TAR Roma, sez. 2T, sentenza 25/02/2026, n. 3463
TAR
Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione dell’art.311-sexies e 311-septies, comma 4, del CAP e del Regolamento IVASS n.39/2018. Violazione del principio del contraddittorio

    Il ricorrente ha avuto ampie possibilità di difesa e, in qualità di membro del CdA, avrebbe dovuto conoscere il contenuto delle deliberazioni. La doglianza è inammissibile per mancata tempestiva azione a tutela del diritto di accesso.

  • Rigettato
    Violazione falsa applicazione dell’art.311-sexies del CAP, dell’art.311-septies del CAP, dell’art.1 della Legge n.689/1981 e art.12, comma 3, del Regolamento IVASS n.39/2018. Violazione del principio di personalità dell’illecito. Eccesso di potere per insufficiente ed erroneo accertamento dei fatti – difetto di prova – illogicità manifesta e difetto di proporzionalità

    La lettera di contestazione individua puntualmente le prescrizioni violate e descrive le violazioni contestate alla società e al ricorrente, correlato ai rilievi ispettivi. Le argomentazioni sono chiare e dettagliate, non sussistendo indeterminatezza degli addebiti o confusione. I parametri di prudenza, proporzionalità, adeguatezza, diligenza, correttezza e trasparenza sono legittimamente evocati. Il nesso causale tra le condotte e l'incidenza sull'organizzazione aziendale è stato evidenziato.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art.311-sexies CAP – Inesistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l’irrogazione di sanzioni

    La disciplina dell'art. 311 sexies CAP prevede presupposti per la sanzione agli esponenti aziendali che sussistono nella fattispecie. L'Istituto ha indicato le condotte carenti dei partecipanti agli organi societari, riconducibili al ricorrente. Il ricorrente non ha provato di aver posto in essere azioni concrete per prevenire o diminuire gli effetti delle irregolarità, gravando su di lui l'onere della prova contraria. Il nesso causale tra la violazione dei doveri e l'incidenza sull'organizzazione aziendale è stato segnalato. L'Istituto non ha sindacato scelte gestorie, ma la violazione delle regole di sana e prudente gestione.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art.2381 del Codice Civile

    Il dovere di agire informati spetta a tutti gli amministratori, anche non esecutivi, e richiede un'azione attiva per operare in modo informato o dissociarsi da decisioni disinformate. Non è sufficiente prevedere flussi informativi, ma è necessario che l'amministratore si adoperi per correggerne le carenze. Il ricorrente non ha provato di aver agito senza colpa. L'incidenza delle condotte sull'organizzazione aziendale è stata evidenziata. Non rileva che altri consiglieri non siano stati sanzionati, poiché la responsabilità ricade sul CdA.

  • Rigettato
    Quantificazione della sanzione e disparità di trattamento

    La scelta del quantum della sanzione rientra nella discrezionalità amministrativa e non richiede la specificazione del criterio seguito. La motivazione del provvedimento giustifica la gravità delle condotte e la quantificazione della sanzione. L'Istituto ha tenuto conto delle attività svolte dal ricorrente per rafforzare patrimonialmente la compagnia e delle sue dimissioni. La disparità di trattamento non sussiste poiché la capacità finanziaria è stimata in base alle remunerazioni percepite presso l'impresa sanzionata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza 25/02/2026, n. 3463
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3463
    Data del deposito : 25 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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