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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/11/2025, n. 3659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3659 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13954/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13954/2023 Da remoto tra
Parte_1 PARTE ATTRICE e
Controparte_1 PARTE CONVENUTA
Oggi 13 novembre 2025 alle ore 11,10 nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al dott. Michela Biggi, sono comparsi:
Per l'avv. Mariana Spagnoli in sostituzione dell'avv. RUOCCO Parte_1 ANDREA. Per l'avv. Francesca Ranucci in sostituzione dell'avv. STRAULINO Controparte_1 DAVID.
L'avv. Spagnoli precisa come da note conclusive depositate e chiede decidersi la causa. Con distrazione delle spese legali in favore dell'avv. Ruocco che si dichiara antistatario. L'avv. Ranucci precisa come da note conclusive depositate ed insiste in particolare sulle eccezioni pregiudiziali d'incostituzionalità con rimessione alla Corte Costituzionale, nonché di carenza dell'interesse ad agire.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio. Successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice dott. Michela Biggi
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13954/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUOCCO Parte_1 C.F._1 ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO 29 71121 FOGGIA presso il difensore avv. RUOCCO ANDREA PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STRAULINO Controparte_1 P.IVA_1 DAVID ) C.F._2 PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Ricorrente: “Voglia il Giudice adito, reietta ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, così provvedere. a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. b) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
Resistente: “in via pregiudiziale, rilevato che il Legislatore nel D.lgs. n. 374/1999 ha illegittimamente subdelegato una funzione normativa al Ministero del Tesoro in contrasto con il dettato della legge delega e ritenuta ammissibile, in quanto rilevante e non manifestamente infondata la pregiudiziale eccezione di costituzionalità dell'art. 3 comma 2, del D.lgs. n. 374/1999 per violazione degli artt. 76 e
77 della Cost., sospendere il presente giudizio, rimettendo il vaglio di legittimità della norma alla
Corte costituzionale;
- in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di interesse ad agire del sig. pagina 2 di 11 ; - in via principale, nel merito: rigettare le avverse domande in quanto inammissibili, Parte_1 infondate in fatto e diritto e, comunque, rigettare l'avversa domanda di nullità; - in via meramente subordinata, ove dovesse essere ravvisata una qualche nullità contrattuale: dichiarare parzialmente inammissibile l'azione di nullità per sopravvenuta parziale prescrizione decennale della conseguente eventuale azione di ripetizione di indebito;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui le avverse domande dovessero essere accolte, compensare le spese di lite”.
pagina 3 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE In fatto e in diritto
Con ricorso ex art. 702bis cpc ritualmente notificato il sig. conveniva in giudizio Parte_1
al fine di sentire dichiarare la nullità del contratto di finanziamento Controparte_1 concluso in data 12.2.2010. A fondamento della pretesa deduceva che, il suddetto contratto, con cui era stata aperta una linea di credito mediante carta revolving, era stato sottoscritto per l'acquisto di un elettrodomestico presso un rivenditore della grande distribuzione e non tramite un intermediario finanziario abilitato, come invece previsto dalla normativa vigente in materia di collocamento di prodotti finanziari. Aggiungeva che, con riferimento alle attività di collocamento e distribuzione di prodotti finanziari, la Banca d'Italia aveva chiarito come l'obbligo per gli intermediari finanziari di ricorrere ad agenti in attività finanziaria per la stipula di contratti di finanziamento potesse essere derogato soltanto nei casi in cui tali contratti fossero destinati all'acquisto di beni e servizi, restando esclusa la possibilità di applicare tale deroga ai contratti di credito revolving; evidenziando, inoltre, la nullità del contratto per violazione delle norme di cui agli artt. 1355 cc e 117 TUB stante la mancanza di forma scritta. Pertanto, il contratto così concluso doveva considerarsi nullo, con conseguente diritto di restituzione delle somme erogate a titolo di finanziamento al tasso legale ai sensi dell'art. 1284, comma tre c.c. Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta Controparte_1 eccependo, in via preliminare, il mancato esperimento del procedimento di mediazione, integrante condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 D. Lgs 28/2010 rispetto alla presente causa, avente ad oggetto contratti bancari. Nel merito, evidenziava che il D.M. 485/2001 non trovava applicazione nella fattispecie in esame, in quanto non disciplina il rapporto tra la e l'agente in attività finanziaria, il CP_1 quale è invece regolato esclusivamente dalla Circolare della Banca d'Italia n. 229/1999 che consente alle banche, nelle operazioni di credito al consumo, di avvalersi dei fornitori di beni per la distribuzione sul mercato di tali prodotti, comprese le linee di credito;
in ogni caso, anche qualora si ritenesse applicabile il decreto ministeriale, non si configurerebbe alcuna violazione, essendo espressamente previsto che gli intermediari possano avvalersi di imprese convenzionate per la distribuzione di carte di pagamento, incluse le carte revolving. Infine, eccepiva la carenza di interesse ad agire del ricorrente, in quanto l'eventuale azione di ripetizione dell'indebito era in parte prescritta. Concludeva, pertanto, chiedendo, in via pregiudiziale, dichiararsi l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e, in via principale, il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e in diritto.
pagina 4 di 11 Con ordinanza riservata dell'8.7.2024, a scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza di comparizione, il G.I., stante l'oggetto della causa vertente su un contratto bancario e non ritenendo regolarmente svolta la procedura di mediazione esperita prima dell'introduzione del giudizio, disponeva l'esperimento di nuovo procedimento di mediazione integrante condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 28/2010, che però si concludeva con verbale negativo. Infine, con ordinanza riservata del 13.2.25, istruita la causa documentalmente e ritenuta la stessa matura per la decisione, fissava l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni, discussione orale e contestuale decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di memorie conclusive.
La domanda del ricorrente è fondata per le ragioni in fatto e in diritto che vengono di seguito esposte.
1. Sull'esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità
Preliminarmente, occorre dare atto che l'eccezione di improcedibilità del presente giudizio formulata dalla resistente nella propria comparsa di risposta, deve ritenersi superata in virtù dell'esperimento del procedimento di mediazione in corso di causa. Invero, è agli atti il verbale di mancato accordo attestante che il primo incontro tenutosi dinanzi al mediatore in data 31.7.2024 si è concluso con esito negativo (v. allegato alla nota del 29.1.25 di parte ricorrente).
2. Sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 D.lgs. 374/1999.
La resistente, nella propria comparsa conclusionale, ha poi sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 D.lgs. 374/1999, per violazione degli artt. 76 e 77 Cost., nella parte in cui attribuisce al Ministro del Tesoro subdelega per definire, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, il contenuto della riserva di attività affidata agli agenti in attività finanziaria, configurando così un eccesso di delega e, conseguentemente, una violazione del dettato costituzionale. Partendo dal dato normativo deve osservarsi che il d.lgs. 374/1999 – “Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52” – ha integrato la direttiva comunitaria 91/308/CEE, estendendo il campo di applicazione delle norme di antiriciclaggio, originariamente limitate al settore del credito e dell'intermediazione finanziaria, anche ad altre attività imprenditoriali ritenute maggiormente esposte al rischio di riciclaggio, sia per la loro pagina 5 di 11 capacità di gestire o trasferire ingenti somme di denaro, sia per la loro esposizione al rischio di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. Più nel dettaglio, l'articolo 3 -“Agenzia in attività finanziaria” stabilisce, innanzitutto, che l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia Con in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l' ; successivamente, al secondo comma, dispone che il Ministro del Tesoro, sentito l'UIC, definisce con regolamento il contenuto dell'attività indicata nel primo comma, stabilisce le condizioni di compatibilità con l'esercizio di altre attività professionali, individua le circostanze in cui si configura l'attività rivolta al pubblico e ne disciplina l'esercizio in Italia da parte di soggetti con sede legale all'estero. Mentre, i commi successivi, stabiliscono i criteri per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, demandando all'UIC la regolamentazione delle modalità di tenuta dello stesso.
Premesso quanto sopra, la questione relativa all'incostituzionalità del citato articolo si rivela infondata.
Infatti, la legge delega l. 52/1996, in conformità con i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla normativa comunitaria 91/308/CEE, individua con chiarezza l'obiettivo di riformare il settore del credito e della mediazione creditizia al fine di garantire la trasparenza e la tutela agli utenti, e il decreto legislativo n. 374/1999, emanato in attuazione della delega, provvede ad individuare all'articolo 1, comma 1, le attività cui estendere l'applicazione della direttiva europea in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, demandando alla fonte secondaria la sola disciplina degli aspetti tecnici e di dettaglio. Invero, l'art. 3 c.1 statuisce che: “L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC”. Lo stesso articolo 1, comma 1, precisa che le disposizioni si applicano, nei limiti e secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 4, alle attività elencate, il cui esercizio è subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, oppure alla preventiva dichiarazione di inizio attività, come richiesto dalle normative indicate accanto a ciascuna di esse e, in particolare, per quanto riguarda la lettera n) agenzia in attività finanziaria prevista dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: "testo unico bancario", all'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3.
In sintesi, non si ravvisa alcuna ipotesi di abusivo esercizio dello strumento della subdelega, in quanto è il decreto legislativo 374/1999 a stabilire l'individuazione e la qualificazione dell'attività inserita Con nell'elenco tenuto dall' , identificandola come attività di agenzia, ovvero come quell'attività che consiste nel promuovere, per conto di un soggetto terzo, la conclusione di contratti riferibili pagina 6 di 11 all'esercizio delle attività finanziarie di cui all'articolo 106 TUB (si veda sul punto Corte d'Appello di
Firenze, sentenza n.1494, del 22.08.2025).
3. Sulla carenza di interesse ad agire
Parte resistente ha altresì eccepito la carenza d'interesse ad agire del ricorrente per aver formulato unicamente una domanda di accertamento della nullità del contratto, ritenendo ormai prescritta la conseguente azione di ripetizione delle somme versate e, in secondo luogo, per aver operato un illegittimo frazionamento della domanda. L'eccezione è infondata sotto entrambi i punti di vista.
Difatti, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. l'interesse ad agire costituisce una condizione necessaria ed imprescindibile per l'esercizio di un'azione giudiziaria, in quanto configura l'interesse concreto ed attuale del soggetto ad ottenere, mediante l'intervento del giudice, la tutela di una situazione giuridica ritenuta violata. Nel caso di specie, deve ritenersi sussistente l'interesse ad agire del ricorrente in ordine alle domande formulate volte ad ottenere l'accertamento della nullità del contratto di finanziamento e la conseguente rideterminazione degli interessi al tasso legale, poiché le parti stipulanti un contratto sono sempre legittimate a chiederne la declaratoria di nullità, in quanto tale interesse deriva direttamente dalla capacità del contratto di produrre effetti nella loro sfera giuridica. Il suddetto principio è costante nella giurisprudenza di legittimità, ove più volte è stato precisato che la locuzione
"chiunque vi ha interesse", che l'art. 1421 c.c. usa per individuare i soggetti legittimati ad esperire
l'azione di nullità di un contratto, si riferisce ai terzi che - non avendo sottoscritto il contratto - sono rimasti estranei ad esso, e non già alle parti stipulanti che sono sempre legittimate all'esercizio di detta azione, essendo in re ipsa il loro interesse all'accertamento della nullità; sicché soltanto i terzi devono dimostrare la sussistenza di un proprio interesse concreto alla declaratoria di nullità, non anche le parti, il cui interesse si fonda sull'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità a incidere sulla loro sfera giuridica (Sez. 2 - , Ordinanza n. 10703 del 23/04/2025; Sez. 2 - , Sentenza n. 2670 del
05/02/2020). Invero, poiché il ricorrente ha promosso un'azione finalizzata esclusivamente al riconoscimento della nullità del contratto e al conseguente diritto alla rideterminazione degli interessi al tasso legale, senza tuttavia formulare una domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo, la questione della prescrizione non risulta rilevante;
quest'ultima, potrà eventualmente essere sollevata nel momento in cui il ricorrente deciderà di promuovere un'azione di ripetizione dell'indebito. Parimenti, non può ritenersi configurabile, nel caso di specie, un'ipotesi di abuso del diritto per asserito frazionamento illegittimo della domanda, in quanto è stata esperita unicamente una domanda volta all'accertamento della nullità del contratto. In tale ipotesi, la domanda si configura come distinta e autonoma rispetto ad una pretesa creditoria frazionata, non essendo finalizzata alla riscossione parziale di un credito unitario, pagina 7 di 11 bensì all'accertamento di un presupposto giuridico, ossia la nullità del contratto, che costituisce condizione preliminare dell'eventuale azione restitutoria. Essa, pertanto, si colloca al di fuori dell'ambito applicativo del divieto di frazionamento, il quale potrà eventualmente rilevare, ove ne ricorrano i presupposti, in un successivo giudizio volto alla quantificazione e ripetizione delle somme versate.
4. Sul merito
Costituisce circostanza incontestata, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c., nonché documentalmente provate, la stipula di un contratto di apertura linea di credito con carta di tipo revolving, in data 19.09.2008, concluso in occasione dell'acquisto di elettrodomestici presso il fornitore commerciale (“Nova Spa” – Centro Commerciale Torresina) ove era stato sottoscritto il suddetto contratto (doc. 1-2 – parte attrice). Va poi precisato che il contratto concluso dall'attore rientra nell'ambito di un contratto di concessione di carta di credito cd. revolving. Trattasi di una specifica modalità di finanziamento collegato al rilascio di una carta di credito, la quale funge da mezzo per l'utilizzo della provvista messa a disposizione al cliente e corrispondente al fido concesso dall'istituto di credito. La caratteristica principale risiede nella possibilità per il titolare di effettuare acquisti entro il limite di credito messo a disposizione e di restituire detto importo anche ratealmente con l'addebito di interessi, differenziandosi così dalle carte di credito tradizionali che prevedono il rimborso integrale delle spese in un'unica soluzione mensile, senza interessi.
Tanto premesso, la questione posta alla base dell'odierno giudizio è stata oggetto di recente pronuncia
(n. 12838 del 13.05.2025) della Corte di Cassazione, in seguito al rinvio pregiudiziale proposto dalla
Corte di Appello di Firenze in altra causa avente fattispecie analoga, ove era altresì parte del giudizio
. Sul punto la Corte di Cassazione ha elaborato il seguente principio di Controparte_1 diritto: “nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3 d.lgs. n. 374 del 1999; nella CP_2 vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto
pagina 8 di 11 nell'elenco istituito presso l' ex art. 3, d.lgs. n. 374 del 1999 è nullo ex art. 1418, primo comma, CP_2 cod. proc. civ.”. Tale principio è stato elaborato tenendo conto di una serie di valutazioni relative alla natura e alla disciplina normativa delle carte revolving, già in precedenza condivise da una consolidata giurisprudenza di merito. Ciò in considerazione del fatto che, anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 141/2010, l'attività di agenzia in ambito finanziario era riservata ai soggetti iscritti nell'elenco Con tenuto dall' , con l'unica eccezione rappresentata dalla promozione e conclusione di contratti di finanziamento finalizzati all'acquisto di beni e servizi (cd. credito finalizzato). Diversamente, la stipula di contratti di credito revolving non rientra nella deroga sopracitata e, contrariamente da quanto sostenuto da , non può essere ricondotta alla categoria delle carte di Controparte_1 pagamento, in ragione della sua peculiare funzione di finanziamento. Di conseguenza, la conclusione di tale tipologia contrattuale è riservata esclusivamente ai soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di agenzia e iscritti nell'albo istituito presso l'UIC (cfr. Cass. n. 12838/2025; Corte d'Appello di Firenze
n. 1494/2025; Corte d'Appello di Firenze n. 1663/2025).
Ciò detto, nel caso in esame, dagli atti depositati in giudizio emerge chiaramente che il ricorrente ha stipulato con la Banca convenuta un contratto di finanziamento volto all'acquisto di un elettrodomestico presso un esercente della grande distribuzione e che, contestualmente, veniva attivata una linea di credito mediante rilascio di carta revolving da parte della , Controparte_1 la cui finalità non risulta limitata al solo acquisto del bene venduto dal rivenditore (doc. 1 – parte ricorrente). L'operato svolto dal rivenditore, il quale è pacifico non sia un intermediario finanziario iscritto nell'albo predisposto dall'UIC, ha comportato difatti anche l'attivazione di una linea di credito, configurando in tal modo una violazione della normativa soprarichiamata. Pertanto, come chiarito dalla
Corte di Cassazione, la violazione della normativa di riferimento, avente natura pubblicistica in quanto volta a regolare il settore creditizio, comporta la conseguenza della nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418, comma primo c.c. per violazione di norma imperativa.
Non merita accoglimento l'eccezione mossa dalla resistente, secondo cui il ricorrente sarebbe responsabile per violazione dei principi di buona fede e correttezza, avendo consapevolmente usufruito della linea di credito, pur essendo a conoscenza della causa di invalidità del contratto. Premesso che non può configurarsi una responsabilità ai sensi dell'art. 1338 c.c. quando la causa di nullità del contratto dipende dalla violazione di norme imperative che devono essere conosciute da entrambe le parti (Cass. n .23887 del 03/09/2021; Corte d'Appello di Firenze n. 1183/2025). Perdipiù non risulta alcun elemento idoneo a dimostrare che il consumatore fosse consapevole, fin dall'origine, della causa di invalidità del contratto. Pertanto, l'utilizzo continuativo della linea di credito e la tempistica con cui pagina 9 di 11 il ricorrente ha promosso l'azione giudiziaria, avviata solo dopo aver acquisito conoscenza dell'illegittimità del contratto, non possono essere considerati in contrasto con i principi di buona fede e correttezza.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, l'accoglimento della domanda del ricorrente volta all'accertamento della nullità del contratto comporta l'inapplicabilità del tasso contrattualmente previsto;
pertanto, le somme erogate a titolo di finanziamento revolving dovranno essere restituite non secondo il tasso pattuito, dichiarato nullo, bensì in base al tasso legale di interesse ex art. 1284 comma tre c.c. tempo per tempo vigenti.
5. Sulle spese processuali
Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza, tenuto conto che, per il calcolo delle stesse, si è seguito il parametro minimo dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000) in ragione del grado di difficoltà della causa e dell'attività defensionale effettivamente espletata nelle singole fasi del giudizio e tenuto infine conto della decisione semplificata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e della serialità del contenzioso.
Non può essere accolta l'istanza della resistente volta ad ottenere l'applicazione dell'ipotesi prevista dall'art. 92, comma 2 cpc. La recentissima pronuncia della Suprema Corte, difatti, non ha comportato alcun mutamento nella giurisprudenza che, invece, risultava già consolidata sul tema dalla stessa trattato: la giurisprudenza di merito era difatti già in buona parte orientata sulla nullità dei contratti promossi e sottoscritti presso fornitori di beni e servizi convenzionati, non iscritti nell'elenco istituito presso l' ex art. 3 d.lgs. n. 374 del 1999. Pertanto non può ritenersi che la pronuncia della CP_2
Suprema Corte sia connotata da “assoluta novità della questione trattata o da mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”- così come previsto dall'art. 92 co. 2 cpc – considerato perdipiù che gli indirizzi formatisi in seno alla Suprema Corte non rappresentano un cambio di rotta rispetto a precedenti orientamenti della stessa, ma semmai, più precisamente, un intervento che può semmai definirsi 'a composizione' di una questione oggetto di decisioni contrastanti presso i giudici di merito (in tal senso, ex multiis, v. sent. CdA Bari n. 1326/2025 del 22.9.25).
Allo stesso modo non può essere accolta la domanda del ricorrente di condanna della resistente CP_1 ai sensi dell'art 96 3° comma cpc, considerato che non è stata provata né la mala fede né la colpa grave della parte resistente soccombente. Il ricorrente si è difatti limitato ad asserire che “la CP_1 consapevole della propria predominanza economica, si serve della ritrosia del consumatore ad
pagina 10 di 11 affrontare il giudizio, rendendo lo stesso superfluamente complesso, lungo ed economicamente oneroso”, con ciò non provando in alcun modo l'avvenuta violazione da parte dell'avversaria di quel grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo difatti sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi da quest'ultima prospettate per integrare l'ipotesi prevista dalla norma citata. Ciò in quanto, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
accoglie la domanda del ricorrente e, conseguentemente, dichiara la nullità del contratto di concessione di linea di credito con carta revolving, oggetto di causa, nonché il diritto di parte ricorrente a rimborsare il capitale con applicazione degli interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente;
condanna parte resistente soccombente a rifondere al difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario le spese di lite che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e
CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 18,45.
Firenze, 13 novembre 2025
Il Giudice dott. Michela Biggi
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13954/2023 Da remoto tra
Parte_1 PARTE ATTRICE e
Controparte_1 PARTE CONVENUTA
Oggi 13 novembre 2025 alle ore 11,10 nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al dott. Michela Biggi, sono comparsi:
Per l'avv. Mariana Spagnoli in sostituzione dell'avv. RUOCCO Parte_1 ANDREA. Per l'avv. Francesca Ranucci in sostituzione dell'avv. STRAULINO Controparte_1 DAVID.
L'avv. Spagnoli precisa come da note conclusive depositate e chiede decidersi la causa. Con distrazione delle spese legali in favore dell'avv. Ruocco che si dichiara antistatario. L'avv. Ranucci precisa come da note conclusive depositate ed insiste in particolare sulle eccezioni pregiudiziali d'incostituzionalità con rimessione alla Corte Costituzionale, nonché di carenza dell'interesse ad agire.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio. Successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice dott. Michela Biggi
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13954/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUOCCO Parte_1 C.F._1 ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO 29 71121 FOGGIA presso il difensore avv. RUOCCO ANDREA PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STRAULINO Controparte_1 P.IVA_1 DAVID ) C.F._2 PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Ricorrente: “Voglia il Giudice adito, reietta ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, così provvedere. a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. b) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
Resistente: “in via pregiudiziale, rilevato che il Legislatore nel D.lgs. n. 374/1999 ha illegittimamente subdelegato una funzione normativa al Ministero del Tesoro in contrasto con il dettato della legge delega e ritenuta ammissibile, in quanto rilevante e non manifestamente infondata la pregiudiziale eccezione di costituzionalità dell'art. 3 comma 2, del D.lgs. n. 374/1999 per violazione degli artt. 76 e
77 della Cost., sospendere il presente giudizio, rimettendo il vaglio di legittimità della norma alla
Corte costituzionale;
- in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di interesse ad agire del sig. pagina 2 di 11 ; - in via principale, nel merito: rigettare le avverse domande in quanto inammissibili, Parte_1 infondate in fatto e diritto e, comunque, rigettare l'avversa domanda di nullità; - in via meramente subordinata, ove dovesse essere ravvisata una qualche nullità contrattuale: dichiarare parzialmente inammissibile l'azione di nullità per sopravvenuta parziale prescrizione decennale della conseguente eventuale azione di ripetizione di indebito;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui le avverse domande dovessero essere accolte, compensare le spese di lite”.
pagina 3 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE In fatto e in diritto
Con ricorso ex art. 702bis cpc ritualmente notificato il sig. conveniva in giudizio Parte_1
al fine di sentire dichiarare la nullità del contratto di finanziamento Controparte_1 concluso in data 12.2.2010. A fondamento della pretesa deduceva che, il suddetto contratto, con cui era stata aperta una linea di credito mediante carta revolving, era stato sottoscritto per l'acquisto di un elettrodomestico presso un rivenditore della grande distribuzione e non tramite un intermediario finanziario abilitato, come invece previsto dalla normativa vigente in materia di collocamento di prodotti finanziari. Aggiungeva che, con riferimento alle attività di collocamento e distribuzione di prodotti finanziari, la Banca d'Italia aveva chiarito come l'obbligo per gli intermediari finanziari di ricorrere ad agenti in attività finanziaria per la stipula di contratti di finanziamento potesse essere derogato soltanto nei casi in cui tali contratti fossero destinati all'acquisto di beni e servizi, restando esclusa la possibilità di applicare tale deroga ai contratti di credito revolving; evidenziando, inoltre, la nullità del contratto per violazione delle norme di cui agli artt. 1355 cc e 117 TUB stante la mancanza di forma scritta. Pertanto, il contratto così concluso doveva considerarsi nullo, con conseguente diritto di restituzione delle somme erogate a titolo di finanziamento al tasso legale ai sensi dell'art. 1284, comma tre c.c. Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta Controparte_1 eccependo, in via preliminare, il mancato esperimento del procedimento di mediazione, integrante condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 D. Lgs 28/2010 rispetto alla presente causa, avente ad oggetto contratti bancari. Nel merito, evidenziava che il D.M. 485/2001 non trovava applicazione nella fattispecie in esame, in quanto non disciplina il rapporto tra la e l'agente in attività finanziaria, il CP_1 quale è invece regolato esclusivamente dalla Circolare della Banca d'Italia n. 229/1999 che consente alle banche, nelle operazioni di credito al consumo, di avvalersi dei fornitori di beni per la distribuzione sul mercato di tali prodotti, comprese le linee di credito;
in ogni caso, anche qualora si ritenesse applicabile il decreto ministeriale, non si configurerebbe alcuna violazione, essendo espressamente previsto che gli intermediari possano avvalersi di imprese convenzionate per la distribuzione di carte di pagamento, incluse le carte revolving. Infine, eccepiva la carenza di interesse ad agire del ricorrente, in quanto l'eventuale azione di ripetizione dell'indebito era in parte prescritta. Concludeva, pertanto, chiedendo, in via pregiudiziale, dichiararsi l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e, in via principale, il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e in diritto.
pagina 4 di 11 Con ordinanza riservata dell'8.7.2024, a scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza di comparizione, il G.I., stante l'oggetto della causa vertente su un contratto bancario e non ritenendo regolarmente svolta la procedura di mediazione esperita prima dell'introduzione del giudizio, disponeva l'esperimento di nuovo procedimento di mediazione integrante condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 28/2010, che però si concludeva con verbale negativo. Infine, con ordinanza riservata del 13.2.25, istruita la causa documentalmente e ritenuta la stessa matura per la decisione, fissava l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni, discussione orale e contestuale decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di memorie conclusive.
La domanda del ricorrente è fondata per le ragioni in fatto e in diritto che vengono di seguito esposte.
1. Sull'esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità
Preliminarmente, occorre dare atto che l'eccezione di improcedibilità del presente giudizio formulata dalla resistente nella propria comparsa di risposta, deve ritenersi superata in virtù dell'esperimento del procedimento di mediazione in corso di causa. Invero, è agli atti il verbale di mancato accordo attestante che il primo incontro tenutosi dinanzi al mediatore in data 31.7.2024 si è concluso con esito negativo (v. allegato alla nota del 29.1.25 di parte ricorrente).
2. Sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 D.lgs. 374/1999.
La resistente, nella propria comparsa conclusionale, ha poi sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 D.lgs. 374/1999, per violazione degli artt. 76 e 77 Cost., nella parte in cui attribuisce al Ministro del Tesoro subdelega per definire, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, il contenuto della riserva di attività affidata agli agenti in attività finanziaria, configurando così un eccesso di delega e, conseguentemente, una violazione del dettato costituzionale. Partendo dal dato normativo deve osservarsi che il d.lgs. 374/1999 – “Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52” – ha integrato la direttiva comunitaria 91/308/CEE, estendendo il campo di applicazione delle norme di antiriciclaggio, originariamente limitate al settore del credito e dell'intermediazione finanziaria, anche ad altre attività imprenditoriali ritenute maggiormente esposte al rischio di riciclaggio, sia per la loro pagina 5 di 11 capacità di gestire o trasferire ingenti somme di denaro, sia per la loro esposizione al rischio di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. Più nel dettaglio, l'articolo 3 -“Agenzia in attività finanziaria” stabilisce, innanzitutto, che l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia Con in attività finanziaria è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l' ; successivamente, al secondo comma, dispone che il Ministro del Tesoro, sentito l'UIC, definisce con regolamento il contenuto dell'attività indicata nel primo comma, stabilisce le condizioni di compatibilità con l'esercizio di altre attività professionali, individua le circostanze in cui si configura l'attività rivolta al pubblico e ne disciplina l'esercizio in Italia da parte di soggetti con sede legale all'estero. Mentre, i commi successivi, stabiliscono i criteri per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, demandando all'UIC la regolamentazione delle modalità di tenuta dello stesso.
Premesso quanto sopra, la questione relativa all'incostituzionalità del citato articolo si rivela infondata.
Infatti, la legge delega l. 52/1996, in conformità con i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla normativa comunitaria 91/308/CEE, individua con chiarezza l'obiettivo di riformare il settore del credito e della mediazione creditizia al fine di garantire la trasparenza e la tutela agli utenti, e il decreto legislativo n. 374/1999, emanato in attuazione della delega, provvede ad individuare all'articolo 1, comma 1, le attività cui estendere l'applicazione della direttiva europea in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, demandando alla fonte secondaria la sola disciplina degli aspetti tecnici e di dettaglio. Invero, l'art. 3 c.1 statuisce che: “L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC”. Lo stesso articolo 1, comma 1, precisa che le disposizioni si applicano, nei limiti e secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 4, alle attività elencate, il cui esercizio è subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, oppure alla preventiva dichiarazione di inizio attività, come richiesto dalle normative indicate accanto a ciascuna di esse e, in particolare, per quanto riguarda la lettera n) agenzia in attività finanziaria prevista dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come: "testo unico bancario", all'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3.
In sintesi, non si ravvisa alcuna ipotesi di abusivo esercizio dello strumento della subdelega, in quanto è il decreto legislativo 374/1999 a stabilire l'individuazione e la qualificazione dell'attività inserita Con nell'elenco tenuto dall' , identificandola come attività di agenzia, ovvero come quell'attività che consiste nel promuovere, per conto di un soggetto terzo, la conclusione di contratti riferibili pagina 6 di 11 all'esercizio delle attività finanziarie di cui all'articolo 106 TUB (si veda sul punto Corte d'Appello di
Firenze, sentenza n.1494, del 22.08.2025).
3. Sulla carenza di interesse ad agire
Parte resistente ha altresì eccepito la carenza d'interesse ad agire del ricorrente per aver formulato unicamente una domanda di accertamento della nullità del contratto, ritenendo ormai prescritta la conseguente azione di ripetizione delle somme versate e, in secondo luogo, per aver operato un illegittimo frazionamento della domanda. L'eccezione è infondata sotto entrambi i punti di vista.
Difatti, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. l'interesse ad agire costituisce una condizione necessaria ed imprescindibile per l'esercizio di un'azione giudiziaria, in quanto configura l'interesse concreto ed attuale del soggetto ad ottenere, mediante l'intervento del giudice, la tutela di una situazione giuridica ritenuta violata. Nel caso di specie, deve ritenersi sussistente l'interesse ad agire del ricorrente in ordine alle domande formulate volte ad ottenere l'accertamento della nullità del contratto di finanziamento e la conseguente rideterminazione degli interessi al tasso legale, poiché le parti stipulanti un contratto sono sempre legittimate a chiederne la declaratoria di nullità, in quanto tale interesse deriva direttamente dalla capacità del contratto di produrre effetti nella loro sfera giuridica. Il suddetto principio è costante nella giurisprudenza di legittimità, ove più volte è stato precisato che la locuzione
"chiunque vi ha interesse", che l'art. 1421 c.c. usa per individuare i soggetti legittimati ad esperire
l'azione di nullità di un contratto, si riferisce ai terzi che - non avendo sottoscritto il contratto - sono rimasti estranei ad esso, e non già alle parti stipulanti che sono sempre legittimate all'esercizio di detta azione, essendo in re ipsa il loro interesse all'accertamento della nullità; sicché soltanto i terzi devono dimostrare la sussistenza di un proprio interesse concreto alla declaratoria di nullità, non anche le parti, il cui interesse si fonda sull'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità a incidere sulla loro sfera giuridica (Sez. 2 - , Ordinanza n. 10703 del 23/04/2025; Sez. 2 - , Sentenza n. 2670 del
05/02/2020). Invero, poiché il ricorrente ha promosso un'azione finalizzata esclusivamente al riconoscimento della nullità del contratto e al conseguente diritto alla rideterminazione degli interessi al tasso legale, senza tuttavia formulare una domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo, la questione della prescrizione non risulta rilevante;
quest'ultima, potrà eventualmente essere sollevata nel momento in cui il ricorrente deciderà di promuovere un'azione di ripetizione dell'indebito. Parimenti, non può ritenersi configurabile, nel caso di specie, un'ipotesi di abuso del diritto per asserito frazionamento illegittimo della domanda, in quanto è stata esperita unicamente una domanda volta all'accertamento della nullità del contratto. In tale ipotesi, la domanda si configura come distinta e autonoma rispetto ad una pretesa creditoria frazionata, non essendo finalizzata alla riscossione parziale di un credito unitario, pagina 7 di 11 bensì all'accertamento di un presupposto giuridico, ossia la nullità del contratto, che costituisce condizione preliminare dell'eventuale azione restitutoria. Essa, pertanto, si colloca al di fuori dell'ambito applicativo del divieto di frazionamento, il quale potrà eventualmente rilevare, ove ne ricorrano i presupposti, in un successivo giudizio volto alla quantificazione e ripetizione delle somme versate.
4. Sul merito
Costituisce circostanza incontestata, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c., nonché documentalmente provate, la stipula di un contratto di apertura linea di credito con carta di tipo revolving, in data 19.09.2008, concluso in occasione dell'acquisto di elettrodomestici presso il fornitore commerciale (“Nova Spa” – Centro Commerciale Torresina) ove era stato sottoscritto il suddetto contratto (doc. 1-2 – parte attrice). Va poi precisato che il contratto concluso dall'attore rientra nell'ambito di un contratto di concessione di carta di credito cd. revolving. Trattasi di una specifica modalità di finanziamento collegato al rilascio di una carta di credito, la quale funge da mezzo per l'utilizzo della provvista messa a disposizione al cliente e corrispondente al fido concesso dall'istituto di credito. La caratteristica principale risiede nella possibilità per il titolare di effettuare acquisti entro il limite di credito messo a disposizione e di restituire detto importo anche ratealmente con l'addebito di interessi, differenziandosi così dalle carte di credito tradizionali che prevedono il rimborso integrale delle spese in un'unica soluzione mensile, senza interessi.
Tanto premesso, la questione posta alla base dell'odierno giudizio è stata oggetto di recente pronuncia
(n. 12838 del 13.05.2025) della Corte di Cassazione, in seguito al rinvio pregiudiziale proposto dalla
Corte di Appello di Firenze in altra causa avente fattispecie analoga, ove era altresì parte del giudizio
. Sul punto la Corte di Cassazione ha elaborato il seguente principio di Controparte_1 diritto: “nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3 d.lgs. n. 374 del 1999; nella CP_2 vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto
pagina 8 di 11 nell'elenco istituito presso l' ex art. 3, d.lgs. n. 374 del 1999 è nullo ex art. 1418, primo comma, CP_2 cod. proc. civ.”. Tale principio è stato elaborato tenendo conto di una serie di valutazioni relative alla natura e alla disciplina normativa delle carte revolving, già in precedenza condivise da una consolidata giurisprudenza di merito. Ciò in considerazione del fatto che, anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 141/2010, l'attività di agenzia in ambito finanziario era riservata ai soggetti iscritti nell'elenco Con tenuto dall' , con l'unica eccezione rappresentata dalla promozione e conclusione di contratti di finanziamento finalizzati all'acquisto di beni e servizi (cd. credito finalizzato). Diversamente, la stipula di contratti di credito revolving non rientra nella deroga sopracitata e, contrariamente da quanto sostenuto da , non può essere ricondotta alla categoria delle carte di Controparte_1 pagamento, in ragione della sua peculiare funzione di finanziamento. Di conseguenza, la conclusione di tale tipologia contrattuale è riservata esclusivamente ai soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di agenzia e iscritti nell'albo istituito presso l'UIC (cfr. Cass. n. 12838/2025; Corte d'Appello di Firenze
n. 1494/2025; Corte d'Appello di Firenze n. 1663/2025).
Ciò detto, nel caso in esame, dagli atti depositati in giudizio emerge chiaramente che il ricorrente ha stipulato con la Banca convenuta un contratto di finanziamento volto all'acquisto di un elettrodomestico presso un esercente della grande distribuzione e che, contestualmente, veniva attivata una linea di credito mediante rilascio di carta revolving da parte della , Controparte_1 la cui finalità non risulta limitata al solo acquisto del bene venduto dal rivenditore (doc. 1 – parte ricorrente). L'operato svolto dal rivenditore, il quale è pacifico non sia un intermediario finanziario iscritto nell'albo predisposto dall'UIC, ha comportato difatti anche l'attivazione di una linea di credito, configurando in tal modo una violazione della normativa soprarichiamata. Pertanto, come chiarito dalla
Corte di Cassazione, la violazione della normativa di riferimento, avente natura pubblicistica in quanto volta a regolare il settore creditizio, comporta la conseguenza della nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418, comma primo c.c. per violazione di norma imperativa.
Non merita accoglimento l'eccezione mossa dalla resistente, secondo cui il ricorrente sarebbe responsabile per violazione dei principi di buona fede e correttezza, avendo consapevolmente usufruito della linea di credito, pur essendo a conoscenza della causa di invalidità del contratto. Premesso che non può configurarsi una responsabilità ai sensi dell'art. 1338 c.c. quando la causa di nullità del contratto dipende dalla violazione di norme imperative che devono essere conosciute da entrambe le parti (Cass. n .23887 del 03/09/2021; Corte d'Appello di Firenze n. 1183/2025). Perdipiù non risulta alcun elemento idoneo a dimostrare che il consumatore fosse consapevole, fin dall'origine, della causa di invalidità del contratto. Pertanto, l'utilizzo continuativo della linea di credito e la tempistica con cui pagina 9 di 11 il ricorrente ha promosso l'azione giudiziaria, avviata solo dopo aver acquisito conoscenza dell'illegittimità del contratto, non possono essere considerati in contrasto con i principi di buona fede e correttezza.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, l'accoglimento della domanda del ricorrente volta all'accertamento della nullità del contratto comporta l'inapplicabilità del tasso contrattualmente previsto;
pertanto, le somme erogate a titolo di finanziamento revolving dovranno essere restituite non secondo il tasso pattuito, dichiarato nullo, bensì in base al tasso legale di interesse ex art. 1284 comma tre c.c. tempo per tempo vigenti.
5. Sulle spese processuali
Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza, tenuto conto che, per il calcolo delle stesse, si è seguito il parametro minimo dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000) in ragione del grado di difficoltà della causa e dell'attività defensionale effettivamente espletata nelle singole fasi del giudizio e tenuto infine conto della decisione semplificata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e della serialità del contenzioso.
Non può essere accolta l'istanza della resistente volta ad ottenere l'applicazione dell'ipotesi prevista dall'art. 92, comma 2 cpc. La recentissima pronuncia della Suprema Corte, difatti, non ha comportato alcun mutamento nella giurisprudenza che, invece, risultava già consolidata sul tema dalla stessa trattato: la giurisprudenza di merito era difatti già in buona parte orientata sulla nullità dei contratti promossi e sottoscritti presso fornitori di beni e servizi convenzionati, non iscritti nell'elenco istituito presso l' ex art. 3 d.lgs. n. 374 del 1999. Pertanto non può ritenersi che la pronuncia della CP_2
Suprema Corte sia connotata da “assoluta novità della questione trattata o da mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”- così come previsto dall'art. 92 co. 2 cpc – considerato perdipiù che gli indirizzi formatisi in seno alla Suprema Corte non rappresentano un cambio di rotta rispetto a precedenti orientamenti della stessa, ma semmai, più precisamente, un intervento che può semmai definirsi 'a composizione' di una questione oggetto di decisioni contrastanti presso i giudici di merito (in tal senso, ex multiis, v. sent. CdA Bari n. 1326/2025 del 22.9.25).
Allo stesso modo non può essere accolta la domanda del ricorrente di condanna della resistente CP_1 ai sensi dell'art 96 3° comma cpc, considerato che non è stata provata né la mala fede né la colpa grave della parte resistente soccombente. Il ricorrente si è difatti limitato ad asserire che “la CP_1 consapevole della propria predominanza economica, si serve della ritrosia del consumatore ad
pagina 10 di 11 affrontare il giudizio, rendendo lo stesso superfluamente complesso, lungo ed economicamente oneroso”, con ciò non provando in alcun modo l'avvenuta violazione da parte dell'avversaria di quel grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo difatti sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi da quest'ultima prospettate per integrare l'ipotesi prevista dalla norma citata. Ciò in quanto, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
accoglie la domanda del ricorrente e, conseguentemente, dichiara la nullità del contratto di concessione di linea di credito con carta revolving, oggetto di causa, nonché il diritto di parte ricorrente a rimborsare il capitale con applicazione degli interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente;
condanna parte resistente soccombente a rifondere al difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario le spese di lite che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e
CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 18,45.
Firenze, 13 novembre 2025
Il Giudice dott. Michela Biggi
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