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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 21/01/2026, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 903/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MAGISTRO FABIO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8465/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250026702324000 TASSA AUTO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 665/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha proposto ricorso avverso cartella di pagamento n. 02820250026702324000 con la quale veniva intimato di pagare la somma di € 252,12 per omesso versamento della Tassa Automobilistica per l'anno 2019.
L'istante ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, lamentando, tra l'altro, la mancata notifica degli atti presupposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va chiarito che nel presente giudizio sono stati coinvolti, quali parti resistenti, sia la Regione che il concessionario, seppure quest'ultimo non risulti indicato in epigrafe.
Ciò posto, nessuno si è costituito per i resistenti, per cui, non essendovi prova tranquillizzante della notifica degli atti prodromici, il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
Condanna in solido le parti resistenti alla refusione delle spese di lite in favore di parte istante che liquida in euro 150,00 per compensi, oltre CUT e accessori di legge se dovuti, con distrazione.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MAGISTRO FABIO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8465/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250026702324000 TASSA AUTO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 665/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha proposto ricorso avverso cartella di pagamento n. 02820250026702324000 con la quale veniva intimato di pagare la somma di € 252,12 per omesso versamento della Tassa Automobilistica per l'anno 2019.
L'istante ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, lamentando, tra l'altro, la mancata notifica degli atti presupposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va chiarito che nel presente giudizio sono stati coinvolti, quali parti resistenti, sia la Regione che il concessionario, seppure quest'ultimo non risulti indicato in epigrafe.
Ciò posto, nessuno si è costituito per i resistenti, per cui, non essendovi prova tranquillizzante della notifica degli atti prodromici, il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
Condanna in solido le parti resistenti alla refusione delle spese di lite in favore di parte istante che liquida in euro 150,00 per compensi, oltre CUT e accessori di legge se dovuti, con distrazione.