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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 21/03/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N.RG.1982/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1982/2021 promossa da:
(C.F. , con il CP_1 Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. GAGLIO DAVIDE e dell'avv. BARONE GUGLIELMO ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2 Parte_2
( ) Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato C.F._3 in presso il difensore avv. GAGLIO DAVIDE
ED CO (C.F. , con il patrocinio C.F._4 dell'avv. GAGLIO DAVIDE e dell'avv. BARONE GUGLIELMO ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2 Parte_2 ( ) Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato C.F._3 in presso il difensore avv. GAGLIO DAVIDE
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORIGI CP_2 P.IVA_1
ILARIA elettivamente domiciliato in VIALE SALVADOR ALLENDE N. 54 RAVENNA presso il difensore avv. MORIGI ILARIA
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note in sostituzione dell'udienza del 30.10.2024 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusto il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1. e CO ED hanno convenuto Parte_3 in giudizio per sentirla condannare, previa risoluzione CP_2 del contratto intervenuto tra essi in data 16.01.2019, avente ad oggetto l'acquisito del quadricottero EVO 4HSE progettato e dotato di tutti gli apparati, software e dotazioni tecniche, alla restituzione del somma di euro somma di € 22.900,00, oltre iva se dovuta, versata a titolo di prezzo per l'acquisito nonché al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa.
1.1 Hanno dedotto in particolare:
- di aver acquistato, in data 16.01.2019, dalla società convenuta il quadricottero EVO 4HSE - che lo ha progettato, realizzato e venduto – per effettuare rilievi aerofotogrammetrici ad alta risoluzione centimetrica con acquisizione di dati geo referenziati ed ispezioni termografiche al prezzo complessivo di € 22.900,00, oltre iva, che veniva consegnato a ED CO in data in data
20.04.2019;
- il quadricottero manifestatava, da subito, vizi, difetti, guasti e malfunzionamenti, tutti di volta in volta tempestivamente segnalati alla società convenuta, che ne hanno impedito qualsivoglia uso, ancorché professionale e che rendevano necessari una serie di interventi da parte della società venditrice meglio descritti nell'atto di citazione che si richiama sul punto;
- che, in data 04.03.2020, la società convenuta effettuava la sostituzione dell'intero drone, delle batterie e del payload con una versione aggiornata;
- che tuttavia anche questo nuovo drone presentava problemi ed in particolare: alla prima prova di volo sul campo, avvenuta in data 09.04.2020, perdeva integralmente il segnale di telemetria e ed il segnale video, presentava problemi di rotazione del drone, malfunzionamento del comando della gimbal e del caricabatterie e si verificava il distacco del connettore del paracadute;
in data
12.05.2020, infine, nella fase preparatoria di un importantissimo servizio di termografia aerea, in fase di decollo, il drone si inclinava rapidamente per poi ribaltarsi.
Sul presupposto quindi dei vizi del bene acquistato, ha chiesto la risoluzione del contratto di compravendita, la restituzione del prezzo versato ed il risarcimento dei danni patiti.
2. Si è ritualmente costituita contestando quanto ex CP_2 adverso sostenuto e chiedendo il rigetto della domanda attorea. In particolare, ha eccepito l'intervenuta decadenza e prescrizione degli attori dall'azione di garanzia;
nel merito, ha negato l'esistenza dei vizi, o comunque di vizi ad essa imputabili.
3. La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta in comunicazione dalle parti e l'assunzione di prove orali.
Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt.
8 e 50 Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023 poi prorogato con decreto del
1.12.2023 la causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
4.La domanda è fondata e va accolta.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di decadenza e prescrizione sollevata da parte convenuta.
È pacifico, e non contestato, che la società convenuta, a seguito delle varie lamentele circa il funzionamento del drone acquistato, ha proceduto alla sostituzione del predetto drone con un altro (cfr verbale di consegna del 4.3.2020 all. doc. 8 parte convenuta).
La convenuta sostiene quindi che il termine iniziale della prescrizione dell'azione di garanzia andrebbe individuato al
4.3.2020 e che pertanto alla data di notifica dell'atto di citazione, avvenuta in data il 28.6.2021, fosse già decorso il termine annuale di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c..
Va rilevato a proposito che la Corte di Cassazione ha statuito che:
“nel contratto di compravendita, costituiscono - ai sensi dell'art.
2943 c.c., comma 4, - idonei atti interruttivi della prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, prevista dall'art. 1495 c.c., comma
3, le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore compiute nelle forme di cui all'art. 1219 c.c., comma 1, con la produzione dell'effetto generale contemplato dall'art. 2945 c.c., comma 1.” Cassazione civile sez. un., 11/07/2019, (ud. 09/04/2019, dep. 11/07/2019), n.18672 Cassazione civile sez. II, 30/11/2023,
(ud. 24/01/2023, dep. 30/11/2023), n.33380).
Parte attrice ha dimostrato di avere più volte manifestato mediante
Pec del 11.05.2020, 21.05.2020, 08.07.2020 (docc. All. da 10 a 12, non specificamente contestate da parte convenuta) l'intenzione di volersi avvalersi del rimedio della risoluzione del contratto di acquisito in ragione del malfunzionamento del drone. A ciascuna PEC può essere riconosciuta idoneità ad interrompere il decorso della prescrizione, trattandosi di atto di costituzione in mora, rispetto all'attivazione della garanzia. Alla data della notifica dell'atto di citazione (28.6.2021) allora, non può dirsi che fosse decorso il termine annuale di prescrizione delle azioni edilizie, considerato che l'ultima PEC è del 8.7.2020.
Sotto altro profilo, ove si volesse individuare il termine a quo del decorso della prescrizione nel momento della consegna del primo drone poi sostituito, giova rammentare che il riconoscimento del vizio, anche implicito da parte del venditore interrompe il decorso della prescrizione( “L'art. 1495, comma 3, c.c., ove dispone che l'azione di garanzia per vizi della cosa venduta si prescrive "in ogni caso" in un anno dalla consegna, intende far decorrere quel termine anche se il compratore non abbia scoperto il vizio, ma non sottrarre il termine medesimo alle cause di interruzione di cui agli artt. 2943
e segg. c.c.; ne consegue che la prescrizione annuale (nella specie, con riferimento all'azione risarcitoria) deve ritenersi interrotta,
a norma dell'art 2944 c.c., per effetto del riconoscimento, da parte del venditore, del diritto del compratore alla garanzia.”
Sez. 2 - , Ordinanza n. 16766 del 21/06/2019 (Rv. 654550 - 03)
Cass. Civ. 22/09/2023 n. 27076: “Deve premettersi, in diritto, che
i termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495
c.c. riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi
o la mancanza di qualità della cosa pattuita e, pertanto, anche quella di risarcimento dei danni relativi. Il terzo comma prevede che l'azione di garanzia per vizi della cosa venduta si prescriva in ogni caso in un anno dalla consegna. Detto termine decorre anche se il compratore non abbia scoperto il vizio o per il riconoscimento del vizio da parte del venditore sia esclusa la decadenza;
in tale secondo caso, il termine annuale suddetto non si sottrae alle cause di interruzione di cui agli artt. 2943 e segg. c.c., cosicché la prescrizione annuale deve ritenersi - senza dubbio con riferimento all'azione risarcitoria - interrotta, a norma dell'art. 2944 c.c., per effetto del riconoscimento, da parte del venditore, del diritto del compratore alla garanzia.”). I ripetuti interventi di manutenzione e sostituzione (1.5.2019, 31.5.2019, 24.6.2019, con ultima restituzione al 13.12.2019) sono tutti avvenuti entro l'anno dalla vendita. Interventi che non possono essere ricondotti ad una mera politica di customer care del venditore posto che sono sfociati nel marzo 2020, dopo la manifestazione di persistenti problemi il
9.1.2020, nella integrale sostituzione del bene oggetto di acquisto.
Anche sotto tale profilo dunque, l'eccezione prescrizione deve essere rigettata.
5. Nel merito, va preliminarmente osservato che, in materia di vendita l'onere della prova dell'esistenza dei vizi grava in capo all'acquirente (SSUU n.11748/2019)
Si ritiene che, nel caso di specie, i vizi lamentati da parte attrice abbiano trovato conferma.
Parte attrice ha sostenuto l'esistenza dei seguenti vizi del drone acquistato: perdita integrale del segnale di telemetria e del segnale video, problemi di rotazione, malfunzionamento del comando della gimbal (meccanismo che muove la telecamera del drone), distacco del connettore del paracadute, mancato funzionamento del caricabatterie.
La prova testimoniale - deposizione di e Testimone_1 Tes_2
– ha confermato l'esistenza dei vizi lamentati e riscontrato
[...] sostanzialmente che detti vizi rendevano il drone inutilizzabile.
Quanto emerso in sede testimoniale si salda perfettamente anche con l'iter complessivo della vendita per come emerso: dopo l'acquisto,
e prima della decisione di procedere alla integrale sostituzione, vi sono stati infatti, come si è già visto sopra, diversi problemi di funzionamento del drone che hanno comportato intervenuti del venditore.
L'esistenza dei vizi non può essere negata in ragione della dichiarazione di collaudo (doc. 8 all. attore) in quanto, al momento del collaudo, l'acquirente si riservava “di verificare la funzionalità e la sicurezza del sistema”.
Infine, va respinta la tesi secondo cui i difetti lamentati non sarebbero imputabili alla parte venditrice in quanto essa si è limitata ad assemblare prodotti non di sua produzione, giacché il venditore è tenuto comunque alla garanzia di funzionamento del bene.
6. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1453 c.c. e 1455 c.c. in linea generale, nei contratti a prestazioni corrispettive, una parte può agire per ottenere la risoluzione del contratto in caso di inadempimento della controparte, purché si tratti di inadempimento grave e imputabile al debitore inadempiente.
Con particolare riguardo al contratto di vendita, l'art. 1490 c.c. disciplina la garanzia per vizi nel caso in cui la cosa acquistata presenti un'alterazione patologica o una anomalia strutturale che la renda inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuisca in modo apprezzabile il valore: “Gli artt. 1490 e 1492 cod. civ. in tema di azione redibitoria vanno interpretati con riferimento al principio generale di cui all'art. 1455 cod. civ., con la conseguenza che
l'esercizio dell'azione è legittimato soltanto da vizi concretanti inadempimento di non scarsa importanza, i quali sono da individuare in funzione della loro capacità di rendere la cosa inidonea all'uso cui era destinata, secondo apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.” (cfr. Cass. civ. 3716 del 2024)
In particolare, in applicazione del generale istituto della risoluzione ex art. 1453 e ss c.c., ai sensi dell'art. 1492 c.c., il compratore può agire in via redibitoria per la risoluzione del contratto in presenza di vizi e difetti della cosa venduta.
La Suprema Corte ha precisato più volte che: “In materia di compravendita, si verte in ipotesi di vizi redibitori quando la cosa consegnata presenti imperfezioni attinenti al processo di formazione, fabbricazione o produzione di essa, ovvero difetti di qualità essenziali per l'uso cui è destinata.” (Cass. 26402/2023),
I vizi come sopra emersi vanno ricondotti all'ipotesi di cui all'art. di cui 1490 c.c.. Il drone presentava infatti i seguenti problemi: perdita integrale del segnale di telemetria e del segnale video, problemi di rotazione e malfunzionamento del comando della gimbal, ossia del meccanismo che muove la telecamera del drone;
vizi che impediscono al drone di volare e di essere governato in volo rendendolo pressoché inservibile all'uso cui è destinato, trattandosi di un drone finalizzato all'effettuazione di rilievi aerofotogrammetrici ad alta risoluzione centimetrica con acquisizione di dati geo referenziati ed ispezioni termografiche
(cfr. doc all. 1 parte attrice), impossibili da realizzare in presenza dei difetti riscontrati, come confermato anche dalle prove testimoniali.
7. L'accertamento della esistenza dei vizi consente l'ingresso alla risoluzione del contratto di compravendita intervenuto tra le parti ed all'accoglimento della domanda di restituzione del prezzo corrisposto. Così la società convenuta va condannata a restituire agli attori il prezzo della vendita pari ad euro 22.900, oltre iva se dovuta, ed oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo ( “l'obbligo restitutorio relativo all'originaria prestazione pecuniaria (anche in favore della parte non inadempiente) - conseguente ad una pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento - ha natura di debito di valuta e, come tale, non è soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno - da allegarsi e provarsi dal creditore - rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali, ai sensi dell'art. 1224
c.c. (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 5639 del 12/03/2014, Rv. 630187) Cass. sez. II n. 22664 del 5 novembre 2015), e il simmetrico dovere dell'acquirente di restituire quanto acquistato, quale effetto ope legis derivante dalla pronuncia di risoluzione benché ciò non sia oggetto di espressa domanda.
8. La domanda di risarcimento del danno formulata dall'attore va invece respinta non essendo stato allegato, ancora prima che provato, alcun danno patito in conseguenza del malfunzionamento del drone.
Né sarebbe possibile per questo giudicante esercitare liberamente la facoltà prevista dall'art. 1226 c.c. in punto di liquidazione equitativa, giacché essa presuppone che sia concretamente accertata l'ontologica esistenza di un danno risarcibile (cfr. Cass. ordinanza n. 4534 del 22 febbraio 2017, Cass. Sentenza n. 20889 del
17.10.2016).
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico di parte convenuta.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 5.000, oltre accessori di legge ed anticipazioni considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, ritenendo svolte tutte le quattro fasi e liquidando valori prossimi a quelli medi tariffari, non ravvisandosi ragioni per discostarsene.
PQM
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta:
1) ACCOGLIE la domanda di parte attrice e per l'effetto DICHIARA risolto il contratto di acquisito stipulato tra le parti in data 16.1.2019 e condanna a restituire il prezzo CP_2 pari ad euro 22.900 oltre iva se dovuta ed interessi come in parte motiva e ED CO e Parte_3
a restituire quanto acquistato;
[...]
2) CONDANNA in persona del legale rappresentante a CP_2 rifondere le spese di lite del presente giudizio a ED
CO e che si liquidano Parte_3 complessivamente in euro 5.000 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come e se dovute per legge ed anticipazioni.
3) RIGETTA nel resto.
Ravenna, 21/03/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1982/2021 promossa da:
(C.F. , con il CP_1 Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. GAGLIO DAVIDE e dell'avv. BARONE GUGLIELMO ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2 Parte_2
( ) Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato C.F._3 in presso il difensore avv. GAGLIO DAVIDE
ED CO (C.F. , con il patrocinio C.F._4 dell'avv. GAGLIO DAVIDE e dell'avv. BARONE GUGLIELMO ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._2 Parte_2 ( ) Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato C.F._3 in presso il difensore avv. GAGLIO DAVIDE
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORIGI CP_2 P.IVA_1
ILARIA elettivamente domiciliato in VIALE SALVADOR ALLENDE N. 54 RAVENNA presso il difensore avv. MORIGI ILARIA
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note in sostituzione dell'udienza del 30.10.2024 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusto il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1. e CO ED hanno convenuto Parte_3 in giudizio per sentirla condannare, previa risoluzione CP_2 del contratto intervenuto tra essi in data 16.01.2019, avente ad oggetto l'acquisito del quadricottero EVO 4HSE progettato e dotato di tutti gli apparati, software e dotazioni tecniche, alla restituzione del somma di euro somma di € 22.900,00, oltre iva se dovuta, versata a titolo di prezzo per l'acquisito nonché al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa.
1.1 Hanno dedotto in particolare:
- di aver acquistato, in data 16.01.2019, dalla società convenuta il quadricottero EVO 4HSE - che lo ha progettato, realizzato e venduto – per effettuare rilievi aerofotogrammetrici ad alta risoluzione centimetrica con acquisizione di dati geo referenziati ed ispezioni termografiche al prezzo complessivo di € 22.900,00, oltre iva, che veniva consegnato a ED CO in data in data
20.04.2019;
- il quadricottero manifestatava, da subito, vizi, difetti, guasti e malfunzionamenti, tutti di volta in volta tempestivamente segnalati alla società convenuta, che ne hanno impedito qualsivoglia uso, ancorché professionale e che rendevano necessari una serie di interventi da parte della società venditrice meglio descritti nell'atto di citazione che si richiama sul punto;
- che, in data 04.03.2020, la società convenuta effettuava la sostituzione dell'intero drone, delle batterie e del payload con una versione aggiornata;
- che tuttavia anche questo nuovo drone presentava problemi ed in particolare: alla prima prova di volo sul campo, avvenuta in data 09.04.2020, perdeva integralmente il segnale di telemetria e ed il segnale video, presentava problemi di rotazione del drone, malfunzionamento del comando della gimbal e del caricabatterie e si verificava il distacco del connettore del paracadute;
in data
12.05.2020, infine, nella fase preparatoria di un importantissimo servizio di termografia aerea, in fase di decollo, il drone si inclinava rapidamente per poi ribaltarsi.
Sul presupposto quindi dei vizi del bene acquistato, ha chiesto la risoluzione del contratto di compravendita, la restituzione del prezzo versato ed il risarcimento dei danni patiti.
2. Si è ritualmente costituita contestando quanto ex CP_2 adverso sostenuto e chiedendo il rigetto della domanda attorea. In particolare, ha eccepito l'intervenuta decadenza e prescrizione degli attori dall'azione di garanzia;
nel merito, ha negato l'esistenza dei vizi, o comunque di vizi ad essa imputabili.
3. La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta in comunicazione dalle parti e l'assunzione di prove orali.
Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt.
8 e 50 Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023 poi prorogato con decreto del
1.12.2023 la causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
4.La domanda è fondata e va accolta.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di decadenza e prescrizione sollevata da parte convenuta.
È pacifico, e non contestato, che la società convenuta, a seguito delle varie lamentele circa il funzionamento del drone acquistato, ha proceduto alla sostituzione del predetto drone con un altro (cfr verbale di consegna del 4.3.2020 all. doc. 8 parte convenuta).
La convenuta sostiene quindi che il termine iniziale della prescrizione dell'azione di garanzia andrebbe individuato al
4.3.2020 e che pertanto alla data di notifica dell'atto di citazione, avvenuta in data il 28.6.2021, fosse già decorso il termine annuale di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c..
Va rilevato a proposito che la Corte di Cassazione ha statuito che:
“nel contratto di compravendita, costituiscono - ai sensi dell'art.
2943 c.c., comma 4, - idonei atti interruttivi della prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, prevista dall'art. 1495 c.c., comma
3, le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore compiute nelle forme di cui all'art. 1219 c.c., comma 1, con la produzione dell'effetto generale contemplato dall'art. 2945 c.c., comma 1.” Cassazione civile sez. un., 11/07/2019, (ud. 09/04/2019, dep. 11/07/2019), n.18672 Cassazione civile sez. II, 30/11/2023,
(ud. 24/01/2023, dep. 30/11/2023), n.33380).
Parte attrice ha dimostrato di avere più volte manifestato mediante
Pec del 11.05.2020, 21.05.2020, 08.07.2020 (docc. All. da 10 a 12, non specificamente contestate da parte convenuta) l'intenzione di volersi avvalersi del rimedio della risoluzione del contratto di acquisito in ragione del malfunzionamento del drone. A ciascuna PEC può essere riconosciuta idoneità ad interrompere il decorso della prescrizione, trattandosi di atto di costituzione in mora, rispetto all'attivazione della garanzia. Alla data della notifica dell'atto di citazione (28.6.2021) allora, non può dirsi che fosse decorso il termine annuale di prescrizione delle azioni edilizie, considerato che l'ultima PEC è del 8.7.2020.
Sotto altro profilo, ove si volesse individuare il termine a quo del decorso della prescrizione nel momento della consegna del primo drone poi sostituito, giova rammentare che il riconoscimento del vizio, anche implicito da parte del venditore interrompe il decorso della prescrizione( “L'art. 1495, comma 3, c.c., ove dispone che l'azione di garanzia per vizi della cosa venduta si prescrive "in ogni caso" in un anno dalla consegna, intende far decorrere quel termine anche se il compratore non abbia scoperto il vizio, ma non sottrarre il termine medesimo alle cause di interruzione di cui agli artt. 2943
e segg. c.c.; ne consegue che la prescrizione annuale (nella specie, con riferimento all'azione risarcitoria) deve ritenersi interrotta,
a norma dell'art 2944 c.c., per effetto del riconoscimento, da parte del venditore, del diritto del compratore alla garanzia.”
Sez. 2 - , Ordinanza n. 16766 del 21/06/2019 (Rv. 654550 - 03)
Cass. Civ. 22/09/2023 n. 27076: “Deve premettersi, in diritto, che
i termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495
c.c. riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi
o la mancanza di qualità della cosa pattuita e, pertanto, anche quella di risarcimento dei danni relativi. Il terzo comma prevede che l'azione di garanzia per vizi della cosa venduta si prescriva in ogni caso in un anno dalla consegna. Detto termine decorre anche se il compratore non abbia scoperto il vizio o per il riconoscimento del vizio da parte del venditore sia esclusa la decadenza;
in tale secondo caso, il termine annuale suddetto non si sottrae alle cause di interruzione di cui agli artt. 2943 e segg. c.c., cosicché la prescrizione annuale deve ritenersi - senza dubbio con riferimento all'azione risarcitoria - interrotta, a norma dell'art. 2944 c.c., per effetto del riconoscimento, da parte del venditore, del diritto del compratore alla garanzia.”). I ripetuti interventi di manutenzione e sostituzione (1.5.2019, 31.5.2019, 24.6.2019, con ultima restituzione al 13.12.2019) sono tutti avvenuti entro l'anno dalla vendita. Interventi che non possono essere ricondotti ad una mera politica di customer care del venditore posto che sono sfociati nel marzo 2020, dopo la manifestazione di persistenti problemi il
9.1.2020, nella integrale sostituzione del bene oggetto di acquisto.
Anche sotto tale profilo dunque, l'eccezione prescrizione deve essere rigettata.
5. Nel merito, va preliminarmente osservato che, in materia di vendita l'onere della prova dell'esistenza dei vizi grava in capo all'acquirente (SSUU n.11748/2019)
Si ritiene che, nel caso di specie, i vizi lamentati da parte attrice abbiano trovato conferma.
Parte attrice ha sostenuto l'esistenza dei seguenti vizi del drone acquistato: perdita integrale del segnale di telemetria e del segnale video, problemi di rotazione, malfunzionamento del comando della gimbal (meccanismo che muove la telecamera del drone), distacco del connettore del paracadute, mancato funzionamento del caricabatterie.
La prova testimoniale - deposizione di e Testimone_1 Tes_2
– ha confermato l'esistenza dei vizi lamentati e riscontrato
[...] sostanzialmente che detti vizi rendevano il drone inutilizzabile.
Quanto emerso in sede testimoniale si salda perfettamente anche con l'iter complessivo della vendita per come emerso: dopo l'acquisto,
e prima della decisione di procedere alla integrale sostituzione, vi sono stati infatti, come si è già visto sopra, diversi problemi di funzionamento del drone che hanno comportato intervenuti del venditore.
L'esistenza dei vizi non può essere negata in ragione della dichiarazione di collaudo (doc. 8 all. attore) in quanto, al momento del collaudo, l'acquirente si riservava “di verificare la funzionalità e la sicurezza del sistema”.
Infine, va respinta la tesi secondo cui i difetti lamentati non sarebbero imputabili alla parte venditrice in quanto essa si è limitata ad assemblare prodotti non di sua produzione, giacché il venditore è tenuto comunque alla garanzia di funzionamento del bene.
6. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1453 c.c. e 1455 c.c. in linea generale, nei contratti a prestazioni corrispettive, una parte può agire per ottenere la risoluzione del contratto in caso di inadempimento della controparte, purché si tratti di inadempimento grave e imputabile al debitore inadempiente.
Con particolare riguardo al contratto di vendita, l'art. 1490 c.c. disciplina la garanzia per vizi nel caso in cui la cosa acquistata presenti un'alterazione patologica o una anomalia strutturale che la renda inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuisca in modo apprezzabile il valore: “Gli artt. 1490 e 1492 cod. civ. in tema di azione redibitoria vanno interpretati con riferimento al principio generale di cui all'art. 1455 cod. civ., con la conseguenza che
l'esercizio dell'azione è legittimato soltanto da vizi concretanti inadempimento di non scarsa importanza, i quali sono da individuare in funzione della loro capacità di rendere la cosa inidonea all'uso cui era destinata, secondo apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.” (cfr. Cass. civ. 3716 del 2024)
In particolare, in applicazione del generale istituto della risoluzione ex art. 1453 e ss c.c., ai sensi dell'art. 1492 c.c., il compratore può agire in via redibitoria per la risoluzione del contratto in presenza di vizi e difetti della cosa venduta.
La Suprema Corte ha precisato più volte che: “In materia di compravendita, si verte in ipotesi di vizi redibitori quando la cosa consegnata presenti imperfezioni attinenti al processo di formazione, fabbricazione o produzione di essa, ovvero difetti di qualità essenziali per l'uso cui è destinata.” (Cass. 26402/2023),
I vizi come sopra emersi vanno ricondotti all'ipotesi di cui all'art. di cui 1490 c.c.. Il drone presentava infatti i seguenti problemi: perdita integrale del segnale di telemetria e del segnale video, problemi di rotazione e malfunzionamento del comando della gimbal, ossia del meccanismo che muove la telecamera del drone;
vizi che impediscono al drone di volare e di essere governato in volo rendendolo pressoché inservibile all'uso cui è destinato, trattandosi di un drone finalizzato all'effettuazione di rilievi aerofotogrammetrici ad alta risoluzione centimetrica con acquisizione di dati geo referenziati ed ispezioni termografiche
(cfr. doc all. 1 parte attrice), impossibili da realizzare in presenza dei difetti riscontrati, come confermato anche dalle prove testimoniali.
7. L'accertamento della esistenza dei vizi consente l'ingresso alla risoluzione del contratto di compravendita intervenuto tra le parti ed all'accoglimento della domanda di restituzione del prezzo corrisposto. Così la società convenuta va condannata a restituire agli attori il prezzo della vendita pari ad euro 22.900, oltre iva se dovuta, ed oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo ( “l'obbligo restitutorio relativo all'originaria prestazione pecuniaria (anche in favore della parte non inadempiente) - conseguente ad una pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento - ha natura di debito di valuta e, come tale, non è soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno - da allegarsi e provarsi dal creditore - rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali, ai sensi dell'art. 1224
c.c. (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 5639 del 12/03/2014, Rv. 630187) Cass. sez. II n. 22664 del 5 novembre 2015), e il simmetrico dovere dell'acquirente di restituire quanto acquistato, quale effetto ope legis derivante dalla pronuncia di risoluzione benché ciò non sia oggetto di espressa domanda.
8. La domanda di risarcimento del danno formulata dall'attore va invece respinta non essendo stato allegato, ancora prima che provato, alcun danno patito in conseguenza del malfunzionamento del drone.
Né sarebbe possibile per questo giudicante esercitare liberamente la facoltà prevista dall'art. 1226 c.c. in punto di liquidazione equitativa, giacché essa presuppone che sia concretamente accertata l'ontologica esistenza di un danno risarcibile (cfr. Cass. ordinanza n. 4534 del 22 febbraio 2017, Cass. Sentenza n. 20889 del
17.10.2016).
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico di parte convenuta.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 5.000, oltre accessori di legge ed anticipazioni considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, ritenendo svolte tutte le quattro fasi e liquidando valori prossimi a quelli medi tariffari, non ravvisandosi ragioni per discostarsene.
PQM
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta:
1) ACCOGLIE la domanda di parte attrice e per l'effetto DICHIARA risolto il contratto di acquisito stipulato tra le parti in data 16.1.2019 e condanna a restituire il prezzo CP_2 pari ad euro 22.900 oltre iva se dovuta ed interessi come in parte motiva e ED CO e Parte_3
a restituire quanto acquistato;
[...]
2) CONDANNA in persona del legale rappresentante a CP_2 rifondere le spese di lite del presente giudizio a ED
CO e che si liquidano Parte_3 complessivamente in euro 5.000 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come e se dovute per legge ed anticipazioni.
3) RIGETTA nel resto.
Ravenna, 21/03/2025
Il Giudice dott. Fabrizio Valloni