il primo grado di giudizio, e in € 4.155,00 -di cui € 805,00
12 per esborsi, € 900,00 per la fase di studio, € 750,00 per la fase introduttiva, ed € 1.700,00 per la fase decisionale- per il presente grado di giudizio, maggiorati entrambi di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, devono essere poste a carico della CP_3
appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando,
in parziale accoglimento dell'appello proposto da con atto di citazione Parte_1
notificato a il 16 giugno 2020, avverso la sentenza del Tribunale di AL Controparte_1
n. 960 del 12 novembre 2019, ridetermina in € 45.990,40 a credito di il saldo Parte_1
alla data del 31.3.2014 del conto corrente di corrispondenza n. 50003758;
condanna alla refusione in favore di delle spese di lite Controparte_1 Parte_1
liquidate in € 7.345,00 per il primo grado di giudizio e in € 4.155,00, così come specificato in motivazione, per il presente grado di giudizio, maggiorati entrambi gli importi di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 18 dicembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
UL AI NI ER RR
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. NI ER RR Presidente
2) Dott. Virginia Marletta Consigliere
3) Dott. UL AI Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 854 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Giacomo Messina per procura alle liti depositata unitamente all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
Appellante
(c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano D'Ercole per mandato in calce alla comparsa di costituzione in secondo grado Appellata
Conclusioni dell'appellante:
accogliere l'appello e, conseguentemente, riformare la sentenza n. 960/2019 pubblicata il
12/11/2019 dal Tribunale di AL;
ritenere e dichiarare fondata in fatto e in diritto l'azione promossa con accoglimento di tutte le domande spiegate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado in relazione al conto corrente n. 500003758, le quali devono intendersi quivi integralmente trascritte,
nonchè:
ritenere e dichiarare corretto il ricalcolo del saldo del conto n.500003758 operato dal CTU
applicando i tassi di interesse sostitutivi ex art.117 TUB e, per l'effetto:
- accertare e dichiarare condivisibile, assumendo il saldo iniziale pari a zero e con applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 tub, che il saldo è a credito per l'attore per €
410.482,22, come indica l'allegato “E” della ctu integrativa, ovvero, in subordine, applicando i tassi sostitutivi ex art. 117 del TUB ed assumendo quale saldo iniziale quello risultante dal primo estratto conto agli atti, che il saldo finale ricalcolato al 31.3.2014 risulta pari ad
€45.990,40 a favore di parte attrice;
- ritenere e dichiarare che la verifica relativa all'usurarietà ab origine vada eseguita considerando correttamente il tasso soglia delle aperture di credito in conto corrente oltre
L.10.000.000, che nel trimestre di riferimento è pari al 19,785% e, per l'effetto, accertare e dichiarare corretto l'accertamento così operato dal perito e dichiarare che il conto risulta
2 creditore per parte attrice per €237.264,09, escludendo ogni interesse ed assumendo il saldo iniziale pari a zero, come meglio precisato nell'all. C dell'integrazione stessa;
- ritenere e dichiarare, per i motivi corretto il ricalcolo del saldo operato dal CTU partendo dal c.d. , a fronte dell'accertata nullità del contratto di apertura di credito CP_2
prodotto dalla banca (all. 2 della comparsa di costituzione) e dell'illegittimo addebito di commissioni e spese a carico del correntista, e conseguentemente - accertare e dichiarare che il saldo del conto predetto è a credito per l'attore di € 256.320,87 (cfr. all. A della perizia integrativa del 03.09.2019);
- ritenere e dichiarare corretto il ricalcolo del saldo operato dal CTU a fronte dell'accertata usurarietà ab origine, considerando correttamente il tasso soglia delle aperture di credito in conto corrente oltre L.10.000.000, che nel trimestre di riferimento è pari al 19,785% e, per l'effetto, accertare e dichiarare corretto l'accertamento così operato e dichiarare che il conto risulta creditore per parte attrice per € 237.264,09, escludendo ogni interesse ed assumendo il saldo iniziale pari a zero, come meglio precisato nell'all. C dell'integrazione stessa;
condannare conseguentemente l'appellata al pagamento della somma di € 410.482,22, in favore dell'odierna attrice ovvero al pagamento della maggiore o minore somma che sarà
ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni dell'appellata:
3 in via preliminare, con ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., dichiarare a norma dell'art. 348 bis c.p.c. inammissibile l'appello proposto dalla con ogni conseguente Parte_1
statuizione e comunque con conferma della sentenza n. 960/201 9 resa dal Tribunale di
AL anche in punto di condanna alle spese di lite per le ragioni esposte nel § 1 della comparsa;
nel merito, in via gradata, rigettare comunque l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 960/2019 resa dal Tribunale di AL, in data 12
novembre 2019 anche in punto di spese e compensi di lite;
con condanna dell'appellante alle spese e compensi del presente grado di giudizio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 960 del 12.11.2019, il Tribunale di AL, giudicando sulle domande rivolte da nei confronti di per la declaratoria di nullità parziale dei Parte_1 Controparte_1
contratti di conto corrente n. 500003758 (già n. 15156 ex n. 410.0196.73), di conto corrente n. 4016271 e di conto finanziamento n. 75405, stipulati già dal 1997 con Banco di Sicilia e
Credito Italiano (società di seguito entrambe confluite in quella convenuta), ha così
provveduto:
- ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto di credito in relazione alle pretese discendenti dal rapporto n. 4016271, estinto da oltre un decennio sia alla data di notifica dell'atto di citazione, sia alla data dell'invito alla mediazione obbligatoria, e
4 dal conto n. 75405, del quale non era stata prodotta documentazione di sorta,
contrattuale come contabile;
- ha qualificato in termini di azione di accertamento negativo le domande concernenti il rapporto di conto corrente n. 500003758, ancora in essere al momento dell'instaurazione del giudizio;
- affermato che, qualora l'iniziativa giudiziale si assunta da correntista, l'onere della prova grava su costui e si assolve con la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto a esso relativi, ha ritenuto che il ricalcolo dovesse essere effettuato muovendo dal saldo risultante dal primo estratto conto in atti, successivo di circa due anni all'accensione del rapporto;
- appurato che il contratto di conto corrente di corrispondenza del 28 aprile 1997 non disciplinava l'apertura di credito in conto e che prova di questa non emergeva altrimenti dalla documentazione in atti, ha ritenuto che il tasso effettivo convenuto, quantificato dal c.t.u. in 20,40 punti percentuali, doveva essere raffrontato con il Tasso soglia del II
trimestre 1997 per le operazioni di apertura di credito in conto corrente per classi di importo entro 10 milioni di Lire, pari al 24,27%, e ha pertanto escluso profili di usurarietà genetica del rapporto;
- ha dichiarato illegittima l'applicazione della commissione di massimo scoperto, non disciplinata in contratto;
5 - ha ritenuto legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi solo per il periodo successivo al 1° luglio 2000;
- sulla scorta di tali premesse, recependo uno criteri di ricalcolo esposti nella relazione di consulenza tecnica depositata il 18.5.2018, ha accertato un saldo attivo per la correntista alla data del 31.3.2014 di € 8.841,39, in luogo di quello di € 1.245,49
risultante dagli estratti conto elaborati dall'istituto bancario;
- ha condannato la convenuta a rifondere parte attrice il 50% delle spese di lite maturate fino alla data della proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., rifiutata da parte attrice.
ha proposto appello avverso la pronuncia dolendosi: Parte_1
i) dell'utilizzo, ai fini del ricalcolo, del saldo iniziale -a debito- risultante dal primo degli estratti conto prodotti in atti, relativo I trimestre 1999, in luogo del saldo zero.
Sostiene che l'accertamento della nullità parziale del conto corrente grava la CP_3
convenuta dell'onere di produrre la serie integrale degli estratti di conto corrente e le impone di sopportare le conseguenze di una produzione incompleta;
ii) del rigetto della domanda di nullità ex art. 1815 comma II c.c. Adduce che la prova degli affidamenti concessi emergeva inequivocabilmente da plurimi fattori quali
“l'entità del saldo debitore (-£414.756.322 già al I trimestre del 1999); la continua
messa a disposizione del cliente credito;
la previsione/applicazione di una
commissione di massimo scoperto” (pag. 14 dell'atto appello). Per l'effetto, il credito avrebbe dovuto essere inquadrato nella categoria delle aperture di credito in
6 conto corrente con classe di importo oltre 10 milioni di Lire, il cui tasso soglia, pari al 19,785%, era inferiore al tasso convenuto (20,40%); risultando il contratto viziato da usura genetica, il ricalcolo doveva essere svolto espungendo integralmente gli interessi debitori;
iii) del mancato rilievo della nullità per indeterminatezza degli interessi corrispettivi essendo il contratto datato 28.04.1997 “privo dell'indicazione del fido accordato
(comunque indicato nei riassunti a scalare degli estratti conto) e delle condizioni
ad esso applicate, ma indica soltanto la sottoscrizione del cliente” (pag. 20 dell'atto di appello). Indica dunque come corretta l'ipotesi di ricalcolo illustrata all'allegato
E della relazione integrativa del 2 ottobre 2019 ove il consulente tecnico, azzerato il primo saldo disponibile e applicati i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 t.u.b., aveva rideterminato il saldo al 31.3.2014 in € 410.482,22, a credito della correntista;
iv) della refusione solo parziale delle spese di lite determinata dalla mancata adesione alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., quando del tutto contrario alle regole di buona fede e correttezza appariva la condotta negoziale dell'istituto bancario.
Ricostituitosi il contraddittorio, si è opposta all'accoglimento del gravame. Controparte_1
Occorre in primo luogo dare atto che, ai sensi dell'art. 329, comma 2 c.p.c., in mancanza di impugnazione a opera di alcuna delle parti, si è formato il giudicato interno sui capi della pronuncia di primo grado con i quali sono state rigettate le domande di nullità del conto corrente con apertura di credito n. 4016271 e del conto finanziamento n. 75405, è stata
7 accertata l'illegittima applicazione della capitalizzazione degli interessi fino al 1° luglio 2000
e della c.m.s. e, per contro, riscontrata valida la regolamentazione delle valute di imputazione contabile delle operazioni in conto corrente.
Nel merito, l'impugnazione è meritevole di parziale accoglimento.
Il primo motivo di gravame è, tuttavia, infondato.
Per consolidato insegnamento giurisprudenziale, nei giudizi afferenti a rapporti bancari, la regola generale di cui all'art. 2697 c.c. si declina nel senso di gravare la parte che propone la domanda giudiziale dell'onere di produrre i contratti regolatori dei rapporti nonché gli estratti conto, così che ove, come nel caso in esame, sia il correntista ad assumere l'iniziativa giudiziale per richiedere la rideterminazione del saldo, questi è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti, sia della mancanza, rispetto a essi, di una valida causa debendi. In
particolare, laddove l'illeceità dell'annotazione si correli alla nullità della convenzione negoziale, il correntista è tenuto a produrre in giudizio tanto il contratto, quanto la serie continua degli estratti conto (Cass. civ., sez. I, 14/12/2022, n. 36585; Cass. civ., sez. VI,
03/08/2022, n. 24095; Cass. civ., 2/5/2019, n. 11543; Cass. civ., 28/11/2018, n. 30822; Cass.
civ., 23/10/2017 n. 24948). Indiscusso l'onere probatorio del correntista, occorre ancora sottolineare che la società attrice ha avanzando istanza ex art. 119 comma 4 t.u.b., al fine di ottenere -per quel che ancora rileva- il contratto di apertura del conto corrente n. 500003758
e gli estratti conto relativi a far data dal 1.1.2012 (cfr. lettera raccomandata a/r di richiesta documenti ex art. 119 tub del 28.02.2014, allegato n. 3 all'atto di citazione introduttivo del
8 giudizio di primo grado). Non consta invece sia stata richiesta la consegna degli estratti conto relativi al primo biennio di vigenza del rapporto (dal II trimestre 1997 fino al I trimestre 1999).
L'omesso deposito degli estratti conti, indispensabili per la ricostruzione dell'andamento del rapporto e per escludere dal saldo progressivo le poste indebitamente applicate dalla banca,
deve dunque imputarsi all'inerzia della correntista, che, in ossequio alle previsioni dell'art. 2697 c.c., patisce le conseguenze della propria condotta inottemperante. Tra queste, in primo luogo, l'adozione, quale dato di partenza per il ricalcolo, del saldo iniziale a debito risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti dalla documentazione contabile. Tale saldo rappresenta, infatti, il dato più sfavorevole al cliente,
sul quale è destinata a ripercuotersi l'incompletezza documentale, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti (Cass. civ., sez. I, 27/12/2022, 27/12/2022, n.
37800; Cass. civ., sez. I, 28/11/2018, n. 30822; Cass. civ., sez. I, 02/05/2019, n. 11543).
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha considerato quale saldo iniziale ai fini del ricalcolo quello, negativo, risultante dall'estratto conto relativo al I trimestre 1999.
Ragioni di ordine logico-giuridico impongono di proseguire nella disamina affrontando prioritariamente il terzo motivo di impugnazione con il quale si duole della Parte_1
mancata sostituzione dei tassi concretamente applicati dalla banca con quelli indicati all'art. 117 comma 7 t.u.b.
L'unico documento contrattuale versato in atti, datato 28.4.1997, riporta le seguenti condizioni economiche:
9 - tasso creditore: 0,50 %;
- tasso per scoperto di conto o per interessi di mora: 19 %;
- commissioni di mora: 2,00 %;
- spese tenuta conto: Lire 60.000.
Se ne ricava che le parti hanno convenuto unicamente il tasso degli interessi debitori per scoperto di conto, nulla disponendo in merito agli interessi debitori destinati a remunerare l'affidamento concesso in conto corrente.
Dell'esistenza di tale affidamento, per quanto non formalizzato nel rispetto dei canoni prescritti dalla legislazione bancaria, si trae sicura conferma dall'esame degli estratti conto. Il
primo di questi (I trimestre 1999) attesta l'esistenza di un affidamento pari a 60 milioni di
Lire, con tassi di interesse differenziati per utilizzi espressamente qualificati come entro fido
(8%) ed extra fido (10%) e c.m.s. applicata con aliquote, del pari, differenziate.
Dalla mancanza di un accordo scritto in merito ai tassi di interessi sul fido consegue l'applicazione della nullità formale di cui all'art. 117 comma 7 t.u.b.
Difatti, l'adeguata regolamentazione formale dell'affidamento se non necessita della predisposizione di un documento contrattuale autonomo e dedicato, ben potendo essere inserita all'interno del contratto di conto corrente di corrispondenza (“In tema di disciplina
della forma dei contratti bancari, l'articolo 117, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del
1993 stabilisce che il Cicr, mediante apposite norme di rango secondario, possa prevedere
che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da
10 quella scritta. Ne discende che, in forza della delibera del Cicr del 4 marzo 2003, il contratto
di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto
corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto a pena di
nullità” Cass. civ. 24/7/2023, n.22009; “l'apertura di credito deve essere stipulata per iscritto
a pena di nullità a meno che non sia già prevista e disciplinata nel contratto di conto corrente,
stipulato per iscritto, come stabilito dalla delibera cicr del 4 marzo 2003, in applicazione
dell'art. 117, comma 2, d.l. n. 385 del 1993” Cass. civ. 21/6/2022, n. 20069), deve purtuttavia comporsi di clausole esplicitamente destinate a regolare il rapporto. Il contratto in atti non contiene previsioni di tal genere, contemplando unicamente un “tasso debitore per scoperto
di conto” destinato a trovare applicazione in ipotesi, quella di eccezionale utilizzo a debito del conto, per definizione non corrispondente alla stabile concessione di una linea di credito,
liberamente utilizzabile dal correntista. Né a sanare il vizio derivante dalla mancanza di apposita formale convenzione negoziale può ritenersi idonea l'indicazione di tassi differenziati nei documenti di sintesi allegati agli estratti di conto corrente, trattandosi di mere comunicazioni e non di rinnovate pattuizioni di condizioni negoziali. L'assenza del requisito formale imposto a pena di nullità dall'art. 117 t.u.b. innesca l'inserimento automatico della clausola legale in tema di interessi prevista dalla medesima norma. Il saldo finale di conto corrente deve dunque essere epurato -per tutto il periodo in cui vi è evidenza dell'apertura e dell'utilizzo dell'affidamento in via di fatto- degli interessi ultralegali applicati in via di fatto,
a questi dovendo sostituirsi gli interessi di cui all'art. 117, co. 7 t.u.b..
11 Da ciò consegue che il saldo del conto corrente n. 50000375 deve essere rideterminato al
31.3.2014 nella misura di € 45.990,40 a credito della società correntista, come ricostruito dal c.t.u. incaricato nel primo grado di giudizio alle pagg. 8 e 9 della relazione a chiarimento depositata il 2.10.2019.
Dalla rideterminazione del saldo finale mediante ricalcolo degli interessi ai sensi dell'art. 117
comma 7 t.u.b. consegue il superamento delle ragioni di doglianza esposte con il secondo motivo di appello in punto di usura originaria del rapporto, le quali presuppongono l'esistenza di una valida pattuizione di interessi.
L'accoglimento del terzo motivo di gravame, al quale è conseguito il ricalcolo del saldo del conto corrente in misura maggiormente favorevole alla società correntista di quanto riconosciuto in primo grado, comporta la rivisitazione della regolazione delle spese di lite che deve essere adeguata ai nuovi valori;
questi, infatti, lasciano apparire non censurabile la mancata adesione della correntista alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata all'udienza del 4.3.2019 per € 8.000,00, oltre ripartizione al 50% tra le parti delle spese di c.t.u..
In accordo al canone della soccombenza, le spese di lite, liquidate ex art. 5 comma 1 d.m. n.
55/2014 in funzione della “somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella
domandata” e, dunque, in misura prossima ai valori medi delle tariffe approvate con d.m. n.
147/2022 per lo scaglione tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, in € 7.345,00 -di cui € 545,00 per esborsi ed € 6.800,00 per compensi- il primo grado di giudizio, e in € 4.155,00 -di cui € 805,00
12 per esborsi, € 900,00 per la fase di studio, € 750,00 per la fase introduttiva, ed € 1.700,00 per la fase decisionale- per il presente grado di giudizio, maggiorati entrambi di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, devono essere poste a carico della CP_3
appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando,
in parziale accoglimento dell'appello proposto da con atto di citazione Parte_1
notificato a il 16 giugno 2020, avverso la sentenza del Tribunale di AL Controparte_1
n. 960 del 12 novembre 2019, ridetermina in € 45.990,40 a credito di il saldo Parte_1
alla data del 31.3.2014 del conto corrente di corrispondenza n. 50003758;
condanna alla refusione in favore di delle spese di lite Controparte_1 Parte_1
liquidate in € 7.345,00 per il primo grado di giudizio e in € 4.155,00, così come specificato in motivazione, per il presente grado di giudizio, maggiorati entrambi gli importi di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 18 dicembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
UL AI NI ER RR
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