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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 14/07/2025, n. 1450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1450 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 3310/24 R.g.
Tra
, elett.te dom.to in Potenza presso lo studio dell'avv. Parte_1
Enzo Faggella che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
, contumace CP_1
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: scioglimento del matrimonio civile. Conclusioni: il ricorrente come da note di trattazione scritta per l'udienza del 21.05.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
il P.M. come da parere espresso.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 11.09.2024 - premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con in Muro Lucano il CP_1
02.12.2009 e che con sentenza n. 1754/2023 del 28.12.2023 questo
Tribunale ha dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi alle condizioni ivi stabilite – ha dedotto che dal matrimonio non sono nati figli, che la convivenza non è stata più ripresa e non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha chiesto che sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto con la resistente, con la conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione.
Instaurato il contraddittorio, la resistente non si è costituita.
All'udienza del 05.02.2025 il ricorrente si è riportato al proprio ricorso introduttivo e ne ha chiesto l'accoglimento mentre la resistente - comparsa personalmente - ha dichiarato “Io non vorrei divorziare perché le mie condizioni economiche e di salute non sono buone e non posso lavorare ma poiché mio marito vuole divorziare io vorrei almeno quello che mi spetta. Per esempio la casa dove abito è piena di muffa e vorrei che il – che ne ha la possibilità – almeno Parte_1 la mettesse a posto”.
All'esito dell'esame sono state confermate, in via temporanea e urgente, le condizioni della separazione, indi il ricorrente ha chiesto la pronuncia di sentenza non definitiva sullo status e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. ha espresso il proprio parere favorevole.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della resistente, la quale non si è costituita nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione. Nell'atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi il ricorrente ha manifestato l'intenzione di porre fine al matrimonio, con ciò stesso escludendo qualsiasi possibilità di riconciliazione.
La separazione giudiziale è stata dichiarata da questo Tribunale con sentenza n. 1754/2023 del 28.12.2023, in produzione ricorrente con l'attestazione del passaggio in giudicato.
Ricorrono le ulteriori condizioni per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile, poiché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno un anno dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione giudiziale.
Sul punto la resistente, comparsa personalmente in udienza, ha dichiarato di non voler divorziare per ragioni di sostegno economico, ma non ha negato che la separazione si sia protratta per il tempo sopra indicato e che tra i coniugi non sia intervenuta riconciliazione, confermando per converso la volontà del ricorrente di addivenire allo scioglimento del matrimonio.
Deve pertanto ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, essendo venuta meno l'affectio coniugalis.
Va dunque dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza non definitiva sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Muro
Lucano per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Con separata ordinanza la causa è rimessa sul ruolo per il prosieguo.
Le spese processuali saranno regolate con la pronuncia definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso Parte_1 CP_1 del 11.09.2024 così provvede: a) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e in Muro Lucano il 02.12.2009, Parte_1 CP_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Muro Lucano dell'anno 2009, parte I, n. 1;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato -
a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n.
396, con esonero da responsabilità;
c) spese al definitivo.
Potenza, camera di consiglio del 02.07.2025
La Presidente est.