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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/02/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. M. Cristina Borgo Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10121/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CUCCHETTI Parte_1 C.F._1 icilia N. 13 a PIACENZA presso il difensore;
ricorrente contro
(CF ) - (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 ll'avv. DE iciliati P.IVA_2 i di quest'ultima a BOLOGNA in via Testoni n. 6; resistente CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 11.11.2024; parte resistente ha concluso come da memoria di costituzione e risposta.
Motivi della decisione Con ricorso depositato il 28.07.2023, il ricorrente, nato in [...] il [...], ha impugnato il provvedimento notificatogli il 28.06.2023, con cui il Questore di Piacenza ha rigettato l'istanza per il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 Dlgs. 268/98 presentata il 17.11.2022.
Venendo al caso di specie, il diniego del titolo di soggiorno richiesto è stato dall'Amministrazione motivato alla luce del parere sfavorevole reso della Commissione Territoriale il 17.5.2023, la quale ha ritenuto non fossero emersi “elementi che possano evidenziare una situazione impeditiva al rientro in patria, tale da poter trovare tutela mediante applicazione delle disposizioni di cui dell'art. 32 comma 3 del d.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25 e successive modificazioni, essendo venuta meno la vulnerabilità precedentemente individuata relativa alla condizione sanitaria del richiedente e non emergendo dalla narrazione altri elementi tali da giustificare il riconoscimento di tale forma di protezione, non avendo l 'istante raggiunto una piena integrazione sociale e lavorativa sul territorio nazionale”.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante, affermando il proficui percorso di integrazione realizzato dal territorio e le sue precarie condizioni di salute, che richiedono cure ed assistenza che egli non potrebbe ottener in Nigeria. Ha quindi chiesto il ricorrente nel presente giudizio: che venga dichiarato nullo il provvedimento impugnato e che gli venga riconosciuto il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale di cui agli artt.19, commi 1, 1.1 e 1.1 D. Lgs. 286/1998.
pagina 1 di 5 Il si è costituito per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, Controparte_1 ch orso in quanto infondato.
All'udienza del 12.12.2023, sentito dal giudice designato, il ricorrente ha dichiarato, con l'ausilio di interprete: “D. Si ricorda quando è partito dalla Nigeria? R. Nel 2016. D. Quando è arrivato in Italia? R. Nel luglio 2016. dei familiari in Nigeria? R. Si, fratelli, sorelle e mia madre. Mio padre è Per_1 deceduto il mese scorso. D. Ha presentato domanda di protezione internazionale in precedenza? R. Si, sono andato in Commissione a Campobasso. D. Sa come si è concluso quel procedimento? R. Si, mi hanno concesso la protezione umanitaria perché sono ammalato. D. Ha chiesto rinnovo di questo permesso? R. Si, l'ho avuto nel 2017 e scadeva nel 2019. Io però mi trovavo in Germania, ero molto ammalato, avevo la tubercolosi e ho dovuto fare un intervento alla gamba. Quindi non ho potuto chiedere il rinnovo (mostra permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato il 16.11.2017 e con scadenza 27.7.2019). D. Dopo cosa è successo? R. Quando sono stato meglio, in Germania mi hanno detto che dovevo tornare in Italia. Quindi sono tornato nel 2022 e ho presentato domanda a Salerno. D. Quindi poi ha presentato un'altra domanda di protezione? R. Ho chiesto il rinnovo del permesso per motivi umanitari alla Questura di Piacenza e sono stato nuovamente sentito dalla Commissione Territoriale di Salerno che ha espresso parere sfavorevole. D. Dove ha vissuto da quando è in Italia? R. Inizialmente ho vissuto in una struttura a Monteroduni (Isernia). D. Quanto tempo è rimasto in struttura? R. Fino al 2018. Dopo nel 2019 sono andato in Germania perché avevo gravi problemi di salute;
avevo le stampelle perché per via della tubercolosi avevo un problema all'anca destra, non riuscivo a camminare. D. Come mai è andato in Germania? R. Un mio amico mi ha detto che in Germania mi avrebbero aiutato a stare meglio. D. Come è riuscito a sostenere i costi dell'intervento? R. Ho chiesto lì asilo e con il permesso provvisorio sono riuscito a fare l'intervento lì; me l'ha pagato lo Stato. D. Ha per caso dei documenti relativi al procedimento in Germania relativo alla domanda di asilo? R. Si, la domanda è stata rigettata perché mi hanno detto che avevo il permesso italiano e dovevo chiedere il rinnovo in Italia. D. Sta facendo delle cure qui in Italia? R. Mi hanno detto di fare fisioterapia a casa, mi hanno dato un programma terapeutico che faccio da solo. D. Prende anche dei farmaci? R. Si, sono degli antidolorifici. D. Li paga lei o glieli fornisce l'ospedale? R. Il medico di base mi fa la prescrizione ma li pago io. Sono antidolorifici, quindi non mutuabili. D. Ha delle visite programmate? R. Si, il medico di base ogni sei mesi mi prescrive la visita di controllo che faccio in ospedale. D. Ha lavorato, da quando è in Italia? R. In passato ho provato a cercare lavoro ma non sono riuscito per via della gamba. Attualmente, da settembre, lavoro per un'azienda metalmeccanica, lavoro alla programmazione di alcuni macchinari e non devo stare molto in piedi. Sono assunto con contratto di apprendistato. D. Vedo che prima lavorava in agricoltura. R. Si, ma era molto faticoso per me. D. Quando ha iniziato a lavorare? R. L'anno scorso, nel 2022, ho lavorato qualche mese per un'azienda di trasporti tramite un'agenzia di lavoro ma era per me troppo faticoso. D. Prima di andare in Germania lavorava? R. Si, ma ho dovuto smettere per i miei problemi di salute. D. Quanto guadagna più o meno mensilmente? R. Circa 1200 euro mensili. D. Paga un affitto per la casa dove vive? R. Abito con un amico, dividiamo le spese. D. Ha mai avuto problemi con la giustizia in Italia? R. No, mi hanno fermato solo per controlli. D. Vuole aggiungere qualcosa? Vorrei avere un titolo di soggiorno per integrarmi e restare in Italia”.
Il giudice all'esito dell'udienza del 12.12.2023 ha fissato ex art. 275 bis c.p.c. udienza di discussione dinanzi al collegio, sostituiendola con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Scaduto il suddetto termine, il Collegio ha posto la causa in decisione.
*** Tanto premesso, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è prevenuta l'Amministrazione resistente non siano condivisibili, sussistendo nel caso concreto i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto riformando integralmente (con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020) il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, prevedendo che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona pagina 2 di 5 verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale». Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, prevede all'art. 7, secondo comma che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, come formulata in seguito all'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020, trattandosi di domanda presentata in data 17.11.2022.
In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “ vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “ sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità” » .Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un consolidato insediamento nel tessuto sociale del Paese ospitante.
Si ricordi, inoltre, che nella causa X e Y c. Paesi Bassi, § 22 la Corte Europea dei Diritti Umani ha precisato che la nozione di vita privata comprende l'integrità fisica e morale della persona (la causa concerneva l'aggressione sessuale subita da una sedicenne affetta da disabilità mentale e l'assenza di disposizioni penali che fornissero alla giovane una effettiva e concreta tutela). La Corte ha ritenuto che gli obblighi positivi delle autorità possano comprendere il dovere di predisporre e applicare in pratica un adeguato quadro giuridico che protegga dagli atti di violenza commessi da privati (Osman c. Regno Unito, §§ 128-130; Bevacqua e S. c. Bulgaria, § 65; c. Croazia, § 45; A c. Croazia, § Persona_2 60; Đorđević c. Croazia, §§ 141-143; Söderman § 80; per un riepilogo della giurisprudenza e dei limiti dell'applicabilità dell'articolo 8 in tale contesto, si veda Controparte_3
pagina 3 di 5 Tănase c. Romania [GC], §§ 125-132). La Corte ha ritenuto che l'articolo 8 imponga agli Stati l'obbligo positivo di garantire ai propri cittadini il diritto all'effettivo rispetto della loro integrità fisica e psicologica (Nitecki c. Polonia (dec.); Sentges c. Paesi Bassi (dec.); Odièvre c. Francia [GC], § 42; Glass c. Regno Unito, §§ 74-83; Pentiacova e altri c. Moldavia). Tale obbligo può comportare l'adozione di misure specifiche, in particolare di misure che forniscano mezzi effettivi e accessibili che tutelino il diritto al rispetto della vita privata, per esempio, nella causa c. Bulgaria, le Per_3 autorità avevano arrestato i genitori della ricorrente alla sua presenza, qu eva quattordici anni, lasciando la giovane ricorrente abbandonata a sé stessa (la Corte ha osservato che le autorità non avevano adempiuto al loro obbligo positivo di garantirle, in assenza dei suoi genitori, protezione e assistenza riguardo ai rischi per il suo benessere).
Nella fattispecie, dal compendio probatorio acquisito è emerso che il richiedente è arrivato sul territorio nazionale nel 2016 e ha presentato richiesta di protezione internazionale dinanzi alla Commissione Territoriale di Salerno – Sez. Campobasso, la quale con provvedimento datato 28.07.2017, alla luce delle condizioni sanitarie del ricorrente (affetto da tubercolosi ossea) gli aveva riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria. Nel 2017 si era poi recato in Germania, nella speranza di poter ricevere cure mediche specializzate per la patologia da cui era affetto, che gli procurava forti dolori alle gambe e gli creava difficolta di deambulazione. Nel 2020 ha subito in Germania un intervento di endoprotesizzazione;
nel 2022 è rientrato in Italia per rinnovare il permesso di soggiorno ottenuto nel 2017, nel frattempo scaduto;
in data 17.11.2022 ha infatti presentato istanza per il rinnovo del suddetto titolo presso la Questura di Piacenza, la quale – previo parere vincolante sfavorevole rilasciato dalla Commissione Territoriale di Salerno Sez. Campobasso reso il 17.5.2023 – ha rigettato l'istanza con il provvedimento impugnato. Ebbene, nonostante i suoi gravi e documentati problemi di salute, il ricorrente ha dato prova del proficuo percorso di integrazione sociale e lavorativa sul territorio nazionale.
Egli infatti già nel gennaio 2016 è stato sottoposto ai primi accertamenti medici che hanno poi portato, nel giugno del 2016, alla diagnosi di tubercolosi ossea;
successivamente, il ricorrente è stato sottoposto a terapia farmacologica che, comunque, non ha migliorato le condizioni di salute dello stesso, e, di conseguenza, egli ha deciso di recarsi in Germania. Qui è stata eseguita un'endoprotesi totale dell'anca, cui è seguita una lunga degenza ospedaliera oltre a vari ricoveri per l'insorgere di complicanze (sino al 23.06.2022); nel corso dell'ultima visita medica effettuata presso la Clinica Universitaria di Friburgo, il medico ha consigliato fisioterapia intensiva e una terapia del dolore oltre a evidenziare “Al momento non è prevista una ripresentazione programmata presso la nostra clinica. Ulteriore trattamento da parte del chirurgo ortopedico in studio privato”. Non avendo i mezzi economici per rivolgersi ad uno studio medico privato, il ricorrente ha quindi deciso di rientrare in Italia. Giunto in Italia, in data 07.11.2022, è stato sottoposto a visita medica presso l'Ambulatorio Malattie Infettive dell'Ospedale di Piacenza e successivamente, il 11.10.2022, presso l'Ambulatorio “Arcangelo Dimaggio”; sono seguite altre visite sia presso l sia presso l'Ambulatorio “Arcangelo Dimaggio”, ove sono Parte_2 state prescritte terapi ontrolli clinici con cadenza annuale e fisioterapia (cfr. documentazione medica prodotta con il ricorso). Nel corso del 2024 il richiedente ha fatto ulteriori accessi presso l'ospedale di Piacenza per visite ortopediche e controlli infettivologi e gli sono stati prescritti ulteriori controlli (cfr. referti prodotti con le note depositate il 30.10.2024). Nonostante i suddetti problemi di salute, il ricorrente svolge regolare attività lavorativa dal 2022 e risulta assunto dal 12.09.2023 con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
tale occupazione gli consente di percepire una retribuzione mensile pari a circa euro 1.000,00-1.200,00. I redditi percepiti (nel 2022 ha percepito redditi pari a circa euro 100,00 per pochi giorni di lavoro;
nel 2023 circa euro 10.100,00 e nel periodo che va da gennaio a luglio 2024 circa euro 8.400,00) attestano un progressivo miglioramento delle condizioni economiche del ricorrente e gli hanno consentito di reperire autonoma sistemazione abitativa ( cfr. comunicazione di ospitalità). Il ricorrente, inoltre, ha intrapreso la frequentazione del corso CPIA per l'alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana.
pagina 4 di 5 È indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia qui radicato una propria identità sociale: egli ha intrecciato importanti relazioni sul territorio nazionale, organizzando tutta la sua vita in Italia. Inoltre, non risulta aver avuto problemi con la giustizia.
Nel bilanciamento fra gli interessi di tutela della vita privata e le esigenze pubblicistiche che – sempre sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, non emergono elementi che rendano necessaria la limitazione della vita privata del ricorrente ai sensi dell'art. 19 “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Ecco allora che il pregiudizio che patirebbe l'interessato, incensurato, per via di un possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe in caso di rimpatrio dove ormai non ha più alcun riferimento affettivo ed economico, inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione del suo diritto alla vita privata come di fatto realizzatasi in Italia. La valutazione congiunta dei sopradescritti elementi conduce ad affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Si ricordi che la presente decisione è fondata sul vaglio ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio e che dunque è soggetta a modifica da parte dell'Autorità Amministrativa qualora dovessero sopraggiungere nuovi elementi di valutazione.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, e come per altro verso il già ricordato art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli artt. 702 bis e ss. c.p.c., in accoglimento del ricorso, RICONOSCE al ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma D.Lvo 25/08 e 19, comma 1 e 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286; DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Bologna, così è deciso all'esito della camera di consiglio del 16.01.2025. Il giudice est. Rada V. Scifo Il Presidente dott. Marco Gattuso
pagina 5 di 5
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10121/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CUCCHETTI Parte_1 C.F._1 icilia N. 13 a PIACENZA presso il difensore;
ricorrente contro
(CF ) - (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 ll'avv. DE iciliati P.IVA_2 i di quest'ultima a BOLOGNA in via Testoni n. 6; resistente CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 11.11.2024; parte resistente ha concluso come da memoria di costituzione e risposta.
Motivi della decisione Con ricorso depositato il 28.07.2023, il ricorrente, nato in [...] il [...], ha impugnato il provvedimento notificatogli il 28.06.2023, con cui il Questore di Piacenza ha rigettato l'istanza per il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 Dlgs. 268/98 presentata il 17.11.2022.
Venendo al caso di specie, il diniego del titolo di soggiorno richiesto è stato dall'Amministrazione motivato alla luce del parere sfavorevole reso della Commissione Territoriale il 17.5.2023, la quale ha ritenuto non fossero emersi “elementi che possano evidenziare una situazione impeditiva al rientro in patria, tale da poter trovare tutela mediante applicazione delle disposizioni di cui dell'art. 32 comma 3 del d.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25 e successive modificazioni, essendo venuta meno la vulnerabilità precedentemente individuata relativa alla condizione sanitaria del richiedente e non emergendo dalla narrazione altri elementi tali da giustificare il riconoscimento di tale forma di protezione, non avendo l 'istante raggiunto una piena integrazione sociale e lavorativa sul territorio nazionale”.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante, affermando il proficui percorso di integrazione realizzato dal territorio e le sue precarie condizioni di salute, che richiedono cure ed assistenza che egli non potrebbe ottener in Nigeria. Ha quindi chiesto il ricorrente nel presente giudizio: che venga dichiarato nullo il provvedimento impugnato e che gli venga riconosciuto il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale di cui agli artt.19, commi 1, 1.1 e 1.1 D. Lgs. 286/1998.
pagina 1 di 5 Il si è costituito per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, Controparte_1 ch orso in quanto infondato.
All'udienza del 12.12.2023, sentito dal giudice designato, il ricorrente ha dichiarato, con l'ausilio di interprete: “D. Si ricorda quando è partito dalla Nigeria? R. Nel 2016. D. Quando è arrivato in Italia? R. Nel luglio 2016. dei familiari in Nigeria? R. Si, fratelli, sorelle e mia madre. Mio padre è Per_1 deceduto il mese scorso. D. Ha presentato domanda di protezione internazionale in precedenza? R. Si, sono andato in Commissione a Campobasso. D. Sa come si è concluso quel procedimento? R. Si, mi hanno concesso la protezione umanitaria perché sono ammalato. D. Ha chiesto rinnovo di questo permesso? R. Si, l'ho avuto nel 2017 e scadeva nel 2019. Io però mi trovavo in Germania, ero molto ammalato, avevo la tubercolosi e ho dovuto fare un intervento alla gamba. Quindi non ho potuto chiedere il rinnovo (mostra permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato il 16.11.2017 e con scadenza 27.7.2019). D. Dopo cosa è successo? R. Quando sono stato meglio, in Germania mi hanno detto che dovevo tornare in Italia. Quindi sono tornato nel 2022 e ho presentato domanda a Salerno. D. Quindi poi ha presentato un'altra domanda di protezione? R. Ho chiesto il rinnovo del permesso per motivi umanitari alla Questura di Piacenza e sono stato nuovamente sentito dalla Commissione Territoriale di Salerno che ha espresso parere sfavorevole. D. Dove ha vissuto da quando è in Italia? R. Inizialmente ho vissuto in una struttura a Monteroduni (Isernia). D. Quanto tempo è rimasto in struttura? R. Fino al 2018. Dopo nel 2019 sono andato in Germania perché avevo gravi problemi di salute;
avevo le stampelle perché per via della tubercolosi avevo un problema all'anca destra, non riuscivo a camminare. D. Come mai è andato in Germania? R. Un mio amico mi ha detto che in Germania mi avrebbero aiutato a stare meglio. D. Come è riuscito a sostenere i costi dell'intervento? R. Ho chiesto lì asilo e con il permesso provvisorio sono riuscito a fare l'intervento lì; me l'ha pagato lo Stato. D. Ha per caso dei documenti relativi al procedimento in Germania relativo alla domanda di asilo? R. Si, la domanda è stata rigettata perché mi hanno detto che avevo il permesso italiano e dovevo chiedere il rinnovo in Italia. D. Sta facendo delle cure qui in Italia? R. Mi hanno detto di fare fisioterapia a casa, mi hanno dato un programma terapeutico che faccio da solo. D. Prende anche dei farmaci? R. Si, sono degli antidolorifici. D. Li paga lei o glieli fornisce l'ospedale? R. Il medico di base mi fa la prescrizione ma li pago io. Sono antidolorifici, quindi non mutuabili. D. Ha delle visite programmate? R. Si, il medico di base ogni sei mesi mi prescrive la visita di controllo che faccio in ospedale. D. Ha lavorato, da quando è in Italia? R. In passato ho provato a cercare lavoro ma non sono riuscito per via della gamba. Attualmente, da settembre, lavoro per un'azienda metalmeccanica, lavoro alla programmazione di alcuni macchinari e non devo stare molto in piedi. Sono assunto con contratto di apprendistato. D. Vedo che prima lavorava in agricoltura. R. Si, ma era molto faticoso per me. D. Quando ha iniziato a lavorare? R. L'anno scorso, nel 2022, ho lavorato qualche mese per un'azienda di trasporti tramite un'agenzia di lavoro ma era per me troppo faticoso. D. Prima di andare in Germania lavorava? R. Si, ma ho dovuto smettere per i miei problemi di salute. D. Quanto guadagna più o meno mensilmente? R. Circa 1200 euro mensili. D. Paga un affitto per la casa dove vive? R. Abito con un amico, dividiamo le spese. D. Ha mai avuto problemi con la giustizia in Italia? R. No, mi hanno fermato solo per controlli. D. Vuole aggiungere qualcosa? Vorrei avere un titolo di soggiorno per integrarmi e restare in Italia”.
Il giudice all'esito dell'udienza del 12.12.2023 ha fissato ex art. 275 bis c.p.c. udienza di discussione dinanzi al collegio, sostituiendola con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Scaduto il suddetto termine, il Collegio ha posto la causa in decisione.
*** Tanto premesso, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è prevenuta l'Amministrazione resistente non siano condivisibili, sussistendo nel caso concreto i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto riformando integralmente (con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020) il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, prevedendo che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona pagina 2 di 5 verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale». Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, prevede all'art. 7, secondo comma che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, come formulata in seguito all'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020, trattandosi di domanda presentata in data 17.11.2022.
In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “ vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “ sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità” » .Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un consolidato insediamento nel tessuto sociale del Paese ospitante.
Si ricordi, inoltre, che nella causa X e Y c. Paesi Bassi, § 22 la Corte Europea dei Diritti Umani ha precisato che la nozione di vita privata comprende l'integrità fisica e morale della persona (la causa concerneva l'aggressione sessuale subita da una sedicenne affetta da disabilità mentale e l'assenza di disposizioni penali che fornissero alla giovane una effettiva e concreta tutela). La Corte ha ritenuto che gli obblighi positivi delle autorità possano comprendere il dovere di predisporre e applicare in pratica un adeguato quadro giuridico che protegga dagli atti di violenza commessi da privati (Osman c. Regno Unito, §§ 128-130; Bevacqua e S. c. Bulgaria, § 65; c. Croazia, § 45; A c. Croazia, § Persona_2 60; Đorđević c. Croazia, §§ 141-143; Söderman § 80; per un riepilogo della giurisprudenza e dei limiti dell'applicabilità dell'articolo 8 in tale contesto, si veda Controparte_3
pagina 3 di 5 Tănase c. Romania [GC], §§ 125-132). La Corte ha ritenuto che l'articolo 8 imponga agli Stati l'obbligo positivo di garantire ai propri cittadini il diritto all'effettivo rispetto della loro integrità fisica e psicologica (Nitecki c. Polonia (dec.); Sentges c. Paesi Bassi (dec.); Odièvre c. Francia [GC], § 42; Glass c. Regno Unito, §§ 74-83; Pentiacova e altri c. Moldavia). Tale obbligo può comportare l'adozione di misure specifiche, in particolare di misure che forniscano mezzi effettivi e accessibili che tutelino il diritto al rispetto della vita privata, per esempio, nella causa c. Bulgaria, le Per_3 autorità avevano arrestato i genitori della ricorrente alla sua presenza, qu eva quattordici anni, lasciando la giovane ricorrente abbandonata a sé stessa (la Corte ha osservato che le autorità non avevano adempiuto al loro obbligo positivo di garantirle, in assenza dei suoi genitori, protezione e assistenza riguardo ai rischi per il suo benessere).
Nella fattispecie, dal compendio probatorio acquisito è emerso che il richiedente è arrivato sul territorio nazionale nel 2016 e ha presentato richiesta di protezione internazionale dinanzi alla Commissione Territoriale di Salerno – Sez. Campobasso, la quale con provvedimento datato 28.07.2017, alla luce delle condizioni sanitarie del ricorrente (affetto da tubercolosi ossea) gli aveva riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria. Nel 2017 si era poi recato in Germania, nella speranza di poter ricevere cure mediche specializzate per la patologia da cui era affetto, che gli procurava forti dolori alle gambe e gli creava difficolta di deambulazione. Nel 2020 ha subito in Germania un intervento di endoprotesizzazione;
nel 2022 è rientrato in Italia per rinnovare il permesso di soggiorno ottenuto nel 2017, nel frattempo scaduto;
in data 17.11.2022 ha infatti presentato istanza per il rinnovo del suddetto titolo presso la Questura di Piacenza, la quale – previo parere vincolante sfavorevole rilasciato dalla Commissione Territoriale di Salerno Sez. Campobasso reso il 17.5.2023 – ha rigettato l'istanza con il provvedimento impugnato. Ebbene, nonostante i suoi gravi e documentati problemi di salute, il ricorrente ha dato prova del proficuo percorso di integrazione sociale e lavorativa sul territorio nazionale.
Egli infatti già nel gennaio 2016 è stato sottoposto ai primi accertamenti medici che hanno poi portato, nel giugno del 2016, alla diagnosi di tubercolosi ossea;
successivamente, il ricorrente è stato sottoposto a terapia farmacologica che, comunque, non ha migliorato le condizioni di salute dello stesso, e, di conseguenza, egli ha deciso di recarsi in Germania. Qui è stata eseguita un'endoprotesi totale dell'anca, cui è seguita una lunga degenza ospedaliera oltre a vari ricoveri per l'insorgere di complicanze (sino al 23.06.2022); nel corso dell'ultima visita medica effettuata presso la Clinica Universitaria di Friburgo, il medico ha consigliato fisioterapia intensiva e una terapia del dolore oltre a evidenziare “Al momento non è prevista una ripresentazione programmata presso la nostra clinica. Ulteriore trattamento da parte del chirurgo ortopedico in studio privato”. Non avendo i mezzi economici per rivolgersi ad uno studio medico privato, il ricorrente ha quindi deciso di rientrare in Italia. Giunto in Italia, in data 07.11.2022, è stato sottoposto a visita medica presso l'Ambulatorio Malattie Infettive dell'Ospedale di Piacenza e successivamente, il 11.10.2022, presso l'Ambulatorio “Arcangelo Dimaggio”; sono seguite altre visite sia presso l sia presso l'Ambulatorio “Arcangelo Dimaggio”, ove sono Parte_2 state prescritte terapi ontrolli clinici con cadenza annuale e fisioterapia (cfr. documentazione medica prodotta con il ricorso). Nel corso del 2024 il richiedente ha fatto ulteriori accessi presso l'ospedale di Piacenza per visite ortopediche e controlli infettivologi e gli sono stati prescritti ulteriori controlli (cfr. referti prodotti con le note depositate il 30.10.2024). Nonostante i suddetti problemi di salute, il ricorrente svolge regolare attività lavorativa dal 2022 e risulta assunto dal 12.09.2023 con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
tale occupazione gli consente di percepire una retribuzione mensile pari a circa euro 1.000,00-1.200,00. I redditi percepiti (nel 2022 ha percepito redditi pari a circa euro 100,00 per pochi giorni di lavoro;
nel 2023 circa euro 10.100,00 e nel periodo che va da gennaio a luglio 2024 circa euro 8.400,00) attestano un progressivo miglioramento delle condizioni economiche del ricorrente e gli hanno consentito di reperire autonoma sistemazione abitativa ( cfr. comunicazione di ospitalità). Il ricorrente, inoltre, ha intrapreso la frequentazione del corso CPIA per l'alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana.
pagina 4 di 5 È indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia qui radicato una propria identità sociale: egli ha intrecciato importanti relazioni sul territorio nazionale, organizzando tutta la sua vita in Italia. Inoltre, non risulta aver avuto problemi con la giustizia.
Nel bilanciamento fra gli interessi di tutela della vita privata e le esigenze pubblicistiche che – sempre sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, non emergono elementi che rendano necessaria la limitazione della vita privata del ricorrente ai sensi dell'art. 19 “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Ecco allora che il pregiudizio che patirebbe l'interessato, incensurato, per via di un possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe in caso di rimpatrio dove ormai non ha più alcun riferimento affettivo ed economico, inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione del suo diritto alla vita privata come di fatto realizzatasi in Italia. La valutazione congiunta dei sopradescritti elementi conduce ad affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Si ricordi che la presente decisione è fondata sul vaglio ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio e che dunque è soggetta a modifica da parte dell'Autorità Amministrativa qualora dovessero sopraggiungere nuovi elementi di valutazione.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, e come per altro verso il già ricordato art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli artt. 702 bis e ss. c.p.c., in accoglimento del ricorso, RICONOSCE al ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma D.Lvo 25/08 e 19, comma 1 e 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286; DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Bologna, così è deciso all'esito della camera di consiglio del 16.01.2025. Il giudice est. Rada V. Scifo Il Presidente dott. Marco Gattuso
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