Ordinanza cautelare 8 luglio 2022
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 30/04/2026, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00980/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00756/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 756 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Moroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- del verbale n. -OMISSIS- del -OMISSIS- con cui il Centro Ospedaliero Militare di -OMISSIS- - Ufficio CMO 1^, riconosciuta una “ sindrome da dipendenza da cocaina, uso episodico (dipsomania) ” e una “ sindrome ansiosa non specificata in trattamento farmacologico ”, ha espresso un giudizio di temporanea non idoneità al servizio militare per 180 giorni, a decorrere dal 08.04.2022;
- nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso, ancorché non conosciuto o comunque collegato al giudizio impugnato, con riserva di impugnazione per motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 la dott.ssa IN AU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e DI
1. Il ricorrente ha impugnato il verbale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui il Centro Ospedaliero Militare di -OMISSIS- - Ufficio CMO 1^, riconosciuta una “ sindrome da dipendenza da cocaina, uso episodico (dipsomania) ” e una “ sindrome ansiosa non specificata in trattamento farmacologico ”, ha espresso nei confronti del sig. -OMISSIS- un giudizio di temporanea non idoneità al servizio militare per 180 giorni, a decorrere dal 08 aprile 2022.
1.1. Egli ha premesso di essere un militare in servizio nell’esercito italiano dal 1988, con l’incarico di Sottoufficiale addetto alla sezione immagini presso il Centro gestione archivi di -OMISSIS- in -OMISSIS-. Il 07 marzo 2022 è stato sottoposto ad un controllo a campione che prevedeva un preliminare test di screening tossicologico, dal cui referto del Laboratorio di Analisi Chimico-Fisiche e Tossicologiche del Poliambulatorio del Comando Militare Esercito “Piemonte” è emersa la non negatività alla cocaina, esito poi confermato dalle analisi eseguite l’11 marzo 2022 presso il Laboratorio Regionale di Tossicologia di -OMISSIS-, risultando positivo alla presenza di sostanza stupefacente del tipo cocaina nei cataboliti urinari. Pertanto, è stato sottoposto ad un ulteriore accertamento sanitario presso la Commissione medico ospedaliera ai fini della sua idoneità al servizio; l’8 aprile 2022 si è anche sottoposto ad una visita psichiatrica presso il Centro Ospedaliero Militare di -OMISSIS-, all’esito della quale la diagnosi è stata “- Sindrome da dipendenza da cocaina, uso episodico (dipsomania) [F14.26] Sindrome ansiosa non specificata in trattamento farmacologico [F41.9] ”.
La CMO, preso atto di ciò, ha ritenuto il sig. -OMISSIS- temporaneamente inidoneo al servizio militare per i successivi 180 giorni, a decorrere dall’8 aprile 2022.
1.2. Il ricorrente, ritenendo ingiusta ed erronea tale decisione, ha quindi proposto il ricorso in epigrafe, che ha affidato ai seguenti motivi di impugnazione:
“1 . Illegittimità del giudizio medico per carenza dei presupposti, per travisamento dei fatti, caducità probatoria dell’accertamento eseguito in data 8.04.2022, illogicità e manifesta ingiustizia. Macrocospicità dei vizi logici inficianti il provvedimento. ”, con cui ha dedotto che il test delle urine sarebbe stato inficiato da irrimediabili e macroscopici vizi nelle modalità con cui è stato prelevato il campione, dalla mancanza di professionalità nel campo tossicologico del capo servizio del laboratorio di analisi (specializzato in Otorinolaringoiatria); l’incertezza riguarderebbe anche le successive analisi di conferma che sono state eseguite tre giorni dopo il prelievo del campione e, ciò nonostante, presentano valori troppo elevati e incompatibili con il tempo trascorso; anche con riferimento a tali analisi si lamenta la mancata verbalizzazione delle modalità di conservazione del campione.
“2 . Violazione e falsa applicazione degli artt. 579 e ss. del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e dell’art. 97 Cost. per violazione dei principi di buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. eccesso di potere, errore nei presupposti. Manifesta illogicità e ragionevolezza .”, sottolineando come le mansioni in concreto svolte dal ricorrente, seppure richiedono l’idoneità psico-fisica del militare, non implicano che vi debbano essere delle condizioni “ottimali”.
“ 3. Violazione di legge – art. 3 l. 241/1990; violazione dell’onere motivazionale della pubblica amministrazione. Difetto di istruttoria, eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento per illogicità e per travisamento dei fatti ”, in cui ha evidenziato il difetto di motivazione, che ha comportato, in tal modo, una decisione superficiale e non bilanciata.
Ha, quindi, concluso per l’accoglimento del ricorso, previa adozione di idonea misura cautelare.
1.3. L’amministrazione intimata si è costituita e ha depositato documentazione il 21 giugno 2022.
1.4. Il ricorrente ha depositato una memoria in vista della camera di consiglio, in cui ha riferito le sopravvenienze fattuali rispetto alla proposizione del ricorso introduttivo.
1.5. Il Tribunale, con ordinanza cautelare Tar Piemonte, sez. I, 8 luglio 2022, n. 746, ha respinto la domanda cautelare.
1.6. Depositate le memorie ai sensi dell’art. 73, c.p.a., all’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 20 marzo 2026, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione. Il difensore di parte ricorrente ha domandato concedersi un rinvio in attesa della definizione dell’appello instaurato avverso la sentenza dell’intestato Tribunale n. 400/24, resa con riferimento ad un giudizio collegato.
2. Preliminarmente il Collegio ritiene di non poter accogliere l’istanza di rinvio articolata dalla parte ricorrente, tenuto conto che trattasi di facoltà concessa in casi eccezionali, non riscontrabili nella specie, secondo il disposto dell’art. 73, co. 1 bis, c.p.a..
La pendenza del giudizio di appello in ordine ad un giudizio collegato si ritiene che non ostacoli il sindacato di legittimità sugli atti impugnati da parte di questo Collegio, tanto più che i giudizi pendono in gradi diversi e non sono quindi allo stato suscettibili di riunione. Deve poi essere ribadito, in coerenza con quanto affermato anche dal C.G.A.R.S. (v. sentenza n. 153/2022), che “[…] nell'ordinamento processuale vigente non esiste norma giuridica o principio ordinamentale che attribuisca alle parti in causa il diritto al rinvio della discussione del ricorso, fuori dai casi tassativi di diritto a rinvio per usufruire dei termini a difesa previsti dalla legge. Al di fuori di tali ipotesi, le parti hanno solo la facoltà di illustrare le ragioni che potrebbero giustificare un eventuale differimento dell'udienza. Ciò in quanto alle parti spetta la disponibilità delle proprie pretese sostanziali e, in funzione di esse, del diritto di difesa in giudizio, ma le stesse non hanno anche la disponibilità dell’organizzazione e dei tempi del processo, che compete al giudice, al fine di conciliare e coordinare l’esercizio del diritto di difesa di tutti coloro che si rivolgono al giudice. La decisione finale sui tempi della decisione della controversia spetta al giudice, e la domanda di rinvio deve fondarsi su «situazioni eccezionali» (come recita il comma 1-bis dell’art. 73 c.p.a.: «Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza (…)»). Tali situazioni eccezionali possono essere integrate solo da gravi ragioni idonee a incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite, atteso che, pur non potendo dubitarsi che anche il processo amministrativo è regolato dal principio dispositivo, in esso non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti ”.
Nella specie, la motivazione a sostegno dell’istanza di rinvio non rientra tra quelle che potrebbero giustificare un eventuale differimento, posto che la pendenza del citato giudizio di appello in alcun modo ha inciso sull’effettività del diritto di difesa nell’odierno giudizio.
3. Quanto al merito, il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
4. Quanto al primo motivo deve, ribadirsi, in continuità con la sentenza n. 400/24 di questo Tribunale, che la difesa del ricorrente non ha offerto elementi idonei ad escludere l’attendibilità dei test cui è stato sottoposto e che hanno comportato nei suoi confronti un giudizio di inidoneità temporanea prima e, infine, la perdita del grado e la cessazione del rapporto d’impiego (provvedimento, quest’ultimo, oggetto di scrutinio nella sentenza sulla quale pende attualmente appello).
In proposito nella pronuncia di questo TAR n. 400/24 si afferma quanto segue:
- il ricorrente risulta recidivo in relazione alla condotta di assunzione di cocaina; inoltre il risultato dei test eseguiti sui campioni di urina non è l’unico elemento utilizzato dall’amministrazione per giungere alle decisioni impugnate, tenuto conto degli esiti dell’accertamento psichiatrico cui si è sottoposto, che hanno confermato la sussistenza di una “ sindrome da dipendenza di cocaina, uso episodico (dipsomania) ”;
- le irregolarità prospettate da parte ricorrente in relazione allo svolgimento dello screening preliminare e dell’esame di controllo di 2° livello sul campione del 7 marzo 2022 non sono state ritenute idonee a smentire gli esiti dell’accertamento;
5. I vizi riguardanti la raccolta/conservazione del campione sono posti a fondamento anche della presente impugnativa. Il ricorrente, infatti, sostiene che il campione sarebbe stato prelevato da personale sanitario privo di idonea qualificazione e non sarebbe stato sottoposto ad un rigido protocollo che consenta di controllare l’integrità della “catena di custodia”.
Analogamente a quanto ritenuto nella pronuncia sopra citata, anche in questa sede il Collegio ritiene tuttavia che la doglianza non vada condivisa, in quanto le operazioni relative alla custodia del campione, come attestate dall’amministrazione e dal laboratorio di analisi (vedi documenti allegati alla nota di deposito del 27 giugno 2026), sono idonee a dimostrare che l’esame di secondo livello è stato svolto sullo stesso campione già sottoposto allo screening preliminare del 7 marzo 2022.
Per altro verso, la prospettata inidoneità del personale medico a svolgere le operazioni di prelievo non è circostanza in termini idonei ad incidere “ sul profilo della riconducibilità del campione al ricorrente, in quanto l’attività materiale di individuazione del titolare del materiale biologico prelevato non è connotata da elevato tecnicismo e può essere svolta in modo «affidabile» anche da personale medico non specializzato nel campo delle indagini genetiche ” (si veda sentenza n. 400/24 già citata).
6. Quanto al profilo motivazionale, si osserva che, nella specie, si trattava di decisione vincolata, essendo venuto a mancare uno dei requisiti di idoneità all’esercizio della funzione e non potendosi valorizzare, come ritenuto dal ricorrente, il fatto che le mansioni che da ultimo ricopriva fossero di carattere amministrativo e non operativo, posto che, a prescindere dalle mansioni svolte, l’idoneità fisica deve essere mantenuta dal militare.
7. La decisione, infine, non è né sproporzionata né sbilanciata, anche in considerazione dei precedenti del ricorrente, già risultato positivo alla cocaina, e degli esiti della visita psichiatrica cui è stato sottoposto, che hanno confermato quanto verificato con le analisi, tramite la diagnosi di una “ sindrome da dipendenza di cocaina, uso episodico (dipsomania) ”.
8. In definitiva il ricorso è infondato e va respinto.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della amministrazione resistente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL TO, Presidente FF
IN AU, Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| IN AU | OL TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.