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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 30/09/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
PROC. N. 874/2024 R.G.
Tribunale Ordinario di Sciacca
VERBALE DI UDIENZA DEL 30/09/2025
All'udienza del 30/09/2025, nella sede del suddetto Tribunale avanti al Giudice Dott. Filippo
Barba, designato con decreto del Presidente per l'istruzione della causa civile portante il n°
874/2024 R.G. promossa da:
NATO A SCIACCA (AG) IL 30/04/1960, C.F.: Parte_1
C.F._1
Rappresentato e difeso: dall'Avv. FONTANETTA STEFANO
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, NATO A SCIACCA (AG) IL 25/03/1953, C.F.: CP_1 C.F._2
, NATO A SCIACCA (AG) IL 20/11/1983, C.F.: CP_2 C.F._3
Rappresentati e difesi: dall'Avv. DI GIOVANNA VINCENZO
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Si dà atto che con decreto del Ministro della Giustizia del 21/02/2014 questo Ufficio è stato autorizzato all'attivazione, a decorrere dal giorno 01/03/2014, del PCT, con esplicita previsione della facoltà delle parti di trasmissione di documenti informatici.
All'odierna udienza sono presenti:
l'Avv. FONTANETTA STEFANO, per parte ricorrente ; Parte_1
l'Avv. DI GIOVANNA VINCENZO, per parte resistente +1. CP_1
L'Avv. FONTANETTA STEFANO, conclude riportandosi alle conclusioni spiegate in seno all'atto introduttivo del presente giudizio;
discute la causa riportandosi a tutti i propri scritti difensivi nonché alle note conclusive depositate nei termini assegnati e chiede che la causa venga decisa.
L'Avv. DI GIOVANNA VINCENZO, conclude riportandosi alle conclusioni spiegate in seno alla propria memoria di costituzione e risposta;
discute la causa riportandosi a tutti i propri scritti difensivi e chiede che la causa venga decisa.
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio per decidere la causa come da sentenza con contestuale motivazione, il cui dispositivo viene letto a fine udienza.
Sciacca 30/09/2025 Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IL G.O.T.
Rientrato dalla camera di consiglio che precede, ha emesso la seguente sentenza con contestuale motivazione.
874/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
IL G.O.T. DEL TRIBUNALE CIVILE DI SCIACCA, DOTT. FILIPPO BARBA, IN DATA DEL
30/09/2025, HA EMESSO LA PRESENTE
SENTENZA CON CONTESTUALE MOTIVAZIONE
NEL PROCEDIMENTO PORTANTE IL N° 874/2024 DEL RUOLO GENERALE AFFARI
CIVILI E CONTENZIOSI VERTENTE TRA:
NATO A SCIACCA (AG) IL 30/04/1960, C.F.: Parte_1
C.F._1
Rappresentato e difeso: dall'Avv. FONTANETTA STEFANO
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, NATO A SCIACCA (AG) IL 25/03/1953, C.F.: CP_1 C.F._2
, NATO A SCIACCA (AG) IL 20/11/1983, C.F.: CP_2 C.F._3
Rappresentati e difesi: dall'Avv. DI GIOVANNA VINCENZO
PARTE RESISTENTE
§*§*§*§*§*§*§*§*§*§ avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni di parte ricorrente: COME DA ODIERNO VERBALE DI CAUSA
Conclusioni di parte resistente:
COME DA ODIERNO VERBALE DI CAUSA
IN FATTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 24.12.2024, parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale per ivi sentir accogliere le seguenti Parte_1 domande e conclusioni:
“- ritenere e dichiarare, per le causali sopra richiamate, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2091 c.c.;
- conseguentemente, dichiarare la revoca, l'inefficacia e/o l'inopponibilità, nei confronti del sig. , dell'atto di donazione in Notaio , rep. n. 48050, Parte_1 Persona_1 racc. n. 16757, trascritto il 9.6.2020 al registro generale n. 8775, registro particolare n. 5554, nei limiti del diritto e della quota di spettanza del sig. , con il quale CP_1 quest'ultimo ha donato al proprio figlio, sig. , in ragione della propria quota CP_2 pari ad ½, la nuda proprietà dell'unità negoziale composta da (i) un appartamento per abitazione al «piano terra a valle» composto da quattro vani, cucina, accessori, veranda e antistante corte di pertinenza esclusiva (per un totale di 8,5 vani), individuato nel Catasto
Fabbricati del Comune di Sciacca al foglio 117, particella 475, sub 7, via Fontana Calda n.
33, p.T., Z.C.2, categoria A/2, classe 5, consistenza 8,5 vani, superficie catastale totale mq.218, rendita catastale € 768,23, e da (ii) un ulteriore appartamento per abitazione al piano «terra a monte», allo stato rustico, con terrazzino e con retrostante corte di pertinenza esclusiva, individuato nel Catasto Fabbricati del Comune di Sciacca al foglio 117, particella
475, sub. 4 e 5 (graffati), via Fontana Calda n. 33, p.T-1 categoria F/3, consistenza 195 mq;
- ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza;
nel merito, in subordine
- nell'ipotesi in cui l'immobile oggetto di revoca sia stato trasferito a terzi dal resistente, con atto opponibile all'odierno ricorrente, condannare il resistente a pagare, in favore del sig.
, l'importo equivalente al credito vantato, entro il limite di valore Parte_1 dell'immobile pervenuto attraverso l'atto di donazione summenzionato;
Con vittoria di spese e compensi”.
A tal fine, rappresentava che, in forza di scrittura privata del 31.5.2017 diveniva cessionario del credito di € 126.606,10, vantato dal cedente nei confronti della Costruzioni Edili di
GE TO & C. S.n.c.. Credito derivante dal finanziamento garantito dai soci della stessa società, tra cui . CP_1 Questi, già consapevole del debito originario gravante sulla società e su essi soci fidejussori, donava al proprio figlio, , la quota parte di proprietà pari al 50% della nuda CP_2 proprietà di un fabbricato composto da due appartamenti.
Il tutto per come specificato in seno al rogito notarile di donazione in Notaio , Persona_1 rep. n. 48050, racc. n. 16757, trascritto il 9.6.2020 al registro generale n. 8775, registro particolare n. 5554, con evidente pregiudizio delle ragioni creditorie e, quindi, con la sussistenza dei presupposti e requisiti per l'azione revocatoria ex art. 2901 cod.civ..
Costituitisi in giudizio, i resistenti e per il tramite del CP_1 CP_2 proprio difensore, contestavano l'intero assunto di parte ricorrente ed eccepivano la carenza dei presupposti per l'accoglimento della spiegata azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ., anche in considerazione del fatto che il credito vantato dal ricorrente non avrebbe potuto considerarsi pregiudicato in virtù dell'esistenza del proprio patrimonio residuale e dei patrimoni degli altri debitori in solido.
Chiedeva, quindi, accogliersi le seguenti conclusioni:
“RITENERE E DICHIARARE l'infondatezza e/o l'inammissibilità della domanda avversaria
e, in conseguenza, rigettarla in toto anche perché non provata.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Assegnato il termine di cui all'art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c., stante la ritenuta natura documentale, il presente giudizio veniva rinviato per la discussione e decisione all'odierna udienza e, una volta precisate le conclusioni ed effettuata la discussione, veniva deciso per il tramite della presente sentenza con contestuale motivazione, il cui dispositivo veniva letto all'esito della camera di consiglio.
MOTIVI
Le domande di parte ricorrente, per quanto infra motivato, sono fondate e vanno accolte.
La norma di cui all'art. 2901 cod. civ., nel momento in cui statuisce che il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni purché ne sussistano i presupposti soggettivi costituiti dal “consilium fraudi” e dalla “scientia damni”, cioè la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, nonché del presupposto oggettivo costituito dall'“eventus damni”, cioè dalla riduzione del patrimonio a garanzia del diritto del creditore.
In concreto, pertanto, tale disposizione codicistica tutela le garanzie patrimoniali cui si avvale il creditore al fine di soddisfare la propria pretesa, nel momento in cui il debitore rechi pregiudizio agli interessi dello stesso, mediante contratti finalizzati alla dismissione, in tutto o in parte, del proprio patrimonio.
Pregiudizio che non necessariamente deve essere concreto ed effettivo, ma può essere anche potenziale, limitando quella che è la libera scelta del creditore procedente su quelli che possono essere i beni da aggredire al fine di soddisfare il proprio credito.
La giurisprudenza di legittimità statuisce che: “In tema di azione revocatoria, condizione essenziale per la tutela del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, tuttavia, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale, alla luce di un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità” (Cass. n° 10298/2025), con ciò cristallizzando il principio già sancito in precedenza per cui: “In tema di revocatoria ordinaria, ai fini della configurabilità del "consilium fraudis" per gli atti di disposizione compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso, del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni” (Cass. n° 17867/2007).
Applicando tali principi giurisprudenziali al caso in esame, una volta documentalmente accertato e non affatto contestato dalla parte resistente che il credito era sorto anteriormente all'atto di disposizione patrimoniale oggetto della declaratoria di inefficacia e considerato, parimenti, che la stessa ha avuto ad oggetto quasi l'intero patrimonio del cedente/debitore, non può che pervenirsi alla conclusione della inequivocabile sussistenza dei presupposti soggettivi, richiesti dalla norma di cui all'art. 2901 cod. civ..
Il resistente/cedente , infatti, prima ancora della stipula della donazione, CP_1 era stato destinatario, quale socio/fidejussore, della notifica del decreto ingiuntivo nonché della notifica dell'avvenuta cessione del credito.
Nonostante la consapevolezza della pendenza debitoria, a prescindere dalla solidarietà, ha volontariamente dismesso, prefiggendosi sicuramente che tale disposizione patrimoniale avrebbe potuto pregiudicare le garanzie del creditore, il proprio patrimonio in favore del figlio
- altro odierno resistente sul quale non può che presumersi, anche in considerazione della disposizione a titolo gratuito, sia la conoscenza della precedente esposizione debitoria del padre che la consapevolezza del potenziale pregiudizio in danno del creditore.
Sussiste, parimenti il requisito oggettivo richiesto dall'art. 2901 cod. civ., costituito dall'“eventus damni”, cioè dalla riduzione del patrimonio a garanzia del diritto del creditore, poiché la disposizione del patrimonio a titolo gratuito ha indiscutibilmente depauperato il patrimonio del debitore/donante e, quindi, ha pregiudicato i diritti del creditore.
Affermare ed addurre che, in forza dell'obbligazione solidale e dell'esistenza anche dei patrimoni degli altri coobbligati in solido, verrebbe meno l'interesse del creditore ad agire in revocatoria, non coglie nel segno.
Ciò poiché la ratio della norma è quella di garantire con l'integrità patrimoniale del debitore le ragioni del creditore, a nulla rilevando che trattasi di obbligazione in solido o meno.
Sul punto, la Suprema Corte ha statuito che “Nel caso in cui l'azione revocatoria sia stata proposta nei confronti di più coobbligati in solido, la valutazione dell'"eventus damni" dev'essere compiuta in relazione a ciascuno dei patrimoni residui singolarmente considerati, dal momento che, potendo il creditore richiedere il pagamento dell'intero a ciascuno dei condebitori, non può assumersi che la sua condizione rimanga invariata qualora, per avere piena soddisfazione, sia tenuto ad escutere più soggetti distinti” (Cass. n° 25883/2023); ed ancora “Qualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore, ricorrendone i presupposti, di promuovere l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento” (Cass. n°
33391/2022; Cass. 6486/2011).
In considerazione di quanto sopra motivato, non può che pervenirsi all'accoglimento delle domande attoree e, pertanto, alla declaratoria di inefficacia del rogito notarile di donazione in Notaio , rep. n. 48050, racc. n. 16757, trascritto il 9.6.2020 al registro Persona_1 generale n. 8775, registro particolare n. 5554, con il quale ha donato al CP_1 figlio la quota pari al 50% della nuda proprietà dell'unità negoziale CP_2 composta da: 1) appartamento per abitazione al «piano terra a valle» composto da quattro vani, cucina, accessori, veranda e antistante corte di pertinenza esclusiva (per un totale di
8,5 vani), individuato nel Catasto Fabbricati del Comune di Sciacca al foglio 117, particella
475, sub 7, via Fontana Calda n. 33, p.T., Z.C.2, categoria A/2, classe 5, consistenza 8,5 vani, superficie catastale totale mq.218, rendita catastale € 768,23; 2) appartamento per abitazione al piano «terra a monte», allo stato rustico, con terrazzino e con retrostante corte di pertinenza esclusiva, individuato nel Catasto Fabbricati del Comune di Sciacca al foglio
117, particella 475, sub. 4 e 5 (graffati), via Fontana Calda n. 33, p.T-1 categoria F/3, consistenza 195 mq.
Alla soccombenza segue anche quella alle spese di lite che vanno liquidate in complessivi
€ 4.902,50, di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.452,50 per la fase decisionale, oltre alle spese sostenute per € 545,00, nonché rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
il G.O.T. del Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- Accoglie la domanda spiegata dal ricorrente e, all'esito e per Parte_1
l'effetto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 cod. civ., inefficace nei confronti dello stesso l'atto di donazione in Notaio , rep. n. 48050, racc. n. 16757, Persona_1 trascritto il 9.6.2020 al registro generale n. 8775, registro particolare n. 5554, con il quale ha donato al figlio la propria quota pari al 50% della CP_1 CP_2 nuda proprietà dell'unità negoziale composta da due appartamenti, ivi meglio identificati;
- Condanna i resistenti e , in solido tra loro, alla refusione CP_1 CP_2 delle spese di lite, in favore del ricorrente che si liquidano in Parte_1 complessivi € 4.902,50, di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.452,50 per la fase decisionale, oltre alle spese sostenute per € 545,00, nonché rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Sciacca, 30/09/2025
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale Ordinario di Sciacca
VERBALE DI UDIENZA DEL 30/09/2025
All'udienza del 30/09/2025, nella sede del suddetto Tribunale avanti al Giudice Dott. Filippo
Barba, designato con decreto del Presidente per l'istruzione della causa civile portante il n°
874/2024 R.G. promossa da:
NATO A SCIACCA (AG) IL 30/04/1960, C.F.: Parte_1
C.F._1
Rappresentato e difeso: dall'Avv. FONTANETTA STEFANO
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, NATO A SCIACCA (AG) IL 25/03/1953, C.F.: CP_1 C.F._2
, NATO A SCIACCA (AG) IL 20/11/1983, C.F.: CP_2 C.F._3
Rappresentati e difesi: dall'Avv. DI GIOVANNA VINCENZO
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Si dà atto che con decreto del Ministro della Giustizia del 21/02/2014 questo Ufficio è stato autorizzato all'attivazione, a decorrere dal giorno 01/03/2014, del PCT, con esplicita previsione della facoltà delle parti di trasmissione di documenti informatici.
All'odierna udienza sono presenti:
l'Avv. FONTANETTA STEFANO, per parte ricorrente ; Parte_1
l'Avv. DI GIOVANNA VINCENZO, per parte resistente +1. CP_1
L'Avv. FONTANETTA STEFANO, conclude riportandosi alle conclusioni spiegate in seno all'atto introduttivo del presente giudizio;
discute la causa riportandosi a tutti i propri scritti difensivi nonché alle note conclusive depositate nei termini assegnati e chiede che la causa venga decisa.
L'Avv. DI GIOVANNA VINCENZO, conclude riportandosi alle conclusioni spiegate in seno alla propria memoria di costituzione e risposta;
discute la causa riportandosi a tutti i propri scritti difensivi e chiede che la causa venga decisa.
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio per decidere la causa come da sentenza con contestuale motivazione, il cui dispositivo viene letto a fine udienza.
Sciacca 30/09/2025 Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IL G.O.T.
Rientrato dalla camera di consiglio che precede, ha emesso la seguente sentenza con contestuale motivazione.
874/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
IL G.O.T. DEL TRIBUNALE CIVILE DI SCIACCA, DOTT. FILIPPO BARBA, IN DATA DEL
30/09/2025, HA EMESSO LA PRESENTE
SENTENZA CON CONTESTUALE MOTIVAZIONE
NEL PROCEDIMENTO PORTANTE IL N° 874/2024 DEL RUOLO GENERALE AFFARI
CIVILI E CONTENZIOSI VERTENTE TRA:
NATO A SCIACCA (AG) IL 30/04/1960, C.F.: Parte_1
C.F._1
Rappresentato e difeso: dall'Avv. FONTANETTA STEFANO
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, NATO A SCIACCA (AG) IL 25/03/1953, C.F.: CP_1 C.F._2
, NATO A SCIACCA (AG) IL 20/11/1983, C.F.: CP_2 C.F._3
Rappresentati e difesi: dall'Avv. DI GIOVANNA VINCENZO
PARTE RESISTENTE
§*§*§*§*§*§*§*§*§*§ avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni di parte ricorrente: COME DA ODIERNO VERBALE DI CAUSA
Conclusioni di parte resistente:
COME DA ODIERNO VERBALE DI CAUSA
IN FATTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 24.12.2024, parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale per ivi sentir accogliere le seguenti Parte_1 domande e conclusioni:
“- ritenere e dichiarare, per le causali sopra richiamate, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2091 c.c.;
- conseguentemente, dichiarare la revoca, l'inefficacia e/o l'inopponibilità, nei confronti del sig. , dell'atto di donazione in Notaio , rep. n. 48050, Parte_1 Persona_1 racc. n. 16757, trascritto il 9.6.2020 al registro generale n. 8775, registro particolare n. 5554, nei limiti del diritto e della quota di spettanza del sig. , con il quale CP_1 quest'ultimo ha donato al proprio figlio, sig. , in ragione della propria quota CP_2 pari ad ½, la nuda proprietà dell'unità negoziale composta da (i) un appartamento per abitazione al «piano terra a valle» composto da quattro vani, cucina, accessori, veranda e antistante corte di pertinenza esclusiva (per un totale di 8,5 vani), individuato nel Catasto
Fabbricati del Comune di Sciacca al foglio 117, particella 475, sub 7, via Fontana Calda n.
33, p.T., Z.C.2, categoria A/2, classe 5, consistenza 8,5 vani, superficie catastale totale mq.218, rendita catastale € 768,23, e da (ii) un ulteriore appartamento per abitazione al piano «terra a monte», allo stato rustico, con terrazzino e con retrostante corte di pertinenza esclusiva, individuato nel Catasto Fabbricati del Comune di Sciacca al foglio 117, particella
475, sub. 4 e 5 (graffati), via Fontana Calda n. 33, p.T-1 categoria F/3, consistenza 195 mq;
- ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza;
nel merito, in subordine
- nell'ipotesi in cui l'immobile oggetto di revoca sia stato trasferito a terzi dal resistente, con atto opponibile all'odierno ricorrente, condannare il resistente a pagare, in favore del sig.
, l'importo equivalente al credito vantato, entro il limite di valore Parte_1 dell'immobile pervenuto attraverso l'atto di donazione summenzionato;
Con vittoria di spese e compensi”.
A tal fine, rappresentava che, in forza di scrittura privata del 31.5.2017 diveniva cessionario del credito di € 126.606,10, vantato dal cedente nei confronti della Costruzioni Edili di
GE TO & C. S.n.c.. Credito derivante dal finanziamento garantito dai soci della stessa società, tra cui . CP_1 Questi, già consapevole del debito originario gravante sulla società e su essi soci fidejussori, donava al proprio figlio, , la quota parte di proprietà pari al 50% della nuda CP_2 proprietà di un fabbricato composto da due appartamenti.
Il tutto per come specificato in seno al rogito notarile di donazione in Notaio , Persona_1 rep. n. 48050, racc. n. 16757, trascritto il 9.6.2020 al registro generale n. 8775, registro particolare n. 5554, con evidente pregiudizio delle ragioni creditorie e, quindi, con la sussistenza dei presupposti e requisiti per l'azione revocatoria ex art. 2901 cod.civ..
Costituitisi in giudizio, i resistenti e per il tramite del CP_1 CP_2 proprio difensore, contestavano l'intero assunto di parte ricorrente ed eccepivano la carenza dei presupposti per l'accoglimento della spiegata azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ., anche in considerazione del fatto che il credito vantato dal ricorrente non avrebbe potuto considerarsi pregiudicato in virtù dell'esistenza del proprio patrimonio residuale e dei patrimoni degli altri debitori in solido.
Chiedeva, quindi, accogliersi le seguenti conclusioni:
“RITENERE E DICHIARARE l'infondatezza e/o l'inammissibilità della domanda avversaria
e, in conseguenza, rigettarla in toto anche perché non provata.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Assegnato il termine di cui all'art. 281 duodecies, comma 4, c.p.c., stante la ritenuta natura documentale, il presente giudizio veniva rinviato per la discussione e decisione all'odierna udienza e, una volta precisate le conclusioni ed effettuata la discussione, veniva deciso per il tramite della presente sentenza con contestuale motivazione, il cui dispositivo veniva letto all'esito della camera di consiglio.
MOTIVI
Le domande di parte ricorrente, per quanto infra motivato, sono fondate e vanno accolte.
La norma di cui all'art. 2901 cod. civ., nel momento in cui statuisce che il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni purché ne sussistano i presupposti soggettivi costituiti dal “consilium fraudi” e dalla “scientia damni”, cioè la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, nonché del presupposto oggettivo costituito dall'“eventus damni”, cioè dalla riduzione del patrimonio a garanzia del diritto del creditore.
In concreto, pertanto, tale disposizione codicistica tutela le garanzie patrimoniali cui si avvale il creditore al fine di soddisfare la propria pretesa, nel momento in cui il debitore rechi pregiudizio agli interessi dello stesso, mediante contratti finalizzati alla dismissione, in tutto o in parte, del proprio patrimonio.
Pregiudizio che non necessariamente deve essere concreto ed effettivo, ma può essere anche potenziale, limitando quella che è la libera scelta del creditore procedente su quelli che possono essere i beni da aggredire al fine di soddisfare il proprio credito.
La giurisprudenza di legittimità statuisce che: “In tema di azione revocatoria, condizione essenziale per la tutela del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, tuttavia, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale, alla luce di un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità” (Cass. n° 10298/2025), con ciò cristallizzando il principio già sancito in precedenza per cui: “In tema di revocatoria ordinaria, ai fini della configurabilità del "consilium fraudis" per gli atti di disposizione compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso, del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni” (Cass. n° 17867/2007).
Applicando tali principi giurisprudenziali al caso in esame, una volta documentalmente accertato e non affatto contestato dalla parte resistente che il credito era sorto anteriormente all'atto di disposizione patrimoniale oggetto della declaratoria di inefficacia e considerato, parimenti, che la stessa ha avuto ad oggetto quasi l'intero patrimonio del cedente/debitore, non può che pervenirsi alla conclusione della inequivocabile sussistenza dei presupposti soggettivi, richiesti dalla norma di cui all'art. 2901 cod. civ..
Il resistente/cedente , infatti, prima ancora della stipula della donazione, CP_1 era stato destinatario, quale socio/fidejussore, della notifica del decreto ingiuntivo nonché della notifica dell'avvenuta cessione del credito.
Nonostante la consapevolezza della pendenza debitoria, a prescindere dalla solidarietà, ha volontariamente dismesso, prefiggendosi sicuramente che tale disposizione patrimoniale avrebbe potuto pregiudicare le garanzie del creditore, il proprio patrimonio in favore del figlio
- altro odierno resistente sul quale non può che presumersi, anche in considerazione della disposizione a titolo gratuito, sia la conoscenza della precedente esposizione debitoria del padre che la consapevolezza del potenziale pregiudizio in danno del creditore.
Sussiste, parimenti il requisito oggettivo richiesto dall'art. 2901 cod. civ., costituito dall'“eventus damni”, cioè dalla riduzione del patrimonio a garanzia del diritto del creditore, poiché la disposizione del patrimonio a titolo gratuito ha indiscutibilmente depauperato il patrimonio del debitore/donante e, quindi, ha pregiudicato i diritti del creditore.
Affermare ed addurre che, in forza dell'obbligazione solidale e dell'esistenza anche dei patrimoni degli altri coobbligati in solido, verrebbe meno l'interesse del creditore ad agire in revocatoria, non coglie nel segno.
Ciò poiché la ratio della norma è quella di garantire con l'integrità patrimoniale del debitore le ragioni del creditore, a nulla rilevando che trattasi di obbligazione in solido o meno.
Sul punto, la Suprema Corte ha statuito che “Nel caso in cui l'azione revocatoria sia stata proposta nei confronti di più coobbligati in solido, la valutazione dell'"eventus damni" dev'essere compiuta in relazione a ciascuno dei patrimoni residui singolarmente considerati, dal momento che, potendo il creditore richiedere il pagamento dell'intero a ciascuno dei condebitori, non può assumersi che la sua condizione rimanga invariata qualora, per avere piena soddisfazione, sia tenuto ad escutere più soggetti distinti” (Cass. n° 25883/2023); ed ancora “Qualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore, ricorrendone i presupposti, di promuovere l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento” (Cass. n°
33391/2022; Cass. 6486/2011).
In considerazione di quanto sopra motivato, non può che pervenirsi all'accoglimento delle domande attoree e, pertanto, alla declaratoria di inefficacia del rogito notarile di donazione in Notaio , rep. n. 48050, racc. n. 16757, trascritto il 9.6.2020 al registro Persona_1 generale n. 8775, registro particolare n. 5554, con il quale ha donato al CP_1 figlio la quota pari al 50% della nuda proprietà dell'unità negoziale CP_2 composta da: 1) appartamento per abitazione al «piano terra a valle» composto da quattro vani, cucina, accessori, veranda e antistante corte di pertinenza esclusiva (per un totale di
8,5 vani), individuato nel Catasto Fabbricati del Comune di Sciacca al foglio 117, particella
475, sub 7, via Fontana Calda n. 33, p.T., Z.C.2, categoria A/2, classe 5, consistenza 8,5 vani, superficie catastale totale mq.218, rendita catastale € 768,23; 2) appartamento per abitazione al piano «terra a monte», allo stato rustico, con terrazzino e con retrostante corte di pertinenza esclusiva, individuato nel Catasto Fabbricati del Comune di Sciacca al foglio
117, particella 475, sub. 4 e 5 (graffati), via Fontana Calda n. 33, p.T-1 categoria F/3, consistenza 195 mq.
Alla soccombenza segue anche quella alle spese di lite che vanno liquidate in complessivi
€ 4.902,50, di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.452,50 per la fase decisionale, oltre alle spese sostenute per € 545,00, nonché rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
il G.O.T. del Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- Accoglie la domanda spiegata dal ricorrente e, all'esito e per Parte_1
l'effetto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 cod. civ., inefficace nei confronti dello stesso l'atto di donazione in Notaio , rep. n. 48050, racc. n. 16757, Persona_1 trascritto il 9.6.2020 al registro generale n. 8775, registro particolare n. 5554, con il quale ha donato al figlio la propria quota pari al 50% della CP_1 CP_2 nuda proprietà dell'unità negoziale composta da due appartamenti, ivi meglio identificati;
- Condanna i resistenti e , in solido tra loro, alla refusione CP_1 CP_2 delle spese di lite, in favore del ricorrente che si liquidano in Parte_1 complessivi € 4.902,50, di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.452,50 per la fase decisionale, oltre alle spese sostenute per € 545,00, nonché rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Sciacca, 30/09/2025
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.