Rigetto
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 06/03/2026, n. 1816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1816 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01816/2026REG.PROV.COLL.
N. 06437/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6437 del 2023, proposto dal signor-OMISSIS-rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Pinto e Sergio Zaccariello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , e lo Stato Maggiore dell’Esercito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Toscana, Sezione I, n. -OMISSIS-resa inter partes , concernente la conferma della validità della revoca del brevetto militare di paracadutismo allegata autocertificazione reddito per esenzione.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e dello Stato Maggiore dell’Esercito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il consigliere NN AT e udito per la parte appellante l’avvocato Aldo Pinto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 458/2019, integrato da motivi aggiunti, proposto innanzi al T.a.r. Toscana, il signor-OMISSIS-Caporal Maggiore scelto paracadutista dell’Esercito Italiano, aveva chiesto:
a ) l’accertamento dell’illegittimità del silenzio/inerzia serbato dall’Amministrazione della Difesa sulla istanza di annullamento della revoca del Brevetto Militare n.192439 e sull’atto di diffida del 4 dicembre 2018 ad adempiere in autotutela con obbligo di provvedere;
b ) la condanna dell’Amministrazione a confermare la validità del Brevetto Militare di paracadutismo n.192439 conseguito dal ricorrente, oltre al risarcimento del danno da ritardo;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 24 giugno 2019:
c ) la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno da ritardo, per l’illegittimità dell’inerzia serbata sulla conclusione del procedimento di mantenimento del brevetto militare di paracadutismo n.192439, avviato in data 1° settembre 2006 con la sospensione cautelare del medesimo, non concluso;
d ) l’annullamento della Comunicazione dello Stato Maggiore dell’Esercito n. M_D E24094 REG2019 0031047 dell’8 aprile 2019 – inviata in P.E.C. in pari data – a firma del Capo Dipartimento Gen. -OMISSIS- – che, in risposta ad atto datato 4 dicembre 2019, di diffida ad adempiere in autotutela a concludere il procedimento di mantenimento del brevetto militare di paracadutismo, con obbligo di provvedere, ex L. 241/90, ha riferito “ di non avere agli atti istanze alcune ” e ribadiva la piena validità delle determinazioni assunte con provvedimento prot. n. 8180 datato 14.9.2006, già confermato con le comunicazioni n. M_D E12963 REG2018 0012947 in data 19 aprile 2018 e n. M_D E24094 0064148 in data 28 set. 2015;
e ) nonché di ogni altro atto presupposto e connesso, ancorché non conosciuto;
f ) il riconoscimento del diritto del ricorrente a veder accertato, ex cap. 10, lett. d. n.4, della Circolare n.6479, edizione 2009, del Comando delle Forze Operative Terrestri (COM.F.O.TER.), recante “ Brevetti, qualifiche, attività aviolancistica e documentazione matricolare dei paracadutisti militari ”, il mantenimento del Brevetto Militare di paracadutismo n.192439.
2. A sostegno dei gravami aveva dedotto, in particolare, la violazione della Pubblicazione n. 6479, edizione 2009, del Comando delle Forze Operative Terrestri nella parte in cui dispone che la definitiva revoca del brevetto non può intervenire ove la inidoneità fisica a svolgere le attività che caratterizzano le varie qualifiche dipenda da eventi riconducibili a causa di servizio.
3. Nella resistenza dell’Amministrazione militare, il Tribunale adìto (Sezione I) ha così deciso i gravami al suo esame:
- li ha respinti reputandoli infondati;
- ha compensato le spese di lite.
4. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che:
- “ Il ricorrente pur essendo venuto a conoscenza del predetto atto lesivo nel 2015 non lo ha mai impugnato ponendo in essere una lunga serie di iniziative finalizzate al suo annullamento le quali non hanno tuttavia mai dato luogo ad una effettiva riapertura della istruttoria essendosi concluse con atti meramente interlocutori o meramente confermativi della determinazione inizialmente assunta. E lo stesso deve dirsi anche con riguardo all’atto impugnato con motivi aggiunti il quale, limitandosi a rinviare a quanto già disposto o comunicato al Caporale in precedenza, assume natura meramente confermativa e non può essere, quindi, oggetto di impugnazione .”;
- in ogni caso sarebbe da reputare infondato quanto dedotto a proposito della mancata applicazione della richiamata disciplina, atteso che “ nel momento in cui la revoca del brevetto del Caporale -OMISSIS-intervenne (2006) essa non era ancora vigente, essendo, invece operativa la circolare n. 6479 ed. 1992 che nelle ipotesi di permanente inidoneità fisica contemplava solo l’esonero dall’esercizio delle qualifiche conseguite” da brevetto senza fare alcuna eccezione per gli eventi dipendenti da causa di servizio”.
5. Avverso tale pronuncia il signor -OMISSIS-ha interposto l’appello in trattazione, notificato l’11 luglio 2023 e depositato il 25 luglio 2023, articolando n. 5 motivi di gravame (pagine 10-21) così rubricati e sintetizzati:
I) Sulla mancata impugnazione del messaggio prot. n. 8180 datato 14.9.2006 ritenuta dal Giudice di primo grado , che invece, siccome privo di portata provvedimentale, non era coperto da onere impugnatorio;
II) Sulla inapplicabilità del capitolo 10 alinea d) punto 4, della circolare n.6479, del Comando delle Forze Operative Terrestri ed. 2009, ritenuta dal Giudice di primo grado. Omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia , in quanto la stessa Amministrazione aveva preso atto della circolare sui brevetti del 2009, che prevede la conservazione del brevetto in caso d’inidoneità dipendente da causa di servizio, invitando a presentare domanda in tal senso, effettuata il 3 maggio 2018, fermo restando che l’esonero non equivale a revoca e garantisce comunque la corresponsione dell’indennità di aeronavigazione in presenza di qualsiasi forma di inabilità permanente; il giudice di prime cure avrebbe mancato di pronunciarsi sulla comunicazione dell’Amministrazione del 19 aprile 2018, con cui, come detto, la stessa aveva disposto l’applicazione al caso di specie della circolare del 2009;
III) Sulla incompetenza dell’organo che ha assunto la revoca nel 2006 e sulla assenza di motivazione del messaggio S.M.E. del 14.9.2006. Omessa pronuncia , in quanto il giudice di primo grado con la sua pronuncia avrebbe violato l’art 21 septies della legge n. 241/1990, secondo cui è nullo il provvedimento amministrativo che manchi degli elementi essenziali senza fornire alcun chiarimento al riguardo e che peraltro andava adottato dal Ministero della difesa;
IV) Carenza di motivazione della sentenza di primo grado sotto altri profili , in quanto il giudice di prime cure ha equiparato l’esonero alla revoca del brevetto;
V) Omessa pronuncia. Violazione dell’art. 3 della Costituzione. Violazione art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Violazione dell’art. 88 d.lgs. n. 104/2010.Violazione dei principi generali di ragionevolezza, di parità di trattamento, di legittimo affidamento e di coerenza e certezza dell’ordinamento giuridico , in quanto lo Stato Maggiore afferma, contrariamente al vero, di non avere agli atti istanze alcune, mentre sono esattamente verificabili le numerose richieste formulate, e prodotte in giudizio, dall’odierno appellante.
6. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado e dei motivi aggiunti con il conseguente riconoscimento del diritto del medesimo alla conservazione del brevetto militare di paracadutismo con ogni effetto di legge ad esso consequenziale.
7. In data 29 agosto 2023 il Ministero della difesa e lo Stato Maggiore dell’Esercito si sono costituiti in giudizio.
8. In data 16 dicembre 2025 parte appellata ha depositato memoria di controdeduzioni, al fine di resistere, concludendo per il rigetto dell’avverso gravame.
8.1. Ha eccepito, preliminarmente, l’inammissibilità del gravame, stante la mancata impugnativa della ratio decidendi principale della pronuncia di prime cure, ossia la ritenuta inammissibilità del ricorso per avere l’atto impugnato natura meramente confermativa di altri atti. Ha, quindi, argomentato nel senso che alla nota del 14 settembre 2006 dovrebbe attribuirsi natura provvedimentale e che, in tale anno, l’Amministrazione ha applicato la circolare del 1992 allora vigente; oppone poi l’irritualità di diverse deduzioni sollevate per la prima volta in questa sede di giudizio ed argomenta nel senso dell’inattitudine applicativa della comunicazione del 19 aprile 2018.
9. In data 12 gennaio 2026 parte appellante ha depositato memoria ribadendo le proprie deduzioni e testualmente concludendo “ per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza impugnata, per l'accoglimento del ricorso di primo grado e dei motivi aggiunti, con il conseguente annullamento degli atti impugnati e il riconoscimento del diritto del Sig.-OMISSIS-alla conservazione del brevetto militare di paracadutismo n. 192439, con ogni consequenziale effetto di legge ”.
Ha evidenziato che il T.a.r. avrebbe errato nel ritenere che il messaggio del 2006 sia un provvedimento amministrativo definitivo e lesivo e che la normativa applicabile non sarebbe la circolare del 1992 (vigente nel 2006), ma quella del 2009 come riconosciuto dalla stessa Amministrazione.
Ha quindi argomentato nel senso dell’infondatezza di quanto ex adverso eccepito e controdedotto insistendo per l’accoglimento del gravame.
10. La causa, chiamata per la discussione all’udienza del 12 febbraio 2026, è stata trattenuta in decisione.
11. L’appello, per le ragioni di seguito evidenziate, è da reputare infondato.
12. Come riportato in punto di fatto, parte appellata, nell’articolare le proprie difese, ha sollevato eccezione di inammissibilità del gravame argomentando nel senso che il quadro lessicale che connota l’atto di appello non sarebbe tale da inficiare la sentenza di prime cure, in quanto l’appellante “ non impugna la ratio decidendi principale della pronuncia di prime cure, ossia la ritenuta inammissibilità del ricorso ”.
L’eccezione risulta infondata dovendosi rilevare che, contrariamente a quanto sul punto evidenziato, il dispositivo della sentenza riporta expressis verbis la formula del “ rigetto ” invece che dell’inammissibilità del gravame.
L’infondatezza dell’appello, come preannunciato, può ad ogni modo far ritenere la questione in toto assorbita; lo stesso dicasi con riguardo alla denunciata novità delle questioni sollevate soltanto in questa sede di giudizio dovendosi reputare anch’esse, per le ragioni di cui infra , del tutto infondate nel merito.
13. Nell’esaminare, pertanto, quanto specificamente dedotto da parte appellante, viene in evidenza il primo motivo.
Ebbene denota l’infondatezza di quanto lamentato circa la pretesa insussistenza dell’onere impugnatorio dell’atto del 14 settembre 2006 il fatto che lo stesso appellante chiedeva, con istanza dell’11 aprile 2018, l’annullamento del provvedimento di revoca della qualifica di paracadutista militare emesso da SME con prot. 8180 appunto in data 14 settembre 2006 (allegato n.1). Tale circostanza trova riscontro negli atti di causa. Da tanto è dato inferire che egli stesso ha quindi preso atto della natura provvedimentale dell’atto de quo risultando così nelle condizioni di provvedere alla sua impugnativa.
Per quanto poi riguarda la comunicazione del 19 aprile 2018, è pur vero che dagli atti di causa risulta che veniva notificata all’appellante già il 23 aprile 2018, ma si tratta di un atto interno, indirizzato ad altra Amministrazione militare.
Rimane poi il dato di fondo ovverosia la mancata tempestiva impugnativa dell’atto suddescritto risalente all’anno 2006. Risulta in atti, invero, che l’Amministrazione ha disposto la revoca del brevetto con atto del 14 giugno 2006, il quale, a prescindere dalla sua veste formale, ha sostanziale contenuto provvedimentale disponendo il ritiro di un procedente atto e la conseguente modifica in pejus dello status del ricorrente nell’ambito dell’Esercito Italiano.
Il ricorrente pur essendo venuto a conoscenza del predetto atto lesivo nel 2015 non risulta che lo abbia mai impugnato limitandosi a porre in essere una lunga serie di iniziative finalizzate al suo annullamento in autotutela, le quali non hanno tuttavia mai dato luogo ad una effettiva riapertura della istruttoria essendosi concluse con atti meramente interlocutori o meramente confermativi della determinazione inizialmente assunta.
Lo stesso deve dirsi anche con riguardo all’atto impugnato con motivi aggiunti, che, peraltro, limitandosi a rinviare a quanto già disposto o comunicato al Caporale in precedenza, assume natura meramente confermativa e non può essere, quindi, oggetto di autonoma impugnazione.
14. Infondato risulta anche il secondo motivo circa l’applicabilità o meno del capitolo 10 alinea d) punto 4, della circolare n.6479, del Comando delle Forze Operative Terrestri ed. 2009, argomentando parte appellante in senso affermativo sotto diversi profili.
Va premesso che alcuna refluenza ha sull’esito del giudizio quanto lamentato, con riferimento sia a questo che agli ulteriori motivi di seguito articolati, circa la loro mancata disamina da parte del giudice di prime cure non precludendo tale circostanza, a prescindere dalla sua effettiva ricorrenza, che a tale incombente comunque si provveda in questa sede di giudizio. Del resto, parte appellante ciò valorizza solo in abstracto non ipotizzando alcuna sua possibile conseguenza ai fini della remissione del giudizio.
Venendo, quindi, alla disamina del motivo va rilevato che la lamentata violazione della Pubblicazione n. 6479, edizione 2009, del Comando delle Forze Operative Terrestri - nella parte in cui dispone che la definitiva revoca del brevetto non può intervenire ove la idoneità fisica a svolgere le attività che caratterizzano le varie qualifiche dipende da aventi riconducibili a causa di servizio - non sussiste in quanto, nel momento in cui la revoca del brevetto del Caporale -OMISSIS-intervenne (appunto nell’anno 2006), essa non era ancora vigente essendo, invece, operativa la circolare n. 6479 ed. 1992, che “ “nelle ipotesi di permanente inidoneità fisica contemplava solo l’esonero dall’esercizio delle qualifiche conseguite da brevetto senza fare alcuna eccezione per gli eventi dipendenti da causa di servizio” .
Tale esonero, diversamente da quanto argomentato da parte appellante, equivale in tutto e per tutto ad una revoca per sopravvenienze, alcuna utilità potendosi riconoscere ad una qualifica che non può essere esercitata.
Invero la valorizzata formula della pag. 7 bis non depone nel senso auspicato da parte appellante non potendosi trarsi dalla stessa alcuna volontà della competente Amministrazione di conservazione del brevetto in presenza di permanente inidoneità fisica.
15. Nemmeno suscettibile di accoglimento è il terzo motivo di gravame.
Difatti l’asserita incompetenza dell’organo che, nell’anno 2006, dispose il predetto provvedimento di esonero/revoca, così come il lamentato difetto di motivazione, costituiscono elementi estranei al presente giudizio non potendo questo investire il richiamato provvedimento nemmeno in forza di un presunto errore scusabile che, nella specie, non sussiste, atteso che il ricorrente, non appena venutone a conoscenza, ha mostrato di avere avuto piena percezione della sua portata potenzialmente lesiva preferendo tuttavia azionare rimedi di autotutela interni anziché proporre ricorso amministrativo o giurisdizionale.
16. Per le medesime ragioni evidenziate risulta parimenti infondato il quarto motivo di gravame, col quale si deduce che laddove il messaggio dello Stato Maggiore dell’Esercito fosse equiparabile a provvedimento di esonero sarebbe da considerare nullo per difetto di attribuzione.
Tale deduzione, in disparte ogni considerazione circa la sua inammissibilità in quanto, come eccepito da parte appellata, non articolata in prime cure, risulta infondata, atteso che sarebbe al più configurabile una incompetenza relativa invece che assoluta, come tale sottoposta a termine decadenziale ai fini della sua impugnativa.
Va ribadito sul punto che, sebbene parte appellante abbia dato mostra di avere avuto esatta percezione dell’atto, non si è attivato tempestivamente ai fini della sua impugnazione.
17. Nemmeno fondato va reputato il quinto (ed ultimo) motivo di gravame.
Per quanto riguarda il profilo censorio afferente al preteso comportamento contraddittorio assunto dall’Amministrazione occorre rilevare che a questo non può attribuirsi alcuna refluenza sulla legittimità dell’atto impugnato in prime cure fondandosi su circostanze giuridico-fattuali di carattere oggettivo.
Né è dato rinvenire un preciso “ affidamento ” in capo all’odierno appellante dal possibile impatto sulla vicenda di causa, in quanto, prescindendo da ogni considerazione sulla sua effettiva configurabilità de facto , sarebbe priva di refluenza sulla legittimità dell’atto impugnato siccome suffragata da oggettive circostanze giuridico-fattuali.
Ribadita l’insussistenza di presupposti idonei a valorizzare la circolare del 1992, oggettivamente precludendo la sua formulazione la possibilità di conseguire l’indennità di aeronavigazione per la condizione di inabilità permanente, deduce parte appellante che il T.a.r. avrebbe dovuto valorizzare il fatto che erano state prodotte in giudizio “ numerose richieste ” sulle quali l’Amministrazione è rimasta silente.
Tale circostanza, a prescindere da ogni considerazione circa la sua effettiva ricorrenza sul piano fattuale, non è tale da inficiare l’atto impugnato in prime cure già solo per il fatto che dal comportamento inerte dell’Amministrazione competente non è dato inferire alcuna specifica determinazione sul piano provvedimentale nemmeno quale atto tacito. Invero ai fini di tale configurazione occorre che sussistano i presupposti che connotano la fattispecie del silenzio assenso innanzitutto sul piano normativo richiedendosi a tal riguardo una specifica previsione.
Rilevata l’infondatezza di tale passaggio argomentativo che connota il motivo in esame occorre verificare se può assumere rilievo la disciplina, all’uopo richiamata da parte appellante, in ordine al “ legittimo affidamento ”, che si sarebbe consolidato per effetto del comportamento assunto dall’Amministrazione alla luce della giurisprudenza CEDU e costituzionale.
Parte appellante deduce che sussistono i presupposti per radicare tale condizione soggettiva, quando invece è da osservare, in senso contrario, che è proprio il comportamento assunto dall’odierno appellante che denota l’infondatezza della censura, avendo dato mostra, con assoluta evidenza, di aver preso contezza dell’atto invocandone la rimozione in autotutela ma non provvedendo alla usa formale impugnazione.
La ricaduta sul piano processuale di tale condotta assume di per sé carattere dirimente ai fini della infondatezza del rilievo non potendo invocare l’anzidetta disciplina per ritenere consolidatasi una presa di posizione favorevole assunta dall’Amministrazione a dispetto di atti formali assunti nel tempo.
18. Tanto premesso, l’appello è da respingere.
19. Sussistono nondimeno giusti motivi, stante l’assoluta peculiarità della vicenda, per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 6437/2023), lo respinge.
Spese di grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
BI TA, Presidente
NN AT, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN AT | BI TA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.