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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/04/2025, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 6222/2022
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa Federica
Samà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6222/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
MALAVASI MANUELA e dall'avv.to PABIS TICCI NICOLA
PARTE APPELLANTE
E rappresentato e difeso dall'avv.to NUNZIATA CINZIA Controparte_1
PARTE APPELLATA
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
Con atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Firenze, Controparte_1
aveva convenuto in giudizio Parte_1
chiedendo la restituzione della somma di € 2.660,65, pari alla quota parte delle commissioni e oneri costituenti il costo del finanziamento, non maturati per l'estinzione anticipata di quest'ultimo.
A fondamento della propria domanda, parte attrice aveva esposto che il 27 Novembre
2012 aveva stipulato con la banca convenuta il contratto di finanziamento n.422684, mediante cessione del quinto della pensione, per l'importo di € 21.000,00 da rimborsarsi in 120 rate mensili di € 175,00 ciascuna.
1 Aveva dedotto che nel mese di Marzo 2017, in corrispondenza della rata n.48, aveva estinto anticipatamente il contratto di finanziamento e che, pertanto, ai sensi dell'art. 125 sexies TUB, aveva diritto al rimborso della quota parte del costo del credito non maturatosi in ragione dell'estinzione anticipata del contratto.
L'attrice aveva dedotto di aver diritto al rimborso della somma di € 2.660,65 poiché, in applicazione del criterio pro rata temporis, i costi totali del credito sarebbero stati pari ad €
5.420,78 tenuto conto delle residue 72 rate.
Si era costituita he, contestando Parte_1
la fondatezza della domanda di parte attrice in fatto e in diritto, ne chiedeva il rigetto.
Parte convenuta aveva eccepito, in primo luogo, l'incompetenza per valore del Giudice di
Pace, per essere competente il Tribunale di Firenze in ragione del valore indeterminabile della domanda, volta all'accertamento dell'invalidità della clausola contrattuale che regolava l'estinzione anticipata del finanziamento.
Inoltre, aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda di restituzione della quota parte delle commissioni di intermediazione, poiché la società convenuta era estranea al rapporto di intermediazione instaurato tra l'attrice e QG TA
s.p.a. e non aveva neanche ricevuto il pagamento di quella commissione.
Nel merito, aveva replicato che al caso di specie risultava applicabile la disciplina dell'art. 125 sexies TUB nella prima versione pro tempore vigente. In forza di tale disposizione di legge, era prevista la restituzione dei soli costi recurring, pro quota delle rate del finanziamento non maturate in ragione dell'estinzione anticipata.
Parte convenuta aveva aggiunto che, poiché erano espressamente indicate nel contratto le voci di costo up-front e recurring, l'art.
3.2 del contratto di finanziamento aveva previsto validamente il rimborso dei soli costi recurring ai sensi dell'art. 125 sexies TUB.
Nello specifico, parte convenuta aveva evidenziato che delle commissioni di intermediazione e di attivazione, nonché delle spese di istruttoria, non era dovuta la restituzione in ragione della loro natura di costo up-front.
Invece, per quanto riguardava le commissioni di gestione, parte convenuta aveva replicato che esse erano già state rimborsate per l'importo di € 591,59, individuato in base al criterio del tasso effettivo imposto dai principi contabili internazionali.
2 Il Giudice di Pace di Firenze, con sentenza n. 804/2022 pubblicata il 4 Aprile 2022, accoglieva la domanda e condannava Parte_1
al pagamento, in favore dell'attrice della somma di €
[...] Controparte_1
2.660,65, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo, e delle spese legali pari a €
1.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, e € 125,00 per esborsi.
A fondamento del proprio decisum, respinta l'eccezione di incompetenza per valore e l'eccezione di parziale difetto di legittimazione passiva, il Giudice di prime cure aveva osservato che la disciplina del rimborso pro quota dei costi del credito in caso di estinzione anticipata di un finanziamento era prevista nell'ordinamento italiano all'art. 125 sexies TUB, che aveva recepito l'art. 16, par.1, della Direttiva 2008/48/CE.
Aveva evidenziato il Giudicante, inoltre, che la Corte di Giustizia Europea con la sentenza cd. OR dell'11 Settembre 2019 aveva chiarito l'interpretazione dell'art. 16 della
Direttiva nel senso che «il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore» (sent. OR) e, stante la vincolatività dell'interpretazione della normativa interna in conformità all'interpretazione della Corte di Giustizia Europea, la consumatrice attrice aveva diritto alla restituzione di tutti i costi del finanziamento, per la quota della durata non goduta del contratto, pari a € 2.660,65.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
, affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di censura:
[...]
1) Erroneo rigetto dell'eccezione di incompetenza per valore del Giudice di Pace
Parte appellante ha impugnato la parte della sentenza di primo grado in cui è stata rigettata l'eccezione di incompetenza per valore del Giudice di Pace.
Ha, infatti, ribadito che, trattandosi di domanda di accertamento di nullità o inefficacia della clausola contrattuale sull'estinzione anticipata del finanziamento, ossia domanda di valore indeterminabile, la competenza a conoscere della causa era del Tribunale di Firenze.
2) Erroneo rigetto dell'eccezione di parziale difetto di legittimazione passiva
L'appellante ha impugnato anche la parte della sentenza in cui è stata rigettata l'eccezione di parziale difetto di legittimazione passiva dell'istituto finanziatore.
3 Ha lamentato che la consumatrice si era rivolta liberamente e autonomamente a QG TA
s.p.a., che aveva svolto attività di intermediazione nei suoi confronti e aveva direttamente incassato la rispettiva commissione di intermediazione.
Perciò, l'unico soggetto legittimamente destinatario della richiesta di restituzione della quota parte delle commissioni di intermediazione era QG TA s.p.a. e non
[...]
Parte_1
3) Assenza del diritto alla restituzione delle commissioni e delle spese del finanziamento a fronte della natura up-front dei costi
Nel merito, parte appellante ha lamentato l'errore di diritto del Giudice di prime cure nel non aver riconosciuto la rimborsabilità dei soli costi recurring in caso di estinzione anticipata del finanziamento, come disposto dall'art. 125 sexies TUB nella formulazione vigente al momento dell'estinzione del finanziamento nel 2017.
Come sostenuto nel primo grado di giudizio, parte appellante ha dedotto che i costi oggetto di contenzioso hanno natura di costi up-front, come tali non rimborsabili, in conformità all'art. 125 sexies TUB.
Ha dedotto l'irrilevanza di quanto statuito nella sentenza cd. OR della Corte di
Giustizia Europea nel caso di specie.
In primo luogo, non dovrebbe tenersi conto dell'interpretazione offerta dalla sentenza
OR, poiché in quest'ultima la Corte Europea si sarebbe espressa unicamente in riferimento ai casi in cui l'ordinamento nazionale non preveda la distinzione tra costi recurring e costi up-front (come nel caso dello Stato della Polonia), a differenza dell'ordinamento italiano che, invece, contempla tale distinzione.
Inoltre, poiché la direttiva 2008/48/CE su cui si è espressa la sentenza non è self- CP_2
executing, secondo parte appellante, il Giudice di primo grado non poteva farne applicazione diretta nei confronti dei soggetti privati.
Ha pure aggiunto che, quand'anche si volesse ritenere di applicare la direttiva così come interpretata dalla sentenza OR nell'ordinamento italiano, ciò sarebbe precluso dal divieto di interpretazione contra legem: difatti, il legislatore nazionale all'art. 125 sexies TUB, nella sua prima versione ratione temporis vigente, avrebbe compiuto la scelta di escludere
4 costi up-front da quelli oggetto di restituzione in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Ad ulteriore conferma della non applicabilità della sentenza OR al caso di specie, parte appellante ha dedotto che sarebbe illegittima l'applicazione retroattiva della sentenza della
Corte di Giustizia Europea, poiché ciò creerebbe gravi squilibri nei rapporti giuridici.
Infine, ha evidenziato che la modifica normativa dell'art. 125 sexies TUB, con art. 11 octies
D.L. n.73/2021, dimostrerebbe che il legislatore aveva inteso dare applicazione solo della sentenza OR solo per il futuro, prevedendo la rimborsabilità di tutti i costi del credito.
Invece, per tutti contratti conclusi nella vigenza della precedente versione dell'art. 125 sexies TUB, dovrebbe permanere la distinzione tra costi up-front e costi recurring ai fini della rimborsabilità degli stessi.
In sede di comparsa conclusionale, parte appellante ha aggiunto che l'emissione della sentenza Unicredit Austria del 9 Febbraio 2023 da parte della Corte di Giustizia Europea confermerebbe la non applicabilità della sentenza al caso di specie. Nella recente CP_2
sentenza resa in tema di credito immobiliare al consumo, la Corte europea si era espressa in senso opposto, stabilendo che quando vi sia una normativa sufficiente specifica, tale da consentire di distinguere tra costi up-front e recurrring, riducendo il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi e consentendo di verificare se un tipo di costo è oggettivamente connesso alla durata del contratto, allora risulta giustificata l'esclusione della rimborsabilità dei costi up-front.
4) Erronea applicazione del criterio di calcolo pro rata temporis
Parte appellante ha impugnato la sentenza anche nella parte in cui fa applicazione del criterio pro rata temporis per la quantificazione della quota parte dei costi del finanziamento da restituire.
Ha, infatti, sottolineato che tale criterio non trova alcun riconoscimento normativo e che il criterio più opportuno da seguire sia quello del tasso di interesse effettivo, previsto dai principi contabili internazionali.
5) Erronea condanna alle spese legali
Parte appellante ha, infine, richiesto la riforma della condanna alle spese legali del primo grado di giudizio.
5 Ha richiesto che sia disposta la compensazione integrale delle spese legali in considerazione della parziale impugnazione della pronuncia di primo grado.
Si è costituita hiedendo il rigetto dell'appello e, per l'effetto, Controparte_1
la conferma della sentenza di primo grado.
In ordine all'eccezione di incompetenza per valore, ha ribadito la competenza del Giudice di Pace, in ragione della proposizione di una domanda di restituzione della somma di €
2.660,65.
L'appellata ha rilevato la correttezza della decisione del Giudice di primo grado, evidenziando che la sentenza OR è una sentenza interpretativa della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e che, dunque, ha efficacia vincolante ed è direttamente applicabile nel nostro ordinamento. Inoltre, ha evidenziato che non sussiste alcun contrasto tra norma nazionale e norma di diritto comunitario, in quanto l'art. 125 sexies TUB è una norma interna recettiva del contenuto della direttiva comunitaria, tanto che non sussiste neanche alcun problema della sua estendibilità ai rapporti tra privati.
L'appellata ha sostenuto la correttezza della sentenza di primo grado anche alla luce della sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, che ha chiarito che anche per i contratti di finanziamento anticipatamente estinti prima del 25 luglio 2021 (entrata in vigore della nuova formulazione dell'art. 125 sexies TUB), il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del finanziamento non maturati, siano essi up-front o recurring.
Ha ribadito, infine, che trattandosi di una domanda di ripetizione di indebito, quest'ultima doveva essere svolta nei confronti del soggetto a cui erano state versate le somme di denaro. Poiché tutte le commissioni erano state versate all'istituto finanziatore, questi era il soggetto destinatario della richiesta di restituzione e passivamente legittimato della relativa domanda.
La causa, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10 Dicembre 2024.
*****
L'appello proposto, per i motivi che saranno di seguito illustrati, non merita accoglimento.
6 1. Deve essere preliminarmente rigettato il primo motivo di appello, con il quale parte appellante ha fatto valere l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di incompetenza per valore del Giudice di Pace.
In riferimento alle cause aventi ad oggetto beni mobili, come nel caso di specie, relativo alla restituzione di somme di denaro, la competenza del Giudice di Pace è dettata dal combinato disposto degli artt. 7, 10 e 14 c.p.c., nella formulazione ratione temporis vigente.
Dunque, ai sensi dell'art. 7 c.p.c., prima della modifica normativa disposta dal D. Lgs.
n. 149/2022 (cd. riforma Cartabia), il Giudice di Pace risulta competente «per le cause relative
a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice» (art. 7 c.p.c.).
Il valore della causa si determina, ai sensi dell'art. 10 c.p.c., dalla proposizione della domanda, tenuto conto che nelle cause relative a somme di denaro, ex art. 14 c.p.c., il valore deve essere determinato in base alla somma indicata dall'attore.
Nel presente giudizio, parte attrice di primo grado, ha richiesto Controparte_1
l'accertamento del diritto alla restituzione dei costi del credito per la parte del contratto di finanziamento non maturatasi, pari alla somma di € 2.660,65.
Tanto premesso, il Giudice di prime cure ha correttamente rigettato l'eccezione di incompetenza per valore, in quanto infondata.
2. Deve essere parimenti rigettato anche il secondo motivo di appello, con il quale l'appellante ha fatto valere il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente alla richiesta di rimborso delle commissioni di intermediazione, non riconosciuto dal giudice di prime cure.
Si evidenzia che è irrilevante il fatto che la consumatrice finanziata abbia stipulato un incarico di mediazione creditizia con un soggetto terzo, Quintogest s.p.a. (o QG TA
s.p.a.), antecedentemente alla stipula del contratto di finanziamento con l'odierna appellante. Per ciò che interessa nel presente giudizio, nel contratto di conferimento di incarico al mediatore creditizio, si legge che «le provvigioni dovute dal richiedente saranno trattenute direttamente dal finanziatore concedente il finanziamento al momento della sua erogazione» (doc. 12, fascicolo di parte appellante).
7 Inoltre, nel contratto di finanziamento, alla lettera F delle voci dei costi del credito, viene espressamente indicata la somma di € 2.730,00 per gli oneri relativi alle attività svolte dall'intermediario del credito nel caso il soggetto finanziato vi si fosse rivolto.
Risulta, pertanto, priva di pregio la tesi dell'appellante per cui le commissioni di intermediazione sarebbero state versate direttamente al terzo intermediario, in quanto contraria a quanto risultante documentalmente dai due contratti di mediazione creditizia e di finanziamento.
Del resto, la voce di costo “F”, pari a 2.730,00 per costi di intermediazione, costituisce un onere che è effettivamente stato addebitato alla consumatrice finanziata. Si legge, infatti, nel contratto di finanziamento che la somma di € 5.470,71, pari alla somma delle voci di costo A + B + C + D + E + F, è stata corrisposta mediante trattenuta in un'unica soluzione sul capitale netto mutuato di € 16.729,57.
D'altronde, parte appellante non ha mai contestato che l'intera somma, perciò comprensiva della voce F per costi di intermediazione, le sia stata effettivamente corrisposta.
Si consideri pure che, a fronte del trattenimento dei costi di intermediazione dal capitale mutuato da parte della società finanziatrice, il successivo versamento della somma ad un'altra società non può certo limitare il diritto del consumatore ad ottenerne il rimborso, salvi i rapporti interni tra le due società.
3.Venendo, dunque, ai motivi di appello relativi al merito del contenzioso, questi possono essere trattati congiuntamente.
Parte appellante sostiene che le voci di costo del finanziamento riconosciute dal Giudice di primo grado non siano in realtà dovute, in quanto costi up-front non rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 125 sexies TUB ratione temporis vigente e tenuto conto che i principi di diritto espressi dalla cd. sentenza OR della Corte di Giustizia Europea non sono applicabili alla fattispecie.
Non si condivide, tuttavia, la ricostruzione normativa e giurisprudenziale di parte appellante.
3.1 Innanzitutto, si precisa che è del tutto infondata la tesi di parte appellante circa la non applicabilità della direttiva n. 2008/48/CE nell'ordinamento italiano nelle cause tra
8 soggetti privati, in ragione del mancato recepimento della direttiva stessa e della sua natura non self-executing. Per ciò che interessa nel caso di specie, la direttiva n. 2008/48/CE è stata recepita con D. Lgs. n. 141/2010, pubblicato in G.U. n. 207 del 4 Settembre 2010, recante la denominazione «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi», con il quale è stato introdotto l'art. 125 sexies nel Testo Unico
Bancario, TUB.
3.2 Le sentenze interpretative della Corte di Giustizia Europea hanno efficacia ultra partes, in considerazione dell'interpretazione qualificata e uniforme del diritto europeo resa dalla Corte europea. Si riconosce da tempo il cd. valore normativo delle sentenze della
Corte di Giustizia Europea, da assimilarsi a norme di interpretazione autentica del diritto dell'Unione Europea con efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale interno (C.Cost. n.168/2021 e C.Cost. n.170/1984). Per tale motivo hanno
«valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità» (Cass. n. 13425/2019, Cass. n. 22577/2012). La stessa Corte di Giustizia
Europea chiarisce che la «sentenza pregiudiziale ha valore non costitutivo bensì puramente dichiarativo, con la conseguenza che i suoi effetti risalgono, in linea di principio, alla data di entrata in vigore della norma interpretata» (C. Giust. UE sent. 16 Gennaio 2014, C-429/12 Pohl).
Pertanto, al pari delle norme di interpretazione autentica, anche le sentenze interpretative della Corte di Lussemburgo hanno effetti retroattivi e valore dichiarativo, nel senso che accertano il significato da attribuire ad una norma sin dalla sua entrata in vigore. Ne deriva che tali sentenze, tra cui va ricompresa la cd. sentenza OR (sentenza dell'11 Settembre 2019 nella causa C-383/18), producono i loro effetti anche sui rapporti posti in essere prima della loro emanazione.
Nessun dubbio, quindi, che i principi di diritto espressi dalla sentenza valgano CP_2
anche in riferimento all'estinzione anticipata di un finanziamento concluso nonché estinto prima dell'emissione della sentenza.
9 3.3 In particolare, la sentenza OR ha affermato che l'art. 16 della direttiva
2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, deve essere interpretato nel senso che «il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito nel caso di rimborso anticipato include tutti i costi posti a carico del consumatore».
Nell'argomentazione offerta, la Corte Europea ha sottolineato che «l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 54 delle sue conclusioni, i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto» (sent. OR, par. 31).
Ha pure osservato che limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto (cd. costi recurring) comporterebbe il rischio che l'istituto finanziatore imponga pagamenti non ricorrenti (cd. costi up-front) più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, nonché che nella pratica risulti difficile determinare i costi oggettivamente correlati alla durata del contratto (sent. OR, par. 33 e 33).
3.4 Dunque, l'art. 125 sexies TUB, quale recepimento dell'art. 16 della direttiva
2008/48/CE, deve essere interpretato come precisato dalla sentenza OR sin dalla sua entrata in vigore, cioè anche nella formulazione ratione temporis vigente, antecedente la modifica della disposizione con art. 11 octies del D.L. n.73/2021.
In materia è intervenuta anche la Corte Costituzionale con sentenza n. 263/2022 con la quale ha affermato che l'art. 11 octies comma 2 del D.L. n. 73/2021, che ha novellato l'art. 125 sexies TUB, limitando ai soli contratti sottoscritti successivamente all'entrata in vigore della legge del 2021 il principio espresso nell'art. 16 par. 1 della direttiva
2008/48/CE, come interpretata dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in data 11 settembre 2019 C-383/18, è incostituzionale nella parte in cui prevede che alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125 sexies
TUB e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della
Banca d'TA vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.
10 3.5 A seguito di tale pronuncia, risulta del tutto infondata la tesi dell'appellante per cui l'art. 125 sexies TUB, come novellato dall'art. 11 octies del D.L. n. 73/2021 in ossequio ai principi della sentenza troverebbe applicazione in relazione ai contratti di credito CP_2
al consumatore conclusi successivamente all'entrata in vigore della novella.
Non solo la sentenza OR ha fornito un'interpretazione autentica del dettato normativo con effetti dichiarativi risalenti al momento dell'entrata in vigore della direttiva e, dunque, della disposizione normativa interna che la recepisce. Ma anche la Corte
Costituzionale, per effetto della parziale dichiarazione di incostituzionalità della novella del 2021, ha ulteriormente confermato il venir meno di qualunque differenza di disciplina relativa all'estinzione anticipata del finanziamento antecedente o successiva alla novella.
3.6 Tale quadro normativo non è mutato neanche per effetto della Legge n. 136/2023, che modificato l'art. 11 octies del D.L. n. 73/2021 (convertito con L. n. 106/2021), poiché per i contratti stipulati prima della modifica normativa dell'art. 125 sexies TUB si rinvia comunque alle pronunce della Corte di Giustizia europea, compresa quindi la sentenza
OR.
3.7 Né la sentenza n. 555 del 9 Febbraio 2023, C- 555/2021, Unicredit Bank Austria, emessa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea costituisce un revirement rispetto a quanto statuito nella sentenza CP_2
Tale pronuncia si riferisce al credito immobiliare al consumatore e similmente affronta la questione dell'individuazione dei costi ripetibili in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito al consumo immobiliare.
Tuttavia, nonostante la similarità di disciplina delle norme e della ratio della direttiva
2014/17/UE con la direttiva 2008/48/CE, come peraltro riconosciuto dalla stessa Corte europea, quest'ultima afferma che la specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali giustifica un approccio differenziato (sent. Unicredit Austra, par. 27
e 28).
Difatti, l'intermediario del credito è tenuto a fornire al consumatore informazioni precontrattuali mediante il PIES (prospetto informativo europeo standardizzato di cui all'allegato II della direttiva 2014/17/UE), che prevede già una ripartizione delle spese che il consumatore deve pagare in funzione del carattere o meno ricorrente. Tale ripartizione
11 regolamentata dei costi del credito, dunque, riduce il margine di manovra degli enti creditizi. Ciò consente sia al consumatore che al giudice nazionale di verificare se un costo
è oggettivamente connesso alla durata del contratto (costi recurring) o meno (costi up-front)
(sent. Unicredit Austria, par. 34 e 35).
Poiché risulta ridotto il rischio di quel comportamento abusivo del creditore, che ha portato alle statuizioni della sentenza nella fattispecie del credito al consumo CP_2
immobiliare, la Corte di Giustizia ha ritenuto ingiustificata l'inclusione dei costi indipendenti dalla durata del contratto (costi up-front) nel diritto alla riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata (sent. Unicredit Austria, par. 36).
Tuttavia, tali considerazioni sono valide solo per la fattispecie di credito al consumo immobiliare di cui alla direttiva 2014/17/UE come chiarito dalla Corte di Lussemburgo, mentre i principi della sentenza OR in materia di credito al consumo di cui alla direttiva
2008/48/CE rimangono immutati e sono, quindi, da applicare al caso di specie.
3.8 Tanto premesso sulla ricostruzione normativa e giurisprudenziale, il Giudice di primo grado ha correttamente applicato le disposizioni normative dell'art. 125 sexies TUB, come interpretato alla luce dell'intervento della sentenza CP_2
Correttamente è stato riconosciuto il diritto della consumatrice alla restituzione CP_1
della quota parte di tutti i costi del credito, siano essi di natura up-front o recurring, nonostante le condizioni contrattuali prevedessero che i costi up-front rimanessero a carico del consumatore in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento.
Tale clausola contrattuale è senz'altro nulla per contrarietà a norma imperativa, da ravvisarsi nell'art. 125 sexies TUB come interpretato alla luce della sentenza OR e dell'intervento della Corte Costituzionale con sent. n. 263/2022.
3.9 Infine, è infondato anche l'ulteriore motivo di appello relativo alla dedotta erroneità della quantificazione dell'entità delle riduzioni spettanti nel caso di estinzione anticipata, fondato sul criterio cd. pro rata temporis.
Si osserva che il criterio proposto dall'istituto appellante non trova riscontro nelle clausole contrattuali, mentre il criterio pro rata temporis risulta maggiormente conforme alla ratio della sentenza OR nella misura in cui si tratta di un criterio più favorevole al consumatore (in tal senso anche Tribunale di Torino, sent. n. 3323/2023, in una fattispecie
12 analoga: « Si osserva, infatti, che il criterio secondo la curva degli interessi non è altrettanto semplice da verificare da parte del consumatore, come quello della pro rata temporis, atteso che implica l'applicazione
a tutti i costi del metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi, come desumibile dal piano di ammortamento (sempre che questo sia allegato al contratto di finanziamento al momento della stipulazione) e, quindi, non solo richiede un calcolo matematico meno intuitivo, ma non consente al consumatore di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto a chiedere la restituzione in caso di estinzione anticipata.
Il criterio della pro rata temporis risulta, dunque, più adeguato a fare fronte alle esigenze di semplificazione espressamente indicate dall'art. 39 della Direttiva 23.8.2008 n. 2008/48, laddove si afferma che il calcolo dell'indennizzo deve essere trasparente e comprensibile per il consumatore nonché di facile applicazione per il creditore, principi questi espressamente richiamati dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza OR (in tal senso, cfr. la recente sentenza della Corte d'Appello di Torino pronunciata nella causa R.G. 336/2021 del 9.2.2023)»).
Peraltro, come ha osservato la Corte Costituzione in sentenza n. 263/2022, la disposizione introdotta con il comma 2 dell'art. 125 sexies TUB con la novella del 2021 («I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato») trova applicazione solo per il futuro, in quanto costituisce un'innovazione normativa che non trova riscontro nel precedente testo.
3.10 Ne deriva che si conferma il diritto dell'appellata alla restituzione della quota parte di tutti i costi del credito per la parte del contratto non svoltasi (72 rate residue), pari a €
2.660,65 sul totale di € 5.470,71, come liquidato dal Giudice di Pace in applicazione del criterio pro rata temporis.
4.Stante l'infondatezza dei motivi di appello, rimane assorbito il motivo di appello in punto di spese di lite. Parte appellante nel presente giudizio di appello, nonché convenuta nel giudizio di primo grado, risulta totalmente soccombente in entrambi i giudizi.
5. Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, devono essere rigettati tutti i motivi di appello e la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata.
13 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM n. 127/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00, esclusa la fase istruttoria che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese,
- RESPINGE l'appello proposta da Parte_1
nei confronti di vverso la sentenza n. 804/2022
[...] Controparte_1
resa dal Giudice di Pace di Firenze in data 4 Aprile 2022, che conferma integralmente;
- CONDANNA alla rifusione, Parte_1
in favore di delle spese processuali del presente Controparte_1
giudizio di appello che si liquidano, complessivamente, in € 1.701,00 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%. IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
- visto l'art. 13 co 1-quater TU Spese di Giustizia (DPR 115/2002), dà atto della sussistenza dei presupposti ai fini del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Firenze, 27 aprile 2025
La Giudice dott.ssa Federica Samà
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa Federica
Samà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6222/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
MALAVASI MANUELA e dall'avv.to PABIS TICCI NICOLA
PARTE APPELLANTE
E rappresentato e difeso dall'avv.to NUNZIATA CINZIA Controparte_1
PARTE APPELLATA
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
Con atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Firenze, Controparte_1
aveva convenuto in giudizio Parte_1
chiedendo la restituzione della somma di € 2.660,65, pari alla quota parte delle commissioni e oneri costituenti il costo del finanziamento, non maturati per l'estinzione anticipata di quest'ultimo.
A fondamento della propria domanda, parte attrice aveva esposto che il 27 Novembre
2012 aveva stipulato con la banca convenuta il contratto di finanziamento n.422684, mediante cessione del quinto della pensione, per l'importo di € 21.000,00 da rimborsarsi in 120 rate mensili di € 175,00 ciascuna.
1 Aveva dedotto che nel mese di Marzo 2017, in corrispondenza della rata n.48, aveva estinto anticipatamente il contratto di finanziamento e che, pertanto, ai sensi dell'art. 125 sexies TUB, aveva diritto al rimborso della quota parte del costo del credito non maturatosi in ragione dell'estinzione anticipata del contratto.
L'attrice aveva dedotto di aver diritto al rimborso della somma di € 2.660,65 poiché, in applicazione del criterio pro rata temporis, i costi totali del credito sarebbero stati pari ad €
5.420,78 tenuto conto delle residue 72 rate.
Si era costituita he, contestando Parte_1
la fondatezza della domanda di parte attrice in fatto e in diritto, ne chiedeva il rigetto.
Parte convenuta aveva eccepito, in primo luogo, l'incompetenza per valore del Giudice di
Pace, per essere competente il Tribunale di Firenze in ragione del valore indeterminabile della domanda, volta all'accertamento dell'invalidità della clausola contrattuale che regolava l'estinzione anticipata del finanziamento.
Inoltre, aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda di restituzione della quota parte delle commissioni di intermediazione, poiché la società convenuta era estranea al rapporto di intermediazione instaurato tra l'attrice e QG TA
s.p.a. e non aveva neanche ricevuto il pagamento di quella commissione.
Nel merito, aveva replicato che al caso di specie risultava applicabile la disciplina dell'art. 125 sexies TUB nella prima versione pro tempore vigente. In forza di tale disposizione di legge, era prevista la restituzione dei soli costi recurring, pro quota delle rate del finanziamento non maturate in ragione dell'estinzione anticipata.
Parte convenuta aveva aggiunto che, poiché erano espressamente indicate nel contratto le voci di costo up-front e recurring, l'art.
3.2 del contratto di finanziamento aveva previsto validamente il rimborso dei soli costi recurring ai sensi dell'art. 125 sexies TUB.
Nello specifico, parte convenuta aveva evidenziato che delle commissioni di intermediazione e di attivazione, nonché delle spese di istruttoria, non era dovuta la restituzione in ragione della loro natura di costo up-front.
Invece, per quanto riguardava le commissioni di gestione, parte convenuta aveva replicato che esse erano già state rimborsate per l'importo di € 591,59, individuato in base al criterio del tasso effettivo imposto dai principi contabili internazionali.
2 Il Giudice di Pace di Firenze, con sentenza n. 804/2022 pubblicata il 4 Aprile 2022, accoglieva la domanda e condannava Parte_1
al pagamento, in favore dell'attrice della somma di €
[...] Controparte_1
2.660,65, oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo, e delle spese legali pari a €
1.200,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, e € 125,00 per esborsi.
A fondamento del proprio decisum, respinta l'eccezione di incompetenza per valore e l'eccezione di parziale difetto di legittimazione passiva, il Giudice di prime cure aveva osservato che la disciplina del rimborso pro quota dei costi del credito in caso di estinzione anticipata di un finanziamento era prevista nell'ordinamento italiano all'art. 125 sexies TUB, che aveva recepito l'art. 16, par.1, della Direttiva 2008/48/CE.
Aveva evidenziato il Giudicante, inoltre, che la Corte di Giustizia Europea con la sentenza cd. OR dell'11 Settembre 2019 aveva chiarito l'interpretazione dell'art. 16 della
Direttiva nel senso che «il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore» (sent. OR) e, stante la vincolatività dell'interpretazione della normativa interna in conformità all'interpretazione della Corte di Giustizia Europea, la consumatrice attrice aveva diritto alla restituzione di tutti i costi del finanziamento, per la quota della durata non goduta del contratto, pari a € 2.660,65.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
, affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di censura:
[...]
1) Erroneo rigetto dell'eccezione di incompetenza per valore del Giudice di Pace
Parte appellante ha impugnato la parte della sentenza di primo grado in cui è stata rigettata l'eccezione di incompetenza per valore del Giudice di Pace.
Ha, infatti, ribadito che, trattandosi di domanda di accertamento di nullità o inefficacia della clausola contrattuale sull'estinzione anticipata del finanziamento, ossia domanda di valore indeterminabile, la competenza a conoscere della causa era del Tribunale di Firenze.
2) Erroneo rigetto dell'eccezione di parziale difetto di legittimazione passiva
L'appellante ha impugnato anche la parte della sentenza in cui è stata rigettata l'eccezione di parziale difetto di legittimazione passiva dell'istituto finanziatore.
3 Ha lamentato che la consumatrice si era rivolta liberamente e autonomamente a QG TA
s.p.a., che aveva svolto attività di intermediazione nei suoi confronti e aveva direttamente incassato la rispettiva commissione di intermediazione.
Perciò, l'unico soggetto legittimamente destinatario della richiesta di restituzione della quota parte delle commissioni di intermediazione era QG TA s.p.a. e non
[...]
Parte_1
3) Assenza del diritto alla restituzione delle commissioni e delle spese del finanziamento a fronte della natura up-front dei costi
Nel merito, parte appellante ha lamentato l'errore di diritto del Giudice di prime cure nel non aver riconosciuto la rimborsabilità dei soli costi recurring in caso di estinzione anticipata del finanziamento, come disposto dall'art. 125 sexies TUB nella formulazione vigente al momento dell'estinzione del finanziamento nel 2017.
Come sostenuto nel primo grado di giudizio, parte appellante ha dedotto che i costi oggetto di contenzioso hanno natura di costi up-front, come tali non rimborsabili, in conformità all'art. 125 sexies TUB.
Ha dedotto l'irrilevanza di quanto statuito nella sentenza cd. OR della Corte di
Giustizia Europea nel caso di specie.
In primo luogo, non dovrebbe tenersi conto dell'interpretazione offerta dalla sentenza
OR, poiché in quest'ultima la Corte Europea si sarebbe espressa unicamente in riferimento ai casi in cui l'ordinamento nazionale non preveda la distinzione tra costi recurring e costi up-front (come nel caso dello Stato della Polonia), a differenza dell'ordinamento italiano che, invece, contempla tale distinzione.
Inoltre, poiché la direttiva 2008/48/CE su cui si è espressa la sentenza non è self- CP_2
executing, secondo parte appellante, il Giudice di primo grado non poteva farne applicazione diretta nei confronti dei soggetti privati.
Ha pure aggiunto che, quand'anche si volesse ritenere di applicare la direttiva così come interpretata dalla sentenza OR nell'ordinamento italiano, ciò sarebbe precluso dal divieto di interpretazione contra legem: difatti, il legislatore nazionale all'art. 125 sexies TUB, nella sua prima versione ratione temporis vigente, avrebbe compiuto la scelta di escludere
4 costi up-front da quelli oggetto di restituzione in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Ad ulteriore conferma della non applicabilità della sentenza OR al caso di specie, parte appellante ha dedotto che sarebbe illegittima l'applicazione retroattiva della sentenza della
Corte di Giustizia Europea, poiché ciò creerebbe gravi squilibri nei rapporti giuridici.
Infine, ha evidenziato che la modifica normativa dell'art. 125 sexies TUB, con art. 11 octies
D.L. n.73/2021, dimostrerebbe che il legislatore aveva inteso dare applicazione solo della sentenza OR solo per il futuro, prevedendo la rimborsabilità di tutti i costi del credito.
Invece, per tutti contratti conclusi nella vigenza della precedente versione dell'art. 125 sexies TUB, dovrebbe permanere la distinzione tra costi up-front e costi recurring ai fini della rimborsabilità degli stessi.
In sede di comparsa conclusionale, parte appellante ha aggiunto che l'emissione della sentenza Unicredit Austria del 9 Febbraio 2023 da parte della Corte di Giustizia Europea confermerebbe la non applicabilità della sentenza al caso di specie. Nella recente CP_2
sentenza resa in tema di credito immobiliare al consumo, la Corte europea si era espressa in senso opposto, stabilendo che quando vi sia una normativa sufficiente specifica, tale da consentire di distinguere tra costi up-front e recurrring, riducendo il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi e consentendo di verificare se un tipo di costo è oggettivamente connesso alla durata del contratto, allora risulta giustificata l'esclusione della rimborsabilità dei costi up-front.
4) Erronea applicazione del criterio di calcolo pro rata temporis
Parte appellante ha impugnato la sentenza anche nella parte in cui fa applicazione del criterio pro rata temporis per la quantificazione della quota parte dei costi del finanziamento da restituire.
Ha, infatti, sottolineato che tale criterio non trova alcun riconoscimento normativo e che il criterio più opportuno da seguire sia quello del tasso di interesse effettivo, previsto dai principi contabili internazionali.
5) Erronea condanna alle spese legali
Parte appellante ha, infine, richiesto la riforma della condanna alle spese legali del primo grado di giudizio.
5 Ha richiesto che sia disposta la compensazione integrale delle spese legali in considerazione della parziale impugnazione della pronuncia di primo grado.
Si è costituita hiedendo il rigetto dell'appello e, per l'effetto, Controparte_1
la conferma della sentenza di primo grado.
In ordine all'eccezione di incompetenza per valore, ha ribadito la competenza del Giudice di Pace, in ragione della proposizione di una domanda di restituzione della somma di €
2.660,65.
L'appellata ha rilevato la correttezza della decisione del Giudice di primo grado, evidenziando che la sentenza OR è una sentenza interpretativa della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e che, dunque, ha efficacia vincolante ed è direttamente applicabile nel nostro ordinamento. Inoltre, ha evidenziato che non sussiste alcun contrasto tra norma nazionale e norma di diritto comunitario, in quanto l'art. 125 sexies TUB è una norma interna recettiva del contenuto della direttiva comunitaria, tanto che non sussiste neanche alcun problema della sua estendibilità ai rapporti tra privati.
L'appellata ha sostenuto la correttezza della sentenza di primo grado anche alla luce della sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, che ha chiarito che anche per i contratti di finanziamento anticipatamente estinti prima del 25 luglio 2021 (entrata in vigore della nuova formulazione dell'art. 125 sexies TUB), il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del finanziamento non maturati, siano essi up-front o recurring.
Ha ribadito, infine, che trattandosi di una domanda di ripetizione di indebito, quest'ultima doveva essere svolta nei confronti del soggetto a cui erano state versate le somme di denaro. Poiché tutte le commissioni erano state versate all'istituto finanziatore, questi era il soggetto destinatario della richiesta di restituzione e passivamente legittimato della relativa domanda.
La causa, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10 Dicembre 2024.
*****
L'appello proposto, per i motivi che saranno di seguito illustrati, non merita accoglimento.
6 1. Deve essere preliminarmente rigettato il primo motivo di appello, con il quale parte appellante ha fatto valere l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di incompetenza per valore del Giudice di Pace.
In riferimento alle cause aventi ad oggetto beni mobili, come nel caso di specie, relativo alla restituzione di somme di denaro, la competenza del Giudice di Pace è dettata dal combinato disposto degli artt. 7, 10 e 14 c.p.c., nella formulazione ratione temporis vigente.
Dunque, ai sensi dell'art. 7 c.p.c., prima della modifica normativa disposta dal D. Lgs.
n. 149/2022 (cd. riforma Cartabia), il Giudice di Pace risulta competente «per le cause relative
a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice» (art. 7 c.p.c.).
Il valore della causa si determina, ai sensi dell'art. 10 c.p.c., dalla proposizione della domanda, tenuto conto che nelle cause relative a somme di denaro, ex art. 14 c.p.c., il valore deve essere determinato in base alla somma indicata dall'attore.
Nel presente giudizio, parte attrice di primo grado, ha richiesto Controparte_1
l'accertamento del diritto alla restituzione dei costi del credito per la parte del contratto di finanziamento non maturatasi, pari alla somma di € 2.660,65.
Tanto premesso, il Giudice di prime cure ha correttamente rigettato l'eccezione di incompetenza per valore, in quanto infondata.
2. Deve essere parimenti rigettato anche il secondo motivo di appello, con il quale l'appellante ha fatto valere il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente alla richiesta di rimborso delle commissioni di intermediazione, non riconosciuto dal giudice di prime cure.
Si evidenzia che è irrilevante il fatto che la consumatrice finanziata abbia stipulato un incarico di mediazione creditizia con un soggetto terzo, Quintogest s.p.a. (o QG TA
s.p.a.), antecedentemente alla stipula del contratto di finanziamento con l'odierna appellante. Per ciò che interessa nel presente giudizio, nel contratto di conferimento di incarico al mediatore creditizio, si legge che «le provvigioni dovute dal richiedente saranno trattenute direttamente dal finanziatore concedente il finanziamento al momento della sua erogazione» (doc. 12, fascicolo di parte appellante).
7 Inoltre, nel contratto di finanziamento, alla lettera F delle voci dei costi del credito, viene espressamente indicata la somma di € 2.730,00 per gli oneri relativi alle attività svolte dall'intermediario del credito nel caso il soggetto finanziato vi si fosse rivolto.
Risulta, pertanto, priva di pregio la tesi dell'appellante per cui le commissioni di intermediazione sarebbero state versate direttamente al terzo intermediario, in quanto contraria a quanto risultante documentalmente dai due contratti di mediazione creditizia e di finanziamento.
Del resto, la voce di costo “F”, pari a 2.730,00 per costi di intermediazione, costituisce un onere che è effettivamente stato addebitato alla consumatrice finanziata. Si legge, infatti, nel contratto di finanziamento che la somma di € 5.470,71, pari alla somma delle voci di costo A + B + C + D + E + F, è stata corrisposta mediante trattenuta in un'unica soluzione sul capitale netto mutuato di € 16.729,57.
D'altronde, parte appellante non ha mai contestato che l'intera somma, perciò comprensiva della voce F per costi di intermediazione, le sia stata effettivamente corrisposta.
Si consideri pure che, a fronte del trattenimento dei costi di intermediazione dal capitale mutuato da parte della società finanziatrice, il successivo versamento della somma ad un'altra società non può certo limitare il diritto del consumatore ad ottenerne il rimborso, salvi i rapporti interni tra le due società.
3.Venendo, dunque, ai motivi di appello relativi al merito del contenzioso, questi possono essere trattati congiuntamente.
Parte appellante sostiene che le voci di costo del finanziamento riconosciute dal Giudice di primo grado non siano in realtà dovute, in quanto costi up-front non rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 125 sexies TUB ratione temporis vigente e tenuto conto che i principi di diritto espressi dalla cd. sentenza OR della Corte di Giustizia Europea non sono applicabili alla fattispecie.
Non si condivide, tuttavia, la ricostruzione normativa e giurisprudenziale di parte appellante.
3.1 Innanzitutto, si precisa che è del tutto infondata la tesi di parte appellante circa la non applicabilità della direttiva n. 2008/48/CE nell'ordinamento italiano nelle cause tra
8 soggetti privati, in ragione del mancato recepimento della direttiva stessa e della sua natura non self-executing. Per ciò che interessa nel caso di specie, la direttiva n. 2008/48/CE è stata recepita con D. Lgs. n. 141/2010, pubblicato in G.U. n. 207 del 4 Settembre 2010, recante la denominazione «Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi», con il quale è stato introdotto l'art. 125 sexies nel Testo Unico
Bancario, TUB.
3.2 Le sentenze interpretative della Corte di Giustizia Europea hanno efficacia ultra partes, in considerazione dell'interpretazione qualificata e uniforme del diritto europeo resa dalla Corte europea. Si riconosce da tempo il cd. valore normativo delle sentenze della
Corte di Giustizia Europea, da assimilarsi a norme di interpretazione autentica del diritto dell'Unione Europea con efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale interno (C.Cost. n.168/2021 e C.Cost. n.170/1984). Per tale motivo hanno
«valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità» (Cass. n. 13425/2019, Cass. n. 22577/2012). La stessa Corte di Giustizia
Europea chiarisce che la «sentenza pregiudiziale ha valore non costitutivo bensì puramente dichiarativo, con la conseguenza che i suoi effetti risalgono, in linea di principio, alla data di entrata in vigore della norma interpretata» (C. Giust. UE sent. 16 Gennaio 2014, C-429/12 Pohl).
Pertanto, al pari delle norme di interpretazione autentica, anche le sentenze interpretative della Corte di Lussemburgo hanno effetti retroattivi e valore dichiarativo, nel senso che accertano il significato da attribuire ad una norma sin dalla sua entrata in vigore. Ne deriva che tali sentenze, tra cui va ricompresa la cd. sentenza OR (sentenza dell'11 Settembre 2019 nella causa C-383/18), producono i loro effetti anche sui rapporti posti in essere prima della loro emanazione.
Nessun dubbio, quindi, che i principi di diritto espressi dalla sentenza valgano CP_2
anche in riferimento all'estinzione anticipata di un finanziamento concluso nonché estinto prima dell'emissione della sentenza.
9 3.3 In particolare, la sentenza OR ha affermato che l'art. 16 della direttiva
2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, deve essere interpretato nel senso che «il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito nel caso di rimborso anticipato include tutti i costi posti a carico del consumatore».
Nell'argomentazione offerta, la Corte Europea ha sottolineato che «l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 54 delle sue conclusioni, i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto» (sent. OR, par. 31).
Ha pure osservato che limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto (cd. costi recurring) comporterebbe il rischio che l'istituto finanziatore imponga pagamenti non ricorrenti (cd. costi up-front) più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, nonché che nella pratica risulti difficile determinare i costi oggettivamente correlati alla durata del contratto (sent. OR, par. 33 e 33).
3.4 Dunque, l'art. 125 sexies TUB, quale recepimento dell'art. 16 della direttiva
2008/48/CE, deve essere interpretato come precisato dalla sentenza OR sin dalla sua entrata in vigore, cioè anche nella formulazione ratione temporis vigente, antecedente la modifica della disposizione con art. 11 octies del D.L. n.73/2021.
In materia è intervenuta anche la Corte Costituzionale con sentenza n. 263/2022 con la quale ha affermato che l'art. 11 octies comma 2 del D.L. n. 73/2021, che ha novellato l'art. 125 sexies TUB, limitando ai soli contratti sottoscritti successivamente all'entrata in vigore della legge del 2021 il principio espresso nell'art. 16 par. 1 della direttiva
2008/48/CE, come interpretata dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in data 11 settembre 2019 C-383/18, è incostituzionale nella parte in cui prevede che alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125 sexies
TUB e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della
Banca d'TA vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.
10 3.5 A seguito di tale pronuncia, risulta del tutto infondata la tesi dell'appellante per cui l'art. 125 sexies TUB, come novellato dall'art. 11 octies del D.L. n. 73/2021 in ossequio ai principi della sentenza troverebbe applicazione in relazione ai contratti di credito CP_2
al consumatore conclusi successivamente all'entrata in vigore della novella.
Non solo la sentenza OR ha fornito un'interpretazione autentica del dettato normativo con effetti dichiarativi risalenti al momento dell'entrata in vigore della direttiva e, dunque, della disposizione normativa interna che la recepisce. Ma anche la Corte
Costituzionale, per effetto della parziale dichiarazione di incostituzionalità della novella del 2021, ha ulteriormente confermato il venir meno di qualunque differenza di disciplina relativa all'estinzione anticipata del finanziamento antecedente o successiva alla novella.
3.6 Tale quadro normativo non è mutato neanche per effetto della Legge n. 136/2023, che modificato l'art. 11 octies del D.L. n. 73/2021 (convertito con L. n. 106/2021), poiché per i contratti stipulati prima della modifica normativa dell'art. 125 sexies TUB si rinvia comunque alle pronunce della Corte di Giustizia europea, compresa quindi la sentenza
OR.
3.7 Né la sentenza n. 555 del 9 Febbraio 2023, C- 555/2021, Unicredit Bank Austria, emessa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea costituisce un revirement rispetto a quanto statuito nella sentenza CP_2
Tale pronuncia si riferisce al credito immobiliare al consumatore e similmente affronta la questione dell'individuazione dei costi ripetibili in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito al consumo immobiliare.
Tuttavia, nonostante la similarità di disciplina delle norme e della ratio della direttiva
2014/17/UE con la direttiva 2008/48/CE, come peraltro riconosciuto dalla stessa Corte europea, quest'ultima afferma che la specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali giustifica un approccio differenziato (sent. Unicredit Austra, par. 27
e 28).
Difatti, l'intermediario del credito è tenuto a fornire al consumatore informazioni precontrattuali mediante il PIES (prospetto informativo europeo standardizzato di cui all'allegato II della direttiva 2014/17/UE), che prevede già una ripartizione delle spese che il consumatore deve pagare in funzione del carattere o meno ricorrente. Tale ripartizione
11 regolamentata dei costi del credito, dunque, riduce il margine di manovra degli enti creditizi. Ciò consente sia al consumatore che al giudice nazionale di verificare se un costo
è oggettivamente connesso alla durata del contratto (costi recurring) o meno (costi up-front)
(sent. Unicredit Austria, par. 34 e 35).
Poiché risulta ridotto il rischio di quel comportamento abusivo del creditore, che ha portato alle statuizioni della sentenza nella fattispecie del credito al consumo CP_2
immobiliare, la Corte di Giustizia ha ritenuto ingiustificata l'inclusione dei costi indipendenti dalla durata del contratto (costi up-front) nel diritto alla riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata (sent. Unicredit Austria, par. 36).
Tuttavia, tali considerazioni sono valide solo per la fattispecie di credito al consumo immobiliare di cui alla direttiva 2014/17/UE come chiarito dalla Corte di Lussemburgo, mentre i principi della sentenza OR in materia di credito al consumo di cui alla direttiva
2008/48/CE rimangono immutati e sono, quindi, da applicare al caso di specie.
3.8 Tanto premesso sulla ricostruzione normativa e giurisprudenziale, il Giudice di primo grado ha correttamente applicato le disposizioni normative dell'art. 125 sexies TUB, come interpretato alla luce dell'intervento della sentenza CP_2
Correttamente è stato riconosciuto il diritto della consumatrice alla restituzione CP_1
della quota parte di tutti i costi del credito, siano essi di natura up-front o recurring, nonostante le condizioni contrattuali prevedessero che i costi up-front rimanessero a carico del consumatore in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento.
Tale clausola contrattuale è senz'altro nulla per contrarietà a norma imperativa, da ravvisarsi nell'art. 125 sexies TUB come interpretato alla luce della sentenza OR e dell'intervento della Corte Costituzionale con sent. n. 263/2022.
3.9 Infine, è infondato anche l'ulteriore motivo di appello relativo alla dedotta erroneità della quantificazione dell'entità delle riduzioni spettanti nel caso di estinzione anticipata, fondato sul criterio cd. pro rata temporis.
Si osserva che il criterio proposto dall'istituto appellante non trova riscontro nelle clausole contrattuali, mentre il criterio pro rata temporis risulta maggiormente conforme alla ratio della sentenza OR nella misura in cui si tratta di un criterio più favorevole al consumatore (in tal senso anche Tribunale di Torino, sent. n. 3323/2023, in una fattispecie
12 analoga: « Si osserva, infatti, che il criterio secondo la curva degli interessi non è altrettanto semplice da verificare da parte del consumatore, come quello della pro rata temporis, atteso che implica l'applicazione
a tutti i costi del metodo di riduzione progressiva utilizzato per gli interessi corrispettivi, come desumibile dal piano di ammortamento (sempre che questo sia allegato al contratto di finanziamento al momento della stipulazione) e, quindi, non solo richiede un calcolo matematico meno intuitivo, ma non consente al consumatore di conoscere ex ante le quote di costi di cui ha diritto a chiedere la restituzione in caso di estinzione anticipata.
Il criterio della pro rata temporis risulta, dunque, più adeguato a fare fronte alle esigenze di semplificazione espressamente indicate dall'art. 39 della Direttiva 23.8.2008 n. 2008/48, laddove si afferma che il calcolo dell'indennizzo deve essere trasparente e comprensibile per il consumatore nonché di facile applicazione per il creditore, principi questi espressamente richiamati dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza OR (in tal senso, cfr. la recente sentenza della Corte d'Appello di Torino pronunciata nella causa R.G. 336/2021 del 9.2.2023)»).
Peraltro, come ha osservato la Corte Costituzione in sentenza n. 263/2022, la disposizione introdotta con il comma 2 dell'art. 125 sexies TUB con la novella del 2021 («I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato») trova applicazione solo per il futuro, in quanto costituisce un'innovazione normativa che non trova riscontro nel precedente testo.
3.10 Ne deriva che si conferma il diritto dell'appellata alla restituzione della quota parte di tutti i costi del credito per la parte del contratto non svoltasi (72 rate residue), pari a €
2.660,65 sul totale di € 5.470,71, come liquidato dal Giudice di Pace in applicazione del criterio pro rata temporis.
4.Stante l'infondatezza dei motivi di appello, rimane assorbito il motivo di appello in punto di spese di lite. Parte appellante nel presente giudizio di appello, nonché convenuta nel giudizio di primo grado, risulta totalmente soccombente in entrambi i giudizi.
5. Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, devono essere rigettati tutti i motivi di appello e la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata.
13 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM n. 127/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00, esclusa la fase istruttoria che non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese,
- RESPINGE l'appello proposta da Parte_1
nei confronti di vverso la sentenza n. 804/2022
[...] Controparte_1
resa dal Giudice di Pace di Firenze in data 4 Aprile 2022, che conferma integralmente;
- CONDANNA alla rifusione, Parte_1
in favore di delle spese processuali del presente Controparte_1
giudizio di appello che si liquidano, complessivamente, in € 1.701,00 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%. IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
- visto l'art. 13 co 1-quater TU Spese di Giustizia (DPR 115/2002), dà atto della sussistenza dei presupposti ai fini del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Firenze, 27 aprile 2025
La Giudice dott.ssa Federica Samà
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
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