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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 07/02/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 755/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Sezione Specializzata delle Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Elena Covi Presidente dott. Birgit Fischer Giudice rel. ed est. dott. Michael Grossmann Giudice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 755/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. dott. NUCCI MARCO, con studio in
Milano, Via Solferino n. 7, presso il quale ha eletto domicilio;
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. dott. STACUL ANDREAS, con studio in Bolzano, Via della Mendola n. 2/B, presso il quale ha eletto domicilio;
CONVENUTA in punto: abuso di dipendenza economica- risarcimento dei danni;
rimessa al competente Collegio, per la decisione, a seguito di concessione di un termine ex art. 127 ter cpc, sino al 31.10.2024, in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI della parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bolzano, Sezione Specializzata in materia di
Imprese, disattesa ogni contraria istanza e secondo la miglior formula, così giudicare: NEL
MERITO IN VIA PRINCIPALE: - accertare e dichiarare, per i motivi di cui agli atti di parte attrice e con ogni miglior motivazione, l'intervenuto abuso di dipendenza economica, ai sensi
pagina 1 di 10 dell'art. 9, Legge n. 192/1998, perpetrato da a danno di parte attrice, e, Controparte_2 dunque, accertare e dichiarare l'illegittimità/illiceità dell'intervenuta interruzione/mancato rinnovo del contratto di distribuzione inter partes (in essere dal 1.1.2019) a decorrere dal
31.12.2021; - per l'effetto, condannare , in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, a corrispondere a l'importo di € 1.305.135 (euro CP_1
unmilionetrecentocinquemilacentotrentacinque) – o di quel diverso importo, maggiore o minore, accertato in corso di causa e/o ritenuto di giustizia, anche secondo equità – a titolo di risarcimento danni per le causali ed i titoli indicati in atti;
- accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 96 c.p.c. di e, per l'effetto, condannare parte convenuta Controparte_2
al risarcimento del relativo danno in favore di con liquidazione dello stesso CP_1 anche in via equitativa. In via istruttoria:… OMISSIS… IN OGNI CASO: - con vittoria di spese
e competenze professionali, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.” della parte convenuta: “Voglia il Giudice adito: Rigettare tutte le domande di parte attrice per i motivi di cui in narrativa ed in quanto infondate in fatto ed in diritto;
con rifusione delle spese di causa. In via subordinata istruttoria OMISSIS”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto. Domande delle parti.
1.1. La società attorea espone di essere attiva nel settore del commercio al minuto ed all'ingrosso, sia in Italia che all'estero - anche quale rappresentante o agente di commercio - di macchine per la stampa ed il trattamento di documenti;
dall'anno della sua costituzione (2010) il suo core business sarebbe sempre stato orientato alla vendita, sia come distributore che come agente, di macchinari per la produzione di etichette ed imballaggi.
Nell'anno 2010 avrebbe concluso un contratto di agenzia per la promozione della CP_1 vendita di macchine da stampa industriali di etichette e relativi consumabili, con l'odierna convenuta (già ), la quale sarebbe una società leader Controparte_2 Controparte_3
nel mercato della produzione e commercio di attrezzature e sistemi meccanici ed elettronici, segnatamente per attrezzature fototecniche e attrezzature per l'industria della stampa.
Nel 2015, a seguito di lunghe trattative, l'attrice sarebbe riuscita a concludere un contratto di agenzia e distribuzione con la convenuta, in esclusiva per il territorio italiano e della c.d. Svizzera italiana (v. doc. 5 dell'attrice), in forza del quale la società avrebbe potuto seguire sia la vendita che l'assistenza tecnica delle macchine a marchio vendute ai propri clienti, stipulare CP_2
pagina 2 di 10 contratti di manutenzione nonché comprare dalla convenuta e rivendere ai propri clienti l'inchiostro, i consumabili vari ed i pezzi di ricambio con notevoli margini di guadagno.
Secondo l'attrice, in forza del contratto sottoscritto in data 1.5.2015, essa avrebbe assunto, da un lato, relativamente alle macchine di produzione della convenuta, la qualità di agente e, dall'altro lato, relativamente a pezzi di ricambio, consumabili ed inchiostro, la funzione di distributore della stessa convenuta, con l'onere di formare il proprio personale al fine di soddisfare nel migliore dei modi le esigenze della clientela.
L'avere assunto la qualità di agente/distributore ufficiale di per tutto il mercato italiano e CP_2 della Svizzera italiana avrebbe consentito all'attrice significativi ricavi.
La mole di lavoro avrebbe comportato che tutta l'attività di fosse sostanzialmente CP_1 orientata a soddisfare esclusivamente l'adempimento del contratto de quo; l'intera organizzazione dell'attrice sarebbe stata - sin dal 2015 - finalizzata all'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal rapporto contrattuale concluso con la convenuta.
Il contratto in questione, scaduto il 31.12.2016, si sarebbe rinnovato con durata annuale sino alla fine del 2018, quando le parti avrebbero stipulato (seppur solo verbalmente) un nuovo contratto di distribuzione della durata triennale a decorrere dal 1.1.2019, con estensione dell'attività di distribuzione da parte di a tutti i prodotti della convenuta ed interruzione del rapporto CP_1
di agenzia.
Nel mentre, nell'anno 2017, l'attrice avrebbe ottenuto anche l'affidamento, da parte della convenuta, dell'attività di assistenza tecnica e manutenzione delle stampanti per etichette e confezioni di produzione della convenuta, con efficacia 1.10.2017/30.9.2018, contratto poi rinnovatosi annualmente sino alla scadenza del 30.9.2020 (doc. 8 dell'attrice).
L'imponente e consistente attività svolta per le macchine e la componentistica di produzione della convenuta avrebbe sollecitato l'interesse di altra società attiva nel medesimo settore della società attorea, la ET srl, la quale avrebbe preso contatti dapprima con l'amministratore unico dell'attrice e successivamente con i dirigenti della convenuta.
Invero, alla fine del 2019 vi sarebbe stato un incontro tra gli amministratori di ET i quali avrebbero rappresentato la determinazione della società di acquisire una partecipazione in ciò a condizione che il rapporto contrattuale all'epoca in essere ed in scadenza al CP_1
31.12.2021 fosse rinnovato per almeno ulteriori 3 anni, ricevendo sul punto ampie rassicurazioni da parte della società convenuta.
pagina 3 di 10 Successivamente, sulla base delle rassicurazioni ricevute, con atto del 23.7.2020, la ET srl avrebbe acquisito il 10% di divenendone quindi socia;
i rapporti contrattuali tra le CP_1
parti sarebbero proseguiti con ampia reciproca soddisfazione e sarebbe stato concordato un appuntamento “a distanza” a novembre 2020 per pianificare l'attività futura nell'ottica del rinnovo dei contratti di distribuzione e di assistenza tecnica, in scadenza – rispettivamente – al
31.12.2020 ed al 31.12.2021.
Ciò nonostante, del tutto inopinatamente, la convenuta avrebbe iniziato a porre in essere un disegno preordinato, volto a sottrarre all'attrice tanto l'attività di assistenza e manutenzione, quanto quella di distribuzione, all'evidente fine di poter significativamente aumentare i propri ricavi, approfittando di un mercato (quello italiano e della Svizzera italiana) sviluppato e consolidato dall'attrice in oltre 10 anni di attività.
Ed infatti, non solo alla fine dell'anno 2020 la convenuta avrebbe comunicato all'attrice il recesso dal contratto di assistenza e manutenzione, ma avrebbe comunicato a – nonostante le CP_1
rassicurazioni fornite nel tempo— anche la propria decisione, in spregio alle legittime e fondate aspettative dell'attrice, di porre fine al rapporto di distribuzione, con decorrenza dal 31.12.2021.
Il contenuto delle comunicazioni, a riguardo ricevute dalla convenuta confermerebbero l'atteggiamento prevaricatore della convenuta, la quale avrebbe sfruttato la propria posizione di forza nei confronti dell'odierna attrice al fine di imporre un nuovo rapporto contrattuale, di gran lunga meno redditizio per l'attrice, in spregio alle più elementari regole di buona fede.
Le parti avrebbero quindi concluso, in data 16.12.2021, un contratto di agenzia avente ad oggetto la promozione dei prodotti della convenuta in esclusiva per il territorio italiano, con provvigioni sugli affari conclusi variabili dall'1% al 3% in funzione della tipologia di prodotto oggetto dell'affare procurato dall'agente (v. doc. 17 dell'attrice), a fronte del circa 20% di margine che il contratto di distribuzione non rinnovato avrebbe consentito all'attrice di ottenere sulle singole vendite.
Tale contratto di agenzia sarebbe stato accettato dall'attrice al solo fine di poter sopravvivere, posto che l'intera organizzazione aziendale sarebbe stata esclusivamente funzionale all'esecuzione dei contratti conclusi con la convenuta, la quale, da parte sua, avrebbe imposto all'attrice, come unica soluzione possibile, la conclusione di un accordo di gran lunga meno redditizio per profittando della posizione di dipendenza economica di quest'ultima. CP_1
pagina 4 di 10 Argomenta l'attrice che il comportamento della società convenuta sarebbe riconducibile ad una fattispecie di abuso di dipendenza economica ex art. 9, L. 192/1998, per avere la convenuta arbitrariamente interrotto il rapporto di distribuzione, nonostante le reiterate rassicurazioni circa un suo rinnovo triennale alla scadenza del 31.12.2021, ed imposto all'attrice la conclusione di un contratto di agenzia con preventivabile grave decremento dei ricavi, il che verrebbe comprovato dal raffronto tra le risultanze dei bilanci di relativi agli anni 2019, 2020 e 2021 e la CP_1
situazione patrimoniale della stessa al 30.9.2022 (v. docc. 18- 19 dell'attrice).
L'attrice si sarebbe vista anche costretta a licenziare una propria dipendente a causa della cessazione del rapporto di distribuzione;
inoltre, il socio ET si sarebbe determinato a voler uscire dalla compagine dell'attrice, per cui il socio si sarebbe visto costretto a negoziare Per_1
l'acquisto del 10% di proprietà di ET.
A nulla sarebbero valsi i tentativi della società esponente di trovare sul mercato, in tempi brevi, delle alternative soddisfacenti.
L'attrice fa quindi valere un danno risarcibile, per mancato guadagno, che quantifica in €
1.305.135,00, a titolo di ricavi che avrebbe percepito in caso di rinnovo triennale del contratto di distribuzione.
1.2. La convenuta, costituendosi, ha ampiamente contestato, in fatto e diritto, nell'an e nel quantum, le richieste risarcitorie fatte valere.
In particolare, e tra l'altro, la convenuta sostiene che tra le parti non sarebbe stato concluso un contratto di distribuzione (in quanto un tale contratto, denominato “partner agreement” sarebbe
Contr esistito solo con la diversa soc. società svizzera riconducibile sempre allo stesso legale rappresentante della società attorea), ma un contratto di agenzia con deposito (doc. 5 attoreo), sottoscritto il 01.06.2015 con durata sino al 31.12.2016 e cessato, in realtà, in detta data, in assenza di rinnovo scritto ex art. 3 del contratto.
Poi il rapporto di fatto sarebbe proseguito, senza titolo, senza vincolo e senza contratto, ma con una pluralità di singole, distinte, ed a sé stanti, vendite etc. sino alla metà del 2021, quando le parti avrebbero iniziato trattative ed in data 16.12.2021 sarebbe stato firmato il contratto di agenzia con decorrenza del 01.01.2022.
Questo contratto di agenzia sarebbe poi stato risolto da parte della convenuta in data 23.09.2022 ex art. 12 del contratto ed art. 1750 c.c., nonché per violazione degli art. 6 ed 8 del contratto pagina 5 di 10 stesso per violazione dei patti contrattuali e per inadempimento imputabile esclusivamente all'attrice.
Infatti, dopo l'01.01.2022 (inizio decorrenza del contratto di agenzia sottoscritto il 16.12.2021)
l'attrice sarebbe rimasta inattiva e totalmente inadempiente agli obblighi contrattuali assunti;
tra l'altro non avrebbe procurato alcun ordine e, anzi, avrebbe svolto attività concorrenziale (art. 6) e non avrebbe mantenuto contatto con la clientela.
2. In diritto.
2.1. Va premesso che parte attrice non ha insistito, in modo preciso e puntale, nell'eccezione di nullità della testimonianza del teste , sentito in sede di udienza del 19.3.2024, Testimone_1
per cui la relativa eccezione deve ritenersi rinunciata (cfr. sentenza SS.UU. Cass. civ. Corte di, n.
9456/2023).
2.2. Nel merito, le domande attoree vanno respinte per le seguenti assorbenti ragioni.
2.3. In primo luogo, parte attrice non ha comprovato che, prima della conclusione del contratto di agenzia del 16.12.2021 (v. doc. 17 dell'attrice) era in atto, con la parte convenuta, un vero e proprio contratto di distribuzione commerciale.
2.4. Secondo condivisibile giurisprudenza e dottrina, tale contratto integra un contratto atipico, avente natura di “contratto normativo”, dal quale deriva per il concessionario il duplice obbligo di promuovere la formazione di singoli contratti di compravendita e di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti che gli vengono forniti, mediante la stipula a condizioni predeterminate nell'accordo iniziale (cfr. Cassazione civile sez. VI, 05/11/2020, n.24674: “Il contratto di distribuzione commerciale o di concessione di vendita è un contratto atipico, non inquadrabile tra quelli di scambio con prestazioni periodiche, avente natura di contratto normativo, dal quale deriva l'obbligo per il concessionario sia di promuovere la formazione di singoli contratti di compravendita, sia di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti, che gli vengono forniti, mediante la stipulazione a condizioni predeterminate nell'accordo iniziale. Tale contratto differisce da quello di agenzia perché in esso la collaborazione tra concedente e concessionario, pur prevista, non assurge ad elemento determinante.”, v. inoltre sentenza Corte giustizia UE sez.
III, 13/10/2011, n.439, secondo la quale la concessione di vendita è un contratto di distribuzione che viene stipulato da due imprenditori autonomi, attraverso il quale vengono regolate, per la durata del rapporto, tutte le vendite che verranno effettuate in costanza di detto accordo. Il produttore può, in tal modo, contemperare l'esigenza di non assumere i costi ed i rischi di pagina 6 di 10 gestione, normalmente connessi alla distribuzione dei prodotti, con l'esigenza di pari rilevanza di non disinteressarsi della loro commercializzazione;
gli obblighi ricorrenti del concessionario sarebbero quelli relativi allo svolgimento di attività volte al reperimento della clientela e alla promozione e pubblicizzazione dei prodotti di concerto con il concedente, alla organizzazione di vendita, alla visita e assistenza ai clienti, alla informazione al concedente, ai criteri di vendita commerciale da seguire).
2.5. Affinché un contratto possa essere qualificato come contratto di distribuzione è dunque necessaria la sussistenza, in capo al concessionario, di obbligazioni ulteriori rispetto alla mera rivendita di prodotti del concedente, dovendo il primo – in cambio di una remunerazione costituita dal vantaggio concorrenziale che gli deriva dal diritto di esclusiva o “quasi -esclusiva” per vendere i prodotti del concedente in un dato mercato, nonché dall'eventuale aiuto fornitogli in materia di accesso agli strumenti pubblicitari, di trasmissione del “know -how” o di agevolazioni di pagamento – svolgere un'attività positiva finalizzata a garantire la distribuzione dei prodotti del concedente e a contribuire ad ampliarne la diffusione, così offrendo, anche in virtù della garanzia di approvvigionamento, ed eventualmente della sua partecipazione alla strategia commerciale del concedente, servizi e vantaggi che non possono essere offerti da un semplice rivenditore, e che si traducono nella possibilità di conquistare, a vantaggio dei prodotti del concedente, una maggiore porzione di quel mercato.
2.6. Parte attrice fa riferimento a riguardo, in primo luogo, al contratto concluso dalle parti in data
1.6.2015 (v. doc. 5 di parte attrice), che però, secondo quanto stabilito al suo art. 3, è scaduto già il 31.12.2016; a prescindere dalla qualifica di tale rapporto contrattuale, sarebbe spettato quindi a parte attrice fornire prova circa la volontà delle parti di instaurare (un) nuovo rapporto contrattuale avente le caratteristiche di un contratto di distribuzione, prova che non è stata raggiunta.
2.7. A riguardo appare significativa la sussistenza di un contratto scritto di distribuzione in essere tra la convenuta e la (con lo stesso socio unico e Controparte_5 amministratore unico ), nel periodo in questione, ed in particolare dall'01.01.2019 Persona_2
al 31.12.2021 (cfr. doc. 10 della convenuta).
2.8. Se anche il teste ha poi parlato, in modo generico, di un contratto di distribuzione Tes_1
in essere tra le parti, la sussistenza di un tale rapporto, nel periodo in questione, è stato espressamente esclusa da altri testi.
pagina 7 di 10 Il teste ha, infatti, dichiarato: “non c'era un contratto con la prima, c'era un Tes_2 CP_1
contratto con la LP Svizzera, noi avevamo contatti con il sig. ma comunque con la Per_1 non c'era nessun contratto;
avevamo lavorato con il sig. Durante il 2021 CP_1 Per_1
l'idea della era quello di rafforzare il mercato dell'Italia, in quanto nel passato non CP_2 Per_1 voleva più fare il servizio, quindi l'assistenza post- vendita, già due o tre anni fa aveva detto che non ce la faceva più e ha chiesto alla di fare il servizio post- vendita.” CP_2
Il teste ha poi riferito: “posso dire che inizialmente, nei primi anni, ad iniziare ca. dal Tes_3
2010 c'era un contratto di agenzia con la poi abbiamo cambiato il contratto, ma anche CP_1
la ditta, che non era più la ma la LP Svizzera, rappresentata sempre dal sig. e CP_1 Per_1
la forma di contratto era un contratto di distribuzione, del quale facevano parte sia la vendita che il servizio. A.d.r. il territorio del contratto con la L&P Svizzera era sia l'Italia, sia la Svizzera italiana.”.
2.9. In realtà, parte attrice non ha né dedotto, tempestivamente ed in modo specifico, né tantomeno provato, quale sarebbe stata l'attività che essa (e non la soc.
[...]
avrebbe svolto, nel periodo tra il 2017 e il 2021. In assenza di tale Controparte_5
fatto, non si può concludere, nemmeno per facta concludentia, che sia intercorso un vero e proprio contratto di distribuzione scadente il 31.12.2021, anche senza diritto di esclusiva (che non può considerarsi un elemento essenziale del contratto di distribuzione, cfr. Corte appello Cagliari,
11/04/2007, n.111)
2.10. Peraltro, addirittura se si prescindesse da tutto ciò e si ritenesse che si sarebbe svolto, nel predetto periodo, un rapporto contrattuale da qualificarsi come contratto di distribuzione, deve ritenersi dirimente, che, secondo le stesse deduzioni della parte attrice, tale rapporto contrattuale, non era a tempo indeterminato, ma aveva la sua naturale scadenza in data 31.12.2021.
2.11. Se, infatti, è vero, che l'art. 9 della legge n. 192/1998 vieta l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice, prevedendo il comma 2 della stessa norma specificamente che l'abuso può consistere anche nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto, nel presente caso non può neanche parlarsi di una “interruzione”, quanto meno arbitraria, delle relazioni commerciali, emergendo dalle stesse deduzioni dell'attrice, nonché dalle dichiarazioni testimoniali assunte in corso di causa, che per entrambe le parti era chiaro che si sarebbe dovuto pagina 8 di 10 concludere un nuovo contratto, in ordine al quale venivano intavolate complesse trattative, già a partire da giugno 2021 (cfr. tra le altre: testimonianze , Tes_3 Tes_2
2.12. La mera circostanza che all'esito di tali trattative il precedente rapporto contrattuale, concluso a tempo determinato, secondo la stessa impostazione attorea, non sarebbe stato rinnovato alle stesse condizioni (asseritamente) in atti prima del rinnovo, non può integrare l'abuso di una posizione dominante.
2.13. A riguardo va tenuto conto che il contratto di distribuzione, in quanto atipico, segue le norme generali sui contratti, con applicazione di alcuni principi dettati in tema di contratto di mandato (artt. 1703 e ss. c.c.), e di somministrazione (artt. 1559 e ss. c.c.).
2.14. Ne consegue che, se il contratto è stato stipulato a tempo determinato, non può essere sciolto in anticipo salvo gravi inadempienze, ma durerà fino alla naturale scadenza, mentre, se è a tempo indeterminato, può essere sciolto unilateralmente con congruo preavviso.
2.15. Soltanto per quest'ultimo caso (che non è il presente), la Corte Suprema ha affermato, con la nota sentenza Cass. Civ. n. 20106/2009, che non si può escludere la possibilità del giudicante di valutare se il diritto di recesso ad nutum sia stato esercitato secondo buona fede, e che nel caso contrario può essere configurabile un esercizio abusivo di tale diritto;
a riguardo, peraltro, condivisibile giurisprudenza di merito, come le sentenze del Tribunale di Milano n. 12649/2018 e del Tribunale di Perugia, n.932/2020, ha affermato che è legittimo il recesso del concedente dal contratto di distribuzione, motivato dall'esigenza di riorganizzare e razionalizzare la rete di vendita, senza che il concessionario possa lamentare un abuso del diritto in considerazione della mera disparità della forza contrattuale ed economica.
2.16. La presente fattispecie si differenzia in ogni caso da tale casistica, proprio in quanto il rapporto in essere tra le parti, a prescindere dalla sua qualificazione, secondo la stessa attrice doveva scadere il 31.12.2021, per cui le parti hanno intentato delle trattative per addivenire ad un
(nuovo) accordo e non può ritenersi sussistente un diritto dell'attrice alla conclusione di un
(nuovo) rapporto contrattuale alle stesse (asserite) condizioni.
2.17. Quindi, del tutto a prescindere dalla circostanza, se vi siano state effettivamente delle rassicurazioni, da parte della convenuta, sul “rinnovo” del precedente rapporto contrattuale – il che in realtà non appare essere stato confermato dalle testimonianze assunte in corso di causa
(cfr. testimonianze , – nella presente fattispecie non potrebbe comunque Tes_1 Tes_3
ritenersi che i rapporti commerciali in essere siano stati interrotti in un modo costituente abuso.
pagina 9 di 10 2.18. A tutto quanto sin d'ora dedotto consegue senz'altro il rigetto di tutte le domande attoree, con assorbimento di tutte le altre richieste, difese ed eccezioni delle parti.
3. Spese di lite.
3.1. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 cpc) e vengono quindi accollate a parte attrice soccombente;
per la liquidazione dei compensi non vi sono ragioni per discostarsi dai valori medi di cui al d.m n. 55/2014 (tab. 2), per lo scaglione di valore applicabile (da € 1.000,000,00 ad €
2.000.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande attoree tutte, condanna l'attrice a rimborsare alla parte convenuta , CP_1 Controparte_2 le spese di lite, che si liquidano in € 37.951,00 per compensi, € 3,50 per spese vive, 15% spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge e successive occorrende.
Bolzano, 6 febbraio 2025
La Giudice rel. ed est. La Presidente
Birgit Fischer Elena Covi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Sezione Specializzata delle Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Elena Covi Presidente dott. Birgit Fischer Giudice rel. ed est. dott. Michael Grossmann Giudice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 755/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. dott. NUCCI MARCO, con studio in
Milano, Via Solferino n. 7, presso il quale ha eletto domicilio;
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. dott. STACUL ANDREAS, con studio in Bolzano, Via della Mendola n. 2/B, presso il quale ha eletto domicilio;
CONVENUTA in punto: abuso di dipendenza economica- risarcimento dei danni;
rimessa al competente Collegio, per la decisione, a seguito di concessione di un termine ex art. 127 ter cpc, sino al 31.10.2024, in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI della parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bolzano, Sezione Specializzata in materia di
Imprese, disattesa ogni contraria istanza e secondo la miglior formula, così giudicare: NEL
MERITO IN VIA PRINCIPALE: - accertare e dichiarare, per i motivi di cui agli atti di parte attrice e con ogni miglior motivazione, l'intervenuto abuso di dipendenza economica, ai sensi
pagina 1 di 10 dell'art. 9, Legge n. 192/1998, perpetrato da a danno di parte attrice, e, Controparte_2 dunque, accertare e dichiarare l'illegittimità/illiceità dell'intervenuta interruzione/mancato rinnovo del contratto di distribuzione inter partes (in essere dal 1.1.2019) a decorrere dal
31.12.2021; - per l'effetto, condannare , in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, a corrispondere a l'importo di € 1.305.135 (euro CP_1
unmilionetrecentocinquemilacentotrentacinque) – o di quel diverso importo, maggiore o minore, accertato in corso di causa e/o ritenuto di giustizia, anche secondo equità – a titolo di risarcimento danni per le causali ed i titoli indicati in atti;
- accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 96 c.p.c. di e, per l'effetto, condannare parte convenuta Controparte_2
al risarcimento del relativo danno in favore di con liquidazione dello stesso CP_1 anche in via equitativa. In via istruttoria:… OMISSIS… IN OGNI CASO: - con vittoria di spese
e competenze professionali, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.” della parte convenuta: “Voglia il Giudice adito: Rigettare tutte le domande di parte attrice per i motivi di cui in narrativa ed in quanto infondate in fatto ed in diritto;
con rifusione delle spese di causa. In via subordinata istruttoria OMISSIS”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto. Domande delle parti.
1.1. La società attorea espone di essere attiva nel settore del commercio al minuto ed all'ingrosso, sia in Italia che all'estero - anche quale rappresentante o agente di commercio - di macchine per la stampa ed il trattamento di documenti;
dall'anno della sua costituzione (2010) il suo core business sarebbe sempre stato orientato alla vendita, sia come distributore che come agente, di macchinari per la produzione di etichette ed imballaggi.
Nell'anno 2010 avrebbe concluso un contratto di agenzia per la promozione della CP_1 vendita di macchine da stampa industriali di etichette e relativi consumabili, con l'odierna convenuta (già ), la quale sarebbe una società leader Controparte_2 Controparte_3
nel mercato della produzione e commercio di attrezzature e sistemi meccanici ed elettronici, segnatamente per attrezzature fototecniche e attrezzature per l'industria della stampa.
Nel 2015, a seguito di lunghe trattative, l'attrice sarebbe riuscita a concludere un contratto di agenzia e distribuzione con la convenuta, in esclusiva per il territorio italiano e della c.d. Svizzera italiana (v. doc. 5 dell'attrice), in forza del quale la società avrebbe potuto seguire sia la vendita che l'assistenza tecnica delle macchine a marchio vendute ai propri clienti, stipulare CP_2
pagina 2 di 10 contratti di manutenzione nonché comprare dalla convenuta e rivendere ai propri clienti l'inchiostro, i consumabili vari ed i pezzi di ricambio con notevoli margini di guadagno.
Secondo l'attrice, in forza del contratto sottoscritto in data 1.5.2015, essa avrebbe assunto, da un lato, relativamente alle macchine di produzione della convenuta, la qualità di agente e, dall'altro lato, relativamente a pezzi di ricambio, consumabili ed inchiostro, la funzione di distributore della stessa convenuta, con l'onere di formare il proprio personale al fine di soddisfare nel migliore dei modi le esigenze della clientela.
L'avere assunto la qualità di agente/distributore ufficiale di per tutto il mercato italiano e CP_2 della Svizzera italiana avrebbe consentito all'attrice significativi ricavi.
La mole di lavoro avrebbe comportato che tutta l'attività di fosse sostanzialmente CP_1 orientata a soddisfare esclusivamente l'adempimento del contratto de quo; l'intera organizzazione dell'attrice sarebbe stata - sin dal 2015 - finalizzata all'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal rapporto contrattuale concluso con la convenuta.
Il contratto in questione, scaduto il 31.12.2016, si sarebbe rinnovato con durata annuale sino alla fine del 2018, quando le parti avrebbero stipulato (seppur solo verbalmente) un nuovo contratto di distribuzione della durata triennale a decorrere dal 1.1.2019, con estensione dell'attività di distribuzione da parte di a tutti i prodotti della convenuta ed interruzione del rapporto CP_1
di agenzia.
Nel mentre, nell'anno 2017, l'attrice avrebbe ottenuto anche l'affidamento, da parte della convenuta, dell'attività di assistenza tecnica e manutenzione delle stampanti per etichette e confezioni di produzione della convenuta, con efficacia 1.10.2017/30.9.2018, contratto poi rinnovatosi annualmente sino alla scadenza del 30.9.2020 (doc. 8 dell'attrice).
L'imponente e consistente attività svolta per le macchine e la componentistica di produzione della convenuta avrebbe sollecitato l'interesse di altra società attiva nel medesimo settore della società attorea, la ET srl, la quale avrebbe preso contatti dapprima con l'amministratore unico dell'attrice e successivamente con i dirigenti della convenuta.
Invero, alla fine del 2019 vi sarebbe stato un incontro tra gli amministratori di ET i quali avrebbero rappresentato la determinazione della società di acquisire una partecipazione in ciò a condizione che il rapporto contrattuale all'epoca in essere ed in scadenza al CP_1
31.12.2021 fosse rinnovato per almeno ulteriori 3 anni, ricevendo sul punto ampie rassicurazioni da parte della società convenuta.
pagina 3 di 10 Successivamente, sulla base delle rassicurazioni ricevute, con atto del 23.7.2020, la ET srl avrebbe acquisito il 10% di divenendone quindi socia;
i rapporti contrattuali tra le CP_1
parti sarebbero proseguiti con ampia reciproca soddisfazione e sarebbe stato concordato un appuntamento “a distanza” a novembre 2020 per pianificare l'attività futura nell'ottica del rinnovo dei contratti di distribuzione e di assistenza tecnica, in scadenza – rispettivamente – al
31.12.2020 ed al 31.12.2021.
Ciò nonostante, del tutto inopinatamente, la convenuta avrebbe iniziato a porre in essere un disegno preordinato, volto a sottrarre all'attrice tanto l'attività di assistenza e manutenzione, quanto quella di distribuzione, all'evidente fine di poter significativamente aumentare i propri ricavi, approfittando di un mercato (quello italiano e della Svizzera italiana) sviluppato e consolidato dall'attrice in oltre 10 anni di attività.
Ed infatti, non solo alla fine dell'anno 2020 la convenuta avrebbe comunicato all'attrice il recesso dal contratto di assistenza e manutenzione, ma avrebbe comunicato a – nonostante le CP_1
rassicurazioni fornite nel tempo— anche la propria decisione, in spregio alle legittime e fondate aspettative dell'attrice, di porre fine al rapporto di distribuzione, con decorrenza dal 31.12.2021.
Il contenuto delle comunicazioni, a riguardo ricevute dalla convenuta confermerebbero l'atteggiamento prevaricatore della convenuta, la quale avrebbe sfruttato la propria posizione di forza nei confronti dell'odierna attrice al fine di imporre un nuovo rapporto contrattuale, di gran lunga meno redditizio per l'attrice, in spregio alle più elementari regole di buona fede.
Le parti avrebbero quindi concluso, in data 16.12.2021, un contratto di agenzia avente ad oggetto la promozione dei prodotti della convenuta in esclusiva per il territorio italiano, con provvigioni sugli affari conclusi variabili dall'1% al 3% in funzione della tipologia di prodotto oggetto dell'affare procurato dall'agente (v. doc. 17 dell'attrice), a fronte del circa 20% di margine che il contratto di distribuzione non rinnovato avrebbe consentito all'attrice di ottenere sulle singole vendite.
Tale contratto di agenzia sarebbe stato accettato dall'attrice al solo fine di poter sopravvivere, posto che l'intera organizzazione aziendale sarebbe stata esclusivamente funzionale all'esecuzione dei contratti conclusi con la convenuta, la quale, da parte sua, avrebbe imposto all'attrice, come unica soluzione possibile, la conclusione di un accordo di gran lunga meno redditizio per profittando della posizione di dipendenza economica di quest'ultima. CP_1
pagina 4 di 10 Argomenta l'attrice che il comportamento della società convenuta sarebbe riconducibile ad una fattispecie di abuso di dipendenza economica ex art. 9, L. 192/1998, per avere la convenuta arbitrariamente interrotto il rapporto di distribuzione, nonostante le reiterate rassicurazioni circa un suo rinnovo triennale alla scadenza del 31.12.2021, ed imposto all'attrice la conclusione di un contratto di agenzia con preventivabile grave decremento dei ricavi, il che verrebbe comprovato dal raffronto tra le risultanze dei bilanci di relativi agli anni 2019, 2020 e 2021 e la CP_1
situazione patrimoniale della stessa al 30.9.2022 (v. docc. 18- 19 dell'attrice).
L'attrice si sarebbe vista anche costretta a licenziare una propria dipendente a causa della cessazione del rapporto di distribuzione;
inoltre, il socio ET si sarebbe determinato a voler uscire dalla compagine dell'attrice, per cui il socio si sarebbe visto costretto a negoziare Per_1
l'acquisto del 10% di proprietà di ET.
A nulla sarebbero valsi i tentativi della società esponente di trovare sul mercato, in tempi brevi, delle alternative soddisfacenti.
L'attrice fa quindi valere un danno risarcibile, per mancato guadagno, che quantifica in €
1.305.135,00, a titolo di ricavi che avrebbe percepito in caso di rinnovo triennale del contratto di distribuzione.
1.2. La convenuta, costituendosi, ha ampiamente contestato, in fatto e diritto, nell'an e nel quantum, le richieste risarcitorie fatte valere.
In particolare, e tra l'altro, la convenuta sostiene che tra le parti non sarebbe stato concluso un contratto di distribuzione (in quanto un tale contratto, denominato “partner agreement” sarebbe
Contr esistito solo con la diversa soc. società svizzera riconducibile sempre allo stesso legale rappresentante della società attorea), ma un contratto di agenzia con deposito (doc. 5 attoreo), sottoscritto il 01.06.2015 con durata sino al 31.12.2016 e cessato, in realtà, in detta data, in assenza di rinnovo scritto ex art. 3 del contratto.
Poi il rapporto di fatto sarebbe proseguito, senza titolo, senza vincolo e senza contratto, ma con una pluralità di singole, distinte, ed a sé stanti, vendite etc. sino alla metà del 2021, quando le parti avrebbero iniziato trattative ed in data 16.12.2021 sarebbe stato firmato il contratto di agenzia con decorrenza del 01.01.2022.
Questo contratto di agenzia sarebbe poi stato risolto da parte della convenuta in data 23.09.2022 ex art. 12 del contratto ed art. 1750 c.c., nonché per violazione degli art. 6 ed 8 del contratto pagina 5 di 10 stesso per violazione dei patti contrattuali e per inadempimento imputabile esclusivamente all'attrice.
Infatti, dopo l'01.01.2022 (inizio decorrenza del contratto di agenzia sottoscritto il 16.12.2021)
l'attrice sarebbe rimasta inattiva e totalmente inadempiente agli obblighi contrattuali assunti;
tra l'altro non avrebbe procurato alcun ordine e, anzi, avrebbe svolto attività concorrenziale (art. 6) e non avrebbe mantenuto contatto con la clientela.
2. In diritto.
2.1. Va premesso che parte attrice non ha insistito, in modo preciso e puntale, nell'eccezione di nullità della testimonianza del teste , sentito in sede di udienza del 19.3.2024, Testimone_1
per cui la relativa eccezione deve ritenersi rinunciata (cfr. sentenza SS.UU. Cass. civ. Corte di, n.
9456/2023).
2.2. Nel merito, le domande attoree vanno respinte per le seguenti assorbenti ragioni.
2.3. In primo luogo, parte attrice non ha comprovato che, prima della conclusione del contratto di agenzia del 16.12.2021 (v. doc. 17 dell'attrice) era in atto, con la parte convenuta, un vero e proprio contratto di distribuzione commerciale.
2.4. Secondo condivisibile giurisprudenza e dottrina, tale contratto integra un contratto atipico, avente natura di “contratto normativo”, dal quale deriva per il concessionario il duplice obbligo di promuovere la formazione di singoli contratti di compravendita e di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti che gli vengono forniti, mediante la stipula a condizioni predeterminate nell'accordo iniziale (cfr. Cassazione civile sez. VI, 05/11/2020, n.24674: “Il contratto di distribuzione commerciale o di concessione di vendita è un contratto atipico, non inquadrabile tra quelli di scambio con prestazioni periodiche, avente natura di contratto normativo, dal quale deriva l'obbligo per il concessionario sia di promuovere la formazione di singoli contratti di compravendita, sia di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti, che gli vengono forniti, mediante la stipulazione a condizioni predeterminate nell'accordo iniziale. Tale contratto differisce da quello di agenzia perché in esso la collaborazione tra concedente e concessionario, pur prevista, non assurge ad elemento determinante.”, v. inoltre sentenza Corte giustizia UE sez.
III, 13/10/2011, n.439, secondo la quale la concessione di vendita è un contratto di distribuzione che viene stipulato da due imprenditori autonomi, attraverso il quale vengono regolate, per la durata del rapporto, tutte le vendite che verranno effettuate in costanza di detto accordo. Il produttore può, in tal modo, contemperare l'esigenza di non assumere i costi ed i rischi di pagina 6 di 10 gestione, normalmente connessi alla distribuzione dei prodotti, con l'esigenza di pari rilevanza di non disinteressarsi della loro commercializzazione;
gli obblighi ricorrenti del concessionario sarebbero quelli relativi allo svolgimento di attività volte al reperimento della clientela e alla promozione e pubblicizzazione dei prodotti di concerto con il concedente, alla organizzazione di vendita, alla visita e assistenza ai clienti, alla informazione al concedente, ai criteri di vendita commerciale da seguire).
2.5. Affinché un contratto possa essere qualificato come contratto di distribuzione è dunque necessaria la sussistenza, in capo al concessionario, di obbligazioni ulteriori rispetto alla mera rivendita di prodotti del concedente, dovendo il primo – in cambio di una remunerazione costituita dal vantaggio concorrenziale che gli deriva dal diritto di esclusiva o “quasi -esclusiva” per vendere i prodotti del concedente in un dato mercato, nonché dall'eventuale aiuto fornitogli in materia di accesso agli strumenti pubblicitari, di trasmissione del “know -how” o di agevolazioni di pagamento – svolgere un'attività positiva finalizzata a garantire la distribuzione dei prodotti del concedente e a contribuire ad ampliarne la diffusione, così offrendo, anche in virtù della garanzia di approvvigionamento, ed eventualmente della sua partecipazione alla strategia commerciale del concedente, servizi e vantaggi che non possono essere offerti da un semplice rivenditore, e che si traducono nella possibilità di conquistare, a vantaggio dei prodotti del concedente, una maggiore porzione di quel mercato.
2.6. Parte attrice fa riferimento a riguardo, in primo luogo, al contratto concluso dalle parti in data
1.6.2015 (v. doc. 5 di parte attrice), che però, secondo quanto stabilito al suo art. 3, è scaduto già il 31.12.2016; a prescindere dalla qualifica di tale rapporto contrattuale, sarebbe spettato quindi a parte attrice fornire prova circa la volontà delle parti di instaurare (un) nuovo rapporto contrattuale avente le caratteristiche di un contratto di distribuzione, prova che non è stata raggiunta.
2.7. A riguardo appare significativa la sussistenza di un contratto scritto di distribuzione in essere tra la convenuta e la (con lo stesso socio unico e Controparte_5 amministratore unico ), nel periodo in questione, ed in particolare dall'01.01.2019 Persona_2
al 31.12.2021 (cfr. doc. 10 della convenuta).
2.8. Se anche il teste ha poi parlato, in modo generico, di un contratto di distribuzione Tes_1
in essere tra le parti, la sussistenza di un tale rapporto, nel periodo in questione, è stato espressamente esclusa da altri testi.
pagina 7 di 10 Il teste ha, infatti, dichiarato: “non c'era un contratto con la prima, c'era un Tes_2 CP_1
contratto con la LP Svizzera, noi avevamo contatti con il sig. ma comunque con la Per_1 non c'era nessun contratto;
avevamo lavorato con il sig. Durante il 2021 CP_1 Per_1
l'idea della era quello di rafforzare il mercato dell'Italia, in quanto nel passato non CP_2 Per_1 voleva più fare il servizio, quindi l'assistenza post- vendita, già due o tre anni fa aveva detto che non ce la faceva più e ha chiesto alla di fare il servizio post- vendita.” CP_2
Il teste ha poi riferito: “posso dire che inizialmente, nei primi anni, ad iniziare ca. dal Tes_3
2010 c'era un contratto di agenzia con la poi abbiamo cambiato il contratto, ma anche CP_1
la ditta, che non era più la ma la LP Svizzera, rappresentata sempre dal sig. e CP_1 Per_1
la forma di contratto era un contratto di distribuzione, del quale facevano parte sia la vendita che il servizio. A.d.r. il territorio del contratto con la L&P Svizzera era sia l'Italia, sia la Svizzera italiana.”.
2.9. In realtà, parte attrice non ha né dedotto, tempestivamente ed in modo specifico, né tantomeno provato, quale sarebbe stata l'attività che essa (e non la soc.
[...]
avrebbe svolto, nel periodo tra il 2017 e il 2021. In assenza di tale Controparte_5
fatto, non si può concludere, nemmeno per facta concludentia, che sia intercorso un vero e proprio contratto di distribuzione scadente il 31.12.2021, anche senza diritto di esclusiva (che non può considerarsi un elemento essenziale del contratto di distribuzione, cfr. Corte appello Cagliari,
11/04/2007, n.111)
2.10. Peraltro, addirittura se si prescindesse da tutto ciò e si ritenesse che si sarebbe svolto, nel predetto periodo, un rapporto contrattuale da qualificarsi come contratto di distribuzione, deve ritenersi dirimente, che, secondo le stesse deduzioni della parte attrice, tale rapporto contrattuale, non era a tempo indeterminato, ma aveva la sua naturale scadenza in data 31.12.2021.
2.11. Se, infatti, è vero, che l'art. 9 della legge n. 192/1998 vieta l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice, prevedendo il comma 2 della stessa norma specificamente che l'abuso può consistere anche nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto, nel presente caso non può neanche parlarsi di una “interruzione”, quanto meno arbitraria, delle relazioni commerciali, emergendo dalle stesse deduzioni dell'attrice, nonché dalle dichiarazioni testimoniali assunte in corso di causa, che per entrambe le parti era chiaro che si sarebbe dovuto pagina 8 di 10 concludere un nuovo contratto, in ordine al quale venivano intavolate complesse trattative, già a partire da giugno 2021 (cfr. tra le altre: testimonianze , Tes_3 Tes_2
2.12. La mera circostanza che all'esito di tali trattative il precedente rapporto contrattuale, concluso a tempo determinato, secondo la stessa impostazione attorea, non sarebbe stato rinnovato alle stesse condizioni (asseritamente) in atti prima del rinnovo, non può integrare l'abuso di una posizione dominante.
2.13. A riguardo va tenuto conto che il contratto di distribuzione, in quanto atipico, segue le norme generali sui contratti, con applicazione di alcuni principi dettati in tema di contratto di mandato (artt. 1703 e ss. c.c.), e di somministrazione (artt. 1559 e ss. c.c.).
2.14. Ne consegue che, se il contratto è stato stipulato a tempo determinato, non può essere sciolto in anticipo salvo gravi inadempienze, ma durerà fino alla naturale scadenza, mentre, se è a tempo indeterminato, può essere sciolto unilateralmente con congruo preavviso.
2.15. Soltanto per quest'ultimo caso (che non è il presente), la Corte Suprema ha affermato, con la nota sentenza Cass. Civ. n. 20106/2009, che non si può escludere la possibilità del giudicante di valutare se il diritto di recesso ad nutum sia stato esercitato secondo buona fede, e che nel caso contrario può essere configurabile un esercizio abusivo di tale diritto;
a riguardo, peraltro, condivisibile giurisprudenza di merito, come le sentenze del Tribunale di Milano n. 12649/2018 e del Tribunale di Perugia, n.932/2020, ha affermato che è legittimo il recesso del concedente dal contratto di distribuzione, motivato dall'esigenza di riorganizzare e razionalizzare la rete di vendita, senza che il concessionario possa lamentare un abuso del diritto in considerazione della mera disparità della forza contrattuale ed economica.
2.16. La presente fattispecie si differenzia in ogni caso da tale casistica, proprio in quanto il rapporto in essere tra le parti, a prescindere dalla sua qualificazione, secondo la stessa attrice doveva scadere il 31.12.2021, per cui le parti hanno intentato delle trattative per addivenire ad un
(nuovo) accordo e non può ritenersi sussistente un diritto dell'attrice alla conclusione di un
(nuovo) rapporto contrattuale alle stesse (asserite) condizioni.
2.17. Quindi, del tutto a prescindere dalla circostanza, se vi siano state effettivamente delle rassicurazioni, da parte della convenuta, sul “rinnovo” del precedente rapporto contrattuale – il che in realtà non appare essere stato confermato dalle testimonianze assunte in corso di causa
(cfr. testimonianze , – nella presente fattispecie non potrebbe comunque Tes_1 Tes_3
ritenersi che i rapporti commerciali in essere siano stati interrotti in un modo costituente abuso.
pagina 9 di 10 2.18. A tutto quanto sin d'ora dedotto consegue senz'altro il rigetto di tutte le domande attoree, con assorbimento di tutte le altre richieste, difese ed eccezioni delle parti.
3. Spese di lite.
3.1. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 cpc) e vengono quindi accollate a parte attrice soccombente;
per la liquidazione dei compensi non vi sono ragioni per discostarsi dai valori medi di cui al d.m n. 55/2014 (tab. 2), per lo scaglione di valore applicabile (da € 1.000,000,00 ad €
2.000.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande attoree tutte, condanna l'attrice a rimborsare alla parte convenuta , CP_1 Controparte_2 le spese di lite, che si liquidano in € 37.951,00 per compensi, € 3,50 per spese vive, 15% spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge e successive occorrende.
Bolzano, 6 febbraio 2025
La Giudice rel. ed est. La Presidente
Birgit Fischer Elena Covi
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