Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/05/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1079 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, residente a [...], ed C.F._1
elettivamente domiciliato in Messina, viale Regina Elena, 137, presso lo studio dell'avv. Cinzia Fresina (C.F.: ), pec: C.F._2
email: tel.-fax: 090363500 che lo Email_1 Email_2
rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, ed ivi residente in [...], int. 6, C.F._3
Res. Collefaro, Vill. ed elettivamente domiciliata in Messina, in Parte_2
Via San Filippo Bianchi, n. 54, presso lo studio dell'avv. Luciana Intilisano
(C.F.: ), fax: 090 674488, pec: C.F._4
che la rappresenta e difende, Email_3
per procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
1
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 14.03.2024, premesso che in data Parte_1
06.05.1993, a Messina, aveva contratto matrimonio concordatario con
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile di Controparte_1
detto Comune al n. 164 parte 2 serie A anno 1993); che dall'unione erano nati due figli, nato in data [...], già economicamente Per_1
autonomo, e , nato l'[...] il quale, benché maggiorenne, non Per_2
aveva ancora acquisito l'autonomia economica;
che i coniugi si erano separati consensualmente con decreto di omologa emesso dal Tribunale di
Messina il 05.10.2016; che dalla separazione era decorso il termine previsto dalla legge per la procedibilità della domanda di divorzio, senza che fosse intervenuta riconciliazione tra i coniugi;
che egli, laureato in scienze biologiche, dopo la separazione aveva acquistato un appartamento a Messina in viale Regina Elena n. 40 ed era comproprietario in ragione del
50 % della casa coniugale;
che dal 2021 egli si trovava nella condizione di
"esodato" dalla società Roche s.p.a. per la quale aveva svolto per trent'anni attività lavorativa come informatore scientifico, e percepiva, pertanto, emolumenti mensili pari a € 1.314,50; che, dopo la separazione, era divenuto titolare di rapporti finanziari inerenti al suddetto rapporto lavorativo per un importo complessivo di circa € 133.000,00; che la
, laureata in pedagogia, aveva sempre svolto attività CP_1
lavorativa, prima come LSU e dal 2006 presso l'Assessorato Regionale della famiglia e del lavoro, sede di Messina, con compensi mensili netti pari a € 1.365,00, ed era altresì comproprietaria al 50 % della casa coniugale, alla stessa assegnata in base agli accordi di separazione consensuale, in quanto convivente con il figlio;
che la stessa era Per_2
2 anche comproprietaria di altri immobili a Capo d'Orlando ed a Messina;
che la faceva parte di alcuni gruppi canori e di CP_1
orchestra da camera, svolgendo attività per le quali percepiva delle indennità, connesse alla partecipazione ad esibizioni;
che non sussistevano, pertanto, i presupposti per il riconoscimento in favore del coniuge di un assegno divorzile. Chiedeva che fosse pronunciato il divorzio dei coniugi, che fosse revocato l'assegno stabilito in sede di separazione per il mantenimento del figlio , che fosse aggiornato ad € 500,00, oltre Per_1
rivalutazione in base agli indici ISTAT, l'assegno per il mantenimento del figlio , oltre al 50 % delle spese straordinarie, che fosse confermata Per_2
l'assegnazione della casa coniugale alla . CP_1
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 26.03.2024.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa tempestivamente depositata il 20.05.2024, si costituiva la quale Controparte_1
non si opponeva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ma chiedeva la corresponsione di un assegno divorzile dell'importo di € 400,00. Evidenziava che lei lavorava con contratto full time a tempo indeterminato presso l'Assessorato Regionale al
Lavoro di Messina - Ispettorato Territoriale del Lavoro e percepiva circa €
1.380,00 al mese, ma la propria posizione contributiva non era completa in quanto per un lungo periodo, dal 1996 al 2006, aveva lavorato come LSU, sicché, al raggiungimento dell'età pensionistica, avrebbe potuto beneficiare solamente di una pensione minima. Evidenziava che nel 1999 ella aveva effettuato un concorso a cattedra per la Scuola Materna e nel 2006 era risultata vincitrice di concorso, ma, tenuto conto che la sede di lavoro era in provincia di Catania, che i bambini erano ancora piccoli ed avevano bisogno di essere accuditi, che il coniuge lavorava l'intera giornata dalla
3 mattina presto alla sera tardi, ella, d'accordo con il marito, aveva deciso di rinunciare a tale attività, benché più remunerativa, e, proprio in ragione di ciò, in sede di separazione, le parti avevano concordato che il versasse alla moglie un assegno per il di lei mantenimento Parte_1
dell'importo di € 400,00 mensili, oltre all'assegno per i figli;
inoltre, le parti avevano previsto che, ove la deducente fosse stata posta in quiescenza ed avesse percepito un trattamento pensionistico inferiore ad € 800,00, il avrebbe integrato tale importo con un ulteriore versamento Parte_1
mensile di € 100,00, che avrebbe dovuto aggiungersi all'assegno di mantenimento. Osservava che, all'epoca della separazione, il era dipendente della Roche s.p.a. e percepiva uno stipendio Parte_1
mensile di circa € 5.000,00, che lo stesso aveva successivamente acquistato in contanti la casa in via Regina Elena, sborsando la somma di € 85.000,00, ed era divenuto comproprietario, alla morte del padre, per la quota di 1/9, di tre immobili a Bovalino e di altro immobile a Messina. Rilevava, poi, che entrambi i figli erano tornati a Messina, nella casa coniugale, Per_1
all'inizio del mese di ottobre 2023, avendo deciso di iniziare una nuova attività "a partita IVA" e nel mese di gennaio 2024, avendo finito il Per_2
percorso di studi, sicché le spese di gestione che lei era chiamata ad affrontare erano aumentate. Evidenziava, infine, che per valutare la situazione economica del non ci si poteva limitare a Parte_1
guardare al reddito percepito, in quanto il aveva Parte_1
certamente beneficiato dell'incentivo offerto per l'accompagnamento alla pensione fino al raggiungimento dell'età prescritta. Nulla osservava, invece, con riferimento alla richiesta di revoca dell'assegno per il figlio , Per_1
avendo lo stesso iniziato attività lavorativa ed avendo acquisito una parziale autonomia economica, né con riferimento alla rideterminazione dell'assegno per il mantenimento del figlio ad € 500,00 mensili. Per_2
4 Con memoria ex art. 473 bis .17 comma 1 c.p.c. depositata il
30.05.2024 il evidenziava che la scelta della moglie di Parte_1
partecipare, nel 1999, al concorso presso la scuola materna era stata condivisa dal deducente, ma sottolineava che la chiamata come vincitrice di concorso era intervenuta solo nel 2006, in concomitanza con la stabilizzazione della presso l'Ispettorato Territoriale del CP_1
Lavoro, sicché la scelta di proseguire l'attività presso l'ente pubblico regionale era dipesa non da condizionamenti familiari, ma dalla considerazione che sarebbe stato più conveniente restare a lavorare in città anziché recarsi a lavorare in provincia di Catania con inevitabili costi per vitto, alloggio e trasferte, anche in considerazione del maggiore stipendio che già a quella data la sistemazione regionale garantiva. Rilevava, poi, che il proprio lavoro presso la Roche s.p.a., durante il matrimonio, veniva effettuato con modalità flessibili ed alcune attività venivano espletate anche da casa mentre lo spostamento in provincia di Messina era necessario solo per una volta alla settimana, sicché egli contribuiva anche all'accudimento dei figli nella fisiologica ripartizione dei ruoli endofamiliari. Evidenziava, poi, che la aveva omesso di riferire che l'immobile in CP_1
Capo d'Orlando, del quale era comproprietaria insieme alla sorella in ragione del 50%, si componeva di un edificio su più elevazioni fuori terra, sito in zona commercialmente rilevante, ed era stato di recente interamente ristrutturato e che la stessa era altresì comproprietaria con la sorella di altro immobile in Messina viale Regina Elena n. 107 piano 2 locato a terzi.
Chiedeva che fosse disposta la produzione della documentazione relativa al concorso a cattedra del 1999, l'acquisizione di copia integrale degli estratti conto e dei dossier titoli, l'acquisizione di eventuale documentazione inerente ad avvisi o bandi per concorsi interni presso l'Ispettorato del
Lavoro, nonché l'ammissione di interrogatorio formale e di prova per testi.
5 Con memoria ex art. 473 bis .17 comma 2 c.p.c. depositata il
10.06.2024, sottolineava che permaneva un Controparte_1
notevole divario economico tra le parti e che ella aveva rinunciato ad una carriera scolastica più gratificante e remunerativa, non essendo vero che la retribuzione presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro fosse superiore rispetto a quella che avrebbe potuto ottenere dedicandosi all'insegnamento; sottolineava che non percepiva alcun reddito dagli immobili in comproprietà con la sorella siti a Capo d'Orlando, per la manutenzione dei quali era stato necessario effettuare un prestito di euro 10.000,00 su Banca
Intesa San Paolo.
All'udienza del 20.06.2024, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21
c.p.c., il Giudice delegato esperiva il tentativo di conciliazione, che non riusciva. Il Giudice delegato provvedeva, quindi, ai sensi dell'art. 473 bis
.22 c.p.c. stabilendo quanto segue: “revoca l'assegno posto a carico di ed a favore di a titolo Parte_1 Controparte_1
di contributo per il mantenimento del figlio;
pone a carico di Per_1
l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
un assegno mensile di € 500,00 da rivalutare annualmente in base agli
[...]
indici ISTAT a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne
, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
conferma le statuizioni Per_2
vigenti nel regime della separazione con riferimento al mantenimento del coniuge ed all'assegnazione della casa coniugale”. Con il medesimo provvedimento il Giudice delegato disponeva, quindi, l'acquisizione di documentazione, mentre rigettava le richieste avanzate dalle parti di ammissione prove costituende.
Acquisita la documentazione richiesta, all'udienza del 17.12.2024 il
Giudice delegato concedeva i termini previsti dall'art. 473 bis .28 c.p.c. ed alla successiva udienza del 17.04.2025, avendo i procuratori di entrambe le
6 parti chiesto che la causa fosse decisa, riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda proposta dal ricorrente, diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lui contratto con meriti accoglimento. Controparte_1
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre nella ipotesi della separazione consensuale è sufficiente l'emissione del decreto di omologa degli accordi di separazione, e che lo stato di separazione dei coniugi duri ininterrottamente da un anno nel caso di separazione giudiziale o da sei mesi in caso di separazione consensuale, sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale omologata dal
Tribunale di Messina con decreto del 05.10.2016 e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. Il ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliato con la moglie dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria”, che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ.
19/11/2010 n. 23510). Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione
7 non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal senso, la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Messina in data 06.05.1993, con atto trascritto nei registri dello
Stato Civile di detto Comune al n. 164 parte 2 serie A anno 1993.
Quanto al mantenimento dei figli maggiorenni e , Per_1 Per_2
non è contestato che il primo ha acquisito l'indipendenza economica, mentre il secondo non è ancora autonomo. Occorre, pertanto, revocare l'assegno stabilito a carico di ed a favore di Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio Controparte_1
, anche in considerazione del fatto che la , sulla Per_1 CP_1
quale gravava l'onere della prova al fine di dimostrare che persisteva il diritto del figlio ad essere mantenuto dai genitori (Cass. civ. 23 gennaio
2024 n. 2259), non solo non ha fornito sul punto alcuna prova, ma non si è neppure opposta all'accoglimento della domanda avversaria.
Riguardo, invece, al figlio , le parti hanno raggiunto un Per_2
accordo per la rideterminazione della misura dell'assegno ordinario a carico del padre ad € 500,00 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Orbene, tale accordo va recepito, in quanto, in caso di accordo delle parti, il
Tribunale esercita solo un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni contenute nell'accordo con i principi di ordine pubblico ed alla conformità degli accordi raggiunti all'interesse della prole alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter c.c comma secondo, c.c., secondo cui il Giudice “prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori”. Nel caso in esame tale verifica consente, allora, di affermare che non vi siano motivi ostativi al recepimento dell'accordo sulla misura dell'assegno raggiunto dalle parti, tenuto conto, da un lato, del presumibile accrescimento delle
8 esigenze del figlio nel corso degli anni e, dall'altro lato, della circostanza che il figlio ha ormai raggiunto l'età di 25 anni e, come sottolineato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. 17183/2020) il
“principio di autoresponsabilità” impone di tenere conto dei doveri gravanti sui figli adulti, al fine di circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata.
Va, altresì, confermata l'assegnazione della casa coniugale di proprietà comune alla , con la quale vive il figlio CP_1
, ancora non autonomo. Infatti, l'art. 337 sexies c.c. statuisce che: Per_2
"il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli". Dunque, la norma considera prioritario ai fini del godimento del bene casa familiare l'interesse dei figli, compresi quelli maggiorenni ma ancora non autonomi, a non interrompere, a causa della separazione dei genitori, quel vincolo intimo con l'habitat dell'ambiente domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (Cass. civ. Sez.
I, 12 ottobre 2018, n. 25604; Cass. civ. Sez. I, 9 agosto 2012, n. 14348)
Va, infine, accolta, per quanto di ragione, la richiesta avanzata da volta al riconoscimento in suo favore di un Controparte_1
assegno divorzile.
Occorre premettere che la decisione in ordine alla richiesta di assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra la parti o in forza di decisione giudiziale, nel regime di separazione dei coniugi (Cass. Civ. Sez. I 21.02.2008 n. 4424; Cass. Civ.
Sez. I n. 1758 del 28.01.2008), in quanto diverse sono le rispettive discipline sostanziali così come diverse sono la natura, la struttura e la finalità dei relativi trattamenti. Mentre l'assegno di separazione ha funzione conservativa della precedente situazione economica, l'assegno di divorzio,
9 quale effetto diretto della pronuncia di divorzio, deve essere determinato sulla base di criteri propri ed autonomi rispetto a quelli rilevanti per il trattamento spettante al coniuge separato, anche se l'assetto economico relativo alla separazione può costituire un indice di riferimento nella regolazione del regime patrimoniale del divorzio, nella misura in cui appaia idoneo a fornire elementi utili per la valutazione delle condizioni dei coniugi e dell'entità dei loro redditi ( Cass. Sez. I n. 10644 del 13.05.2011;
Cass. Civ. Sez. I n.9976 del 5.05.2011; Cass. Civ. Sez. I 4.11.2010 n.
22501;Cass. Sez. I n. 25010 del 30.11.2007; Cass. 28 giugno 2007 n.
14921; Cass. 27 luglio 2005, n. 15728; Cass. 11 settembre 2001, n. 11575).
La normativa applicabile con riferimento all'assegno divorzile è quella contenuta nell'art. 5 legge 898/1970, così come modificato dalla legge 74/1987, il quale pone le condizioni richieste per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno. Ciò premesso, secondo il testo dell'articolo citato, l'attribuzione dell'assegno è subordinata alla specifica circostanza di fatto della mancanza in capo all'istante di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte nella nota pronuncia n. 18287 dell'11.07.2018, hanno interpretato il suddetto requisito nel senso che la mancanza di mezzi adeguati va esaminata alla luce degli altri criteri indicati nel medesimo articolo (durata del matrimonio, ragioni della separazione, contributo dato alla conduzione familiare ed al patrimonio comune), destinati a conferire rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale, in applicazione del principio di solidarietà che deve informare la funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno e che trova fondamento costituzionale nel principio della pari dignità dei coniugi (art. 2, 3, 29 Cost.).
Il contrasto interpretativo sul quale sono intervenute le Sezioni Unite
10 nella pronuncia appena citata riguardava la questione del significato da attribuire all'espressione “mezzi adeguati”, adoperata dal legislatore nella norma sopra citata. Erano state prospettate due opzioni, quella di riferire la
“adeguatezza” alla possibilità di condurre un'esistenza economica libera e dignitosa e quella di fare riferimento al tenore di vita matrimoniale o
“paraconiugale”, in base alla pertinente considerazione che il divorzio impoverisce, non solo spiritualmente, entrambi i coniugi, sicché il tenore di vita coniugale può solo fittiziamente essere riferito ad un ex coniuge. Con
l'ormai risalente pronuncia delle Sezioni unite n.11490/90, era stato fissato il principio per cui l'adeguatezza andasse riferita ad “un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio stesso”, operando, quindi, una dicotomia tra criteri attributivi dell'assegno, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante ed all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, e criteri determinativi, al fine di procedere alla quantificazione delle somme sufficienti a superare l'inadeguatezza di detti mezzi in base alla valutazione ponderata e bilaterale degli altri parametri indicati nello stesso art. 5, comma 6 (Cass. 14 gennaio 2008 n. 593; Cass. 16 maggio 2005 n. 10210,
19 marzo 2003 n. 4040). Tale interpretazione era stata ritenuta dalla Corte
Costituzionale conforme a Costituzione con la sentenza n. 11 del 2015, ma successivamente la Corte di legittimità era ritornata sul tema e si era consapevolmente discostata dalla ormai consolidata soluzione ermeneutica fornita dalle Sezioni Unite, affermando che l'adeguatezza dei mezzi andasse valutata considerando tutti gli elementi sintomatici della
“indipendenza economica” dell'ex coniuge, dovendosi escludere il diritto all'assegno per chi fosse economicamente autosufficiente (Cass. civ.
10.05.2017 n. 11504).
11 Orbene, le Sezioni Unite nella citata più recente pronuncia (Cass. civ. sez. un. 11.07.2018 n. 18287), superando il suddetto contrasto, hanno chiarito che l'adeguatezza dei mezzi va esaminata tenendo conto in modo unitario di tutti gli indicatori stabiliti dalla legge che sottolineano il significato del matrimonio come atto di libertà e di auto responsabilità, di modo che sia assicurato ad entrambi gli ex coniugi non soltanto il raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, ma anche un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente.
Naturalmente, il punto di partenza, anche nella nuova prospettiva ermeneutica indicata dalle Sezioni Unite continua ad essere la sussistenza di un apprezzabile divario nei redditi delle parti al momento della pronuncia di divorzio, quali risultano dalla documentazione fiscale prodotta
(Cass. 12 luglio 2007, n. 15610; Cass. 6 ottobre 2005, n. 19446; Cass. 16 luglio 2004, n. 13169; Cass. 7 maggio 2002, n. 6541; Cass. 3 luglio 1997 n.
5986), ma l'adeguatezza dei redditi percepiti dalla parte richiedente l'assegno divorzile prescinde, a differenza dell'assegno di separazione, dal tenore di vita coniugale, dovendo essere valutata alla luce del principio costituzionale della parità sostanziale tra i coniugi, così come declinato negli artt. 2, 3 e 29 Cost. attraverso l'esame congiunto dei criteri indicati nel menzionato art. 5 legge 898/1970, che sono finalizzati al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello degli ex coniugi, tenendo conto che all'assegno divorzile, come sottolineato dalla menzionata pronuncia a
Sezioni Unite, va riconosciuta oltre ad una natura assistenziale, come si
12 desume dal fatto che il diritto all'assegno in favore dell'ex coniuge presuppone che questi non abbia mezzi “adeguati”, anche una natura perequatrice – compensativa, che discende dal principio costituzionale di solidarietà, nel rispetto dei principi di libertà, auto responsabilità e pari dignità, e che impone di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico patrimoniale degli ex coniugi al momento dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in relazione alla durata del rapporto, all'età del coniuge richiedente, alla conformazione del mercato del lavoro. Infatti, la piena reversibilità del vincolo coniugale non esclude “il rilievo pregnante che questa scelta, unita alle determinazioni comuni assunte in ordine alla conduzione della vita familiare può imprimere alla costruzione del profilo personale ed economico – patrimoniale dei singoli coniugi”. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata “non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva”, nel qual caso l'assegno divorzile svolgerà una funzione essenzialmente assistenziale in favore di chi si trovi in stato di bisogno, “ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare”. Nell'applicazione del criterio unitario e integrato come sopra descritto (cd. criterio assistenziale-compensativo), il giudice deve, pertanto, valutare il modello familiare, il contesto sociale del richiedente, le condizioni strettamente individuali che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e specie se caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori del nucleo familiare, in quanto “il profilo assistenziale deve essere contestualizzato con riferimento alla situazione effettiva nella quale si inserisce la fase di vita post matrimoniale, in particolare in chiave
13 perequativa-compensativa”.
Nella fattispecie in esame sussiste certamente uno squilibrio nella condizione economico patrimoniale delle parti.
Invero, il ha dichiarato, con riferimento all'anno Parte_1
2022, un reddito complessivo pari a € 13.098,00 (vedi modello 730/2023), sensibilmente inferiore rispetto a quello dichiarato nell'anno precedente, pari a € 65.518,00 con una imposta netta di € 17.450,00, in quanto lo stesso, dal 2021, trovasi nella condizione di c.d. “esodato” dalla Società
Roche S.p.A., dove aveva svolto attività quale informatore scientifico dall'08.09.1991 al 30.06.2021, sicché il suo attuale reddito deriva pressoché esclusivamente dall'indennità erogata dall' . Nondimeno, va osservato CP_2
che lo stesso ha ricevuto, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, azioni della ROCHE HOLDING AG-GEN per un controvalore di €
119.480,55 e risulta possedere ulteriori titoli per un importo iniziale di €
251.061,45, acquisiti in larga parte quale incentivo alla cessazione del rapporto di lavoro, sicché le sue risorse finanziarie ammontano complessivamente ad € 370.542,00 e si può ritenere, in ragione di tali risorse, che la sua situazione economica non sia sostanzialmente mutata ed anzi è probabilmente migliorata rispetto all'epoca della separazione, quando entrambi i coniugi hanno concordato un assegno perequativo dell'importo di € 400,00 in favore della moglie, poiché all'attuale riduzione delle entrate mensili corrisponde un notevole incremento patrimoniale volto proprio a consentire il passaggio, senza pregiudizio, dalla situazione nella quale il fruiva dei redditi da lavoro a quella nella Parte_1
quale inizierà a fruire del trattamento di quiescenza, prevedibilmente nel maggio 2027. Infatti, dalla documentazione prodotta dallo stesso risulta che nell'anno 2021 gli sono state riconosciute a Parte_1
titolo di TFR ed altre indennità soggette a tassazione separata somme pari
14 complessivamente ad € 410.676,67 con ritenute nette pari a € 113.854,11 e non sembra, peraltro, che in tale somma sia compreso il TFR, anche se risulta che sono state effettuate in passato corpose anticipazioni (dalla documentazione prodotta risulta che il TFR da corrispondere si aggira intorno ad € 117.000,00), avendo lo stesso procuratore del Parte_1
affermato che il TFR già liquidato verrà corrisposto nella sua interezza solo al raggiungimento dell'età pensionabile. Inoltre, il risulta Parte_1
proprietario esclusivo di un immobile sito a Messina acquistato nel 2018, vale a dire in epoca successiva alla separazione, dove lo stesso vive, ed è titolare della quota pari a 1/9 di altro immobile sito a Messina ricevuto in successione, nonché titolare esclusivo di un immobile sito a Bovalino (RC), ma si tratta di beni che, sulla base di quanto risulta dalla dichiarazione dei redditi prodotta, non forniscono alcun reddito.
La è, invece, dipendente della Regione Sicilia ed CP_1
ha dichiarato, con riferimento all'anno 2023, un reddito da lavoro complessivamente pari a € 23.873,86 con ritenute IRPEF pari a € 3.025,12, mentre il suo reddito complessivo, comprensivo dell'assegno a lei corrisposto dal coniuge, risulta pari a € 28.884,00 con una imposta netta di
€ 4.061,00. Va osservato che la risulta intestataria CP_1
unitamente alla sorella di alcuni immobili siti a Capo d'Orlando e di un immobile a Messina, ricevuti in eredità dalla madre Persona_3
ma bisogna evidenziare che i redditi relativi a tali beni sono considerati nella dichiarazione dei redditi presentata dalla , la quale CP_1
ha sottolineato che i beni siti a capo d'Orlando non fornivano alcuna utilità
e che importavano, al contrario, spese di manutenzione. In ogni caso, va evidenziato che il decesso della madre della risulta CP_1
essere avvenuto prima del decreto di omologa della separazione consensuale, sicché di tali beni le parti hanno tenuto conto al momento in
15 cui hanno previsto in sede di separazione la corresponsione di un assegno a favore della . CP_1
Va, infine, osservato che entrambi i coniugi non sostengono oneri economici per soddisfare l'esigenza abitativa, in quanto il Parte_1
abita nell'immobile da lui acquistato dopo la separazione, mentre la vive nella casa coniugale a lei assegnata di proprietà CP_1
comune dei coniugi.
Nondimeno, come si è detto sopra, la mera diversa consistenza della retribuzione goduta dagli ex coniugi o, comunque, delle loro risorse economiche è irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno divorzile perché non è l'entità del reddito dell'altro ex coniuge a giustificare, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze, occorrendo verificare se vi sia la necessità di assicurare, attraverso l'assegno divorzile, il soddisfacimento di una funzione assistenziale o compensativa.
Nella fattispecie in esame non è stata neppure allegata la sussistenza di una esigenza assistenziale e, d'altro canto, benché la nozione di adeguatezza/inadeguatezza del reddito del richiedente l'assegno non è astratta e solitaria, assumendo essa significato solo quale esito di un giudizio di comparazione che deve essere condotto sui redditi degli ex coniugi (Cass. civ. 8 marzo 2022 n. 7596) nondimeno la funzione assistenziale deve escludersi tutte le volte in cui l'ex coniuge abbia, come nel caso in esame, risorse adeguate a condurre una esigenza dignitosa, tenuto conto del contesto sociale di appartenenza che in qualche modo condiziona i bisogni anche essenziali del soggetto richiedente l'assegno.
Invero, la ricorrente ha chiesto il riconoscimento di un assegno con funzione compensativa, in relazione al contributo fornito al ménage familiare ed alle rinunce compiute durante la convivenza matrimoniale in
16 funzione delle esigenze della famiglia. Come evidenziato dalla Suprema
Corte (Cass. civ. 29920/2022), condizione per l'attribuzione dell'assegno divorzile in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli. Infatti, va sottolineato che la condotta di un coniuge volta alla cura dei figli è pur sempre attuativa dei doveri inderogabili derivanti per ciascun coniuge dal vincolo matrimoniale ed insuscettibili di diretta patrimonializzazione ex post in termini di mera corrispettività, specie se si considera che l'esigenza compensativa viene in simili casi soddisfatta attraverso la possibilità di godere del tenore di vita assicurato anche dai proventi dell'attività lavorativa dell'altro coniuge. Di conseguenza, per conseguire il diritto all'assegno divorzile con funzione compensativa, il coniuge richiedente non può limitarsi ad allegare di essersi occupato della cura della prole, ma deve dare prova di avere rinunciato occasioni professionali e reddituali così da potere affermare che l'attuale situazione economica sia causalmente riconducibile a quelle scelte. Occorre, pertanto, indagare sulle ragioni e sulle conseguenze delle scelte compiute dai coniugi, che assumono rilievo nei limiti in cui siano all'origine di aspettative professionali sacrificate e della rinuncia a realistiche occasioni professionali e reddituali di cui la parte richiedente l'assegno deve dar prova (Cass. civ., Sez. I, ordinanza n.
17144/2023; Cass. civ., sez. VI, 13 ottobre 2022, n. 29920).
Orbene, nel caso in esame la ha evidenziato che CP_1
nel 2006 ella era risultata vincitrice di un concorso a cattedra per la Scuola
Materna e che aveva rinunciato a prendere servizio presso l'amministrazione scolastica, in quanto ciò avrebbe reso estremamente difficoltosa la gestione domestica, tenuto conto che la coppia aveva due figli in età scolare e che il era impegnato in modo Parte_1
assorbente nella sua attività lavorativa.
17 Il ha contestato le suddette allegazioni, in primo Parte_1
luogo dubitando della effettiva concretezza di tale opportunità lavorativa ed in secondo luogo evidenziando che tale scelta era stata compiuta dalla moglie in piena autonomia, sulla base di una valutazione di convenienza che prescindeva dalle esigenze familiari e non aveva comunque provocato un effettivo pregiudizio per la . CP_1
Le suddette argomentazioni difensive non appaiono, però, convincenti. Lo stesso ha ammesso all'udienza del Parte_1
20.06.2024 che la scelta di non prendere servizio a scuola era stata condivisa e ciò naturalmente presuppone che, come sostenuto dalla
, la stessa era stata dichiarata vincitrice di concorso a CP_1
cattedra. D'altronde, tale circostanza risulta confermata dal fatto che la
, sula base della documentazione prodotta dallo stesso CP_1
ricorrente, si era collocata in graduatoria al posto 590, con un punteggio di
82,50, e dalla documentazione rilasciata dall'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia risulta che alla data del 09.02.2006 erano stati immessi in ruolo come vincitori di concorso i candidati che si erano collocati sino alla posizione 624 con un punteggio di 82,35. Si deve, poi, presumere che la scelta di rinunciare all'immissione in servizio presso l'amministrazione scolastica sia stata effettuata ponderando in primo luogo la compatibilità di tale impegno lavorativo con le esigenze della famiglia. Infatti, non si può dubitare che in astratto l'assunzione presso l'amministrazione scolastica avrebbe determinato un netto miglioramento della situazione lavorativa della , la quale aveva stipulato in data 13.12.2005 un CP_1
contratto di lavoro a tempo determinato della durata di anni cinque, per trentasei ore settimanali, con l'Amministrazione Regionale, con il trattamento economico corrispondente alla categoria “B” posizione economica “B1”. Infatti, quest'ultimo rapporto lavorativo non era
18 certamente paragonabile, sotto il profilo della stabilità, ad un contrato di lavoro a tempo indeterminato quale quello presso l'amministrazione scolastica, anche se vi erano concrete prospettive di stabilizzazione (poi avvenuta con contratto del 03.12.2010). E' ben vero che la retribuzione era pressoché equivalente, posto che dalle tabelle stipendiali prodotte e non contestate risulta che un docente di scuola dell'infanzia di prima nomina percepiva dall'anno 2005 una retribuzione annua di € 17.582,23, mentre dall'estratto contributivo prodotto risulta che la CP_1
percepiva nell'anno 2006 una retribuzione lorda annua di € 18.487,00, ma le prospettive di carriera assicurate dall'assunzione presso l'amministrazione scolastica erano certamente superiori, in quanto dalla documentazione prodotta risulta che la era già in CP_1
possesso delle abilitazioni per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare e della scuola secondaria quale laureata in pedagogia ed era prevedibile che attraverso dei meri concorsi interni avrebbe potuto progredire in carriera conseguendo anche un trattamento migliore retributivo. D'altronde, non è in discussione il fatto che la abbia effettuato una scelta dettata dalla convenienza, CP_1
ma è difficilmente contestabile che, ove non avesse avuto il vincolo derivante dalla necessità di seguire nella crescita due bambini e di essere coniugata con un uomo la cui sede di lavoro era nella provincia di Messina, la stessa avrebbe verosimilmente scelto un'attività lavorativa più stabile e con maggiori prospettive di carriera, anche se con sede di lavoro, almeno per i primi anni, fuori dalla provincia di Messina, rispetto all'attività lavorativa che la stessa svolgeva a Messina. Non vi è dubbio, poi, che tale scelta l'abbia pregiudicata, mentre è irrilevante la circostanza che il non abbia conseguito un corrispondente vantaggio Parte_1
economico. Infatti, risulta che un docente dell'infanzia con una anzianità
19 inferiore a venti anni oggi percepisce una retribuzione lorda di € 25.289,95, mentre un docente laureato di scuola secondaria di secondo grado
(situazione lavorativa cui la poteva legittimamente e CP_1
concretamente aspirare) oggi percepisce una retribuzione lorda di €
28.552,91, mentre dalla certificazione unica 2024 prodotta risulta che la percepisce attualmente una retribuzione annua lorda di CP_1
€ 23.873,86. Tale differenza retributiva impone, pertanto, la previsione di un assegno con funzione compensativa, il cui importo, in relazione alla
“perdita” verosimilmente subita dalla , può essere CP_1
determinato in € 150,00 mensili.
Le spese del giudizio vanno compensate nella misura in ½ tenuto conto della natura della causa, dell'accordo raggiunto su alcune domande e del mancato accoglimento integrale della domanda avanzata dalla volta al riconoscimento di un assegno divorzile, mentre CP_1
per la restante quota di ½ vanno poste a carico del , in base Parte_1
al principio della soccombenza ed alla circostanza che la domanda della controparte in ordine alla spettanza di un assegno è stata riconosciuta fondata.
Detta quota di spese, avuto riguardo alla natura ed entità della causa ed alla complessità delle questioni trattate, possono liquidarsi, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come modificati dal D.M.
147/2022 in complessivi € 1.904,50 per compensi, (€ 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed €
1.453,00 per fase decisoria, il tutto diviso due per la compensazione pariziale), oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a..
P.Q.M.
,
20 Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 14.03.2024, sentiti i procuratori delle parti, acquisito il parere del
Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Messina in data 06.05.1993, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 164 parte
2 serie A anno 1993 tra nato a [...] Parte_1
(CZ) il 10/05/1960 e nata a [...] il Controparte_1
13/04/1965;
2) revoca l'assegno posto a carico di a titolo Parte_1
di contributo per il mantenimento del figlio , confermando, sul Per_1
punto, quanto stabilito all'udienza del 20.06.2024;
3) ridetermina l'assegno posto a carico di ed a Parte_1
favore di a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento del figlio in € 500,00 mensili da rivalutare Per_2
annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
4) conferma l'assegnazione della casa coniugale di proprietà comune alla
; CP_1
5) pone a carico di l'obbligo di corrispondere Parte_1
a con decorrenza dalla data di pubblicazione Controparte_1
della presente sentenza, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno divorzile pari ad € 150,00 da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
21 6) dichiara compensate le spese processuali nella misura di ½ e condanna al pagamento in favore di Parte_1
della restante quota di ½ che liquida in Controparte_1
complessivi € 1.904,50 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a..
7) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 13.05.2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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