Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/01/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7373/2023 R.G.
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Parte_1 C.F._1
Aspreno Galante;
ricorrente
E
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro Martire e Ruggiero Mennuni;
resistente
Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e diritto
Il ricorrente allegava di aver proposto ricorso iscritto al n. 8311/2021 RG presso il Tribunale di
Trani-sez. lavoro;
che aveva stipulato con la società convenuta in data 3.05.2013 un contratto di agenzia e che aveva prestato l'attività di agente fino al 16.06.2018; che nell'anzidetto procedimento aveva chiesto la condanna del resistente al pagamento delle somme specificate in ricorso.
Aggiungeva che il Tribunale di Trani-sez. lavoro aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio per essere competente il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro.
Riassumeva il processo chiedendo la condanna del resistente al pagamento delle somme specificate in ricorso.
Con ordinanza del 14.07.2024 si disponeva “rilevato che al fine di consentire la verifica della rituale instaurazione del contraddittorio è necessario produrre la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata in formato .eml o
.msg; che le suddette ricevute non sono state prodotte;
PQM
Rinvia la causa al 08-10-2024 ore
11.00, DISPONE Che il ricorso ed il presente provvedimento vengano notificati in modo che tra la data di notificazione e quella dell'udienza fissata intercorra un termine non minore di trenta giorni..”. Con ordinanza del 28.10.2024 si disponeva “rilevato la Corte di legittimità (cfr. Sez. L,
Sentenza n. 1483 del 2015 che richiama Sez. U, Sentenza n. 5700 del 12/03/2014), nel bilanciamento tra il valore costituzionale della ragionevole durata del processo con il valore del diritto ad un giudizio con pronuncia sul merito, ha affermato che “Nel rito del lavoro, nel caso
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PQM
Rinvia la causa al 05-12-2024 ore 11.00, Disponendo che parte ricorrente produca: - la ricevuta di accettazione del messaggio di posta elettronica certificata in formato .eml o .msg - la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata in formato .eml o .msg, al fine di provare la rituale notificazione..”
Parte ricorrente ha depositato documentazione probante la notificazione alla società resistente laddove, invece, ai sensi dell'art. 125 disp. att. c.p.c. e 170 c.p.c. – essendo la società resistente costituita nel procedimento iscritto dinanzi al Tribunale di Trani-Sez. lavoro sopra indicato – il ricorso in riassunzione doveva essere notificato ai procuratori costituiti per la società resistente.
L'art. 307 c.p.c. prevede poi: “….[III]. Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre.
[IV]. L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio.”
Il quarto comma è stato così sostituito dall'art. 46, comma 15, lett. c), della l. 18 giugno 2009, n.
69 (legge di riforma 2009), con effetto a decorrere dal 4 luglio 2009, per i giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. Il testo precedente recitava: «L'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa. Essa è dichiarata con ordinanza del giudice istruttore, ovvero con sentenza del collegio, se dinanzi a questo venga eccepita».
Pertanto la l. n. 69/2009 ha modificato il comma 4 dell'art. 307 c.p.c. prevedendo nella formulazione applicabile al caso che ci occupa la rilevabilità d'ufficio dell'avvenuta estinzione, eliminando il pregresso riferimento alla necessità di un'eccezione di parte.
Nella fattispecie concreta in esame è stata già sottoposto alla parte ricorrente (cfr. ordinanza del
18.10.2024 sopra riportata) l'orientamento interpretativo della giurisprudenza della Corte di legittimità (cfr. Sez. L, Sentenza n. 1483 del 2015 che richiama Sez. U, Sentenza n. 5700 del
12/03/2014) che, nel bilanciamento tra il valore costituzionale della ragionevole durata del processo con il valore del diritto ad un giudizio con pronuncia sul merito, ha affermato che “Nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notificazione di tali atti”.
Con ordinanza del 14.07.2024 veniva concesso un nuovo termine per la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio e del provvedimento di fissazione dell'udienza.
Nel caso che ci occupa, a fronte del nuovo termine per la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio concesso con la suddetta ordinanza, parte ricorrente non ha fornito la prova di aver ritualmente instaurato il contraddittorio mediante la notificazione del
2 ricorso introduttivo del giudizio e del provvedimento di fissazione dell'udienza ai procuratori costituiti per la società resistente.
Pertanto, ai sensi dell'art. 307 c.p.c., deve dichiararsi l'estinzione del processo.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione del contenuto in rito della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-dichiara l'estinzione del processo;
-compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso il 29.01.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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