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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 25/11/2025, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Barbara del Bono Presidente
Dott.ssa Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa IA NA Consigliere rel.
ha pronunciato ai sensi dell' art.437 c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 574 del Ruolo generale dell'anno 2025, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente alla CP_1 C.F._1
Via Caduti per Servizio n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Leone Di Giannantonio del Foro di Pescara presso il cui studio sito in detta città alla Via De Amicis n. 74 elegge domicilio, il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo PEC
Email_1
-Appellante-
Contro
Comune (c.f. e P.Iva ), in persona del Sindaco p.t. avv. Carlo Masci, CP_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Marco De Flaviis (c.f. ) C.F._2 dell'Avvocatura comunale (il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge ai seguenti recapiti: fax 085/4283717; indirizzo P.E.C. comunicato all'Ordine di appartenenza: - 2 -
, elettivamente domiciliato nella Casa Comunale/Avvocatura Email_2 in Pescara, Piazza Italia n. 1, e al domicilio digitale rappresentato dal suindicato indirizzo p.e.c. del difensore;
-Appellato-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 47/2025 emessa dal Tribunale di Pescara e pubblicata in data 17.01.2025.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante:
Voglia l'On.le Corte di Appello adita, rigettato quanto ex adverso eccepito e dedotto per tutti i motivi esposti nei propri scritti difensivi (comprese le note depositate per l'udienza del
23.09.25), in riforma della Sentenza n. 47/2025 emessa dal Tribunale di Pescara nel giudizio recante R.G. 3083/2023, accogliere il motivo proposto e quindi accogliere le conclusioni avanzate in primo grado che di seguito si riportano: accertare e dichiarare l'illegittimità dell'Intimazione al rilascio a conclusione del procedimento amministrativo denominato
“Occupazione senza titolo di alloggio E.R.P. sito in via Caduti per Servizio 21, Pescara” ai sensi dell'art. 36 della L.R. 25.10.96 n. 96 e ss.mm.ii, Prot. n. 156032/2023, e per, l'effetto, accertare e dichiarare l'inefficacia del suddetto titolo. Si chiede la liquidazione dei compensi maturati come da istanza di liquidazione depositata in data 22.09.25, essendo l'appellante ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Per l'appellato:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria ed avversa istanza, deduzione, eccezione e conclusione disattesa e reietta: accertare e dichiarare inammissibile e, in ogni caso, infondato in fatto ed in diritto l'appello proposto e la domanda cautelare, indi respingerli in toto;
con condanna della controparte alle spese e competenze di lite, oltre ad oneri accessori come per legge, ovvero con compensazione delle stesse in presenza dei presupposti di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE - 3 -
1. Con sentenza pubblicata in data 17.01.2025 il Tribunale di Pescara pronunciandosi sulla domanda proposta da nei confronti del volta CP_1 Controparte_3 all'accertamento e alla dichiarazione della illegittimità dell'intimazione al rilascio a conclusione del procedimento amministrativo denominato “Occupazione senza titolo di alloggio E.R.P. sito in via Caduti per Servizio 21, Pescara” ai sensi dell'art. 36 della L.R. 25.10.96 n. 96 e ss.mm.
ii, Prot. n. 156032/2023, e per, l'effetto, all'accertamento e dichiarazione dell'inefficacia del suddetto titolo, rigettava la domanda e compensava tra le parti le spese di lite.
1.1 A sostegno della domanda, parte attrice deduceva che, in quanto madre di sei figli, allora residente in [...], aveva partecipato al bando E.R.P. n.
1/2015 per l'assegnazione di un alloggio popolare nel Comune di Pescara e che già in data 2012
e 2014, vista la propria situazione abitativa, aveva depositato domanda di assegnazione provvisoria in emergenza abitativa, ripresentata nel 2017, nelle more della pubblicazione dell'esito del bando per assegnazione alloggio E.R.P. sopra citato.
Evidenziava che in data 20.01.2016, in relazione al medesimo immobile, era già stato emesso certificato di sovraffollamento, che il 20.07.2017 depositava richiesta di valutazione igienico- sanitaria ai fini del bando comunale assegnazione alloggi residenziali, all'esito del quale veniva emesso certificato di antigienicità dell'immobile ove in quel momento risiedeva e che con missiva del 06.12.2017 l'Agenzia del Demanio comunicava che l'immobile ove il nucleo familiare viveva, regolarmente condotto in locazione, era stato devoluto in favore del CP_4 giusto provvedimento del Tribunale di Pescara del 27.11.2017 emesso nel procedimento R.G.
1691/2013 V.G.
Rappresentava che in data 24.04.2018 le veniva comunicata la graduatoria provvisoria di cui al bando E.R.P. 1/2015, che in data 15.05.2018 chiedeva l'attribuzione di ulteriore punteggio alla luce del certificato di antigienicità, e che vista la positiva conclusione del procedimento di assegnazione del punteggio, in data 06.02.2019 accettava l'alloggio proposto dal Servizio
Politica della Casa del sito alla Via Caduti per Servizio n. 21, il quale Controparte_3 veniva contestualmente consegnato alla medesima in qualità di assegnataria, tanto che in data
20.02.2020 presentava richiesta di mutazione nell'anagrafe della popolazione residente nel
Comune di Pescara al predetto nuovo indirizzo e il Comune acconsentiva in tal senso.
Deduceva, ancora, che con missiva del 09.05.2023 il la diffidava a rilasciare Controparte_3
l'alloggio consegnato dalla medesima amministrazione comunale il 06.02.2019 in quanto asseritamente occupante senza titolo e che in data 02.08.2023 le veniva recapitata l'intimazione - 4 -
al rilascio a conclusione del procedimento amministrativo denominato “Occupazione senza titolo di alloggio ERP sito in via Caduti per Servizio 21, Pescara” ai sensi dell'art. 36 della L.R.
25.10.96 n. 96 e ss.mm.ii”, nella quale si intimava alla stessa, considerata occupante senza titolo, di rilasciare l'alloggio in questione, di proprietà del Comune, entro 15 giorni, a pena di esecuzione coattiva a norma di legge.
Sulla base di tali deduzioni, eccepiva l'illegittimità dell'intimazione al rilascio e l'inapplicabilità dello ius superveniens.
In particolare, argomentava: che non poteva essere considerata occupante senza titolo dell'alloggio ma assegnataria dello stesso, in quanto partecipante al bando E.R.P. 1/2015, utilmente collocata in graduatoria ed immessa nell'alloggio dallo stesso Comune;
che il fatto che il Comune non avesse stipulato il relativo contratto di locazione non poteva determinare un suo pregiudizio in quanto doveva essere qualificata come occupante di fatto;
che nel caso di specie non vi era alcuna occupazione di fatto, bensì una consegna da parte del Comune e un'accettazione da parte della medesima di un alloggio E.R.P. ottenuto in base alla regolare partecipazione al bando di concorso e al regolare ottenimento del punteggio;
che con missiva del 15.10.2019 aveva diffidato l'amministrazione comunale a definire la procedura di cui all'art. 14 L.R. 96/1996; che il Comune avrebbe dovuto stipulare il relativo contratto dopo l'accettazione e prima della consegna, ma così non avveniva in totale violazione della normativa di riferimento;
che il procedimento attivato dal per rientrare in possesso Controparte_3 dell'alloggio assegnato e consegnato alla stessa era viziato sin dall'origine, laddove, qualora ritenuto opportuno, l'amministrazione comunale avrebbe dovuto attivare il procedimento di decadenza di cui all'art. 34 L.R. 96/1996; che contrariamente a quanto sostenuto dal Comune, la sua posizione non doveva essere sanata con un provvedimento di assegnazione in quanto la stessa era già assegnataria perché considerata tale dal documento di accettazione e consegna dell'alloggio stesso predisposto dal Comune medesimo;
che il acconsentiva Controparte_3 alla fissazione della residenza e del proprio nucleo familiare presso l'indirizzo di cui all'alloggio assegnato, cosa che non avrebbe potuto consentire se fosse stata considerata occupante senza titolo;
che considerato che le norme restrittive, richiamate dall'Ente sin dalla diffida al rilascio, ai fini dell'assegnazione e del mantenimento di essa di cui alla novella legislativa regionale n.
34/19 erano entrate in vigore il 09.11.2019, il avrebbe potuto definire la sua Controparte_3 posizione sin dal febbraio del 2019 (data della consegna dell'alloggio), con conseguente eventuale successiva applicazione della disciplina della decadenza di cui all'art. 34 L.R.
96/1996 e non di quella dell'occupazione illegale degli alloggi di cui al successivo art. 36 della - 5 -
medesima legge;
che la normativa di cui all'art, 36, commi 13-bis, lett. a), e 13- ter della L.R.
96/96) è entrata in vigore il 09.11.2019 (in quanto introdotta dalla L.R. 34/2019), con conseguente inapplicabilità alla situazione giuridica dell'attrice già cristallizzatasi in un momento antecedente;
che, quindi, non era condivisibile l'applicazione dello ius superveniens alla fattispecie in esame, laddove la situazione di vantaggio, con relativo legittimo affidamento, era stata attribuita in virtù di un quadro normativo che non contemplava alcun divieto di assegnazione per le persone gravate da condanne penali non superiori a 5 anni di reclusione, né tantomeno per le persone i cui familiari conviventi risultassero gravati da medesime condanne penali.
1.2 Si costituiva in giudizio il rigettando le avverse pretese e deduzioni e Controparte_3 chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata sia in fatto che in diritto.
In particolare, deduceva che la consegna dell'alloggio era stata effettuata in modo provvisorio, in pendenza di definizione dell'istruttoria procedimentale volta alla verifica dei requisiti soggettivi con l'acquisizione del casellario giudiziale che, una volta effettuato, faceva emergere motivi preclusivi all'assegnazione (e alla continuazione del rapporto di fatto) in base agli artt.
2 e 12 L.R. n. 96/1996 s.m.i.. che l'occupazione era quindi illegittima e che aveva Parte_1 proceduto all'invio di una diffida al rilascio per occupazione senza titolo dell'alloggio, stante l'assenza di un provvedimento di assegnazione e di un contratto abitativo e che la circostanza per cui fossero state consegnate le chiavi e che quest'ultima avesse invitato il Comune alla stipula del contratto non valeva a considerare definito il procedimento amministrativo, né che l'amministrazione lo avesse considerato tale, alla luce della richiesta dei certificati del casellario giudiziale, manifestando la volontà di concludere l'iter di assegnazione con la formalizzazione del provvedimento finale, sussistendone i presupposti che, invece, mancavano in concreto.
Da ultimo, rappresentava che le nuove norme regionali si applicano anche ai rapporti in corso in quanto relative a contratti di durata, con conseguente inapplicabilità del principio di irretroattività alla disciplina pubblicistica relativa all'assegnazione di un alloggio popolare, proprio sulla considerazione che il rapporto locativo ha natura di contratto di durata.
1.3 Acquisite le produzioni documentali, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
1.4 A fondamento della decisione, il primo giudice evidenziava che l'alloggio era stato consegnato senza un formale provvedimento di assegnazione e che sebbene la negligenza del
Comune avesse determinato tale situazione, la mancanza dell'atto formale rendeva - 6 -
l'occupazione di fatto non sanabile, dovendosi necessariamente essere applicate le disposizioni normative introdotte dalle L.R. 23 luglio 2018, n. 18 e L.R. 31 ottobre 2019, n. 34, che avevano apportato modifiche alla L.R. 25 ottobre 1996, n. 96.
Rappresentava che parte attrice, in quanto condannata, con sentenza della Corte di Appello di
L'Aquila divenuta irrevocabile il 06.03.2012, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ex art. 73 D.P.R. 309/1990 ed ancora, per il medesimo reato, con sentenza della Corte di
Appello di L'Aquila, divenuta irrevocabile il 14.12.2017, non aveva i requisiti richiesti dall'art. 2 L.R. 96/1996 e che, pur volendola considerare come assegnataria dell'alloggio in questione,
l'art. 34 della L.R. 96/1996 prevedeva quale causa di decadenza dall'assegnazione l'aver riportato condanne penali passate in giudicato per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma
3 bis e/o 380 del codice di procedura penale, dell'articolo 73, comma 5, del Testo Unico approvato con d.p.r. 309/1990.
Al riguardo, osservava che era infondata la contestazione relativa all'applicazione retroattiva della richiamata legislazione regionale, rilevando che una nuova legge regionale che preveda la decadenza dall'assegnazione nel caso di perdita da parte dell'assegnatario dei requisiti per l'assegnazione trova applicazione anche ai rapporti già in corso alla data di entrata in vigore, senza potersi considerare disposizione retroattiva in quanto non incidente sul fatto costitutivo del diritto all'assegnazione, limitandosi, invece, a regolare le situazioni effettuali inerenti ai rapporti in corso che, in quanto rapporti di durata, non consentono di configurare un diritto degli assegnatari alla immodificabilità degli stessi.
Pertanto, reputava che non era possibile regolarizzare la sua posizione, con conseguente legittimità del provvedimento di rilascio adottato dal Controparte_3
2. Nel proprio atto di impugnazione ha contestato la decisione chiedendone la CP_1 riforma sulla base di un unico motivo di seguito sintetizzato:
2.1 Illegittima ed erronea applicazione dell'art. 36 L.R. 96/1996.
Con un unico motivo di gravame, l'appellante ha contestato la gravata decisione eccependo l'erronea applicazione dell'art. 36 L.R. 96/1996.
Nello specifico, ha dedotto che tale norma disciplina specifiche situazioni, tutte riconducibili ad occupazioni prive del consenso dell'Ente gestore degli alloggi, che nulla hanno a che fare con la fattispecie in esame, nella quale essa appellante non ha mai proposto istanza di sanatoria dell'assegnazione dell'alloggio E.R.P. (in quanto già assegnataria), né occupava l'alloggio nelle - 7 -
modalità descritte al comma 6 dell'art. 36 L.R. 96/1996, né sarebbe potuta essere soggetto attivo del reato di cui all'art. 633 c.p. non avendo invaso arbitrariamente, al fine di occuparlo o di trarne altrimenti profitto, l'alloggio consegnatole dall'Ente comunale stesso.
Ha rappresentato che il Comune ha generato la situazione irregolare per poi porre rimedio alla distorsione giuridica da esso stesso causata attraverso l'utilizzo di una disposizione normativa affatto aderente alle circostanze concrete, atteso che il medesimo Comune, piuttosto che omettere l'emissione della necessaria delibera di assegnazione (pur avendo addirittura concesso la mutazione anagrafica nell'alloggio consegnato), avrebbe dovuto concludere il procedimento di assegnazione da esso stesso avviato e poi, nel caso, porre in essere quei provvedimenti previsti dalla normativa di riferimento finalizzati al recupero degli alloggi eventualmente assegnati in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima o attraverso dichiarazioni mendaci o documentazione fasulla (cfr. art. 33 L.R. 96/96).
Ha argomentato che il Comune appellato non ha potuto considerare essa occupante senza titolo, in quanto ormai considerata da esso stesso assegnataria del medesimo, in attesa della formale delibera in tal senso, tuttavia mai emessa nonostante i solleciti, preferendo, invece, avviare, illegittimamente, la procedura di rilascio prevista per le occupazioni illegali.
Ha, poi, dedotto che, contrariamente a quanto assunto dal primo giudice, non vi era alcuna possibilità, né volontà, di sanare l'assegnazione dell'alloggio di cui trattasi, in quanto l'eventuale scelta di tale procedura da parte dell'interessata sarebbe risultata totalmente contra legem, non per l'eventuale assenza dei requisiti previsti dalla norma regolatrice, bensì per l'assenza di legittimazione a richiedere tale procedura, atteso che, a fronte di un'utile collocazione in graduatoria e della successiva assegnazione dell'alloggio da parte del Comune, cui faceva seguito l'accettazione e la consegna del medesimo da parte dell'Ente Comunale stesso, unitamente all'accettazione della mutazione anagrafica del nucleo familiare proprio in quell'immobile, la richiesta di sanatoria sarebbe risultata irricevibile, se non paradossale, in quanto procedura riservata esclusivamente agli occupanti senza titolo, privi del consenso dell'Ente gestore;
al contrario, l'immissione nell'alloggio in questione avveniva col consenso esplicito dell'Ente gestore, escludendo in tal modo qualsiasi definizione di occupazione di fatto del medesimo.
Da ultimo, ha eccepito l'ininfluenza ai fini del decidere delle argomentazioni dell'impugnata sentenza in ordine alla non sanabilità dell'assegnazione alla luce della sussistenza di precedenti penali, considerati ostativi secondo l'attuale formulazione della legge regionale di riferimento, - 8 -
evidenziando che in relazione alla posizione di , questi diveniva parte del Parte_2 nucleo familiare solamente il 20.02.2020, ovvero successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione al bando E.R.P. 1/2015, con la conseguenza che il predetto non può essere considerato membro del nucleo familiare di essa appellante nel senso definito dall'art. 2, commi 2, 3 e 4, della L.R. 96/96, né può ritenersi destinatario della disposizione di cui al successivo comma 5 in quanto non era componente del nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando, come non lo era al momento dell'assegnazione/accettazione dell'alloggio in questione in data 06.02.2019
3. Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta il Controparte_3 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e chiedendone, nel merito, il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto, con condanna di controparte alle spese e competenze di lite, oltre ad oneri accessori come per legge, ovvero con compensazione delle stesse in presenza dei presupposti di legge.
4. La causa è stata rinviata all'udienza odierna per la discussione e sulle note di trattazione depositate nei termini assegnati viene decisa nei termini di seguito esposti.
5. L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
5.1 In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata per violazione dell'art. 342 c.p.c.; infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità gli artt. 342 e 434 c.p.c. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (ex plurimis Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199). Nel caso di specie,
l'appellante ha chiarito le ragioni poste a presidio del gravame e, di conseguenza, la questione preliminare non può che essere rigettata.
5.2 Nel merito, infondato è l'unico motivo di gravame inerente all'asserita erronea applicazione dell'art. 36 della L.R. n. 96/1996 alla fattispecie in esame. - 9 -
In particolare, parte appellante assume che la sua situazione non sarebbe riconducibile ad alcuna delle fattispecie disciplinate dall'art. 36 della L.R. n. 96/1996, norma invocata dal Comune per procedere all'intimazione di sfratto sulla scorta della ritenuta illegittimità dell'occupazione dell'immobile.
In punto di fatto, dalle risultanze processuali di primo grado e dalla documentazione in atti emerge come l'appellante partecipava, con domanda presentata in data CP_1
14.01.2016, al Bando Generale di Concorso ERP n. 1/2015 collocandosi al 15° posto della graduatoria definitiva, di tal ché, convocata presso gli uffici comunali, rendeva dichiarazione ex art. 12 L.R. n. 96/1996 s.m.i. di inesistenza di precedenti penali a suo carico e dei componenti del proprio nucleo familiare.
Successivamente l'Ente Comunale consegnava alla , in data 14.02.2019, l'alloggio CP_1 sito alla Via Caduti per Servizio n. 21 ma, a seguito dell'acquisizione, in data 05.04.2019, dei casellari giudiziali della predetta e del coniuge , da cui emergeva che Parte_2 entrambi erano gravati da condanne penali antecedenti alla pubblicazione del bando, riteneva sussistenti fattori ostativi all'assegnazione dell'alloggio in questione, per cui l'amministrazione comunale procedeva ai sensi dell'art. 36, comma 10, legge regionale n. 96/1996 alla notifica di una diffida al rilascio per occupazione senza titolo dell'alloggio.
In punto di diritto è noto e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità ( Cass. n. 34161/2019,
Cass n. 22341/2025) che “ In tema di edilizia residenziale pubblica, l'unico titolo che abilita alla locazione è l'assegnazione; specificandosi altresi (Cass. n. 12957/23) che “
l'assegnazione, che costituisce l'unico titolo che abiliti alla legittima detenzione dell'alloggio, non può essere conseguita per "facta concludentia" in quanto la legge richiede la forma scritta
"ad substantiam", sia perché il rapporto intercorre tra un privato ed una pubblica amministrazione, sia perché si verte nell'ambito dell'erogazione di un servizio pubblico nel quale deve essere costante la verifica della permanenza dei requisiti dei soggetti destinatari.”;
Ciò posto, si osserva che, nel caso di specie, appare essere pacifico e non contestato che la consegna dell'alloggio in questione sia avvenuta in assenza del necessario provvedimento di assegnazione e della stipula del relativo contratto in forma scritta, elementi chiaramente indispensabili ai fini della corretta instaurazione del rapporto giuridico tra le parti, con conseguente illegittimità della messa a disposizione dell'immobile in quanto priva del provvedimento formale di assegnazione. Tali circostanze risultano confermate e chiaramente indicate anche nel verbale del 05.07.2023 della Commissione ERP, riunitasi presso il Comune - 10 -
Co Pescara per l'esame delle pratiche relative al nel quale, in ordine alla Controparte_3 posizione della , si evidenzia come “la pur avendo partecipato al CP_1 CP_1
Bando Generale di concorso n. 1/2015 collocandosi al 15° posto della graduatoria pubblicata sul Bura n. 14 del 12/12/2018, non ha mai formalmente avuto un provvedimento di assegnazione dell'alloggio seguito da un contratto di affitto, avendo ottenuto la disponibilità dell'alloggio a seguito di un verbale di accettazione dell'alloggio in data 06/02/2019 e semplice verbale di consegna delle chiavi datato 14/02/2019. Si è quindi alla presenza di una occupazione di fatto di un immobile ERP che come tale è improduttivo di conseguenze giuridiche sotto il profilo amministrativo;
per cui la deve rilasciare l'immobile non CP_1 avendo alcun titolo giuridico per la sua assegnazione.”
Contrariamente a quanto eccepito dall'appellante, infatti, il rapporto di locazione non può evidentemente ritenersi validamente instaurato con la mera posizione utilmente occupata in graduatoria. A tal fine, privo di significativa incidenza riveste l'iniziale consenso del
[...]
, manifestatosi con la consegna delle chiavi dell'alloggio, atteso che tale circostanza CP_3 non è idonea ad eliminare il carattere di irregolarità dell'occupazione dell'immobile.
Ed invero, appare evidente come la consegna anticipata delle chiavi dell'alloggio alla CP_1 sia stata effettuata provvisoriamente, in attesa della completa definizione dell'istruttoria procedimentale finalizzata alla verifica dei requisiti soggettivi (ai sensi dell'art. 12 della L.R.
n. 96/1996 “il comune prima dell'assegnazione accerta la permanenza in capo all'aspirante assegnatario ed al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti”), all'esito della quale emergeva l'impossibilità di procedere all'assegnazione in sanatoria alla luce della contrarietà della posizione della alla normativa vigente al momento dell'avvenuta occupazione CP_1 dell'alloggio, vieppiù che il Comune riponeva affidamento sull'autodichiarazione rilasciata dalla sull'assenza di precedenti penali (dichiarazione sostitutiva di atto notorio del CP_1
06.02.2019 nel quale la stessa affermava l'assenza di precedenti penali a suo carico e a carico dei conviventi), successivamente smentita in sede istruttoria all'esito dell'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale. Né la tempistica procedimentale (protrattasi ingiustificatamente troppo a lungo) e l'asserito comportamento contraddittorio dell'amministrazione comunale appaiono essere idonee a determinate in capo all'assegnatario provvisorio alcun legittimo affidamento sull'operato della pubblica amministrazione e sul suo iniziale consenso all'occupazione dell'immobile, potendo, semmai, tale comportamento della
P.A. essere fonte di responsabilità precontrattuale e/o contrattuale, circostanza non dedotta né allegata nel caso in esame. - 11 -
Le considerazioni su esposte evidenziano come correttamente il Comune appellato ha attivato la proceduta prevista dall'art. 36 della L.R. n. 96/1996 rubricato “Occupazioni e cessioni illegali degli alloggi”, come modificata dalla L.R. n. 18 del 23 luglio 2018 e dalla L.R. n. 34 del 31 ottobre 2019, inoltrando a tal fine formale diffida al rilascio dell'immobile.
D'altronde attualmente l'art. 36 della L.R. n. 96/1996 subordina l'assegnazione dell'alloggio occupato senza titolo alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della medesima legge, tra i quali “non avere riportato…. a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni” e la come desumibile dal certificato del casellario giudiziale del CP_1
09.04.2019, risulta essere stata condannata, precedentemente alla domanda di partecipazione al bando, con sentenza della Corte di Appello di L'Aquila divenuta irrevocabile il 06.03.2012, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ex art. 73 D.P.R. 309/1990 ed ancora, per il medesimo reato, con sentenza Corte di Appello di L'Aquila, divenuta irrevocabile il
14.12.2017, con conseguente preclusione di qualsiasi eventuale sanatoria, a nulla rilevando le deduzioni dell'appellante in ordine all' irrilevanza dei precedenti penali riportati dal coniuge asseritamente non facente parte del nucleo familiare al momento dell'occupazione Parte_2 dell'alloggio, atteso che la gravata decisione ha fondato l'impossibilità della sanatoria sulla base dei soli precedenti penali riferibili all'assegnataria , vieppiù che la richiamata CP_1 normativa prevede espressamente, in modo alternativo, quale causa ostativa, l'esistenza di precedenti penali riferibili all'intestatario della domanda di assegnazione e/o ad uno dei componenti del suo nucleo familiare.
Inoltre, come correttamente rilevato dal primo giudice, pur volendo ritenere la CP_1 assegnataria definitiva dell'alloggio, l'art. 34 della L.R. 96/1996 prevede quale causa di decadenza dall'assegnazione l'aver “riportato condanne penali passate in giudicato per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3 bis e/o 380 del codice di procedura penale, dell'articolo 73, comma 5, del Testo Unico approvato con d.p.r. 309/1990…” .
Al riguardo, quanto all'applicazione, al caso di specie, dell'art. 2, lett. b-bis della L.R. n.
96/1996 (lettera inserita dall'articolo 1, comma 1 della L.R. 23 luglio 2018, n. 18, successivamente modificata dall'articolo 1, comma 1 della L.R. 31 ottobre 2019, n. 34) e all'asserita violazione del principio di irretroattività della legge (censura, peraltro, non espressamente riproposta in tale sede), si rileva che la Suprema Corte, in materia di rapporto di - 12 -
locazione che segue all'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica ed in relazione alla questione “se una normativa sopravvenuta dopo l'assegnazione dell'alloggio, durante il rapporto locativo possa introdurre ulteriori requisiti per mantenerla rispetto a quelli posti dalla legge vigente al tempo del concorso, nonché nuove ipotesi di decadenza” ha spiegato doversi dare risposta positiva a detta questione “in aderenza alla giurisprudenza del tutto consolidata di questa Corte, perché il rapporto di locazione che consegue all'assegnazione nell'ambito di una disciplina pubblicistica è un rapporto di durata;
e perché dunque trova applicazione il principio che la legge sopravvenuta deve essere comunque applicata quando il rapporto giuridico disciplinato, sebbene sorto anteriormente, non abbia ancora esaurito i suoi effetti e purché la norma innovatrice non sia diretta a regolare il fatto e l'atto generatore del rapporto ma gli effetti di esso nonché il suo perdurare nel tempo. Con la conseguenza che la nuova legge non è retroattivamente applicabile ai requisiti cui era subordinata la validità del provvedimento di assegnazione ne' al rapporto di locazione iniziato e concluso sotto l'imperio della legge precedente - come nell'ipotesi in cui sia già intervenuto l'atto di trasferimento della proprietà dell'alloggio, che definitivamente sottrae il bene al patrimonio dell'ente ed all'esercizio di quei poteri di tutela - e neppure al periodo anteriore alla sua entrata in vigore;
mentre è sicuramente applicabile al restante periodo dello stesso rapporto locativo successivo
a tale data durante il quale perdurano gli effetti dell'assegnazione: in relazione alla quale ben possono dunque essere introdotti nuovi requisiti per garantirne agli interessati la permanenza, anche nel periodo posteriore alla nuova legge, nonché nuove ipotesi di decadenza per il caso che gli assegnatari non li posseggano o non li conservino nel tempo (Cass.4462/1999;
3231/1987; 3249/1983)” (Cass. 1851/2001).
La Suprema Corte ha altresì precisato che in tema di disciplina degli alloggi di edilizia residenziale pubblica la normativa regionale che preveda la decadenza dell'assegnazione in mancanza di determinati requisiti trova applicazione anche ai rapporti già in corso alla data di entrata in vigore di detta normativa “senza, perciò, potersi considerare disposizione retroattiva,
e, come tale, in contrasto con il principio generale della irretroattività della legge. Essa, infatti, non incide sul fatto costitutivo del diritto all'assegnazione, limitandosi, invece, a regolare le situazioni effettuali inerenti ai rapporti in corso, che, in quanto rapporti di durata, non consentono di configurare un diritto degli assegnatari alla immodificabilità degli stessi” (Cass.
n. 13314/1999; Cass. n. 1304/1999 entrambe rese con riferimento a fattispecie in cui era stata pronunciata decadenza dall'assegnazione di alloggio popolare con riferimento a situazioni che, preesistenti all'atto iniziale di assegnazione, non erano considerate ostative dalla normativa - 13 -
vigente all'epoca dell'assegnazione dell'alloggio, ma lo erano divenute in forza di normativa emanata in corso di rapporto).
Detta impostazione si rivela in linea con la ratio della novella legislativa sopra analizzata, che
è quella di destinare gli alloggi ERP solo ai soggetti bisognosi meritevoli, prevedendo, ai fini del mantenimento dell'alloggio, una permanente condizione di meritevolezza del soggetto assegnatario, da valutarsi anche in relazione a requisiti successivamente introdotti o a situazioni sopravvenute all'assegnazione che rendano il soggetto non più meritevole di mantenere l'alloggio (il che è reso evidente anche dalla previsione di decadenza di cui all'art. 34 lett. e che fa riferimento a condizioni di demerito verificatesi “successivamente all'assegnazione”).
Ne deriva che correttamente la gravata decisione ha rilevato la legittimità del provvedimento di rilascio adottato dal e, di conseguenza, rigettato la domanda attorea. Del Controparte_3 resto, come correttamente dedotto dal Comune appellato, la richiamata legge regionale, all'art. 36, comma 13-bis, nella parte in cui dispone che: “Nel caso di alloggi occupati senza titolo, gli
Enti gestori provvedono: a) ad intimare agli occupanti il rilascio degli alloggi”; b) a sporgere denuncia o querela ai sensi dell'articolo 633 del Codice penale”, prevede chiaramente, in modo alternativo, che l'Ente di riferimento, nei casi di occupazioni senza titolo di immobile, deve procedere, in via preliminare, ad intimare il rilascio ai sensi della lettera a) e, solo in caso di sussistenza della fattispecie di reato prevista dal comma medesimo, anche alla denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 633 c.p.
6. Conclusivamente l'appello, assorbita ogni altra questione e/o eccezione sollevata nel presente grado di giudizio, deve essere rigettato.
7. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, con esclusione della fase di trattazione- istruttoria, non svoltasi, in relazione allo scaglione proprio delle cause di valore indeterminabile a complessità bassa ed in prossimità al minimo, vista la non particolare complessità delle questioni trattate, vanno poste a carico dell'appellante alla luce della sua CP_1 soccombenza.
8. Trova, altresì, applicazione la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020). - 14 -
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'appellato CP_1 nel presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 3.473,00 per Controparte_3 onorari oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002,
n. 115 per il versamento di ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso all'esito dell'udienza nella Camera di Consiglio del 25.11.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa IA NA
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Del Bono