Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 25/11/2025, n. 1270
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Sentenza 25 novembre 2025

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La Corte d'Appello di L'Aquila, in funzione di giudice di secondo grado, ha esaminato l'appello proposto da una cittadina avverso la sentenza del Tribunale di Pescara che aveva rigettato la sua domanda volta all'accertamento dell'illegittimità dell'intimazione al rilascio di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) e alla dichiarazione di inefficacia del relativo provvedimento. L'appellante, madre di sei figli, aveva partecipato a un bando ERP, ottenendo l'assegnazione provvisoria e la consegna dell'immobile in questione, ma il Comune, successivamente, aveva avviato un procedimento per occupazione senza titolo, basato sulla scoperta di precedenti penali a suo carico e del coniuge, ritenuti ostativi all'assegnazione. L'appellante contestava l'applicazione dell'art. 36 della L.R. n. 96/1996, sostenendo di non essere un'occupante senza titolo ma un'assegnataria legittima, e che il Comune avesse generato la situazione di irregolarità per poi agire con una norma non pertinente, lamentando inoltre l'errata applicazione retroattiva della normativa. Il Comune appellato, dal canto suo, aveva eccepito l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, ne aveva chiesto il rigetto, argomentando che la consegna dell'alloggio era stata provvisoria, in attesa della verifica dei requisiti, e che la scoperta dei precedenti penali rendeva l'occupazione illegittima, escludendo la possibilità di sanatoria e applicando correttamente la normativa vigente.

La Corte d'Appello ha preliminarmente disatteso l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal Comune, ritenendo che l'atto di impugnazione avesse sufficientemente individuato le questioni contestate e le relative doglianze. Nel merito, il collegio ha rigettato l'unico motivo di appello, ritenendo infondata l'asserita erronea applicazione dell'art. 36 della L.R. n. 96/1996. La Corte ha ribadito il principio giurisprudenziale secondo cui l'unico titolo che abilita alla locazione di un alloggio ERP è l'assegnazione formale, non potendo questa essere conseguita per fatti concludenti o per mera consegna delle chiavi. Ha accertato che la consegna dell'alloggio all'appellante era avvenuta in assenza di un provvedimento di assegnazione e di contratto scritto, configurando un'occupazione di fatto improduttiva di effetti giuridici. La Corte ha inoltre confermato la legittimità dell'applicazione della normativa sopravvenuta, anche a rapporti in corso, in quanto relativa a contratti di durata e non incidente sul fatto costitutivo del diritto, ma sulla sua permanenza. Ha evidenziato come i precedenti penali dell'appellante costituissero un ostacolo insuperabile all'assegnazione e alla sanatoria, in conformità con le disposizioni degli artt. 2 e 34 della L.R. n. 96/1996, come modificate dalle leggi regionali successive. Di conseguenza, l'appello è stato rigettato, con condanna dell'appellante alle spese di lite e al versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 25/11/2025, n. 1270
    Giurisdizione : Corte d'Appello L'Aquila
    Numero : 1270
    Data del deposito : 25 novembre 2025

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