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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 09/12/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1320/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice dr. OV LU OR, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1320/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUGGIOLINI FABRIZIO Parte_1 P.IVA_1 ZA ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCHI Controparte_1 P.IVA_2 ALBERTO GIUSEPPINA BALLABIO (C.F. ), contumace C.F._1 CONVENUTE
CONCLUSIONI
Per l'appellante
- accertare e dichiarare la violazione dei principi di legge di cui in narrativa e per l'effetto riformare la sentenza impugnata nelle modalità descritte in narrativa;
- conseguentemente, condannare i convenuti al pagamento in favore della dell'opera di Pt_1 ripristino eseguita e quindi del risarcimento del danno economico arrecato al patrimonio pubblico per la somma di € 976.00, o ad altra che sarà ritenuta di giustizia previa espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, il tutto entro la competenza di valore del Giudice di Pace adito;
- il tutto con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si richiede sin da ora ammettersi: 1) prova per testi individuati nella persona del sig. e sui Testimone_1 Testimone_2 seguenti capitoli di prova:
“1. Vero è che a seguito del danneggiamento del patrimonio pubblico descritto nei documenti n.ri 1, in conseguenza del sinistro descritto in narrativa, interveniva per la riparazione del danno alla rete viaria la econdo le modalità tecniche di cui ai doc. 3, 4, che si mostrano al teste”. Pt_1 Si richiede disporsi prova delegata presso il GDP di Ancona per il sig. , domiciliato presso il Tes_2 Comune di OSIMO. 2) CTU, al fine di accertare, individuare, verificare e quantificare: 1) se vi sia nesso di causa tra l'evento (sinistro stradale) descritto in atti ed il danneggiamento raffigurato nella documentazione prodotta;
pagina 1 di 4 2) accertare la corrispondenza dei costi indicati nel computo metrico prodotto dall'attrice, rispetto all'attività effettivamente svolta dalla nonché ai valori in uso nel settore, tenuta conto di tutte Pt_1 le fasi della lavorazione (dalla chiamata allo smaltimento dei rifiuti, alla direzione dei lavori), compresi gli accessori, in raffronto con i valori di mercato.
Per l'appellata IN VIA PREGIUDIZIALE: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per inappellabilità della sentenza impugnata per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. Parte NEL MERITO: respingere l'appello proposto da per i motivi tutti esposti in atti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale Parte dell'appello proposto da , Voglia l'odierno Giudicante adito limitare la pretesa dell'appellante a quanto rigorosamente provato in giudizio in punto an e quantum e comunque nei limiti di quanto ritenuto di giustizia. Spese di lite quantomeno compensate. IN VIA ISTRUTTORIA: Ci si oppone alle richieste istruttorie avversarie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello alla sentenza n. 92/2025 del Pt_1
15/3/2025, pubblicata il 26 seguente, del Giudice di Pace di Como che aveva respinto la domanda contro , per il pagamento di € 976.00 per le operazioni di Controparte_1 ripristino, conseguenti al sinistro del 2/10/2022 a Cabiate, a spese compensate, deducendo in primo luogo l'appellabilità della sentenza, in quanto seppur emessa nel limite del giudizio di equità, le conclusioni rassegnate contenevano la richiesta di condanna a una somma superiore e in ogni caso, i motivi addotti erano riferibili a quelli previsti dall'art 339 co 3 cpc. Nello specifico contestava la motivazione insufficiente, perché il giudice aveva valutato parzialmente e male la documentazione fornita, a dimostrazione della tipologia di intervento effettuato e l'errato diniego dei mezzi istruttori richiesti, nonché la violazione dell'art 2697 cc e dell'art 115 cpc per aver il giudice posto a fondamento della decisione la mancata dimostrazione della necessità dell'intervenuto di pulizia e quindi, dell'effettività del danno, in quanto la convenuta non aveva contestato la mancata produzione del fir- formulario identificazione del rifiuto, di cui non era in possesso.
Si costituiva che eccepiva l'inammissibilità dell'appello, in Controparte_1 quanto la decisione riguardava una domanda di valore inferiore a € 1.100,00 e quindi appellabile nei limiti di cui agli artt 113 e 339 cpc e comunque, il suo mancato fondamento nel merito.
L'altra appellata, US LL restava contumace e all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
Nel caso di decisione del giudice di pace su una causa di valore inferiore a € 1.100,00 (art 113 co 2 cpc) l'art 339 co 3 cpc consente l'appello solo “per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
Nel giudizio di primo grado ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della Pt_1
“somma di € 976.00, o ad altra che sarà ritenuta di giustizia . . . oltre interessi e rivalutazione dal pagina 2 di 4 dovuto al saldo”.
Trattandosi del pagamento dell'attività di ripristino della sede stradale, a seguito di un sinistro verificatosi 2/10/2023 anche considerando rivalutazione e interessi, l'importo eventualmente dovuto alla data della decisione, sarebbe stato di € 1.035,05 e quindi, inferiore a € 1.100,00.
Né può assumere rilievo l'utilizzo della formula “o ad altra che sarà ritenuta di giustizia previa espletanda istruttoria” in quanto la somma dovuta era stata quantificata dalla società sulla base dei valori di prezzo in uso nel mercato, cioè il prezzario regionale e il tariffario Anas, per cui la CTU pur Parte richiesta da , per “accertare la corrispondenza dei costi indicati nel computo metrico prodotto dall'attrice, rispetto all'attività effettivamente svolta dalla nonché ai valori in uso nel Pt_1 settore, tenuta conto di tutte le fasi della lavorazione (dalla chiamata allo smaltimento dei rifiuti, alla direzione deli lavori), compresi gli accessori, in raffronto con i valori di mercato” sarebbe stata evidentemente finalizzata a confermare la correttezza del compenso esposto e non invece, a determinarne un altro, di importo addirittura maggiore.
Si tratta pertanto, di una clausola meramente di stile, non essendo tale “solo quando persiste una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi” (Cass. 29537/2024), oppure in presenza di “ogni altro indice interpretativo idoneo ad ingenerare quanto meno il dubbio che le circostanze dedotte siano potenzialmente idonee a superare il valore espressamente menzionato e, in particolare, quello entro il quale è ammessa la decisione secondo equità” (Cass. 9970/2025).
Di conseguenza l'appello è ammissibile nei soli casi previsi dall'art 339 co 3 cpc, nessuno dei quali è Parte però ravvisabile in quello di .
Il Giudice di Pace ha respinto la domanda perchè la società non aveva dato prova della tipologia del materiale presente sulla sede stradale e quindi della “effettività del danno, potendosi in ipotesi ritenere che i liquidi presenti non necessitassero di uno specifico intervento di pulizia”.
I motivi addotti a sostegno dell'appello, l'errata valutazione della documentazione probatoria prodotta dalla società e l'errata individuazione della parte onerata a fornire la prova di un fatto, nonostante la sua mancata contestazione, non riguarda, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, la violazione di norme processuali, di norme della Costituzione e di quelle comunitarie, nonché dei principi regolatori della materia, come nel caso di nullità della motivazione, assolutamente mancante o apparente, o fondata su affermazioni in radicale e insanabile contraddittorietà.
Infatti, è pur vero che tra i principi informatori della materia è compreso il potere del giudice di valutare la rilevanza della prova, cioè la sua utilità per il caso da decidere, e che il Giudice di pace non ha ammesso l'esame dei testi richiesto dalla società per dimostrare di essere intervenuta “per la riparazione del danno alla rete viaria . . . secondo le modalità tecniche di cui ai doc. 3, 4, che si mostrano al teste”, ma trattandosi di documenti prodotti in giudizio, la loro conferma mediante testimoni non avrebbe dimostrato nulla di più di quanto in essi trascritto Parte In ogni caso ha contestato l'errata valutazione della documentazione fornita (neppure prodotta in questo grado), senza però addurre che dalla stessa era desumibile quanto invece escluso dal giudice, e cioè la presenza di residui pericolosi per la circolazione stradale, che richiedeva un intervento di pagina 3 di 4 pulizia.
Né pare censurabile la decisione del giudice di non ammettere la CTU richiesta dalla convenuta per l'esatta identificazione dei detriti solidi inquinanti, chiaramente esplorativa dopo la loro rimozione e successivo smaltimento in discarica.
In conclusione, dovendosi escludere l'utilità per la decisione di un mezzo di prova che tende a dimostrare sia circostanze pacifiche o fatti non contestati, sia quando in atti sussistono elementi sufficienti a dimostrare i fatti di cui si vuole fornire la prova (Cass. 11580/2005), l'ammissione della prova per testi non avrebbe consentito di acquisire nuovi elementi di prova, la cui errata valutazione, neppure dimostrata, costituisce comunque un semplice “error in iudicando”, che rappresenta un motivo di appello inammissibile, per una sentenza resa secondo equità.
Parimenti inammissibile è anche il secondo motivo, in quanto “la violazione dell'art. 2697 cod. civ. sull'onere della prova, che pone una regola di diritto sostanziale, dà luogo ad un error in iudicando, non deducibile in appello” (Cass. 5287//2012 conf. SU 564/2009 sul ricorso in Cassazione), avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità.
Le spese di questo grado, liquidate in dispositivo (tabella 2, I scaglione, valore minimo, stante la scarsa complessità delle questioni trattate), seguono la soccombenza dell'appellante.
Infine, ricorrono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, di cui all'art. 13 co 1 quater DPR
115/2002.
PQM
1. dichiara inammissibile l'appello avverso la sentenza n. 92/2025 del 15/3/2025del Giudice di
Pace di Como;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 332,00 per onorari, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 co 1-quater DPR 115/2002.
Como, 9/12/2025
Il giudice
(OV LU OR)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice dr. OV LU OR, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1320/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUGGIOLINI FABRIZIO Parte_1 P.IVA_1 ZA ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCHI Controparte_1 P.IVA_2 ALBERTO GIUSEPPINA BALLABIO (C.F. ), contumace C.F._1 CONVENUTE
CONCLUSIONI
Per l'appellante
- accertare e dichiarare la violazione dei principi di legge di cui in narrativa e per l'effetto riformare la sentenza impugnata nelle modalità descritte in narrativa;
- conseguentemente, condannare i convenuti al pagamento in favore della dell'opera di Pt_1 ripristino eseguita e quindi del risarcimento del danno economico arrecato al patrimonio pubblico per la somma di € 976.00, o ad altra che sarà ritenuta di giustizia previa espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, il tutto entro la competenza di valore del Giudice di Pace adito;
- il tutto con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si richiede sin da ora ammettersi: 1) prova per testi individuati nella persona del sig. e sui Testimone_1 Testimone_2 seguenti capitoli di prova:
“1. Vero è che a seguito del danneggiamento del patrimonio pubblico descritto nei documenti n.ri 1, in conseguenza del sinistro descritto in narrativa, interveniva per la riparazione del danno alla rete viaria la econdo le modalità tecniche di cui ai doc. 3, 4, che si mostrano al teste”. Pt_1 Si richiede disporsi prova delegata presso il GDP di Ancona per il sig. , domiciliato presso il Tes_2 Comune di OSIMO. 2) CTU, al fine di accertare, individuare, verificare e quantificare: 1) se vi sia nesso di causa tra l'evento (sinistro stradale) descritto in atti ed il danneggiamento raffigurato nella documentazione prodotta;
pagina 1 di 4 2) accertare la corrispondenza dei costi indicati nel computo metrico prodotto dall'attrice, rispetto all'attività effettivamente svolta dalla nonché ai valori in uso nel settore, tenuta conto di tutte Pt_1 le fasi della lavorazione (dalla chiamata allo smaltimento dei rifiuti, alla direzione dei lavori), compresi gli accessori, in raffronto con i valori di mercato.
Per l'appellata IN VIA PREGIUDIZIALE: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per inappellabilità della sentenza impugnata per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. Parte NEL MERITO: respingere l'appello proposto da per i motivi tutti esposti in atti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale Parte dell'appello proposto da , Voglia l'odierno Giudicante adito limitare la pretesa dell'appellante a quanto rigorosamente provato in giudizio in punto an e quantum e comunque nei limiti di quanto ritenuto di giustizia. Spese di lite quantomeno compensate. IN VIA ISTRUTTORIA: Ci si oppone alle richieste istruttorie avversarie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello alla sentenza n. 92/2025 del Pt_1
15/3/2025, pubblicata il 26 seguente, del Giudice di Pace di Como che aveva respinto la domanda contro , per il pagamento di € 976.00 per le operazioni di Controparte_1 ripristino, conseguenti al sinistro del 2/10/2022 a Cabiate, a spese compensate, deducendo in primo luogo l'appellabilità della sentenza, in quanto seppur emessa nel limite del giudizio di equità, le conclusioni rassegnate contenevano la richiesta di condanna a una somma superiore e in ogni caso, i motivi addotti erano riferibili a quelli previsti dall'art 339 co 3 cpc. Nello specifico contestava la motivazione insufficiente, perché il giudice aveva valutato parzialmente e male la documentazione fornita, a dimostrazione della tipologia di intervento effettuato e l'errato diniego dei mezzi istruttori richiesti, nonché la violazione dell'art 2697 cc e dell'art 115 cpc per aver il giudice posto a fondamento della decisione la mancata dimostrazione della necessità dell'intervenuto di pulizia e quindi, dell'effettività del danno, in quanto la convenuta non aveva contestato la mancata produzione del fir- formulario identificazione del rifiuto, di cui non era in possesso.
Si costituiva che eccepiva l'inammissibilità dell'appello, in Controparte_1 quanto la decisione riguardava una domanda di valore inferiore a € 1.100,00 e quindi appellabile nei limiti di cui agli artt 113 e 339 cpc e comunque, il suo mancato fondamento nel merito.
L'altra appellata, US LL restava contumace e all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
Nel caso di decisione del giudice di pace su una causa di valore inferiore a € 1.100,00 (art 113 co 2 cpc) l'art 339 co 3 cpc consente l'appello solo “per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
Nel giudizio di primo grado ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della Pt_1
“somma di € 976.00, o ad altra che sarà ritenuta di giustizia . . . oltre interessi e rivalutazione dal pagina 2 di 4 dovuto al saldo”.
Trattandosi del pagamento dell'attività di ripristino della sede stradale, a seguito di un sinistro verificatosi 2/10/2023 anche considerando rivalutazione e interessi, l'importo eventualmente dovuto alla data della decisione, sarebbe stato di € 1.035,05 e quindi, inferiore a € 1.100,00.
Né può assumere rilievo l'utilizzo della formula “o ad altra che sarà ritenuta di giustizia previa espletanda istruttoria” in quanto la somma dovuta era stata quantificata dalla società sulla base dei valori di prezzo in uso nel mercato, cioè il prezzario regionale e il tariffario Anas, per cui la CTU pur Parte richiesta da , per “accertare la corrispondenza dei costi indicati nel computo metrico prodotto dall'attrice, rispetto all'attività effettivamente svolta dalla nonché ai valori in uso nel Pt_1 settore, tenuta conto di tutte le fasi della lavorazione (dalla chiamata allo smaltimento dei rifiuti, alla direzione deli lavori), compresi gli accessori, in raffronto con i valori di mercato” sarebbe stata evidentemente finalizzata a confermare la correttezza del compenso esposto e non invece, a determinarne un altro, di importo addirittura maggiore.
Si tratta pertanto, di una clausola meramente di stile, non essendo tale “solo quando persiste una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi” (Cass. 29537/2024), oppure in presenza di “ogni altro indice interpretativo idoneo ad ingenerare quanto meno il dubbio che le circostanze dedotte siano potenzialmente idonee a superare il valore espressamente menzionato e, in particolare, quello entro il quale è ammessa la decisione secondo equità” (Cass. 9970/2025).
Di conseguenza l'appello è ammissibile nei soli casi previsi dall'art 339 co 3 cpc, nessuno dei quali è Parte però ravvisabile in quello di .
Il Giudice di Pace ha respinto la domanda perchè la società non aveva dato prova della tipologia del materiale presente sulla sede stradale e quindi della “effettività del danno, potendosi in ipotesi ritenere che i liquidi presenti non necessitassero di uno specifico intervento di pulizia”.
I motivi addotti a sostegno dell'appello, l'errata valutazione della documentazione probatoria prodotta dalla società e l'errata individuazione della parte onerata a fornire la prova di un fatto, nonostante la sua mancata contestazione, non riguarda, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, la violazione di norme processuali, di norme della Costituzione e di quelle comunitarie, nonché dei principi regolatori della materia, come nel caso di nullità della motivazione, assolutamente mancante o apparente, o fondata su affermazioni in radicale e insanabile contraddittorietà.
Infatti, è pur vero che tra i principi informatori della materia è compreso il potere del giudice di valutare la rilevanza della prova, cioè la sua utilità per il caso da decidere, e che il Giudice di pace non ha ammesso l'esame dei testi richiesto dalla società per dimostrare di essere intervenuta “per la riparazione del danno alla rete viaria . . . secondo le modalità tecniche di cui ai doc. 3, 4, che si mostrano al teste”, ma trattandosi di documenti prodotti in giudizio, la loro conferma mediante testimoni non avrebbe dimostrato nulla di più di quanto in essi trascritto Parte In ogni caso ha contestato l'errata valutazione della documentazione fornita (neppure prodotta in questo grado), senza però addurre che dalla stessa era desumibile quanto invece escluso dal giudice, e cioè la presenza di residui pericolosi per la circolazione stradale, che richiedeva un intervento di pagina 3 di 4 pulizia.
Né pare censurabile la decisione del giudice di non ammettere la CTU richiesta dalla convenuta per l'esatta identificazione dei detriti solidi inquinanti, chiaramente esplorativa dopo la loro rimozione e successivo smaltimento in discarica.
In conclusione, dovendosi escludere l'utilità per la decisione di un mezzo di prova che tende a dimostrare sia circostanze pacifiche o fatti non contestati, sia quando in atti sussistono elementi sufficienti a dimostrare i fatti di cui si vuole fornire la prova (Cass. 11580/2005), l'ammissione della prova per testi non avrebbe consentito di acquisire nuovi elementi di prova, la cui errata valutazione, neppure dimostrata, costituisce comunque un semplice “error in iudicando”, che rappresenta un motivo di appello inammissibile, per una sentenza resa secondo equità.
Parimenti inammissibile è anche il secondo motivo, in quanto “la violazione dell'art. 2697 cod. civ. sull'onere della prova, che pone una regola di diritto sostanziale, dà luogo ad un error in iudicando, non deducibile in appello” (Cass. 5287//2012 conf. SU 564/2009 sul ricorso in Cassazione), avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità.
Le spese di questo grado, liquidate in dispositivo (tabella 2, I scaglione, valore minimo, stante la scarsa complessità delle questioni trattate), seguono la soccombenza dell'appellante.
Infine, ricorrono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, di cui all'art. 13 co 1 quater DPR
115/2002.
PQM
1. dichiara inammissibile l'appello avverso la sentenza n. 92/2025 del 15/3/2025del Giudice di
Pace di Como;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 332,00 per onorari, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 co 1-quater DPR 115/2002.
Como, 9/12/2025
Il giudice
(OV LU OR)
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