Articolo 13 della Legge 24 novembre 2000, n. 340
Articolo 12Articolo 14
Versione
9 dicembre 2000
Art. 13. (Disposizioni in materia di trasferimento
di funzioni amministrative) 1. Nell'ambito del trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell' articolo 1, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e delle successive norme di attuazione, agli enti destinatari del trasferimento, come amministrazioni procedenti, sono conferiti altresi' tutti i compiti di natura consultiva, istruttoria e preparatoria connessi all'esercizio della funzione trasferita, anche nel caso di attivita' attribuite dalla legge ad uffici ed organi di altre amministrazioni.
Tale disposizione non si applica ove si tratti di funzioni attribuite da specifiche norme di legge ad autorita' preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute; in tali casi, l'amministrazione procedente e' sempre tenuta a convocare una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 9 dicembre 2000
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